Semilibertà

 

Semilibertà (articoli 48 – 50 O.P.)



Che cos’è

 

È considerata una misura alternativa impropria, in quanto il condannato rimane in stato di detenzione e il suo reinserimento nell’ambiente libero è parziale. È regolamentata dall’art. 48 dell’Ordinamento Penitenziario e consiste nella possibilità, data al condannato, di trascorrere parte del giorno fuori dall’Istituto di pena, per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al Direttore dell’Istituto di pena.


Requisiti per la ammissione

 

Requisiti oggettivi:

pena dell’arresto, o pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato al servizio sociale (comma 1 art. 50 O.P.);

espiazione di almeno metà della pena o, se si tratta di condannato per uno dei reati indicati nel comma 1 dell’art. 4 bis O.P., di almeno due terzi della pena (comma 2 art. 50 O.P.);

prima dell’espiazione di metà della pena, nei casi previsti dall’art. 47 O.P. (pena inferiore ai tre anni), se mancano i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e la condanna è per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell’art. 4 bis O.P.;

espiazione di almeno venti anni di pena per i condannati all’ergastolo;

 

Requisiti soggettivi:

aver dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, per i casi previsti dal comma 1 (pena non superiore a sei mesi);

aver compiuto dei progressi nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del condannato nella società, per tutti gli altri casi (comma 4 art. 50 O.P.).

 

Limiti all’ammissione


I detenuti e gli internati per reati associativi (416 bis e 630 c.p., art. 74 D.P.R. 309/90) possono essere ammessi alla semilibertà solo se collaborano con la giustizia, oppure quando la loro collaborazione risulti impossibile, ad esempio perché tutte le circostanze del reato sono già state accertate. (art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 1)

I detenuti e gli internati per altri reati gravi (commessi per finalità di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe) possono essere ammessi alla semilibertà solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva (art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 3).

Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può essere ammesso alla semilibertà per 3 anni (art. 58 quater, commi 1 e 2, O.P.). Non vi può essere ammesso per 5 anni nel caso abbia commesso un reato, punibile con una pena massima pari o superiore a 3 anni, durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa (art. 58 quater, commi 5 e 7, O.P.).


Istanza di semilibertà


L’istanza deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria:

 

1) I condannati con una pena, o un residuo pena, non superiore a tre anni:

se il condannato è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 656 c.p.p.. Il Pubblico Ministero trasmette l’istanza al Tribunale di Sorveglianza competente che fissa l’udienza;

se il condannato è detenuto, al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo dell’esecuzione, il quale può sospendere l’esecuzione, ordinare la liberazione del condannato e trasmettere immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza, applicando, in quanto compatibile, il comma 4 dell’art. 47 O.P..

La sospensione opera sino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza. Non può essere accordata altra sospensione dell’esecuzione per la medesima pena, anche se vengono presentate altre istanze di diverse misure alternative (comma 7 art. 656 c.p.p.).

 

2) I condannati con pena superiore a tre anni devono presentarla al Tribunale di Sorveglianza.

 

Compiti del Centro di Servizio Sociale prima dell’ammissione


il Centro di Servizio Sociale:

se il condannato è in libertà, svolge l’inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale di Sorveglianza

se il condannato è detenuto, partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo di consulenza per elaborare la relazione di sintesi, da inviare al Tribunale di Sorveglianza.

In entrambi i casi il Centro di Servizio Sociale svolge un’inchiesta di servizio sociale per fornire al Tribunale di Sorveglianza o all’Istituto di pena elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato, con particolare riferimento all’ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su cui fondare un’ipotesi di intervento e di inserimento.

Ordinanza


La semilibertà viene concessa con provvedimento di ordinanza:

se il condannato è in libertà, dal Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il Pubblico Ministero competente dell’esecuzione;

se il condannato è detenuto, dal Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione sull’Istituto di pena in cui è ristretto l’interessato al momento della presentazione della domanda.

 

Esecuzione della semilibertà


La semilibertà ha inizio dal momento in cui il Magistrato di Sorveglianza approva il piano di trattamento provvisorio, che il Direttore dell’Istituto di pena deve predisporre entro cinque giorni dall’arrivo dell’ordinanza.

Se l’ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà, di cui al comma 8 dell’articolo 101 del Regolamento d’esecuzione (D.P.R. 30 giugno 2002).

Nel programma di trattamento sono indicate le prescrizioni che il condannato dovrà sottoscrivere e rispettare in ordine alle attività cui dovrà dedicarsi fuori dal carcere: il lavoro, i rapporti con la famiglia e con il Centro di Servizio Sociale, altre attività utili al reinserimento, etc. Durante la misura il programma di trattamento può essere modificato dal Magistrato di Sorveglianza su segnalazione del Direttore dell’Istituto di pena.

Al condannato in semilibertà possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti, e quindi in particolare la liberazione anticipata (art. 54 O.P.). Possono anche essere concesse, a titolo di premio, una o più licenze, di durata non superiore a complessivi 45 giorni annui (artt. 52 e 53 O.P.), che vengono fruite in regime di libertà vigilata.

 

Compiti del Centro di Servizio Sociale nel corso della misura


Il C.S.S.A. svolge nei confronti dei soggetti in semilibertà i seguenti compiti ed interventi:

cura la vigilanza e l’assistenza del condannato nell’ambiente libero;

collabora con la Direzione dell’Istituto di pena di pena, che rimane titolare della responsabilità del trattamento;

riferisce periodicamente al Direttore dell’Istituto di pena sull’andamento della semilibertà e sulla situazione di vita del condannato;

fornisce al Direttore dell’Istituto di pena ogni informazione rilevante ai fini di un’eventuale modifica del programma di trattamento.

 

Prosecuzione della misura


Se nel corso della semilibertà sopraggiunge un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva il Direttore dell’Istituto di pena informa il Magistrato di Sorveglianza, che dispone la prosecuzione provvisoria della misura, se permangono le condizioni di cui all’art. 50 O.P.. Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza, che decide la prosecuzione (o la cessazione) della misura.


Sospensione della misura

 

Il Magistrato di Sorveglianza sospende la semilibertà e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza per le decisioni di competenza nei seguenti casi:

quando l’Istituto di pena di pena lo informa di un nuovo titolo di esecuzione, di altra pena detentiva, che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura;

quando il semilibero attua comportamenti tali da determinare la revoca della misura.

 

Revoca della misura


La semilibertà può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza competente nei seguenti casi:

in ogni tempo, quando il condannato non sia ritenuto idoneo al trattamento;

per la sopravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva, che faccia venir meno le condizioni di cui all’art. 50.

se il condannato si assenta per non più di dodici ore dall’Istituto di pena senza giustificato motivo, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della misura;

se il condannato si assenta per più di dodici ore è punibile in base al comma 1 dell’art. 385 del c.p. (evasione): la denuncia sospende la misura alternativa, la condanna comporta la revoca della semilibertà.

 

 

Precedente Home Su Successiva