Pena pecuniaria sanzione sostitutiva

 

Pena pecuniaria come sanzione sostitutiva (art. 53 L. 689.81)



Le pene pecuniarie (multa e ammenda) diventano, con la legge n. 689 del 1981, una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi. Il giudice può sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente (multa o ammenda) quando ritiene che essa non debba essere superiore ai tre mesi.

La pena pecuniaria come sanzione sostitutiva è subordinata ad alcuni limiti soggettivi (recidiva, abitualità o professionalità nel reato) ed oggettivi (reati ostativi di cui all’art. 4 bis O.P.).

 

 

 

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