Condizionale e riabilitazione

 

Sospensione condizionale della pena e riabilitazione

Regole entrate in vigore con la legge 145/2004

 

Con la legge 145/2004 sono cambiate le regole sulla concessione (e revoca) della sospensione condizionale della pena (art. 163 codice penale) e della riabilitazione (art. 178 codice penale).

 

La sospensione condizionale

 

Può essere concessa:

  1. ai condannati di età superiore ai 21 anni:

  2. quando la pena detentiva (senza multa) non è superiore ai 2 anni;

    quando la pena detentiva nel complesso supera i 2 anni (massimo di 2 anni di detenzione + multa, ragguagliata a detenzione nella misura di 1 giorno ogni 38 euro);

  3. ai condannati di età superiore ai 18 anni ma inferiore ai 21:

  4. quando la pena detentiva (senza multa) non è superiore ai 2 anni e sei mesi;

    quando la pena detentiva nel complesso supera i 2 anni e 6 mesi (massimo di 2 anni e 6 mesi di detenzione + multa, ragguagliata a detenzione nella misura di 1 giorno ogni 38 euro);

  5. ai condannati di età minorenni:

  6. quando la pena detentiva (senza multa) non è superiore ai 3 anni;

    quando la pena detentiva nel complesso supera i 3 anni (massimo 3 anni di detenzione + multa, ragguagliata a detenzione nella misura di 1 giorno ogni 38 euro);

  7. a tutti i condannati, indipendentemente dalla loro età, quando la pena inflitta non è superiore ad 1 anno ed è stato riparato interamente il danno, mediante risarcimento o restituzione.

 

Nei primi tre casi la pena rimane sospesa per 5 anni, se la condanna è relativa a un delitto, oppure a tre anni se è relativa ad una contravvenzione. Nel quarto caso la pena rimane sospesa per 1 anno.

La sospensione può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni o del risarcimento del danno e, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa.

La sospensione viene revocata di diritto se la persona che l’ha ottenuta commette, nel periodo della sospensione stessa, un reato della stessa indole per cui riporti una condanna a pena detentiva, oppure sopravvenga una pena definitiva (per un reato commesso prima dell’ottenimento della sospensione) che, sommata a quella sospesa, oltrepassi i limiti previsti per la concessione della sospensione stessa.

 

La riabilitazione

 

La riabilitazione è concessa (quindi è un diritto) quando sono trascorsi "almeno 3 anni" dal giorno in cui la pena principale è stata espiata, o in qualche modo estinta (anche in caso di sospensione condizionale della pena valgono gli stessi termini). Per i recidivi, la riabilitazione è concessa dopo "almeno 8 anni".

La riabilitazione non può essere concessa a chi è stato sottoposto ad una misura di sicurezza e questa non sia stata revocata, oppure a chi non ha adempiuto agli obblighi civili derivanti dal reato (tranne se dimostra di non essere nelle condizioni di rispettarli).

La riabilitazione viene revocata di diritto se la persona che l’ha avuta commette, nei 7 anni successivi all’ottenimento, un reato doloso per il quale riporti una condanna pari o superiore a 2 anni.

 

 

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