Detenzione domiciliare speciale

 

Detenzione domiciliare speciale (art. 47 quinquies O.P.)

 

Che cos’è

 

La misura alternativa della detenzione domiciliare speciale è stata introdotta dalla Legge 8 marzo 2001 n. 40, di modifica dell’Ordinamento Penitenziario (O.P.). Con tale beneficio si è voluto consentire alle condannate, madri di bambini di età inferiore ai anni dieci, di espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli.

La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47 ter (pena inferiore ai 4 anni), solo se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.

La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta, o impossibilitata ad assistere i figli, e non vi è modo di affidare i figli ad altri che al padre.

 

Chi può essere ammesso alla detenzione domiciliare speciale

 

  1. la madre di bambini di età inferiore ad anni dieci, con lei conviventi;

  2. il padre di bambini di età inferiore ad anni dieci con lui conviventi, quando la madre sia deceduta, o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli;

che abbiano espiato almeno un terzo della pena, o almeno 15 anni in caso di condanna all’ergastolo.

 

Esclusioni dall’ammissione alla detenzione domiciliare speciale

 

La detenzione domiciliare speciale non può essere concessa a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà sui figli, a norma dell’articolo 330 del codice civile. Nel caso che la decadenza intervenga nel corso dell’esecuzione della misura, questa è immediatamente revocata.

I detenuti e gli internati per reati associativi (416 bis e 630 c.p., art. 74 D.P.R. 309/90) possono essere ammessi alla detenzione domiciliare speciale solo se collaborano con la giustizia, oppure quando la loro collaborazione risulti impossibile, ad esempio perché tutte le circostanze del reato sono già state accertate (art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 1).

I detenuti e gli internati per altri reati gravi (commessi per finalità di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe) possono essere ammessi alla detenzione domiciliare speciale solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva (art. 4 bis O.P., comma 1, periodo 3).

Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può essere ammesso alla detenzione domiciliare speciale per 3 anni (art. 58 quater, commi 1 e 2, O.P.). Non vi può essere ammesso per 5 anni nel caso abbia commesso un reato, punibile con una pena massima pari o superiore a 3 anni, durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa (art. 58 quater, commi 5 e 7, O.P.).

 

Istanza di detenzione domiciliare speciale


L’istanza per poter usufruire della detenzione domiciliare speciale deve essere inviata:

se il condannato è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell’esecuzione della pena. Il Pubblico Ministero trasmette l’istanza al Tribunale di Sorveglianza competente, che fissa l’udienza;

se il condannato è detenuto, al Tribunale di Sorveglianza competente, che fissa l’udienza.

 

Compiti del Centro di Servizio Sociale prima dell’ammissione


il Centro di Servizio Sociale:

se il condannato è in libertà, svolge l’inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale di Sorveglianza;

se il condannato è detenuto, partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo di consulenza per elaborare collegialmente la relazione "di sintesi", da inviare al Tribunale di Sorveglianza.

In entrambi i casi il Centro di Servizio Sociale svolge un’inchiesta di servizio sociale per fornire al Tribunale di Sorveglianza o all’Istituto di pena elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato, con particolare riferimento all’ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari ed ambientali.


Ordinanza


Il Tribunale di Sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, ne fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 284 del codice di procedura penale e, in particolare:

precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all’esterno del proprio domicilio;

detta le prescrizioni relative agli interventi del Servizio Sociale.

Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura.

 

Esecuzione della detenzione domiciliare speciale


La detenzione domiciliare speciale ha inizio dal momento in cui al condannato è notificata l’ordinanza di ammissione della misura da parte degli organi competenti.

Il condannato in detenzione domiciliare speciale non è sottoposto al regime penitenziario previsto dall’O.P. e dal suo regolamento di esecuzione.

Al condannato in detenzione domiciliare speciale possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti e quindi, in particolare, la liberazione anticipata (art. 54 O.P.).

Nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica del condannato che si trovi in detenzione domiciliare speciale.


Compiti del Centro di Servizio Sociale nel corso della misura


Il Servizio Sociale controlla la condotta del condannato e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al Magistrato di Sorveglianza sul comportamento del condannato.


Prosecuzione della misura

 

Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del condannato già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il Tribunale di Sorveglianza può:

disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l’applicazione della semilibertà (espiazione di metà della pena, o dei due terzi nel caso di reati previsti all’art. 4 bis O.P.);

disporre l’ammissione di una diversa misura (assistenza all’esterno dei figli minori, di cui all’art. 21 bis O.P.), tenuto conto del comportamento dell’interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal Servizio Sociale, nonché della durata della misura e dell’entità della pena residua.

 

Revoca della misura

 

La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

Il condannato ammesso al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposto per la revoca della misura.

Se l’assenza si protrae per un tempo maggiore il condannato è punito ai sensi dell’articolo 385 del codice penale (evasione) e la condanna per il reato di evasione comporta la revoca della misura.

 

 

 

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