Articolo 58 quater

 

Ordinamento penitenziario (legge 354/75)

 

 

 

Articolo 58 quater

(Divieto di concessione dei benefici)

 

  1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, l’affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall’art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell’art. 4 bis, che abbia posto in essere una condotta punibile a norma dell’art. 385 del codice penale (evasione).

  2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, ai sensi dell’art. 47, comma 11, dell’art. 47 ter, comma 6, o dell’art. 51, primo comma.

  3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena, o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.

  4. I condannati per i delitti di cui agli artt. 289 bis e 630 del codice penale (rispettivamente sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione e sequestro di persona a scopo di estorsione) che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell’art. 4 bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell’ergastolo, almeno ventisei anni.

  5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1 dell’art. 4 bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell’art. 385 del codice penale (evasione), ovvero durante il lavoro all’esterno, o la fruizione di un permesso premio, o di una misura alternativa alla detenzione.

  6. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma 5, l’autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al Magistrato di Sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell’imputato.

  7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura.

 

 

 

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