(1) Ossia, libertà preparatoria, detenzione supplementare, fondo di riserva, società di patrocinio e colonie di rifugio penale.
(2) Atti preparatori della riforma del CP, Relatorio 1864, 68.
(3) Le notizie riportate sono tratte da A.M.Rodrigues, Novo olhar sobre a questao penitenciaria, Coimbra, 2002, 12ss.
(4) E.Correia, Prof.Doutor Josè Beleza dos Santos, discorso proferito in una conferenza in memoria del citato professore in Arrifana, 3 Novembre 1973, 13.
(5) H.H.Jecheck, La reforme Pènale Allemande e Portugaise, BFD, supplemento XVI, 433.
(6) Si pensi, a titolo di esempio, alla dittatura nazista che proponeva in quel tempo la riabilitazione "dei nemici del popolo" attraverso la conversione coatta all'ideologia di Stato, o al modello medico di trattamento esercitato nel nord Europa; alla prevenzione speciale francese e, più di recente, al just desert degli Stati Uniti.
(7) Si tenga presente che, ad oggi, l'aborto, salve poche ipotesi tassative e eccezionali, è vietato dalla legislazione portoghese.
(8) E.Maia Costa, Prisoes: A lei escrita e a lei na pratica em Portugal, (La legge scritta e la legge nella pratica in PT", in Antonio P.Dores (organizador, a cura di), Prisoes na Europa, Oeiras, 2003, 94.
(9) Le uniche riforme organiche successive al 25 Aprile '74 sono rappresentate, essenzialmente, dal decreto lei 265/79 (legge penitenziaria) e dalle diverse riforme che hanno riguardato il CP e il CPP (le più recenti risalgono, rispettivamente, al '95 e al '98); nessuna legge organica ha riguardato, invece, l'attuazione della 'democrazia sostanziale', dell'interpretazione e applicazione dinamica della Costituzione, ossia, l'attuazione di quei valori che in Italia sono nobilmente espressi, in primis, dall'art.3,n.2, della Costituzione. Anche in Italia si denuncia tale stato di fatto: "in mezzo secolo di storia repubblicana le sole riforme attuate siano state la riforma penitenziaria e quella processuale" piuttosto che riforme sociali organiche, coerenti ed effettive. In questo senso L.Ferrajoli, La pena in una società democratica, in M.Palma (a cura di), Il vaso di Pandora, Roma, 1997, 27.
(10) L'articolo 2 statuisce le finalità della esecuzione orientandola "in modo di reintegrare il ristretto nella società, preparandolo a condurre, nel futuro, una vita socialmente responsabile, senza che pratichi crimini. L'esecuzione delle misure privative della libertà serve anche alla difesa della società, prevenendo la pratica di altri fatti criminosi."
(11) "Nell'attuazione dell'esecuzione delle misure privative della libertà non devono essere create situazioni che possano comportare un serio pericolo per la difesa sociale o della propria comunità carceraria" (art.3,n.3); "l'esecuzione deve, tanto quanto è possibile, stimolare la partecipazione del recluso nel suo reinserimento sociale, specialmente nella elaborazione del suo piano individuale, e la collaborazione della società nella realizzazione di questi fini" (art.3,n.4); è infine prescritto, al comma 5, il principio di imparzialità e il divieto di ogni forma di discriminazione.
A questo ultimo proposito merita menzione la circolare 61/77 del 13/12 che "sensibilizza" la polizia penitenziaria perchè elimini il malcostume di rivolgersi ai ristretti dando del "tu".
(12) Come ad es. la cura Ludovico (Bourges, Arancia Meccanica). Sul piano comparativo, si sottolinea come in Italia, almeno sulla carta, la legge ordinaria abbia recepito l'ordine assiologico della funzione della pena così come delineato dall'art.27,n.3 della Costituzione, ossia, posponendo la funzione rieducativa al 'senso di umanità', fondamento assiologico invalicabile di ogni Costituzione moderna (cfr. art.1 legge 354/75). A questo proposito merita menzione il fatto che l'art.27, n3 Cost.it., rispetto all'originaria formulazione proposta dal Comitato di Redazione della Costituzione, e su proposta dell'on. A.Moro, ha posposto l'ordine dei due concetti. La notizia è riportata da M.Ruotolo, Diritti dei detenuti e Costituzione, Torino, 2002, nota 10, 5.
(13) Coloro ai quali sono applicate "misure restrittive della libertà mantengono la titolarità dei diritti fondamentali, salve, le limitazioni inerenti al tipo di condanna e alle esigenze proprie della rispettiva esecuzione".
(14) Le restrizioni nella libertà non possono comunque diminuire "l'estensione e la portata del contenuto essenziale delle previsioni costituzionali".
(15) Tale norma è quasi del tutto inattuata, vedi 4.2.1.
(16) Detta norma è sistematicamente inattuata poichè chi lavora alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria non beneficia dell'iscrizione nel libro della sicurezza sociale, contrariamente a chi lavora alle dipendenze di un'entità diversa dall'amministrazione penitenziaria (vedi 4.2.1.). Lo stato di fatto, quindi, oltre a collidere con la legge ordinaria, rende in effettivo il principio costituzionale di uguaglianza, nonché il disposto ex art.30, n.5 e 18,n.3 CRP sopra menzionati.
(17) A quest'ultimo proposito meritano menzione i seguenti atti amministrativi: la circ.74/81 del 18/12 la quale sancisce che il recluso non necessita di alcuna autorizzazione per contrarre matrimonio; la circular 21/89, la quale prospetta la possibilità di farsi visitare da un medico di fiducia e le concrete modalità di esecuzione; l''oficio-circular 1dep/95 che divulga i procedimenti legali relativi all'esercizio del diritto di voto da parte del detenuto.
(18) La circolare 9dss/97 prevede la consegna al momento dell'ingresso in istituto - e la successiva disponibilità -, di prodotti di igiene personale, due preservativi, un piccolo fiasco di candeggina.
La 3ga/97 prescrive la separazione dagli altri ristretti del personale di polizia di sicurezza pubblica, funzionari della polizia giudiziaria, personale del corpo di guardia penitenziaria sottoposto a pena carceraria.
L' oficio- circular 10/92 prescrive l'esame medico del ristretto che presenta all'ingresso nel carcere ferite o contusioni.
La circular 6/83/DCSDEPMS-4 prescrive l'obbligo di informare il neo ristretto di origine straniera sulla possibilità di richiedere, in prima persona, o per il tramite del direttore, di informare, nel più breve tempo possibile, l'autorità consiliare competente; la stessa circolare disciplina le modalità delle visite in carcere dei funzionari consolari.
(19) Pena applicabile nei confronti del reo che abbia commesso un reato doloso punito in concreto con pena superiore ad anni due; lo stesso soggetto deve aver già commesso un reato doloso punito in concreto con pena superiore agli anni due, entro i cinque anni precedenti dalla commissione del nuovo crimine; al momento dell'applicazione deve persistere l'inclinazione al crimine dell'interessato. La pena relativamente indeterminata consiste in un aggravamento della pena edittale fino ai sei anni. La sentenza di condanna prevede l'applicazione dei 2/3 della pena effettiva prorogabile nel caso in cui, dai resultati dell'osservazione, risulti il non ravvedimento del reo. La liberazione condizionale, contrariamente alle regole ordinarie (vedi 4.2.2.), è applicabile solo dopo che siano stati scontati i 5/6 della pena. (art.83 e ss. CP)
(20) Il regime aperto si suddivide in RAVE e RAVI. Il primo prospetta una regolamentazione meno restrittiva per il ristretto, con la possibilità di usufruire del lavoro all'esterno e dei lunghi permessi d'uscita. Il secondo, più semplicemente, attribuisce la possibilità di usufruire del primo permesso di lunga durata -a patto che sia stato scontato già un quarto della pena - non concedibile ai ristretti sottoposti a regime chiuso.
(21) Al contrario, sul piano comparativo, meritano menzione i regolamenti esecutivi della legge penitenziaria italiana, rispettivamente, del 1976 e del 2000.
(22) "Il recluso deve essere informato delle disposizioni legali e regolamentari che interessano la sua condotta e, in particolare, di quelle che definiscono il regime dell'istituto."
(23) I permessi di lunga durata sono concedibili dal juiz solo a favore dei ristretti sottoposti al regime aperto (denominato) 'RAVE' sempre che già sia stato scontato un quarto della pena. Può essere concesso un solo permesso a semestre, con durata massima di 8 giorni. In caso di revoca, la misura non potrà essere concessa nuovamente per un anno, a partire dalla data della ricattura. I permessi di breve durata sono invece di competenza del Direttore dell'istituto e sono concedibili: a tutti i ristretti in ipotesi di giustificato motivo; ai soli ristretti in regime aperto (RAVE e REVI) quelli con funzione premiale. In caso di diniego, il ristretto può esporre le sue critiche al juiz ai sensi dell'art.139, ma questi è libero di valutare o non la lagnanza. Non esiste, quindi, nessun procedimento giurisdizionalizzato in tema di permessi. Sul piano comparativo, si sottolinea come in Italia sia garantita la tutela giurisdizionale in tema di permessi (art.30 bis), nonché il reclamo al Tribunale di sorveglianza in ipotesi di mancato computo, ai fini della pena residua, del periodo trascorso in permesso (o in licenza) (art.53 bis).
(24) Prima della IV revisione della Carta Costituzionale, avvenuta nel 1997, si affermava esplicitamente che il lavoro, oltre ad essere un diritto, è anche un dovere del cittadino. L'attuale formulazione dell'art.38 CRP, al contrario, ricomprende il lavoro tra le prestazioni (diritti sociali) dello Stato a vantaggio di tutti i cittadini: "Per assicurare il diritto al lavoro, spetta allo Stato promuovere: a) l'attuazione di politiche di pieno impiego; b) l'uguaglianza di opportunità nella scelta della professione o del genere di lavoro e le condizioni affinché non sia vietato o limitato, in funzione del sesso, l'accesso a qualunque mansione, lavoro o categoria professionale; c) la formazione culturale e tecnica e la valorizzazione professionale dei lavoratori." L'articolo successivo contiene un 'lungo' elenco dei diritti dei lavoratori, tra i quali, il diritto al salario minimo garantito (lettera f).
(25) L'art.63 n.1 recepisce la RPE 71.4: il lavoro deve avere in vista di "creare, mantenere in vita e sviluppare la capacità del ristretto a realizzare un'attività con la quale possa, normalmente, guadagnarsi da vivere dopo la sua liberazione".
(26) Non tutta la dottrina portoghese concorda con la obbligatorietà (anti costituzionale, a maggior ragione a seguito della revisione costituzionale dell'art.58 sopra menzionata) del lavoro nella fase esecutiva. In particolare, si sottolinea l'importanza della volontaria adesione a qualsiasi attività, come il lavoro, riferibile al trattamento rieducativo. Così, A.M.Rodrigues, Novo olhar sobre a questao penitenciaria, Coimbra, 2002, 189.
Inoltre nella proposta di legge presentata all'Assemblea della Repubblica nel Febbraio 2001, "Projecto de proposta de lei de execuçao das penas e medidas privativas de liberdade" (PCREP), si prevede, all'art.56, n.1, che la remunerazione di chi svolge attività produttive nell'istituto è calcolata sulla base del salario percepito dai lavoratori in libertà, tenendo in conto il tipo di lavoro prestato e la qualifica professionale.
(27) Dubbia risulta la possibilità di conciliare questo articolo con l'art.71 dello stesso diploma dove si prevede la possibilità del Ministro de Justiça di poter ridurre la retribuzione fino al 75% per scarso rendimento (vedi oltre).
(28) Il Provedor de Justiça critica la teoria del non intervento - o intervento minimo - nei confronti dei ristretti in custodia cautelare; aderisce alla teoria della funzione non desocializzante del carcere anche a favore dei ristretti in custodia cautelare, in una visione più coerente allo Stato sociale di diritto. Questa posizione è sostenuta anche nel PCREP, dove, in particolare, i preventivi vengono visti come titolari di diritti a prestazioni sociali nei confronti dello stato; la non desocializazione di questi ultimi viene proposta con soluzioni idonee ad "evitare l'esclusione del recluso dal suo statuto di cittadino" attraverso la promozione del lavoro, della formazione e dell'insegnamento.- PCREP, 26 e s.-. Per leggere la sopra menzionata proposta di legge commentata, si rinvia a A.M.Rodrigues, Novo olhar sobre a questao penitenziaria..., cit., in particolare 180 ss.
(29) RSP2003, 318.
(30) Regime aperto "rivolto all'interno". Altra forma di regime aperto, presente nell'ordinamento portoghese, è il RAVE, regime aperto "rivolto all'esterno": quasi tutte le opportunità lavorative offerte da entità diverse dall'amministrazione penitenziaria sono destinate ai ristretti in RAVE.
(31) RSP2003, 324.
(32) Sul piano internazionale, l'inadempimento riguarda la Convenzione n.155 dell'OIL, e la Direttiva 89/361 CEE.
(33) In questo senso, G.Canotilho - V.Moreira, Constituiçao da Repubblica portuguesa anotada, Coimbra, 1997, 144.
(34) Le parti contrattuali di dette convenzioni, amministrazione e entità giuridica esterna, stabiliscono anche il tipo di rapporto intercorrente, optando, normalmente, per un rapporto di servizio e la conseguente competenza del giudice del lavoro.
(35) EP de Coimbra, de Paços de Ferreira e Tires e EPR de Évora
(36) EP de Caxias, Leiria e Santarém e EPR de Ponta Delgada e Horta.
(37) Interessante è il lavoro di preparazione di pagine web per imprese private svolto da alcuni ristretti nel carcere di Funchal.
(38) RSP2003, 343.
(39) Per il diritto alle ferie dei ristretti lavoratori secondo l'ordinamento italiano, si segnala la recente sentenza della Corte Costituzionale n.158/2001, in Giurisprudenza Costituzionale, 2001, 1264 ss., con nota di Andrea Morrone. Per un'ampia trattazione sui diritti dei detenuti lavoratori in Italia, M. Ruotolo, Diritti dei detenuti e Costituzione, Torino, 2002, 171 e ss., ivi riferimenti bibliografici.
(40) Sul piano internazionale, l'inadempimento riguarda la RME76 e la RMNU76.
(41) Previsione di salario minimo garantito per il 2002 così come sancito dal decreto-lei 325/2001 in attuazione dell'Art.59, n.2 lettera f, CRP.
(42) Le motivazioni a suffragio di tale posizione sono ravvisate nell'attuazione e del principio di dignità umana (art.1 CRP), e art..59, n.2 lettera f, CRP: lo Stato garantisce un salario minimo al di sotto del quale si presume l'impossibilità di svolgere una vita dignitosa) e al fine rieducativo al quale è preordinata l'esecuzione della pena.
(43) RSP2003, 354.
(44) In verità, la legge ordinaria prevede altre misure alternative -libertà vigilata e lavoro a favore della comunità -ma non hanno trovato attuazione pratica poiché non sono state ancora oggetto di regolamentazione.
(45) L'istituto fu introdotto per la prima volta con il decreto lei 34553, del 30 Aprile del 1945. Prima del decreto lei 783/76 l'autorità che statuiva chi beneficiasse della liberazione condizionale era il Direttore dell'Istituto di pena. Per approfondimenti sull'evoluzione dell'istituto si rinvia a F.Dias, Direito penal portugues (As consequencias juridicas do crime), Coimbra,1993, 531.
(46) Nei casi di perdono giudiziale e amnistia, è dibattuto in giurisprudenza se i 5/6 della pena debbano essere computati rispetto la pena originaria o al netto della detrazione conseguente all'atto di clemenza. Nei casi in cui l'applicazione del perdono o dell'amnistia comportino una pena al di sotto dei sei anni, la prassi della Suprema Corte, è nel senso di dar rilevanza alla pena effettiva: di conseguenza, non è ammissibile la domanda di libertà condizionale ex art.61,n5 (Così STJ, decisioni n.24/94, n.388/01). Negli altri casi - ovvero, quando la detrazione dovuta ad atti di clemenza comporti una pena effettiva comunque superiore ai 6 anni- i 5/6 della pena vengono calcolati rispetto la pena originaria (Così STJ, decisione n.48/94, n.24/94, n.66/95). In senso contrario si segnala la sentenza n.1195/99dove - nonostante a seguito dello "sconto" la pena residua sia superiore ai 6 anni - i 5/6 vengono calcolati sulla pena effettiva e non su quella originaria. In Italia, in caso di indulto, ciò che rileva è sempre la pena effettiva (così, M.Canepa - S.Merlo, Manuale di diritto penitenziario, Milano, 2002, 280).
(47) Instituo de reinserçao social; organo simile ai nostri Centri di servizio sociale per adulti.
(48) Si tratta dei ricorsi interposti dai reclusi avverso la sanzione disciplinare dell'internamento in cella disciplinare per un periodo superiore agli otto giorni.
(49) La sentenza è pubblicata nel Diario de Republica, 2, 22/10/93, 11120
(50) Art.61, n.1 del CP del'92; ad oggi la disciplina è prevista dagli Art.61, n.2,3,4 CP del '95.
(51) art.390,n.2
(52) Così e definito da A.E. Remedio, Commentario ao Acordao n.321/93, in Revista do ministerio publico, n.55, giugno-settembre 1997, 152.
(53) Art.7, decreto lei 14/84, 11 gennaio.
(54) A.E.Remedio, Commentario..., cit., 152.
(55) Art. 32, n.1. Il processo penale assicura tutte le garanzie della difesa, incluso il ricorso (quest'ultima parte è stata aggiunta in occasione della revisione della Carta Fondamentale avvenuta nel '97).
(56) G.Canotilho, V.Moreira, Constituiçao da Repubblica portuguesa anotada, Coimbra, 1997, 162.
(57) G.Canotilho, Direito Constitucional..., cit., 667 e 769.
(58) A.E. Remedio, Commentario..., cit., 154.
(59) Si tenga conto, però, che detta rivalutazione non avviene più obbligatoriamente ogni anno, come in precedenza era prescritto ex art.97, decreto lei783/76, abrogato dalla lei 59/98. Se quindi si segue l'orientamento del TC, che prescrive l'irricoribilità dell'ordinanza che non concede il beneficio, e a ciò si aggiunge la non obbligatorietà, entro un termine perentorio, della rivalutazione del caso, il ristretto, nel caso in specie, è privo di ogni forma di tutela giurisdizionale e 'amministrtiva'.
L'unico termine prescritto, ai fini della rivalutazione del caso - per la concessione del beneficio -, riguarda i casi di revoca della liberazione condizionale ex art.486 CPP (due mesi prima della possibile nuova concessione).
(60) Acta da Commisao Revisora n.7, .62 e 69
(61) Prevista dall'art.61, n.2,3,4 CP
(62) La sentenza è pubblicata nel Diario da Repubblica, II serie, 18/10/2000; nonché nel BMG 499(2000), .59 ss.
(63) L'art.222 CPP disciplina l'habeas corpus (art.31 CRP), mezzo di impugnazione straordinario ed eccezionale previsto al fine di rimettere in libertà soggetti ristretti in detenzioni illegali - gravi e rapidamente verificabili. Per conseguire l'habeas corpus, l'illegalità della carcerazione deve dipendere: a) dall'essere effettuata o ordinata da autorità incompetente; b) essere motivata per fatto che la legge non permette; c) protrarsi oltre i termini fissati per legge o decisione giudiziale.
(64) In diverse decisioni (48/94, 3494/00, 1569/02, 1084/03, 2702/03, 2863/03), il STJ sancisce di non entrare nel merito della valutazione del TEP dei presupposti al fine della concessione del beneficio ex art.61 n.5 CP. Abbiamo detto in precedenza che questo beneficio è obbligatorio proprio perché non devono essere verificati i presupposti exart.61, n.2,3,4. Quali sono, allora, i presupposti propedeutici alla concessione della liberazione condizionale obbligatoria? Nel seguito della trattazione si vedrà che la giurisprudenza consolidata del TEP prevede come tale il 'postulato' secondo il quale l'esecuzione dei 5/6 della pena abbia avuto luogo senza interruzioni. Basterà un semplice ritardo nel rientro da un'uscita precaria per decadere dal beneficio. E, tranne che nella decisione n.2042/03, il STJ non critica la prassi giurisprudenziale in questione.
(65) La posizione qui esposta è di A.Risiero Mendes, Nota sobre a jurisprudencia do TC, in Forum Iustitiae, n.17, 2000, 62. La sentenza 370/2000 è commentata in Italia da R.Orrù, Rassegna di dottrina e giurisprudenza straniera, in Giurisprudenza Costituzionale, 2000, 3336 e ss.
(66) La decisione è consultabile sul sito ITIJ - Bases Jurídico-Documentais; relatore è il Cons. Simas Santos.
(67) La decisione è consultabile sul sito ITIJ - Bases Jurídico-Documentais; relatore è il giudice Santos Carvalho.
(68) Opinabile è il fatto che la rivalutazione del caso è effettuata oltre un anno dopo la prima decisione. Nella decisione del STJ, nessuna critica è mossa contro questo ritardo, proprio perché, in caso di revoca, il termine per il riesame è quello ex art.486 del CPP, cioè due mesi prima della possibile nuova concessione della liberazione condizionale. Sarebbe stato preferibile non solo non abrogare l'art.97, decreto lei 783/76 -che prevedeva un obbligo di riesame, in caso di negazione del beneficio da effettuarsi entro un anno dal diniego (oggi nessun termine è invece previsto) -ma anche un estensione della sopraccitata norma alle ipotesi di revoca, e ciò perché il diritto al riesame ogni anno, avrebbe "obbligato" il giudice del TEP a rivalutare il singolo caso tenendo conto dell'evoluzione della personalità del ristretto in tempi più ravvicinati.
(69) La decisione è consultabile sul sito ITIJ - Bases Jurídico-Documentais; relatore è il Giudice Silva Flor
(70) Esempi recenti sono rappresentanti dalle decisioni: n.2702 del 3/7/03, n.2863 del 15/7/03, n.2891 del 5/8/03.
(71) È previsto, inoltre, un obbligo in capo al direttore di comunicare al pubblico ministero le fattispecie che costituiscano un crimine perseguibile anche in assenza di una denuncia particolare.
(72) 8792 i processi disciplinari aperti nel 2001; 1517 i processi pendenti nel 2001; buona parte dei processi pendenti sono stati instaurati 3 anni fa. Fonte, Provedor de Justiça, RSP2003, 503.
(73) Il Provedor denuncia che in soli 17 istituti viene effettuata l'audizione dell'indagato; in 7 di questi istituti l'audizione ha luogo solo quando le indagini siano di maggior complessità e per gli illeciti di maggiore gravità. Inoltre viene denunciato il malcostume diffuso di delegare al personale di vigilanza l'audizione dell'indagato e l'intera fase istruttoria. Così RSP2003, 504 ss.
(74) Opinabile è l'assenza di un termine entro il quale l'addebito e l'ordine di esecuzione della sanzione debbano essere trascritti e accompagnati da motivazione.
(75) Si ricordi che ad oggi non esiste il regolamento esecutivo del presente diploma; a ciò si aggiunga che non tutti gli istituti hanno adottato un proprio regolamento interno.
(76) Nel 2001 sono 1065 gli internamenti in cella disciplinare (in notevole aumento rispetto il '99 quando la sanzione fu applicata 641 volte) di cui 533 con durata superiore agli otto giorni. Fonte RSP2003, 512.
(77) È bene ricordare che a norma della circolare 4/95/DEP, del 23/6 la permanenza a cielo aperto non puo' mai essere di durata inferiore ad un ora giornaliera, designatamene nei casi di internamento in cella individuale, cella disciplinare, e in compimento di misure speciali di sicurezza.
(78) Ci sono 6 istituti che non hanno celle disciplinari, altri che usano la cella disciplinare come ordinario spazio di alloggiamento. In due istituti dette celle, ufficialmente, non sono utilizzate perché impraticabili. Altro dato allarmante è il barbaro costume di usare il "pappagallo" nelle celle disciplinari de EP do Linhó, Paços de Ferreira e Pinheiro da Cruze nei EPR de Monção, Montijo e Portimão. Fonte RSP2003, 512 ss.
(79) In questo senso, L.Ferrajoli, Il sistema disciplinare: ricompense e punizioni, in Grevi (a cura di), Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario, Bologna, 1981.
(80) La circolare 2/GDG/96, del 8/11 prevede le conseguenze disciplinari e penali di denunce dei reclusi dolosamente infondate. La circolare 2 /94/ GA-1, del 24/06 prevede che ogni istituto abbia un libro dove i reclusi possono esporre loro suggerimenti e reclami; allo stesso tempo chiarisce che lo sciopero della fame "non costituisce una via accettabile" per veicolare proposte, istanze e pretese dei reclusi.
(81) Organo formato dal direttore e da cinque funzionari, nominati dal Ministro della Giustizia su proposta del direttore del DGSP, sentito il direttore dell'istituto. Il "Ministro de Justiça" può disporre che il numero dei funzionari sia ridotto al numero di tre. La disciplina di detto organo è prevista negli art.186 e ss. del decreto-lei 265/79
(82) Sul piano comparativo, si sottolinea che in Italia i reclami generici rivolti al Magistrato di sorveglianza sono regolamentati dall'art.35 dell'O:P: è previsto un procedimento de plano che si concretizza in maniera, a grandi linee, simile al procedimento portoghese -in particolare, entrambi gli ordinamenti non riconoscono il diritto a ricorrere avverso la decisione del giudice -. L'unica differenza è che il Consiglio di disciplina italiano, quando interpellato - in ipotesi di disaccordo tra Direttore e Magistrato -, è presieduto dal Direttore e non dall'organo (terzo e) giurisdizionale come avviene in Portogallo. In entrambi gli ordinamenti, comunque, non è previsto l'intervento dell'avvocato né, ribadiamo, altre garanzie giurisdizionali. Per rilievi critici, in Italia, si rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale 26/1999, commentata da M.Ruotolo, Diritti dei detenuti e Costituzione, Torino, 2002, 189 ss. In Portogallo, al contrario, non vi è stato intervento alcuno del TC; per quanto concerne la dottrina portoghese, vedi oltre.
(83) La definizione è usata dal Legislatore nel preambolo della legge penitenziaria.
(84) La sentenza 161/95 è pubblicata sul Diario da Repubblica, II, 8 giugno 1995, ed è consultabile partendo dal sito del Tribunale costituzionale (TC).
(85) "Ogni imputato si presume innocente finchè la sentenza di condanna non sia passata in giudicato e deve essere giudicato nel più breve termine compatibile con le garanzie di difesa."
(86) "Tutta la fase istruttoria è di competenza di un giudice, il quale puo', nei termini previsti dalla legge, delegare ad altri il compimento di atti istruttori che non siano direttamente connessi con i diritti fondamentali."
(87) L'articolo è inserito nel titolo IX della Legge Fondamentale intitolato "Amministrazione pubblica"; l'art.269 disciplina il regime della funzione pubblica, e al n.3, sopra citato, è regolamentato il processo disciplinare e le 'garanzie' della difesa.
(88) Per la distinzione in questione, si rinvia ai seguenti manuali di diritto penale portoghese: F.Dias - M.da Costa Andrade, Direito penal, questoes fundamentais, a doutrina geral do crime, Coimbra, 1996, 139 ss.; M.F.Palma, Direito Penal,parte geral, Lisboa, 1994, 77 ss.
(89) "Ogni imputato si presume innocente finchè la sentenza di condanna non sia passata in giudicato e deve essere giudicato nel più breve termine compatibile con le garanzie di difesa."
(90) "Tutta la fase istruttoria è di competenza di un giudice, il quale puo', nei termini previsti dalla legge, delegare ad altri il compimento di atti istruttori che non siano direttamente connessi con i diritti fondamentali."
(91) Si fa riferimento al commento della sentenza in esame di J.M. Vilalonga, A Constitucionalidade das medidas disciplinares aplicadas aos reclusos, in Themis, anno I, n.1, 2000, 207 e ss.
Si noti che le parole riportate tra virgolette e i corsivi rispettano la volontà dell'autore. Uno speciale ringraziamento, per la disponibilità mostrata, va al Giudice Costituzionale M.F.Palma e all'assessore dello stesso Giudice J.M. Vilalonga, sopra menzionato.
(92) Il TC, nella decisione n.321/93, del 5 maggio 1993, come visto nel paragrafo precedente, non giudica incostituzionale la norma che consacra l'impossibilità di ricorrere avverso la decisione del Tribunal de execuçao de Penas che neghi la libertà condizionale al condannato. Già questa decisione mostra una tendenza del TC a dar poca rilevanza al riconoscimento e alla tutela effettiva dei diritti fondamentali del ristretto. Per una critica di questa decisione del TC, si rinvia a A.E.Remedio, Commentario ao Acordao n.321/93, in Revista do ministerio publico, n.55, giugno-settembre 1997, 150 ss.
(93) Si utilizza lo stesso esempio che il TC invocò nell'Acordao n.263/94, alla quale si fa esplicito rimando nelle motivazioni della sentenza in esame. La sentenza n.263/94 è pubblicata nel Diario da Repubblica, II, del 19 di giugno 1994.
(94) J.M. Vilalonga, A Constitucionalidade das medidas disciplinares aplicadas aos reclusos..., cit., 209 s.
(95) Ibid., 210 s.
(96) "Nessuno puo' essere privato totalmente o parzialmente della libertà, se non in conseguenza di una sentenza di condanna per aver compiuto atti puniti dalla legge con la pena detentiva o in applicazione di una misura di sicurezza"
(97) "Non possono essere applicate pene detentive o misure di sicurezza che non siano espressamente previste in leggi precedenti"
(98) Ibid., 212. Alla nota 14 l'autore sottolinea come negli istituti di pena la libertà del ristretto sia una sorta di concessione, "un atto di grazia" a beneficio dello stesso che puo', in questo modo, venire meno mediante decisione amministrativa del direttore, senza le garanzie giurisdizionali e "indipendentemente dalla gravità del fatto commesso".
(99) Rispettivamente: ripudio della pena capitale; divieto di pene crudeli, degradanti o disumane; divieto di pene con carattere perpetuo o di durata indefinita o illimitata.
(100) Ibid., 214. Le parole in corsivo sono di F.Dias, Direito penal portugues (As consequencias juridicas do crime), Coimbra,1993, 111 e 112, e sono riportare dall'autore del commento in esame.
(101) Comma aggiunto nella revisione costituzionale del'89.
(102) "Non può aversi pena o misura di sicurezza privativa o ristrettivi della libertà con carattere permanente o di durata illimitata o indefinita."
(103) "Il processo penale assicura tutte le garanzie di difesa, incluso il ricorso".
(104) J.M. Vilalonga, A Constitucionalidade das medidas disciplinares aplicadas aos reclusos..., cit., 215.
(105) Organo formato dal direttore e da cinque funzionari, nominati dal Ministro della Giustizia su proposta del direttore del DGSP, sentito il direttore dell'istituto. Il Ministro de Justiça può disporre che il numero dei funzionari sia ridotto al numero di tre. La disciplina di detto organo è prevista negli art.186 e ss. Del decreto-lei 265/79
(106) A.M.Rodrigues, Novo olhar sobre a questao penitenciaria, Coimbra, 2002, 130. Per una visione di diritto comparato sui sistemi di controllo giudiziale nei paesi dell'Europa continentale e in America Latina, si rinvia a Rivera Beiras (a cura di), Carcel y derchos humanos. Un enfoque relativo a la defensa de los derechos fundamentales de los reclusos, Barcellona, 1992, in particolare 119 ss. Si noti che in Brasile, già negli anni venti, fu introdotta nell'ordinamento la figura del Giudice dell'esecuzione.
(107) Beleza dos Santos, Os tribunais de execuçao das penas em Portugal, in Boletim da Faculdade de dereito, (Supplemento XV), vol. I, 321. A questo autore si deve il merito della stesura del menzionato diploma introduttivo del TEP.
(108) Ibid, .292 e ss.
(109) Ibid., 321 e ss.
(110) Diritto penale dell'agente o di fatto, dove la personalità assume rilievo in quanto si manifesta in un fatto (verifica della colpa) si lega al fatto (determinazione della sanzione).
(111) I permessi di lunga durata sono concedibili dal juiz solo a favore dei ristretti sottoposti al regime aperto (denominato) 'RAVE', a patto che sia stato scontato un quarto della pena. I permessi di breve durata sono invece di competenza del Direttore dell'istituto e sono concedibili: a tutti i ristretti in ipotesi di giustificato motivo; ai soli ristretti in regime aperto (RAVE e REVI) quelli con funzione premiale. In caso di diniego, il ristretto può esporre le sue critiche al juiz ai sensi dell'art.139, ma questi è libero di valutare o non la rimostranza. Non esiste, quindi, nessun procedimento giurisdizionalizzato in tema di permessi. Sul piano comparativo, si sottolinea come in Italia sia garantita la tutela giurisdizionale in tema di permessi (art.30 bis), nonché il reclamo al Tribunale di sorveglianza in ipotesi di mancato computo, ai fini della pena residua, del periodo trascorso in permesso (o in licenza) (art.53 bis).
(112) Decreto lei 783/76, introduzione.
(113) Negli altri procedimenti, al contrario, il p.m. dà soltanto pareri e può eccepire ricorso (nelle scarse ipotesi in cui questo è previsto) nonché sollevare questione di legittimità costituzionale.
(114) Se l'interessato è ristretto fuori dalla circoscrizione del TEP, il giudice può ordinare il trasferimento momentaneo in un istituto della propria circoscrizione.
(115) Sul piano comparativo, si sottolinea che in Italia, nel caso in specie (ossia, sottoposizione a 'sorveglianza particolare', ex art. 14 bis O.P.) è prevista la possibilità di ricorrere avverso la decisone amministrativa presso il Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art.14 ter (procedimento giurisdizionale 'semplificato'); la decisione del Tribunale è, inoltre, ricorribile in Cassazione.
(116) Nonostante il successivo art.127 sancisca la non passibilità di ricorso avverso la revoca del permesso di lunga durata, il Juiz do TEP di Monsanto, Carlos Lobo -al quale và uno speciale ringraziamento per l'attenzione prestata -mi ha assicurato, in occasione di una mia intervista (inedita), la possibilità del ricorso nella fattispecie in esame.
(117) G.Canotilho -V.Moreira, Constituiçao da Repubblica portuguesa anotada.., cit., 162.
(118) G.Canotilho, Direito Constitucional..., cit.,667 e 769.
(119) A questo proposito si rammenti la già citata sentenza n.26/99 della Corte costituzionale.
(120) procedimento giurisdizionale semplificato
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