(1) Ad.es., nel 2003, più della metà dei ristretti portoghesi (51%, fonte RSP2003), è già stata in carcere almeno una volta. Solo questo dato dovrebbe portare, ad un lettore di buon senso, alla coscienza del fallimento, quanto meno, della politica repressiva-rieducativa adottata dai legislatori 'democratici' negli ultimi decenni. Con ciò, non si vuole arrivare alla conclusione che la recidiva sia dovuta esclusivamente all'invivibilità del carcere, e alla sua forza (contraddittoriamente) desocializzante; comunque, la visone dello Stato di diritto con connotazione 'politica' più che costituzionale, porta a lasciare sullo sfondo la promozione di politiche sociali adeguate (sicurezza dei diritti) e a favorire politiche della sicurezza (diritto alla sicurezza) che rendono sovraffollate le carceri; in questo contesto, la funzione rieducativa incontra difficoltà strutturali nella sua attuazione. Tali fattori, innegabilmente, contribuiscono - o quanto meno, non favoriscono l'esatto contrario - alla reiterazione di atteggiamenti "devianti".
(2) Il brano che segue è la traduzione, quasi fedele, di E.Maia Costa, Prisoes: A lei escrita e a lei na pratica em Portugal, (La legge scritta e la legge nella pratica in PT", in A.P.Dores (organizador, a cura di), Prisoes na Europa, Oeiras, 2003, 93 ss.
Uno speciale ringraziamento, per la disponibilità mostrata, va all'autore Eduardo Maia Costa, procuratore generale aggiunto del Tribunale Supremo di giustizia, direttore della "Revista do Ministerio Publico", traduttore in lingua portoghese di alcuni saggi del filosofo L.Ferrajoli.
(3) (n.d.r) Opinabile, se non 'intollerabile', è l'ordine sistematico della legge penitenziaria portoghese, che pospone il principio della 'umanizzazione' della pena (art.3), a quello del reinserimento (art.2), in aperta collisione con la 'prospettiva umanista' della Legge Fondamentale portoghese (art.1,2). Sul piano comparativo, si sottolinea come in Italia, almeno sulla carta, la legge ordinaria abbia recepito l'ordine assiologico della funzione della pena così come delineato dall'art.27,n.3 della Costituzione, ossia, posponendo la funzione rieducativa al 'senso di umanità', fondamento assiologico invalicabile di ogni Costituzione moderna (Vedi 3.2.b; 4.2).
(4) (n.d.r.) Si ricorda che, ad oggi, l'aborto, salve poche ipotesi tassative e eccezionali, è vietato dalla legislazione portoghese.
(5) (n.d.r.) Si noti come l'autore intenda i rapporti tra principio della dignità umana ('umanizzazione' della pena) e principio del 'reinserimento sociale' così come delineati nel disegno costituzionale. Questo dato, però, non sminuisce la critica, precedentemente mossa, contro la positivizzazione sistematica dei due principi all'interno del decreto-lei 265/79, poiché, una corretta interpretazione di uno o più giuristi non impedisce al Legislatore e all'Amministrazione di considerare 'il reinserimento' come la 'giustificazione esterna' del sistema e, interpretando formalmente -ossia, ignorando il contenuto e i valori della Costituzione -la legge ordinaria, 'l'umanizzazione' come uno dei tanti altri principi sussidiari che assistono l'esecuzione delle pene (accanto ad es., la prevenzione esterna, l'ordine e la disciplina interna). Tale dato è confermato dal fatto, ancora più opinabile, che, al comma 2 dell'art.2 decreto-lei 265/79 -quindi, prima dell'art.3 che prevede 'l'umanizzazione' delle pene- si legge: "L' esecuzione delle misure privative della libertà serve anche alla difesa della società, prevenendo la pratica di altri fatti criminosi."
Per essere più corretti, quindi, da un interpretazione formale -ossia, ribadiamo, ignorando il contenuto e i valori della Costituzione -la dignità umana, sulla quale si fonda l'intero ordinamento portoghese, nel sistema totale (e non 'ordinamento interno', nel senso di Santi Romano) carcere detto principio è subordinato non solo al reinserimento, ma anche alla prevenzione.
Si ribadisce, il discorso qui proposto, non ha valenza formale, poiché, isolamento, carcere duro, maltrattamenti sono aspetti comuni dei sistemi penali portoghese e italiano, ma, in Portogallo, addirittura, tali 'regimi' trovano giustificazione nei principi (non Costitutuzionali) della legge, rectius, nel decreto-lei istitutivo del sistema totale penitenziario.
(6) Primato portoghese in C.E.,nel 2001 26 mesi contro una media europea e italiana di circa 8 mesi. Fonte, ministero della giustizia portoghese.
(7) Fonte, ministero della giustizia portoghese.
(8) Il tasso di sovraffollamento più alto si registra nel' 95, 147,7%, con 12201 ristretti per una capienza effettiva di 8260 posti. Fonte, ministero della giustizia portoghese.
(9) Fonte, ministero della giustizia portoghese. Non si comprende perché nel RSP2003, tra i dati proposti dal Provedor de Justiça, il tasso del'98 risulta essere il 62%; nel 2003, sempre secondo i dati del Provedor, il tasso scende (o sale?) al 55%.
(10) Fonte, ministero della giustizia portoghese.
(11) Si fa riferimento alla lei 30/2000 che depenalizza il possesso di 10 dosi giornaliere di 'droga'. Detta legge, ad. es., 'sancisce' che la dose giornaliera di marijuana è 0,5g; è quindi punito con contravvenzione amministrativa l'infrattore che possiede 5g della suddetta 'droga leggera'. Sul piano comparativo, si critica, oltre l'attuale legge vigente in Italia, 162/90 (vedi oltre), il recente disegno di legge (primo firmatario, on.Fini) che prospetta una ancora più pesante criminalizzazione del possesso di marijuana: 0,15 g è la dose consentita.. contro i 5g della legge portoghese! Integrazione europea dovrebbe significare anche leggi penali, non dico uguali, ma, quanto meno, simili o 'coordinabili'. In altre parole, non è concepibile che, ad es., un cittadino portoghese, (che per motivi di lavoro nella stessa giornata ha due appuntamenti, uno di mattina in Portogallo, l'altro di sera in Italia, ed è in possesso di grammi 1,5 di marijuana) venga 'fermato' la mattina dalla polizia portoghese, la sera da quella italiana: la prima volta sarà punito con una semplice contravvenzione amministrativa, la seconda volta rischia il carcere perché il potere discrezionale attribuito dalla legge "Iervolino-Vassalli" (vedi oltre) alle forze dell'ordine permette l'imputazione, nel caso in specie, di 'detenzione a fini di spaccio'. Sempre per supposizione, detto cittadino (comunitario?) sarà sottoposto a custodia cautelare successivamente revocata dal pm o dal Tribunale Delle libertà italiano. Tornato (finalmente!) in Portogallo, il cittadino in questione decide di non sottoporsi al procedimento penale italiano. La domanda è la seguente: secondo il Trattato di Schengen e il mandato di arresto europeo -se verrà ratificato dal Legislatore italiano -, potrà la polizia portoghese 'arrestare' il suddetto cittadino (per semplice ordine dell'autorità italiana) per una fattispecie che secondo l'ordinamento portoghese è una semplice contravvenzione amministrativa?
(12) S.Anastasia, Il vaso di Pandora. Carcere e pena dopo le riforme, in M.Palma (a cura di), Il vaso di Pandora, Roma, 1997, 9.
(13) Fonte, V.Ruggiero, Scuole di avviamento al lavoro criminale, in M.Palma (a cura di), Il vaso di Pandora, Roma, 1997, 95.
(14) Fonte, S.Anastasia, Il vaso di Pandora..., 9
(15) I dati riportati si riferiscono al numero dei ristretti in carcere; le forme del controllo penale, però, non si fermano nelle mura delle carceri. Si tenga conto che, ad. es., nel 2000, oltre i 54.831 ristretti in carcere, erano sotto posti ad esecuzione penale: 24.991(affidamento in prova al servizio sociale), 9489 (detenzione domiciliare), 1593 (sanzioni sostitutive), 1881 (libertà vigilata); si superano, quindi, le 90.000 unità che, confrontate alle 25.000 del 1990, fanno comprendere la portata repressiva della legge sulla droga sopra menzionata. La fonte di questi dati è il pre-rapporto 2001 dell'Associazione Antigone.
(16) V.Ruggiero, Scuole di avviamento al lavoro criminale, in M.Palma (a cura di), Il vaso di Pandora, Roma, 1997, 91.
(17) Ibid., 95.
(18) Ibid., 96.
(19) L. Ferrajoli, La pena in una società democratica, in M.Palma (a cura di), Il vaso di Pandora, Roma, 1997, 20 e 21.
(20) A.Gramsci, Quaderni del carcere (1929-1935), 4 voll., Torino, 1975, 23.
(21) M.Foucault, Sorvegliare e punire: Nascita della prigione (1975), Torino, 1976
(22) D.Melossi, Il controllo sociale tra punizione e indulgenza, in M.Palma (a cura di), Il vaso di Pandora, Roma, 1997, 110.
(23) F.De Andrè, nel 'Testamento di Tito', (Tito è uno dei 'ladroni' che fu crocifisso con Gesù), canta "Lo sanno a memoria il diritto di Dio ma scordano sempre il perdono". Tale espressione astrae l'annoso problema che coinvolge qualsivoglia comunità di persone, religiosa o politica, tra l'applicazione del proprio sistema di regole in senso meramente formale o sostanziale. La canzona citata è tratta dall'album "La buona novella", ispirato liberamente ai vangeli apocrifi.
(24) D.Melossi, Il controllo sociale tra punizione e indulgenza..., cit., 112.
(25) Ibid., 112. Per un analisi più recente sulla politica criminale del 'Belpaese', si rinvia a S.Anastasia -M.Palma, Premessa, in S.Anastasia -M.Palma, (a cura di), La bilancia e la misura, Milano, 2001.
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