TG 2 Palazzi

 

TG 2 Palazzi, produzione per Telechiara

settimanale di informazione politica, culturale e giustizia

 

TG 22 maggio 2004

Introduzione sul convegno del 14 maggio 2004

Intervista all’ On. Deputato Gruppo Misto Marco Boato

Intervista a Sante Dellisanti (Responsabile Getronics S.p.a.)

Intervento e immagini dell’ex magistrato di Sorv. Dr. Margara

Immagini e commento del buffet multietnico

Intervista ad Alberto Verra della rubrica “Egr. Sig. ladro”

Commento conclusivo a cura della redazione

Legambiente Circolo "Marianna"

Proposta di legge in materia di trattamento penitenziario

Carcere: l’alternativa che non c’è

Casa di Reclusione due Palazzi, ore 10 di venerdì 14 maggio 2004.

Questa mattina nella palestra dell’Istituto si è tenuta una giornata di studi dal titolo “Carcere: l’alternativa che non c’è”, organizzato dal Centro di Documentazione Due Palazzi, dalla Casa di Reclusione, e dalla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia.

La legge italiana prevede una varietà di misure e sanzioni, alternative alla detenzione in carcere, che permettono di scontare la pena  nel territorio, consentendo così una continuità alle relazioni sociali intrattenute dal condannato.

Le carceri però restano sovraffollate di persone con pene brevi e brevissime, e questo è il segno che l’accesso alle misure alternative alla detenzione spesso non funzionano.

Si parla quindi di Lavoro esterno, semilibertà, affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare ma anche di attività risarcitorie e socialmente utili.

Alla giornata di studi erano presenti persone  da tutta Italia che, a titolo volontario o per professione, lavorano col carcere.

I relatori intervenuti hanno portato tutti spunti interessanti alla discussione, Alessandro Margara, ex Magistrato di Sorveglianza, ha proposto un suo lavoro di revisione dell’intero Ordinamento Penitenziario introducendo finalmente il concetto di “diritto del detenuto” per quanto prima era considerato invece “dovere dell’Amministrazione Penitenziaria”. Per chi conosce il carcere è molto evidente il capovolgimento di una logica che finora ha spesso ha spesso tenuto fuori dalle mura dei penitenziari i diritti elementari della persona.

Ma l’ex magistrato ha anche fatto un’analisi approfondita dell’attuale situazione ed ha evidenziato come il fenomeno della “detenzione sociale”, ossia il riempire le carceri di soggetti quali i tossicodipendenti e gli immigrati irregolari. E’ una situazione alla quale si sta rispondendo solo con la legge Bossi-Fini che porterà ancora più immigrati in carcere e il disegno di legge Fini sugli stupefacenti che farà altrettanto con i tossicodipendenti.

 

 

Intervista all’On. Deputato Gruppo Misto Marco Boato

Alla giornata di studio ha partecipato anche l’onorevole Marco Boato al quale abbiamo chiesto tra l’altro notizie sulla bocciatura della sua proposta di legge riguardo la concessione della Grazia ai detenuti.

 

On. Boato: Dunque la proposta di legge, come forse avete saputo è stata prima stravolta, purtroppo e poi bocciata, nell’aula della Camera il 17 marzo scorso, però la proposta di legge era di attuazione costituzionale e quindi non metteva in discussione quello che è già il testo della Costituzione bocciata la legge resta il testo della Costituzione che l’articolo 87 / 11° comma dice che il Presidente della Repubblica può concedere la Grazia e commutare le pene.

Marco: Un'altra questione che riguarda i detenuti è la riforma del Codice Penale, che da prima doveva essere presentato in ottobre, ora hanno detto ad aprile.

Come parlamentare sa qualcosa di più di quanto comunicano gli organi d’informazione?

On. Boato: Purtroppo la riforma del Codice Penale, è una vicenda che ormai si trascina da molti anni, già nella scorsa legislatura si era istituita una Commissione presieduta dal professor Carlo Federico Grosso, che aveva elaborato una proposta di riforma all’insegna del Diritto Penale minimo che a me sembrava positiva e come centro-sinistra abbiamo presentato come proposta di legge in questa legislatura.

L’attuale Governo ha istituito una propria Commissione Ministeriale “Nordio”, presieduta da un Magistrato veneziano, anzi trevigiano ma che esercita a Venezia, che è il Dottor Carlo Nordio e questo progetto che è stato più volte anticipato, come ricordato, dovrebbe essere quasi completato però, allo stato un testo definitivo non c’è ancora, e quindi non è stato neppure presentato alle Commissioni Parlamentari, io credo che oramai non sia lontana la scadenza della presentazione, io penso che quando sarà approvato il Codice Penale logica vorrebbe anche su piano storico che ci fosse un provvedimento più generale e più incisivo che non la legge sull’Indultino, però ripeto, l’ipotesi si può fare, ma io credo che non bisogna, specialmente per i detenuti che ci ascoltano, sollevare illusioni.

Marco: Un'altra cosa che sta particolarmente a cuore, anche se i carceri sono super affollati all’inverosimile, e appunto il tema della proposta, inerente l’affettività all’interno delle carceri, di cui Lei è anche promotore, mi sembra ci siano 60 firmatari, è avanzata? Si sa qualcosa in merito?

On. Boato: Ma, intanto devo dire che il merito della presentazione di quella proposta e del lavoro che si è fatto, qui nel carcere Due Palazzi, insieme alle consulenze ed ai contatti con gli operatori di tutta Italia, perché voi, fortunatamente, ogni anno diventate il centro di riferimento di Giuristi, di Volontari, oltre che i detenuti ovviamente, sul piano nazionale, è stata qui elaborata con l’apporto straordinario del Presidente Margara, questa proposta che Lei ha citato, e che io ho presentato sulla quale ho raccolto firme, sia nel centro-sinistra che nel centro-destra, per intenderci anche il Presidente della Commissione Giustizia della Camera che è di Forza Italia il Professor Pecorella, il problema è purtroppo anche in questo caso, che una proposta di grande importanza, di grande rilievo anche se di difficile attuazione, Lei ha ricordato, rispetto al sovraffollamento delle carceri, fa fatica a camminare sotto il profilo parlamentare!  

 

Intervista a Sante Delli Santi (Responsabile Getronics S.p.a.)

  Quando si parla di misure alternative alla detenzione non si può che arrivare ad affrontare il problema del lavoro che tuttora si presenta di difficile soluzione sia per chi accede alle misure alternative sia per chi è detenuto.

Esistono però alcune realtà che provano soluzioni nuove, sentiamo Sante Dellisanti, responsabile della Getronics, azienda che impiega detenuti per la gestione abbonati per conto della RAI.

Marco: Ci parla dell’attività lavorativa all’interno delle carceri?

Dellisanti: Direi che procede abbastanza bene, nel senso che abbiamo attivato, attraverso due cooperative, che si occupano del recupero dei detenuti e di ex detenuti delle attività di archiviazione elettronica di documenti, che stiamo facendo per conto della Rai, è un progetto che è partito due anni fa, oggi siamo in una fase abbastanza tranquilla di regime, tanto che oggi anche al Convegno, da parte dell’ISTAT è stata espressa grande soddisfazione proprio sulla qualità che viene espressa da quest’attività, fatta all’interno del carcere di San Vittore, di Bollate a Milano.

Marco: Quanti detenuti sono coinvolti attualmente?

Dellisanti: Diciamo che c’è una varietà, anche dinamico il numero degl’impegnati, perché è un tipo di attività abbastanza funzionale dei picchi che si creano in funzione del fatto che le bollette Rai, che i bollettini Rai, archiviati arrivano tutti nello stesso periodo, quindi c’è una media annuale che è di circa 15-16 detenuti, tra Bollate e San Vittore e c’è un picco, tra l’altro quest’anno è avvenuto tra gennaio e febbraio, che tocca anche una cinquantina di unità.

Marco: Ci sono possibilità d’espansione?

Dellisanti: Beh, le possibilità ci sarebbero, il problema è che bisogna trovare le comm*/*/ittenze giuste, che voglio dire che siano sensibili, com’è stata la Rai in particolare, al fatto che vengono impiegati i detenuti e gli ex detenuti, perché comunque, ci sono delle difficoltà oggettive, nell’inserimento di queste persone sia per fatti burocratici che per fatti ostativi e per costi che in qualche maniera sono abbastanza diciamo diversi da quelli del mercato libero.

Marco: E prospettive per aprire qua al Due Palazzi, da dove stiamo parlando?

Dellisanti: Eh, questa è una bella domanda, diciamo che la speranza c’è, bisogna però appunto che si possano concretizzare quelle cose che dicevo prima, cioè, una convergenza d’interessi tra parte dell’amministrazione e da parte, diciamo noi ci siamo, che abbiamo anche le infrastrutture per poterlo fare, chiaro che manca la committenza cioè, bisogna trovare un qualcuno come la Rai, che ci commissiona questo tipo di servizio.

 

Intervista ad Alberto Verra della rubrica "Egr. Sig. ladro"

Redazione: Alberto Verra, un cittadino regolare, che ha sempre lavorato, che ha avuto un incontro strano con il mondo del carcere, prima mettendosi in contatto con il sito internet www.ristretti e poi scrivendo una bellissima lettera intitolata “Egr. Sig. ladro” a Ristretti Orizzonti, oggi lo abbiamo avuto ospite per la prima volta è entrato in questo mondo fatto appunto di persone ristrette, ci piacerebbe che ci raccontassi la tua impressione avendo finalmente conosciuto queste persone di questo mondo prima per te sconosciuto?

Verra: Niente la mia impressione, all’inizio così, un po’ di titubanza, perché non ero mai stato in carcere, quindi uno non sa mai, ciò che l’aspetta, un ambiente strano con tutte queste sbarre.

Poi l’impressione di non essere in carcere, sai tutte brave persone, tutti simpatici, mi sembra di essere ad una festa, tranne le sbarre e gli agenti che girano, per il resto mi sembra di essere ad una festa, fra tutti forse, la faccia più brutta è la mia!

Redazione: Chiacchierando prima, mi hai detto sostanzialmente una cosa, tu pensi da sempre che la pena dovrebbe essere inflitta in maniera più razionale e più civile tra virgolette, anche più economica dal punto di vista dello Stato, cioè prendendo la persona che deve pagare come risorsa economica da spendere piuttosto che come elemento scomodo da cestinare, questa è un impressione che probabilmente hai ancora rafforzato o sbaglio?

Verra: Possiamo fare un esempio banalissimo, visto che siamo in carcere, poniamo caso che venga arrestato il ladro che ha perpetrato il furto a casa mia, ha commesso un reato, mi ha recato un danno, perché ha rotto la porta poi ha portato via oggetti di valore, ora che lui sia arrestato e che venga messo qua dentro, per cui io ora devo ancora pagare perché lui sta dentro, non interessa a me! Quello che a me interessa è che lui non rubi più, e che se fosse possibile che mi restituisse, qualcosa, anche parte del maltolto.

Io credo che invece, l’esclusione, l’isolamento totale porti l’individuo a sentirsi non solo escluso ma anche emarginato che dice “Va beh! Io faccio parte di questo mondo a sé il mio ruolo in questa commedia è questo.”

Invece no! Questo ruolo te lo sei creato e te lo devi disfare, ne devi creare uno nuovo e quindi reinserirti ed eventualmente ripagarmi, comunque questa sarebbe l’ultima cosa, poi dipende perché ci sono vari reati.

 

Intervento con immagini dell’ex Magistrato di Sorveglianza Dr. Margara.

Nel pomeriggio si è riunito un gruppo ristretto che ha affrontato il tema delle misure alternative dal punto di vista strettamente giuridico. Questo momento si è concluso con la preparazione di un documento finale e l’impegno a portare la proposta di revisione dell’Ordinamento Penitenziario del Dr. Alessandro Margara in Parlamento.

 

Immagini e commento del buffet multietnico.

Il convegno è stato anche un formidabile momento di incontro, oltre 300 persone sono entrate in carcere ed hanno passato una giornata mescolandosi ai 130 detenuti che sono stati autorizzati a partecipare. A metà giornata è stato offerto un buffet multietnico preparato dai detenuti.

Tra gli ospiti presenti ve ne presentiamo uno che tempo fa era entrato in contatto con il carcere tramite il sito internet della rivista Ristretti Orizzonti. E’ stato proprio partendo da una sua e-mail, nella quale raccontava che il suo appartamento era stato “visitato”  dai ladri 4 volte, che abbiamo realizzato la rubrica “Egr. Sig. Ladro” che abbiamo trasmesso nei nostri notiziari.

 

Commento conclusivo a cura della redazione

Un'unica nota dolente è stata la partecipazione dei mezzi di informazione a questo evento: erano presenti solo un’emittente locale, Telenuovo, e Radio Radicale oltre a noi che ovviamente non potevamo mancare.

Non c’è stato un grande interesse a dare informazione sul lavoro che da anni si porta avanti in questo Istituto di Pena.

Il carcere di massima sicurezza di Padova va più facilmente in TV e su tutti i giornali solo per discutere di quella morbosa e macabra fiction che è stata l’intervista di Bonolis a Donato Bilancia.

 

Legambiente Circolo "Marianna"

In considerazione del periodo particolare che sta attraversando lo storico Circolo di Legambiente Giano, in attesa di una vera e propria rifondazione dopo sei anni d’intensa attività all’interno del carcere giudiziario Rebibbia di Roma, "nonsolochiacchiere" ritiene di poter esprimere anche il suo pensiero, soprattutto alla luce di esserne stato a lungo l’organo ufficiale.

Doveroso appare, pertanto, quale atto preliminare, ricordare l’importanza della collaborazione del Circolo di Legambiente Giano di Roma con il Circolo di Legambiente Marianna di Padova, che ha sempre mirato a dimostrare la raggiunta maturità dell’uomo detenuto e la sua potenziale capacità di autogestione.

Troppo spesso, invece, ancora si deve assistere a iniziative che riguardano il futuro del detenuto, nel suo più ampio significato, facendogli piovere addosso provvedimenti dall’alto, frutto di decisioni di molti che si ritengono esperti dei problemi del carcere e del "dopo carcere", prese senza mai ne interpellare il “destinatario”, ne verificare la reale utilità di quanto viene realizzato.

Troppo spesso l’utilità si esaurisce nel mettere a posto le coscienze, dimostrando che si è sempre attivi nei confronti dei detenuti.

Troppo spesso il tutto si risolve in uno spreco di soldi, il più delle volte pubblici, perpetrato in una totale assenza di coordinamento delle varie forze.

Per quanto c’è dato a sapere permane tuttora nella grande maggioranza dei Direttori una tradizionale diffidenza nei confronti del detenuto.

Talvolta, addirittura un timore di magari dovergli riconoscere una preparazione, in qualche specifico settore, migliore dei suoi "rieducatori".

Si seguita, quindi, a preferire di portare all’interno il "positivo" dell’esterno, senza, invece, dedicare maggiore impegno a portare all’esterno quanto di buono esiste all’interno.

Non si tiene per nulla nel giusto conto che ali ‘opinione pubblica deve essere mostrato quanto può compiere di positivo l’uomo detenuto, al fine di demolire l’arcaico luogo comune del vedere il carcere quale discarica umana, contribuendo a coinvolgere tutti i cittadini liberi nell’accettare di nuovo quanti hanno offeso quella società, in cui chiedono di rientrare a parità di diritti.

In attesa di trovare una valida alternativa, sino a quando il carcere dovrà esistere, importante impegno dovrà essere, senza alcun dubbio, quello di rieducare il reo, ma non meno importante sarà quello di creargli all’esterno le strutture capaci di accoglierlo.

Devono essere impiegate maggiori risorse, psicologiche e materiali, per far superare il luogo comune del non accettare gli ex detenuti a lavorare.

Un primo passo sarebbe proprio quello di far capire che sono uomini recuperati, dai quali nulla si deve temere, se la società è pronta ad accoglierli e a metterli nelle condizioni di lavorare.

Bisogna impedire che l’ex-detenuto torni a delinquere per legittima difesa, non riuscendo a trovare alcun’altra via, malgrado il suo impegno e i suoi sforzi, per far vivere la propria famiglia.

Le misure alternative devono diventare l’effettivo strumento per abituare l’uomo detenuto a vivere nel rispetto delle regole nella società civile, gradualmente impraticandosi a comprendere le vere e gratificanti soddisfazioni del lavoro onesto.

Evitiamo di ripetere il terrificante elenco delle disfunzioni che caratterizzano l’applicazione della "legge Gozzini", preferendo reclamizzare una nostra iniziativa, che vuole dimostrare come le nostre belle parole siano non solo chiacchiere.

Proprio facendo frutto dell’esperienza diretta di quanti vivono e subiscono tali disfunzioni, forse giungendo addirittura a peccare di presunzione ma non sconfinando nell’utopia, abbiamo preparato una bozza di proposta di legge per migliorare e rendere attuale la "legge Gozzini".

L’abbiamo rilanciata sull’ultimo numero di "nonsolochiacchiere", augurandoci che abbia un sostanzioso seguito di suggerimenti e di adesioni da parte di tutti quanti sono interessati ai problemi dell’esecuzione della pena.

Attendiamo pure un’adesione dai parlamentari, i quali darebbero spessore alla medesima, senza farla rimanere uno sterile esercizio, avente quale unica finalità il dimostrare che anche i detenuti sanno stilare una legge.

Il nostro impegno non è dimostrare un qualcosa con le parole, ma contribuire con i fatti a creare realmente un’alternativa al carcere.

 

Il direttore del periodico                                                                                   Il Presidente del

Nonsolochiacchiere                                                                                        Circolo  "MARIANNA"

 (Giancarlo Trovato)                                                                                         (Marco Marastoni)

 

Poposta di legge in materia di trattamento penitenziario d’iniziativa popolare

promossa da nonsolochiacchiere con l’adesione del Circolo di Legambiente Marianna di Padova e con il contributo dell’Unione Camere Penali Italiane

 

Relazione

  Dal 10 ottobre 1986 numerose sono state le modifiche che hanno cercato di adattare la “legge Gozzini” alle situazioni irrisolte o alle emergenze del momento.

Le modifiche sono sempre nate, senza ascoltare un parere dei più diretti interessati: i condannati.

Per questo si è stilata una proposta di legge, la quale, nel pieno rispetto degli attuali indirizzi rieducativi e delle soluzioni realizzabili, è basata sull’esperienza di quanti scontano la pena.

Con l’articolo 1 si è cercato di fare chiarezza, a distanza di dodici anni, in merito al controverso articolo 4-bis, pur ribadendo che la soluzione migliore sarebbe la sua abrogazione.

Si è mirato a dare un peso maggiore all’equipe trattamentale, riconoscendole il suo reale ruolo, tramite l’affidare al Direttore (articoli 2 - 3 - 11 - 12) un potere pari a quello del Magistrato di Sorveglianza.

I tempi per decidere in merito a qualsiasi misura alternativa, basata su una seria e concreta opportunità lavorativa, (articoli 2 - 4 - 8) sono stati resi perentori e in una misura da permettere il mantenimento del posto di lavoro.

Si è elevato (articolo 5) il limite temporale per accedere alla detenzione domiciliare, prevedendola anche a favore di quanti hanno esigenze di studio, di lavoro e di famiglia.

È stata abolita l’obsoleta e inutilmente afflittiva misura della semilibertà (articolo 7), sostituendola con la “semidetenzione domiciliare”.

Ai soggetti legittimati ( articolo 10 ) a chiedere un beneficio favore di un condannato è stata concessa tale possibilità anche in relazione ai permessi.

Si è ritenuto giusto concedere ( articolo 11 ) una possibilità di recupero anche a quanti hanno trasgredito un beneficio o una misura alternativa, tramite il prevedere dopo un anno il riesame del divieto di concessione dei benefici.

L’automaticità della mancata concessione della liberazione anticipata in presenza di una sanzione disciplinare ( articolo 16 ) è stata mitigata.

Con gli articoli 14 e 15, infine, si è abrogata l’ingiustificata limitazione riguardante il numero di colloqui e di telefonate nei confronti dei condannati per taluni reati di cui all’articolo 4-bis.

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

Modifica degli articoli 4-bis, - 21 - 30-ter - 47 - 47 -ter - 47 -quinquies - 48 - 50 - 51 - 51-bis - 51-ter - 52 - 54 - 57- 58-quater - 69 - 70- della legge 261uglio 1975, n- 354, e degli articoli 26 - 37- 39 - 48 - 54 - 80 - 101 - 102 del d.p.r 30 giugno 2000, n. 230 in materia di trattamento penitenziario

 

d’iniziativa popolare

  promossa dal periodico carcerario "nonsolochiacchiere"

 

articolo 1

Modifiche all‘articolo 4-bis

 della legge 261uglio 1975, n. 354

 

  1. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:

il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti: commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600,601,602 e 630 del codice penale, all’articolo 291quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purché non siano stati acquisiti elementi tali da dimostrare l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. La stessa limitazione di cui al primo periodo vale per i detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";

 

articolo 2

Modifiche all‘articolo 21

della legge 261uglio 1975, n. 354

 

  1. Il comma 4 dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n- 354 è sostituito dal seguente:

"4 Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene esecutivo dopo l’approvazione del magistrato di sorveglianza di concerto con il direttore dell’Istituto. L’ammissione al lavoro esterno deve essere disposta entro 45 giorni dalla proposta. Trascorso tale periodo senza che sia avvenuta l’approvazione, il condannato deve essere ammesso al lavoro esterno".

 

articolo 3

Modifiche all‘articolo 30-ter

della legge 26 luglio 1975, n. 354

 

  1.  Le parole contenute nel primo periodo del comma 1 “il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto,” sono sostituite dalle seguenti:

"il magistrato di sorveglianza, di concerto con il direttore dell’istituto"

 

articolo 4

Modifiche all’articolo 47

della legge 26 luglio 1975, n. 354

 

  1. Dopo il comma 4 dell’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è aggiunto il seguente:

"4-bis Quando la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale è basata su una seria e concreta opportunità per partecipare ad attività lavorative, culturali, sociali o comunque utili al reinserimento, la concessione deve essere disposta entro 45 giorni dalla richiesta. Trascorso tale periodo senza che il Tribunale di Sorveglianza abbia provveduto, il condannato deve essere ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale".

 

articolo 5

Modifiche all’articolo 47-ter

della legge 26 luglio 1975, n. 354

 

  1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 è sostituita dalla seguente:

(e) persona con comprovate esigenze di studio, di lavoro e di famiglia.

  1. La prima parte del comma l-bis è sostituita dalla seguente:

l-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l’espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a tre anni, anche se...

  1. L’ultimo periodo del comma l-bis è abrogato.

 

articolo 6

Modifiche all’articolo 47-quinquies

della legge 26 luglio 1975, n. 354

 

  1. Dopo il comma 3 seguente: dell’articolo 47-quinquies della legge 26 luglio1975, n. 354 è aggiunto il seguente

3-ter. La condannata o il condannato nei cui confronti è stata disposta la detenzione domiciliare speciale può essere ammessa alla misura di cui al successivo articolo 48.

 

 

articolo 7.

Modifiche all’articolo 48

della legge 26 luglio 1975, n. 354

 

  1. L’articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

(Regime di semidetenzione domiciliare o detenzione domiciliare lavorativa). Il regime di semidetenzione domiciliare consiste nella concessione al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dell’abitazione per partecipare ad attività lavorative, culturali, sociali o comunque utili al reinserimento.

 

articolo 8

Modifiche all’articolo 50

della legge 26 luglio 1975. n. 354

 

  1. All’articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354- e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

        a.    la parola “semilibertà” è sostituita da "semidetenzione domiciliare"

        b.    il comma 2, sino alle parole “Se si tratta… “ è sostituito dal seguente:

Devono essere ammessi al regime di semidetenzione domiciliare i condannati dopo l’espiazione di metà pena, quando hanno dato costante prova di partecipazione all’opera di rieducazione e dispongono di una seria e concreta opportunità per partecipare ad attività lavorative, culturali, sociali o comunque utili al reinserimento. La costante prova di partecipazione all’opera di rieducazione è fornita dall’aver sempre ottenuto il beneficio della liberazione anticipata Al condannato che non ha sempre ottenuto il beneficio della liberazione anticipata la semidetenzione domiciliare è concessa a seguito di specifica indicazione dell’equipe trattamentale.

        c.    il comma 4 è sostituito dal seguente:

L’ammissione al regime di semidetenzione domiciliare deve essere disposta entro 45 giorni dalla richiesta. Trascorso tale periodo senza che il Tribunale di Sorveglianza abbia provveduto, il condannato deve essere ammesso alla semidetenzione domiciliare.

        d.    il comma 7 è abrogato.

 

articolo 9

Modifiche all’articolo 54

della legge 261uglio 1975, n 354

 

  1. L’ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

A tale fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia e in misura cautelare alternativa alla detenzione in carcere.

 

 

articolo 10

Modifiche all’articolo 57

della legge 261uglio 1975, n 354

 

  1. L’articolo 57 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è sostituito dal seguente:

Il trattamento, i benefici e le misure alternative della presente legge possono essere richiesti dal condannato, dall’internato, dal difensore e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina.

 

articolo 11

Modifiche all’articolo 58-quater

della legge 261uglio 1975. n 354

 

  1. Dopo il comma 7 dell’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 è aggiunto il seguente:

"8. Il magistrato di sorveglianza, di concerto con il direttore dell’Istituto, su richiesta del condannato dopo un anno dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2, procede al riesame del divieto di concessione dei benefici".

 

articolo 12

Modifiche all’articolo 69

della legge 261uglio 1975, n 354

 

  1. Il comma 5 dell’articolo 69della legge 26 luglio 1975. n. 354 è sostituito dal seguente:

"5. Approva, con decreto di concerto con il direttore dell’istituto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell’articolo 13. Approva, con decreto di concerto con il direttore dell’istituto, il provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati".

  1. Il comma 7 dell’articolo 69della legge 26 luglio 1975. n. 354 è sostituito dal seguente:

"7. Decide, con decreto di concerto con il direttore dell’istituto, sui permessi, sulle licenze ai detenuti in semidetenzione lavorativa ed agli internati, e sulle modifiche relative alle misure alternative alla detenzione in carcere".

 

articolo 13

Modifiche agli articoli 4-bis - 51 - 51-bis - 51-ter - 52- 54- 58-quater - 70 della legge 261uglio 1975, n 354, e articolo 10/ del d.p.r 30 giugno 2000, n. 230

 

  1. Negli articoli 4-bis - 47-quinquies - 51 - 51-bis - 51-ter - 52 - 58-quater - 70 - della legge 26 luglio 1975, n. 354 .e negli articoli 26 - 101 - 102 - del d.p.r 30 giugno 2000, n. 230 la parola “semilibertà” è sostituita da "semidetenzione domiciliare".

  2. Nell’articolo 51 la parola “istituto” è sostituita dalla parola “abitazione”.

 

articolo 14

Modifiche all’articolo 37

del d.p.r 30 giugno 2000, n 230

 

Il comma 8 dell’articolo 37 del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 è sostituito dal seguente:

8. I detenuti egli internati usufruiscono di sei colloqui al mese.

 

articolo 15

Modifiche all’articolo 39

del d.p.r. 30 giugno 2000, n 230

 

L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 39 del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 è abrogato.

 

articolo 16

Modifiche all’articolo 48

del d.p.r. 30 giugno 2000, n 230

 

  1. Il comma 1 dell’articolo 48 è sostituito dal seguente:

48. (Lavoro esterno). 1. L’ammissione dei condannati e degli internati al lavoro esterno è disposta solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento e diviene esecutiva solo quando il provvedimento sia stato approvato ai sensi del quarto comma dell’articolo 21 della legge.

 

articolo 17

Modifiche all’articolo 54

del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230

 

  1. L’articolo 54 del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 è abrogato.

 

articolo 18

Modifiche all’articolo 80

del d.p.r. 30 giugno 2000, n 230

 

  1. Dopo il comma 1 dell’articolo 80 del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 è aggiunto il seguente:

"l-bis. Una o più sanzioni non sono, di per se stesse, sufficienti a inficiare la regolare condotta di cui all’articolo 30-ter e la prova di partecipazione all’opera di rieducazione di cui all’articolo 54 della legge".

 

articolo 19

Disposizioni transitorie

 

articolo 20

Entrata in vigore

 

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

                                                                                                                                    

Chiusura di AlessandroMontanaro.

E dopo questa tirata d’orecchie ai nostri, tra virgolette, colleghi giornalisti vi salutiamo e vi diamo appuntamento a sabato prossimo.

  In redazione : Marco Marastoni, Massimiliano De Guidi, Gaetano Accordino,  Alessandro Montanaro, Paolo Latin, Giuliano Cattoni, Stefano Bentivogli., Antonio Pilato, Christian Stichauer, Giovanni Di Carlo, Vincenzo Gualano, Raffaele Signò, Gianni Tonello, Giovanni Mazzei, Walid El Manawhly, Nefti Abdelkrim.

Questo Telegiornale, integrato con immagini, viene trasmesso ogni sabato dall’emittente televisiva TELE CHIARA alle ore 13,15 .

Per consigli e suggerimenti contattate la redazione o un singolo giornalista.

Via Due Palazzi 35/A  35136 Padova – Email : redazionetg2palazzi@libero.it

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