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Atto costitutivo della cooperativa sociale "Il Cerchio"
Repubblica Italiana
L’anno millenovecentonovantasette, il giorno sedici del mese di settembre (16 settembre 1997). In Venezia, nel mio studio in S. Marco 1812. Davanti a me, Aurelio Minazzi, Notaio in Venezia, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, senza assistenza di testimoni per avervi le parti, che hanno i requisiti di legge, d’accordo fra loro e col mio consenso, rinunciato.
Sono presenti i signori
I medesimi, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio ho certezza a norma di legge, mi richiedono per questo atto:
Articolo 1
E costituita fra i comparsi una Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata, sotto la denominazione di: "Il cerchio società cooperativa sociale a responsabilità limitata".
Articolo 2
la Cooperativa ha sede in Venezia, Santa Croce n. 155.
Articolo 3
La Cooperativa si propone gli scopi previsti nello statuto di cui oltre.
Articolo 4
La Cooperativa è regolata dalle norme contenute in questo atto, da quelle previste dalla vigente legislazione in materia e alle disposizioni contenute nello statuto che previa lettura a me datane ai comparsi, si allega al presente atto sub. "A" quale parte integrante e costitutiva.
Articolo 5
La durata della Cooperativa è fissata al 31 (trentuno), dicembre, 2050 (duemilacinquanta). Tale durata potrà essere prorogata per deliberazione dell’assemblea.
Articolo 6
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre d’ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1997.
Articolo 7
Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote, ciascuna di lire 500.000 (cinquecentomila). I comparenti sottoscrivono ciascuno una quota e provvedono seduta stante a versarla. Nel complesso quindi il capitale iniziale è di lire 6.500.000 seimilionicinquecentomila).
Articolo 8
Comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori: Trevisan Gianni (presidente), Lapiccirella Ugo (vice presidente) e Venier Silvano (consigliere).
A comporre il primo collegio sindacale vengono nominati i signori: Vettor Sandro (presidente), Maniero Bruno e Vascellari Francesco (sindaci effettivi), Favero Rossella e Mencini Giannandrea (sindaci supplenti).
Sono considerati soci fondatori, oltre a coloro che sottoscrivono il presente atto, tutti coloro la cui domanda di ammissione alla società verrà accettata da parte del Consiglio di Amministrazione (a norma dell’art. 6 dello statuto sociale) entro il 15 ottobre 1997.
Articolo 9
Il signor Trevisan Gianni viene delegato ad accettare ed introdurre nel presente atto e nell’allegato statuto tutte le modificazioni ed integrazioni che venissero richieste dall’Autorità competente in sede di omologazione.
Articolo 10
Le spese di questo atto, che si indicano approssimativamente in Lire 3.000.000 (tremilioni), e conseguenti sono a carico della società.
Benefici fiscali
Esente da bollo e da imposta di registro a sensi art. 8 Legge 11 agosto 1991 n. 266.
F.ti: Ugo Lapiccirella - Bruno Maniero - Ciliberti Enzo - Maso Renato - Rossella Favero - Francesco Vascellari - Tacchia Gianfranco - Giannandrea Mencini - Sandro Vettor - Gianni Trevisan - Silvano Venier - Mainardi Marcello – Mion Roberto.
F.to: Aurelio Minazzi Notaio L.S.
Venezia, lì 19 gennaio 1998 Atto integrativo
Repubblica Italiana
L’anno millenovecentonovantasette, il giorno ventinove, del mese d’ottobre (29 ottobre 1997), in Venezia, nel mio studio in San Marco 1812. Davanti a me Aurelio Minazzi, notaio in Venezia, iscritto al Collegio notarile di Venezia, senza assistenza dei testimoni per avervi la parte che ha i requisiti di legge, col mio consenso rinunciato, è presente Trevisan Gianni, nato a Venezia il giorno 17 aprile 1939, residente a Venezia Giudecca Campo Lavraneri n. 3, pensionato, codice fiscale TRV GNN 39D17 L736L, a ciò delegato nell’atto costitutivo della società di cui oltre, in data 16 settembre 1997 n. 34274 di mio rep., registrato a Venezia il 29 settembre 1997 al n. 2425 atti pubblici. Detta persona, della cui identità personale io Notaio ho certezza a norma di legge, agendo nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Il cerchio società cooperativa sociale a responsabilità limitata", con sede legale in Venezia Santa Croce n. 155, codice fiscale 03006650273, mi richiede quanto segue:
premesso
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue: Vengono modificati gli articoli 22, 25 e 28 del vigente statuto nel senso che: Art. 22) Stabilire il luogo di convocazione, che potrebbe essere diverso dalla sede legale, purché in Comune di Venezia. Art. 25) Per il sistema di votazione si procederà con il voto palese, normalmente con il sistema dell’alzata di mano. Art. 28) Le votazioni sono prese con voto palese. Si allega al presente atto sotto la lettera "A" debitamente firmato dal comparente e da me notaio, esonerato, dal darne lettura lo statuto con le predette variazioni apportate. Le spese e tasse sono a carico della società.
F.ti: Gianni Trevisan – Aurelio Minazzi notaio L.S. Statuto della cooperativa sociale "Il cerchio"
Articolo 1 - Denominazione sede
È costituita con sede in Venezia, Santa Croce 155, la cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata "Il cerchio società cooperativa sociale a responsabilità limitata". La cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia e all’estero.
Articolo 2 – Durata
La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci, anche prima della scadenza del termine.
Articolo 2 – Scopi
Scopo della cooperativa è di perseguire, attraverso le attività dei propri soci, l’interesse generale della comunità, la solidarietà umana, l’integrazione sociale dei cittadini e di promuovere in campo ambientale lo sviluppo sostenibile. In particolar modo la cooperativa intende individuare, analizzare e combattere ogni forma di emarginazione, discriminazione e violazione dei diritti civili e sociali nei confronti di singoli, gruppi e comunità. L’azione della cooperativa si rivolgerà particolarmente alle problematiche dei detenuti e degli ex detenuti.
Articolo 4 – Strumenti
Gli scopi sono perseguiti attraverso:
La cooperativa si propone altresì di sviluppare e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione ai attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma. Dalla strategia e dai fini della cooperativa sono rigorosamente esclusi scopi di lucro.La cooperativa in particolare potrà stipulare convenzioni, con enti pubblici e privati, finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa potrà aderire alla Lega delle Cooperative. La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l’altro, per la sola indicazione esemplificativa:
Articolo 5 – Soci
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Non costituisce motivo di esclusione l’aver riportato condanne penali. Possono essere soci:
Articolo 6 - Ammissione
Chi intende essere ammesso some socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:
Per i soci – volontari, da iscriversi in apposito registro: Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza di compatibilità con il precedente art. 5 ne delibera l’ammissione e l’iscrizione negli appositi libri dei soci. Entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di accettazione il socio - volontario deve versare la quota sociale stabilita nel suo minimo di legge. In difetto la delibera d’ammissione viene annullata.
Articolo 7 - Doveri dei soci
I soci sono obbligati:
Articolo 8
L’ammissione del socio da parte del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base della necessità della Cooperativa stessa, e pertanto ogni nuovo socio sarà ammesso ove sia in grado di adempiere e soddisfare specificatamente alle necessità medesime della Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione dovrà tener conto di quanto previsto dall’art. 15 comma 3° legge 354/1975 e acquisire le indicazioni del Gruppo di Osservazione e trattamento di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 431/1976. Tutto ciò comporta che, ove decorso un periodo di inserimento di mesi tre, il Consiglio di Amministrazione valuti non sussistenti i requisiti attitudinali che ne hanno giustificato l’ammissione, possa insindacabilmente deliberarne l’esclusione. È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro a favore di terzi, esercenti, imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa.
Articolo 9
I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile, o che si trovino in condizione di sopravvenuta inabilità, possono diventare soci onorari della Cooperativa con delibera dell’Assemblea ordinaria. Possono diventare soci onorari della Cooperativa, sempre con delibera dell’assemblea ordinaria, anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.
Articolo 10 - Recesso - Decadenza – Esclusione
La qualità di socio si perde per recesso, decadenza ed esclusione, nonché per causa di morte. Nel caso di perdita della qualità di socio, la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore all’importo effettivamente versato. Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, avverrà entro i sei mesi successivi all’approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operante.
Articolo 11
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
Spetta al Consiglio di Amministrazione costatare se ricorrono motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.
Articolo 12 - Decadenza
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione ei confronti dei soci interdetti o inabilitati, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell’impresa sociale. Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l’assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile, o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza ha effetto dall’annotazione nel libro dei soci.
Articolo 13 – Esclusione
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:
L’esclusione diventa operante nel termine indicato nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.
Articolo 14
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci, che ne sono oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate, a tutti gli effetti dell’art. 808 codice procedura civile, alla decisione arbitrale del Collegio dei Probiviri, regolata dagli artt. 34 e 35 del presente Statuto. I soci che intendano reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio dovranno inoltrare istanza scritta al Collegio dei Probiviri, rimettendola al suo Presidente, a mezzo raccomandata e, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.
Articolo 15
In caso di morte del socio, il rimborso agli eredi della quota da lui effettivamente versata avverrà, nella misura e con le modalità previste dall’art. 10, entro i sei mesi successivi all’approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.
Articolo 16
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso saranno devolute con delibera del Consiglio di Amministrazione a riserva legale.
Articolo 17
In caso di recesso, decadenza o esclusione, i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti da apposito regolamento.
Articolo 18 - Trattamento economico dei soci
Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l’esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dal regolamento interno della Cooperativa.
Articolo 19 - Patrimonio sociale
Il patrimonio della società è costituito:
Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno od altro vincolo con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Nessun utile può essere distribuito ai soci. L’eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere così destinata:
Le riserve sono indivisibili tra i soci sia durante la vita della società che all’atto del suo scioglimento.
Articolo 20 - Esercizio sociale
L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio, previo un esatto inventario, da effettuarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, deve essere esposto nella sede sociale affinché i soci ne possano prendere visione.
Articolo 21 - Organi sociali
Sono organi della società:
Articolo 22
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, che potrebbe essere diverso dalla sede legale, purché in Comune di Venezia e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale e nelle succursali almeno sette giorni prima dell’adunanza, e da inviare a mezzo lettera. In mancanza dell’adempimento della suddetta formalità l’assemblea si reputa validamente costituita quanto siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi. I soci onorari partecipano alle Assemblee della Cooperativa con voto consultivo. IL Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee.
Articolo 23
L’assemblea ordinaria:
Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, quando particolari esigenze lo richiedono potrà venir convocata entro 6 (sei) mesi dalla chiusura medesima; eventualmente entro il mese precedente la chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio preventivo. L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. L’Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell’atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. Le proposte di competenza dell’Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l’assemblea che deve discuterli.
Articolo 24
In prima convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati almeno 1/10 degli aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento, la liquidazione della società e sulla modifica della natura della Cooperativa, da sociale ad altro tipo, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.
Articolo 25
Per le votazioni si procederà con voto palese, normalmente col sistema della alzata di mano.
Articolo 26
Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti da almeno tre mesi. Ogni socio ha un solo voto. Il socio può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; è facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare il numero di deleghe di cui ogni socio può essere portatore. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell’Assemblea e conservate tra gli atti sociali.
Articolo 27
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal residente dell’Assemblea e dal Segretario.
Articolo 28 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a undici consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni due anni ed i soci componenti sono rieleggibili. I Consiglieri sono dispensati dal presentare cauzione. Spetta all’Assemblea determinare le medaglie di presenza dote per la loro attività collegiale. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed uno o più Vice Presidenti ed un tesoriere; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta, a mezzo lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telefono e/o fax, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. Le votazioni sono prese con voto palese. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta pertanto, fra l’altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:
Articolo 29
In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 Codice Civile.
Articolo 30 - Il Presidente
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, ad uno o più i Vice presidenti o a un membro del Consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente. Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
Articolo 31 – Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea. Devono inoltre essere nominati dall’Assemblea due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio è nominato dall’Assemblea. I Sindaci durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Articolo 32
Il Collegio dei Sindaci controlla l’amministrazione della società, vigila sull’osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili delle scritture a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà essere redatto il verbale nell’apposito libro. Il Collegio Sindacale deve riferire specificatamente all’assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità col carattere cooperativo della società.
Articolo 33 - Il Collegio dei Probiviri
I Collegio dei Probiviri è composto di tre membri scelti tra e persone estranee alla Cooperativa ed eletti dall’Assemblea dei Soci. I tre Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Articolo 34
I soci e la società sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre, sempre che possano formare oggetto di compromesso, relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei Regolamenti e derivanti da deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio di Amministrazione. I probiviri sono anche competenti a decidere, quali arbitri, tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la società Cooperativa, nonché le controversie tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali. I probiviri decideranno secondo equità ed il lodo arbitrale è impugnabile soltanto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Articolo 35
Salvo espressa volontà dell’Assemblea le funzioni attribuite ai Probiviri sono demandate al Collegio Sindacale.
Articolo 36 – Scioglimento
L’assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.
Articolo 37 – Liquidazione
In caso di scioglimento della Società l’intero patrimonio sociale, dedotto il capitale versato, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 Legge 59/92 ed ai sensi dell’art. 26 D.L.C.P.S. 14 Dicembre 1947 n° 1577.
Articolo 38 - Disposizioni generali
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consilio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all’approvazione dei soci, riuniti in Assemblea.
Articolo 39
Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 19 e 37, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.
Articolo 40
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata, rette con i principi della mutualità agli effetti tributari.
F.ti: Gianni Trevisan - Aurelio Minazzi notaio L.S.
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