Atto costitutivo della cooperativa sociale "Il Cerchio"

 

Repubblica Italiana

 

L’anno millenovecentonovantasette, il giorno sedici del mese di settembre (16 settembre 1997). In Venezia, nel mio studio in S. Marco 1812. Davanti a me, Aurelio Minazzi, Notaio in Venezia, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, senza assistenza di testimoni per avervi le parti, che hanno i requisiti di legge, d’accordo fra loro e col mio consenso, rinunciato.

 

Sono presenti i signori

 

Lapiccirella Ugo, nato a Trento il giorno 23 agosto 1950, residente a Venezia San Polo n. 2312/b, insegnante, codice fiscale LPC GUO 50M23 L3780;

Maniero Bruno, nato a Venezia il giorno 23 luglio 1943, residente a Venezia San Polo n. 1948, insegnante, codice fiscale MNR BRN 43L23 L736C;

Ciliberti Enzo, nato a Venezia il giorno 30 aprile 1962, residente a Venezia Giudecca Campo Lavraneri n. 3, impiegato, codice fiscale CLB NZE 62D30 L736A;

Maso Renato, nato a Venezia Mestre il giorno 1 marzo 1964, residente a Venezia Marghera Via Pallavicino n. 16, in attesa di occupazione, codice fiscale MSA RNT 64CO1 F159S;

Favero Rossella, nata a Padova il giorno 2 dicembre 1952, residente a Venezia Pellestrina Sestiere Scarpa n. 1155/a, insegnante, codice fiscale FVR RSL 52T42 G224M;

Vascellari Francesco, nato a Venezia il giorno 11 ottobre 1972, residente a Venezia San Polo n. 205, studente, codice fiscale VSC FNC 72R11 L736E;

Tacchia Gianfranco, nato a Venezia Mestre il giorno 9 luglio 1938, residente a Venezia Dorsoduro n. 2599/a pensionato, codice fiscale TCC GFR 38LO9 L736N;

Mencini Giannandrea, nato a Venezia il giorno 19 dicembre 1968, residente a Venezia Cannaregio n. 5590/a, in attesa di occupazione, codice fiscale MNC GNN 68T19 L736Y;

Vettor Sandro, nato a Venezia il giorno 14 settembre 1949, residente a Venezia Santa Croce n. 1600, impiegato, codice fiscale VTT SDR 49P14 L736G;

Trevisan Gianni, nato a Venezia il giorno 17 aprile 1939, residente a Venezia Giudecca, Campo Lavraneri n. 3, pensionato, codice fiscale TRV GNN 39D17 L736L;

Venier Silvano, nato a Venezia il giorno 24 gennaio 1958, residente a Venezia Castello n. 3519, impiegato, codice fiscale VNR SVN 58A24 L736V;

Mainardi Marcello, nato a Venezia il giorno 2 maggio 1971, residente a Venezia Lido Via Candia n. 22, in attesa di occupazione, codice fiscale MNR MCL 71EO2 L736P;

Mion Roberto, nato a Venezia il giorno 4 agosto 1970, residente a Venezia Lido, Via delle Alghe n. 3, cameriere, codice fiscale MNI RRT 70M04 L736C.

 

I medesimi, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio ho certezza a norma di legge, mi richiedono per questo atto:

 

Articolo 1

 

E costituita fra i comparsi una Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata, sotto la denominazione di: "Il cerchio società cooperativa sociale a responsabilità limitata".

 

 

Articolo 2

 

la Cooperativa ha sede in Venezia, Santa Croce n. 155.

 

Articolo 3

 

La Cooperativa si propone gli scopi previsti nello statuto di cui oltre.

 

Articolo 4

 

La Cooperativa è regolata dalle norme contenute in questo atto, da quelle previste dalla vigente legislazione in materia e alle disposizioni contenute nello statuto che previa lettura a me datane ai comparsi, si allega al presente atto sub. "A" quale parte integrante e costitutiva.

 

Articolo 5

 

La durata della Cooperativa è fissata al 31 (trentuno), dicembre, 2050 (duemilacinquanta). Tale durata potrà essere prorogata per deliberazione dell’assemblea.

 

Articolo 6

 

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre d’ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1997.

 

Articolo 7

 

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote, ciascuna di lire 500.000 (cinquecentomila). I comparenti sottoscrivono ciascuno una quota e provvedono seduta stante a versarla. Nel complesso quindi il capitale iniziale è di lire 6.500.000 seimilionicinquecentomila).

 

Articolo 8

 

Comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori:

Trevisan Gianni (presidente), Lapiccirella Ugo (vice presidente) e Venier Silvano (consigliere).

 

A comporre il primo collegio sindacale vengono nominati i signori:

Vettor Sandro (presidente), Maniero Bruno e Vascellari Francesco (sindaci effettivi), Favero Rossella e Mencini Giannandrea (sindaci supplenti).

 

Sono considerati soci fondatori, oltre a coloro che sottoscrivono il presente atto, tutti coloro la cui domanda di ammissione alla società verrà accettata da parte del Consiglio di Amministrazione (a norma dell’art. 6 dello statuto sociale) entro il 15 ottobre 1997.

 

Articolo 9

 

Il signor Trevisan Gianni viene delegato ad accettare ed introdurre nel presente atto e nell’allegato statuto tutte le modificazioni ed integrazioni che venissero richieste dall’Autorità competente in sede di omologazione.

 

Articolo 10

 

Le spese di questo atto, che si indicano approssimativamente in Lire 3.000.000 (tremilioni), e conseguenti sono a carico della società.

 

Benefici fiscali

 

Esente da bollo e da imposta di registro a sensi art. 8 Legge 11 agosto 1991 n. 266.

 

F.ti: Ugo Lapiccirella - Bruno Maniero - Ciliberti Enzo - Maso Renato - Rossella Favero - Francesco Vascellari - Tacchia Gianfranco - Giannandrea Mencini - Sandro Vettor - Gianni Trevisan - Silvano Venier - Mainardi Marcello – Mion Roberto.

 

F.to: Aurelio Minazzi Notaio L.S.

 

Venezia, lì 19 gennaio 1998

Atto integrativo

 

Repubblica Italiana

 

L’anno millenovecentonovantasette, il giorno ventinove, del mese d’ottobre (29 ottobre 1997), in Venezia, nel mio studio in San Marco 1812. Davanti a me Aurelio Minazzi, notaio in Venezia, iscritto al Collegio notarile di Venezia, senza assistenza dei testimoni per avervi la parte che ha i requisiti di legge, col mio consenso rinunciato, è presente Trevisan Gianni, nato a Venezia il giorno 17 aprile 1939, residente a Venezia Giudecca Campo Lavraneri n. 3, pensionato, codice fiscale TRV GNN 39D17 L736L, a ciò delegato nell’atto costitutivo della società di cui oltre, in data 16 settembre 1997 n. 34274 di mio rep., registrato a Venezia il 29 settembre 1997 al n. 2425 atti pubblici. Detta persona, della cui identità personale io Notaio ho certezza a norma di legge, agendo nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Il cerchio società cooperativa sociale a responsabilità limitata", con sede legale in Venezia Santa Croce n. 155, codice fiscale 03006650273, mi richiede quanto segue:

 

premesso

 

che in sede di omologazione presso il Tribunale di Venezia, dell’atto costitutivo della società sopraindicata, il Giudice delegato dott. Cerroni, ha richiesto la modifica degli articoli 22 (luogo di convocazione dell’assemblea), 25 e 28 (assemblee e consiglio di amministrazione - voto segreto);

che è necessario apportare le integrazioni e le modificazioni richieste.

 

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Vengono modificati gli articoli 22, 25 e 28 del vigente statuto nel senso che:

Art. 22) Stabilire il luogo di convocazione, che potrebbe essere diverso dalla sede legale, purché in Comune di Venezia.

Art. 25) Per il sistema di votazione si procederà con il voto palese, normalmente con il sistema dell’alzata di mano.

Art. 28) Le votazioni sono prese con voto palese.

Si allega al presente atto sotto la lettera "A" debitamente firmato dal comparente e da me notaio, esonerato, dal darne lettura lo statuto con le predette variazioni apportate. Le spese e tasse sono a carico della società.

 

F.ti: Gianni Trevisan – Aurelio Minazzi notaio L.S.

Statuto della cooperativa sociale "Il cerchio"

 

Articolo 1 - Denominazione sede

 

È costituita con sede in Venezia, Santa Croce 155, la cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata "Il cerchio società cooperativa sociale a responsabilità limitata".

La cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia e all’estero.

 

Articolo 2 – Durata

 

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci, anche prima della scadenza del termine.

 

Articolo 2 – Scopi

 

Scopo della cooperativa è di perseguire, attraverso le attività dei propri soci, l’interesse generale della comunità, la solidarietà umana, l’integrazione sociale dei cittadini e di promuovere in campo ambientale lo sviluppo sostenibile.

In particolar modo la cooperativa intende individuare, analizzare e combattere ogni forma di emarginazione, discriminazione e violazione dei diritti civili e sociali nei confronti di singoli, gruppi e comunità. L’azione della cooperativa si rivolgerà particolarmente alle problematiche dei detenuti e degli ex detenuti.

 

Articolo 4 – Strumenti

 

Gli scopi sono perseguiti attraverso:

  1. la programmazione, organizzazione. coordinamento e realizzazione di corsi professionali e di attività formative in genere;

  2. lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, artigianali e commerciali, sia per quanto concerne la produzione che la commercializzazione e la prestazione di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, fra le quali, per sola indicazione esemplificativa:

    1. attività finalizzate alla gestione, valorizzazione e recupero dell’ambiente e del territorio;

    2. attività finalizzate alla gestione e manutenzione del verde, quali lavori di giardinaggio di ogni genere, difesa fitosanitaria, fertilizzazione, potature e dendrochirurgia;

    3. attività agricole di ogni genere finalizzate alla coltivazione, produzione, trasformazione e vendita di prodotti del settore agricolo e forestale, con particolare riguardo alla produzione derivante da agricoltura biologica e alla produzione erboristica;

    4. servizi pubblici e privati di manovalanza, manutenzione in genere, facchinaggio pulizia e servizi di consegna a domicilio;

    5. manutenzione ripristino e costruzione di immobili, servizi di riparazione agli impianti idrosanitari ed elettrici domestici, servizi di tinteggiatura locali, di falegnameria, di sgombero cantine e solai;

    6. gestione mense, bar, pensioni, campeggi, centri di vacanza, spacci di enti pubblici e di privati e prestazione di attività connesse o collegate;

    7. promozione e gestione di attività turistiche e agrituristiche in Italia e all’estero organizzazione e gestione di servizi di accoglienza turistica, organizzazione e gestione di viaggi con fini didattico - culturali ed ambientali;

    8. attività di rappresentanza per la produzione, divulgazione e fornitura di servizi, prodotti e beni di consumo;

    9. attività artigianali quali la produzione, lavorazione, assemblaggio, riparazione di oggetti, materiali e prodotti in genere, con particolare riferimento ad attività artigianali, tipiche delle tradizioni della laguna di Venezia;

    10. attività di costruzione, riparazione e rimessaggio imbarcazioni ed attività cantieristiche connesse;

    11. trasporto cose e persone;

    12. servizi fotografici e cinematografici, produzione e vendita video;

    13. servizi di traduzione linguistica, interpretariato, traduzione simultanea;

    14. organizzazione e gestione di centri di elaborazione dati segreteria;

    15. organizzazione di convegni e seminari;

    16. attività didattiche con organizzazione e gestione di cori professionali culturali e di attività finalizzate alla fruizione, monitoraggio, catalogazione di beni artistici ed ambientali;

    17. attività di estetica e massaggi

  3. l’assunzione di tutte le iniziative di carattere teorico e pratico tese ad introdurre, nel campo delle politiche sociali della tutela dei diritti di cui al precedente articolo 3, elementi, strutture, modelli organizzativi ed istituzionali innovativi per un più elevato grado di civiltà e di umanità ei servizi sociali e della qualità della convivenza civile.

La cooperativa si propone altresì di sviluppare e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione ai attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma.

Dalla strategia e dai fini della cooperativa sono rigorosamente esclusi scopi di lucro.La cooperativa in particolare potrà stipulare convenzioni, con enti pubblici e privati, finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa potrà aderire alla Lega delle Cooperative.

La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l’altro, per la sola indicazione esemplificativa:

  1. assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all’attività sociale;

  2. dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento delle cooperative di solidarietà sociale ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

  3. concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni altra garanzia, sotto qualsiasi forma, per facilitare l’ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative sociali o associazioni di volontariato sociale.

 

Articolo 5 – Soci

 

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Non costituisce motivo di esclusione l’aver riportato condanne penali. Possono essere soci:

  1. Soci cooperatori. Coloro che concorrono alla realizzazione dei fini statutari. La disciplina del rapporto di lavoro è regolata dal Regolamento Interno della cooperativa, approvato dall’assemblea generale. Gli appartenenti alle categorie svantaggiate di cui all’art 4 della legge 8.11.1991 n° 381 devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione idonea proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

  2. Soci – volontari. Coloro che, con un libero atto di volontà, mettono a disposizione della cooperativa le loro competenze professionali, le loro capacità tecniche, attitudini e disponibilità operative, rinunciando ad ogni forma di compenso. Questi saranno iscritti in apposito libro della cooperativa e non potranno superare il 50% del totale dei soci della cooperativa. Ai soci volontari verrà corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività a favore della cooperativa sulla base di parametri che la cooperativa stabilisce per la totalità dei soci. I rimborsi spese devono esser effettuati previa autorizzazione del consiglio di amministrazione o del presidente. La cooperativa stipulerà apposita polizza antinfortunistica a favore dei soci - volontari per danni arrecati a terzi, o subiti nello svolgimento dell’attività a favore della cooperativa. Ai soci - volontari verranno applicate le norme di legge in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

Articolo 6 - Ammissione

 

Chi intende essere ammesso some socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

  1. indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;

  2. indicazione della sua effettiva capacità di lavoro (non richiesto per i soci volontari);

  3. dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

  4. entità della quota che si propone di sottoscrivere.

  5. Per i soci – volontari, da iscriversi in apposito registro:

  6. attività lavorativa svolta;

  7. dichiarazione scritta che indichi gli impegni assunti e l’esplicita rinuncia alla remunerazione;

  8. il monte orario settimanale e/o mensile e/o annuale che intende svolgere in attività di volontariato per la cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza di compatibilità con il precedente art. 5 ne delibera l’ammissione e l’iscrizione negli appositi libri dei soci.

Entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di accettazione il socio - volontario deve versare la quota sociale stabilita nel suo minimo di legge. In difetto la delibera d’ammissione viene annullata.

 

Articolo 7 - Doveri dei soci

 

I soci sono obbligati:

  1. al versamento della quota sottoscritta;

  2. all’osservanza dello statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

  3. a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all’attività della impresa sociale a seconda dell’attività della stessa.

 

Articolo 8

 

L’ammissione del socio da parte del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base della necessità della Cooperativa stessa, e pertanto ogni nuovo socio sarà ammesso ove sia in grado di adempiere e soddisfare specificatamente alle necessità medesime della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà tener conto di quanto previsto dall’art. 15 comma 3° legge 354/1975 e acquisire le indicazioni del Gruppo di Osservazione e trattamento di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 431/1976.

Tutto ciò comporta che, ove decorso un periodo di inserimento di mesi tre, il Consiglio di Amministrazione valuti non sussistenti i requisiti attitudinali che ne hanno giustificato l’ammissione, possa insindacabilmente deliberarne l’esclusione.

È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro a favore di terzi, esercenti, imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa.

 

Articolo 9

 

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile, o che si trovino in condizione di sopravvenuta inabilità, possono diventare soci onorari della Cooperativa con delibera dell’Assemblea ordinaria. Possono diventare soci onorari della Cooperativa, sempre con delibera dell’assemblea ordinaria, anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

 

Articolo 10 - Recesso - Decadenza – Esclusione

 

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza ed esclusione, nonché per causa di morte. Nel caso di perdita della qualità di socio, la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore all’importo effettivamente versato.

Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, avverrà entro i sei mesi successivi all’approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operante.

 

Articolo 11

 

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

  1. che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

  2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione costatare se ricorrono motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

 

Articolo 12 - Decadenza

 

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione ei confronti dei soci interdetti o inabilitati, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell’impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l’assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile, o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza ha effetto dall’annotazione nel libro dei soci.

 

Articolo 13 – Esclusione

 

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell’ipotesi di cui al successivo punto f)

  2. che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

  3. che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

  4. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 8;

  5. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

  6. che nell’esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento delimitato dall’art. 1453 e seguenti del C.C.;

  7. che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;

  8. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

  9. che senza giustificato motivo si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell’impresa sociale.

L’esclusione diventa operante nel termine indicato nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

 

Articolo 14

 

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci, che ne sono oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate, a tutti gli effetti dell’art. 808 codice procedura civile, alla decisione arbitrale del Collegio dei Probiviri, regolata dagli artt. 34 e 35 del presente Statuto.

I soci che intendano reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio dovranno inoltrare istanza scritta al Collegio dei Probiviri, rimettendola al suo Presidente, a mezzo raccomandata e, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

 

Articolo 15

 

In caso di morte del socio, il rimborso agli eredi della quota da lui effettivamente versata avverrà, nella misura e con le modalità previste dall’art. 10, entro i sei mesi successivi all’approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

 

Articolo 16

 

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso saranno devolute con delibera del Consiglio di Amministrazione a riserva legale.

 

Articolo 17

 

In caso di recesso, decadenza o esclusione, i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti da apposito regolamento.

 

Articolo 18 - Trattamento economico dei soci

 

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l’esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dal regolamento interno della Cooperativa.

 

Articolo 19 - Patrimonio sociale

 

Il patrimonio della società è costituito:

  1. dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale e non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

  2. dal fondo di riserva indivisibile. Il fondo di riserva indivisibile è costituito:

dalle eccedenze attive di bilancio;

da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno od altro vincolo con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Nessun utile può essere distribuito ai soci. L’eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere così destinata:

    1. a riserva legale, nella misura non inferiore al 20% (venti per cento);

    2. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, nella misura del 3% (tre per cento);

    3. la parte rimanente alla riserva straordinaria.

Le riserve sono indivisibili tra i soci sia durante la vita della società che all’atto del suo scioglimento.

 

Articolo 20 - Esercizio sociale

 

L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio, previo un esatto inventario, da effettuarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, deve essere esposto nella sede sociale affinché i soci ne possano prendere visione.

 

Articolo 21 - Organi sociali

 

Sono organi della società:

  1. l’Assemblea dei Soci;

  2. il Consiglio di Amministrazione;

  3. il Presidente;

  4. il Collegio dei Sindaci;

  5. il Collegio dei Probiviri.

 

Articolo 22

 

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, che potrebbe essere diverso dalla sede legale, purché in Comune di Venezia e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale e nelle succursali almeno sette giorni prima dell’adunanza, e da inviare a mezzo lettera.

In mancanza dell’adempimento della suddetta formalità l’assemblea si reputa validamente costituita quanto siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi. I soci onorari partecipano alle Assemblee della Cooperativa con voto consultivo.

IL Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee.

 

Articolo 23

 

L’assemblea ordinaria:

  1. approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;

  2. procede alla nomina delle cariche sociali;

  3. approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

  4. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;

  5. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla competenza del presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;

  6. determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci.

Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, quando particolari esigenze lo richiedono potrà venir convocata entro 6 (sei) mesi dalla chiusura medesima; eventualmente entro il mese precedente la chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio preventivo.

L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L’Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell’atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. Le proposte di competenza dell’Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l’assemblea che deve discuterli.

 

Articolo 24

 

In prima convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati almeno 1/10 degli aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento, la liquidazione della società e sulla modifica della natura della Cooperativa, da sociale ad altro tipo, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

 

Articolo 25

 

Per le votazioni si procederà con voto palese, normalmente col sistema della alzata di mano.

 

Articolo 26

 

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti da almeno tre mesi. Ogni socio ha un solo voto. Il socio può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; è facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare il numero di deleghe di cui ogni socio può essere portatore. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell’Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

 

Articolo 27

 

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal residente dell’Assemblea e dal Segretario.

 

Articolo 28 - Consiglio di Amministrazione

 

Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a undici consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni due anni ed i soci componenti sono rieleggibili. I Consiglieri sono dispensati dal presentare cauzione. Spetta all’Assemblea determinare le medaglie di presenza dote per la loro attività collegiale. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed uno o più Vice Presidenti ed un tesoriere; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta, a mezzo lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telefono e/o fax, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. Le votazioni sono prese con voto palese. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta pertanto, fra l’altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

  1. curare l’esecuzione delle delibèrazioni dell’Assemblea;

  2. redigere i bilanci consuntivi e preventivi;

  3. compilare i Regolamenti Interni previsti dallo statuto;

  4. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

  5. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

  6. deliberare su tutte le altre materie di cui al penultimo capoverso dell’art. 4;

  7. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

  8. deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione dei soci;

  9. assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

  1. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelle che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati all’Assemblea Generale.

 

Articolo 29

 

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 Codice Civile.

 

Articolo 30 - Il Presidente

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, ad uno o più i Vice presidenti o a un membro del Consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

 

Articolo 31 – Collegio dei Sindaci

 

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea. Devono inoltre essere nominati dall’Assemblea due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio è nominato dall’Assemblea. I Sindaci durano in carica due anni e sono rieleggibili.

 

Articolo 32

 

Il Collegio dei Sindaci controlla l’amministrazione della società, vigila sull’osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili delle scritture a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà essere redatto il verbale nell’apposito libro. Il Collegio Sindacale deve riferire specificatamente all’assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità col carattere cooperativo della società.

 

Articolo 33 - Il Collegio dei Probiviri

 

I Collegio dei Probiviri è composto di tre membri scelti tra e persone estranee alla Cooperativa ed eletti dall’Assemblea dei Soci. I tre Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

 

Articolo 34

 

I soci e la società sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre, sempre che possano formare oggetto di compromesso, relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei Regolamenti e derivanti da deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

I probiviri sono anche competenti a decidere, quali arbitri, tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la società Cooperativa, nonché le controversie tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali.

I probiviri decideranno secondo equità ed il lodo arbitrale è impugnabile soltanto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

 

Articolo 35

 

Salvo espressa volontà dell’Assemblea le funzioni attribuite ai Probiviri sono demandate al Collegio Sindacale.

 

Articolo 36 – Scioglimento

 

L’assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

 

Articolo 37 – Liquidazione

 

In caso di scioglimento della Società l’intero patrimonio sociale, dedotto il capitale versato, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 Legge 59/92 ed ai sensi dell’art. 26 D.L.C.P.S. 14 Dicembre 1947 n° 1577.

 

Articolo 38 - Disposizioni generali

 

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consilio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all’approvazione dei soci, riuniti in Assemblea.

 

Articolo 39

 

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 19 e 37, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

 

Articolo 40

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata, rette con i principi della mutualità agli effetti tributari.

 

 

F.ti: Gianni Trevisan - Aurelio Minazzi notaio L.S.