Glossario diritto penitenziario

 

Glossario di diritto penitenziario

(a cura della Sesta Opera San Fedele, revisionato dall'avv. Paola Selleri)

 

Affidamento in prova al servizio sociale

Affidamento, in prova al servizio sociale di un tossicodipendente

Alimentazione

Art. 21

Art. 4 bis

Assistente sociale

Assistenza alle famiglie

Assistenza post-penitenziaria

Attività culturali, ricreative, sportive

Braccialetto elettronico 

Centri Servizi Sociali per Adulti

Chi sta in carcere

Colloqui

Comunicazioni all'ingresso in carcere

Condannati per i delitti dell'art. 4 bis OP

Consigli di aiuto sociale

Corrispondenza e telefonate

Detenute con bambini

Detenzione domiciliare

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  

Educatore

Equipe del carcere

Espulsione di un extracomunitario

Famiglia (Rapporti con)

Figure istituzionali

Igiene personale

Impiego della forza fisica

Ingresso in carcere

Internato

Isolamento

Istituti Penitenziari

Lavoro all'interno del carcere

Lavoro all'esterno del carcere

Lavoro all'uscita dal carcere

Legge Simeone

Legge Smuraglia

Liberazione anticipata ("I giorni")

Liberazione condizionale

Libertà vigilata

Magistrato di Sorveglianza

Misure alternative alla detenzione

Misure alternative per i malati di AIDS o per grave deficienza immunitaria

Nuovo giunto

Ordine e disciplina

Pacchi

Peculio

Permanenza all'aperto ("L'aria")

Permessi

Permessi premio

Permesso di soggiorno

Perquisizione personale

Polizia Penitenziaria

Psicologo

Pulizia delle celle 

Radio

Recidivo

Reclami (Diritto ai)

Regolare condotta dei detenuti

Religione e pratiche di culto

Rimborso delle spese di mantenimento

Semilibertà

Ser.T.

Servizio sanitario

Sintesi

Suddivisione dei detenuti nel carcere

Telefonate

Traduzioni

Trasferimenti

Trattamento

Tribunale di Sorveglianza

Ufficio matricola del carcere

Vestiario e corredo

Volontari

Affidamento in prova al servizio sociale

È la prima misura alternativa al carcere, elencata nella voce misure alternative. L'affidamento può essere concesso se la pena detentiva (o la pena residua) non supera 3 anni. Ottenuto l'affidamento ai servizi sociali, il condannato sconta la pena fuori dal carcere. A loro volta i servizi sociali "collocano" il condannato presso una azienda, una cooperativa, o simili, dove egli svolge un lavoro (a dire il vero, quasi sempre è lo stesso condannato che propone la collocazione). L'affidato, è sostanzialmente una persona libera che deve soltanto seguire degli obblighi, quali tornare a casa sua a una certa ora, non allontanarsi dalla sua provincia, etc. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati di una osservazione collegiale della personalità del detenuto. All'atto dell'affidamento è redatto un verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire. Il servizio sociale (il CSSA) controlla la condotta del soggetto. L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale. (Art. 47 OP)

 

Affidamento in prova al servizio sociale di un tossicodipendente

Se la pena detentiva (o la pena residua) non supera 4 anni e riguarda un tossicodipendente o alcoldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che intenda ad esso sottoporsi, egli può chiedere in ogni momento di essere affidato al servizio sociale per continuare o iniziare la terapia di recupero concordata con una unità sanitaria. Alla domanda deve essere allegata la certificazione che attesti lo stato di tossicodipendenza (alcoldipendenza). L'affidamento in prova non può essere disposto, più di 2 volte. Praticamente per far scattare l'affidamento il detenuto-tossico deve aver una pena (o una pena residua) inferiore a 4 anni; essere definitivo; aver avuto al massimo una revoca. Egli deve rivolgersi al Ser.T. dal quale dipende, far venire in carcere qualcuno del Ser.T. per incontrarlo e riscontrare la sua volontà di entrare in comunità e poi inoltrare la domanda al Magistrato di Sorveglianza. (Art. 90 DPR 309/90 ex Art. 47bis OP)

 

Alimentazione

Ai detenuti è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente. Una rappresentanza dei detenuti, designata mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto. (Art. 9 OP)

 

Art. 4 bis

Vedi "Condannati per i delitti dell'art. 4 bis OP”

 

Art. 21

Vedi "Lavoro all'esterno del carcere (Lavoro in art. 21)"

 

Assistente sociale

È un dipendente del Ministero della Giustizia (da non confondere con l'assistente sociale del comune o della ASL), che fa capo al CSSA. Egli tiene i contatti con le famiglie dei detenuti, con gli enti locali; segue le persone in affidamento al servizio sociale. Ha un ruolo importante per la concessione e l'esecuzione dei benefici di legge.

 

Assistenza alle famiglie

Il trattamento dei detenuti è integrato da una azione di assistenza alle loro famiglie. (Art. 45 OP)

 

Assistenza post-penitenziaria

I detenuti ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la liberazione e per un congruo periodo a questa successivo. (Art. 46 OP)

 

Attività culturali, ricreative, sportive

Sono favorite queste e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti. (Art. 27 OP)


Braccialetto elettronico

L'applicazione di un «braccialetto elettronico» ai detenuti agli arresti domiciliari, per controllarne gli spostamenti - al fine di prevenirne l'allontanamento dal domicilio o, in caso di infrazione, di ripristinare la custodia in carcere -, è già in uso in vari Paesi, quali Francia, Germania, Gran Bretagna. Dal 20 aprile 2001 l'uso del «braccialetto elettronico», approvato con la Legge 19 gennaio 2001, n. 4, è iniziato in via sperimentale anche in Italia, in cinque grandi città: Torino, Milano, Roma, Napoli, Catania, dove maggiore è il numero delle persone agli arresti domiciliari.

 

Centri di Servizio Sociale per Adulti (CSSA)

I Centri di Servizio Sociale per Adulti (CSSA)   sono stati istituiti dall'art. 72 della Legge Penitenziaria (OP) (vedere anche art. 118 Reg) e sono dislocati nelle sedi dei Tribunali di Sorveglianza. A Milano si trova in via Numa Pompilio. I CSSA dipendono dal DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria). Le competenze dei CSSA sono illustrate dai predetti articoli. Per sintesi diremo che le competenze operative del CSSA sono: a) all'interno del carcere : interventi per i detenuti in art. 21; partecipazione alla osservazione e al trattamento; compiti di consulenza; b) all'esterno del carcere: gestione della pena dei detenuti in affidamento e in semilibertà; interventi per la concessione degli affidamenti, per la formulazione dei programmi con il SERT per alcole tossico dipendenti, per l'applicazione e la revoca delle misure di sicurezza; etc. (Art. 72 OP) (Art. 118 Reg)

 

Chi sta in carcere

1) l'imputato o l'indagato sottoposto a "misure cautelari"; 2) chi è stato arrestato in flagrante (ma non sempre c'è l'obbligo dell'arresto); 3) chi è in stato di fermo; 4) il definitivo; 5) l'internato.

 

Colloqui

I detenuti possono avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone. Anzi particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari. I detenuti possono avere quotidiani, periodici, libri. Ciascun detenuto è fornito di biancheria, vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente. Il permesso per avere un colloquio con un imputato in attesa del giudizio di 1°grado viene concesso dal PM. Un appellante, ricorrente o definitivo ha il diritto di essere visitato dai familiari o dal convivente. I non familiari devono richiedere il permesso al PM nel primo caso e alla Direzione nel secondo caso. (Art. 18 OP) I detenuti usufruiscono di 6 colloqui al mese (4 per i detenuti dell'art. 4bis). Durata massima del colloquio, 1 ora. A ciascun colloquio possono partecipare non più di 3 persone. (Art. 37 Reg)

 

Comunicazioni all'ingresso in carcere

Immediatamente dopo l'ingresso in carcere, al detenuto viene richiesto se intenda dare notizia del fatto a un congiunto o ad altra persona indicata e, in caso positivo, se vuole avvalersi del mezzo postale ordinario e del telegramma. La comunicazione è limitata alla sola notizia dell'ingresso in carcere. Se si tratta di straniero, l'ingresso in carcere è comunicato all'autorità consolare. (Art. 62 Reg)

 

Condannati per i delitti dell'art. 4 bis OP

I condannati per i delitti elencati nell'art. 4 bis (associazione di stampo mafioso, associazione per traffico di droghe, sequestri di persona, eversione, terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, produzione o traffico di ingenti quantità di droghe, etc.) subiscono molte limitazioni nella concessione dei benefici. Nel seguito li chiameremo semplicemente "detenuti art. 4 bis".

 

Consigli di aiuto sociale

Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale, presieduto dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato e da una infinità di altre persone (presidente del tribunale dei minorenni, magistrato di sorveglianza, rappresentanti della regione, della provincia, della prefettura, sindaco, medico provinciale... ). I componenti non sono retribuiti. Il consiglio ha però dei fondi. (Art. 74 OP) Attività del consiglio: 1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi per aiutarli a reinserirsi; 2) si informa delle possibilità di occupazione; 3) organizza dei corsi di addestramento; 4) segnala i bisogni delle famiglie; 5) concede sussidi in denaro o in natura. (Art. 76 OP)

 

Comitato per l'occupazione

Esiste un comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale. Il comitato si basa su 4 rappresentanti della industria, commercio, agricoltura, artigianato più una pletora di persone. (Art. 77 OP) (Art. 119 Reg)

 

Corrispondenza e telefonate

L'Amministrazione penitenziaria fornisce l'occorrente per scrivere e l'affrancatura ordinaria. Quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato, la direzione trattiene la missiva, facendone segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, all'autorità giudiziaria che procede. (Art. 38 Reg) I detenuti possono essere autorizzati dal direttore a telefonare a congiunti e conviventi, una volta alla settimana (per i detenuti dell'art. 4 bis, 2 volte al mese). Gli imputati possono essere autorizzati dall'autorità procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza. La durata massima della telefonata è di dieci minuti. La telefonata è a spese del detenuto. (Art. 39 Reg)

 

Detenute con bambini

Quando i figli devono essere separati dalle madri per aver superato il limite di età imposto dalla legge, e non esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la direzione segnala il caso agli enti per l'assistenza all'infanzia. (Art. 19 Reg)

 

Detenzione domiciliare

Essa è una misura alternativa alla detenzione. Se la pena (o la pena residua) non supera 4 anni e se si tratta di donna incinta o madre di prole di età inferiore a 10 anni con lei convivente; persona gravemente ammalata; persona con più di 60 anni se inabile anche parzialmente; persona minore di 21 anni per comprovate esigenze di salute, di studio, etc, essa può essere espiata nella propria abitazione o in un luogo di cura. Se il detenuto si allontana dalla propria abitazione viene punito per il reato di evasione. (Art. 47 ter OP)

 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP)

L'Amministrazione Penitenziaria dipende gerarchicamente dal Ministero della giustizia che sovrintende alla esecuzione delle pene, quindi alle carceri. Il DAP è retto dal direttore Generale (gli ultimi sono stati: Margara, Caselli). Esso si articola in sei Uffici centrali: (1) Personale; 2) Formazione e aggiornamento del personale; 3) Ispettorato; 4) Detenuti e trattamenti; 5) Beni e servizi; 6) Studi, ricerche, legislazione) Organi regionali del DAP sono i Provveditorati Regionali e a livello locali le carceri e i CSSA.

 

Educatore

E' l'operatore carcerario che vive maggiormente a contatto con la popolazione detenuta ed è una delle prime persone che un nuovo giunto incontra nel "colloquio di primo ingresso". Egli fa parte della commissione per il regolamento interno e del consiglio di disciplina che decide i provvedimenti disciplinari. L’educatore scrive la relazione ("sintesi") per i definitivi necessaria perché il Magistrato di Sorveglianza conceda i benefici di legge. L’educatore coordina anche le attività culturali, ricreative, sportive. L’educatore è un dipendente del Ministero della Giustizia. (Art. 82 OP)

 

Equipe del carcere

L'equipe del carcere è incaricata di redigere l'osservazione sul singolo detenuto (la sua personalità, le sue esigenze, il suo comportamento) ed il conseguente trattamento rieducativo. L'osservazione ed il trattamento servono soprattutto per la concessione dei benefici di legge per chi è definitivo. Si tratta della redazione della cosiddetta "sintesi". L'equipe è formata da: il direttore del carcere, il medico, l'assistente sociale, lo psicologo, l'educatore.

 

Espulsione di un extracomunitario

L'art. 14 delle nuova legge sulla immigrazione comporta per tutti gli extracomunitari la possibilità di sostituire la pena (se quest’ultima è nel limite di 2 anni) con l'espulsione per un periodo di almeno 5 anni.

 

Famiglia (Rapporti con)

Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti con le famiglie. (Art. 28 OP)

 

Figure istituzionali

Esse sono: il direttore del carcere, i vicedirettori, il corpo di polizia penitenziaria, il medico, l'assistente sociale, l'educatore, il cappellano. Come collaboratori esterni : lo psicologo, il criminologo.

 

Igiene personale

E' assicurato ai detenuti l’uso adeguato e sufficiente di lavabi, bagni, docce, nonché degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona. Può essere consentito l’uso del rasoio elettrico. (Art. 8 OP)

 

Impiego della forza fisica

È consentito se è indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti. (Art. 41 OP)

 

Ingresso in carcere Vedi "Ufficio matricola".

 

Internato L'internato sconta una misura di sicurezza detentiva, cioè una pena accessoria che in certi casi si infligge oltre la pena della reclusione, generalmente quando il condannato è particolarmente pericoloso o il reato particolarmente grave.

 

Isolamento Un detenuto può essere messo in isolamento per ragioni sanitarie o per sanzione disciplinare. (Art. 33 OP)

 

Istituti Penitenziari

Essi si distinguono in: a) Istituti di custodia preventiva; Case mandamentali: sono istituite nelle piccole città, a disposizione del Tribunale ordinario, e assicurano la custodia degli imputati e dei fermati o arrestati dalla polizia. Case circondariali: istituite nei capoluoghi di circondario, a disposizione di ogni autorità giudiziaria. Assicurano la custodia degli imputati e dei fermati o arrestati dalla polizia. b) Istituti per l'esecuzione della Pena; Case di reclusione: è il carcere definitivo per coloro che sono stati condannati definitivamente alla pena di reclusione; c) Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza; Colonie agricole : dove vengono assegnati gli internati sottoposti alla misura di sicurezza della "colonia agricola"; Case di lavoro: dove vengono assegnati gli internati sottoposti alla misura di sicurezza della "casa di lavoro", dove si svolgono attività artigianali o industriali; Case di cura e custodia: dove vengono assegnati gli internati sottoposti alla misura di sicurezza della “casa di cura e custodia", che comporta un trattamento degli internati caratterizzato dall'uso di tecniche psichiatriche; Ospedali psichiatrici -giudiziari (OPG) : in precedenza denominati "Manicomi criminali", poi "Manicomi giudiziari". Vi vengono assegnati gli internati dichiarati seminfermi o infermi totali di mente, sottoposti alla misura di sicurezza del "Manicomio giudiziario", a titolo definitivo o provvisorio. Notiamo che sono frequenti le sovrapposizioni: per esempio sezioni di casa di reclusione presso le case circondariali (San Vittore è principalmente una casa circondariale, ma è anche una casa di reclusione); sezioni di colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa.


Lavoro all'interno del carcere

Nelle carceri devono essere favoriti i corsi di formazione professionale. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato. Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tenere conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione, dei carichi famigliari, della professionalità. Il collocamento al lavoro avviene nel rispetto di graduatorie che vengono compilate da una apposita commissione, nella quale fa parte anche un rappresentante dei detenuti. Nel gergo delle carceri i detenuti che hanno un lavoro si chiamano "lavoranti" e indossano una casacca azzurrina o color "camoscio". A San Vittore grosso modo i lavoranti sono 600 su 2.000 detenuti. (Art. 20 OP)  

Lavoro all'esterno del carcere (Lavoro in art. 21)

Nel gergo si dice che un detenuto è "in articolo 21" quando gli è stato concesso di lavorare fuori dal carcere oppure di frequentare corsi di formazione professionale all'esterno, senza scorta. Non ci sono vincoli particolari per l'ammissione al lavoro esterno, salvo che per i condannati dell'art. 4 bis che devono aver scontato almeno un terzo della pena e per i condannati all'ergastolo, almeno 10 anni. La concessione al lavoro all'esterno viene data dal Direttore del carcere, ma deve essere approvata dal Magistrato di Sorveglianza. Notiamo che le condizioni dell'art. 21 sono più restrittive di quelle della semilibertà per esempio, in semilibertà il detenuto cena a casa e rientra in istituto entro una certa ora; in art. 21, finito il lavoro il detenuto deve rientrare in carcere con l'obbligo di percorrere un itinerario molto preciso. (Art. 21 OP)

 

Lavoro all'uscita dal carcere

Innanzi tutto prima di uscire dal carcere il detenuto deve chiedere il libretto di lavoro. Presso il carcere c'è uno "sportello lavoro" dove può ottenerlo. Poi è necessario che prepari un curriculum di lavoro con tutti i dati importanti da distribuire ai datori di lavoro. Una volta uscito è necessario che si iscriva all' Ufficio di collocamento, che gli rilascerà un tesserino che dovrà essere vidimato ogni 6 mesi, pena la cancellazione dalle liste di collocamento.

 

Legge Simeone

Con la legge "Simeone" il carcere diventa una eccezione per le pene detentive sotto i 3 anni. I condannati potranno usufruire con maggiore facilità delle misure alternative. L'impatto maggiore è però sulle nuove condanne. Il PM infatti, secondo le nuove norme, nel dare l'ordine di carcerazione per una pena detentiva non superiore a 3 anni, anche se residuo di una pena maggiore, deve sospendere l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione vengono consegnati al condannato, che viene avvisato, che ha 30 giorni per richiedere una misura alternativa. La domanda va inviata allo stesso PM che provvede a trasmetterla al Tribunale di Sorveglianza. Quando si tratta di extracomunitari l'applicazione di questa legge è molto problematica. Innanzi tutto quando si tratta di extracomunitari clandestini, l'applicazione è esclusa; quando si tratta di extracomunitari con permesso di soggiorno, essi devono garantire al Magistrato di Sorveglianza di avere casa e lavoro, cose queste normalmente non possedute.

 

Legge Smuraglia

La legge "Smuraglia" consente di applicare aliquota zero sui contributi INPS dovuti dalle cooperative sociali che impiegano persone svantaggiate e aliquote ridotte sulle retribuzioni corrisposte a queste persone. Tra esse sono incluse le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, gli ammessi alle misure alternative e al lavoro all'esterno ex art. 21.

Liberazione anticipata ("I giorni")

Anche questo provvedimento premiale appartiene alle misure alternative alla detenzione. Al detenuto che si è comportato bene viene concessa una detrazione della pena di 45 giorni ogni 6 mesi di pena scontata, cioè 3 mesi per ogni anno di pena. Nei linguaggio del carcere la concessione della detrazione viene chiamata concessione dei "giorni". Per il computo dei "giorni" valgono anche il periodo in stato di custodia cautelare e quello di detenzione domiciliare. (Art. 54 OP)

 

Liberazione condizionale

Il condannato a pene detentive, che abbia tenuto un buon comportamento che faccia ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato almeno metà della pena inflittagli (tre quarti se si tratta di recidivi, 26 anni in caso di ergastolo), qualora il rimanente della pena non superi 5 anni. (art. 176 cp)

 

Libertà vigilata

È una misura di sicurezza non detentiva, stabilita per legge. La sorveglianza è affidata all'autorità di Pubblica Sicurezza. La persona in stato di libertà vigilata deve osservare le prescrizioni imposte dal giudice. (Art. 228 cp)

 

Magistrato di Sorveglianza

Il Magistrato di Sorveglianza, in qualità di magistrato monocratico, ha svariate competenze. Esse sono elencate soprattutto nell'art. 69 OP, ma anche negli artt. 11, 47, 47 ter della OP e nell'art. 684 cpp. Egli ha in particolare il compito di "gestire" la pena dei detenuti, vigilando anche sul buon andamento della vita carceraria in senso stretto. Inoltre il Magistrato di Sorveglianza cura la esecuzione di tutte le misure alternative. Egli è il diretto destinatario di tutte le istanze dei detenuti e dei condannati che espiano la pena all'esterno. Il Magistrato di Sorveglianza è un giudice che non fa indagini, non partecipa al giudizio pubblico, non fa sentenze, non occupandosi mai delle fasi del processo precedenti alla esecuzione della pena. Medico Visita il  nuovo giunto. Fa parte della equipe del carcere. I detenuti possono tuttavia chiedere di essere visitati a proprie spese da un medico di fiducia (Servizio sanitario).

 

Misure alternative alla detenzione

Le misure alternative alla detenzione sono previste dalla OP. Esse danno la possibilità di scontare la pena non in carcere e vengono concesse solo a determinate condizioni, precisate nelle singole voci.Esse si applicano esclusivamente ai detenuti definitivi. Le misure alternative sono numerose e con caratteristiche peculiari, ciascuna tendente comunque alla risocializzazione del condannato. L’elenco delle misure alternative è il seguente:

a) Affidamento in prova al servizio sociale (pena residua 3 anni), art. 47 OP;

b) Detenzione domiciliare (pena residua 4 anni o nei casi di condizioni di salute incompatibili con il regime detentivo pena residua anche superiore ai 4 anni), art. 47 ter OP;

c) Semilibertà (metà pena o 2/3 se reati gravi (reati dell'art 4 bis) o 6 mesi solo dalla libertà), artt. 46, 50 OP;

d) Liberazione condizionale (pena residua 5 anni); art 176 cp;

e) Sospensione della pena per gravi motivi di salute (incompatibilità con il regime detentivo - qualunque sia la durata della pena ) art. 147 cp.

L'iter classico dei benefici è il seguente: prima si ottengono i permessi premio, poi l'art. 21 (lavoro all'esterno), poi la semilibertà, infine l'affidamento ai servizi sociali.

Per i tossicodipendenti :

f) Affidamento e sospensione pena per tossicodipendente (pena residua 4 anni) artt. 94 e 90 DPR 309/90;

g) Misure per malati di AIDS in condizioni gravi con programma terapeutico (affidamento e detenzione domiciliare qualunque sia la pena da espiare) art. 47 quater OP.

h) in prova al servizio sociale (pena residua 3 anni), art. 47 OP.

In linea di principio la Legge Penitenziaria è applicabile e deve essere applicata nei confronti di qualunque detenuto.

Tuttavia, date le caratteristiche peculiari di ogni singolo caso e le risorse che si hanno a disposizione, è opportuno segnalare la reale impossibilità di arrivare a soddisfare tutte le necessità. Ci si riferisce in particolare agli stranieri, che come è noto sono molto presenti nelle carceri milanesi. Di essi la maggior parte si trova in Italia priva del permesso di soggiorno. Ciò significa che, al termine della pena, questi stranieri dovrebbero essere espulsi dal nostro territorio, in quanto presenti in Italia abusivamente. Se la pena (o la pena residua) non supera 3 anni e se si tratta di extracomunitari. I benefici previsti dalla attuale Legge Penitenziaria risultano praticamente non goduti dai cosiddetti clandestini (cioè stranieri privi del permesso di soggiorno) l'unico intervento possibile nei loro confronti è la concessione della liberazione anticipata (se la condotta tenuta in detenzione lo consente).

I problemi che presentano i clandestini sono diversi: 1) assenza di un punto di riferimento esterno, cioè una dimora ed un ambiente lontani da quelli devianti: nella maggior parte dei casi il clandestino è senza fissa dimora; 2) il problema della esatta identificazione: lo straniero ha diversi alias, cioè diversi nomi e ogni qualvolta viene arrestato ne fornisce di nuovi per poter sempre risultare come incensurato e quindi ottenere pene più miti, con possibile sospensioni della pena; 3) la comprensione della lingua: è spesso difficile riuscire a capirsi; 4) la quasi totale incomprensione del significato dei benefici penitenziari. Per concludere il detenuto straniero è svantaggiato rispetto a quello italiano, non per sterili preconcetti o per pure prese di posizione, quanto per obiettive difficoltà tecniche.

Misure alternative per malati di AIDS o grave deficienza immunitaria

L'affidamento in prova ai servizi sociali (art.47 OP) e la detenzione domiciliare (art. 47 ter OP) possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, nei confronti di malati di AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura presso appositi unitA ospedaliere. Il caso di AIDS conclamato è definito dalla circolare del Ministero della Sanit6 n. 9 del 29 aprile 1994. Il caso di grave deficienza immunitaria quando la persona presenti anche uno solo dei seguenti parametri: a) numero di linfociti TCD4+ pari o inferiore a 100/mmc; b) indice di Karnofsky pari al valore di 50. (DM 21 ottobre 1999)

 

Nuovo giunto

È la persona appena arrestata che entra in carcere e che subisce una trafila di pratiche all'Ufficio Matricola.

 

Ordine e disciplina

L'ordine e la disciplina nelle carceri garantiscono la sicurezza, necessaria per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti. (Art. 2 Reg)

 
Pacchi

I detenuti possono ricevere 4 pacchi al mese complessivamente di peso non superiore a 20 kg., contenenti esclusivamente generi di abbigliamento e anche generi alimentari che non richiedano manomissione in sede di controllo.

 

Peculio

Il peculio dei detenuti si distingue in fondo vincolato (1/5 della mercede) e fondo disponibile. Al fondo vincolato è destinato un quinto della mercede. La rimanente parte costituisce il fondo disponibile che non può superare 2 milioni di Lire. L'eccedenza, tolto quanto eventualmente deve essere utilizzato per le spese legali, viene inviata ai famigliari o conviventi o depositata su un conto corrente. Il peculio degli imputati è interamente disponibile e non può superare 4 milioni. (Art. 57 Reg)

 

Permanenza all'aperto (“L’aria”)

Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto, è consentito di permanere almeno per 2 ore al giorno all'aria aperta. (Art. 10 OP)

 

Permessi

Nel caso di imminente pericolo di vita di un famigliare o convivente, ai detenuti può essere concesso dal Magistrato di Sorveglianza il permesso di recarsi a visitare l'infermo. Analoghi permessi possono essere concessi per venti famigliari di particolare gravità. (Art. 30 OP)

Permessi premio

I detenuti definitivi, che hanno tenuto regolare condotta, possono ottenere dal Magistrato di Sorveglianza, sentito il direttore del carcere, permessi premio per consentire di coltivare interessi affettivi o di lavoro. La durata massima del permesso è di 15 giorni per volta, per un massimo di 45 giorni all'anno. L’esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori. La concessione dei permessi è ammessa: a) per i definitivi con pene inferiori ai 3 anni; b) per i definitivi con pene superiori ai 3 anni dopo però aver espiato almeno una quarto della pena; c) per i definitivi dell'art. 4bis dopo aver espiato almeno la metà della pena. (Art. 30 ter OP)

Permesso di soggiorno

Un documento fondamentale per un extracomunitario. Se l'extracomunitario è regolare e se l'ultimo datore di lavoro gli rilascia una dichiarazione di disponibilità a farlo lavorare, è possibile ottenere un prolungamento del permesso di soggiorno. Se l'extracomunitario è un clandestino, l'importante è che qualcuno sia disposto a farlo lavorare. Dovrà poi alla prima sanatoria, farsi regolarizzare.

 

Perquisizione personale

I detenuti possono essere sottoposti a perquisizione per motivi di sicurezza, nel pieno rispetto della personalità. (Art. 34 OP e art. 74 Reg)

 

Polizia Penitenziaria

Il corpo di Polizia Penitenziaria è stato istituito con la Legge 395/90. E' posto alle dipendenze del Ministero della Giustizia. E' un corpo civile. Ordinamento del Personale. E' suddiviso in tre ruoli, secondo l'ordine gerarchico:

a) ruolo degli ispettori (vice ispettore, ispettore, ispettore capo)

b) ruolo dei sovrintendenti (vice sovrintendente, sovrintendente, sovrintendente capo)

a) ruolo degli agenti e degli assistenti (agente scelto, assistente, assistente capo).

Subordinazione. Gli appartenenti alla polizia Penitenziaria hanno dovere di subordinazione gerarchica nei confronti del direttore dell'istituto e dei superiori gerarchici.

 

Psicologo

Lo psicologo opera come esperto del Ministero. E' suo compito incontrare il nuovo giunto. Lo psicologo effettua anche colloqui di sostegno e interventi nei confronti di detenuti che possono risultare di grave pericolosità per sé (timore di suicidio) e per gli altri. Contribuisce alla redazione della sintesi.

 

Pulizia delle celle

I detenuti provvedono direttamente alla pulizia delle loro celle e dei servizi igienici. (Art. 6 Reg).

Radio

È consentito usare un apparecchio radio personale. (Art. 40 Reg)

 

Recidivo

Coloro che delinquono sono distinti in primari e recidivi: i primi sono al loro primo reato; i secondi hanno ripetuto un reato. Purtroppo tra i detenuti si verifica un alto grado di recidività: ciò significa un fallimento nel reinserimento nella società.

Reclami

I detenuti possono rivolgere reclami anche in busta chiusa al direttore del carcere, al magistrato di sorveglianza, alle autorità giudiziarie, al capo dello stato. (Art. 35 OP; art. 75 Reg) Il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale e il direttore del carcere, devono offrire la possibilità a tutti i detenuti di entrare in contatto con loro. A questi reclami si deve dare risposta nel più breve tempo possibile. (Art. 75 Reg)

 

Regolare condotta dei detenuti

La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali. (Art. 30 ter u.c. OP)

 

Religione e pratiche di culto

Nelle carceri è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. Gli appartenenti alle altre religioni hanno il diritto di ricevere l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti. (Art. 26 OP)

 

Rimborso delle spese di mantenimento

Al termine della pena i detenuti devono rimborsare allo Stato le spese del procedimento e quelle del mantenimento. Queste spese sono abbonate qualora i detenuti si trovano in condizioni disagiate e hanno tenuto regolare condotta. (Art. 56 OP)


Semilibertà

Essa è una misura parzialmente alternativa alla detenzione in carcere, perché consiste nella concessione al detenuto di trascorrere parte della giornata fuori dal carcere per lavorare o frequentare corsi.

La semilibertà può essere concessa se la pena di reclusione è inferiore ai 6 mesi oppure dopo aver espiato almeno la metà della pena (per i detenuti dell'art. 4 bis, almeno due terzi; per i condannati all'ergastolo, almeno 20 anni).

Il provvedimento può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si mostra idoneo al trattamento.

Al detenuto in semilibertà possono essere concessi permessi premio per un massimo di 45 giorni all'anno. Durante il permesso il detenuto è sottoposto al regime di libertà vigilata.

I semiliberi dormono in appositi istituti. Questa misura viene applicata quando le pene sono lunghe.

(Art. 48 e Art. 50 OP)

 

Ser.T.

Il Ser.T. è il Servizio Tossicodipendenti. Fa parte delle ASL.

 

Servizio sanitario

Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di 3 anni. I detenuti possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia. (Art. 11 OP)

Sintesi

È una relazione che l'educatore scrive per i definitivi e che è necessaria perché il Magistrato di Sorveglianza conceda i benefici di legge.

 

Suddivisione dei detenuti nel carcere

I detenuti sono divisi secondo tre diversi circuiti penitenziari:

a) circuito di 1° livello: Alta Sicurezza, riservato ai detenuti particolarmente pericolosi imputati o condannati per delitti di mafia, di sequestro di persona e narcotrafficanti. Gli istituti classificati AS sono 4: Asinara, Pianosa, Ascoli Piceno, Spoleto;

b) circuito di 2° livello: Sicurezza Media. In questo circuito è contenuta la stragrande maggioranza della popolazione carceraria;

c) circuito di 3° livello: Custodia Attenuata, dove vengono destinati detenuti tossicodipendenti, non particolarmente pericolosi, ma piuttosto recuperabili; tre istituti a C.A. hanno un programma di recupero avanzato: Roma-Rebibbia, Firenze-Solliciano2, Sala Consilina;

d) circuito differenziato per collaboratori di giustizia.

 

Telefonate

Ogni detenuto può effettuare una telefonata una volta alla settimana ai propri famigliari. Per i permessi valgono le stesse regole dei colloqui.

 

Traduzioni

I trasferimenti coattivi sono chiamati "traduzioni" - Quando si eseguono, devono essere protetti dalla curiosità del pubblico. L'uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiede la pericolosità del soggetto. (Art. 42 bis OP)

 

Trasferimenti

Nel disporre i trasferimenti dei detenuti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie. I detenuti debbono essere trasferiti con il loro bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio. (Art. 42 OP)

 

Trasferimenti (Comunicazioni dei)

I detenuti sono posti in grado di informare immediatamente i congiunti del loro ingresso in carcere o del loro trasferimento. (Art. 29 OP)

 

Trattamento

Il trattamento è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo è assicurato il lavoro. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni della autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta o, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica. (Art. 15 OP)

 

Tribunale di Sorveglianza

Il Tribunale di Sorveglianza è l'organo competente per le misure alternative, la liberazione anticipata, la revoca o la cessazione di detti benefici, il rinvio della esecuzione della pena e per alcune decisioni in sede di appello sui provvedimenti del magistrato di sorveglianza (ad esempio un detenuto che non ottiene un permesso premio può ricorrere al Tribunale di Sorveglianza contro, la decisione del suo magistrati di Sorveglianza). Il Tribunale di Sorveglianza decide anche sulla concessione o la revoca della libertà condizionale (Art. 682 cpp). Il Tribunale di Sorveglianza è composto da 2 Magistrati di Sorveglianza e da 2 giudici "non togati" esperti (psicologi, psichiatri, criminologi e medici) e decide con udienze "a porte chiuse" (cioè in camera di consiglio). E' d'obbligo in udienza la presenza di un difensore (di fiducia o d'ufficio) e del Pubblico Ministero. Il detenuto non è obbligato a presenziare, ma può farne richiesta. Se il detenuto si trova in luogo esterno al distretto del Tribunale di Sorveglianza, il condannato può chiedere di essere ascoltato dal Magistrato di Sorveglianza del luogo ove si trova ristretto. Sarà cura del Magistrato di Sorveglianza verbalizzare le istanze del detenuto e farle pervenire al Tribunale di Sorveglianza per il giorno della udienza.

 

Ufficio matricola del carcere

Il nuovo giunto viene condotto all'Ufficio Matricola, dove gli viene aperta una pratica e gli viene assegnato un numero di matricola. Alla pratica così costituita vengono allegati tutti gli atti che lo riguardano, nonché la posizione giuridica (reati, cumulo delle pene, fine pena previsto). Ogni comunicazione tra l'autorità giudiziaria e il detenuto avviene attraverso questo ufficio. Questo ufficio è veramente "centrale" in un carcere. Qui vengono registrati tutti i movimenti. A San Vittore ogni giorno vengono movimentati circa 150 detenuti. L'identificazione del nuovo giunto viene fatta con la fotografia e con le impronte digitali. Il nuovo giunto viene sottoposto a visita medica al massimo entro il giorno seguente. Egli subisce poi una visita psicologica, che è molto importante. Ci sono tre livelli di pericolo di suicidio che implicano da un controllo ogni 15 minuti ad un controllo a vista.

 

Vestiario e corredo

Ciascun detenuto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente. Gli imputati e i condannati a meno di 1 anno possono indossare abiti di loro proprietà. (Art. 7 OP)

 

Volontari

È grazie agli artt. 17 e 78 che un volontario entra in carcere per dare il suo contributo all'azione rieducativa e al reinserimento nella società. La differenza di fatto tra l'art. 17 e l'art. 78 è la seguente: l'art. 17 dà la possibilità ad un singolo privato o ad una associazione di sottoporre alla Direzione del carcere un progetto che ritiene utile al fine di avvicinare la comunità carceraria alla società libera. La Direzione, se riscontra anche l'assenso della Magistratura di Sorveglianza, dà il via alla iniziativa. Potrebbe trattarsi di un torneo di calcio, di un coro, di un cantante, di un servizio biblioteca, etc. L'art. 78 invece ha come obiettivo di far entrare in carcere un volontario perché questo dia sostegno morale ai detenuti e favorisca il reinserimento nella società. Viene rilasciato in questo caso dal Dipartimento Amministrazione Carceraria (DAP) un tesserino dopo che sono state fatte da parte del carabinieri opportune indagini sull'aspirante volontario. Per avere il tesserino, dalla presentazione della domanda alla direzione del Carcere dove si vuole svolgere l'attività, passano dai 6 ai 12 mesi di tempo. (Art. 17 e Art. 78 OP). Gli interventi di ciascun operatore, ed in particolare dei volontari, devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazione e collaborazione. (Art. 4 Reg).

 

 

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