normative


Leggi e normative che interessano il sistema carcerario

Ordinamento Penitenziario

(Legge 354/75)

È la legge di Riforma Penitenziaria, intervenuta a modificare un regolamento che risaliva al 1931. Introduce il principio della rieducazione del condannato, in linea con l’articolo 27 della Costituzione. Oggi, a quasi 30 anni dalla nascita, questa legge denuncia inevitabilmente delle carenze.

Regolamento Penitenziario

(Decreto Presidente Repubblica 230/2000)

Introdotto nel settembre 2000, prevede diverse modifiche organizzative e anche strutturali per gli istituti di pena. La conseguenza più concreta che ha finora determinato è stato l’abbattimento dei "muretti" che separavano i detenuti dai parenti nella sala colloqui.

Codice Penale

(R.D. 1398/30)

È in vigore dal 1930 e, seppur riformato nel secondo dopoguerra, denuncia tutta la distanza culturale tra il periodo in cui fu redatto e la situazione sociale di oggi. Vi sono stati vari progetti per riformarlo ed attualmente vi sta lavorando una Commissione, presieduta dal giudice Carlo Nordio.

Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 447/88)

Il "nuovo" Codice di Procedura Penale ha 16 anni e alcuni meriti innegabili, tra i quali l’introduzione dei riti alternativi e del patteggiamento. Ma già si discute della necessità di riformarlo integralmente e qualcosa è stato fatto, anche recentemente, per quel che riguarda la difesa d’ufficio e il cosiddetto "giusto processo".

Testo Unico sugli stupefacenti

(D.P.R. 309/90)

Questa legge ha modificato una normativa che risaliva al 1975, aggravando di molto le sanzioni previste per il possesso e la cessione delle sostanze stupefacenti. Le condanne possono arrivare fino ai 30 anni, nei casi più gravi.

È in discussione al Parlamento un disegno di legge che, se approvato, comporterà un ulteriore irrigidimento delle norme in materia di stupefacenti.

Testo Unico sull’Immigrazione

(D.P.R. 286/98)

Un Testo che riforma la cosiddetta "Legge Martelli", rimasta in vigore dal 1991 al 1998. La normativa contiene luci ed ombre e, comunque, la sua entrata in vigore non ha prodotto sostanziali cambiamenti nella presenza numerica degli immigrati nelle carceri italiane, da alcuni anni attestata intorno al 30% dell’intera popolazione detenuta. Ultimamente modificato dalla legge 189/2002 (Bossi – Fini), che tra le altre cose ha introdotto l’espulsione come misura alternativa alla detenzione per le pene inferiori ai due anni.

Legge Smuraglia

(Legge 193/2000)

In vigore dal 2000 questa legge prevede degli sgravi fiscali per le imprese che assumono i detenuti (sia all’interno degli Istituti di pena, sia ammessi al lavoro esterno) e gli ex detenuti (nei sei mesi successivi alla scarcerazione).

I benefici e le misure alternative alla detenzione 

 

"Articolo 21"

Articolo 21 dell’Ordinamento Penitenziario. Si chiama anche "lavoro esterno", perché prevede la possibilità che i detenuti escano dal carcere per lavorare, o studiare. È la misura alternativa alla detenzione i cui "termini" maturano più in fretta.

Affidamento in prova ai servizi sociali

Misura alternativa alla detenzione alla quale possono essere ammessi i condannati con una pena (o un residuo di pena) inferiore ai tre anni (inferiore ai quattro anni quando si tratta di persone tossicodipendenti o alcooldipendenti).

Arresti domiciliari

Misura cautelare alla quale possono essere sottoposti gli indagati e gli imputati. Rappresenta una forma di controllo più blando, rispetto alla carcerazione preventiva e, comunque, non può prolungarsi oltre certi termini, commisurati alla gravità del reato contestato.

Arresti domiciliari ospedalieri

Misura cautelare simile agli arresti domiciliari alla quale possono essere assegnate le persone in condizioni di salute tali da richiederne il ricovero in ospedale.

Detenzione domiciliare

Misura alternativa alla detenzione alla quale possono essere ammessi i condannati con una pena (o un residuo di pena) inferiore ai due anni e, in caso di particolari necessità famigliari, di lavoro, etc., i condannati con pena inferiore ai quattro anni.

Detenzione domiciliare speciale (legge 40/2001)

Misura alternativa che prevede la possibilità di ammettere alla detenzione domiciliare "speciale" le madri (e anche il padre, in assenza della madre) di bambini che hanno un’età inferiore ai dieci anni, dopo che hanno scontato almeno un quarto della pena, o 15 anni in caso di ergastolo.

Liberazione anticipata

È uno sconto di pena, pari a 45 giorni ogni semestre di condanna espiata, concesso ai detenuti quale riconoscimento della "buona condotta" mantenuta. Può essere concesso anche a chi sconta la pena in semilibertà o in detenzione domiciliare.

Liberazione condizionale

Può essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato che ha scontato almeno metà della pena inflitta (e almeno trenta mesi), quando la pena residua non supera i cinque anni. Chi è ammesso alla liberazione condizionale trascorre in "libertà vigilata" tutto il periodo di pena che gli rimane da scontare. Se rispetta gli obblighi della libertà vigilata la pena si estingue al termine di questo periodo.

Libertà controllata

È una sanzione sostitutiva che viene inflitta quando il reato addebitato risulta essere di modesta entità, oppure deriva dalla conversione di una multa non pagata.

Libertà vigilata

Si tratta di una misura di sicurezza che viene sempre imposta, dopo la scarcerazione, ai condannati a pene detentive superiori ai dieci anni. Viene imposta anche ai detenuti in permesso e in licenza. Può essere imposta anche ai condannati recidivi e a persone incensurate segnalate all’autorità di Pubblica Sicurezza. La libertà vigilata comporta il rispetto delle prescrizioni stabilite dall’autorità di Pubblica Sicurezza.

Licenza

Le licenze possono essere concesse ai condannati ammessi alla semilibertà, oppure agli internati negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. I semiliberi possono avere, al massimo, 45 giorni di licenza ogni anno. Gli internati possono avere 45 giorni di licenza ogni anno e, inoltre, una licenza nei sei mesi precedenti alla scadenza fissata per il riesame della pericolosità sociale.

Permesso di necessità

Può essere concesso ai detenuti (imputati o condannati) per motivi famigliari di particolare gravità, ad esempio per far visita a parenti ammalati, etc.

Permesso premio

Può essere concesso ai detenuti condannati, dopo che hanno scontato una parte della pena (un quarto, o metà, a seconda della gravità del reato), per coltivare interessi famigliari, culturali o di lavoro. Ogni anno si possono trascorrere, al massimo, 45 giorni in permesso premio.

Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena

L’esecuzione della pena detentiva è rinviata quanto deve aver luogo contro una donna incinta, o che ha partorito da meno di sei mesi. È rinviata anche quando a carico di un malato di AIDS le cui condizioni di salute siano incompatibili con il carcere.

Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena

L’esecuzione della pena detentiva può essere rinviata quanto deve aver luogo contro una donna che ha partorito da più di sei mesi ma meno di tre anni. Può essere rinviata anche quando a carico di una persona in condizioni di grave infermità fisica, oppure se è stata presentata domanda di grazia.

Semilibertà

Misura alternativa che consiste nel trascorrere il giorno fuori dal carcere (per lavorare e curare le relazioni famigliari e sociali) e la notte dentro al carcere. Possono ottenerla i condannati che abbiano scontato almeno metà della pena (i due terzi, se detenuti per reati gravi).

Sospensione condizionale della pena

Può essere concessa, nel momento della prima condanna, quando la pena non supera il limite dei due anni. Se nei cinque anni successivi non subentrano nuove condanne la pena si estingue, in caso contrario va a sommarsi a quella nuova.

Sospensione di pena in attesa dell’affidamento

Può essere concessa, a coloro che hanno inoltrato richiesta di ammissione all’affidamento, se la protrazione dello stato di detenzione comporta un "grave pregiudizio" per la situazione personale o famigliare del condannato.

Amnistia

L’amnistia estingue il reato al quale si applica, quindi determina l’interruzione dei processi in corso per questo tipo di reato, in qualsiasi grado si trovino ad essere. Se la condanna è già definitiva si ha una "amnistia impropria" e, comunque, l’estinzione del reato rende irrevocabile il provvedimento in amnistia.

Indulto (o condono)

L’indulto condona, in tutto o in parte, la pena definitiva. Il provvedimento può essere revocato se chi ne ha goduto commette un nuovo reato, punito con una pena superiore ai due anni, nel quinquennio successivo.

Grazia

Anche la grazia, come l’indulto, condona la pena definitiva, oppure la trasforma in una pena di tipo diverso. La differenza è che la grazia è a carattere individuale, mentre l’indulto riguarda tutti i condannati per il tipo di reato condonato.

Legge Gozzini

Legge che, nel 1986, ha ampliato i benefici e le misure alternative previste dalla Riforma Penitenziaria del 1975. Nel 1991 – 92 sono intervenuti dei provvedimenti di contrasto alla criminalità organizzata che poi, di fatto, hanno causato una restrizione delle possibilità d’accesso ai benefici per la maggior parte dei condannati.

Legge Simeone – Saraceni

Varata nel 1998, al termine di un lungo iter parlamentare, consente ai condannati che si trovano a "piede libero" (e hanno una pena inferiore ai tre anni) di poter essere ammessi all’affidamento in prova ai servizi sociali senza dover entrare in carcere. (Se sono in possesso di determinati requisiti: una casa, un lavoro, etc.). Il limite di pena per poter essere ammessi, per i condannati tossicodipendenti, anche in questo caso, è di quattro anni.

Indultino

Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni (legge 1 agosto 2003 n° 207). Si applica soltanto ai condannati con pena "definitiva" prima dell’entrata in vigore della legge (agosto 2003) e non responsabili di reati gravi.

 

 

 

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