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Il caso Brusca e i benefici "facili"

 ai collaboratori di giustizia. Tanta indignazione poche spiegazioni…

Il "triplo binario" dell’esecuzione penale: sulla linea veloce corrono i collaboratori, su quella di mezzo transitano i condannati estranei alla criminalità organizzata, poi c’è il binario morto, dove stanno coloro che non collaborano… o perché non vogliono… o perché non sanno niente!

 

di Francesco Morelli

 

Giovanni Brusca viene arrestato il 20 maggio 1996. È un sicario della mafia siciliana e sa molte cose. Decide di "collaborare", si autoaccusa di un centinaio di omicidi e indica i mandanti e gli esecutori di decine di altri delitti. Viene istruito e celebrato un maxi-processo, che si conclude con la condanna all’ergastolo di tutti i principali accusati. Brusca ottiene lo sconto di pena previsto per chi "collabora" e se la cava con 20 anni.

Il 12 ottobre 2004 la notizia che Giovanni Brusca sta per uscire in permesso-premio: nemmeno è il primo, ne avrebbe avuti altri 8, a partire dal dicembre 2002. Monta uno scandalo e sotto accusa finisce tutto il sistema dei benefici penitenziari: l’informazione che "passa" è quella di un famigerato assassino che torna libero dopo pochi anni di carcere. In realtà Brusca è uscito grazie al trattamento particolare riservato ai "pentiti", ma questo fatto rimane a margine, tra l’imbarazzo dei commentatori politici e dei magistrati.

Non è la prima volta che il "baratto" tra la collaborazione con la legge e l’impunità (o una pena ridotta) diventa notizia e suscita scalpore e indignazione: molti ricorderanno la storia di Felice Maniero, l’ex capo della "mala del Brenta", che dopo aver ottenuto un programma di protezione e una nuova identità rilasciava interviste alla televisione, esibendo oltretutto uno stile di vita dispendiosa… quando il "pentimento" dovrebbe comportare anche restituzione dei beni accumulati con l’attività illegale.

Però il caso di Giovanni Brusca è troppo clamoroso: ha ucciso il giudice Giovanni Falcone, ha strangolato Giuseppe Di Matteo (il figlio di un "pentito"…) e poi ne ha sciolto il corpo nell’acido. Episodi che hanno impressionato e continuano a impressionare. A Roma un’associazione di vittime della criminalità, avvia una raccolta di firme per l’abrogazione dei benefici penitenziari.                                        

Nei giornali iniziano a comparire titoli del tipo "Le vacanze del signor Brusca", "Brusca non si accontenta, vuole anche il telefonino!". Perché l’uso del "cellulare" gli è proibito, come di solito avviene ai detenuti in permesso premio. Ed il 29 ottobre Brusca viene "sorpreso" proprio ad usare un telefonino, nell’albergo di Roma dove alloggia con la famiglia. Il permesso è subito revocato, l’opinione pubblica ha ciò che voleva ed i mass-media smettono di occuparsi di lui.

Pierluigi Vigna, Procuratore nazionale antimafia, rilascia questa dichiarazione: "Brusca ha commesso una violazione comportamentale, ma non vuol dire che sarebbe tornato a delinquere". Forse non ha torto, comunque l’impressione che si ricava dalla vicenda è che Brusca sia stato in qualche modo "incastrato" per tacitare le polemiche prima che andassero a toccare la gestione dei collaboratori di giustizia.

Proprio lì sta il punto dolente, nella necessità (inconfessabile) dello Stato di avere lo strumento investigativo supplementare della delazione, in particolare nella lotta alla criminalità organizzata. I dati diffusi nella recente relazione della Procura nazionale antimafia sono chiari: i "collaboratori di giustizia" sotto protezione sono 1.100, mentre i "testimoni di giustizia" soltanto 65. Questo significa che l’omertà continua ad essere diffusa tra chi subisce le violenze e, dall’altro versante, il "pentimento" è utilizzato per ottenere sconti di pena e benefici anzitempo. Con il "caso Brusca" è finita sotto accusa la legge 45/2001, però la normativa riguardante la criminalità organizzata e le relative delazioni ha iniziato a costruirsi nell’ormai lontano 1991, all’indomani e sull’onda emotiva degli attentati a Giovanni Falcone ed a Paolo Borsellino.

 

Nasce la "legislazione di emergenza"

Dapprima la legge 203/91, poi la legge 356/92, infine la 296/93, andarono a formare la cosiddetta "legislazione di emergenza" contro la mafia: divieto di ottenere benefici e misure alternative alla detenzione per chi non collabora, condanne mitigate e accesso agevole ai benefici per chi collabora. Nasce l’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario. Dal diritto a "tacere", riconosciuto agli imputati nel processo, si passa all’obbligo di "parlare"… per non restare in carcere fino alla morte. Invece dell’ergastolo, in caso di collaborazione, viene comminata una pena che può variare dai 12 ai 20 anni (quindi Brusca ha avuto la pena massima prevista, stante la sua condizione).

Con l’articolo 4 bis i benefici e le misure alternative alla detenzione diventano più difficili da ottenere anche per chi non faceva parte di organizzazioni criminali, ma è condannato per reati di una certa gravità. L’elenco di questi reati "ostativi" si allunga ogni qual volta nel Paese si verifica un nuovo allarme: gli ultimi arrivati sono il contrabbando di sigarette, il "traffico" di immigrati, i reati a sfondo sessuale. Va pure detto che la nascita del sistema "a doppio binario" ha causato dei mutamenti nelle strategie della criminalità: i sequestri di persona a scopo di estorsione sono quasi scomparsi e le mafie italiane hanno dovuto mimetizzarsi (lasciando visibilità a quelle straniere).

Come spesso accade, le "leggi emergenziali" con il passare del tempo diventano irrinunciabili e perciò, a dieci anni di distanza, è arrivata la legge numero 45 del 13 febbraio 2001, a definire e stabilizzare le regole del binario "ad alta velocità", quello riservato ai collaboratori… La detenzione domiciliare (articolo 47 ter Ordinamento penitenziario) e la liberazione condizionale (articolo 176 Codice penale) vengono concesse anche in deroga alle disposizioni relative ai limiti di pena. I permessi-premio, invece, dopo un quarto di pena.

Il Magistrato di Sorveglianza deve chiedere il parere del Procuratore generale che, da parte sua, può autonomamente proporre il beneficio o la misura alternativa. In caso di parere negativo del Procuratore, il Magistrato di Sorveglianza può ugualmente concedere quanto richiesto ma deve "specificatamente motivare" la sua decisione. Altrimenti, sembra che non sia neppure necessaria una formale motivazione… I pareri raccolti dal Magistrato riguardano comunque l’entità della collaborazione prestata, prima che la condotta o la pericolosità sociale del condannato: il "trattamento" e la rieducazione, principi basilari dell’espiazione della pena, contano poco, in questi casi!

Ormai il "doppio binario" dell’esecuzione penale è definitivamente diventato triplo: sulla linea veloce corrono i collaboratori, su quella di mezzo transitano i condannati estranei alla criminalità organizzata, poi c’è il binario morto, dove stanno coloro che non collaborano… o perché non vogliono… o perché non sanno niente!

 

 

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