Roberto Moretto

 

Roberto Moretto

 

Quando al disagio della tossicodipendenza si sommano altri fattori di emarginazione come l’essere precipitati in quell’area penale connotata dalla circolazione delle droghe e dalle condizioni a cui costringono le politiche proibizioniste, per i tossicodipendenti di strada parlare di misure alternative alla detenzione diventa impossibile.

Le cose che dirò partono da un punto di vista legger mente diverso dagli interventi che mi hanno preceduto. Io coordino il progetto C.A.L. (Centro assistenza legale), una struttura a bassa soglia, uno sportello a cui sostanzialmente afferiscono quegli utenti, consumatori di stupefacenti, che, vivendo situazioni di disagio estremo, sono spesso senza fissa dimora, con un quotidiano vissuto tutto sulla strada e che difficilmente si rivolgono ai servizi.

Quando al disagio della tossicodipendenza si sommano altri fattori di emarginazione come l’essere precipitati in quell’area penale connotata dalla circolazione delle droghe e dalle condizioni a cui costringono le politiche proibizioniste, per i tossicodipendenti di strada parlare di misure alternative alla detenzione diventa impossibile. Se non si ha una casa, quali arresti domiciliari si possono chiedere? Come alternativa rimane solo la comunità, ma molte hanno difficoltà ad accettare utenti agli arresti domiciliari e d’altro canto molti detenuti hanno difficoltà ad accettare la comunità e le sue regole, preferiscono il carcere. C’è poi una cosa che è passata inavvertita ai più, anche a molti addetti ai lavori, e che concerne molto i tossicodipendenti senza fissa dimora.

Recentemente è stato modificato un articolo della legge Simeone sulla notifica della sospensione. Prima la sospensione dell’esecuzione della pena di una condanna definitiva veniva notificata al diretto interessato, e solo dal momento della notifica, sue proprie mani, decorrevano i famosi 30 giorni di tempo per presentare l’istanza di misura alternativa. Essendo necessaria la notifica alla persona, finche non si trovava il ragazzo (poteva anche passare un anno o più) non si poteva eseguire la sentenza e portare il ragazzo in carcere. Ora, da due/tre mesi, non è più necessaria la consegna all’interessato: l’ordine di sospensione viene notificato al domicilio eletto e, anche se nessuno lo ritira, i 30 giorni decorrono e la sentenza diventa eseguibile.

Sempre nell’area penale, ultimamente notiamo che i vari Tribunali di sorveglianza preferiscono gli affidamenti in comunità terapeutica piuttosto che sul territorio. Si può ammettere che le comunità siano uno strumento importante, ma sicuramente non possono costituire l’unica offerta terapeutica. Anche a livello di misure alternative è passata la linea che, fuori della comunità, non c’è salvezza. D’altronde, con il progetto pilota di Castelfranco Emilia, si pensa di affidare a una comunità terapeutica - San Patrignano - la cogestione del carcere.

L’ultima cosa: parlare del carcere vuol dire parlare di sovraffollamento, di misure deflative; anche qui oggi si è rilanciato il discorso del condono. Sul carcere non bisogna tacere, bisogna continuare a parlare.

 

 

 

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