Commissione giuridica

 

Giornata di studi "Carcere: non lavorare stanca"

9 maggio 2003 - Casa di Reclusione di Padova

 

Lavori della Commissione per i problemi giuridici

 

 

Proposta di modifica alle norme su pene accessorie e misure di sicurezza

 

 

Intervengono

 

Alessandro Margara (Presidente onorario della Corte di Cassazione)

Giuseppe Mosconi (Docente universitario a Padova – Ass. "Antigone")

Marco Boato (Deputato Gruppo Misto)

Ruggiero Ruggeri (Deputato Gruppo Margherita)

Marco Crimi (Avvocato penalista di Padova)

Nedo Baracani (Docente di Scienze della Formazione a Firenze)

 

Alessandro Margara

 

La concezione della pena detentiva (comprese le misure alternative) ha avuto una certa evoluzione, in questi anni, mentre tutta una serie di effetti, che conseguono alla condanna, come le pene accessorie, le misure di sicurezza, non hanno avuto nessun intervento e continuano ad essere lì, ad essere fatti con l’ottica di una volta, cioè un’ottica esclusiva e non di aiuto al recupero sociale della persona.

Sotto questo profilo c’è quindi da accompagnare quello che era stato l’intervento sulla pena detentiva, con un intervento su tutte queste aree che non erano state interessate in precedenza.

La prima è l’area della pena pecuniaria: le esecuzioni delle pene pecuniarie arrivano non si sa quando… attualmente c’è poi un modo di esazione di difficile decifrazione da parte dello stesso interessato, perché sono cartelle esattoriali difficili anche da capire. Queste, però, sono solamente le modalità di presentazione, ma quello che è tragico è che non si sa quando arrivano e, secondo una certa tradizione degli uffici, solo quando arrivano sono ricorribili.

Altro problema è quello di chi ha fatto la pena detentiva in misura alternativa, che è una cosa diversa da chi non l’ha fatta in misura alternativa, ma l’ha finita in esecuzione penale. Per coloro che hanno terminato l’esecuzione in misura alternativa, per un certo tempo le pene pecuniarie non vengono poste in esecuzione.

Gli uffici competenti, i cosiddetti uffici del Campione Penale, consideravano che, quando la pena detentiva era finita con l’apprezzamento positivo, cioè con la dichiarazione dell’affidamento che dice che la prova è positiva, si dichiarava estinta la pena e cessato ogni altro effetto penale della condanna.

Era comprensibile che questa espressione volesse dire che era estinta tutta la pena, compresa la pena pecuniaria, e che quindi era estinto ogni effetto penale complessivo della condanna, sennonché la Cassazione ha detto altrimenti, ha detto che quando si dice estinta la pena ci si riferisce alla sola pena a cui si riferiva la misura alternativa, quindi alla sola pena detentiva, perché l’argomento "estinti tutti gli effetti penali" sembrava volesse dire che seguiva l’estinzione completa della pena. Da quella sentenza della Cassazione tutti gli uffici Campione Penale hanno messo in esecuzione quegli elementi. Allora qui la modifica prospettabile è quella di recuperare questa prassi, che è stata così per decenni e che non ha fatto male a nessuno.

È pacifico, tra l’altro, che per le sanzioni pecuniarie il costo per la riscossione è ampiamente superiore al loro recupero, non è che abbiano una gran utilità, ecco. Qualcuno potrebbe obiettare che la pena è pena, ma lasciamo perdere questi discorsi che non portano da nessuna parte.

C’è stata questa interpretazione per tanto tempo, possiamo renderla esplicita con una modifica che è abbastanza semplice, ed è quella di dire all’articolo 47, se non sbaglio ultimo comma, della legge penitenziaria, che rimane estinta la pena nella sua interezza: qualunque espressione può andare bene, si tratta solamente di aggiungere due parole che modificano questo comma.

Per la liberazione condizionale, se voi vedete l’articolo 176 del Codice penale, più o meno è lo stesso discorso, perché anche per la liberazione condizionale sono nati gli stessi problemi, e la soluzione è quella di aggiungere lo stesso chiarimento, cioè che la pena pecuniaria è estinta.

A volte le domande di concessione della liberazione condizionale non vengono nemmeno ammesse, se non c’è stato il pagamento delle spese processuali, ma non dev’essere una cosa decisiva, determinante, nel senso che si può dimostrare che non si è in grado di pagare.

"La concessione della liberazione condizionale è subordinata all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle" (art. 176 c.p.).

Ora però siamo in un settore diverso, perché queste sono le obbligazioni civili, mentre noi vogliamo affrontare le problematiche relative alla sanzione pecuniaria, che è penale e fa parte della pena, quindi si tratta di dire, per la liberazione condizionale che, decorso tutto il tempo della pena inflitta senza che sia intervenuta causa di revoca, la pena rimane estinta in tutte le sue parti, compresa la pena pecuniaria, e sono revocate le misure di sicurezza personali.

Se non vi è stata ammissione ad una misura alternativa, il primo problema che sorge, intanto, è quello di non attendere l’iniziativa dei vari uffici, iniziativa che generalmente è molto tardiva, per cui si dovrebbe prevedere la possibilità di chiedere la conversione prima.

Però, per chiedere la conversione prima, vuol dire che una persona non è in grado di pagare, può documentare questa richiesta e, comunque, con la sua istanza si mette a disposizione perché venga verificato se è in grado di pagare o meno.

Questo è il primo punto, e cioè di poter agire subito, mentre il secondo punto è di cosa viene disposto: allora, qui si può prevedere che la soluzione per chi non paga è la conversione in libertà controllata, che è una sanzione abbastanza severa, pesante, perché la libertà controllata è pesante di suo, e la durata è generalmente di un anno, un anno e mezzo, quindi si tratta in genere di pene grosse.

Una soluzione potrebbe comportare il riesame della sentenza costituzionale che verso la fine degli anni 70 disse che era incostituzionale la conversione in pena detentiva, in caso di mancato pagamento, poi ne hanno fatto una conversione in sanzione sostitutiva che "se non è zuppa è pan bagnato", ed inoltre prevede che se sono violate le prescrizioni si converte anche in detenzione.

La soluzione, anche se un po’ complicata, è prevedere il lavoro sostitutivo per chi viola le prescrizioni, cercare di intervenire su questa sanzione sostitutiva così pesante, con tutte quelle prescrizioni, che sono noiose tra l’altro anche per le forze dell’ordine, con le varie presentazioni giornaliere, allontanamento dal Comune, che richiedono modifiche continue… insomma, tutte queste cose possono essere superate dal lavoro sostitutivo.

Abbiamo quindi delle modifiche semplici, perché si tratta di modificare quegli articoli, dal 102 in poi, se non sbaglio, della legge sulla depenalizzazione, dove in pratica c’è quel vizio di fondo di sostituire pur sempre con un trattamento sanzionatorio e, addirittura, anche detentivo, quando c’è l’impossibilità del pagamento.

La depenalizzazione è del 1981, la sentenza costituzionale sull’incostituzionalità della conversione in pena detentiva dev’essere del 1978, che era più pratica, perché per la liberazione condizionale veniva convertita se non si pagava, e la liberazione condizionale era data per tutto, anche per il periodo di pena detentiva convertita.

 

Giuseppe Mosconi

 

Io mi ero fatto l’idea che, dovendosi parlare delle misure alternative in rapporto al tema del convegno, e cioè sul lavoro, si andasse anche a vedere quali sono i problemi e le attivabilità, diciamo, delle misure alternative in relazione alla maggiore o minore garanzia di ottenimento di un lavoro. Avrei considerato molto appropriato quest’argomento, proprio per il carattere del convegno, sempre se troviamo il tempo di affrontare entrambi i filoni.

 

Alessandro Margara

 

Certamente, se troviamo il tempo li esaminiamo entrambi, fermo restando che tutto sommato qui l’articolato ce l’ho solo per una parte, invece potrei arrivare a fare un articolato più completo su tutte le parti: pena pecuniaria, pene accessorie, misure di sicurezza ed effetti penali della condanna, ecco, queste quattro aree.

Per l’area relativa ai nuovi lavori e, quindi, ai nuovi problemi delle misure alternative, anche lì si può arrivare a delle indicazioni più specifiche quindi, se volete, accenno anche a queste.

 

Giuseppe Mosconi

 

Se qualcuno vuol aggiungere qualcosa alle argomentazioni del Presidente Margara, adesso direi che è il momento giusto, soprattutto i signori parlamentari.

 

Marco Boato

 

I signori parlamentari vorrebbero avere qualcosa da fare, soprattutto, appena il testo è sviluppato.

 

Ruggiero Ruggeri

 

Un problema che io sto avvertendo è quello relativo all’interdizione dai pubblici uffici. È un grosso scoglio che influisce sul reinserimento, perché abbiamo delle professionalità, le carriere professionali come gli infermieri, tanto per fare un esempio, per le quali questa questione è determinante. Io ho un amico che ha sbagliato ed ha pagato la sua pena, ha terminato di scontarla per intero ma non può esercitare, non può svolgere quel lavoro.

 

Alessandro Margara

 

Quello che fa incavolare gli operatori ed anche i diretti interessati è la casualità di tutto questo. Ad esempio, le pene accessorie cadono tutte se arriva, come arrivava ai bei tempi, un condono. Basta che venga colpita anche parzialmente la pena che tutte le pene accessorie se ne vanno, sono condonate anche quelle.

Ecco, il problema è quindi di vedere cosa fare, se ad esempio una persona ha fruito delle misure alternative in maniera regolare, dovrebbe avere un effetto analogo a quello che prima, e casualmente, dava un condono parziale, quindi avere l’estinzione come nel caso della pena pecuniaria.

 

Marco Crimi

 

Ci sono i casi di persone, e qui si arriva al paradosso, che hanno la patente durante le misure alternative come l’affidamento, perché possono fruirne per motivi di lavoro, e poi gliela tolgono durante la libertà controllata, che è una misura più lieve.

 

Alessandro Margara

 

C’è poi un’interpretazione sbagliata, l’accennava l’onorevole Ruggeri, dei Comuni, ed è inutile dirgli e spiegargli, perché le interdizioni dai pubblici uffici non si estendono ai lavori materiali, alle attività che non comportano, secondo le indicazioni del Codice penale, l’esercizio di una funzione e l’esercizio di un servizio. C’è scritto cosa sono le pubbliche funzioni ed i pubblici servizi, nel Codice penale, sicché quando non siamo in quel settore, come nello svolgimento di attività materiali, l’interdizione dai pubblici uffici non esclude l’assunzione, come per i netturbini e gli inservienti nelle case di cura, e invece i Comuni danno un’interpretazione infondata.

 

Marco Crimi

 

Però per molti ordini professionali, avvocati, medici, commercialisti, ragionieri, l’interdizione dai pubblici uffici comporta automaticamente l’impossibilità all’iscrizione agli albi, e quindi l’impossibilità ad iniziare un’attività lavorativa oppure addirittura a perderla qualora già esistente.

Ci sono casi di detenuti assunti dai Comuni finché sono in articolo 21, il lavoro all’esterno, e poi non proseguono l’esperienza lavorativa per la mancata assunzione da parte dell’ente locale, proprio a causa dell’interdizione, ed anche questo è un bel paradosso.

 

Alessandro Margara

 

Chi non ha avuto queste dinamiche sperimentali di prova, le misure alternative, le può avere ora, cioè se una persona ha finito la pena, può avere una prova su questo: la patente, il lavoro, con un sistema di sospensione della pena accessoria quando è dimostrata la possibilità di lavorare, la persona cioè sperimentalmente ha la possibilità di lavorare, se tutto va bene anche la pena accessoria si estingue.

 

Giuseppe Mosconi

 

Cioè potrebbe riassumersi in una specie di messa alla prova, come avviene per i minorenni.

 

Alessandro Margara

 

Esatto, si tratta di vedere se tutte, oppure no, perché ad esempio ci sono le fattispecie cosiddette familiari, che pongono problematiche particolari come la perdita della patria potestà, e su queste sarei più perplesso, ma quelle classiche, che attengono proprio alla risorsa lavoro, come le interdizioni dai pubblici uffici, così come vengono cancellate con i condoni, potrebbero cancellarsi con una forma di messa alla prova.

 

Giuseppe Mosconi

 

La proposta potrebbe andare in questa direzione: lì dove c’è stata una misura alternativa l’espletamento della stessa assorbe la pena, la estingue in tutte le sue forme, comprese le pene accessorie, lì dove non c’è stata si prevede un periodo di affidamento, o potrebbe essere di lavoro sostitutivo, che riassume in sé le pene accessorie.

 

Alessandro Margara

 

Io direi una sperimentalità rispetto alla pena accessoria: sospendere la pena accessoria, per un certo periodo, per poi decretarne l’estinzione.

 

Marco Crimi

 

Sul lavoro sostitutivo c’è una gran confusione, perché nel breve periodo in cui il Magistrato di Sorveglianza ha applicato il lavoro sostitutivo, subordinava la possibilità di questo al fatto che ci fosse una convenzione in vigore, attuale e concreta, quasi dovesse ricadere sull’interessato una cosa che invece dovrebbe mettere a disposizione l’istituzione. Lo stesso Magistrato, a Rovigo, concedeva il lavoro sostitutivo perché c’era la convenzione, a Padova lo stesso Magistrato non applicava la norma perché la convenzione non esisteva.

 

Alessandro Margara

 

Anche su questo però si potrebbe avere una modifica, modesta, che in effetti presuppone quello che accade in tante altre situazioni: si rimette l’iniziativa all’interessato, che porta le indicazioni di un luogo dove può svolgere un’attività socialmente utile.

 

Nedo Baracani

 

Allora, un detenuto che è in semilibertà si iscrive ad un corso che rilascia un titolo di studio, che però è soggetto all’iscrizione ad un ordine. Nel momento in cui conseguisse il titolo, e che terminasse la pena alternativa, scomparirebbe anche il divieto di iscriversi e di esercitare?

 

Marco Crimi

 

No, perché molti ordini hanno dei paletti propri per impedire ai condannati di iscriversi e svolgere l’attività.

 

Alessandro Margara

 

Io ho l’impressione che l’iscrizione agli ordini ed agli albi sia un effetto penale, non rientra nell’interdizione dai pubblici uffici, non si può avere una norma che disciplina, ogni ordine è a sé stante ed ha una legge propria, ma eliminando l’interdizione dai pubblici uffici già viene tolto un problema di ordine generale, una limitazione. Anche per gli effetti penali si può usare la stessa tecnica, cioè sempre sperimentazione e sospensione, quindi all’ammissione con riserva finché viene rimessa al giudizio finale, secondo il buon esito della sperimentazione stessa.

 

Nedo Baracani

 

Io ho fatto l’esempio dell’infermiere perché ho avuto casi concreti. Si presenta come esito di un percorso di formazione avviato già come scuola superiore durante la carcerazione, si sviluppa successivamente come percorso universitario in semilibertà, viene conseguito il titolo e allora vuol dire che sono passati minimo 8 anni, a quel punto una soluzione andrebbe trovata, altro che sperimentazione, più di così non vedo cosa bisognerebbe aspettare. Non credo sia giusto aspettare altri 5 o 10 anni, per attendere cosa? Questo deve fare l’infermiere!

 

Alessandro Margara

 

È una questione di norme che si danno gli enti, certamente questo non toglie che sugli effetti penali ci possa essere una ricognizione, una ricognizione se sono tutti sacrosanti, perché ogni tanto escono fuori queste cose un po’ particolari, come un colonnello della Finanza condannato per corruzione che ha riavuto il suo posto, nonostante la sentenza definitiva, e allora qualcosa non funziona.

Per concludere direi che, con tutti questi richiami, l’impostazione generale si è vista tutta. Restano solo le misure di sicurezza: non conosco il progetto Nordio e non so se è arrivato in fondo, ma tutti i progetti precedenti, Pagliaro e Grosso, sulle leggi delega per il nuovo Codice penale, sopprimevano tutte le misure di sicurezza salvo l’O.P.G. (Ospedale Psichiatrico Giudiziario).

Poi ci sono altri problemi, e qui si tratta di dire perché la misura di sicurezza della libertà vigilata deve comportare la revoca della patente. Perché?

Il perché è poi semplice: questa materia delle patenti di guida me la spiegò un Prefetto che si intendeva di queste cose. Da sempre dovrebbe essere di competenza del Ministero dei Trasporti, che si deve occupare di rilasciare delle patenti buone e deve vigilare perché siano mantenute: se quello non dimostra di essere, non un farabutto, ma uno che guida male, che è una cosa ben diversa dalla moralità.

Invece il Ministero dell’Interno ha voluto sempre una sua competenza e tutte queste cose, compreso l’ultimo Codice della strada, che comprende ancora questa competenza del Ministero dell’Interno, che è una competenza legata semplicemente all’approccio con la delinquenza.

 

Marco Crimi

 

Una concessione dello Stato può essere negata per motivi etici, è questa la motivazione di base.

 

Alessandro Margara

 

Infatti si chiamava appunto "idoneità morale", nel vecchio Codice stradale, ma, in effetti, anche questo fa parte di quelle cose che possono cambiare, perché non credo che ci sia ancora bisogno di avere queste "armi", con le quali decidere se concedere o meno la patente, in base alla misura di sicurezza. Se mi consentite, io redigo le variazioni, che sono modeste, e le faccio avere a voi, al convegno, ed ai parlamentari presenti.

 

Marco Boato

 

Da parte nostra faremo come abbiamo fatto con la proposta di legge sull’affettività, e cioè una raccolta trasversale di firme, con la quale riuscire a fare mettere all’ordine del giorno ciò che andiamo a proporre. In merito alla legge sull’affettività abbiamo parlato più volte con il presidente della Commissione Giustizia Pecorella ed era disponibilissimo, staremo a vedere, ma siamo molto fiduciosi.

 

Alessandro Margara

 

Due accenni sulla legge Smuraglia, anche per stare in tema con la giornata. Riguardo agli stranieri, anche colpiti da decreti di espulsione, non vi è alcun dubbio sulla loro assumibilità, infatti la legge penitenziaria, come del resto ha ribadito lo stesso Ministero dell’Interno, offre loro le stesse possibilità che vengono offerte a tutti gli altri detenuti.

Sotto questo profilo chiunque assuma il dipendente in esecuzione penale beneficia dell’applicazione della legge Smuraglia, perché la premessa di questa legge è che la persona lavori alle dipendenze di un’impresa, o di una cooperativa che sia.

Certo che anche l’espulsione degli stranieri, negli ultimi due anni di espiazione pena, è controversa: la legge è fatta talmente male che si può anche non applicare e questa è anche una fortuna, l’astuzia della ragione, però questo non toglie che oramai in certi contesti ci siano scelte che vengono applicate solo se l’interessato avanza domanda in tal senso, come avveniva prima dell’ultima legge del 1998.

 

 

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