Le famiglie dei detenuti

 

Giornata di studi "Carcere: salviamo gli affetti"

L’affettività e le relazioni famigliari nella vita delle persone detenute

(La giornata di studi si è tenuta il 10 maggio 2002 nella Casa di Reclusione di Padova)

Le famiglie dei detenuti nella Legge Penitenziaria

 

Ordinamento Penitenziario

 

Art. 15 - Elementi del trattamento

 

 

Il trattamento del condannato e dell’internato è svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

 

 

Art. 18 - Colloqui corrispondenza e informazione

 

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.

I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i famigliari.

Può essere autorizzata nei rapporti con i famigliari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

 

Art. 28 - Rapporti con la famiglia

 

Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o stabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.

 

Art. 47 - Affidamento in prova al servizio sociale

 

Comma 9 - Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

 

Regolamento Penitenziario

 

Art. 61 - Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento

 

  1. La predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli internati con le loro famiglie è concertata fra i rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale.

  1. Particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente all’allontanamento del soggetto dal nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore, e a preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel contesto sociale. A tal fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo di osservazione, il direttore dell’istituto può:

  1. concedere colloqui oltre quelli previsti dall’articolo 37;

  2. autorizzare la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali o all’aperto e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalità previste dal secondo comma dell’articolo 18 della legge.

 

Art. 94 -

 

  1. Nell’azione di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, prevista dall’articolo 45 della legge, particolare cura è rivolta alla situazione di crisi che si verifica nel periodo che segue immediatamente la separazione dal congiunto. In tale situazione, deve essere fornito ai familiari, specialmente di età minore, sostegno morale e consiglio per aiutarli a far fronte al trauma affettivo, senza trascurare i problemi pratici e materiali eventualmente causati dall’allontanamento del congiunto.

  2. Particolare cura è, altresì, rivolta per aiutare le famiglie dei detenuti e degli internati nel periodo che precede il loro ritorno.

 

 

Art. 95 - Integrazione degli interventi nell’assistenza alle famiglie e ai dimessi

 

  1. Nello svolgimento degli interventi a favore delle famiglie dei detenuti e degli internati e di quelli a favore dei dimessi, il centro di servizio sociale e il consiglio di aiuto sociale mantengono contatti con gli organi locali competenti per l’assistenza e con gli enti pubblici e privati che operano nel settore. Ai detti organi ed enti sono rappresentate le speciali esigenze dell’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria e il modo più appropriato per tenerle presenti nei loro programmi.

 

 

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