Interrogazione Ministro Giustizia

 

Senato della Repubblica

Seduta n° 69, del 9 novembre 2006

Suicidio a Rebibbia: interrogazione al Ministro della Giustizia

 

Gaggio, Giuliani, Russo Spena, Boccia Maria Luisa, Gagliardi, Vano, Grassi, Palermo, Nardini, Allocca, Turigliatto, Giannini, Confalonieri, Alfonzi.

 

Premesso che

 

Il 27 ottobre 2006 la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, insieme ad una delegazione dell’Associazione per i diritti dei detenuti Yairaiha Onlus, ha visitato il reparto G9 di Rebibbia dove nella settimana precedente il sig. Mauro Bronchi, ivi detenuto, si è tolto la vita in condizioni che, alla luce di indiscrezioni trapelate, appaiono quantomeno sospette;

la necessità di effettuare la suddetta ispezione si è ravvisata in particolare nell’avvenuta conoscenza di circostanze tali da ingenerare taluni dubbi sulla qualificazione operata, in termini di suicidio, dagli organi di stampa, della morte del sig. Bronchi;

in particolare, suscitano perplessità il trasferimento dei compagni di cella del sig. Bronchi la sera precedente l’asserito suicidio; la rilevata iniezione intramuscolo in gluteo di sostanze ancora da accertare, a fronte dell’assoluta assenza di alcuna terapia da effettuarsi sul detenuto, a livello intramuscolare; ma soprattutto appare meritevole di maggiore approfondimento la circostanza relativa al confronto che il sig. Bronchi avrebbe dovuto sostenere con agenti di Polizia penitenziaria il lunedì successivo alla sua morte;

a metà settembre 2006, infatti, Mauro Bronchi aveva sporto querela nei confronti di taluni agenti di Polizia penitenziaria, per reiterati episodi di lesioni e maltrattamenti;

a tale proposito il difensore del sig. Bronchi aveva presentato un’istanza affinché il suo assistito venisse sottoposto a sorveglianza audio-visiva costante, proprio per prevenire qualsiasi condotta lesiva della sua incolumità fisica;

le perplessità suscitate dalle circostanze dell’asserito suicidio hanno indotto, come già osservato, la prima firmataria a recarsi in visita presso il carcere di Rebibbia ed a rivolgere conseguentemente legittima istanza alla direzione dell’istituto di pena, al fine di prendere visione della cartella personale del sig. Bronchi - non coperta, peraltro, allo stato, da segreto istruttorio - così da potere acquisire maggiori informazioni in merito alla sua vicenda;

la richiesta della scrivente muoveva infatti dall’esigenza di adempiere con la dovuta cura il proprio ruolo istituzionale, volto a tutelare oltre che rappresentare gli interessi collettivi alla legalità e alla garanzia dei diritti dei cittadini - anche nei loro rapporti con la pubblica amministrazione - , alla stregua del contenuto che l’ordinamento giuridico, ed in particolare la Costituzione, assegna alla funzione dei membri del Parlamento, alle loro prerogative ed al loro potere ispettivo;

appare evidente come la richiesta di visione della cartella del sig. Bronchi, da parte della prima scrivente, rappresentava un tipico atto di esercizio delle funzioni istituzionali del parlamentare, segnatamente costituiva espressione del potere ispettivo allo stesso riconosciuto dalla normativa costituzionale, legislativa e regolamentare, a tutela degli interessi meta individuali, di cui deputati e senatori sono rappresentanti e garanti;

la direzione del carcere ha opposto un assoluto diniego all’istanza della prima firmataria, adducendo la preclusione, rispetto a simili richieste, contenute in una (peraltro non meglio circostanziata) circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap).

 

Considerato che

 

Il suddetto diniego opposto dalla direzione del carcere di Rebibbia appare del tutto carente di fondamento e privo di giustificazione alcuna, per i seguenti motivi:

a) quand’anche la circolare del Dap richiamata dalla direzione del carcere vietasse ad un membro del Parlamento di prendere visione degli atti di cui all’art. 13 della legge 354 del 1975 (tra cui, appunto, le cartelle personali dei detenuti), tale disciplina sarebbe illegittima, in primo luogo rispetto alla normativa costituzionale - che conferendo ai parlamentari un ampio potere ispettivo ed una rilevante facoltà di accesso presso tutte le sedi ove sono allocati uffici della pubblica amministrazione statale o sui quali la stessa pubblica amministrazione (compresi ovviamente gli organi di Governo) eserciti un potere di vigilanza e di controllo - non può chiaramente essere derogata da una circolare, come invece avverrebbe accogliendo l’interpretazione di suddetta circolare, fornita dalla direzione del carcere, in maniera tale da comprimere ed ostacolare indebitamente le prerogative parlamentari;

b) in secondo luogo, qualora la suddetta circolare venisse letta nell’interpretazione fornita dalla direzione del carcere, essa sarebbe illegittima (in quanto fonte sotto ordinata) anche alla stregua della legge 354 del 1975. L’art. 67, primo comma, lett. b), di tale legge, consente infatti espressamente la visita alle carceri, pur senza autorizzazione, a taluni soggetti istituzionali, tra i quali appunto i membri del Parlamento. Dal momento che la ratio della norma risiede appunto nella finalità di non ostacolare - ma anzi favorire - la realizzazione, da parte dei parlamentari, degli atti in cui si estrinseca il loro potere ispettivo, ne consegue che la circolare in analisi non può in alcun modo essere interpretata in maniera contrastante con i principi sanciti dalla legge sull’ordinamento penitenziario;

c) pur prescindendo dal merito e dalla eventuale fondatezza delle suddette circostanze, sulle quali la magistratura sta già indagando, e le cui conclusioni quindi si attendono con assoluta fiducia, la richiesta della prima firmataria di poter prendere visione della cartella del sig. Bronchi rappresenta un atto dovuto ed assolutamente necessario, al fine di consentire il doveroso e puntuale esercizio di quel potere ispettivo conferito dalla Costituzione ai parlamentari, a tutela degli interessi collettivi.

 

Si chiede di sapere

 

Se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione in analisi e del ruolo svolto in quel contesto dalla direzione del carcere di Rebibbia;

se non ritenga opportuno assumere ulteriori informazioni in merito al tema in oggetto, anche al fine di chiarire le ragioni del diniego opposto dalla direzione del carcere di Rebibbia alla legittima istanza avanzata dalla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, così da poter evitare che il suddetto rifiuto possa tradursi di fatto in un provvedimento idoneo ad indebitamente comprimere ed ostacolare le prerogative riconosciute ai Parlamentari, a tutela degli interessi della collettività, e a garanzia dei diritti di tutti i cittadini.

 

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