Osservatorio Parlamentare

 

Interrogazioni e interpellanze al Ministro della Giustizia

 

Carboni, Finocchiaro, Bonito, Kessler, Lucidi e Lumia - Seduta del 6 aprile 2005

 

Per sapere - premesso che:

con atto rogato dal notaio Paolo Castellini in Roma il 3 luglio 2003 è stata costituita la società Dike Aedifica spa, società per azioni con socio unico, con sede in Roma nella via Piacenza n. 3;

l’unico socio è la Patrimonio dello Stato spa, con sede in Roma nella Via Nazionale n. 30;

l’oggetto sociale della Dike Aedifica spa è il seguente:

realizzazione totale o parziale di interventi in edilizia giudiziaria e penitenziaria, ivi compresi la nuova costruzione, il rifacimento e la ristrutturazione degli immobili esistenti, anche per mezzo di società delle quali la Dike Aedifica può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazione;

coordinamento organizzativo tecnico e finanziario delle società partecipate;

compimento di operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie che riterrà utili e opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;

la Dike Aedifica spa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri eletti per la durata di tre esercizi finanziari consecutivi, con data di inizio carica il 3 luglio 2003 -:

chi abbia il potere di nomina del consiglio di amministrazione della Dike Aedifica spa e della Patrimonio dello Stato spa;

in ragione di quali requisiti siano stati nominati gli amministratori della società Dike Aedifica spa;

quali attività realizzato ad oggi la Dike Aedifica spa, nell’ambito della attività sociale di costruzione di nuovi istituti penitenziari;

quali rapporti di tipo finanziario, economico e patrimoniale intercorrano fra Dike Aedifica spa e Patrimonio dello Stato spa;

quali istituti, fra quelli da dismettere, sono stati trasferiti alla Dike Aedifica spa;

con quali risorse la Dike Aedifica spa possa provvedere al raggiungimento degli scopi sociali;

quali rapporti siano intercorsi a partire dal 3 luglio 2003 e fino al mese di febbraio del corrente anno fra la Dike Aedifica spa ed il signor Giuseppe Magni, nominato dal Ministro quale consulente per la edilizia penitenziaria.

 

Carboni, Finocchiaro, Bonito, Kessler, Lucidi e Lumia - Seduta del 6 aprile 2005

 

Per sapere - premesso che:

note di stampa ed articoli riportati su quotidiani nazionali, hanno dato notizia delle indagini da parte della Procura della Repubblica di Roma, con ipotesi di corruzione, nei confronti di diverse persone, per la gestione di forniture e per la costruzione di nuovi istituti penitenziari;

tra le persone sottoposte ad indagini risulta esservi anche il signor Giuseppe Magni, già Sindaco del Comune di Calco, nei confronti del quale sono state eseguite perquisizioni negli uffici del Comune, presso la sua abitazione ed anche presso l’ufficio occupato al Ministero della giustizia;

il signor Giuseppe Magni è stato nominato dal Ministro, con apposita convenzione stipulata nel 2001, per fornire consulenza per la edilizia carceraria, incarico che egli ha tenuto fino al mese di febbraio del corrente anno, quando è stato candidato nelle liste della Lega Nord, per le elezioni al Consiglio Regionale della Lombardia;

risulta, dalle predette note di stampa, che il signor Giuseppe Magni ha praticato come precedenti esperienze di lavoro: l’attività imprenditoriale nella produzione di fili per saldatura, l’attività di intermediazione nella vendita all’ingrosso di prodotti ittici, l’attività di intermediazione immobiliare;

l’attività di produttore per la compagnia di Assicurazioni Bayerische; attività tutte rapidamente abbandonate e, comunque, non più praticate al momento della stipula della convenzione, perché poste in liquidazione;

risulta da ultimo che il signor Giuseppe Magni, pur non avendo attualmente alcuna specifica funzione in proposito, avrebbe partecipato alla inaugurazione del palazzo di giustizia di Lecco -:

in forza di quali requisiti il Ministro interrogato abbia affidato l’incarico di consulenza per l’edilizia penitenziaria al signor Giuseppe Magni;

quali attività il signor Giuseppe Magni abbia effettivamente svolto in ragione del rapporto convenzionale stipulato con il Ministero della giustizia;

quale compenso, indennità o retribuzione egli abbia percepito in ragione della convenzione stipulata con il Ministero della giustizia;

quali rapporti il signor Giuseppe Magni abbia intrattenuto con Dike Aedifica spa;

in ragione di quale funzione il signor Giuseppe Magni è stato invitato a presenziare alla inaugurazione del palazzo di giustizia di Lecco, fissata per il giorno 31 marzo 2005.

 

Misuraca - Seduta del 6 aprile 2005

 

Per sapere - premesso che:

molti sono gli agenti del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’amministrazione penitenziaria della Regione Sicilia che su disposizione del provveditorato regionale amministrazione penitenziaria di Palermo per l’anno 2004 e 2005, hanno prestato servizio di "missione" nell’ambito regionale;

il personale di polizia penitenziaria in servizio presso il nucleo traduzioni e piantonamenti della Regione Sicilia hanno considerevoli difficoltà economiche nell’affrontare il servizio di missione dato che la normativa vigente prevede a carico di essi un anticipo missioni pari all’85 per cento;

tale normativa prevede un termine di 30 giorni dalla richiesta, per il risarcimento degli anticipi sostenuti;

tale termine non è stato rispettato dalle competenti amministrazioni e ad oggi ancora non sono state pagate le indennità di missione al personale di polizia penitenziaria;

a fine mese a Messina inizia il processo "Mare Nostrum" ed in tale occasione verranno utilizzate circa 100 unità di tale personale;

il Sindacato nazionale autonomo polizia penitenziaria (Sinappe), preoccupato per l’ulteriore anticipo da sostenere in occasione di tale missione, e per il mancato pagamento delle missioni precedenti, dopo sollecitazioni ed incontri con i responsabili regionali, ha attivato le procedure di messa in mora dell’amministrazione penitenziaria -:

se sia a conoscenza di tale situazione e quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di provvedere al pagamento della somme dovute;

se non intenda chiarire quali sono stati i motivi ostativi che hanno determinato tale ritardo e se riferito a mancanza di fondi per scopertura finanziaria, ad attivarsi per reperimento delle somme necessarie a garantire i diritti a lavoratori onesti al servizio dello Stato della giustizia e del bene pubblico.

 

Carboni - Seduta del 6 aprile 2005

 

Per sapere - premesso che:

il Ministro interrogato ha presentato alla Commissione Giustizia della Camera, nel mese di giugno del 2003, il piano straordinario pluriennale di interventi in materia di edilizia penitenziaria, di cui alla relazione n. 237, per il prescritto parere ex articolo 6 comma 1 legge n. 259 del 2002;

la relazione e gli atti alla stessa allegati contenevano riferimenti agli istituti penitenziari di Cagliari, Sassari, Tempio Pausania ed Oristano, già inseriti nell’elenco degli istituti da ricostruire predisposto nel gennaio del 2001 dal Ministro della giustizia allora in carica, onorevole Piero Fassino;

la relazione ministeriale proponeva una nuova graduatoria ricomprendendo gli istituti suindicati, con finanziamenti da assentire per l’anno 2004, nel seguente ordine:

Sassari al 5o posto, con la disponibilità di euro 53.711.000,00;

Cagliari al 6o posto, con la disponibilità di euro 57.843.000,00;

Tempio Pausania al 7o posto, con la disponibilità di euro 33.053.000,00;

Oristano all’8o posto con la disponibilità di euro 36.152.000,00;

la relazione teneva conto delle rimodulazioni dei fondi già disponibili con l’ultima finanziaria della precedente legislatura, destinati ad altri fini con le finanziarie approvate nella legislatura in corso;

il decreto ministeriale 19 luglio 2004 ha recato ulteriori variazioni al programma ordinario di edilizia penitenziaria per gli istituti sardi riducendo gli stanziamenti come segue:

Sassari: euro 39.965.733,00 (euro 13.745.267,00 in riduzione rispetto al precedente stanziamento), ripartiti come segue: euro 1.850.000,00 per l’anno 2004; euro 38.115.733,00 per l’anno 2005;

Cagliari: euro 43.132.000,00 (euro 14.711.000,00 in riduzione rispetto al precedente stanziamento), ripartiti come segue: euro 1.950.000,00 per l’anno 2004; euro 41.182.000,00 per l’anno 2005;

Tempio Pausania: euro 34.203.000,00 (euro 1.150.000 in aumento rispetto al precedente stanziamento), ripartiti come segue: euro 19.000.000,00 per l’anno 2004; euro 15.203,000,00 per l’anno 2005;

Oristano: euro 27.664.000,00 (euro 8.488.000,00 in riduzione rispetto al precedente stanziamento), ripartiti come segue: euro 1.250.000,00 per l’anno 2004; euro 26.414.000,00 per l’anno 2005 -:

per quali ragioni siano stati ridotti gli stanziamenti già previsti per la costruzione dei nuovi istituti penitenziari di Sassari, Cagliari e Oristano;

per quali ragioni siano previsti per gli istituti di Cagliari, Sassari ed Oristano i finanziamenti rispettivamente di euro 1.850.000,00, euro 1.950.000,00, euro 1.250.000,00 per l’anno 2004;

se siano effettivamente disponibili le somme indicate per gli stanziamenti previsti per l’anno 2005;

se risultino individuate ed approvate le aree ove debbono essere costruiti i nuovi istituti di Sassari, Cagliari, Tempio Pausania ed Oristano;

se siano stati predisposti ed approvati i relativi progetti.

 

Carboni, Finocchiaro, Bonito e Lucidi - Seduta del 6 aprile 2005

 

Per sapere - premesso che:

il decreto legislativo n. 230 del 1999 di riordino della medicina penitenziaria stabilisce, tra l’altro, che la gestione e le funzioni di cura e riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti passano integralmente dal ministero della giustizia - dipartimento amministrazione penitenziaria alle regioni;

in data 21 marzo 2005 è stata inaugurata dal Ministro della giustizia Castelli, la nuova struttura a custodia attenuata per detenuti tossicodipendenti di Castelfranco Emilia (Modena);

il progetto per la gestione dell’istituto, anziché orientare il trattamento dei detenuti tossicodipendenti verso sbocchi che portino a misure alternative alla detenzione, di fatto, apre ad una sorta di gestione privata con la comunità terapeutica che si trova così ad operare all’interno del carcere;

tale progetto, proprio per questo evidente contrasto con la normativa vigente, non è stato condiviso dalla regione Emilia Romagna;

alla luce di quanto esposto, secondo gli interroganti, non è assolutamente possibile che la cura e, in generale, la salute dei detenuti tossicodipendenti e in particolare i progetti per il recupero e il reinserimento possano essere assegnati ad una Comunità di recupero esterna anziché,

come prescritto dal decreto legislativo n. 230 del 1999, ai Sert competenti per territorio -:

quale sia il progetto complessivo entro il quale si inserisce l’apertura dell’istituto di Castelfranco Emilia;

quali siano le modalità di selezione per l’accesso alla struttura e sulla base di quale studio esse siano state definite;

quale sia il ruolo della Comunità di San Patrignano e se alla stessa siano stati assegnati o si intendano assegnare finanziamenti da parte del ministero della giustizia.

 

Delmastro Delle Vedove e Meroi - Seduta del 6 aprile 2005

 

Per sapere - premesso che:

in data 15 luglio 2004 il Ministero della giustizia ha sottoscritto con Poste Italiane S.p.A. una convenzione avente ad oggetto la fornitura di un servizio amministrativo informatizzato, per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari in materia civile e penale;

al di là delle molte e fondatissime perplessità sollevate dall’utilizzo, per le notificazioni degli atti giudiziali, del servizio postale, certamente non in linea con quanto si verifica quotidianamente in tutti gli uffici giudiziari d’Italia, in cui si rileva che il maggior numero di notifiche ineseguite o eseguite in modo invalido si registra esattamente con gli atti notificati a mezzo del servizio postale, appare comunque degno di attenzione l’articolo 20 della Convenzione avente ad oggetto le controversie fra l’Amministrazione della Giustizia e Poste Italiane S.p.A.;

il primo comma dell’articolo 20 prevede una procedura di rapida definizione per così dire amministrativa della controversia attraverso una analisi della ragione di contrasto che deve comunque risolversi entro 60 giorni dalla data di contestazione da parte dell’Amministrazione;

il secondo comma dell’articolo 20 prende in esame l’ipotesi di mancato accordo entro i 60 giorni e prevede che "le parti saranno libere di agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti. Le parti concordano che, ai sensi dell’articolo 47 del codice civile e dell’articolo 30 del codice di procedura civile, il Foro competente, per qualsiasi controversia relativa alla presente Convenzione, è in via esclusiva quello di Roma";

si sta facendo strada da tempo, e proprio ad iniziativa del Ministero della giustizia, l’implementazione di nuove forme risolutive delle controversie civili, con la pronunciata tendenza a scegliere procedure arbitrali e comunque conciliative che prevengano la necessità di ricorrere al Tribunale Ordinario, sicché appare agli interroganti del tutto imprevedibile ed anomalo che non si sia pensato di ricorrere, per la risoluzione delle controversie, ad un Collegio arbitrale che possa pronunciare il lodo entro un termine breve di sei mesi, salvo proroghe derivanti da eventuali necessità istruttorie;

secondo gli interroganti, un’ipotesi di questo genere, fra l’altro, non soltanto sarebbe in linea con la tendenza manifestata dal Ministero in ordine alle modalità alternative al giudizio ordinario, ma eviterebbe di vedere in essere un rapporto per gli anni necessari alla definizione giudiziale della controversia (ivi compresi il grado di appello ed il giudizio di legittimità che, pur in presenza della esecutività delle sentenze di primo grado, esigono attesa per avere le certezze che soltanto dalla definitività della pronuncia possono scaturire, anche al fine di evitare pesanti azioni di natura risarcitoria) che fatalmente rischierebbe, in un settore tanto delicato per l’amministrazione della giustizia, di vedere scemata la qualità del servizio di notificazione a mezzo posta, con gravissimo danno per la celebrazione dei processi civili e dei processi penali -:

se non ritenga di dover proporre a Poste Italiane S.p.A. la riformulazione dell’articolo 20, secondo comma, della Convenzione stipulata in data 15 luglio 2004 per la notificazioni degli atti giudiziari in materia civile e penale, esplicitamente indicando come modalità di risoluzione delle eventuali controversie, le procedure di cui al titolo VIII del codice di procedura civile ("Dell’Arbitrato") secondo le previsioni degli articoli da 806 ad 831 del codice di rito.

 

Sgobio - Seduta del 6 aprile 2005

 

Per sapere - premesso che:

il 21 marzo 2005 il ministro interrogato ha inaugurato, tra molteplici polemiche, quella che è stata definita la prima casa italiana di reclusione attenuata per detenuti tossicodipendenti di Castelfranco Emilia (Modena);

molta preoccupazione hanno destato le parole pronunciate dal ministro per i rapporti con il parlamento con delega alle politiche sulla tossicodipendenza, onorevole Carlo Giovanardi, che interrogato sulla natura e sullo scopo dell’iniziativa ha parlato di "nuova esperienza", prospettando gli aspetti di novità del progetto;

la normativa italiana che, con la legge n. 354 del 1975 ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, disciplina minuziosamente la condizione del detenuto, stabilisce che le regole da applicarsi ai detenuti tossicodipendenti siano quelle del sistema penitenziario e che il loro trattamento spetti ai Sert, i servizi pubblici per le tossicodipendenze istituiti con la legge n. 162 del 1990, ai quali sono demandate le attività pubbliche di prevenzione, riabilitazione ed reinserimento relative alle tossicodipendenze ed alle patologie correlate;

il 21 febbraio 2005 un articolo pubblicato sul quotidiano la Repubblica, l’aveva presentata come una struttura di fatto privata perché gestita sulla base di un progetto del quale aveva rivendicato la paternità Andrea Muccioli della Comunità di San Patrignano;

qualora rispondesse al vero la notizia riportata dal quotidiano la Repubblica, con tale atto del Governo si affida, nei fatti, una struttura penitenziaria alla gestione di privati, ed in particolare alla comunità di San Patrignano, già oggetto nel passato di accese polemiche, e creando un precedente oltremodo grave, si appaleserebbe, secondo l’interrogante, una sostanziale privatizzazione del carcere ottenuta affidando ad uno stesso soggetto la decisione e poi l’effettuazione dei processi riabilitativi;

i maggiori sindacati rappresentativi della polizia penitenziaria (Sappe ed Osapp) si sono detti fortemente contrari al progetto che, hanno dichiarato, assomiglia tanto ad una trovata sostanzialmente elettoralistica. Inoltre, fanno notare, nessuno dei cinquanta agenti che operano nel carcere di Castelfranco Emilia è stato preparato per il recupero dei tossicodipendenti;

ad avviso dell’interrogante, tale gestione privatistica del sistema penale, che rischia di aprire le porte alla privatizzazione del sistema penitenziario, presenta molteplici punti oscuri, primi fra tutti se e quale ruolo dovrebbe essere svolto dalla comunità di recupero di San Patrignano e con quale criterio verranno selezionati i detenuti da inviare nella nuova struttura;

la nuova struttura, già soprannominata dalla stampa locale "la nuova San Patrignano", ed eufemisticamente chiamata casa di reclusione a custodia attenuata, rappresenterebbe a parere dell’interrogante, un pericoloso precedente ma, al tempo stesso, un momento di continuità con le peggiori ed autoritarie esperienze di recupero come quelle della comunità di San Patrignano e di contiguità con i CPT, veri carceri preventivi per extracomunitari che si stanno moltiplicando anche in Emilia Romagna, tutte strutture che diventano un business per organizzazioni che riescono a convogliare grandi risorse, pubbliche e private, locali ed europee in progetti di grande ambiguità etica;

è inconcepibile, secondo l’interrogante, che gli enti locali, cui spetterà il compito di gestire l’indotto ed il carico funzionali generati da una struttura destinata ad ospitare 150 tossicodipendenti detenuti per reati gravissimi rimangano del tutto estranei dai processi decisionali legati alla gestione del progetto -:

se non ritenga urgente chiarire quali siano gli aspetti nuovi che connotano il progetto della istituzione della casa di reclusione attenuata di Castelfranco Emilia (Modena) e quali le loro compatibilità con la normativa vigente;

se non ritengano di dover garantire un efficace coordinamento tra le autonomie locali interessate, Regione Emilia e comune di Castelfranco (Modena);

se non ritengano dover specificare i costi dell’intera operazione, chiarendo l’entità di quanto già stanziato ed i mezzi ed i tempi necessari a colmare le differenze debitorie.

 

Delmastro Delle Vedove e Meroi - Seduta del 22 marzo 2005

 

Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:

secondo i dati pubblicati dall’ufficio statistiche del Ministero della Giustizia, nel 2003 i procedimenti penali conclusi con sentenza di prescrizione sono stati ben 206.000;

per avere la percezione esatta della gravità del fenomeno, basti ricordare che in soli otto anni i reati prescritti si sono quadruplicati, considerando infatti che nel 1996 erano stati complessivamente 56.486: una fra le cause indicate, e su cui non dovrebbe essere straordinariamente difficile intervenire, è costituita dal ritardo con cui il reato perviene all’ufficio giudiziario competente per materia e territorio;

è bene soffermarsi su tale causa, che è considerata la prima per rilevanza statistica sul totale di 206.000 prescrizioni, per scomporla in tutte le sue diverse componenti, a partire dalla trasmissione materiale degli atti agli uffici giudiziari -:

quali siano le iniziative che si sono assunte o che in ogni caso si intendono assumere per contenere il fenomeno inaccettabile della prescrizione dei reali eliminando o riducendo la causa, indicata statisticamente in premessa, consistente nel ritardo dell’arrivo dell’incarto presso l’ufficio giudiziario competente.

 

 

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