Piano carceri al palo, sovraffollamento al 139,7 per cento di Antonio Sasso ottopagine.it, 31 luglio 2026 “Nel primo semestre del 2026 sono stati recuperati o realizzati oltre 960 posti detentivi”. Lo riporta il comunicato relativo alla settima cabina di regia per l’edilizia penitenziaria, presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e che si è svolta ieri a Palazzo Chigi. Ma i nuovi posti non hanno inciso sul sovraffollamento: reparti chiusi, manutenzioni rinviate e strutture inagibili hanno ridotto ulteriormente la capienza effettiva degli istituti: così il sovraffollamento ha raggiunto il 139,7 per cento (+6,3 punti rispetto a un anno fa). Il Governo promette oltre diecimila nuovi posti entro il 2027, ma le presenze continuano a crescere, ma a un anno dalla presentazione del piano straordinario per l’edilizia penitenziaria, la distanza tra gli obiettivi annunciati dal Governo e la situazione reale delle carceri italiane continua ad aumentare. Il piano, approvato nel luglio del 2025 e successivamente ampliato, è stato presentato come la risposta strutturale all’emergenza. La programmazione indicata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio prevede investimenti per circa 900 milioni di euro e la disponibilità di oltre diecimila posti entro la fine del 2027, attraverso il recupero degli spazi esistenti e la costruzione di nuovi padiglioni. Il calendario indicato dal ministro - Nel marzo scorso, intervenendo alla Camera, Nordio aveva tracciato una scansione precisa: oltre 580 posti consegnati nel 2025, altri 4.220 previsti nel 2026 e 5.866 da recuperare o realizzare nel 2027. Un programma definito dal ministro “ambizioso ma concreto”, destinato a migliorare le condizioni di detenzione e la sicurezza del personale penitenziario. I numeri disponibili raccontano però una dinamica opposta. Al 30 giugno 2026 nelle carceri italiane erano presenti 64.773 persone, nuovo massimo dell’ultimo decennio. Il tasso di affollamento reale, calcolato sottraendo dalla capienza regolamentare i posti non utilizzabili, ha raggiunto il 139,5 per cento. In molte strutture il livello supera ampiamente il 150 per cento, con situazioni ancora più gravi in singoli istituti. I posti recuperati non compensano quelli chiusi - Il punto critico riguarda la differenza tra i posti formalmente realizzati e quelli effettivamente disponibili. Secondo il rapporto di Antigone, alla fine di aprile la capienza regolamentare era di 51.265 unità, ma i posti realmente utilizzabili erano soltanto 46.318. Rispetto all’avvio del piano, nel gennaio 2025, la disponibilità era diminuita di 537 posti. Ciò significa che l’apertura di nuovi spazi o il completamento di alcune manutenzioni non riescono a compensare le sezioni che nel frattempo vengono chiuse per problemi strutturali, lavori o mancanza dei requisiti minimi. Il risultato netto è un sistema che continua a perdere capacità mentre la popolazione detenuta cresce. La coordinatrice nazionale di Antigone, Susanna Marietti, contesta per questo la rappresentazione governativa: i posti annunciati non corrisponderebbero a un incremento effettivo della ricettività, perché una parte consistente viene assorbita dalla continua indisponibilità di celle e reparti. L’obiettivo del 2027 sempre più lontano - Anche Mario Serio, componente del Garante nazionale delle persone private della libertà, considera difficilmente raggiungibile il traguardo fissato dal Governo. Nel primo quadrimestre del 2026 sarebbero stati recuperati circa 800 posti attraverso attività di manutenzione, mentre quelli ancora indisponibili restano quasi cinquemila. Per renderli tutti utilizzabili entro la fine del 2027 sarebbe necessario completare centinaia di interventi ogni mese, mantenendo contemporaneamente aperti gli spazi già recuperati. Al ritmo attuale, sostiene Serio, la promessa complessiva di oltre undicimila posti tra nuove costruzioni e recuperi appare un obiettivo più teorico che concretamente realizzabile. La nuova legge sulle dipendenze - Il secondo pilastro della strategia governativa è rappresentato dalle misure alternative per le persone detenute con problemi di tossicodipendenza o alcoldipendenza. Il 29 luglio la Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge con 153 voti favorevoli, 42 contrari e 82 astensioni. La norma consente, con alcune esclusioni, di scontare una condanna non superiore a otto anni in detenzione domiciliare o presso una struttura autorizzata, aderendo a un programma terapeutico. Nordio ha definito il provvedimento “epocale”, sostenendo che potrebbe consentire l’uscita dal carcere di almeno diecimila persone. Il Ministero della Giustizia ha successivamente precisato che quella cifra rappresenta una prospettiva pluriennale e non l’effetto immediato della legge. La relazione tecnica individua una platea potenziale di circa 10.811 detenuti tossicodipendenti e 3.772 alcoldipendenti. Per il 2026, tuttavia, la copertura finanziaria è stata calcolata per appena 500 persone. Rispetto ai circa 14.500 potenziali destinatari, le risorse iniziali permetterebbero quindi di sostenere un percorso per poco più di una persona ogni ventinove. Le comunità chiedono risorse certe - Il principio della cura fuori dal carcere è condiviso da una parte rilevante delle associazioni, delle comunità terapeutiche e delle opposizioni. Le perplessità riguardano però la disponibilità dei posti, i finanziamenti, il personale sanitario e la capacità delle strutture di seguire programmi complessi e di lunga durata. Senza un rafforzamento stabile della rete territoriale, la nuova legge rischia di produrre numeri molto inferiori a quelli annunciati. L’accesso alle misure alternative dipenderà inoltre dalla valutazione dei magistrati, dall’idoneità del percorso proposto e dall’effettiva disponibilità delle comunità accreditate. L’allarme della Polizia penitenziaria - Alle difficoltà strutturali si aggiunge la carenza di personale. I sindacati della Polizia penitenziaria denunciano organici insufficienti, aggressioni, turni sempre più pesanti e istituti nei quali pochi agenti devono controllare intere sezioni sovraffollate. Aldo Di Giacomo, segretario del Sindacato Polizia Penitenziaria, accusa il ministro di descrivere una realtà lontana da quella vissuta quotidianamente negli istituti. Leo Beneduci, segretario dell’Osapp, definisce il piano un fallimento e sostiene che la costruzione delle nuove strutture proceda senza un sistema pubblico di monitoraggio sufficientemente trasparente. La pressione continua ad aumentare - Il problema non è soltanto costruire nuove celle. Il sovraffollamento compromette l’assistenza sanitaria, le attività educative, il lavoro, la formazione e ogni reale percorso di reinserimento. Aumenta inoltre la tensione interna e rende più difficile garantire la sicurezza degli operatori e delle persone detenute. Il piano governativo e la nuova legge sulle dipendenze possono rappresentare due strumenti utili, ma i dati disponibili impongono una valutazione prudente. I posti effettivi continuano a diminuire, le presenze hanno superato quota 64.700 e le risorse destinate alle comunità coprono soltanto una frazione dei potenziali beneficiari. Tra annunci, cantieri e programmi terapeutici ancora da finanziare, la promessa di risolvere il sovraffollamento entro il 2027 appare sempre più lontana dalla realtà quotidiana delle carceri italiane. Domiciliari per detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti, ok definitivo alla Riforma di Laura Biarella Corriere della Sera, 31 luglio 2026 Sono circa 14.583 i detenuti potenzialmente interessati dalle nuove misure, oltre altre 8.173 persone che potrebbero accedervi dalla libertà con patteggiamento speciale, a fronte di 13.276 posti letto nelle comunità terapeutiche. Il provvedimento, di iniziativa governativa, introduce nel Testo Unico stupefacenti i nuovi istituti regolati dagli articoli 94-ter e 94-quater. È stato previsto un fondo da oltre 19 milioni di euro annui a partire dal 2026. La Camera dei deputati il 29 luglio 2026 ha approvato in via definitiva il disegno di legge che reca “Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”, già approvato dal Senato lo scorso 10 giugno. Il testo, di iniziativa governativa e presentato dai Ministri di Giustizia e Salute, introduce nell’ordinamento un nuovo modello di esecuzione penale per i condannati e gli imputati affetti da tossicodipendenza o alcoldipendenza, imperniato sulla detenzione domiciliare presso strutture terapeutiche. Nuovo articolo 94-ter nel Testo Unico Stupefacenti - L’hub della riforma è l’articolo 1, che introduce nel Dpr 309/1990 (T.U. stupefacenti) due nuove disposizioni: gli articoli 94-ter e 94-quater. Il primo, modellato sull’affidamento in prova “terapeutico” già previsto dall’articolo 94 dello stesso Testo Unico, consente al condannato tossicodipendente o alcoldipendente, quando non ricorrano i presupposti per tale affidamento, di chiedere in ogni momento la detenzione domiciliare per scontare una pena, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a 8 anni. Il limite scende a 4 anni se il titolo esecutivo comprende reati ostativi ai sensi dell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, salvo due eccezioni introdotte nel corso dell’esame parlamentare: rapina aggravata e estorsione aggravata, per le quali resta fermo il tetto di otto anni. La misura si articola in due forme: • programma terapeutico residenziale, da svolgersi presso strutture private accreditate o pubbliche del Ssn; • programma terapeutico semiresidenziale, esperibile in luogo idoneo diverso, precluso ai condannati per reati ex articolo 4-bis, salvo le consuete eccezioni per rapina aggravata ed estorsione aggravata (articoli 628, comma 3, e 629, comma 2, del Codice penale). La domanda deve indicare, a pena di inammissibilità, la correlazione tra dipendenza e reato, il programma terapeutico e la valutazione sull’effettiva condizione di dipendenza. Il tribunale di sorveglianza accoglie l’istanza solo se ritiene che il programma contribuisca al concreto recupero del richiedente e prevenga il pericolo di recidiva. Commissione centrale e revoca della misura - Il comma 4 del nuovo articolo 94-ter istituisce presso il Dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio una commissione centrale, chiamata a elaborare linee guida uniformi per l’accertamento della tossicodipendenza o alcoldipendenza. La sua composizione sarà definita con Dpcm, di concerto coi Ministri di Giustizia e Salute, sentita la Conferenza unificata. Attenzione è dedicata al regime della revoca: il comma 6, come riscritto al Senato, supera l’originaria automaticità della revoca in ipotesi di esito negativo del programma. Il tribunale di sorveglianza dovrà infatti valutare se dalla relazione finale emerga che il fallimento del percorso non sia accompagnato da violazioni delle prescrizioni: in tal caso, su richiesta dell’interessato, con provvedimento motivato e previo parere favorevole del Servizio pubblico per le dipendenze, potrà autorizzare, per non più di due volte e ferma la durata del programma terapeutico, il trasferimento presso altra struttura idonea individuata secondo criteri oggettivi. È inoltre introdotto un termine perentorio di 5 giorni entro cui l’autorità giudiziaria deve provvedere alla revoca dalla segnalazione delle violazioni o dall’accertamento che il programma terapeutico si è concluso negativamente, salvo l’ipotesi in cui sia autorizzato il trasferimento presso altra struttura. Qualora il programma terapeutico si concluda positivamente, il magistrato di sorveglianza può, previa rideterminazione delle prescrizioni, concedere l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare anche oltre gli ordinari limiti di pena residua, entro i limiti massimi stabiliti dal nuovo articolo 94-ter, favorendo così la continuità del percorso di reinserimento sociale. Patteggiamento “speciale” dell’articolo 94-quater - Il nuovo articolo 94-quater disciplina una forma di definizione anticipata del processo, modellata sul patteggiamento ma con una differenza sostanziale: come chiarito nella relazione illustrativa al provvedimento, l’accordo tra le parti non verte su una riduzione di pena, bensì sulla modalità esecutiva della stessa, ossia sull’accesso al percorso terapeutico. L’imputato tossicodipendente o alcoldipendente può chiedere l’applicazione di una pena non superiore a 8 anni (o 4 se relativa a reati ostativi, con le consuete eccezioni per rapina ed estorsione aggravate), allegando la dichiarazione di voler intraprendere il programma terapeutico. Il giudice concede 60 giorni per la produzione della documentazione necessaria, durante i quali sono sospesi i termini di custodia cautelare. L’istituto non si applica ai delitti di competenza distrettuale antimafia e antiterrorismo indicati dall’articolo 444, comma 1-bis, del Codice di procedura penale, né nei confronti di delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o dei recidivi ai sensi dell’articolo 99, comma 4, del Codice penale, qualora la pena superi i 2 anni. Con riguardo al comma 4 dell’articolo 94-quater, che disciplina l’ipotesi in cui il giudice pronunci sentenza di patteggiamento ordinario nei confronti di un imputato che intenda successivamente intraprendere il percorso di recupero, nel corso dell’esame al Senato è stato esteso l’ambito soggettivo della norma, eliminando il requisito che imponeva all’imputato di trovarsi già sottoposto a misura cautelare custodiale per accedervi. Novelle al Codice di procedura penale e alle disposizioni transitorie - Si prevede l’impiego degli addetti all’Ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza a supporto delle valutazioni tecniche necessarie all’applicazione della nuova misura, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. È novellato l’articolo 656, comma 5, del Codice di procedura penale, coordinando la disciplina della sospensione dell’ordine di esecuzione coi nuovi limiti di pena previsti dall’articolo 94-ter e introducendo il termine di 45 giorni entro cui il magistrato di sorveglianza deve provvedere sull’eventuale applicazione della misura. Come segnalato nel dossier parlamentare, permane peraltro un profilo di possibile disallineamento tra la sospensione dell’ordine di esecuzione, esclusa per i reati ostativi dall’articolo 656, comma 9, lettera a), del Codice di procedura penale, e l’accesso alla detenzione domiciliare terapeutica, che tali reati invece ammette entro il limite dei quattro anni. Il regime transitorio consente l’applicazione dell’articolo 94-quater ai procedimenti pendenti, esclusi quelli già definiti con sentenza di primo grado, con possibilità di sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a 45 giorni su istanza dell’imputato. Risorse, fondo da oltre 19 milioni di euro - Viene istituito presso il ministero della Salute un fondo con una dotazione di 19.436.250 euro annui a decorrere dal 2026, la cui copertura è reperita in parte (5 milioni) tramite l’abrogazione, disposta dall’articolo 5, dell’analoga autorizzazione di spesa prevista dal decreto legge 92/2024, e per la restante quota mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014. Per i dati riportati nella relazione tecnica al Ddl alla fine del 2024 i detenuti tossicodipendenti nelle carceri italiane erano 19.755, pari a quasi un terzo della popolazione carceraria complessiva. L’Analisi di impatto della regolamentazione stima in circa 14.583 i soggetti già detenuti potenzialmente interessati dalle nuove misure, cui si aggiungerebbero circa 8.173 persone che potrebbero accedervi dalla libertà tramite il patteggiamento speciale, a fronte di una capacità ricettiva nazionale di 13.276 posti letto nelle comunità terapeutiche, gestiti per la quasi totalità da strutture private. Profilo costituzionale - Il dossier parlamentare riconduce il provvedimento prevalentemente alle materie “giurisdizione e norme processuali” e “ordinamento penale” (competenza esclusiva statale), segnalando che talune disposizioni toccano anche “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato” e “livelli essenziali delle prestazioni” (parimenti competenza statale), oltre alla “tutela della salute”, materia di competenza concorrente Stato-Regioni, con riferimento ai programmi terapeutici e alle strutture accreditate. A fronte di questo concorso di competenze, il testo prevede il coinvolgimento delle autonomie territoriali tramite il parere della Conferenza unificata sul decreto che definirà la composizione della Commissione centrale. Nodo giurisprudenziale sulla nozione di “tossicodipendenza” - Un profilo applicativo delicato riguarda l’accertamento della condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, presupposto per l’accesso alla nuova misura. Il Legislatore ha modellato l’articolo 94-ter sull’affidamento in prova “terapeutico” di cui all’articolo 94, e ciò rende attuali, come segnala il dossier parlamentare, i trend giurisprudenziali, non sempre concordanti, maturati su quest’ultima disposizione. Se è pacifico che l’assunzione saltuaria di stupefacenti, priva di un consumo abituale e continuativo, non integri la tossicodipendenza rilevante (si veda Cassazione penale, sentenza n. 317/2018), la giurisprudenza si divide sul rapporto tra dipendenza e uso abituale: - un orientamento (si veda Cassazione penale, sentenza n. 14008/2016), recependo l’impostazione del DSM-5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), ritiene irrilevante la distinzione, riconducendo ambedue le situazioni alla categoria dei “disturbi da uso di sostanze”, distinti solo per gravità; - un più recente indirizzo (si veda Cassazione penale, sentenza n. 3805/2023) esclude che il mero consumo regolare, di per sé, soddisfi il requisito della dipendenza patologica richiesto dalla norma. Poiché il comma 4 del nuovo articolo 94-ter demanda proprio ai servizi pubblici per le dipendenze, integrati da un componente dell’Uepe (Ufficio di esecuzione penale esterna), la valutazione sull’effettiva e attuale condizione di dipendenza, l’esito di questo confronto giurisprudenziale finirà per incidere sulla platea concreta dei beneficiari della riforma, in attesa delle linee guida uniformi che la costituenda Commissione centrale è chiamata a elaborare. Rischio di un “effetto porte girevoli” - Il disallineamento tra i limiti di pena previsti dal nuovo articolo 94-ter e le preclusioni alla sospensione dell’ordine di esecuzione stabilite dall’articolo 656, comma 9, lettera a), del Codice di procedura penale per i reati ostativi non è una questione meramente tecnica. Il dossier parlamentare richiama, non a caso, la sentenza della Corte costituzionale n. 41/2018, con cui venne dichiarato illegittimo il precedente limite di tre anni previsto dal comma 5 dell’articolo 656 del Codice di procedura penale, proprio perché costringeva il condannato a un breve, ma reale, ingresso in carcere prima di poter accedere a una misura alternativa cui aveva già titolo: esito che la Consulta bollò come “effetto porte girevoli”, incompatibile col tendenziale parallelismo tra sospensione dell’esecuzione e misure alternative. Se il coordinamento tra le due disposizioni non verrà chiarito in sede di prima applicazione, il rischio è che i condannati per reati ostativi che rientrano comunque, entro il limite dei 4 anni, nel perimetro dell’articolo 94-ter si trovino esposti a un analogo automatismo custodiale, con conseguente contenzioso applicativo davanti alla magistratura di sorveglianza. Domiciliari terapeutici, curare per non punire due volte di Stefano Giordano* Il Riformista, 31 luglio 2026 Centocinquantatré sì, quarantadue no, ottantadue astenuti: con questi numeri la Camera ha varato, in via definitiva, il nuovo articolo 94-ter del Testo Unico Stupefacenti. Chi ha già gridato allo svuota-carceri farebbe bene a leggerlo: si applica solo a condanne non superiori a otto anni, solo a chi aderisce davvero a un programma di cura, solo quando l’affidamento in prova terapeutico non è praticabile. Nessun automatismo, nessuna amnistia mascherata. Curioso il fronte del no. Il M5S vi legge un cedimento sulla certezza della pena. Futuro Nazionale, la ragione opposta: troppa clemenza per chi delinque in stato di dipendenza, nessuna per chi si difende. Due forze sullo stesso voto, partite da premesse agli antipodi. La ratio del provvedimento è più semplice, e più seria, di come la si racconta nei talk show. Le nostre carceri scoppiano - 138% di sovraffollamento reale, secondo l’ultimo report del Garante nazionale - e oltre un quarto degli ingressi penitenziari del 2025 è dovuto all’articolo 73 del DPR 309/90, la normativa antidroga. Non è una curiosità statistica, ma la fotografia di un sistema che risponde alla dipendenza con la cella, salvo poi scoprire che il tossicodipendente ne esce più dipendente di quando vi è entrato, e infatti recidiva. Punire il sintomo lasciando intatta la causa non è giustizia: è un rinvio, con gli interessi a carico della collettività. Fu Tommaso Natale, giurista palermitano, ad anticipare già nel 1759 - cinque anni prima di Beccaria - l’idea che la pena debba essere proporzionata e utile a prevenire il male, non a vendicarlo. Due secoli e mezzo dopo, un tossicodipendente in cura commette meno danni di uno lasciato a marcire in una cella sovraffollata. Basta il buon senso, merce sempre più razionata, in materia di giustizia. La vera certezza della pena non sta nel tenerlo dentro il più a lungo possibile. Sta nell’evitare che ci torni. **Studio Legale Giordano & Partners Anche i detenuti hanno diritto alla Naspi, ma il riconoscimento rischia di restare sulla carta di Riccardo Renzi Il Domani, 31 luglio 2026 Per decenni le attività svolte dai carcerati sono rimaste sospese in una zona grigia. Ora l’Inps riconosce l’indennità di disoccupazione anche nei penitenziari, ma con importanti eccezioni. Il vero problema resta la cronica insufficienza delle opportunità lavorative offerte ai detenuti. Per decenni il lavoro penitenziario è rimasto sospeso in una zona grigia giuridica. Da un lato era presentato come uno strumento fondamentale di reinserimento sociale, coerente con la funzione rieducativa della pena prevista dall’articolo 27 della Costituzione; dall’altro, quando il rapporto di lavoro cessava, al detenuto veniva spesso negata quella tutela contro la disoccupazione che rappresenta uno dei pilastri del sistema previdenziale italiano. Con la circolare n. 74 del 16 luglio 2026 l’Inps compie un cambiamento destinato ad avere effetti ben oltre il perimetro degli istituti penitenziari. Recependo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, l’Istituto riconosce che anche il lavoro svolto alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria può dare diritto alla Naspi quando la cessazione dell’attività è involontaria. Non si tratta di un’estensione assistenziale, ma del riconoscimento di un principio di uguaglianza giuridica. La novità è importante perché supera un’impostazione amministrativa ormai anacronistica. In passato prevaleva l’idea che il lavoro intramurario fosse una componente dell’esecuzione della pena e che, proprio per questa peculiarità, non potesse essere assimilato a un ordinario rapporto di lavoro subordinato. La conseguenza era evidente: nessuna tutela contro la perdita dell’occupazione, anche quando il detenuto non aveva alcun potere di incidere sulla cessazione del rapporto. La giurisprudenza degli ultimi anni ha progressivamente demolito questa impostazione. La Cassazione ha chiarito che il rapporto di lavoro instaurato con l’amministrazione penitenziaria conserva la sua natura di lavoro subordinato, pur inserendosi in un contesto particolare. Se il lavoratore perde l’impiego per cause indipendenti dalla propria volontà, deve poter accedere agli stessi strumenti di protezione previsti per ogni altro lavoratore. La circolare individua quattro ipotesi nelle quali la cessazione può essere considerata involontaria. La prima riguarda la scarcerazione per fine pena. Può sembrare paradossale, ma la conclusione della detenzione determina inevitabilmente anche la fine del rapporto lavorativo interno. Il detenuto non può scegliere di restare in carcere per conservare il posto di lavoro, così come non può prolungare artificialmente il rapporto. La situazione è quindi assimilabile alla naturale scadenza di un contratto a termine. Lo stesso principio viene esteso alla conclusione di un progetto lavorativo organizzato dall’amministrazione penitenziaria, al trasferimento presso un altro istituto e all’ammissione a misure alternative alla detenzione. In tutte queste circostanze l’interruzione dell’attività deriva da decisioni organizzative o giudiziarie, non dalla volontà del lavoratore. L’aspetto forse più interessante della circolare riguarda però ciò che resta escluso. Molti detenuti lavorano, infatti, secondo sistemi di rotazione, necessari per distribuire le limitate opportunità occupazionali disponibili all’interno degli istituti. Durante questi periodi di sospensione il rapporto non si estingue, ma continua a esistere sotto il profilo giuridico. Non essendovi una vera cessazione del lavoro, manca anche il presupposto per il riconoscimento della Naspi. La distinzione appare coerente con l’impianto generale della normativa sulla disoccupazione. La prestazione non serve infatti a compensare ogni periodo di inattività, ma esclusivamente la perdita involontaria del posto di lavoro. Diversamente si trasformerebbe uno strumento assicurativo in un’indennità generalizzata. Accanto ai profili previdenziali emerge anche una rilevante questione di finanza pubblica. L’Inps chiarisce infatti che, quando la cessazione può teoricamente dare accesso alla Naspi, l’amministrazione penitenziaria è tenuta al versamento del cosiddetto ticket di licenziamento. L’obbligo sorge indipendentemente dall’effettiva erogazione della prestazione e rappresenta una conseguenza dell’equiparazione del lavoro penitenziario al lavoro subordinato ordinario. Si tratta di un passaggio che rafforza la responsabilità amministrativa dello Stato datore di lavoro. La dignità del lavoro in carcere - L’amministrazione penitenziaria non può più considerare questi rapporti come una categoria speciale sottratta alle regole generali del diritto del lavoro e della previdenza. Naturalmente la circolare non risolve tutte le criticità del sistema penitenziario italiano. Il vero problema resta la cronica insufficienza delle opportunità lavorative offerte ai detenuti, ancora lontane dall’assicurare un percorso di reinserimento effettivo. Senza un ampliamento dell’occupazione intramuraria e, soprattutto, del lavoro esterno, il rischio è che il riconoscimento della Naspi riguardi una platea numericamente limitata. Eppure il significato della riforma va oltre il numero dei beneficiari. Uno Stato liberale e costituzionale misura la propria credibilità proprio nella capacità di riconoscere diritti anche a chi sta espiando una pena. Il lavoro non perde la sua dignità perché viene svolto dietro le mura di un carcere, né il lavoratore perde la propria tutela previdenziale per il solo fatto di essere detenuto. In questo senso la circolare dell’Inps non introduce un privilegio. Elimina piuttosto un’eccezione che non trovava più giustificazione né nella Costituzione né nell’evoluzione del diritto del lavoro. È un passo coerente con un’idea moderna dell’esecuzione penale: meno assistenzialismo, più responsabilità, più lavoro vero e, di conseguenza, più diritti e più doveri. Solo così la funzione rieducativa della pena smette di essere una formula costituzionale e diventa una concreta politica pubblica. Stretta sulla giustizia minorile, il copione è lo stesso: a fatto di cronaca segue più repressione di Alberto Iannuzzi* Il Fatto Quotidiano, 31 luglio 2026 Le vittime hanno diritto alla giustizia e lo Stato ha il dovere di intervenire. Ma proprio nei casi più difficili emerge la vera differenza tra la giustizia ordinaria ed una giustizia minorile matura. È durato davvero poco l’entusiasmo di Matteo Salvini per la notizia dell’arresto di un ragazzo di 14 anni, che il ministro dei trasporti si è subito affrettato a festeggiare come il primo disposto in applicazione del “decreto anti maranza”. Peccato, per lui, che non si trattava di un decreto legge, ma di una semplice proposta del governo, che per divenire legge avrebbe dovuto percorrere il prescritto iter parlamentare. A questo punto c’è da chiedersi: quanto tempo sarà durata la discussione in Consiglio dei ministri di un provvedimento così delicato, da non consentire al vicepremier di rendersi conto che si trattava di un disegno di legge e non di un decreto legge? Qualcuno dirà che si è trattato di uno scivolone (in verità non il primo), che però rientra in un copione ormai consolidato delle dinamiche concernenti alcuni provvedimenti legislativi-simbolo, approvati da questo governo. Un fatto di cronaca scuote l’opinione pubblica: un gruppo di adolescenti violenti, una baby gang, un ragazzo accusato di un reato grave. Le immagini girano sui social, la rabbia cresce e la politica risponde. Ma il ritornello è sempre lo stesso: più repressione, più punizione. È dentro questa spirale emotiva che nasce la nuova stretta sulla giustizia minorile voluta dal governo Meloni. Una riforma presentata come una risposta alla criminalità giovanile, ma che solleva più di qualche interrogativo ed una domanda un po’ più impegnativa: stiamo davvero costruendo più sicurezza, oppure stiamo trasformando il minore da persona da recuperare a semplice destinatario di una risposta punitiva? Il punto centrale del disegno di legge è noto: per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni viene introdotta una presunzione di capacità di intendere e di volere. L’età minima dell’imputabilità resta fissata a 14 anni, ma cambia la logica dell’accertamento: non sarà più soltanto il giudice a verificare caso per caso la maturità del ragazzo, ma sarà la difesa a dover dimostrare l’eventuale incapacità. È una modifica tecnica solo in apparenza. In realtà tocca il cuore della giustizia minorile italiana. Perché un adolescente non è semplicemente un adulto più giovane. Il principio su cui è stato edificato il modello italiano dei tribunali per i minorenni è chiaro: il ragazzo che commette un reato deve rispondere delle proprie azioni, ma deve anche essere valutato dentro la sua storia personale, familiare e sociale. È proprio questo il timore espresso da una parte della magistratura minorile. L’AIMMF ha contestato l’idea di automatismi che possano indebolire la valutazione individuale della maturità del minore, richiamando il principio secondo cui la giustizia minorile deve mantenere una funzione educativa e rieducativa, non limitarsi a una risposta repressiva. La domanda che molti operatori pongono è scomoda: quale problema concreto risolve la modifica proposta dal governo Meloni? I giudici minorili incontrano ogni giorno ragazzi difficili, spesso protagonisti di storie di abbandono scolastico, fragilità familiari, povertà educativa e assenza di prospettive. La risposta più efficace non è soltanto stabilire più rapidamente la colpevolezza, ma impedire che quel ragazzo diventi domani un adulto inserito stabilmente nei circuiti criminali. La cronaca racconta episodi drammatici, che certamente non possono essere minimizzati. Esistono adolescenti capaci di violenze gravissime. Le vittime hanno diritto alla giustizia e lo Stato ha il dovere di intervenire. Ma proprio nei casi più difficili emerge la vera differenza tra la giustizia ordinaria, che si applica agli adulti ed una giustizia minorile matura: la prima deve accertare una responsabilità, la seconda deve anche chiedersi come evitare che quella responsabilità si trasformi in destino, in un’accentuazione della pericolosità del minore, che si ritorcerà negativamente anche nei confronti della società. Il rischio denunciato dai critici della riforma è quello di una giustizia costruita più per dare un segnale politico immediato che per affrontare le cause del fenomeno; per meglio dire, risulta più preoccupata di fornire una risposta simbolica, utile a comunicare fermezza, ma meno efficace nel prevenire nuovi reati. Perché la prevenzione non produce titoli sui giornali. Non arriva dopo un video diventato virale. Richiede investimenti lenti e pazienti: scuole funzionanti, servizi sociali presenti, educatori nelle periferie, sostegno alle famiglie fragili, interventi prima che il disagio diventi violenza. Il tema delle baby gang, spesso evocato nel dibattito pubblico, non nasce infatti dal nulla. Dietro molti adolescenti che entrano nei circuiti criminali ci sono vuoti educativi e sociali che nessuna modifica del codice penale può cancellare da sola. La domanda allora non è se un ragazzo che sbaglia debba rispondere delle proprie azioni. È persino scontato, dal momento che nessuno mette in discussione il principio della responsabilità anche dei minori. La domanda è un’altra: quale risposta dello Stato ha più probabilità di cambiare la sua vita e proteggere la società? Una giustizia minorile che si limita a punire rischia di arrivare quando il danno è già fatto. Una giustizia minorile che educa, responsabilizza e accompagna può ancora intervenire prima che sia troppo tardi. Il vero banco di prova della riforma non sarà il consenso ottenuto nei giorni dell’emergenza mediatica, bensì il numero di ragazzi che, dopo aver sbagliato, riusciranno a non tornare più davanti a un giudice. Perché la sicurezza della società non si misura da quanti adolescenti abbiamo colpito e punito oggi, ma da quanti adolescenti saremo stati in grado di recuperare domani. *Già presidente Corte di appello Potenza Retromarcia sul decreto Ai di Michele Gambirasi e Mario Di Vito Il Manifesto, 31 luglio 2026 Rischio scontro con la Commisssione Ue: il governo dovrà rivedere le norme sulla sorveglianza che aprivano al “Grande fratello digitale”. Contrordine. O meglio, ritirata. Il decreto legislativo che attua, solo nelle sue parti più poliziesche, l’Ai Act dell’Ue è destinato a cambiare da qui al 4 agosto, quando il consiglio dei ministri dovrebbe licenziarlo. I due articoli incriminati, l’8 e il 10, che allargavano le maglie del controllo facciale senza prevedere autorizzazioni della magistratura, sono finiti nel fuoco incrociato di una maggioranza in fibrillazione e della Commissione Ue. Oltre alle proteste delle opposizioni si sono sommati i malumori di Forza Italia, del tutto decisa a intestarsi una virata “garantista” del provvedimento. L’ordine di scuderia lo ha dettato il capogruppo azzurro Enrico Costa: “Il riconoscimento facciale è uno strumento importante ma servono garanzie”. A mancare nel testo approntato dal governo erano soprattutto l’autorizzazione di un giudice (attribuita invece al pm avvertito solo “oralmente” dalle forze dell’ordine nei casi di urgenza) per l’utilizzo dei dati biometrici raccolti con l’Ai, e la raccolta preventiva di dati per sette giorni in un certo luogo “per prevenire reati”. Norme che secondo l’opposizione avrebbero portato a una sorta di Grande fratello, ma anche a un frontale diretto con l’Ue. Un portavoce della Commissione è intervenuto in mattinata: “Non vogliamo che con l’Ia ci sia un controllo pubblico su dove noi e voi ci spostiamo quotidianamente negli spazi pubblici accessibili, quindi questo è un chiaro divieto”. Il governo ha fatto sapere di aver capito la lezione: “L’Italia continuerà a rispettare la normativa europea, a partire dall’AI Act, come fatto finora, in coerenza con le garanzie costituzionali e dei diritti di libertà, la cui verifica spetta all’autorità giudiziaria”, hanno vergato da Palazzo Chigi. Così a destra è iniziato il lavorio per trovare una mediazione, affidata al viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto che ha preso il filo delle comunicazioni con Chigi. In mattinata FdI e Lega avevano imposto il rinvio del voto in commissione Affari europei del parere preparato dall’azzurra Cristina Rossello, che molto sommessamente aveva espresso alcuni rilievi. Su tutti “l’opportunità di attribuire il potere autorizzativo a un giudice anziché al pm”, rispetto all’uso dei dati biometrici raccolti con l’Ai. E anche sul riconoscimento “a strascico” si chiedeva maggiore accortezza. Rilievi infine accolti nei pareri delle commissioni Giustizia e Affari costituzionali, con una mediazione soft. I deputati hanno suggerito al governo di “valutare” di affidare l’autorizzazione al giudice competente e di “sopprimere” la comunicazione orale nei casi di urgenza in favore di una “procedura idonea”. Sulla raccolta di dati preventiva servirà specificare “l’autonomia tra il momento di mera acquisizione delle immagini, rispetto a quello successivo di attivazione delle tecnologie di riconoscimento facciale per l’analisi”. E in ogni caso i dati dell’Ai non saranno sufficienti per validare un arresto: “Nessun provvedimento incidente sui diritti fondamentali della persona possa essere adottato esclusivamente sulla base del risultato di un sistema di identificazione biometrica”, hanno scritto. “Grazie a Fi è stato migliorato in chiave garantista”, ha subito detto Costa. Ora occorrerà vedere come a Palazzo Chigi verranno recepite le indicazioni per modificare il decreto. La mediazione, in ogni caso, è ritenuta insufficiente dalle opposizioni. Sia per la formula timida utilizzata: “Si valuti di essere garantisti”, ha scherzato il deputato di +Europa Riccardo Magi. “Sono state recepite solo alcune blande osservazioni, lasciando irrisolti i nodi fondamentali”, ha detto la responsabile giustizia dem Debora Serracchiani. Del resto i contrasti con quello che prevede il regolamento europeo sono evidenti. L’Ai Act richiede, ad esempio, che l’uso in urgenza sia duly justified fin dall’inizio, mentre il decreto italiano permetterebbe l’avvio della raccolta dei dati biometrici sulla base di un generico “fondato motivo” valutato dalla polizia, con convalida successiva del magistrato. Questa formulazione allenta le garanzie europee, spostando la giustificazione ex post e dando più discrezionalità alle forze dell’ordine. Non è una sottigliezza, ma un fatto sostanziale. E ancora: l’identificazione facciale “a strascico” - con la conservazione dei dati possibile per 7 giorni anche prima della commissione di un reato - creerebbe una sorta di banca dati temporanea che va oltre le eccezioni consentite e vìola i principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati. L’Ai Act infatti parla esplicitamente di ricerche mirate (targeted searches), cioè l’esatto contrario del trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici nei luoghi pubblici che si descrive all’articolo 10 del decreto legislativo. Resta una bizzarria, per così dire, il fatto che di tutto il pacchetto europeo sull’intelligenza artificiale, l’Italia abbia deciso di occuparsi praticamente solo degli aspetti che riguardano l’ordine pubblico e la polizia. I tempi stringeranno pure - ma manco tanto - ed è quasi ovvio leggere il tentato blitz del governo come l’ennesima mossa legislativa che nasce sull’onda di un caso di cronaca. In questo caso, le questioni di ordine pubblico della settimana scorsa, prima Bologna e poi la Val di Susa. Con un occhio al prossimo autunno, che dalle parti della maggioranza sono convinti sarà particolarmente caldo. Il fragile equilibrio tra sicurezza e libertà nell’era del riconoscimento biometrico di Emilio Minervini Il Dubbio, 31 luglio 2026 Il provvedimento che amplia le prerogative della polizia nell’uso del riconoscimento facciale (senza il vaglio del giudice) riapre il dibattito sul rischio Grande Fratello. La sicurezza ha di certo un prezzo; quand’è che questo diventa troppo alto, gravando tanto sul piatto da sbilanciarlo a discapito dei diritti dei cittadini? È storia antica: già nei giorni drammatici de Covid l’Italia si lacerò sulla “sicurezza sanitaria” che imponeva l’adozione di misure restrittive della libertà personale per contenere il propagarsi dell’infezione. Il quesito è tornato attuale con l’ingresso della legge italiana sull’IA nella fase decisiva per la sua attuazione, e a seguito dell’accelerata, data dal Governo, all’iter di approvazione dello schema di decreto che stabilisce nuove regole in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per le attività di polizia. In particolare è l’articolo 10 del testo a destare le maggiori preoccupazioni tra i membri dell’opposizione e gli attori della società civile, anche perché si discosta dal dettato del Regolamento Ue 2024/1689 (AI Act), ampliando le possibilità d’uso da parte delle Forze dell’ordine ben al di fuori dei confini tracciati dalla norma europea. La disposizione seppur preveda che l’utilizzo di tecnologie di riconoscimento biometrico sia ammesso esclusivamente a seguito della commissione di un reato, anche tentato, e al solo fine di identificare persone già indiziate, include tra gli usi legittimi la registrazione dei dati biometrici - nello specifico caratteristiche del volto e dell’iride - di tutte, sottolineiamo tutte, le persone che transitino in luoghi interessati da esigenze di ordine pubblico e la loro conservazione nella banche dati delle Forze dell’ordine per 7 giorni, al fine di permettere il “riconoscimento a posteriori” del presunto autore di un reato. Prospettiva che ricorda una scena di Minority Report. Questa formulazione rischia di normalizzare la sorveglianza di massa tramite la registrazione dei dati biometrici di persone che nulla hanno a che fare con un reato o un delitto, se non per aver frequentato il luogo della sua commissione, anche solo transitandovi fugacemente. Se a ciò si aggiunge la fallibilità dei sistemi di riconoscimento biometrico da cui deriva la possibilità di produzione di falsi positivi, ci si rende conto di come l’utilizzo del riconoscimento biometrico “a strascico” potrebbe far finire nelle reti persone innocenti. Soprattutto se queste sono di colore o donne, le due categorie in cui si registrano il maggior numero di falsi positivi. In questo caso, come scritto da Papa Leone XIV nella sua Lettera Enciclica Magnifica Humanitas, l’innovazione tecnologica avrebbe l’effetto di “ampliare diseguaglianze, controllo ed esclusione”. Nella corsa all’implementazione di sistemi di riconoscimento biometrico basati sull’IA l’Italia non è sola, anzi, il Regolamento europeo è intervenuto proprio per porre degli argini all’utilizzo della tecnologia da pare degli Stati membri, che stanno disseminando per le strade delle proprie città migliaia di occhi intelligenti destinati a sorvegliarle. E, tra i principi alla base del Regolamento la Commissione ha posto il divieto di controllo costante degli spazi pubblici tramite sistemi di riconoscimento biometrico. In Europa, ma non nell’Ue, a fare da apripista c’è il Regno Unito, svincolato dalle regole di Bruxelles può sfruttare la massimo le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie in tema di sicurezza, soprattutto non essendo presente nell’ordinamento britannico una legge che regoli il fenomeno. Proprio mentre in Italia si discute sul tema la Metropolitan Police di Londra condivide, e ostenta, i risultati della sperimentazione d’uso di sistemi Ffr (Live facial recognition), circoscritta ad alcuni quartieri della città e durata 6 mesi. Secondo i dati diffusi dalla Metropolitan Police nel corso dell’esperimento sono stati scansionati 470mila volti - con un solo falso positivo - 2mila ricercati sono stati riconosciuti e sono stati effettuati 173 arresti. E, sempre in base ai risultati condivisi dalla Metropolitan Police, nel quartiere il tasso di criminalità sarebbe sceso del 10,5%. Dati i risultati la Metropolitan Police ha annunciato che amplierà la sperimentazione ad altri quartieri centrali di Londra, dove entro la fine dell’anno verranno installate telecamere fisse per il riconoscimento biometrico. La corsa alla sorveglianza di massa tramite sistemi di riconoscimento biometrico però si risolve a un testa a testa tra Cina e Stati Uniti. Negli Usa la sorveglianza passa invece per lo spioncino di casa. La società Ring, di roprietà di Amazon,produtrice di campanelli smart ha infatti sviluppato un sistema di riconoscimento facciale in uso esclusivo alle Forze dell’ordine con cui ha stretto accordi per l’accesso alle registrazioni delle telecamere dei campanelli. Agli agenti basta chiedere l’accesso alle telecamere specificando l’area e il periodo d’interesse per ricevere i filmati da Ring. In Cina invece la Repubblica popolare ha creato il più vasto sistema di sorveglianza del mondo, che conta più di 600 milioni di telecamere (nel 2021) dotate di tecnologia per il riconoscimento biometrico sparse per il Paese. Le autorità di Pechino affermano tranquillamente che un tale sistema di sorveglianza rende più sicura la vita dei cittadini, facendo proprio l’adagio per cui se non si ha nulla da nascondere non si ha nulla da temere. In un Paese totalitario com’è la Cina però il concetto di “nulla da nascondere” potrebbe contemplare anche cose per cui un soggetto è incolpevole, come l’etnia d’appartenenza. Lo sanno bene gli Uyghur, minoranza musulmana che abita la regione dello Xinjian nel nord ovest del Paese, i cui cittadini sono sottoposti a sorveglianza costante, che Pechino ha sempre giustificato con esigenze di sicurezza per prevenire attacchi terroristici d pare dei separatisti Uyghuri. Come riportato dalla Bbc le autorità cinesi avrebbero addirittura testato, sui cittadini della regione, software di riconoscimento delle emozioni. Un tale sistema di sorveglianza torna utile anche quando le autorità vogliono impedire a dei cittadini di voler far valere i loro diritti contro la corruzione locale. Come successo alla famiglia di Yang contadino della provincia di Jiangsu, arrestato con moglie e figlia da guardie col volto coperto ogni volta che lasciano la loro casa per raggiungere Pechino e denunciare l’esproprio delle proprie terre. “Ogni movimento a casa mia viene monitorato”, ha raccontato Yang all’ AP. “La loro sorveglianza mi fa sentire insicuro tutto il tempo, ovunque”. Insomma le città europee sembrano essere finite in una spirale d’insicurezza e l’utilizzo massivo di sistemi di riconoscimento biometrico viene prospettato come l’unica soluzione che possa essere davvero efficace, anche a costo della contrazione dei diritti della persona. D’altronde, ripetono i sostenitori della tecnologia, se non si fa nulla di male, o di sbagliato, non si ha nulla da temere. E allora viene in mente la previsione fatta l’anno scorso da Larry Ellison, Ceo di Oracle, secondo cui “i cittadini si comporteranno al meglio perché registriamo e riportiamo costantemente tutto ciò che accade”. Anche se più che una profezia sembra una dichiarazione d’intenti. Revisione processo, non basta chiedere di rivalutare la prova solo con l’IA di Paola Rossi Il Sole 24 Ore, 31 luglio 2026 La “maggiore affidabilità” del nuovo strumento non è in sé già acclarata, mentre l’istanza di revisione deve prospettare quali siano i diversi risultati certi che il mezzo proposto può raggiungere per ribaltare la condanna. L’intelligenza artificiale non è nuova prova in sé e non è declinabile come fonte di assoluta affidabilità scientifica. Lo afferma la Cassazione con la sentenza 29015/2026. Infatti, la richiesta di revisione del processo in cui è stata pronunciata condanna deve fondarsi su prove nuove. Ma, nella nozione di nuova prova rientra anche la possibilità di rivalutazione - di quelle su cui si è ritenuta raggiunta la dimostrazione della responsabilità penale del condannato - attraverso l’applicazione di inediti strumenti tecnici, aggiornati dal progresso scientifico, e capaci di raggiungere un risultato diverso da quello che si era consolidato con il giudicato di cui si chiede la revisione. Pertanto non costituisce prova nuova l’affermata possibilità di ribaltare le conclusioni raggiunte con la condanna solamente perché si propone la rivalutazione della prova acquisita tramite l’impiego di strumenti di nuovo conio che utilizzano l’intelligenza artificiale. La vicenda - Nel caso concreto era stata accertata come riferibile al ricorrente (condannato a seguito di ribaltamento dell’assoluzione in primo grado) la voce di uno degli interlocutori partecipanti a una conversazione oggetto di intercettazione. E proprio su tale riconoscimento - ritenuto errato da parte del ricorrente - si basava la sua richiesta di revisione. Infatti, nella relativa istanza il ricorrente esponeva che in altro procedimento, connesso a quello di cui chiedeva la revisione, era stato escluso che la voce intercettata appartenesse al ricorrente e che in tale caso la prova favorevole era stata raggiunta attraverso l’impiego di strumentazione che utilizza l’intelligenza artificiale. La decisione della Cassazione - La Suprema corte conferma il rigetto da parte della Corte di appello dell’istanza di revisione presentata dall’attuale ricorrente, in quanto la mera asserzione del richiedente sulla possibilità dell’impiego dell’intelligenza artificiale da parte del nuovo strumento di investigazione, posto alla base della richiesta, non consente di ritenere il mezzo proposto di per sé dirimente. In sintesi, non basta citare in via generale l’ipotesi di rivalutare le prove a base della condanna con l’ausilio dell’intelligenza artificiale per affermare l’affidabilità del nuovo mezzo al fine di raggiungere diverse conclusioni rispetto a quelle adottate dagli investigatori con strumenti diversi. In conclusione, come spiega la Cassazione penale, nel caso di istanza di revisione fondata sulla rivalutazione di prove attraverso l’impiego di nuovi strumenti non a disposizione della giustizia al tempo della condanna, l’istante è tenuto a rappresentare specifiche argomentazioni sulla validità e sulla maggiore affidabilità del nuovo strumento tecnico e sulla rilevanza dei risultati ottenuti al fine di poter disarticolare l’intero quadro probatorio e non eventualmente la singola prova che non farebbe comunque venir meno il fondamento del convincimento del giudice sulla colpevolezza dell’imputato. Misure cautelari, le S.U. blindano la riforma Nordio sull’interrogatorio preventivo di Francesco Machina Grifeo Il Sole 24 Ore, 31 luglio 2026 Per la Cassazione, sentenza n. 28898/2026, la deroga prevista dall’art. 291, co. 1-quater, c.p.p. non si estende ai coindagati. L’omissione determina una nullità a regime intermedio. Le Sezioni Unite penali offrono una lettura rigorosa della riforma Nordio sul contraddittorio preventivo nelle misure cautelari, affermando che il diritto dell’indagato a essere ascoltato prima dell’applicazione della misura è personale e non può essere sacrificato per esigenze di gestione unitaria di procedimenti con pluralità di indagati. Con la sentenza n. 28898 depositata il 30 luglio, la Cassazione esclude che la deroga prevista dall’articolo 291, comma 1-quater, del codice di procedura penale - modificato dalla legge 114/2024 - possa essere estesa ai coindagati per i quali il previo interrogatorio resta obbligatorio. La Corte chiarisce inoltre che la sua omissione integra una nullità a regime intermedio, deducibile per la prima volta davanti al tribunale del riesame e rilevabile anche d’ufficio. La vicenda trae origine dall’ordinanza con cui il Gip di Ascoli Piceno ha applicato a due fratelli la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, rafforzata dal braccialetto elettronico per alcune delle contestazioni. A uno degli indagati era attribuito anche il reato di atti persecutori, per il quale il giudice ha ritenuto sussistenti le condizioni per omettere il previo interrogatorio previsto dall’articolo 291, comma 1-quater, c.p.p. L’altro coindagato, destinatario della misura per reati diversi ma connessi, ha invece impugnato l’ordinanza in Cassazione, sostenendo che nei suoi confronti il previo interrogatorio fosse obbligatorio e che la sua omissione avesse determinato la nullità della misura. Il ricorso, investendo due contrasti interpretativi sorti dopo la riforma Nordio, è stato rimesso alle Sezioni Unite. In particolare, da un lato, si discuteva se, nei procedimenti con più indagati, la possibilità di omettere l’interrogatorio preventivo nei confronti di alcuni potesse estendersi anche ai coindagati per esigenze investigative e di coordinamento. Dall’altro, occorreva stabilire quale fosse la conseguenza processuale dell’omissione dell’interrogatorio quando invece era obbligatorio: se la nullità fosse deducibile anche per la prima volta davanti al tribunale del riesame e rilevabile d’ufficio, oppure se dovesse ritenersi sanata in mancanza di tempestiva eccezione. Sul primo contrasto, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e e), cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., non può effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l’espletamento dell’interrogatorio preventivo”. La soluzione, spiegano le Sezioni Unite, discende dalla lettera della norma e dalla sua ratio, ispirata al favor libertatis. “La lettera della legge - scrive la Corte - non si presta ad equivoci: a meno di esigenze ostative, il giudice deve procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari quando nei suoi confronti sia avanzata una domanda di cautela personale. L’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. ha introdotto, come anticipato, un principio evidentemente ispirato al favor libertatis; ulteriori deroghe alla sua applicazione, diverse da quelle espressamente previste dallo stesso comma 1 -quater, non possono essere desunte aliunde mediante un’interpretazione del tutto svincolata dalla regola scritta”. Sotto questo profilo, osserva la Corte, “l’azione cautelare si informa ai medesimi principi dell’azione penale non essendovi motivo per escludere che anch’essa riguardi la singola persona e il reato a quest’ultima ascritto”. Quanto al secondo contrasto, la Corte qualifica invece l’omissione dell’interrogatorio preventivo come nullità a regime intermedio. “L’omissione del previo interrogatorio - recita il secondo principio di diritto - nei casi in cui esso è previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. integra una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio di garanzia”. Nel caso concreto, il Gip aveva applicato la misura cautelare senza ascoltare preventivamente il ricorrente, pur in assenza dei presupposti che consentono di derogare all’articolo 291, comma 1-quater, c.p.p. La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza e trasmesso gli atti al Gip di Ascoli Piceno, che dovrà rinnovare il procedimento, procedendo al previo interrogatorio prima di decidere nuovamente sulla richiesta cautelare. Sassari. Tragedia nel carcere di Bancali, detenuto 36enne muore carbonizzato di Luca Fiori La Nuova Sardegna, 31 luglio 2026 La Procura apre una inchiesta. Nel tentativo di soccorrerlo, nove agenti della polizia penitenziaria sono rimasti intossicati. Tragedia nella notte nel carcere sassarese di Bancali, dove un detenuto sardo di 36 anni è morto carbonizzato a causa di un incendio divampato nella cella del reparto sanitario dell’istituto penitenziario. La Procura della Repubblica di Sassari ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe appiccato personalmente il rogo. Nel tentativo di soccorrerlo, nove agenti della polizia penitenziaria hanno riportato lievi ustioni e un’intossicazione da fumo. Trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, sono stati medicati e sottoposti agli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. In base ai primi elementi raccolti, il detenuto avrebbe perso conoscenza a causa delle esalazioni sprigionate dall’incendio e sarebbe stato successivamente raggiunto dalle fiamme, morendo carbonizzato. Per fare partire le fiamme avrebbe usato un accendino e dell’olio. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Sassari, che dovranno ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Secondo il sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe) l’uomo si era rinchiuso nel bagno dell’infermiera e avrebbe appiccato lui stesso l’incendio dando fuoco ad alcuni oggetti e al letto. I vigili del fuoco hanno poi spento le fiamme senza che altri detenuti rimanessero feriti o che l’incendio si propagasse in altre zone della struttura. L’uomo era lì da tempo per problemi fisici e, secondo una prima ricostruzione resa nota dal sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe), si è barricato nel bagno del reparto sanitario: prima ha chiuso il blindo della cella, poi ha ostruito l’ingresso e ha dato fuoco alle suppellettili e al letto, probabilmente usando un accendino e dell’olio. Quando gli agenti sono riusciti a entrare, il detenuto si è rinchiuso in bagno e qui è morto, probabilmente a causa delle esalazioni e delle ustioni riportate. Il Sappe “esprime profondo cordoglio per la vittima e manifesta la massima vicinanza ai poliziotti penitenziari in servizio nella casa circondariale di Bancali, che hanno affrontato un’emergenza di eccezionale gravità con coraggio, professionalità e spirito di servizio, intervenendo fin dai primissimi istanti nel tentativo di contenere il rogo e salvaguardare la sicurezza dell’Istituto”. Sassari. La presidente della Camera penale: “Grande dolore, la realtà è drammatica” di Luca Fiori La Nuova Sardegna, 31 luglio 2026 Detenuto morto a Bancali, la presidente della Camera penale di Sassari: “Grande dolore, la realtà è drammatica”. Sulla tragedia avvenuta nella notte nel carcere di Bancali a Sassari, interviene anche l’avvocata Maria Grazia Sanna, presidente della Camera Penale di Sassari “Enzo Tortora”, che esprime cordoglio per la morte del detenuto e richiama l’attenzione sulle condizioni del sistema penitenziario. “A nome della Camera Penale di Sassari desidero esprimere il più profondo cordoglio per la tragica morte del detenuto deceduto nel carcere di Bancali. In questo momento di grande dolore, la nostra vicinanza va innanzitutto ai suoi familiari, ma anche agli agenti della Polizia penitenziaria coinvolti nel drammatico intervento, che hanno operato nel tentativo di salvare una vita, riportando anch’essi conseguenze fisiche. Non intendiamo entrare nel merito di una vicenda sulla quale la Procura della Repubblica ha già avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto”. “Si tratta - aggiunge l’avvocata - di un fatto che ci addolora profondamente e che coinvolge l’intera comunità penitenziaria. Proprio lunedì prossimo - conclude Sanna - saremo all’interno della casa circondariale di Bancali nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Ristretti in agosto”, promossa dall’Unione delle Camere Penali Italiane. È un appuntamento che ogni anno ci consente di visitare gli istituti penitenziari, raccogliere dati e testimonianze e mantenere alta l’attenzione sulle condizioni delle carceri italiane. Purtroppo i numeri continuano a raccontare una realtà drammatica, soprattutto durante il periodo estivo, e riteniamo sia indispensabile continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su un tema che non può essere relegato ai margini del dibattito” Enna. Carcere “Luigi Bodenza” al collasso: affollamento del 145,4% e personale insufficiente di Tiziana Tavella La Sicilia, 31 luglio 2026 Sovraffollamento del 145,4% al carcere “Luigi Bodenza” di Enna. Il dato che assieme a quello della carenza di personale e di altre insufficienze racconta di un sistema ormai pronto al collasso, arriva dal report redatto dalla Camera penale di Enna dopo l’accesso ispettivo in adesione all’iniziativa “Ristretti ad agosto 2026” promosso dall’Osservatorio carcere dell’Unione camere penali italiane e che ad Enna, dopo gli allarmanti fatti di giugno e luglio, tra tentativi di evasioni, aggressioni alla polizia penitenziaria e pesanti rivolte ha il carattere della urgenza. Ad accedere all’istituto sono stati gli avvocati Giuliana Conte presidente della Camera penale, con il segretario Francesco Romano, i consiglieri Paolo Gioveni e Barbara Di Natale e la responsabile della camera penale per l’osservazione degli istituti penitenziari del circondario, Prima Cammarata. A ricevere la delegazione, nella struttura diretta da Ignazio Santoro, il comandante del reparto di polizia penitenziaria Carlo Di Blasi Petrantoni, dal personale di polizia penitenziaria, dalla capo area educativa Elena D’Amore. I numeri messi nero su bianco nelle 12 pagine di relazione mettono avanti la necessità di un intervento organico non più rinviabile: A fronte di una capienza di 167 posti, dopo la rivolta dello scorso 4 luglio sono utilizzabili soltanto 130 posti, mentre i detenuti sono 189 (37 i posti persi dopo i fatti). Sul fronte del personale la relazione evidenzia che gli agenti in servizio sono 62 su 97 in pianta organica. Soltanto 46 quelli impiegabili nella vigilanza dei reparti. Anche l’area educativa dà segnali di sofferenza: 3 funzionari giuridico-pedagogici per 189 detenuti, di cui 130 con condanna definitiva. L’ispezione ha portato anche al riscontro di celle sovraffollate, servizi inadeguati, insufficiente disponibilità di acqua calda, assenza di ventilazione, spazi comuni ridotti e diffuse problematiche igienico-sanitarie, comprese segnalazioni di presenza di roditori nel padiglione storico. Tra le criticità segnalate il limitato accesso al lavoro per i detenuti (34 su 189), la scarsità di percorsi di reinserimento, una corposa presenza tra detenuti tossicodipendenti o psichiatrici, l’escalation di autolesionismo ed aggressioni al personale di Polizia penitenziaria. Per la Camera Penale di Enna, la situazione al Bodenza non è un’emergenza occasionale ma il risultato di criticità strutturali denunciate da anni e rimaste prive di risposte adeguate, che impone un intervento urgente delle istituzioni competenti per garantire sicurezza, dignità delle persone detenute e migliori condizioni di lavoro per il personale penitenziario. Roma. Una Casa della comunità nel carcere di Rebibbia: accordo per un poliambulatorio gratuito di Stefano Sermonti mondosanita.it, 31 luglio 2026 Concessione gratuita trentennale di spazi penitenziari per un poliambulatorio che garantisce accesso alle cure, supporto alle dipendenze e riduzione dei trasferimenti protetti. La Regione Lazio, l’Asl Roma 2 e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che prevede la concessione gratuita, per trent’anni, di uno spazio interno al penitenziario di Rebibbia destinato alla realizzazione del Poliambulatorio “Casa della Comunità di Rebibbia”. La delibera è stata approvata dalla giunta regionale il 23 luglio, su proposta del presidente Francesco Rocca, che ha seguito in prima persona l’iter del progetto. In base all’accordo, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria mette a disposizione a titolo gratuito il fabbricato A dell’istituto, azzerando i costi per l’acquisto o la locazione degli spazi. L’Asl Roma 2, tramite la Regione, si farà carico integralmente dell’allestimento, della dotazione strumentale e dell’erogazione delle prestazioni, oltre alla copertura dei costi operativi per medici, infermieri e specialisti. La concessione è di durata trentennale, con possibilità di rinnovo per ulteriori vent’anni. “La Casa della Comunità di Rebibbia è un atto di civiltà, voluto dalla nostra giunta, non solo a tutela dei detenuti, ai quali va garantito un equo accesso alle cure sanitarie ma, soprattutto, di chi opera all’interno della struttura. Un luogo di cura all’interno di un carcere garantisce una convivenza più serena che agevola anche il processo di reinserimento sociale di chi si trova a scontare una pena. Quando mi sono insediato ho trovato una situazione sconcertante rispetto alla sanità carceraria che è un diritto costituzionale ed è, in particolar modo, lo specchio del livello di progresso civile di una comunità” ha commentato Rocca. L’obiettivo è assicurare standard di equità, universalità e dignità assistenziale identici a quelli dei cittadini liberi, con particolare attenzione alla gestione dei disturbi da uso di sostanze tra i detenuti tossicodipendenti, affiancando alla terapia farmacologica percorsi di counseling e sostegno psicologico. La nuova struttura integrerà i servizi medici, specialistici e infermieristici all’interno del penitenziario, riducendo i trasferimenti esterni in scorta e rafforzando la continuità delle cure. La Spezia. In carcere una cucina professionale per la formazione delle persone detenute cittadellaspezia.com, 31 luglio 2026 Inaugurato il nuovo spazio all’interno della struttura nell’ambito del progetto “Integr-Azioni”. In dieci anni la rete territoriale ha attivato oltre 260 percorsi di inclusione lavorativa. Guardare alla vita oltre il carcere, imparare un mestiere e ricominciare, avvicinarsi a questa opportunità anche quando si sta ancora scontando la propria pena. A breve, ad esempio, la casa circondariale di Villa Andreino alla Spezia avrà a pieno regime una cucina professionale di cui i detenuti potranno usufruire attraverso percorsi e laboratori mirati. Il progetto “IntegrAzioni” parte da qui e quest’anno ha raggiunto la sua nona edizione. Realizzato dall’Associazione Mondo Nuovo Caritas Odv, dalla Fondazione Carispezia e da oltre ottanta realtà produttive del territorio, il progetto “IntegrAzioni - Percorsi di speranza” è stato presentato questa mattina, nel carcere di Villa Andreino, anche attraverso un video ricco di testimonianze di aziende che hanno accolto persone detenute, oggi reinserite nel mondo del lavoro e nella società. L’iniziativa, nata nel 2016 da un Protocollo d’Intesa che coinvolgeva anche il Parco nazionale delle Cinque Terre, Confagricoltura e la Confederazione italiana agricoltori (Cia), ha visto in questi anni l’attivazione di 261 percorsi di inclusione lavorativa, sfociati in 84 contratti a tempo determinato e 81 a tempo indeterminato, oltre alla nascita delle cooperative sociali “Il Sicomoro” e “Il Cedro”. “Integr-Azioni” è il frutto di un sistema che rieduca e sostiene la popolazione detenuta soprattutto attraverso la formazione. Elementi che, solo se uniti, possono fare la differenza, come sostenuto anche dagli attori del progetto a partire dalla direttrice del carcere Maria Cristina Bigi. “Quando riesco a realizzare qualcosa di questo tipo penso che il mio lavoro abbia un senso - ha spiegato la direttrice -. In realtà, secondo me un dirigente penitenziario deve continuare a garantire, nelle migliori condizioni di sicurezza possibili, percorsi di formazione e di studio volti a una crescita culturale e formativa. La mia esperienza di direttore - ormai quasi trentennale - mi dice che le persone, se incentivate a svolgere certi tipi di attività, rispondono, e rispondono molto positivamente. Non tutte pienamente, qualche errore sicuramente capita, però la maggior parte risponde e riesce poi a trovare un proprio fuoco sul territorio. Ringrazio tantissimo la realtà della Spezia per la sensibilità trovata in questi anni da parte di tutti, un supporto fondamentale per permetterci di lavorare in modo continuativo. Ciascuno di noi non conosce tutte le sfaccettature dell’animo umano, però so una cosa: quando mi confronto con un detenuto e cerco di comunicargli di credere in se stesso, spingendolo a tirar fuori nuovi aspetti di sé, vedo una proiezione verso il futuro. Credo quindi non vada mai interrotta la speranza di potersi vedere in modo diverso, inseriti nella società. La detenzione ha senso se serve a far sì che le persone abbiano una pausa, un’altra vita in cui riannodare fili magari sciolti o slegati per tante motivazioni. Questo progetto costruito insieme è un dato reale, un piccolo punto di inizio per consentire ai nostri detenuti di svolgere un lavoro in modo continuativo. E questo per me è importantissimo. Vorrei infine rivolgere un grazie particolare al mio personale dell’area educativa, dell’area contabile e dell’area sicurezza. Lo dico sempre in ogni occasione: i direttori da soli non possono fare molto senza collaboratori validi. E io sono fortunata”. La vice presidente della Fondazione Carispezia, Linda Messini, ha spiegato: “Questo progetto nasce nel 2016 da una progettazione di Fondazione Carispezia, diventando nel tempo un modello stabile di collaborazione tra istituzioni, realtà locali e imprese, con partner in costante crescita. IntegrAzioni è un’iniziativa virtuosa e innovativa: da un lato offre opportunità e percorsi formativi a persone svantaggiate per favorirne l’inclusione, dall’altro risponde alle esigenze del territorio colmando la carenza di manodopera qualificata nei settori della manutenzione del verde, dell’agricoltura e della ristorazione, estendendosi anche alla nautica. Il valore sociale del progetto è impreziosito dalla scelta di svolgere parte delle attività nella casa circondariale, un contesto in cui la Fondazione opera già con l’iniziativa teatrale Per Aspera ad Astra. A questa esperienza culturale si è aggiunto un corso di formazione professionale con laboratori di cucina, promosso insieme all’Istituto di istruzione superiore Casini e alla Caritas. Fornire competenze concrete e spendibili favorisce il reinserimento dei detenuti in una comunità che ci auguriamo sia sempre più pronta ad accoglierli. La cifra della civiltà di un Paese risiede proprio nell’impegno a non lasciare indietro nessuno”. Giovanni Pontali dell’Associazione Mondo nuovo Caritas ha rimarcato i valori dell’intero progetto e parlato anche del nuovo laboratorio di cucina: “L’auspicio per la prossima edizione di Integr-Azioni è di trovarsi per un pranzo preparato direttamente all’interno di questa nuova cucina, un traguardo che darà concreto valore e sostanza agli obiettivi di inserimento perseguiti dal progetto. Il ruolo iniziale di Fondazione Carispezia è stato fondamentale: senza il supporto dei tre presidenti che si sono succeduti, del consiglio di amministrazione e di tutti i collaboratori, questi dieci anni di percorso non sarebbero stati possibili. Quello che all’inizio sembrava un progetto quasi folle, nato con il Parco nazionale delle Cinque Terre, Confagricoltura e la Confederazione italiana agricoltori (Cia), è diventato un modello territoriale capace di coinvolgere solo la provincia della Spezia ma anche la Lunigiana, sbarcando dall’anno scorso nell’alta Lunigiana insieme al Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e alla Società della salute della Lunigiana. Tra le esperienze più significative che hanno segnato questo percorso vanno ricordate la collaborazione con lo Spezia Calcio per la manutenzione dello stadio, la produzione dello Sciacchetrà del migrante con l’azienda agricola Possa di Riomaggiore e il recupero dei muretti a secco con la Fondazione Manarola. Oltre alla Fondazione, ringrazio gli enti di formazione e le scuole, tra cui l’Istituto di istruzione superiore Casini e il Cpia. Senza di loro queste iniziative non sarebbero realizzabili, perché l’inclusione non può prescindere dalla formazione, anche minima, come i corsi Haccp. Un’altra componente cruciale è il mondo delle imprese, insieme alle associazioni di categoria e alle sigle sindacali. Senza le aziende creeremmo solo grandi aspettative e competenze, destinate alla frustrazione di non vedere concluso il percorso. Gli imprenditori accolgono queste persone non per compassione, ma per dare una risposta concreta che unisce l’offerta e la domanda di lavoro. In dieci anni, molti beneficiari si sono stabilizzati nella stessa azienda, si sono radicati sul territorio e hanno formato una famiglia. Abbiamo accolto persone provenienti da percorsi di giustizia, dall’area del disagio e dell’emarginazione, ma anche over 60 rimasti senza occupazione che hanno dovuto reinventarsi. Ringrazio infine le istituzioni, in particolare il Comune della Spezia per i progetti di inclusione socio-lavorativa, e tutti gli altri comuni che si sono avvicinati, oltre alla Prefettura, all’Asl, agli istituti scolastici e alla Marina militare. Tutte componenti che nel tempo, conoscendo il progetto, hanno deciso di sostenerlo”. L’educazione e la formazione sono le chiavi dell’intero progetto, ambiti nei quali l’Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato, il Cpia e l’Istituto di istruzione superiore Casini giocano un ruolo di primo piano, affiancati da Isforcoop nell’avvio dei nuovi laboratori che comprenderanno anche un’area bar allestita accanto alla cucina grazie al cofinanziamento di Cassa Ammende. La dirigente scolastica dell’Istituto di istruzione superiore Casini, Silvia Arrighi, ha commentato: “Siamo presenti come riferimento scolastico dallo scorso anno, insieme al Cpia, all’Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato e all’Istituto di istruzione superiore Casini. Abbiamo così l’opportunità di lavorare concretamente con i nostri ragazzi. La cucina non è un semplice laboratorio manuale, ma rappresenta ricordo, memoria, identità, passione e creatività: iniziare da qui mi sembra la scelta migliore. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, che non vediamo l’ora di inaugurare operativamente”. A nome delle istituzioni locali ha parlato l’assessore alla Sicurezza e alla Politiche sanitarie Giulio Guerri: “Porto i saluti dell’amministrazione comunale e del sindaco, ringraziando la direttrice, il comandante, gli agenti di Polizia penitenziaria, gli operatori amministrativi e dell’area trattamentale, oltre ai volontari che dedicano il proprio tempo a questa struttura. Questo progetto realizza un obiettivo in cui crediamo fermamente per il progresso della nostra comunità. Una società più giusta e sicura lavora sulla coesione e sulla solidarietà attraverso percorsi complementari: l’inserimento lavorativo di chi è in difficoltà e la formazione per promuovere l’integrazione. Nel contesto della casa circondariale, questo sforzo dà concreta attuazione al dettato costituzionale che assegna alla carcerazione una funzione di recupero e riabilitazione della persona”. Mattarella: “Se le leggi cambiano con la cronaca, lo Stato abdica” di Eleonora Martini Il Manifesto, 31 luglio 2026 Monito sul “clima di reciproca intolleranza che semina i germi della violenza”. Cambiare le leggi a mo’ di zapping, sotto l’impulso di una certa cronaca nera, per di più in un Paese in ritardo di un anno nel “pieno recepimento delle indicazioni contenute nel Regolamento europeo sulla libertà dei media”, non significa rafforzare la sicurezza ma abdicare ai doveri dello Stato. Nel consueto saluto ai giornalisti prima della pausa estiva, Sergio Mattarella quest’anno accende un faro sugli affari interni, tira in ballo i resoconti giornalistici e mette il dito nella piaga dell’aggressività - politica, fisica e verbale - che dilaga sul territorio e nei palazzi, e che rischia di incrinare il tessuto sociale e la vita democratica italiana. “In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza ma si decide l’abdicazione dello Stato”, ammonisce il presidente della Repubblica. Di certo, “la violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale: aggredisce la Costituzione chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica”. Mattarella parte dalla cronaca degli ultimi giorni: “Quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile - asserisce - sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi”. Ma poi allarga lo sguardo e punta il dito anche contro quella “sorta di rifiuto sdegnato di ascoltare le opinioni altrui” da cui deriva “un clima di reciproca intolleranza, di avversione fanatica che contribuisce a seminare germi di violenza”. Il presidente non nomina mai il caso Roggero, anche se è un po’ il convitato di pietra: “Non è accettabile - sottolinea - che si faccia strada la convinzione che, se le proprie posizioni risultano minoritarie all’interno della società, sia giustificabile il ricorso a forme di violenza, che aggrediscono le libere volontà democratiche del popolo italiano espresse attraverso le istituzioni previste dalla Costituzione. Una sorta di fai da te, di liberi tutti rispetto all’azione dei poteri pubblici, cioè comuni”. Vale per il pistolero di Grinzane Cavour ma anche per certi processi sommari di piazza. “Considerazioni” che Mattarella si augura esortino “una riflessione che vada anche al di là del momento contingente”. Perché, ricorda ancora una volta, “non è mio compito progettare né esprimere giudizi su temi politici” o “intervenire nelle dinamiche parlamentari e non intendo - com’è comprensibile - parlare di progetti legislativi che si trovano all’esame del Parlamento e che sarò chiamato a esaminare laddove mi pervengano”. Anche se illiberali o se puzzano di incostituzionalità fin dalle prime battute. Fa notare Mattarella che “le tensioni elettorali, ancora, per la verità, piuttosto intempestive”, sottraggono “attenzione ai problemi quotidiani dei nostri concittadini” e rischiano di indurre “ad alterare la realtà delle questioni”. Non ci si stupisca poi per “il crescente fenomeno della mancata partecipazione al voto, che dovrebbe essere il punto di attenzione principale per tutte le parti politiche, al di sopra di qualsiasi altro aspetto”. Così come “è insuperabile la necessità di accantonare la logica dell’emergenza, del tutto improduttiva, e di impegnarsi in una strategia di governo del fenomeno delle migrazioni”. Ed è “opportuno dedicare attenzione non solo a chi arriva, ma anche a chi parte: ai numerosi nostri giovani che si trasferiscono all’estero non per scelta ma per necessità”. Se la sicurezza è liberticida di Michele Ainis La Repubblica, 31 luglio 2026 La sicurezza non è un diritto, bensì un limite all’esercizio dei diritti. È il caso della privacy, che può venire sacrificata quando entra in gioco l’esigenza di perseguire i criminali. È un cappio, che ci stringe il collo giorno dopo giorno. Che ci promette sempre maggiore sicurezza, primavera di bellezza. E che infine ci condanna a una morte da impiccati. Una morte civile, se non anche materiale. La morte dei diritti, delle libertà costituzionali. L’ultimo episodio ha per oggetto il riconoscimento facciale, e viaggia (come sbagliarsi?) per decreto. Non un decreto legge, come il decreto Rave con cui nell’ottobre 2022 esordì il governo Meloni, castigando con 6 anni di galera l’invasione di terreni o di edifici per raduni di massa, anche se avvengano senza consumo di stupefacenti. O come il decreto Cutro, tutto all’insegna di una visione emergenziale dell’immigrazione. O il decreto Caivano, che ha stravolto il sistema di giustizia minorile. O come il rosario di decreti sicurezza di cui ormai abbiamo perso il conto. Stavolta è un decreto legislativo. Ed è anche peggio, perché un decreto legge può venire modificato o bocciato dalle Camere, un decreto legislativo no: rimbalza in Parlamento esclusivamente per un parere non vincolante, come i consigli della suocera. E una volta ancora, la forma autoritaria del decreto introduce una sostanza autoritaria. Sta di fatto che ogni decreto viene approvato nel buio del Consiglio dei ministri, dopo una discussione sottratta all’occhio dei cittadini, e fra esponenti della sola maggioranza di governo. La legge, viceversa, matura dopo un dibattito pubblico, nel quale hanno voce pure le opposizioni. Ma la legge deve rispettare una procedura articolata, e invece non c’è tempo, non c’è mai tempo se devi gonfiare i muscoli dinanzi a un’opinione pubblica allarmata da questo o quell’altro fatto di cronaca. Da qui un torrente normativo instabile e confuso, sul quale proprio ieri ha puntato l’indice il capo dello Stato, con parole che meritano di venire richiamate. “Se si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso” - ha detto il presidente Mattarella durante la cerimonia del Ventaglio - “allora non si rafforza la sicurezza ma si decide l’abdicazione dello Stato”. Parole al vento, giacché pure quest’ultimo decreto nasce sull’onda della cronaca - le violenze in Val di Susa. Vergognose e inaccettabili, però non è accettabile nemmeno che a farne le spese sia ciascun italiano. Qual è infatti il dispositivo del decreto? Un ampliamento dei poteri di polizia sul riconoscimento facciale attraverso l’intelligenza artificiale. Significa che i dati biometrici di chiunque si trovi in una piazza, una strada, uno stadio, una stazione dove forse avverrà qualche reato verranno raccolti e conservati. Minority Report, dalla fantascienza alla realtà. Ma la realtà di questo decreto contraddice le regole europee, tanto che Thomas Regnier - portavoce della Commissione europea - ha già acceso il rosso del semaforo. Mentre la maggioranza di governo contraddice se stessa, poiché l’unica forma di controllo per l’uso dei dati biometrici consiste in una comunicazione, anche orale, al pubblico ministero. Non al gip, non a un giudice terzo. Ma come, non avevano battezzato una riforma costituzionale per limitare il potere dei pm? Non avevano combattuto, ventre a terra, un referendum? È il paradosso della sicurezza, che in ultimo genera maggiore insicurezza. Perché affastella l’ordinamento giuridico di reati (sono già 35mila), sicché chiunque può commettere un illecito penale senza nemmeno sospettarlo. Perché rende il diritto inconoscibile, trasferendo la decisione dal legislatore al giudice, chiamato a interpretare norme contraddittorie e oscure. Perché la narrazione ossessiva dell’insicurezza viene in realtà smentita dai dati ufficiali: secondo il ministero dell’Interno, nel 2024 in Italia i crimini sono diminuiti dell’1,8 per cento rispetto all’anno precedente, gli omicidi volontari del 13 per cento; mentre nel 2025 la “delittuosità” (come la chiama il Viminale) ha subito un’ulteriore flessione del 9 per cento. C’è allora un equivoco, e c’è pure un sospetto, nella stretta securitaria che avanza per decreto. Perché la sicurezza non è un diritto, bensì un limite all’esercizio dei diritti. È il caso della privacy, che può venire sacrificata quando entra in gioco l’esigenza di perseguire i criminali. Ed è anche il caso delle manifestazioni, vietate se mettono a rischio l’incolumità pubblica. Ma la schedatura di massa confezionata dall’ultimo decreto del governo quali beni costituzionali salvaguarda? E poi chi, come, quando potrà usare questi dati? Da qui il sospetto sulle sue intenzioni reali: è un altolà al dissenso, ha un sapore intimidatorio verso chi decida di sfilare in un corteo. Diceva Freud, in un celebre aforisma: l’uomo moderno rinunzia volentieri alla possibilità d’essere felice se questo è il prezzo per sentirsi più sicuro. Ma adesso noi stiamo diventando tutti più insicuri e più infelici. Ia e riconoscimento facciale: così l’ansia di sicurezza mette a rischio la democrazia di Mitja Gialuz Il Domani, 31 luglio 2026 Le tecnologie Ai possono certamente rendere più efficaci la prevenzione e la repressione dei reati. Ma, senza limiti rigorosi, rischiano di trasformare lo spazio pubblico in un luogo di sorveglianza permanente. Nel silenzio dell’estate, con gli italiani al mare, le commissioni Giustizia e Affari costituzionali di Camera e Senato sono chiamate a esprimersi sullo schema di decreto legislativo che adegua l’ordinamento italiano al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale. Il provvedimento stabilisce entro quali limiti la polizia potrà utilizzare il riconoscimento facciale per identificare e localizzare una persona in tempo reale o ricostruirne gli spostamenti: una questione cruciale per la qualità della nostra democrazia. Queste tecnologie possono certamente rendere più efficaci la prevenzione e la repressione dei reati. Ma, senza limiti rigorosi, rischiano di trasformare lo spazio pubblico in un luogo di sorveglianza permanente. Non è in gioco soltanto la riservatezza. La possibilità di essere identificati e seguiti mentre si partecipa a una manifestazione, a una riunione politica o sindacale, o semplicemente si attraversa una piazza, incide anche sulle libertà di associazione, di riunione e di manifestazione del pensiero. Sapere di essere osservati modifica i comportamenti e può indurre il cittadino a rinunciare all’esercizio di una libertà per timore di essere controllato. La corsa ai data center e la domanda che l’Italia non si fa I problemi Nel 2019 un oppositore russo fu identificato mediante il riconoscimento facciale e sanzionato per avere esposto nella metropolitana di Mosca un cartello contro il governo. Nel caso Glukhin contro Russia, la Corte di Strasburgo condannò la Russia, affermando che simili tecnologie non possono essere impiegate “a qualsiasi costo”: occorrono regole chiare, garanzie contro gli abusi e un rigoroso controllo di proporzionalità, commisurato anche alla gravità dell’illecito. Sotto diversi profili, il testo predisposto dal governo italiano non sembra all’altezza di questi princìpi. Il primo problema riguarda l’autorizzazione. Il provvedimento la affida al procuratore della Repubblica e, nei casi urgenti, consente alla polizia giudiziaria di attivare autonomamente il riconoscimento facciale in tempo reale. Ma uno strumento invasivo almeno quanto le intercettazioni e capace di identificare molte persone - anche secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia - dovrebbe essere autorizzato da un giudice, terzo rispetto alle esigenze investigative e garante dei diritti fondamentali. Cosa ci può insegnare (davvero) il caso dell’agente Ia “sfuggito al controllo” dei suoi creatori Conservazione Ancora più preoccupante è la disciplina del riconoscimento a posteriori. Una disposizione consente di raccogliere e conservare per sette giorni i dati biometrici di chiunque acceda a luoghi o eventi rispetto ai quali sussistano generiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Potrebbe così essere creato preventivamente un archivio di volti, orari e luoghi riferito a cittadini non sospettati di nulla, da utilizzare qualora venga commesso un reato. Il riferimento indistinto ai “luoghi” apre la strada a una sorveglianza non più occasionale, ma generalizzata e potenzialmente permanente: proprio ciò che il considerando 95 del Regolamento europeo definisce “sorveglianza indiscriminata”. Manca, inoltre, una delimitazione precisa dei reati per i quali questi sistemi possono essere impiegati. Un mezzo tanto invasivo non può servire ad accertare qualsiasi illecito: la legge dovrebbe stabilire una soglia di gravità, come già avviene per le intercettazioni. Né si comprende perché non sia stata recepita la garanzia, indicata dallo stesso Regolamento europeo, della verifica del risultato da parte di almeno due operatori indipendenti: un controllo indispensabile per ridurre errori, falsi positivi e discriminazioni algoritmiche. L’intelligenza artificiale offre opportunità straordinarie anche nell’attività di polizia. Ma proprio la potenza di questi strumenti impone regole più rigorose, non garanzie più deboli. Il Parlamento deve pertanto richiedere al Governo di modificare il testo del decreto. Senza solide barriere giuridiche, infatti, il riconoscimento facciale rischia di mutare silenziosamente il rapporto tra cittadino e potere. E la tecnologia concepita per proteggere i cittadini potrebbe finire, come ha ammonito la Corte di Strasburgo, per compromettere la democrazia o persino distruggerla proprio sotto il pretesto di difenderla. “La sorveglianza di massa è vietata e pericolosa” di Alice Oliverio Il Manifesto, 31 luglio 2026 L’avvocato Blengino: “Al di là delle correzioni, sull’Ai il governo va in rotta con la Ue”. Carlo Blengino, avvocato specializzato nel diritto penale legato alle nuove tecnologie e all’utilizzo dei dati personali. La maggioranza adesso frena, ma sin qui quali sono le principali differenze tra il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale e il modo con cui l’Italia lo sta recependo? L’Ai Act mira ad armonizzare il mercato unico europeo in relazione alla commercializzazione e all’uso di sistemi di intelligenza artificiale. Solo per alcuni specifici settori, dove un sistema tratta dati particolari come quelli biometrici in ambiti sensibili come il law enforcement, l’Ai Act mira anche a tutelare direttamente il diritto alla protezione dei dati personali. Dico questo perché le evidenti criticità del decreto legislativo predisposto dal governo non sono tanto i contrasti, presenti ma emendabili, con l’Ai Act, quanto un’impostazione complessivamente incompatibile direttamente con i principi della Carta dei diritti fondamentali Ue e in violazione della direttiva 680/2016 che regola il trattamento dei dati nel settore della prevenzione e repressione dei reati. Si tratta di un contrasto che potremmo definire ontologico perché pone diverse previsioni del decreto, in particolare gli articoli 8, 10 e 13, fuori dalla cornice normativa dell’Europa. Il diritto alla protezione dei dati personali è presente ormai in quasi tutti i paesi del mondo, ma è stato consacrato a diritto fondamentale e incluso nella Carta dei diritti fondamentali solo in Europa perché l’Europa aveva vissuto sulla sua pelle la sorveglianza di massa attuata dai regimi totalitari del ‘900, soprattutto dalla Stasi. Questo diritto fondamentale dovrebbe difenderci non tanto o non solo dall’invasività delle cosiddette big tech quanto proprio dallo Stato e dalla bulimica fame di dati e informazioni che hanno tutti i governi, anche i più democratici. L’utilizzo di sistemi di Ai, in un mondo datificato e costantemente mediato dal digitale, nel settore della prevenzione e repressione dei reati o dell’ordine pubblico o della abusata “pubblica sicurezza” (per non parlare della sicurezza nazionale) è uno dei rischi più concreti e attuali di quella tecnologia. Il decreto legislativo di fatto estende e mira a fornire un’apparente base giuridica a pratiche di sorveglianza di massa vietate e pericolose, inaccettabili al di là dell’Ai Act. Le schedature biometriche effettuate “in diretta” o addirittura “a posteriori” non violano la normativa sulla privacy? Da un punto di vista tecnico, il trattamento dei dati biometrici è comunque assai complesso e dipende dalle modalità di acquisizione e di elaborazione del dato: un’impronta digitale o una menomazione fisica hanno una valenza diversa da un riconoscimento facciale o comportamentale. Un sistema di identificazione biometrica remota è diverso da una verifica biometrica e da un riconoscimento facciale. L’Ai Act pone i sistemi di identificazione biometrica remota (cioè senza partecipazione del soggetto interessato) tra i sistemi vietati o ad alto rischio proprio perché estremamente invasivi non solo per la privacy o la riservatezza, ma per l’esercizio di tutti i diritti fondamentali. Il Garante ha indicato alcune criticità tecniche allo schema di decreto del governo, ma c’è da dire che l’attuale collegio dell’autorità di garanzia italiana non sembra interpretare al meglio il ruolo assegnatogli di guardiano terzo ed indipendente. Da un punto di vista giudiziario questi riconoscimenti sarebbero materiale probatorio valido? A decreto in vigore, sì, salvo sollevare appunto complesse questioni di costituzionalità o pregiudiziali alla Corte di giustizia europea. Però il problema vero della sorveglianza di massa non è in tribunale, nelle aule di giustizia, e non riguarda il delinquente: riguarda il cittadino estraneo a qualsivoglia illegalità che passava per la stazione monitorata o nel corteo sbagliato, i cui dati sono comunque a sua insaputa trattati, archiviati e usati per finalità non necessariamente di giustizia. Riguarda le fasce marginalizzate e deboli, la cui vita dipende da un permesso o da un daspo frutto di chissà quale algoritmo. Questo decreto legislativo cade in un contesto di continua introduzione di nuovi reati da parte del governo in nome della sicurezza, da avvocato penalista considera efficace l’azione del governo? Sono 20 anni che inseguiamo un soluzionismo tecnologico con la stessa cecità con cui questo governo utilizza il diritto penale. Non essendo in grado di affrontare i problemi, si sceglie la soluzione più facile e a buon mercato. C’è un quartiere ad alta devianza? Non si analizzano le cause, la mancanza di spazi di aggregazione, la povertà economica e culturale e così via. Si piazzano le telecamere, magari con riconoscimento facciale, e si adotta un daspo urbano per chi disturba o spaccia, spostando il problema e aggravandolo, generando “scarti” e “carichi residuali”. Allo stesso modo, ma con finalità ancora più meschine, a ogni fatto di cronaca si adotta un nuovo reato e si aumentano le pene. È gratis e consente efficaci post sui social. Inoltre, aumentare le pene è utile per aumentare la capacità intrusiva dello Stato: più la pena è alta, più elevata sarà la percezione di gravità e più sarà consentito allo stato violare riservatezza, privacy e dati degli indagati. In trent’anni di professione forense non ho mai visto un delinquente che valutasse la gravità della pena prima di commettere il reato. Migranti. Sgomberata la baraccopoli di San Ferdinando. Tante luci, qualche ombra di Antonio Maria Mira Avvenire, 31 luglio 2026 Dopo sedici anni di interventi e soluzioni provvisorie, circa 120 braccianti hanno finalmente un tetto vero. Restano i ritardi accumulati, i fondi perduti e l’incognita dell’accoglienza per i prossimi stagionali. Belle e brutte notizie per i lavoratori immigrati della Piana di Gioia Tauro. Lo smantellamento della disumana tendopoli/baraccopoli di San Ferdinando e il trasferimento degli immigrati in alcune palazzine di Rosarno, è accompagnato da luci e ombre. È certamente luce l’eliminazione del ghetto dove erano costretti a vivere centinaia di braccianti, che portano sulle nostre tavole i dolci agrumi calabresi. È certamente luce che circa 120 di loro abbiano finalmente una casa vera, non più di plastica e cartone. È luce, ed è giusto riconoscerlo, che il trasferimento sia stato gestito dalla Prefettura di Reggio Calabria in modo corretto, evitando tensioni e incomprensioni, grazie anche al prezioso e insostituibile contributo della Caritas della Diocesi di Oppido-Palmi e di tanti volontari. Certo un po’ più di trasparenza non avrebbe guastato. Le notizie non fanno mai male, aiutano a capire e a operare nel modo migliore. Ma è andata comunque bene, anche grazie alla collaborazione degli immigrati. Li abbiamo sentiti ringraziare, senza protestare per alcuni problemi sorti come la mancanza di acqua o di elettricità per alcune ore. Ci sono abituati, ma ora hanno un tetto vero. Davvero una gran bella luce. Ma non dobbiamo nascondere le non poche ombre, che vengono da lontano, eredità profondamente negative. Ma anche legate a scelte di oggi. In primo luogo dobbiamo ricordare che quello di questi giorni è il quinto sgombero dei braccianti da un ghetto in 16 anni. Da quando a Rosarno nel gennaio 2010 scattò la protesta, anche dura, contro lo sfruttamento e la violenza della ‘ndrangheta e degli imprenditori collusi. L’Italia, a lungo “distratta”, scoprì che in migliaia vivevano ammassati in fabbriche abbandonate. Dopo la rivolta si realizzarono un campo container a Rosarno e una tendopoli a San Ferdinando. Il campo container è stato smantellato il 17 aprile 2024 e i circa cento ospiti trasferiti nel “villaggio della solidarietà”, costruito su un bene confiscato alla cosca Bellocco nel 2013, mai utilizzato, e poi vandalizzato. La tendopoli di San Ferdinando, non gestita, si è trasformata in un enorme ghetto, attivando a ospitare fino a 3mila persone. Fino al 6 marzo 2019, quando parte degli immigrati erano stati trasferiti in una nuova tendopoli, a 200 metri di distanza, anche questo poi negli anni degradata a baraccopoli. Nel 2024 era stato poi sgomberato il ghetto di Contrada Russo nel comune di Taurianova e i circa 100 immigrati trasferiti nel “Villaggio della solidarietà”, 36 moduli abitativi a poca distanza sempre in un terreno confiscato. Ora con l’ultimo sgombero circa 120 braccianti hanno finalmente un tetto vero ma dobbiamo ricordare che le 6 palazzine, realizzate dalla Regione con 3 milioni di fondi europei, sono pronte dal 2019 ma mai utilizzate e successivamente anche queste vandalizzate. Insomma, 16 anni a tamponare le falle di una “non gestione”, tra ritardi, inefficienze e sgomberi. Eppure il Pnrr aveva destinato ben 10 milioni per superare i ghetti nei territori di San Ferdinando, Rosarno e Taurianova. Ma non si è fatto nulla e i fondi sono andati persi, così come per gran parte dei ghetti di altre regioni, destinatari di ben 200 milioni. Ora si dovrebbero usare i 20 milioni del Decreto Caivano bis destinati al risanamento delle “periferie”. Si prevede a San Ferdinando una Fattoria sociale con 200 posti, ma sarà pronta solo tra un anno e mezzo. Così la Prefettura sta chiedendo agli imprenditori di predisporre loro dei luoghi di ospitalità. Lo faranno? Ombre del passato che continuano a condizionare il presente. Tra un paio di mesi cominceranno ad arrivare centinaia, e forse più, braccianti stagionali per la raccolta degli agrumi e delle olive. Dove alloggeranno? La tendopoli/baraccopoli, pur indegna, era per loro un punto di riferimento, per tanti una scusa per non fare niente. Una sorta di camera di compensazione tra domanda di alloggi e inesistente offerta. Ora lo sgombero, giusto e necessario, ha creato un vuoto. Alternative reali non ci sono. E la storia riavvolgerà il nastro. Nel passato, ammassati in oltre 300, occuparono uno dei capannoni abbandonati dell’area industriale, altro fallimento calabrese. Non ne mancano anche oggi. Così come torneranno i “fantasmi” sparsi nelle campagne, in casolari diroccati e baracche, piccoli ghetti che solo i volontari conoscono. Sgomberare non basta. Non bastano scelte securitarie in nome di una sicurezza che crea invece emarginazione e insicurezza. Non basta distruggere baracche se poi non si costruiscono case e diritti. Perché sono proprio i diritti per i lavoratori a mancare a San Ferdinando e Rosarno, così come in tanti altri territori. Lo ha spiegato bene sulle nostre pagine il pm Paolo Storari titolare a Milano di importanti inchieste sul caporalato con un appello ad affrontare lo sfruttamento “il vero problema del Paese”. Ci vogliono scelte politiche che non si fermino agli sgomberi, ma che siano luci continue, altrimenti resteranno e cresceranno nuove ombre. Perché i migranti si riversano a Ceuta, l’Oim: crisi cicliche, evitiamo altri morti di Eleonora Camilli La Stampa, 31 luglio 2026 Il portavoce Di Giacomo: “Numeri limitati su scala europea, ma il territorio è troppo piccolo e soffre”. A piedi superando il muro elettrizzato che segna la frontiera, oppure via mare, nuotando dalle città di Fnideq o Belyounech, in gruppi organizzati e divisi per disorientare la Guardia Civil che controlla ogni ingresso. Li chiamano harragas, quelli che “bruciano” la frontiera. Sono i migranti che dal Marocco provano a entrare in territorio europeo, nelle due piccole enclave spagnole di Ceuta e Melilla. Tentativi che si ripetono ormai da anni, almeno dal 2005, quando i primi gruppi hanno eluso i controlli riuscendo a superare il confine. Da allora le crisi sono cicliche e i tentativi massicci sono stati spesso repressi nel sangue. Nel 2021 si stima che circa ottomila persone siano entrate a Ceuta in soli due giorni. All’epoca il Marocco fu accusato di aver allentato i controlli per ritorsione, perché la Spagna aveva consentito al leader del Fronte Polisario, Brahim Ghali, di curarsi in un ospedale di Madrid. L’anno dopo il film si ripete quando almeno duemila migranti, per lo più provenienti da Sudan, Sud Sudan e Ciad, entrano irregolarmente a Melilla. Ma il caso crea scalpore a livello internazionale perché negli scontri si registrano anche diverse morti. Amnesty International la definirà la “carneficina di Melilla”: almeno due gendarmi e 37 migranti perdono la vita, mentre gli scomparsi sono circa 77, tra cui diversi minori. Secondo un dossier dell’organizzazione, corredato di testimonianze, la repressione fu particolarmente violenta: a ridosso del valico di frontiera, i migranti erano stati colpiti con pietre, lacrimogeni e picchiati selvaggiamente sia dalle autorità marocchine che da quelle spagnole. Le autorità dei due Paesi hanno, infatti, un accordo diretto per il rimpatrio, per cui i migranti possono essere respinti solo se trovati al confine, nel tentativo di entrare, altrimenti una volta superata la frontiera, vanno accolti. Solitamente vengono portati temporaneamente nel Ceti, il centro di permanenza temporaneo di Ceuta, che ha circa 500 posti e poi eventualmente trasferiti in Spagna per valutare la richiesta di asilo. “Situazioni di questo tipo si sono già verificate in passato e tendono a ripresentarsi con un andamento ciclico”, spiega Flavio Di Giacomo, portavoce dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim). Stando ai dati, fino al 26 luglio sono entrate nell’enclave spagnola dal Marocco circa 2.900 persone. “Si tratta del 18 per cento degli arrivi registrati in Spagna, che nello stesso periodo sono stati complessivamente circa 10.900, considerando gli ingressi via terra e via mare, escluse le Canarie”, aggiunge Di Giacomo. “In un territorio molto piccolo come Ceuta, con una capacità di accoglienza limitata, anche poche migliaia di arrivi possono mettere sotto pressione il sistema e determinare un’emergenza organizzativa e umanitaria, come avvenne a Lampedusa nel 2023. Ma se si guarda al quadro nazionale ed europeo, non si può parlare di un’emergenza numerica. Anzi, la tendenza complessiva va nella direzione opposta: quest’anno gli arrivi via mare in Europa sono diminuiti di circa il 40 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025”. Venezuela. Troppi detenuti morti: l’OVP esige un’inchiesta urgente sulla salute nelle carceri aise.it, 31 luglio 2026 “L’Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha sollecitato con fermezza le istituzioni statali affinché venga avviata un’indagine indipendente, trasparente e rigorosa per accertare le reali condizioni di salute della popolazione carceraria in Venezuela Secondo l’organizzazione non governativa, l’elevata mortalità registrata all’interno degli istituti di pena non rappresenta più un insieme di episodi isolati. I decessi sono ormai divenuti una costante drammatica dell’odierno sistema penitenziario nazionale. La grave emergenza umanitaria scaturisce direttamente dalla cronica carenza di assistenza medica specializzata, dall’assenza di trattamenti farmacologici e dal progressivo deterioramento strutturato di tutti i centri di reclusione del Paese”. È quanto si legge su “La voce d’Italia”, storica testata edita prima a Caracas e ora a Madrid, diretta da Mariza Bafile. “Il caso emblematico che ha provocato la ferma denuncia dell’OVP riguarda la morte di Ramón Alexis Franco, detenuto presso il Centro de Formación del Hombre Nuevo El Libertador, nello stato di Carabobo. Il detenuto è deceduto dopo il trasferimento d’urgenza all’Hospital Central Dr. Enrique Tejera. Nonostante le autorità abbiano attribuito il decesso a un presunto arresto cardiocircolatorio, la versione ufficiale solleva forti perplessità e riserve. L’OVP evidenzia come gli organi di governo non abbiano fornito alcuna informazione circa la patologia pregressa del detenuto, la tempestività delle cure prestate durante la custodia, né i motivi del tardivo ricovero. L’organizzazione umanitaria esige che le istituzioni interrompano la prassi dell’omertà e rendano conto delle gravissime criticità sanitarie che affliggono la popolazione detenuta sotto la diretta responsabilità e tutela dello Stato. L’osservatorio denuncia l’esistenza di un modello sistematico gestito dalle autorità penitenziarie in caso di decesso dei reclusi. Tale schema si caratterizza per una costante e deliberata assenza di trasparenza. Le famiglie dei detenuti ricevono unicamente comunicazioni ufficiali scarse o del tutto assenti. A ciò si aggiunge la consuetudine di certificare cause di morte generiche, idonee a celare le effettive responsabilità dell’amministrazione penitenziaria. Non vengono inoltre fornite ricostruzioni dettagliate circa le circostanze cliniche negli ultimi giorni di vita delle vittime, rendendo impossibile stabilire le eventuali colpevoli omissioni nei soccorsi e nelle terapie. Il caso di Ramón Franco non costituisce un decesso isolato. Pochi giorni prima, l’OVP aveva segnalato la morte di Luis Felipe Moreno Moreno, detenuto in Anzoátegui e deceduto in ospedale senza chiarimenti ufficiali. A questo quadro si sommano due decessi registrati a Lara il 23 luglio e 11 morti contate a giugno in diverse strutture, tra cui El Rodeo III, La Crisálida e la prigione di 26 de Julio. Il sovraffollamento strutturale rappresenta la causa primaria del tracollo sanitario nelle carceri. L’eccessiva densità abitativa trasforma gli istituti di pena in ambienti propizi alla diffusione di malattie gravi e mortali. Il centro El Libertador, ad esempio, è stato progettato per ospitare circa 1.100 persone. Tuttavia, la struttura conta attualmente oltre 2.300 reclusi, registrando un tasso di sovraffollamento superiore al 109%. Questa grave eccedenza di presenza impedisce un monitoraggio medico adeguato per i pazienti affetti da patologie croniche. In caso di emergenze sanitarie, la capacità di risposta dell’amministrazione risulta quasi del tutto nulla. Inoltre, la mancanza di spazi adeguati e l’assenza di servizi igienico-sanitari minimi accelerano la diffusione rapida di epidemie, trasformando malattie ampiamente curabili in patologie letali per carenza di farmaci. L’OVP segnala con preoccupazione anche lo stato di grave degrado delle infrastrutture penitenziarie a seguito del doppio evento sismico che ha colpito con violenza lo stato di La Guaira. Mentre la popolazione maschile è stata prontamente trasferita in sedi di polizia, 25 donne sono rimaste recluse all’interno della struttura gravemente danneggiata del Retén de Caraballeda, in condizioni del tutto inumane. Attraverso una nota ufficiale, l’OVP ha manifestato una chiara e dura presa di posizione istituzionale sulla vicenda: “L’Observatorio Venezolano de Prisiones esprime la sua profonda preoccupazione per la situazione delle donne private della libertà rinchiuse in questo centro di detenzione - è scritto nella nota -. Mantenerle in una struttura che non soddisfa le condizioni minime né garantisce gli standard nazionali e internazionali di detenzione, costituisce una nuova violazione dei diritti umani da parte del regime venezuelano”. L’organizzazione sollecita un intervento tempestivo da parte degli organi competenti per disporre il trasferimento urgente delle detenute in centri idonei al rispetto della dignità umana e della legalità. Per porre termine a questa sistematica violazione dei diritti fondamentali, l’OVP rivolge precise e inderogabili richieste al governo venezuelano, sollecitando interventi immediati: avvio di inchieste indipendenti e imparziali per fare piena luce sui decessi di Ramón Alexis Franco, Luis Felipe Moreno Moreno e degli altri reclusi, pubblicazione costante di report ufficiali e trasparenti sulle condizioni di salute generali della popolazione carceraria all’interno di tutti i plessi penitenziari, svolgimento di audit pubblici per verificare la gestione e l’effettivo impiego delle risorse destinate al recupero delle strutture carcerarie sottoposte a intervento statale, adozione di misure deflattive del sovraffollamento per ridurre la pressione abitativa negli istituti e garantire livelli minimi di vivibilità interna e pieno rispetto della Costituzione e applicazione rigorosa delle Regole Mandela delle Nazioni Unite in materia di diritti dei detenuti e tutela della salute. L’OVP ribadisce in conclusione che la salvaguardia della vita dei detenuti potrà essere garantita soltanto quando lo Stato assumerà pienamente e con responsabilità i propri doveri costituzionali”.