Detenuti, il ritorno al sistema chiuso: trasferimenti improvvisi e interruzioni dei cicli educativi di Martina Ciai La Repubblica, 20 aprile 2026 Detenuti, il ritorno al sistema chiuso: trasferimenti improvvisi e interruzioni dei cicli educativi. L’accusa di Ristretti Orizzonti in una lettera aperta: gli spostamenti e l’isolamento vanificano la delicata e complessa funzione rieducativa. Il portale di Ristretti Orizzonti ha pubblicato una lettera aperta, assieme al Coordinamento Carcere Due Palazzi, indirizzata al ministro della Giustizia Carlo Nordio e ai vertici del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), per denunciare gli effetti della riorganizzazione dei circuiti di Alta Sicurezza: trasferimenti improvvisi, interruzione dei percorsi trattamentali e un progressivo ritorno a un sistema chiuso che ignora le dimensioni rieducative. Prevale la logica securitaria e organizzativa. Non è solo una presa di posizione, ma un atto d’accusa contro una scelta che, secondo chi lavora da decenni dentro il carcere, rischia di smontare uno dei pochi modelli funzionanti di reinserimento in Italia. Nel mirino c’è l’impostazione del Dap, accusata di privilegiare una logica organizzativa e securitaria rispetto alla funzione costituzionale della pena. La promessa di continuità dei percorsi è smentita dai fatti. Detenuti che lavoravano, studiavano, partecipavano a progetti con scuole e università si ritrovano dopo il trasferimento in contesti nuovi, poveri di attività, privati di socialità e cultura. Le loro parole, raccolte in queste settimane, parlano di “deserto”, di “binari morti”, di “fatica a continuare a vivere”, in quello che sembra un ritorno indietro di decenni. Svuotato nei fatti il principio sancito dall’Articolo 27 della Costituzione. La denuncia è precisa: non si tratta di inevitabili disagi legati a trasferimenti, ma di una scelta che rompe il principio di progressione trattamentale. Spostare persone dopo anni, talvolta decenni, senza valutare la possibilità di declassificazione significa - secondo l’associazione - svuotare nei fatti il principio sancito dall’Articolo 27 della Costituzione, secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Il carcere, così, torna a essere luogo di mera custodia, dove la pena si irrigidisce e perde ogni prospettiva di reinserimento. L’esperienza positiva di Padova. A rendere ancora più dura la critica è l’esperienza concreta di Padova, indicata come uno dei pochi contesti in cui l’Alta Sicurezza aveva smesso di essere un circuito chiuso. Il contatto con l’esterno, soprattutto attraverso i progetti con le scuole, aveva prodotto un doppio effetto: da un lato trasformare i detenuti, dall’altro smontare tra i giovani il mito della criminalità. Interrompere questi percorsi, sostiene la lettera, non è da poco: significa rinunciare ad uno strumento di prevenzione sociale già verificato sul campo. La continuità nello stesso carcere stabilisce un fragile equilibrio che salta. A fianco alla dimensione giuridica si affianca quella più invisibile e profondamente umana: per molti detenuti gli anni trascorsi nello stesso istituto non sono solo tempo scontato, ma relazioni costruite, abitudini, percorsi condivisi con altri detenuti e operatori. In questo contesto si stabilisce un fragile equilibrio nel carcere. Essere trasferiti significa perdere tutto questo: uno sradicamento che non è solo logistico, ma emotivo, che provoca crisi e rischia di cancellare ogni passo avanti. L’esempio eloquente di Pietro Marinaro. Il riferimento a casi estremi, come quello di Pietro Marinaro, morto dopo un trasferimento improvviso, non viene usato come episodio isolato ma come simbolo di una frattura più profonda tra istituzioni e realtà carceraria. Una frattura che, secondo i firmatari, rischia di eliminare anche i risultati raggiunti grazie al lavoro congiunto di operatori, volontari e detenuti. La tendenza a isolare i “cattivi per sempre”. Per questo la richiesta è chiara: fermare una riorganizzazione che crea “isole di cattivi per sempre” e riaprire invece la strada alle declassificazioni, valutando i percorsi individuali. Non una concessione, ma il riconoscimento di un principio: che il cambiamento è possibile e che lo Stato, quando lo produce, non può poi ignorarlo. In gioco, più che un modello organizzativo, c’è l’idea stessa di giustizia penale: se il carcere rinuncia a trasformare, avverte Ristretti Orizzonti, resta solo la punizione e con essa, inevitabilmente, il fallimento. Il ritorno impossibile: il carcere che produce esclusione e il ruolo mancato della società di Emilia Corea* cosenzachannel.it, 20 aprile 2026 “La situazione in cui si trova oggi il sistema penitenziario, rischia di trasformarsi in una vera e propria “bomba”, rendendo le Case circondariali ancora più invivibili”. Ci sono stanze in cui lo spazio si misura a passi corti. Tre passi in avanti, due indietro. Il resto è occupato da letti, oggetti accatastati, corpi che cercano una posizione. Le giornate si organizzano attorno a questa prossimità continua, fatta di rumori, attese, piccoli attriti. Negli istituti italiani questa condizione è diffusa. Il numero dei detenuti supera la capienza prevista, e la gestione quotidiana si regge su soluzioni provvisorie. L’articolo 27 della Costituzione stabilisce che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e vieta trattamenti contrari al senso di umanità. La verità è che dentro le carceri, questa indicazione resta lontana dall’esperienza concreta. Le attività disponibili non riescono a coinvolgere tutti. L’ordinamento penitenziario italiano, legge 354/1975, prevede lavoro, istruzione, contatti con l’esterno come elementi centrali del trattamento. Nella pratica, queste possibilità sono limitate. Molti detenuti trascorrono gran parte del tempo senza occupazioni strutturate mentre il disagio si accumula nei gesti quotidiani. Gli atti di autolesionismo diventano una presenza frequente, i suicidi segnano con regolarità la vita degli istituti. Intanto nel dibattito pubblico prevale una linea improntata alla repressione. Pochi giorni fa, l’aula del Senato ha approvato il decreto sicurezza, un provvedimento che va ad ampliare la platea dei reati e quindi le possibilità di carcerazioni. Un mix che, vista la situazione in cui si trova oggi il sistema penitenziario, rischia di trasformarsi in una vera e propria “bomba”, rendendo le carceri ancora più invivibili. L’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove ha sostenuto, durante il periodo del suo mandato, una gestione securitaria del sistema penitenziario, vantandosi di non lasciar respirare i detenuti durante gli spostamenti. Nella frase tristemente famosa “l’idea di far sapere come non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato è per me un’intima gioia”, c’è qualcosa di profondamente pericoloso. C’è l’idea che la dignità del detenuto sia un elemento negoziabile, un dettaglio secondario rispetto alla necessità di mostrarsi inflessibili e all’interno degli istituti, oltre che un’incitazione alla tortura. Il “decreto sicurezza” si inserisce in una più ampia tendenza all’inasprimento degli strumenti penali e all’estensione delle misure di controllo sociale, con un progressivo spostamento dell’asse dall’ottica della prevenzione a quella della deterrenza e della repressione. L’introduzione di nuovi strumenti di controllo e di gestione dell’ordine interno può determinare un incremento delle tensioni intramurarie, in un contesto in cui risultano già elevati gli episodi di conflittualità, autolesionismo e disagio psichico tra le persone detenute. Tale disciplina consente agli agenti di infiltrarsi tra i reclusi fingendo di essere detenuti o altri operatori dell’ambiente penitenziario, al fine di acquisire elementi utili alle indagini su reati commessi in carcere, favorendo dinamiche di sospetto tra detenuti e potenzialmente incidendo anche sulla gestione degli episodi di conflittualità e sulla collaborazione nei percorsi trattamentali. Il tempo trascorso in carcere non costruisce, nella maggior parte dei casi, un percorso utile per il rientro nella società. Le misure alternative previste dall’ordinamento restano legate a condizioni concrete difficili da soddisfare. Senza un domicilio o una rete sociale, l’accesso diventa raro. Questa difficoltà riguarda in modo particolare i detenuti stranieri. L’assenza di riferimenti sul territorio limita le possibilità di uscita anticipata e anche per reati di lieve entità, la permanenza si prolunga. E poi, per tutti, c’è il momento che riguarda la “fine del percorso”. Quando si chiude il cancello di una prigione alle spalle di chi ha finito di scontare la pena, inizia la fase più ipocrita e silenziosa del sistema: il ritorno alla cosiddetta “vita libera”, che libera non è affatto. Si parla spesso di “reinserimento”, parola elegante che suona come un percorso guidato, quasi ordinato. Ma la realtà è un’altra: chi ha scontato una pena entra in un limbo dove la pena continua senza più giudici né sentenze. È una condanna civile non scritta, ma perfettamente operativa. Il casellario giudiziale diventa una seconda pelle, incollata addosso anche quando il debito con la giustizia è formalmente estinto. Non si cancella, non si dimentica, soprattutto non si perdona. Perché la libertà, in Italia come altrove, non è un diritto che si riattiva automaticamente con un decreto di scarcerazione. È una porta che resta socchiusa, e davanti alla quale si accumulano ostacoli invisibili ma feroci: mancanza di lavoro, stigma sociale, assenza di alloggio, diffidenza istituzionale. Il detenuto che esce di prigione non rientra nella società, ci rimbalza contro. Le esperienze di reinserimento esistono, ma restano frammentate. La Legge 381/1991, consente alle cooperative sociali di operare nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, inclusi detenuti ed ex detenuti. In questo quadro si sono sviluppati percorsi che coinvolgono il lavoro in cooperative, spesso in continuità tra dentro e fuori dal carcere, con risultati documentati in termini di riduzione della recidiva nei partecipanti. Alcuni progetti locali hanno tradotto questo impianto in pratiche amministrative stabili. In diversi comuni, attraverso convenzioni con cooperative sociali e soggetti del terzo settore, si sono attivati percorsi di lavoro per persone in esecuzione penale esterna o appena scarcerate. Le attività riguardano manutenzione urbana, servizi ambientali, edilizia leggera, artigianato e servizi alla persona. In questi casi l’intervento pubblico non si limita alla gestione del disagio, ma entra nella costruzione di una continuità lavorativa. Questi modelli non dipendono da iniziative isolate, ma dalla capacità delle amministrazioni locali di strutturare convenzioni e garantire continuità economica e organizzativa. Dove questa struttura manca, il rientro avviene senza supporti e si traduce spesso in una ripetizione del percorso penale. Dentro questo quadro si colloca uno dei tentativi più strutturati di costruire alternative al circuito penale tradizionale. Negli anni Novanta, a Cosenza, l’amministrazione guidata da Giacomo Mancini promosse un sistema di cooperative sociali legato all’inclusione lavorativa di persone detenute ed ex detenute. L’impostazione non si limitava a interventi assistenziali, ma puntava a creare occupazione reale attraverso convenzioni tra Comune e mondo cooperativo. L’idea di fondo era spostare il reinserimento fuori dalla logica dell’intervento episodico. Le cooperative non venivano pensate come strumenti marginali, ma come soggetti economici coinvolti stabilmente in attività di interesse pubblico. In questo schema il lavoro riguardava manutenzione urbana, servizi ambientali, gestione di spazi pubblici e piccole attività produttive. L’amministrazione comunale agiva come soggetto di regia, creando continuità tra carcere, misure alternative ed esterno. Il punto centrale di quell’esperienza era la stabilità del percorso. La persona in uscita dal carcere non veniva collocata in una fase sospesa, ma inserita in attività che avevano una durata e una struttura. Il lavoro non era presentato come fase temporanea, ma come elemento stabile di reinserimento sociale. Questo riduceva la distanza tra detenzione e vita ordinaria, rendendo meno brusco il passaggio tra i due mondi. Quella stagione ha avuto un valore sperimentale ma anche politico, perché ha mostrato come il reinserimento non dipenda solo dal sistema penitenziario. Dipende anche dalle amministrazioni locali e dalla loro capacità di costruire domanda di lavoro pubblico e sociale. Dove questa capacità è stata attivata, il reinserimento ha trovato canali concreti. Dove è mancata, il ritorno alla vita esterna si è tradotto in un’interruzione netta. Il risultato è un meccanismo perfetto nella sua crudeltà: senza lavoro non c’è casa, senza casa non c’è residenza, senza residenza non c’è lavoro. Una catena burocratica che non ha bisogno di guardie per funzionare. E così l’ex detenuto diventa un cittadino dimezzato, tollerato più che accolto, sospettato più che ascoltato. La politica, intanto, preferisce il silenzio o la retorica. Quando non invoca la sicurezza, parla di “percorsi di reinserimento” senza finanziare realmente le strutture che dovrebbero sostenerli. I programmi esistono, ma sono spesso frammentati, sovraccarichi, affidati a enti che operano con risorse insufficienti. E il carcere, invece di essere un passaggio, diventa un’etichetta permanente. Il punto più grave non è solo sociale, ma profondamente politico perché una democrazia si misura anche da come tratta chi ha sbagliato. Se la pena termina ma la punizione continua nella vita quotidiana, allora siamo di fronte a una sospensione prolungata della cittadinanza. E così, fuori dai cancelli, si consuma una seconda detenzione, senza sbarre visibili ma con muri altrettanto solidi: quelli dell’indifferenza, del pregiudizio e di una burocrazia che non dimentica mai. *Garante dei detenuti del Comune di Cosenza Coordinamento dirigenti penitenziari: “No al securitarismo” ansa.it, 20 aprile 2026 Sbriglia: “Ritirare bozza decreto, non si svuota figura del Direttore”. Il dibattito sulla gestione del sistema carcerario italiano si accende dopo le recenti posizioni espresse dai dirigenti penitenziari in merito alle nuove proposte governative. Il Coordinamento che riunisce i vertici amministrativi degli istituti di pena ha manifestato una profonda preoccupazione nei confronti di una bozza di decreto che, se approvata, rischierebbe di alterare profondamente gli equilibri interni alle strutture detentive. La critica principale, mossa attraverso le dichiarazioni di Sbriglia, punta il dito contro quello che viene definito un eccessivo securitarismo. La richiesta rivolta alle istituzioni è netta: è necessario ritirare la bozza del decreto per evitare che la figura del Direttore venga privata delle sue funzioni centrali e della sua autonomia gestionale. Secondo i rappresentanti della categoria, il testo normativo attuale non risponde alle reali necessità di un sistema già messo a dura prova da carenze strutturali e sovraffollamento. L’allarme del Coordinamento sulla bozza di decreto - L’analisi condotta dai dirigenti penitenziari evidenzia come le nuove disposizioni possano portare a uno svuotamento del ruolo dirigenziale a favore di una logica puramente repressiva. La figura del Direttore, storicamente intesa come garante dell’equilibrio tra la sicurezza interna e l’attuazione del mandato costituzionale della rieducazione, verrebbe marginalizzata. Il Coordinamento sottolinea che una visione focalizzata esclusivamente sul controllo rischia di generare ulteriori tensioni all’interno degli istituti, rendendo più difficile il lavoro di mediazione quotidiana. Secondo Sbriglia, la bozza di decreto attualmente in esame non tiene conto della complessità della macchina penitenziaria. Il timore è che un approccio basato sul securitarismo possa tradursi in una gestione burocratica e punitiva, ignorando l’importanza dei percorsi trattamentali e del dialogo tra le diverse componenti che operano nelle carceri, dal personale di polizia penitenziaria agli operatori sociali. La tutela della figura del Direttore e la gestione carceraria - La salvaguardia delle competenze del Direttore è considerata un requisito imprescindibile per garantire la legalità e l’efficacia del sistema penitenziario. I dirigenti penitenziari ribadiscono che la responsabilità di un istituto non può essere frammentata o ridotta a una semplice funzione di sorveglianza. La gestione di un carcere richiede una visione d’insieme che solo una direzione forte e autonoma può garantire, bilanciando le esigenze di ordine con il rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti. In conclusione, la richiesta di ritiro del provvedimento si configura come un appello alla ragionevolezza. Il sistema carcerario necessita di riforme che potenzino le risorse umane e materiali, piuttosto che di interventi che rischiano di indebolire le figure apicali. La critica al securitarismo proposta dal Coordinamento non è una negazione della sicurezza, ma un richiamo alla necessità di non smarrire la funzione sociale e costituzionale della pena. Il continuo aumento delle pene e dei reati sta ingolfando i tribunali e anche le carceri di Edmondo Bruti Liberati La Stampa, 20 aprile 2026 La vorticosa alternanza tra pulsioni securitarie senza garanzie per alcune categorie e garantismo irrealizzabile per altre produce solo inefficienze di sistema con il risultato complessivo: né sicurezza né garanzie. “La velocizzazione della giustizia transita attraverso una forte depenalizzazione quindi una riduzione dei reati. Occorre eliminare il pregiudizio che la sicurezza o la buona amministrazione siano tutelate dalle leggi penali”. Nordio il 22 ottobre 2022 all’insediamento come Ministro della Giustizia. Unica depenalizzazione quella, in controtendenza rispetto alle direttive anticorruzione dell’Unione europea, su abuso di ufficio e traffico di influenze. Invece più “decreti sicurezza” e leggi che hanno introdotto nuovi reati. La conversione del Decreto n.23/2026 avviene al limite dei sessanta giorni previsti dalla Costituzione. Una sfida alla lingua italiana: un testo già pessimo diviene “pessimissimo”. All’abuso del Decreto Legge, purtroppo pratica diffusa da tempo, l’attuale maggioranza ha aggiunto la vanificazione del dibattito parlamentare sul testo originario e la forzatura di ulteriori peggioramenti. Tra le cause del sovraffollamento carcerario vi è l’aumento della durata delle pene inflitte e si insiste sugli aumenti; vi è la presenza di tossicodipendenti e si restringe l’operatività della pena ridotta per fatti “di lievi entità”. Se Salvini non riempie le piazze sulla remigration, viene in soccorso la maggioranza, stravolgendo il ruolo della difesa, garanzia essenziale per tutti e ancor più per le persone in situazioni precarie. Con l’offerta di una “paghetta” di 625 euro si propongono avvocati/agenti ausiliari della remigration, incentivando lo straniero al rimpatrio volontario. Riemerge il Nordio “depenalizzatore” con una sorta di abrogazione, mirata però solo su alcuni soggetti, del reato previsto per l’avvocato che “rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa” (art. 380 codice penale). Viene sfidata, ora con legge ordinaria, la Costituzione nei due fondamentali principi dell’art. 24 “La difesa è diritto inviolabile in ogni Stato e grado del procedimento. Sono assicurati, ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”. Non basta la paghetta al “remigrator ausiliario”, ma viene limitato l’accesso al patrocinio a spese dello Stato in caso di impugnazione dell’espulsione. Il Decreto legge, nonostante le modifiche allora introdotte, si disse, sull’effetto della moral suasion del Quirinale, presentava una “lenzuolata” di interventi quando non dannosi, inutili. Il fermo preventivo di polizia, pur ridimensionato, suscita gravi dubbi di costituzionalità. Sarebbe stato doveroso che il Governo riferisse sull’uso che ne è stato fatto in questo mese e mezzo di vigenza. Una sgangherata norma prevede la iscrizione in un separato registro, piuttosto che in quello ordinario per le notizie di reato, “quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione”. La traduzione in legge dello slogan salviniano “la difesa è sempre legittima”, è stata sommersa dal ridicolo dopo le imprudenti dichiarazioni di esponenti del governo ai massimi livelli sulla “evidenza” della legittima difesa per il poliziotto che aveva ucciso un pregiudicato nel boschetto di Rogoredo. Altra scadenza si avvicina: Giudice dell’udienza preliminare, in formazione collegiale, per decidere sulla richiesta del Pm di misure di custodia cautelare in carcere. L’entrata in vigore era stata differita di due anni per adeguare gli organici dei magistrati. Ciò non è avvenuto, come previsto e prevedibile. Il Gip collegiale è del tutto impraticabile nei Tribunali piccoli e anche nei medi. Nella dozzina di grandi Tribunali metropolitani si dovrebbe ricorrere all’applicazione temporanea al Gip di magistrati del Tribunale civile, con il risultato di aggravare la situazione del settore civile che è quello in maggiore sofferenza. Realismo imporrebbe di prendere atto che questa misura, in linea di principio auspicabile, è di fatto impraticabile. Ma vi è il rischio che si adotti una soluzione pasticciata con la concentrazione della decisione per tutto il distretto nel solo Gip collegiale del Tribunale metropolitano, che produrrebbe effetti a catena di ulteriore inefficienza. La profezia di Cesare Beccaria e il panpenalismo securitario di Lucia Risicato* Il Riformista, 20 aprile 2026 Si calcola che, dal 2022 ad oggi, siano state 48 le fattispecie delittuose di nuovo conio e di alterne fortune, per un totale di oltre 400 anni di carcere variamente comminati. Beninteso, la tendenza al panpenalismo precede di molto il 2022, generando da anni - quasi sempre per decreto - nuovi delitti sanzionati sempre e soltanto con pesantissime pene detentive, sulla scia di un’idea vendicativa del carcere contemporaneo. Analizzando i provvedimenti normativi nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 2024, Roberto Cornelli ha osservato che “l’espressione governing through crime appare concettualmente ed empiricamente appropriata anche per il contesto italiano: si assiste… ad una tendenza sempre più marcata all’utilizzo della legislazione penale e della sicurezza come strumento di governo di fenomeni sociali eterogenei, spesso privi di una reale matrice penalmente rilevante”. E tuttavia molte delle norme penali contenute nei recenti decreti n. 48/2025 e n. 23/2026 superano, persino rispetto al passato recente, un limite ontologico: si sgretolano principi di rilievo costituzionale e caratteri fondanti della materia penale. L’evidente congedo dal diritto penale come ultima ratio è legato all’idea autocratica del grimaldello penalistico come strumento di neutralizzazione del disagio sociale. Il diritto penale diseguale è la cifra stilistica del populismo, per dir così, tradizionale. Ma il populismo odierno ha subito un’ulteriore mutazione in peius, ben evidenziata tra gli altri da Luigi Ferrajoli. Si è smarrito il senso di umanità, la compassione nel senso etimologico del termine. Qualcuno ha parlato eloquentemente di ritorno della crudeltà nel diritto: la ricerca del consenso elettorale non si limita a introdurre nuovi reati, inasprendo le pene e contrastando la criminalità stradale, ma ostenta politiche che si concretano in massicce lesioni dei diritti umani e, in tempi recentissimi, nella restrizione dei diritti. È il definitivo avallo del già noto diritto penale a due velocità, mite con i salvati (le persone perbene) e feroce con i sommersi (i derelitti che a vario titolo vengono qualificati come “nemici” dell’ordine e della sicurezza, siano essi detenuti, clochard, madri di etnia rom, occupatori di edifici, clandestini, manifestanti molesti, etc.). Il decreto-legge n. 23 del 2026, come il precedente d.l. n. 48 del 2025, è un pot-pourri di previsioni eterogenee nei contenuti ma non negli obiettivi illiberali. Il provvedimento anticipa, ad es., la repressione della disobbedienza fino alla soglia del sospetto della possibile commissione di reati (o, quantomeno, di alcuni tipi di reato). L’art. 7 amplia i poteri della polizia - anche al di fuori dei compiti di polizia giudiziaria - limitando le libertà personali al di fuori e a prescindere dal controllo diretto e preventivo dell’autorità giudiziaria. È difficile immaginare che - per lo meno nella sua formulazione attuale - la disposizione in esame sia coerente con le garanzie costituzionali di inviolabilità della libertà personale e con i diritti di riunione e di manifestazione: si tratta di un vero e proprio fermo preventivo di pubblica sicurezza in assenza di controllo giurisdizionale, in cui è (soltanto) la polizia a decidere quali siano i “facinorosi” da bloccare per svolgere non meglio precisati “accertamenti”. Stiamo parlando degli stessi agenti di polizia autorizzati dall’art. 28 del d.l. n. 48 del 2025 a portare senza licenza le armi previste dall’art. 42 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (arma lunga da fuoco, rivoltella e pistola di qualsiasi misura, bastoni animati con lama di lunghezza inferiore a 65 cm.) anche quando non sono in servizio, e per i quali era stata pensata una sterilizzazione delle indagini su reati commessi nell’adempimento dei doveri istituzionali. In verità, nonostante la moral suasion del Presidente della Repubblica, molti profili del decreto suscitano inquietudine. La sensazione, poi, è sempre quella della confezione legislativa frettolosa. Il pensiero corre alla nuova fattispecie di rapina commessa da un gruppo organizzato ex art. 628-bis c.p., alla cui stregua “la pena è della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 se il fatto di cui all’articolo 628, primo comma, è commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio”. Salta agli occhi un massimo edittale superiore a quello dell’omicidio doloso. Certo, immaginare un gruppo di malfattori che organizzi una scorreria in armi in aperta campagna per assaltare un portavalori o uno sportello automatico è quasi sublime, ma non consola. Si è inverato quanto preconizzato da Cesare Beccaria sull’autoritarismo punitivo come puro apparato di potere, una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino: profezia distopica, contro la quale occorre continuare a difendere senza risparmio il volto costituzionale dello ius terribile. *Professore ordinario di Diritto penale La maggioranza e una certa idea di avvocato di Luigi Ferrarella Corriere della Sera, 20 aprile 2026 Nei provvedimenti si delinea l’identikit di un avvocato che va bene soltanto se rema nella stessa direzione della maggioranza Per le ammaccature delle automobili incidentate resta improponibile, perché l’avvocato dell’automobilista non può prendere soldi dall’assicurazione per convincere in conflitto di interessi il cliente ad accettare la soluzione proposta dalla compagnia, invece per le ammaccature delle vite degli esseri umani extra Ue si potrà fare: se alla Camera entro il 25 aprile nella legge di conversione del decreto legge sicurezza resterà l’emendamento fatto approvare al Senato dai partiti della maggioranza, l’avvocato che fornisca a uno straniero assistenza nella richiesta di rimpatrio volontario assistito (675 casi l’anno scorso sul totale di 6.772 rimpatri fra 66.617 migranti sbarcati) riceverà dallo Stato un incentivo di 615 euro una volta accertato l’avvenuto rimpatrio dello straniero. Al quale, peraltro, una contemporanea nuova norma vieterà sempre, indipendentemente dai limiti di reddito, di essere ammesso al patrocinio dello Stato per le spese dell’avvocato nei ricorsi contro le espulsioni. Eppure si sbaglierebbe a derubricare queste norme a folcloristica tenaglia di “remigrazione”, che toglie il gratuito patrocinio dello Stato e lo sostituisce con l’infedele patrocinio di Stato. Al contrario, sono solo le ultime di una serie di micromisure che in vari settori, se si uniscono i puntini, restituiscono l’identikit che delle “garanzie” ha la maggioranza autodichiaratasi “garantista”, a dispetto del suo promettere di inserire “l’avvocato in Costituzione”, vantare “la prima volta” di un avvocato nominato capo dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, e abbagliare il ceto forense con lo scatenato appoggio al totem della separazione delle carriere dei magistrati: cioè l’identikit di un avvocato, proprio come già l’idea di magistrato teorizzata dalla dottrina Meloni-Mantovano, che va bene soltanto se rema nella stessa direzione della maggioranza, se collabora a ottenere il risultato prefissato dallo Stato, se si accomoda a essere subordinato e funzionale agli obiettivi dell’esecutivo, se accetta di farsi catena oliata e non grippante l’ingranaggio governativo. I soldi agli avvocati per incentivare i rimpatri, un problema etico di Serena Sileoni Il Dubbio, 20 aprile 2026 La decisione del governo di pagare gli avvocati per il buon esito delle pratiche di rimpatrio volontario è sbagliata sul piano politico e su quello etico. La novità, secondo la quale il Consiglio nazionale forense e gli avvocati diventano soggetti attivi nel settore dei rimpatri assistiti, è contenuta in un emendamento estemporaneo al decreto sicurezza, che deve essere convertito in legge entro questa settimana. Il Consiglio nazionale forense ha precisato di non sapere nulla di una norma che lo riguarda direttamente, poiché lo chiama all’esercizio di un’attività pubblica finora svolta dal governo con la collaborazione di organizzazioni internazionali e non governative. L’avvocato Francesco Greco, che lo presiede, ha negato che l’Ordine sia stato mai consultato o ascoltato. Pensare di poter approvare un emendamento del genere solo perché vi è stato apposto il parere favorevole del governo, senza sentire quello, anche tecnico, dell’Ordine professionale coinvolto è stato un errore politico non da poco, per un governo che ormai da quattro anni ha dimestichezza con le procedure legislative. Il rimpatrio volontario consente agli stranieri di tornare nel loro paese di origine attraverso un programma individuale di rientro, che comprende l’organizzazione e l’assistenza finanziaria del viaggio e soprattutto l’accompagnamento fino al reinserimento sociale e economico nel paese di provenienza. Introdotto con il testo unico del 1998 e poi ampliato per recepire la direttiva rimpatri, viene finanziato dallo Stato e dall’Unione europea. Tra il 2018 e il 2021, secondo l’unico rapporto a disposizione della Corte dei conti, i rimpatri volontari assistiti sono stati 2.183, a fronte di 19.745 forzati. La novità voluta dal governo prevede che all’avvocato che presti assistenza ai richiedenti rimpatrio venga riconosciuto un compenso a carico dello Stato (o meglio, del contribuente), ma solo dopo la loro partenza. Da sempre, viene detto che la professionalità dell’avvocato si valuta non per il buon esito della causa a favore del cliente, ma per la correttezza con cui è stato svolto il mandato. Come dicono i manuali, la sua è un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Per questo, cioè per evitare che svolga la propria funzione per un interesse diretto in causa, si insiste a vietare una cosa pur ragionevole, come il patto di quota lite. Ma è proprio quello che il governo sembra ora sollecitare. Anzi, un compenso pagato dallo Stato perché abbia buon esito la procedura di rimpatrio volontario è persino peggio di un patto di quota lite, dal momento che viene erogato dallo Stato e non dall’assistito, con il rischio che l’interesse dell’avvocato, diversamente dal caso del patto, possa andare in direzione contraria a quello del suo cliente, che è il reinserimento nel paese di origine, e non solo l’accompagnamento alla frontiera. Spinto a riscuotere una sorta di aggio, il professionista potrebbe allontanarsi dallo svolgere le sue funzioni con la lealtà e correttezza che la deontologia gli impone. C’è di più. Il conflitto tra interesse nazionale e immigrazione è il piatto forte dei partiti di maggioranza e, c’è da scommettere, lo sarà in misura maggiore all’avvicinarsi delle elezioni. Fino al 2012, gli interessi superiori della nazione erano menzionati nel giuramento che gli avvocati dovevano rendere in tribunale, per poter esercitare la professione. Con la riforma dell’ordinamento forense il giuramento è stato sostituito da una formula di impegno pronunciata all’Ordine e il riferimento agli interessi superiori della nazione è stato eliminato. È vero che un disegno di legge presentato dal ministro Nordio e in discussione alla Camera vorrebbe ripristinare il giuramento solenne, ma è anche vero che - giuramento o no - gli avvocati non sono, non devono essere pubblici ufficiali al servizio di presunti interessi della nazione, ma liberi professionisti al corretto servizio dei loro clienti. Trasformarli da assistenti legali a agenti di governo è un problema di etica, non solo professionale. No al “premio” sui rimpatri, avvocatura e magistratura: si cambi il Dl sicurezza di Francesco Machina Grifeo Il Sole 24 Ore, 20 aprile 2026 L’Ocf proclama lo stato di agitazione permanente e il Cnf prende le distanze. Le Camere penali contestano una difesa piegata agli obiettivi dello Stato. Anche l’Anm esprime sconcerto. Non si fermano le polemiche sulla norma, inserita nel decreto sicurezza, che prevede un “premio” per gli avvocati collaborativi nei procedimenti di rimpatrio degli immigrati. Il Consiglio nazionale forense, che pure figura tra gli enti coinvolti, afferma di non saperne niente. L’Organismo congressuale forense dichiara lo stato di agitazione. Le opposizioni sono sugli scudi e la maggioranza non sembra intenzionata a rivedere la norma, anche considerati i tempi strettissimi per la conversione del decreto. Unica apertura viene da Noi Moderati: Per il responsabile Giustizia Gaetano Scalise: “Si tratta di una forzatura normativa. Coinvolgere l’avvocatura in un meccanismo che prevede un compenso all’effettivo rimpatrio introduce una logica premiale incompatibile con libertà della difesa”. La norma contestata è il nuovo articolo 30-bis (Disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti) che inserisce, il comma 3 bis, nell’art. 14-ter del Testo Unico immigrazione. Si prevede che al rappresentante legale che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario, è riconosciuto, all’esito della partenza, un compenso pari a 615 euro. L’Associazione nazionale magistrati esprime “sconcerto”. E contesta anche le “limitazioni all’accesso al patrocinio a spese dello Stato in caso di impugnazione dei provvedimenti amministrativi di espulsione dello straniero mettendo a rischio l’effettività della tutela giurisdizionale”. “Il premio all’insuccesso della strategia difensiva - proseguono i magistrati - contrasta con l’idea stessa di difesa”. “In ogni ambito, il diritto di difesa deve rimanere pieno, libero e concretamente accessibile. Senza essere piegato a logiche diverse”. Il Consiglio nazionale forense commenta: “In merito alla norma del decreto sicurezza che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense un ruolo nel processo di rimpatrio degli immigrati e nella gestione dei pagamenti dei legali coinvolti, il CNF precisa di non essere mai stato informato di tale coinvolgimento: né prima della presentazione dell’emendamento, né durante il suo iter parlamentare, né dopo la sua approvazione”. “L’istituzione - prosegue - chiede che il Parlamento intervenga per eliminarne ogni coinvolgimento, sottolineando che le attività previste non rientrano tra le proprie competenze istituzionali”. Il Presidente Greco rimarca: “Le attività previste non rientrano tra le nostre competenze istituzionali”. “Possiamo pagare - aggiunge - i dipendenti del Consiglio ma non gli avvocati”. L’Organismo Congressuale Forense esprime “forte stupore”: “Il recente decreto sicurezza - si legge in una nota aveva già inopinatamente escluso di fatto il diritto del migrante ad accedere al patrocino a spese dello Stato. Oggi si introduce un compenso all’avvocato, subordinato esclusivamente all’assistenza al rimpatrio volontario del migrante e da corrispondere all’esito della partenza dello straniero”. “Il testo licenziato - prosegue - non solo lede il diritto di difesa effettiva dell’individuo, ma addirittura stravolge il ruolo e la funzione dell’avvocato”. “L’attività difensiva ha, quale sua prerogativa, la libertà da qualunque potere e che alcun compenso può essere subordinato o previsto solo in ragione di una sorta di collaborazione da parte dell’avvocato nel conformare la sua attività e le sue scelte agli obiettivi perseguiti dalla politica”. L’OCF delibera “lo stato di agitazione dell’intera avvocatura in attesa che, in sede di successivo passaggio alla Camera dei Deputati, si modifichi integralmente il testo a tutela dei diritti fondamentali dell’uomo e dello Stato di diritto”. Al coro di “no” si aggiungono che le Camere penali. “L’emendamento al decreto sicurezza, trasforma il difensore in uno strumento delle politiche governative di remigrazione”. “È una previsione incompatibile con la Costituzione e con i principi più elementari della deontologia forense: l’avvocato non può essere pagato per ottenere l’esito voluto dallo Stato, ma deve assistere il proprio cliente in piena libertà e indipendenza”, prosegue la Giunta Ucpi. “Questa previsione tradisce un’idea di avvocatura servente, subordinata agli obiettivi del potere e retribuita in funzione del risultato richiesto dall’amministrazione. Un’idea che non può che essere respinta con fermezza, in nome di una funzione difensiva libera, indipendente e rivolta esclusivamente alla tutela dei diritti della persona assistita”, conclude la nota”. Difende la novità il capogruppo di FdI al Senato, Lucio Malan: “Oggi l’avvocato viene pagato dallo Stato soltanto se fa ricorso contro l’espulsione di un migrante. Insomma, nessun legale perderà nulla e parecchi saranno invece pagati per una prestazione che oggi svolgono gratuitamente”. Intanto in giornata si parte con le votazioni nelle commissioni. A Montecitorio il voto di fiducia richiede due giorni. Poi toccherà agli ordini del giorno. Pacificare il processo, scacciarne gli incubi: la lezione di Flick di Errico Novi Il Dubbio, 20 aprile 2026 Nei lunghi mesi che hanno preceduto il referendum ci siamo impegnati con ogni sforzo possibile nel presentare la separazione delle carriere come un’occasione pacificatoria. Non solo all’interno del processo, fra accusa e difesa, ma anche rispetto alla vita democratica complessivamente intesa. Riportare su un piano di equilibrio l’attuale strapotere del pm, con una riforma che liberasse il giudice dal timore di una carriera condizionata dal partito delle Procure, egemone nell’Anm e dunque nel Csm: abbiamo cercato, da queste pagine, di ricordare che cogliere un obiettivo del genere avrebbe fatto bene alla democrazia, perché avrebbe cominciato a stemperare la degenerazione mediatica della giustizia penale, e la conseguente delegittimazione della politica per via giudiziaria. Ne sarebbe derivato, forse nell’arco di decenni, un migliore equilibrio fra politica e magistratura e, quindi, fra politica e opinione pubblica. Non è servito, e anzi forse una parte degli elettori che hanno votato No è stata fortemente motivata proprio dalla possibilità che la riforma “salvasse” la cosiddetta casta dei partiti dall’aggressività di cui oggi i pm sono dotati. L’antipolitica, in questo Paese, resta più forte di tutto. Ciò non toglie che il problema di una giustizia ridotta a campo di battaglia resti. E che se i prossimi trent’anni dovessero assomigliare a quelli trascorsi a partire da Mani pulite, i rischi per la tenuta democratica sarebbero fatali. Ecco perché abbiamo pensato di dedicare questo intero “Dubbio del lunedì” alle riflessioni di Giovanni Maria Flick. Il presidente emerito della Consulta predice infatti un futuro, per la giustizia, aggravato da altre minacce, e in particolare dall’invadenza della tecnologia. Sia per una generale deriva legata alla possibile disumanizzazione del processo, sia perché, ed è il rischio più grave, l’IA, l’algoritmo che si fa giudice e, peggio, pm robot, rischiano, è la lucida intuizione di Flick, di creare un “digital devide giudiziario”, a danno dei meno abbienti, di chi non potrebbe avere adeguato accesso ai nuovi strumenti tecnologici. Se si vuole evitare uno scenario del genere, non si sa se più distopico o inevitabile, bisogna affidarsi, per il presidente emerito della Corte costituzionale, anche alla leale collaborazione fra avvocatura e magistratura. Insomma: le minacce che incombono sul processo del futuro devono convincere le sue parti a quella pacificazione che qui, dalle colonne del Dubbio, si è sperato potesse prodursi con la separazione delle carriere. Questo insolito saggio sotto forma di intervista è un’anticipazione del discorso che Flick pronuncerà venerdì prossimo a Palazzo della Consulta, nell’ambito delle celebrazioni per i primi settant’anni della Corte. Abbiamo pensato che l’auspicio di lunga vita a uno dei due supremi organi di garanzia - il primo è il presidente della Repubblica - potesse tradursi anche in speranza che le ombre della giustizia siano comunque allontanate, in un sussulto di passione democratica e civile. Non sapremmo dire se il discorso che leggerete qui è ottimista. Di certo, a noi è sembrata una delle ultime possibilità a cui aggrapparsi. “C’è un pianeta giustizia oltre il referendum e fingiamo di non vederne il lato oscuro” di Errico Novi Il Dubbio, 20 aprile 2026 Di solito il Dubbio considera Giovanni Maria Flick un interlocutore privilegiato. Lo interpella ogni volta in cui c’è da riflettere su grandi questioni che infiammano il dibattito sulla giustizia, e ha la fortuna di trovarne spesso la generosa disponibilità. Il rapporto dialettico con il presidente emerito della Consulta attraversa fin dall’inizio la storia di questo quotidiano, che pochi giorni fa ha raggiunto il traguardo dei primi dieci anni. È il motivo per cui potrà sembrare paradossale che nei mesi del più intenso dibattito pubblico sviluppatosi nel nostro Paese, attorno alla giustizia e al processo penale, dai tempi di Mani pulite, il Dubbio non abbia mai incrociato, con un’intervista per esempio, la posizione di Flick. Ma è quest’ultimo che ha voluto tenersi ai margini della contesa. Non perché non avesse un’idea sulla separazione delle carriere e sulla riforma Nordio, ma per una propria rispettabilissima convinzione secondo cui la modifica costituzionale avrebbe eluso in gran parte “i veri, effettivi problemi della giustizia, e della giustizia penale soprattutto”. Ne è convinto tuttora, a esattamente un mese di distanza dal referendum sull’ordinamento della magistratura, che riguardava le carriere e il disciplinare delle toghe e chiamava in causa anche, in modo chiarissimo, l’equilibrio fra accusa e difesa, i poteri e l’ordinamento del pubblico ministero, il rapporto fra il giudiziario e il legislativo. “Ma la separazione delle carriere e, nel complesso, l’architettura della riforma mi hanno sempre dato l’impressione di girare attorno, senza affrontarli davvero, ai nodi del processo, a cominciare proprio dalla parità delle armi fra accusa e difesa. Perché vede”, dice Flick, al principio di quest’ampia discussione, “è come se volessimo proteggerci, con le polemiche sulla separazione delle carriere e sulle altre questioni di cui si è parlato per mesi, da una verità più pesante: il processo ha perso da tempo alcune sue garanzie, e rischia di perderne ancora in virtù dell’impatto che l’intelligenza artificiale e la tecnologia in generale producono sulla giustizia, come su ogni alto aspetto della vita sociale”. Si dimentica - è una delle conclusioni a cui il presidente emerito della Corte costituzionale guarda nel dialogo che qui riportiamo - come “una delle garanzie da non relegare sullo sfondo riguardi la necessità che la stessa indagine penale sia comunque condotta e conclusa da una persona, seppure attraverso strumenti tecnologici”. Non possiamo permetterci, insomma, neppure il più pallido rischio di andare a sbattere contro un “pm-robot”. “E però la dissociazione fra polemica sulla giustizia e reale condizione del processo favorisce questo rischio, che naturalmente non è l’unico: lei lo sintetizza con l’espressione pm-robot, io tengo a ricordare che nella perdita di umanità nelle diverse fasi del procedimento penale si specchia il declino delle garanzie. Che poi corrisponde, come è chiaro a chiunque comprenda il peso della giurisdizione nel sistema civile, a un silenzioso, inavvertito ma inquietante sgretolarsi della democrazia”. Insomma: con il referendum ci siamo illusi di poter archiviare, in una forma o nell’altra, con la vittoria del Sì o, come poi è stato, del No, tutti i problemi. Ma non poteva essere così. Si è trattato di una sorta di pietosa bugia. Di un meccanismo di difesa, di una “illusione”, dice Giovanni Maria Flick. Ci siamo “nascosti” pur di non guardare negli occhi la realtà. E allora, presidente Flick, proviamo a essere impietosi, invece. Guardiamo in faccia i problemi del processo uno per uno. Con il massimo scrupolo possibile. Brutalmente, come sta oggi il processo penale? Non è in condizioni smaglianti. E se non lo è, la causa va individuata in questioni strutturali. Che attengono innanzitutto a un problema troppo sottovalutato, almeno dalle semplificazioni del dibattito politico: la complessità. Vede, la Corte costituzionale, nei suoi primi settant’anni, ha definito il concetto di giusto processo non con una singola sentenza o con un nucleo ristretto di pronunce orientate a una definizione generale di tale principio. La Corte ha costruito il giusto processo in modo da articolarlo e sostanziarlo nel riconoscimento di singole garanzie giurisdizionali, nella loro definizione ed estensione, nel loro sviluppo concreto. Gliela dico in modo, per così dire, altrettanto brutale quanto il tono della sua domanda: il giusto processo non può e non deve essere pensato in astratto. Non è così che un principio diventa realtà. Non è che il processo diventi giusto semplicemente perché siano previste dalla legge le garanzie difensive, lo è se sostanzialmente quelle garanzie si inverano nella dinamica che porta all’emissione della sentenza. D’accordo: dobbiamo insomma sperimentare e vigilare di continuo sul “garantismo”, e quindi sulla buona salute, della giustizia penale. Ma quindi ora il termometro che dice? Che la complessità a cui le accennavo si è aggravata, per così dire, negli anni, a causa della non semplice interazione fra il nostro sistema e il diritto sovranazionale: la struttura multilevel dell’ordinamento giuridico in cui ci troviamo ha alzato il coefficiente di difficoltà. Il diritto va elaborato, e lo ha fatto anche la Corte costituzionale, nella dialettica fra le nostre leggi, la nostra Costituzione, i Trattati Ue, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Non ci vuole molto a rendersi conto di quanto sia complicato, in quest’oceano, dare effettività alle garanzie. Qual è la garanzia primaria, nel processo? Capovolgerei la domanda. Chiediamoci quale principio, più di ogni altro, il processo deve garantire. Non può che trattarsi della pari dignità, che appunto si afferma anche e soprattutto attraverso il riconoscimento delle garanzie giurisdizionali. Il pieno sviluppo della persona umana si assicura anche e soprattutto attraverso le tutele nel processo, quale strumento predisposto dall’ordinamento per la risoluzione delle controversie. Ora, se c’è una forma chiara attraverso cui si realizza la pari dignità, è nell’attuazione dell’articolo 24 della Costituzione, nel diritto di difesa. Nell’accesso alla giustizia e nell’efficienza del sistema. E da questo punto di vista, credo si veda, pure a occhio nudo, come vi sia ancora molto da fare. Confido nella Corte costituzionale, il cui apporto sarò decisivo anche alla luce delle prospettive presenti e future dell’ingresso delle tecnologie intelligenti nella vita quotidiana, dei loro strumenti e dei loro costi. Intende dire che il contributo dell’algoritmo all’attività del difensore e, soprattutto, del magistrato, può accrescere le disuguaglianze? Provo a rispondere alla domanda con l’esempio relativo all’uso delle intercettazioni e alle pronunce della stessa nostra Corte di Cassazione sull’utilizzabilità delle prove acquisite all’estero. Forse se ragioniamo su casi in cui, per esempio, una persona indagata fa i conti con un’ipotesi d’accusa costruita anche grazie a elementi raccolti da magistrature di altri Paesi, si ha un’idea dei costi della giustizia e della difesa. Secondo alcune tendenze della giurisprudenza continentale, l’ordine europeo di indagine può essere emesso anche da autorità non pienamente indipendenti. I contenuti delle intercettazioni disposte in un procedimento penale possono essere utilizzati in procedimenti amministrativi paralleli qualora vi sia una solida base legale. Va rispettata l’esigenza di un effettivo rimedio giurisdizionale. Va tutelata la proporzionalità. Ma le sezioni unite della nostra Cassazione hanno chiarito, di recente, che l’acquisizione di prove dall’estero tramite ordine europeo di indagine rientra nella disciplina della cosiddetta circolazione delle prove tra procedimenti. Le prove già formate possono quindi essere utilizzate senza necessità di un preventivo decreto di autorizzazione da parte del giudice. Ecco: la prospettiva dell’europeizzazione delle tecniche di indagine penale accresce l’importanza delle intercettazioni e delle nuove tecnologie, ma rischia di rendere il sistema più instabile per la maggiore difficoltà di tutela dei diritti processuali. A proposito di parità delle armi: e di qualche giorno fa la notizia che la Corte d’appello di Milano ha rimesso alla Consulta la norma che limita, per i reati a citazione diretta, la facoltà del pubblico ministero di impugnare sentenze di assoluzione. Davvero un’asimmetria nel diritto di impugnazione, fra accusa e difesa, viola il principio di uguaglianza, o con la recente norma siamo semplicemente dinanzi alla declinazione del principio per cui la condanna va pronunciata al di là di ogni ragionevole dubbio? Non sarà facile esprimersi, per la Corte. Posso limitarmi a ricordare quanto è avvenuto nel 2007. Cioè a proposito della cosiddetta legge Pecorella, che precludeva tout court il potere del pm di appellare le sentenze di assoluzione... Quella sentenza costituzionale del 2007 non fu esente da critiche nella dottrina. Secondo quanto stabilì all’epoca la Corte, la parità delle parti non escludeva la possibilità di distribuire diversamente poteri e facoltà dei protagonisti del processo. Veniva richiamata però la necessaria ragionevolezza di eventuali distinzioni, e il necessario rispetto dei canoni di adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione. Laddove menomazioni generali, unilaterali e radicali al potere di impugnazione, in quel caso del pubblico ministero, non potevano dirsi giustificate. Nel processo di parti, di natura accusatoria, si deve pretendere che il pubblico ministero sia considerato parte alla stregua della difesa, si deve accettare che esso abbia gli stessi poteri di quest’ultima, alla luce della specularità dell’interesse ad agire. Ma quindi c’è una possibilità, per la riforma più recente, di uscire indenne dal vaglio della Consulta? Non mi attribuisca pronostici che non intendo fare. Voglio essere molto chiaro: considero del tutto inopportuno pronunciarmi non retrospettivamente sul caso del 2007, come ho appena fatto, ma prospetticamente sulla nuova questione, appena rimessa alla Corte. Su tale più recente ordinanza di rinvio non dico assolutamente nulla. Intanto, l’attuale ministro della Giustizia Carlo Nordio ha visto infrangersi sul No pronunciato dagli elettori, e non dalla Consulta, ben altra riforma. Il popolo ha deciso che giudice e pm non devono essere separati. Ma davvero la parità delle armi di cui ci occupiamo in questo dialogo con lei può essere assicurata in un sistema ordinamentale immutato? Vede, la garanzia dei diritti e il limite all’arbitrio del legislatore passano necessariamente attraverso il riconoscimento della natura diffusa del potere giudiziario. Un assetto che non deriva dalla concessione del sovrano o da una mera delega di funzioni, ma dalla Costituzione, per la quale vige un delicato equilibrio fra poteri e organi dello Stato. Ecco, è a questo delicatissimo equilibrio che bisogna ricondurre, credo, anche il dibattito referendario che ha tenuto il Paese impegnato per mesi: senza entrare nel merito delle proposte di riforma costituzionale e della scelta dei cittadini nell’ultima tornata referendaria, occorre ricordare, come già sottolineato da più parti, che all’intervento sull’equilibrio fra gli organi costituzionali dovrebbe sempre corrispondere una riflessione approfondita sulle prerogative di tutti i poteri dello Stato. Insomma, lei vede il pericolo che un diverso ordinamento possa alterare l’equilibrio dell’intero disegno, a meno che non si intervenga con ulteriori bilanciamenti... Vedo semplicemente un fatto: l’esperienza del referendum ha dimostrato ancora una volta che la Costituzione, tanto per essere preservata quanto per essere attuata e ancor più per essere modificata, richiede confronto aperto e dialogo. Essa non tollera interventi o ragionamenti di parte. La Costituzione è tuttora un manuale di convivenza: lo è per tutti, soprattutto per i più giovani vista la loro ampia partecipazione al voto. Ma in che modo un diverso ordinamento della magistratura può incidere sull’equilibrio fra poteri in direzione sfavorevole alle garanzie di difesa e, in ultima analisi, democratiche? Non mi permetto di rispondere con semplificazioni. Invito però a riflettere su un altro squilibrio del sistema, relativo al rapporto fra potere legislativo ed esecutivo, distinti, ormai, in modo impercettibile. Il secondo ha assorbito, o quasi, il primo: il rispetto nei confronti del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale diventa sempre più di facciata, meno reale ed effettivo. E allora, intanto, in un sistema che rischia di risultare irrimediabilmente alterato, occorre riflettere su come valorizzare il ruolo del Parlamento, per limitare l’abuso della decretazione d’urgenza e del ricorso eccessivo al voto di fiducia. Occorre altresì riaffermare l’autorevolezza della Corte costituzionale, riconoscere il ruolo super partes del Presidente della Repubblica, considerare la magistratura soggetta soltanto alla legge e scoraggiarne la supplenza giudiziaria. Nessuno discute sulla necessità di preservare tale delicata architettura costruita su altrettanto delicati equilibri... Ma le ripeto, il mio è un invito alla riflessione, non un’analisi sui quesiti in gioco nel dibattito referendario. Posso solo aggiungere che mi è sembrato fin da subito inappropriato che quesiti, modifiche del genere, fossero destinati al vaglio dell’elettorato anziché al dibattito parlamentare, certamente meno tranchant ma perciò capace di individuare eventuali diversi equilibri. Certo, mi permetta di aggiungere considerazioni sui princìpi, seppure in chiave generale e non elettoralistica: fra le riflessioni necessarie, c’è anche quella relativa a un potere del giudice un po’ trascurato, almeno nella logica del bilanciamento fra accusa e difesa. Il pluralismo dei valori costituzionali è assicurato dal potere riconosciuto al singolo giudice di far emergere profili di illegittimità costituzionale delle leggi. Nella prassi, però, continua a segnalarsi una certa difficoltà nella netta distinzione dei ruoli fra pubblico ministero e giudice, soprattutto nelle indagini, nonché la percezione di sproporzione e disparità di trattamento fra accusa e difesa. Si tratta delle questioni che la riforma bocciata dal referendum si proponeva di risolvere... Ma io credo che della sovrapposizione di ruoli, soprattutto nella fase preliminare, e del conseguente rischio di compromettere la parità delle armi a sfavore della difesa, dovrà occuparsi il legislatore ordinario, non necessariamente attraverso riforme epocali. Si tratta di evoluzioni e rivoluzioni culturali lente, che si arricchiscono grazie al confronto, e non allo scontro, fra il legislatore, la magistratura e l’avvocatura. Tra queste ultime serve perciò una leale collaborazione e non un perenne conflitto radicato sull’esasperazione del tecnicismo. Certamente trovo assurdo che si sia pensato, com’è avvenuto nelle ultime ore, di coinvolgere i difensori nei rimpatri: l’avvocato tutela i diritti di tutti, naturalmente anche dei migranti, non collabora in pratiche simili, ed è impensabile che riceva un compenso pubblico per ostacolare la posizione dell’assistito. Assolutamente. E non a caso il Cnf, come altre componenti del mondo forense, ha chiesto di cancellare la norma di cui lei parla, inserita nel decreto sicurezza... Le offro subito un’articolazione esemplare del mio convincimento per cui l’equilibrio nel processo vada rafforzato attraverso interventi che non riguardino necessariamente gli aspetti di cui si è discusso negli ultimi mesi. Noi siamo di fronte a una vera e propria crisi del principio di legalità, in materia processual penalistica. Mi riferisco in particolare alla tendenza odierna di preferire al processo penale altre forme ibride di intervento dello Stato nella dinamica dei rapporti sociali ed economici, forme che incidono su diritti e libertà costituzionalmente garantiti. Si pensi alle misure di prevenzione cosiddette miti. Verissimo che l’ambito della prevenzione sia clamorosamente sottovalutato, nel dibattito sulla giustizia, dalla politica e anche dalla magistratura... Il coacervo di fonti normative di diverso livello e di oscurità delle leggi non solo penali, e di interpretazioni giurisprudenziali che largheggiano, dovrebbe convincere gli operatori del diritto a concentrarsi in primo luogo sul problema del rispetto della legalità: sia quale garanzia fondamentale per i consociati, sia quale mezzo per assicurare la separazione dei poteri nell’interpretazione delle leggi. In materia penale la stretta legalità costituisce un momento centrale dell’equilibrio fra la tutela degli interessi fondamentali dello Stato e il rispetto dell’inviolabilità della libertà personale e degli altri profili di libertà collegati a quest’ultima. Il rigoroso rispetto del principio di legalità costituisce l’unico vero baluardo contro la deriva conservatrice della giurisprudenza repressiva. E quindi l’equilibrio fra i poteri andrebbe ritrovato anche con un più preciso intervento del legislatore nel definire i confini una misura sganciata dalle garanzie del processo propriamente inteso solo perché formalmente non annoverata quale pena. Giusto? Sì, e non si trascuri un aspetto simile, relativo sempre al principio di legalità. Spesso la giurisprudenza repressiva di cui sopra si sostanzia in interpretazioni che sfociano nell’analogia, dietro l’etichetta dell’estensione, al fine di salvare l’indagine, come viene detto, o più in generale al fine di consentire l’esercizio di funzioni di supplenza giudiziaria alle carenze legislative, effettive o presunte. Ciò è possibile attraverso il ricorso a espedienti procedurali o all’applicazione più ampia di un tipo di reato, sia pure per perseguire finalità socialmente utili e condivisibili. Viene in mente, a riguardo, la tendenza a applicare in altri ambiti strumenti concepiti per il contrasto di alcune precise tipologie di reato, come mafia e terrorismo... E qui però il problema si crea con il decisivo contributo del legislatore. Spesso, le leggi degli ultimi anni hanno dissestato il codice, perché sono state ispirate da esigenze politiche e contingenti del momento. Sono nate con un errore di fondo: hanno pensato il processo in funzione dei delitti e il diritto in funzione del processo. Si pensi all’aumento delle pene per alcuni reati, in modo da poterli far rientrare tra quelli per i quali è ammessa l’intercettazione. Oppure all’aumento stratosferico delle pene per impedire che un reato venga prescritto. O ancora all’aumento delle pene per dare un segnale emblematico che per altro rimarrà privo di effetti, e comunque inciderà ulteriormente sull’inaccettabile degrado del sistema penitenziario. Nel dibattito referendario non si è fatto caso a un dettaglio: la riforma aveva escluso un aspetto, il superamento dell’azione penale obbligatoria, che pure era contenuto nella versione originaria della riforma, proposta dall’Unione Camere penali. Il principio dell’obbligatorietà è legato al valore dell’uguaglianza: ma la distanza fra il principio la sua effettiva attuazione non si è allargata? Sul punto mi limito a una risposta molto specifica, con cui però almeno vorrei riflettere su uno dei confini da non valicare. Negli ordinamenti in cui l’azione penale è discrezionale, l’equilibrio è affidato alla possibilità di evitare il processo previo accordo con il soggetto indagato. Da noi quest’opzione non può essere contemplata. Ma bizzarramente, nella prassi si registra la tendenza a introdurre forme atipiche di giustizia negoziata. Nel diritto penale dell’economia, la prevenzione mite, a cui ho fatto cenno prima, consente al magistrato di intervenire al fine di orientare l’attività dell’impresa verso l’obiettivo di realizzare modelli organizzativi virtuosi, attraverso la minaccia di possibili ulteriori conseguenze reputazionali e penali. Queste ultime si introducono attraverso misure di prevenzione cautelare senza le garanzie del processo. Della scorciatoia di cui lei parla, l’avvocatura si lamenta da tempo, sia in relazione all’ambito dell’impresa sia in contesti più chiaramente connotati dalla criminalità organizzata... Il pericolo che vedo, il motivo per cui temo che non si intervenga con la necessaria risolutezza per eliminare tali ambiguità è nel fatto che la diffusione non ragionata della negozialità rischia di saldarsi con la logica dell’efficienza. Ciò mette davvero a rischio il sistema, costruito con il contributo fondamentale della giurisprudenza costituzionale, dell’effettività delle garanzie giurisdizionali. Siamo al capitolo che, almeno nelle intenzioni di partenza, era destinato a essere al centro di questo confronto: l’impatto della tecnologia sul processo... Ecco, e allora dobbiamo tornare al nodo della complessità come possibile pregiudizio alla pari dignità sociale, principio che va attuato anche, se non innanzitutto, nella giurisdizione. C’è da chiedersi quale potrà essere l’evoluzione dei prossimi settant’anni di giurisprudenza della Corte costituzionale nella materia del diritto di difesa, e della parità di accesso alla giustizia, alla luce delle nuove prospettive tecnologiche. Può aiutarci l’analisi della giurisprudenza costituzionale in materia di patrocinio a spese dello Stato, proprio alla luce delle prospettive presenti e future della digitalizzazione e del ricorso all’intelligenza artificiale nel mondo della giustizia. La garanzia dei diritti è un elemento centrale nel bilancio dello Stato, e su di essa non può prevalere in assoluto l’esigenza dell’equilibrio e della limitazione della spesa pubblica. Come non può prevalere, sui diritti dei più deboli, la necessità di garantire comunque la sicurezza collettiva. In altre parole: le parti non devono essere gravate di oneri tali rendere impossibile l’esercizio della difesa, anzi devono essere messe in condizioni di operare le proprie scelte processuali in un’effettiva parità, attraverso l’eguale possibilità di accesso a strumenti tecnici e innovativi di ricerca della prova o di assistenza nella ricostruzione dei fatti. E quindi, se ho ben inteso il bersaglio del suo avvertimento, prima ancora del rischio di un pm robot dobbiamo fronteggiare il pericolo che una parte dei cittadini non riesca a stare al passo con gli strumenti ordinari della giustizia del futuro... L’ingresso dell’intelligenza artificiale nel sistema giustizia rischia di esasperare le disuguaglianze tra accusa e difesa e tra imputato e imputato. Il pericolo è che si possa addivenire ad un processo a quattro velocità: il giudice dotato di potenti macchine per l’analisi del fatto, il pubblico ministero dotato di potenti mezzi per la ricerca della prova e per gli accertamenti tecnici, gli imputati facoltosi assistiti da studi legali all’avanguardia che hanno integrato potenti sistemi di intelligenza artificiale nelle proprie attività e, isolati dal resto, gli imputati non abbienti che, alla luce dei limiti di accesso al patrocinio a spese dello Stato, non potranno, in concreto, difendersi sullo stesso piano del pubblico ministero. Un vero e proprio digital devide giudiziario , che crea un’asimmetria gravissima, a mio giudizio, all’interno del corpo sociale, rispetto alla possibilità di difendersi dalle accuse. Chiarissimo, e oggettivamente non ancora abbastanza emerso nel dibattito sull’impatto dell’IA nell’universo giudiziario... C’è anche una particolare declinazione del problema che riguarda la produzione di consulenze tecniche e perizie. L’articolo 15 della recente legge 132/2025, con cui il nostro Paese ha anticipato diversi altri nel tentare una prima disciplina sull’uso delle nuove tecnologie nella vita sociale, contiene anche una parte destinata al processo, in cui si riserva al giudice la valutazione e la decisione nell’interpretare e applicare la legge e nel valutare fatti e prove. Un’enunciazione che forse va allargata a qualsiasi attività giudiziaria o investigativa che possa produrre conseguenze sull’individuo, non esclusa l’attività di polizia. Sarà importante riflettere sulle regole del contraddittorio e sull’esercizio del diritto di difesa, per gli accertamenti tecnici da espletare e per l’elaborazione dei provvedimenti del magistrato, secondo l’ottica della riserva di giurisdizione. Insomma, i principi concentrati nell’ormai “celebre” articolo 13 della legge 132 devono essere solo l’inizio, rispetto alla necessità di “governare” l’algoritmo nella giustizia... Assolutamente. Bisognerà tradurre in termini giuridici il lavoro che può essere affidato alla macchina nella gestione dei ricorsi, delle istanze e degli appelli, nell’assistenza al giudice per le ricerche in fatto e in diritto, nella riassunzione dei provvedimenti, nella predisposizione di bozze, nell’informazione di cittadini e avvocati su diritti, procedure e servizi. Dobbiamo prepararci all’idea che alla macchina potrà essere chiesto di analizzare verbali di testimonianza, atti e documenti, di individuare le norme vigenti che rilevano per la causa e siano da applicare, di reperire precedenti decisioni su casi identici o analoghi, addirittura di scrivere bozze di testo di provvedimenti. E davvero siamo su una linea di confine sottilissima, al di là della quale si scivola nella vera e propria robotizzazione della giustizia... Bisogna trovare un equilibrio ragionevole tra la difesa dell’interpretazione giuridica di stampo tradizionale e lo sviluppo delle nuove prospettive proposte dal prepotente ingresso della tecnologia e dell’intelligenza artificiale generativa. E poi, vede, c’è un rischio più sottile, che riguarda l’ambito giuridico ma più in generale l’umanità dei rapporti e la stessa capacità umana di elaborazione. A cosa si riferisce esattamente? Dicono che l’intelligenza artificiale richieda una collaborazione continua, e già la frase un po’ spaventa. Ma se davvero c’è questa delega umana alla macchina, rischiamo di abbandonare, e sarebbe gravissimo, la fatica del pensiero. E in parte è già così nelle piccole cose del quotidiano, basti pensare all’orientamento durante i viaggi o i semplici spostamenti nella stessa città in cui viviamo: siamo sempre più impigriti e condizionati dalle app... E allora pensi a quale pericolo gravissimo andiamo incontro se rinunciamo sempre più al dialogo tra le persone: si tratterebbe di una vera e propria resa cognitiva , che diventerebbe difficoltà nel far emergere errori e contraddizioni. E invece, solo per parlare di giustizia, il contraddittorio tra le parti nel processo dovrebbe servire proprio a dare al giudice tutti gli elementi attraverso i quali formare il convincimento, a cui si arriva con la valutazione di errori e contraddizioni nelle tesi dell’accusa e della difesa. Ecco: ma quanto confida nella sopravvivenza del confronto umano, all’interno del processo? Si discute spesso della necessità di distinguere il lavoro preparatorio dall’attività riservata rispettivamente al giudice e all’avvocato. Credo che tali riflessioni nascondano una certa ingenuità. Sono concreti sia il carattere invasivo delle nuove tecnologie in tutti i campi della vita, e la loro asimmetria rispetto alle condizioni di esercizio consapevole della libertà di molti, sia il rischio di tecnologizzazione dell’uomo e di algocrazia. La tecnologia digitale riduce l’importanza dello spazio fisico in favore dello spazio virtuale, oltre ad incidere sul tempo. Tempo e spazio costituiscono componenti essenziali nelle relazioni umane e sociali, attraverso le quali si sviluppa la personalità. Nel campo della giustizia, la fisicità del processo e la sua precisa scansione temporale e locale costituiscono tratti essenziali. Mantenere una distinzione fra le forme di aiuto all’intelligenza umana e quelle di sostituzione della stessa non sarà facile. Ciò conduce a ribadire l’importanza di una leale collaborazione fra avvocati e magistrati, al di là delle interferenze politiche. In pratica rischiamo di sconvolgere la stessa gerarchia dei princìpi non perché abbiamo deciso di alterarla, ma per aver perso il controllo di ambiti cruciali del vivere civile come la giustizia, a causa del semplice fatto di aver “delegato troppo” all’IA... La tecnologia non può e non deve travalicare i diritti costituzionali inviolabili o delegare all’algoritmo scelte o applicazioni incondizionate nel campo economico, finanziario e fiscale. Certo, il rischio di restare intrappolati da un’eccessiva delega alle macchine non è solo nei racconti di fantascienza. Chiediamoci quanto possa reggere, per esempio, la cosiddetta riserva di giustizia in un contesto in cui si tende a valorizzare prerogative e compiti dell’intelligenza artificiale agentica, così definita in riferimento a una sua capacità di decisione. Pensiamo a quale salto nel buio compiremmo se dessimo corso all’intento di affiancare, se non di sostituire, questa particolare forma di intelligenza artificiale alla funzione dell’avvocato, magari a cominciare da una spersonalizzazione della funzione difensiva. Abbiamo a che fare con i pericoli di discriminazione ma anche con il rischio di una vera e propria dispersione, all’interno della giustizia, dell’elemento umano... Non tutto è già perduto, naturalmente. Serve rigore. Dobbiamo costruire una nuova vita, per così dire, della funzione sociale dell’avvocato, nel quadro dei doveri deontologici di lealtà e probità. Allo stesso modo, sarà necessaria una forte responsabilizzazione, anche sotto il profilo disciplinare, del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero. Vede, se c’è un ambito che ci autorizza a sperare per il meglio, è il penale. Il processo penale non può che essere umano, perché costituisce storicamente e tradizionalmente una convenzione accettata dai consociati per ricomporre la pace sociale sovvertita dall’accusa di aver commesso un fatto ritenuto particolarmente biasimevole dalla società, e qualificato come reato. Il processo come sequenza di atti tesi a ridursi nell’ultimo di essi, la sentenza, è un procedimento umano affidato al giudice-essere umano, che ha il compito di comporre le liti o accertare la violazione delle leggi. Il rispetto dell’umanità di chi muove l’accusa, di chi si difende da essa e di chi decide su ipotesi e antitesi processuali, fino a farne una sintesi, è imprescindibile, per preservare l’esistenza della funzione giurisdizionale come strumento fondamentale a garantire il patto sociale. Ma quindi, sulla capacità di sopravvivenza dell’elemento umano, nella giustizia, lei è più preoccupato o fiducioso? Già oggi, in un momento in cui ancora non è stata introdotta l’intelligenza artificiale in maniera trasversale nell’attività giurisdizionale, il processo penale sta perdendo la propria riserva di umanità. I princìpi di oralità e immediatezza rischiano di ridursi a finzioni giuridiche, perché di fatto il giudice decide a distanza di molto tempo dall’assunzione delle prove. Il giudice tendenzialmente non è in grado di seguire ciò che avviene nel dibattimento e di decidere, conseguentemente, in modo da valorizzare le percezioni elaborate nel momento di formazione della prova nel contraddittorio. Quanto lei dice, presidente Flick, fa emergere in modo tutto sommato imprevedibile una convergenza fra la “riserva di umanità” da tutelare nel processo penale e l’efficienza: noi avremo decisioni tanto più coerenti con l’umana capacità del giudice di valutare le tesi proposte e articolate dalle parti, la difesa e l’accusa, quanto più rapido sarà il processo e più ravvicinata, quindi, la decisione al dibattimento. Gli stessi strumenti tecnologici possono insomma diventare utili proprio a evitare la disumanizzazione... Capisce lei stesso quanto sia esile, diciamo pure sottilissimo, il confine fra lo straripamento dell’intelligenza artificiale e l’asservimento, certamente auspicabile, di quest’ultima alla riduzione dei tempi e alla conseguente effettiva umanizzazione delle decisioni. L’obiettivo dovrebbe essere esattamente questo, ma mai come stavolta ci vorranno nervi saldissimi per non deragliare. Dovremo guardarci dal rischio che rimangano sullo sfondo le garanzie del processo penale, tra cui deve considerarsi anche la garanzia che l’indagine sia comunque condotta e conclusa da una persona, seppure attraverso strumenti tecnologici. Penso che molta della nostra fiducia possa e debba essere riposta nella Corte costituzionale. Quest’ultima dovrà valorizzare il precedente percorso di affermazione delle garanzie difensive, in modo da assicurare l’umanità nella decisione, nello svolgimento dell’accusa e della difesa, e l’effettiva parità delle armi. Secondo i profili di ordine sociale e processuale che ho cercato di mettere in evidenza. E adesso separiamo almeno le carriere di cronisti e magistrati di Claudio Cerasa Il Foglio, 20 aprile 2026 Come riconoscere un’inchiesta giudiziaria basata su prove documentali da una costruita su giudizi morali. Come difendersi dalle esondazioni di certe procure e dal processo mediatico che ne deriva. Una chiacchierata con Sabino Cassese. Se non siamo riusciti a separare quelle carriere, cerchiamo almeno di separare le altre. Quello che segue non è un semplice articolo di giornale ma è un piccolo manuale difensivo per provare ad avere qualche strumento in più, la mattina, quando aprite un giornale, quando ascoltate un notiziario, quando scorrete una testata online, per capire quando di fronte ai vostri occhi si palesa in modo minaccioso un’inchiesta giudiziaria figlia dell’esondazione di una procura. Viviamo in tempi complessi, lo sappiamo, in tempi in cui le esondazioni della magistratura, nell’indifferenza di milioni di elettori, sono all’ordine del giorno. Viviamo in tempi in cui, nell’indifferenza generale, vi sono magistrati che cercano di esercitare un potere di supplenza sul potere legislativo. Viviamo in tempi in cui i magistrati esercitano un potere di supplenza quando si occupano di immigrazione, uscendo dal proprio recinto, mossi dall’intenzione di conoscere meglio della politica cosa vuol dire paese sicuro e cosa vuol dire paese insicuro. Lo fanno quando si occupano di politica industriale, permeando di ideologia le proprie iniziative giudiziarie, come è successo in questi anni sul caso Ilva. Lo fanno quando si occupano di banche, aprendo inchieste non sulla base di prove indiziali ma per cercare di trovare qualche reato utile a dimostrare i propri teoremi. Lo fanno quando si occupano di urbanistica, dando vita a inchieste all’interno delle quali le indagini sono costruite più su giudizi morali che su prove documentali. Lo fanno infine quando si occupano dei segreti di stato andando a definire in modo del tutto arbitrario quando un governo ha il diritto di agire in modo poco trasparente per tutelare la sicurezza nazionale e quando invece non può. Ogni giorno, lo sappiamo, le cronache giudiziarie mettono a dura prova il nostro sistema nervoso e ci spingono a chiederci cosa è necessario fare per distinguere la ciccia dal fango, le prove dalla fuffa, la sostanza dall’apparenza. Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale, amico di questo giornale, ha accettato di conversare con noi su questo tema, per aiutare i lettori a capire come si fa a riconoscere un’inchiesta che puzza di marcio da una che invece non emana odori nauseanti. E come si fa a districarsi all’interno di un’altra difficile separazione delle carriere: quella tra cronisti e magistrati. Il primo punto, dice Cassese, è un punto cruciale: quando un’indagine è fondata su intercettazioni telefoniche - come se altri strumenti di indagine non esistessero - e quando gli intenti morali di un magistrato fanno più notizia delle prove che porta per confutare le sue tesi, di solito quell’inchiesta non promette bene, e quella storia di solito è il frutto di una commistione pericolosa tra magistrati che si sentono autorità morali o giornalisti e giornalisti che si sentono portavoce dei magistrati. Cassese dice che ovviamente è fisiologico, anzi essenziale, per il rispetto dello Stato di diritto, che i giudici intervengano in ogni possibile settore: “Lo Stato di diritto non tollera zone di immunità come quelle che erano determinate una volta dalla cosiddetta teoria dell’atto politico”. Tutti i cittadini, dice Cassese, hanno diritto di difendersi davanti ai giudici e in qualunque settore. Il problema fondamentale, dunque, “non è l’impegno della magistratura, sia dei magistrati dell’accusa, sia dei magistrati giudicanti, in ogni possibile campo: il problema fondamentale è come intervengono”. Cassese invita il lettore che in modo sventurato spesso si ritrova a navigare in un oceano di melma, di sospiri, di intercettazioni, di prove bucate a ricordare che “la Costituzione si è preoccupata di stabilire una separazione tra politica e amministrazione, assicurandosi che non potesse esserci un condizionamento esogeno sulla magistratura: l’ha fatto creando una sorta di direttore generale del personale collettivo, il Consiglio superiore della magistratura, al quale è affidato il compito di assegnare le sedi, di valutare il personale, di decidere le promozioni, e quindi tutta la carriera dei magistrati, per evitare che, attraverso di essi, si potesse influenzare l’esercizio della funzione sia dell’accusa, sia del giudizio”. Cassese ricorda come tra il 1946 e il ‘47, quando fu scritta la Costituzione, “non ci si preoccupò di un altro fenomeno, che si è poi verificato circa quarant’anni dopo, e cioè la politicizzazione endogena, che viene dallo stesso corpo della magistratura, e l’autoinvestitura da parte di singoli magistrati, del ruolo di autorità morali”. Questo porta spesso i magistrati a deviare dal proprio cammino e aiuta a creare “una zona oscura che riguarda specificamente le procure”. La Costituzione, ricorda ancora Cassese “prevede che vi sia un obbligo di procedere”. In particolare, “l’articolo 112 prevede che il pubblico ministero abbia l’obbligo di esercitare l’azione penale. Ma il problema fondamentale è su quale base esercita l’azione penale: il fatto sul quale deve indagare l’apprende attraverso i giornali, attraverso denunce o in altro modo? Quanto è parte dell’attività per così dire spontanea, e quanto invece è promosso da iniziative o denunce di privati?”. “Il diritto che le procure fanno valere nella società vale innanzitutto per essi stessi. Essi non devono creare diritto, ma debbono interpretarlo e applicarlo: questo è uno dei princìpi fondamentali della separazione dei poteri. I giudici non sono i custodi della moralità pubblica, ma i garanti del rispetto del diritto. Debbono ricordare un’affermazione famosa di uno dei maggiori giudici della Corte suprema americana, secondo la quale ‘non hanno l’ultima parola perché sono infallibili, ma, al contrario, sono infallibili perché hanno l’ultima parola’. E debbono anche aver presente che l’articolo 111 della Costituzione afferma che nel processo penale la legge assicura che la persona accusata venga ‘informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico’. Giudici e quotidiani dovrebbero ricordare anche che la pubblicazione tra virgolette di brani di conversazione tratti da comunicazioni tra cittadini privati è un’invasione nella vita privata delle persone. E dovrebbero anche ricordare che gli eccessivi ritardi nella conclusione dei processi fa sì che gli accusati rimangano per troppo tempo come colpevoli agli occhi dell’opinione pubblica”. Da qualche secolo, ricorda Cassese, si dice che la magistratura deve dar prova di “virtù passive”, perché il suo compito non è di dettare norme, ma di risolvere i conflitti che sorgono sulla base delle norme e deciderli, sempre sulla base delle norme. Questa è una caratteristica principale degli ordinamenti nei quali viviamo. Tutto questo, si dirà, per dire cosa? Per dire che il sistema giudiziario permette ai magistrati di poter trasformare degli atti voluti in atti dovuti grazie a un’obbligatorietà dell’azione penale che ad altro non serve per come è diventata oggi se non a dare alle eventuali iniziative giudiziarie con venature politiche il bollino dell’inattaccabilità: lo abbiamo dovuto fare, non l’abbiamo voluto fare, mentre spesso ciò che si è dovuto fare in realtà lo si è voluto fare. E tutto questo, infine, per dire cosa? Per dire che quando in un’indagine prevale il fine moralizzatore, quando in un’indagine spiccano solo le intercettazioni, quando in un’indagine i teoremi pesano più delle prove, quando i magistrati sembrano voler scrivere le ordinanze più per fare notizia che per accertare un reato, quando in definitiva gli avverbi pesano più degli indizi, gli aggettivi pesano più delle prove, i giudizi tonanti pesano più delle pistole fumanti, avere prudenza non è un modo per essere innocentisti. E’ solo un modo per evitare che la Costituzione più bella del mondo venga schiacciata da un mostro esondante chiamato processo mediatico che dopo la vittoria del No potrebbe trovare ancora più spazio per proliferare. Patrocinio a spese dello Stato, spetta all’imputato provarne il diritto di Francesco Machina Grifeo Il Sole 24 Ore, 20 aprile 2026 La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 76, co. 4-bis, del Dpr n. 115/2002. Con la sentenza numero 55, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 76, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)”, per come introdotto dall’articolo 12-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge numero 92 del 2008, convertito, con modificazioni, in legge numero 125 del 2008, nella parte in cui, tra coloro per i quali si presume il possesso di un reddito superiore ai limiti di legge ai fini dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato, ricomprende i condannati con sentenza definitiva per i reati previsti dall’articolo 73 del d.P.R. numero 309 del 1990, diversi dall’ipotesi del comma 5, ove aggravati ai sensi del successivo articolo 80, comma 1. Le questioni erano state sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in riferimento agli articoli 3 e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione, nell’ambito di un giudizio in cui l’imputato aveva chiesto di essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Dal certificato penale, infatti, era emersa a carico dell’imputato l’esistenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta per alcuni reati in continuazione, previsti e sanzionati dall’articolo 73, comma 4, del testo unico stupefacenti, aggravati ai sensi del successivo articolo 80, comma 1, lettere a) e b), in relazione ai quali l’articolo 76, comma 4-bis, del testo unico spese di giustizia contempla la presunzione di superamento del limite di reddito utile ai fini dell’ammissione al beneficio in questione. La Corte, nel richiamare la propria sentenza numero 139 del 2010 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 76, comma 4-bis, del testo unico spese di giustizia, nella parte in cui non ammetteva prova contraria rispetto alla presunzione di superamento del limite reddituale a carico di chi avesse riportato condanna definitiva per i delitti ivi contemplati), ha ribadito che spetta al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di “non abbienza” e che, rispetto a tali elementi di prova, il giudice ha l’obbligo di condurre una valutazione rigorosa, avvalendosi all’occorrenza degli strumenti di verifica che la legge mette a sua disposizione, ivi compresi quelli, particolarmente penetranti, che sono indicati all’articolo 96, comma 3, del testo unico spese di giustizia (ossia la richiesta al questore di informazioni relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dal richiedente, da acquisirsi anche a mezzo di accertamenti della Guardia di finanza). Dato atto che il giudice a quo non aveva in alcun modo spiegato perché non avesse compiuto tali accertamenti né illustrato le ragioni per cui le prove e le allegazioni dell’istante non potevano essere considerate sufficienti al fine di considerare assolto l’onere probatorio di legge, nonostante che la condanna per il reato ostativo risalisse a oltre venticinque anni prima e la presunzione di superamento del reddito dovesse considerarsi affievolita, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Pontremoli (Ms). Reportage dall’unico istituto penitenziario minorile femminile d’Italia di Sara Del Corona marieclaire.it, 20 aprile 2026 Abbiamo parlato con la direttrice, due giovani detenute e la comandante della Polizia penitenziaria. Se vi capita di andare a Pontremoli, a parte i testaroli - facile - dovete assolutamente provare gli amor: doppia cialda di wafer con una crema fresca e burrosa in mezzo, ogni pasticceria li fa a modo suo. Danno dipendenza. Don Giovanni Perini, il cappellano dell’unico Ipm (Istituto Penitenziario Minorile) esclusivamente femminile d’Italia (in Europa ne esiste solo un altro, in Belgio), ne ha sempre portati molti vassoi alle ragazze dentro. Una volta una è scappata, e quando l’hanno ripresa gli ha detto “don, ho battuto tutte le pasticcerie di Milano ma ci credi? Non avevano neanche un amor”. Che posto è, un posto senza amor. Quella libertà rubata, forse è stato quasi meglio doverla restituire in cambio di una merenda dolce e di una cella vicino alla sponda sinistra del torrente Verde, prima che confluisca nel Magra. In un nido stretto, con sbarre che pungono, nel cuore della Lunigiana. L’Ipm è un parallelepipedo grigio/giallino e anonimo. Mentre entriamo a visitarlo, ospita 12 detenute che stanno scontando pene definitive o sono in attesa di primo giudizio, ma il limite massimo è 16. Rispetto alle realtà maschili ben più sovraffollate, anche in conseguenza dell’inasprimento delle pene e delle misure cautelari del decreto Caivano, qui si respira. Allargando un po’ la prospettiva grazie all’ultimo Rapporto di Antigone (associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale), che a fronte di un aumento di detenuti e operatori denuncia una diminuzione del budget stanziato dal Governo per il Dipartimento della Giustizia Minorile, nel 2025 in Italia i detenuti nei 17 istituti penali per minorenni esistenti erano 572, di cui 242 stranieri, e 21 ragazze. Solo circa la metà avevano meno di 18 anni, perché gli Ipm ospitano anche giovani tra i 18 e i 25 anni che hanno commesso reato da minorenni. Sono comunque numeri bassi rispetto alle 17.027 persone (solo 1535 femmine, dati al 31 gennaio) che ha in carico la giustizia minorile: lo strumento riparativo centrale del modello italiano non è la detenzione. La maggior parte dei ragazzi è gestita, attraverso progetti trattamentali, dagli Uffici di servizio sociale per i minorenni, una parte viene destinata alle comunità, una parte (3.273) accede alla “messa alla prova”: che sospende il processo per un periodo (fino a 3 anni per reati gravi, fino a 1 anno per altri), ritagliando su misura del minore un percorso educativo e di riabilitazione. Se va a buon fine, il reato si estingue e con esso la necessità della detenzione. Ma ora siamo qui. Lasciamo all’ingresso documento e cellulare, superiamo qualche porta e incontriamo quattro donne per farci raccontare. “Mi sono laureata in Scienze dell’educazione, poi in Scienze politiche con indirizzo in Scienze della pubblica amministrazione, poi ho preso un master in Scienze criminologiche con un’esperienza, tra l’altro, nel circuito di massima sicurezza. Ho una famiglia, a Viterbo. Ci torno nel fine settimana. Sono arrivata qui in un momento di sovraffollamento, rivolte ed evasioni in ambito minorile. Una o due volte a settimana veniva da Firenze un comandante della polizia penitenziaria, ma per il resto del tempo mi sono dovuta arrangiare da sola, dando indicazioni operative alle agenti senza avere alcuna competenza in merito. Ce n’erano molte neoassunte in servizio da un mese, un mese e mezzo, in fase di apprendimento. Tantissimo aiuto l’ho ricevuto dalle persone che storicamente stanno qua, e per il resto, piano piano, ci siamo inventati e costruiti il nostro modo. Negli ultimi anni è cambiato il profilo delle ragazze detenute in un Ipm. Prima erano autrici soprattutto di reati contro il patrimonio, ma ora aumentano quelli contro la persona. Penso che in questa fase storica ci sia una grande incapacità di leggere le proprie emozioni, di canalizzarle e di trovarne un senso, di contenere l’aggressività e dare ascolto a un istinto di conservazione che prima funzionava da deterrente. Qui però, il forte legame che ha l’istituto con la comunità che lo ospita continua a essere una preziosissima risorsa. C’è una scuola interna al carcere, ma non è raro che una detenuta ottenga il diploma frequentandone una fuori. Ci sono progetti teatrali in cui i ragazzi fuori e dentro si mischiano e festival, come Medievalis, in cui le detenute possono gestire il loro banchetto, e misurarsi con un’idea di libertà. Soprattutto c’è lo spazio, grazie a un lavoro di equipe, perché le ragazze scoprano di essere una persona, di avere un’unicità da cui ripartire. Ogni storia è diversa e merita la giusta dignità, anche se ha portato a compiere un crimine. Siamo qui per rimettere insieme i pezzi. A volte le ragazze hanno solo bisogno di essere indirizzate, contenute, ascoltate, di avere una giornata strutturata, con qualcosa da fare. Di fermarsi e andare più adagio, ristabilire una routine che spesso hanno perso (svegliarsi, andare a scuola, fare attività, andare a letto) per potersi guardare in un altro modo e vedere un’altra versione di sé. In Ipm oltre ai cellulari sono banditi gli specchi comuni, ma sto lavorando per ottenerne di speciali, infrangibili, sono molto cari, ma ora le ragazze si specchiano sull’ottone della rubinetteria o sugli specchietti di plastica per bambini, sfocati e deformanti. Hanno bisogno di vedersi più limpidamente. Siccome qui hanno tempo, guardano molto anche noi. Ti puoi nascondere quanto vuoi, ma ti vedono. Allora non ti resta che metterti a nudo. La cosa più difficile è dire no a qualche loro richiesta, anche se ti strappa il cuore. Potresti essere più morbida, eviteresti magari una crisi, ma le ragazze hanno diritto alla coerenza. Passa di lì la strada per un futuro. E infatti anche se per tradizione nel tempo sospeso del carcere non esistono i compleanni, qui li festeggiamo sempre, e li festeggiamo forte”. “Qui sul braccio “Benedicida”, benedetta da Dio. Questo “Mia” è il nome di mia sorella. Sulla clavicola destra, “Liberté”. Poi “Loyalty”. “Mama” di qua e “1975” è l’anno in cui è nata. Ah sì, questo “Sorry” l’ho fatto che non ero molto lucida, è rivolto a mia mamma. Vuole rivedermi a casa, che finisca il prima possibile, la prima volta che mi è venuta a trovare, apposta da nord solo per me, mi ha fatto effetto, è stata un’emozione. Nel condominio grande dove sono cresciuta, tra le case popolari, tutte le famiglie si conoscono. Sono tutti crackomani, eroinomani, mia mamma beveva soltanto. Da quando ero piccola, col divorzio, è stato un continuo di assistenti sociali, ho iniziato presto a non andare a scuola. Si scendeva giù, si stava con chi c’era. Ho iniziato a bere, fumare, già prima dei 13 anni commettevo reati. Dalle comunità sono scappata più volte, tornavo a casa, perché casa è casa. Poi mi hanno dato la pena sospesa ed ero pulita, ma a un certo punto verso le 4 del mattino sono venuti a prendermi i carabinieri per una denuncia, una delle tante vecchie che avevo in accumulo, ho salutato mia mamma e il mio cane, si chiama Tyson, è la mia vita. Qui all’inizio è stato difficile, quando è morta mia zia non sono potuta andare al funerale. Poi ti abitui e ce la fai anche negli orari in cui devi stare chiusa. Puoi passarli lavando. Io pulisco, sistemo la cella, lavo le piastrelle, le cose che ci sono in bagno. Settimana prossima ho il colloquio con la comunità ed esco, si ricomincia. Poi vorrei fare la parrucchiera o l’estetista. Quando ero in comunità in Calabria dovevo partecipare al Nazionale di boxe, mi sono pentita di essere scappata, ma qui ho chiesto di ricominciare e siamo in tante adesso, io sono fatta per quello, quando tiro mi sento libera”. “Il momento più difficile è stato quando mi hanno condannato in Cassazione. Perché se ti fai tutti e tre i gradi di processo, magari quello che hai commesso non è proprio la stessa cosa che gridano i giornali. All’inizio qua non avevo le chiamate autorizzate. Ho aspettato più di un mese per sentire la mia famiglia. Poi sono venuti a trovarmi e finalmente gli ho raccontato come sono andati realmente i fatti, perché quando ti arrestano lasci comunque qualcosa in sospeso, non ti puoi mettere a spiegare davanti ai poliziotti che ti prendono e ti portano via. A me interessa che mi credano i miei, non i giudici, che non mi conoscono, non sanno che vita ho fatto, come esprimo le mie emozioni. Il mio modo di evadere da qua è stato diplomarmi in una scuola fuori, se andasse in porto l’affidamento in prova mi piacerebbe iscrivermi a psicologia. Mi sveglio ogni mattina contando i giorni che mancano. Prima in cella giocavamo di più, facevamo attività rumorose, quando una stava male parlavamo tutta la notte. Ma ora, a 20 anni, con ragazze anche di quattro o cinque più piccole di me, non potrei spiegare le mie cose, molte non le potrebbero capire. Ho imboccato la strada sbagliata per tanti motivi: sofferenza, un lutto, c’erano problemi economici, mi sentivo a disagio, anche perché la zona di Torino dove vivevo non è che sia proprio… La prima volta che sono andata in permesso ho avuto un vuoto nel petto quando ho rivisto casa mia. Sono entrata e ho sentito tutto il tempo in cui ci sono vissuta. Qui, in tre anni sono cambiati tre gruppi di agenti. Loro hanno il potere su di noi e fidarmi della persona sbagliata potrebbe rovinarmi. Ma nel primo gruppo ne ho trovata una che, giuro, è stata come una sorella. Mi ha accompagnato nei primi processi, mi ha fatto capire che mi devo voler bene. Non è che veniva a farmi i complimenti, anzi, quando aveva da dire qualcosa ci andava pesante, ma da lei e solo da lei lo accettavo perché sentivo che teneva a me. Quando se n’è andata, è stata dura”. “Mentre mi stavo preparando al concorso per la magistratura sono usciti dei concorsi per la giustizia penitenziaria, ne ho fatto uno per allenarmi, ma poi ho vinto, mi è piaciuto e a 30 anni eccomi qui. Nell’ambiente minorile hai la sensazione di poterci ancora lavorare, coi ragazzi. Sono a Pontremoli da 9 mesi e non è semplice gestire più di 30 sottoposti, tracciare una linea, sono capo scout e anche se a volte mi sembra di stare coi miei ragazzi, è molto diverso. Quando torno a casa ci sono giorni in cui continuo a chiedermi se ho preso le decisioni giuste. Vengo ogni mattina da La Spezia, dove mi sono trasferita apposta perché la mia città è Avellino. Magari un giorno mi potrò avvicinare, nel frattempo è il mio ragazzo ad aver chiesto il trasferimento in su, a Firenze. Guardo queste ragazze e penso che sono state molto sfortunate, parlo con loro singolarmente e sembrano incapaci di fare quello che hanno fatto, penso al potere manipolatorio del gruppo. Ho imparato la pazienza di non insistere se mi si dice “lasciami stare”. I più difficili sono i momenti in cui una di loro è pronta ad uscire ma poi arriva un altro cumulo di vecchi reati e non può più. I pianti. Poi riprende ad aspettare, e quella è la sua pazienza”. Arezzo. Liberi di ricominciare: un confronto su sicurezza, carcere e reinserimento La Nazione, 20 aprile 2026 Giovedì 23 aprile, alle 18:30, il Teatro Virginian di Arezzo ospiterà l’incontro pubblico “Liberi di ricominciare - Sicurezza, dignità e reinserimento”, un momento di confronto dedicato al sistema penitenziario e al suo rapporto con la sicurezza e la società, promosso da Azione Arezzo. L’iniziativa nasce dalla volontà di affrontare un tema complesso come quello delle carceri con un approccio fondato sull’analisi e sull’ascolto, privilegiando il contributo degli attori direttamente coinvolti: istituzioni, operatori, professionisti e realtà impegnate nei percorsi di reinserimento. La sicurezza, come ogni problema complesso, non può essere risolto da risposte ideologiche ma richiede soluzioni strutturate e ponderate. Il sistema penitenziario è un osservatorio chiave per valutarne cause, criticità e la capacità delle istituzioni di coniugare efficacia, legalità e rispetto della persona. Nel corso dell’incontro interverranno l’On. Fabrizio Benzoni, deputato di Azione, l’Avv. Andrea Panozzi della Camera Penale di Arezzo, la Dott.ssa Nucci Maiocchi, un rappresentante della Polizia Penitenziaria e la Dott.ssa Sandra Rogialli, Garante comunale dei diritti degli operatori del sistema penitenziario e delle persone private della libertà personale. Attraverso i diversi contributi sarà possibile analizzare il funzionamento del sistema, evidenziarne le criticità e, al tempo stesso, valorizzare esperienze e pratiche che hanno dimostrato di poter incidere positivamente, in particolare sul tema del reinserimento e della riduzione della recidiva. L’incontro si propone quindi come un’occasione per sviluppare un confronto serio e documentato, capace di fornire strumenti di lettura utili a cittadini e operatori, contribuendo a rafforzare una cultura della responsabilità e della consapevolezza. Trento. Carcere e sicurezza al centro della presentazione di “L’emergenza negata” secolo-trentino.com, 20 aprile 2026 Si è svolta sabato 18 aprile, nella sala conferenze dell’Hotel America di Trento, la presentazione del libro di Gianni Alemanno e Fabio Falbo “L’emergenza negata. Il collasso delle carceri italiane”. Secondo quanto riferito nel comunicato diffuso dagli organizzatori, l’incontro ha registrato una partecipazione superiore alla media e una presenza significativa di giovani interessati al tema delle criticità del sistema penitenziario. La serata, presentata da Martina Cecco, direttrice di Secolo Trentino, ha visto gli interventi di Raimondo Frau, coordinatore regionale del movimento Indipendenza, Carlo Melodia, coordinatore provinciale dei giovani del movimento, e Andrea Mazzarese, segretario regionale del Si.N.A.P.Pe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Al centro del confronto il rapporto tra condizioni carcerarie, funzione rieducativa della pena e sicurezza pubblica. Nel corso dell’incontro Frau ha richiamato l’articolo 27 della Costituzione, sostenendo che il sovraffollamento renda oggi difficile rispettarne pienamente l’impostazione. Melodia ha insistito invece sul legame tra crisi carceraria e sicurezza, sostenendo la necessità di investire di più sull’esecuzione penale esterna e sulle pene alternative. Mazzarese ha portato infine l’attenzione sulle condizioni operative degli agenti penitenziari e sugli strumenti di tutela interna, citando anche la sperimentazione delle body-cam. Si tratta di posizioni emerse durante la presentazione e riportate dagli organizzatori dell’evento. Vasto (Ch). L’arte abbatte le mura: studenti nel cuore creativo della Casa circondariale vastoweb.com, 20 aprile 2026 Il progetto “Il Ponte: Diritto, Società e Responsabilità Oltre le Mura”, ideato e coordinato dal professor Vito Evangelista (docente di Diritto ed Economia Politica), segna una nuova tappa nel percorso di dialogo tra scuola e realtà penitenziaria. Nei giorni scorsi, una delegazione della redazione del giornalino del LES LESsico Croccante - che coinvolge le classi del professor Evangelista - ha varcato nuovamente i cancelli della Casa Circondariale di Vasto per un incontro dedicato all’arte. L’iniziativa, che vede la preziosa e fattiva collaborazione della professoressa di Religione Giuseppina Cianciosi, ha permesso a un gruppo di studenti (due alunni della 3B e due della 5A del Liceo Economico Sociale) di partecipare a un confronto diretto con il laboratorio di pittura astratta della struttura. Non si è trattato di una semplice visita, ma di un dialogo tra studenti e detenuti sul valore della creatività come strumento di riscatto e riflessione civica. “Questo progetto vuole essere un vero ‘ponte’ informativo, capace di portare la voce della comunità penitenziaria all’esterno e di arricchire il percorso umano dei nostri studenti”, hanno dichiarato i docenti Vito Evangelista e Giuseppina Cianciosi. Durante l’incontro, i detenuti hanno raccontato la genesi delle loro opere, dimostrando che oltre l’errore esiste una persona capace di generare bellezza. Il momento di scambio è stato reso possibile grazie alla sinergia con l’insegnante Sara Quida e la Dott.ssa Maria Giuseppina Rossi, responsabile dell’area educativa. L’esperienza conferma l’obiettivo del percorso: promuovere la consapevolezza sulla funzione rieducativa della pena (Art. 27 della Costituzione) e abbattere i pregiudizi attraverso l’ascolto. Un ringraziamento particolare va alla Dirigente Scolastica del Polo Liceale Pantini-Prudente, Anna Orsatti, per aver sostenuto con convinzione la validità del progetto, e alla Direttrice della Casa Circondariale, Dott.ssa Rita Cerino, per la costante disponibilità nell’accogliere iniziative di così alto valore formativo. I racconti di questa giornata saranno presto disponibili in uno speciale approfondimento curato dagli studenti sulle pagine di LESsico Croccante. Se la guerra si fa con la lingua, le parole vanno disarmate di Vera Gheno Il Domani, 20 aprile 2026 Il linguaggio e le metafore belliche hanno un ruolo nell’abituarci (lentamente) alle atrocità. Ad analizzare questo meccanismo si è dedicato Federico Faloppa in “Disarmare il discorso”. Esiste un verbo inglese, to weaponize, che viene sovente tradotto come armare; più sottilmente, in determinati contesti, significa piuttosto trasformare in arma, rendere arma, usare come arma. Tutto può venire weaponized, ma in particolare accade frequentemente che a essere trasformate in armi, a essere militarizzate, siano le parole. Poiché gli strumenti della lingua sono potenti, da sempre c’è chi decide scientemente di usarli in maniera belligerante; quando questo accade, esiste di fatto un’unica contromisura: quella di diventarne consapevoli e di rigettare, quindi, determinati usi della parola. Da diversi anni, si parla del fatto che il debunking, cioè la rettifica a posteriori delle informazioni false o distorte, non è sufficiente per contrastare il fenomeno dell’infodemia, l’epidemia dell’informazione, e che bisogna piuttosto agire sul prebunking, cioè sulla creazione di una consapevolezza capillarmente diffusa delle manipolazioni delle notizie; lo stesso si dovrebbe fare nei confronti delle distorsioni linguistiche: creare anticorpi alla sfrontatezza con cui le parole vengono trasformate in armi allo scopo favorire alcune narrazioni rispetto ad altre, per trarre in inganno, per spostare la nostra finestra di Overton abituandoci, lentamente ma progressivamente, a qualsiasi atrocità. Il linguista Federico Faloppa dedica a questo argomento il suo libro più recente, Disarmare il discorso. Sulla militarizzazione del linguaggio (2026, effequ). Faloppa insegna da qualche decennio all’università di Reading, nel Regno Unito, ed è una delle voci più competenti - e al contempo più puramente militanti - del panorama internazionale della linguistica. Tra i corsi che tiene abitualmente, uno è dedicato al tema del “Language and power”, cioè delle relazioni estremamente importanti, ma spesso sottaciute, tra potere (politico, sociale, culturale, economico) e, per l’appunto, possibilità di agire tramite la lingua. Ed è in nome di questa visione della lingua come strumento di oppressione da una parte, ma come possibile mezzo di emancipazione dall’altra, che Faloppa porta avanti il suo lavoro: una volontà che chiamerei gramsciana di condivisione del sapere per scopi pratici, per il miglioramento della vita personale e collettiva. Cosa racconta il divieto di “schwa”. Ma all’italiano fa più male il burocratese Un doloroso filo rosso In Disarmare il discorso, l’autore ci pone di fronte a fatti linguistici che molte persone, forse, hanno a lungo ignorato, e magari avrebbero pure avuto piacere di continuare a ignorare, riuscendo a tirare un doloroso filo rosso che va dalle metafore belliche usate nel campo della malattia alla lingua del Terzo Reich come descritta da Klemperer, dal doppio standard impiegato per Israele e Palestina (tra “uccisi” e “morti”) alla Neolingua di Orwell (e all’idea che a meno parole possano corrispondere meno pensieri); ancora, dai nomi fuorvianti delle operazioni militari (“Enduring Freedom” o “Restore Hope”) all’abitudine di creare delle categorie di nemici “altri da noi”, ossia di alterizzare (si pensi solo all’influenza “spagnola”, ma anche all’impiego reiterato di una logica binaria che distingue tra “noi” e “loro”, come fa abitualmente, tra i tanti, Donald Trump), dalla terrificante manipolazione del vocabolario compiuta dal governo di Putin, che trasforma la definizione di “autoritarismo” in “la forma di governo più efficace nei periodi difficili per un paese” alla risemantizzazione della guerra in peacekeeping, in modo da renderla non solo più accettabile, ma anche “giusta”. Dissenso e consenso: ciò che si nomina si vede meglio La responsabilità Vedere messe di fila, con estrema lucidità e ricchezza di riferimenti bibliografici, tutte queste “parole armate”, fa impressione: il meticoloso lavoro di Faloppa ci rende dolorosamente consapevoli dell’enorme quantità di narrazioni distorte alle quali ogni persona si ritrova esposta, giorno dopo giorno, finché non diventa praticamente impossibile resistervi. Eppure, una possibilità c’è, ed è quella di coltivare un’idea di lingua diversa. In una società tutta sbilanciata sulla performatività del singolo individuo, nella quale si fa di tutto per far dimenticare alle persone l’importanza della dimensione collettiva dell’esistenza, del fare “parte di un tutto”, l’autore ci richiama invece a una responsabilità: quella di sottrarsi alla passiva accettazione di qualsiasi bruttura linguistica ci venga data in pasto e di coltivare, piuttosto, un’idea assai concreta di pace. Una pace che passi anche, o forse prima di tutto, dalle parole, rendendo loro la dignità che si meritano, e che troppo spesso viene loro spesso sottratta senza scrupoli. Soldata, professoressa, studente: guida definitiva ai sostantivi femminili. Il bluff della remigrazione. Solo uno slogan, ma pericoloso di Maurizio Ambrosini Avvenire, 20 aprile 2026 Parola d’origine incerta, adottata dall’estrema destra, diventa proposta legittima nel dibattito pubblico. Tra espulsioni, rimpatri volontari e restrizioni, resta oscura e alimenta ostilità e discriminazione. Remigrazione è la parola del giorno del fronte sovranista più radicale in Europa. Parola d’incerta origine, è stata adottata dall’estrema destra francese di Génération identitaire e, soprattutto, dopo un’iniziale titubanza, dall’Afd tedesca, quindi è tracimata in Italia. Ha offerto inizialmente alla Lega di Salvini - negli ultimi giorni a dire il vero molto più cauto sul tema specifico - l’occasione per riaffermare il suo posizionamento politico sulla destra più radicale, cercando di togliere spazio al nuovo competitore Vannacci. Non contenti delle parole d’ordine ormai usurate della chiusura dei porti, dell’asilo come immigrazione illegale, della lotta alle Ong, i cultori della purezza etnica stanno alzando i toni della propaganda. Non è più soltanto questione di fermare i nuovi ingressi, ma di rimpatriare chi si è già inserito nella nostra società, magari da anni. La manifestazione di Milano, con la partecipazione di importanti figure istituzionali, esprime a chiare lettere lo sdoganamento di quello che era e resta sostanzialmente uno slogan. Una rivendicazione che fino a tempi recenti sarebbe stata bollata come razzista e anticostituzionale, anche a causa dell’imbarazzante curriculum dei suoi iniziali proponenti, è stata presentata come una proposta del tutto legittima, attuabile e degna di cittadinanza nel dibattito democratico. Il senso preciso e la portata della remigrazione rimangono tuttavia oscuri, magmatici e soggetti a diverse declinazioni. La remigrazione è anzitutto e fondamentalmente un sentimento: il desiderio di ripristinare un’omogeneità visibile della nazione, depurandola dalle contaminazioni straniere. Quelle dei Paesi poveri, non quelle del Nord del mondo, da cui in realtà sono arrivati i principali influssi che hanno trasformato le nostre società. Si vorrebbe ritrovare un’identità unificante e perduta, definendola per contrapposizione a una presunta invasione terzomondiale. “Padroni a casa nostra” era il claim, neppure molto originale, della manifestazione milanese. Sullo sfondo aleggia l’evocazione della Grande Sostituzione Etnica, il preteso complotto per rimpiazzare la popolazione bianca e cristiana autoctona con orde di predoni provenienti dal Sud del mondo. Quando però si tratta di precisare i contenuti del programma, le idee si confondono. In Germania la remigrazione era stata inizialmente ventilata come un’espulsione di massa di milioni d’immigrati e loro discendenti, compresi quelli nel frattempo divenuti tedeschi. Tradotta in proposta legislativa, oscilla tra coercizione, restrizione del diritto d’asilo, promozione del rimpatrio volontario. In ogni caso è costretta a ridimensionare l’impeto iniziale, per non cadere immediatamente sotto l’accusa di incostituzionalità. Ancora diversa è la proposta italiana, contenuta nella legge d’iniziativa popolare sull’argomento. Sotto l’altisonante titolo “Remigrazione e riconquista”, inizia proponendo di abolire i flussi d’ingresso per motivi di lavoro (art. 1, par. 1). Fa pensare che secondo i promotori tra i fautori della presunta invasione un posto di rilievo spetta niente meno che al governo in carica. Poi definisce come remigrazione “il rientro volontario e assistito degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale nei Paesi di origine”. Il testo prosegue con un coacervo di proposte che mescolano contrasto allo sfruttamento, lotta contro le Ong, severe limitazioni dei ricongiungimenti familiari, ripristino della cittadinanza per diritto di sangue “senza limiti generazionali”, rimpatri volontari assistiti, nuovi ingressi per lavoro comunque ammessi, sebbene a denti stretti. Appare evidente in tutto questo un problema che gli studi sulle politiche migratorie hanno da tempo colto. La materia si presta a roboanti campagne propagandistiche, che si ridimensionano quando devono tradursi in norme legislative, senza contare le difficoltà di attuazione delle norme e di efficacia nella loro applicazione. Ma anche gli slogan e la propaganda fanno danni, alimentando un clima di ostilità e discriminazione verso chi ha come unica colpa una provenienza indesiderata. “Entrano sani ed escono malati”, le associazioni scrivono a Piantedosi contro l’ampliamento del Cpr di Pier Francesco Caracciolo La Stampa, 20 aprile 2026 La Rete torinese contro tutti i Cpr, costituita da 32 realtà cittadine, chiede il rispetto della sentenza del Consiglio di Stato. Più attenzione alle condizioni dei trattenuti, soprattutto sul piano sanitario, sociale e dell’incolumità fisica. È il nodo sollevato dalla “Rete torinese contro tutti i Cpr”, che riunisce 32 realtà tra enti e associazioni cittadine, sul Cpr di corso Brunelleschi, dove oggi sono ospitate 66 persone. La lettera al ministro Piantedosi - Con una lettera inviata al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi - e, per conoscenza, al prefetto Donato Cafagna - il coordinamento chiede chiarimenti su come sia stata adeguata la gestione della struttura alla sentenza numero 7839 del 2025 del Consiglio di Stato. Il provvedimento, sei mesi fa, aveva parzialmente annullato il decreto ministeriale del 4 marzo 2024 (che riduceva le garanzie previste per gli ospiti), imponendo di ripristinare tutele più stringenti per le persone trattenute nei Cpr. Nel dettaglio, la sentenza richiama una serie di obblighi: la necessità di effettuare nuove valutazioni sanitarie anche dopo l’ingresso nel centro, se emergano condizioni incompatibili con la permanenza; il diritto dei trattenuti ad accedere in ogni momento alla propria documentazione sanitaria; l’obbligo di trasmettere alle autorità giudiziarie e alle commissioni per l’asilo anche le relazioni del servizio socio-sanitario; la registrazione degli eventi critici, come atti di autolesionismo o tentativi di suicidio. Le richieste della rete contro i Cpr - È su questi punti che la rete sollecita risposte, chiedendo a ministro e prefetto di “conoscere quali iniziative siano state intraprese per sanare le carenze oggetto della citata sentenza con riguardo al Cpr di Torino”. Tra le 32 firme in calce compaiono, tra le altre, quelle di Gruppo Abele, Cgil, Anpi, Arci, Libera, Arcidiocesi di Torino e Circoscrizione 3. “In corso Brunelleschi si ammalano persone che entrano sane e si moltiplicano i gesti anticonservativi - dice Francesca Troise, presidente della Tre - Più che aumentare la capienza, bisognerebbe intervenire su queste criticità”. Aumento dei posti nel Cpr e report della garante comunale - Il riferimento è all’annuncio dell’avvio dei lavori nel Cpr per incrementare il numero di posti disponibili da 70 a 180, il massimo consentito. A darne comunicazione è stata Diletta Berardinelli, garante comunale delle persone private della libertà personale. Lo ha fatto presentando un report di 122 pagine in cui vengono segnalate diverse criticità all’interno del centro, riaperto a marzo 2025 dopo due anni di chiusura. Carenze strutturali e condizioni inadeguate - Nel documento si parla di carenze negli spazi e nei servizi: in corso Brunelleschi, ha spiegato la garante, “mancano tavoli e sedie, i servizi igienici non garantiscono adeguata separazione, non sono presenti campanelli per chiedere assistenza”. Anche gli ambienti comuni risultano in parte inadeguati: “nella mensa, utilizzata spesso anche come spazio per la preghiera, alcuni lavandini non funzionano”, mentre nei cortili esterni si segnalano “rifiuti, stenditoi di fortuna e materassi a terra a mò di bivacco”. Tensioni e suicidi nel Cpr di Torino - Criticità che, nel tempo, hanno alimentato una lunga scia di tensioni. Nel 2021 nel Cpr si tolse la vita il ventitreenne guineano Moussa Balde, trasferito a Torino dopo un’aggressione subita a Ventimiglia. La chiusura nel marzo 2023 era stata determinata proprio dalle devastazioni interne, che avevano reso inagibili ampie porzioni della struttura. Dal post riapertura si sono registrati nuovi episodi di tensione. Nel maggio 2025 una protesta era sfociata nel rogo di alcuni materassi. Lo scorso febbraio, una rissa tra trattenuti egiziani e nigeriani, seguita da un incendio, ha provocato il ferimento di tre finanzieri. A marzo un nuovo rogo di coperte e materassi ha reso inagibile una sala. L’ultimo episodio all’inizio di aprile, quando una rivolta si è conclusa con quattro arresti. La piazza militarizzata di Trieste. Così si smantella l’accoglienza in strada di Francesca Fulghesu Il Domani, 20 aprile 2026 Dopo una rissa avvenuta il 7 aprile, in cui sono rimasti feriti tre migranti, il sindaco di Forza Italia Roberto Dipiazza ha promesso di chiudere Piazza della Libertà. Una narrazione emergenziale, coerente ad altre misure repressive, rilanciata anche del presidente della regione Massimiliano Fedriga. Ma piazza della Libertà, grazie alle associazioni, è la “piazza del mondo” in cui i migranti in strada trovano assistenza. Quando il sole è alto e i turisti arrivano in stazione, il primo incontro con Trieste è in piazza della libertà. Attraverso quel giardino i viaggiatori si dirigono a grandi falcate al teatro romano o al canal grande. Alla sera, però, tutto è diverso. Piazza della libertà diventa la piazza del mondo, così chiamata da chi la frequenta abitualmente: migranti e associazioni. C’è Linea d’ombra, fondata da Gian Andrea Franchi e Lorena Fornasir, che offre cure e assistenza. Ci sono i volontari delle Ong e i vari gruppi nati in loro sostegno, come i Fornelli resistenti che cucinano una volta al mese per tutti e tutte. E ci sono i ragazzi arrivati dalla rotta balcanica. D’estate, quando la bora scende dal Carso con meno violenza, alcuni di loro dormono proprio in quella piazza, sopra un telo dorato che nasconde l’erba dei giardini. Molti altri, da quando il Silos è stato sgomberato nel 2024, trovano rifugio negli spazi del Porto Vecchio. Sono persone incastrate nel limbo delle richieste d’asilo, abbandonati dalle istituzioni nazionali e osteggiati dalle autorità locali. Ragazzi a cui non sempre il sistema di accoglienza volontario riesce a offrire un letto. Dopo una rissa avvenuta il 7 aprile, in cui sono rimasti feriti tre migranti, il sindaco di Forza Italia Roberto Dipiazza ha promesso di chiudere l’area pedonale. Da allora ogni sera nella piazza del mondo ci sono anche i poliziotti antisommossa. E per l’ennesima volta alcuni spazi del porto, in cui dormivano decine di persone, sono stati svuotati. “È tutta propaganda, non è giuridicamente sostenibile chiudere uno spazio pubblico. Ma anche lo facessero, noi ci limiteremmo a spostarci di 100 metri”, spiega a Domani Fornasir. “La piazza del mondo è bellissima: balliamo, cantiamo, mangiamo. Chi arriva ora vede i militari: così possono far pensare a tutti che siamo un pericolo da controllare”. Dal Medio Oriente alla Turchia: il nuovo boom del traffico d’armi La vera emergenza: l’abbandono in strada La legge garantisce a chi chiede asilo un alloggio temporaneo: la mancanza di posti disponibili non è una scusa valida. Eppure, come denunciano a Domani Fornasir e Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio italiano di solidarietà-Ufficio rifugiati onlus, a Trieste centinaia di persone vivono in strada. “Sono uomini e donne in condizioni di fragilità, respinti dalla questura per mesi”, spiega Fornasir. Spesso esposti alle intemperie e alla mancanza di cure. Come Sunil Tamang e Hichem Billal Magoura, morti di freddo quest’inverno nelle aree dismesse del Porto Vecchio: “Potevano essere salvati: sono omicidi di Stato”, afferma Fornasir. In questo contesto di abbandono, i tempi delle richieste d’asilo si allungano con pratiche che violano la legge, come ha rivelato il rapporto “Accesso negato” pubblicato dall’Ics a dicembre 2025. Innescando un circolo vizioso che di fatto condanna le persone proprio a quel “degrado” e quella potenziale “insicurezza” che l’amministrazione denuncia e dice di combattere. Da Katmandu a Trieste, il caso della tratta delle migranti nepalesi La propaganda politica sul tema della sicurezza Come sottolinea Fornasir, “le risse e gli incidenti che avvengono sono conseguenze del disagio e della disperazione, e non accadrebbero se non ci fosse l’abbandono istituzionale”. Nell’ultimo anno, secondo quanto ricostruito da Domani analizzando gli archivi dei giornali locali, gli episodi violenti avvenuti in piazza della Libertà sono comunque pochi: la rissa di alcuni giorni fa e un accoltellamento con rapina a gennaio. Supponendo che alcuni fatti non siano stati riportati, possiamo stimare si tratti di minimo due massimo quattro episodi. Eppure Dipiazza parla di continui scontri. Una narrazione rilanciata anche dal presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che alla cerimonia a Trieste del 10 aprile per il 174esimo anniversario della fondazione della polizia, parlando di sicurezza e riferendosi anche all’ultimo episodio, ha affermato che servono “controllo e repressione”. Il motivo, secondo chi frequenta la piazza ogni giorno, è chiaro: si tratta di propaganda. Le amministrative della primavera 2027 potrebbero riguardare proprio il presidente della regione, con il benestare dell’attuale primo cittadino. Dipiazza ha infatti raggiunto il limite massimo di mandati e in un’intervista di dicembre 2025 al Piccolo ha dichiarato di essere un “grande sostenitore di Fedriga sindaco”. A prescindere da chi siederà in municipio, un sistema per chiudere la piazza esiste. Dovrebbero far risultare il giardino un parco pubblico, non senza costi. A quel punto potrebbero recintarlo e consentirne la chiusura notturna. Secondo il presidente dell’Ics, però, il vero obiettivo non è la sicurezza, “ma osteggiare le associazioni”. Le misure repressive sono il colpo di reni di un’amministrazione “agonizzante che ha fallito su tutta la linea e che nel suo ultimo anno vuole dare qualche prova di sé”, spiega. Gli episodi violenti nella piazza, confermano a Domani anche cronisti e volontari, “sono rari”. E se la situazione è sotto controllo, è grazie alle associazioni che rendono una piazza di Trieste la piazza del mondo. Ostacolarle serve ad alimentare la narrazione emergenziale. Stuprate e poi vendute, ecco la “tratta di Stato” con l’Europa complice. Tunisia. Il processo a Saloua Ghrissa dopo campagne diffamatorie e accuse infondate di Riccardo Noury* Il Fatto Quotidiano, 20 aprile 2026 La direttrice generale dell’Associazione per la promozione del diritto alla differenza è sotto processo insieme ad altre sette persone. Durante le indagini non è emersa alcuna prova. Saloua Ghrissa, difensora dei diritti umani della Tunisia, direttrice generale dell’Associazione per la promozione del diritto alla differenza, è sotto processo insieme ad altre sette persone che fanno parte di questa ong per infondate accuse di natura finanziaria. Dal 2023 Kais Saied, l’autoritario presidente tunisino molto amico del governo italiano, sostiene che la società civile stia usando finanziamenti dall’estero a scopo di riciclaggio e colludendo con potenze straniere per danneggiare la Tunisia. A essere presi di mira, con campagne diffamatorie a mezzo stampa e poi procedimenti giudiziari, sono stati inizialmente i gruppi che si occupano d’immigrazione. In seguito, la repressione ha colpito in modo sempre più ampio l’associazionismo per i diritti, come per l’appunto l’Associazione per la promozione del diritto alla differenza, che sensibilizza e chiede riforme per porre fine alla disuguaglianza e alla discriminazione etnica e di genere. L’Associazione finanzia gruppi con minori risorse economiche e ha un osservatorio che denuncia pubblicamente le violazioni del diritto all’uguaglianza. Il 9 dicembre 2024 la polizia di Tunisi ha convocato Saloua Ghrissa e la segretaria generale dell’Associazione per interrogarle sulle loro opinioni politiche e sull’origine dei finanziamenti. Sembrava poco più di una “chiacchierata”, anche se dagli intenti chiaramente intimidatori, se non che alla fine le due dirigenti sono state informate che nei loro confronti c’era stata una segnalazione da parte del Comitato di analisi finanziaria, un organismo “tecnico” della Banca centrale tunisina. La segnalazione risaliva al dicembre 2023. Due mesi prima il presidente Saied aveva chiesto al Comitato di “dare la caccia alle associazioni”. Ventiquattr’ore dopo l’interrogatorio Saloua Ghrissa è stata arrestata. Il 12 dicembre un giudice di Bizerta ha avviato formalmente l’indagine a suo carico e di altre sette persone dell’Associazione per riciclaggio ai sensi della legge 2015-26 per il contrasto al terrorismo, violazione della normativa sulle transazioni in valuta estera e falsificazione di dati informatici, in questo caso ai sensi del decreto 2022-54 sui reati informatici. Il gruppo è anche accusato di aver ricevuto fondi da Stati con cui la Tunisia non ha relazioni diplomatiche o da organizzazioni che difendono gli interessi di tali stati: un reato amministrativo previsto dal decreto 2011-88 sulle associazioni. Durante le indagini non è emersa alcuna prova che i finanziamenti ricevuti siano serviti a commettere qualche reato. La pubblica accusa insiste sul “sospetto” di una serie di trasferimenti “ingiustificati” di denaro dai conti dell’associazione a quelli delle persone imputate e di altre associazioni. La difesa ha più volte spiegato che quei trasferimenti altro non sono che versamenti di stipendi e rimborsi spesa e donazioni ad altri gruppi della società civile. Il processo è iniziato il 5 marzo. Il 19 marzo, dopo oltre 15 mesi di carcere Ghrissa ha ottenuto gli arresti domiciliari. Ma si va avanti: la prossima udienza è prevista tra dieci giorni, il 30 aprile. *Portavoce di Amnesty International Italia