Statuto Associazione Sesta Opera

 

Statuto della Associazione Sesta Opera San Fedele

Comitato di assistenza carceraria e post-carceraria

 

Articolo 1

E' costituita l'associazione "Sesta Opera San Fedele" - Comitato di assistenza carceraria e post-carceraria", quale emanazione della "Comunità di vita cristiana: Mater Ecclesiae" di Milano (già "Congregazione Mariana dei professionisti di Milano) della quale rispecchia i principi e le finalità e ne riceve, nella persona del Padre assistente pro tempore della Comunità di vita cristiana, l'assistenza spirituale.

Articolo 2

L'associazione ha sede in Milano, piazza San Fedele n. 4. Il comitato di presidenza potrà istituire altrove, in Italia, uffici periferici, ove lo reputi opportuno.

 Articolo 3

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa si propone:

a) di visitare i carcerati, prestare loro assistenza morale e materiale, allo scopo di facilitare il loro reinserimento nella società, nonché l'assistenza ai liberati dal carcere; 

b) visitare le famiglie dei carcerati operando una assistenza materiale e morale, favorendone, dove è possibile e necessario, le relazioni con il detenuto; promuovere e verificare che le famiglie usufruiranno di tutte quelle forme assistenziali previste dalle pubbliche istituzioni; seguire con particolare attenzione l'assistenza ai minori nei loro problemi di inserimento nel mondo della scuola; 

c) promuove iniziative di lavoro (es. cooperative) in carcere e fuori. In carcere l'iniziativa deve coinvolgere i detenuti, sia del giudiziario che del penale; all'esterno gli ex detenuti o coloro che possono beneficiare delle misure alternative previste dalla legge;

d) avviare lo studio e l'organizzazione di case di accoglienza per ex detenuti allo scopo di agevolare il loro reinserimento nel contesto sociale; 

e) compiere ed incoraggiare lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale riguardante l'assistenza carceraria, anche allo scopo di proporre la formulazione di norme legislative in materia carceraria;

f) costruire una maggiore sensibilità ed attenzione dell'opinione pubblica verso la realtà della detenzione ed i problemi che questa crea al detenuto ed a tutte le persone coinvolte, con particolare riguardo alle famiglie;

g) organizzare corsi di preparazione per la formazione di assistenti volontari carcerari;

h) partecipare a congressi, seminari, incontri in generale nei quali si dibattono i problemi inerenti alla tematica carceraria;

i) promuovere incontri di aggiornamento e di informazione, aperti anche ai non soci.

 Articolo 4

L'associazione ha durata illimitata.

 

Soci

 

 Articolo 5

Possono far parte dell'associazione quelle persone, sia fisiche che giuridiche, enti o altro che, comunque, intendono prestare la propria opera ai fini istituzionali dell'associazione.

 

Articolo 6

Coloro che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al comitato di presidenza il quale delibererà sull'ammissione a suo insindacabile giudizio.

 

 Articolo 7

I soci si dividono in:

- soci operatori (assistenti volontari carcerari in possesso del tesserino ministeriale);

- soci ordinari;

- soci benemeriti o sostenitori.

Le prestazioni fornite dai propri aderenti sono gratuite.

 

Articolo 8

L'ammissione a socio comporta gli obblighi di:

a) osservare le norme del presente statuto e di eventuali regolamenti dell'associazione;

b) partecipare attivamente alla viva associativa;

c) versare annualmente la quota sociale.

 

Articolo 9

La qualifica di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per decadenza che dovesse essere pronunciata dal comitato di presidenza in dipendenza di inosservanza alle norme statutarie o di eventuali regolamenti.

 

 

Articolo 10

I soci non rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni dell'associazione.

 

Organi dell'associazione

 

Articolo 11

Sono organi dell'associazione:

a) l'assemblea dei soci; 

b) il comitato di presidenza; 

c) il collegio dei revisori dei conti. 

Le cariche in seno all'associazione sono gratuite.

Non sono eleggibili in carica alcuna le persone che svolgono attività retribuita dall'associazione.

 

 Articolo 12

l'assemblea dei soci è costituita dai soci operatori, dai soci ordinaci e dai soci benemeriti o sostenitori.

I soci devono essere in regola con il pagamento delle quote annuali. 

Ogni socio ha diritto ad un voto.

 

 Articolo 13

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal comitato di presidenza mediante avviso scritto spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal libro soci, nonché affisso, nel termine suddetto, nei locali della associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il giorno, luogo ed ora dell'adunanza. Nello stesso avviso potrà essere indicato anche altro giorno per 1'eventuale seconda convocazione nell'ipotesi che in prima convocazione l'assemblea andasse deserta.

I soci aventi diritto di intervenire all'assemblea potranno farsi in essa rappresentare da altro socio. Ogni socio interveniente non potrà, però, rappresentare più di due altri soci.

 

Articolo 14

L'assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all'anno, per esaminare ed approvare il rendiconto economico annuale ed eleggere - quando necessario - le varie cariche sociali. 

L'assemblea deve inoltre essere convocata su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli associati, indirizzata al comitato di presidenza.

 

Articolo 15

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente e, in assenza anche di questi, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

 

Articolo 16

Per la validità delle riunioni delle assemblee occorre sempre la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei soci qualora trattasi di assemblee in prima convocazione mentre in seconda convocazione le assemblee delibereranno validamente qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza degli intervenuti stessi. Per le deliberazioni concernenti modifiche del presente statuto, scioglimento della associazione e devoluzione dell'eventuale suo patrimonio, occorrerà sempre la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.

 

Articolo 17

L'associazione è retta ed amministrata da un comitato di presidenza composto da sette membri, singolarmente così eletti dall'assemblea: presidente, vice-presidente, tesoriere, segretario, tre consiglieri, che dureranno in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il comitato è convocato dal presidente o dal vice-presidente mediante avviso scritto almeno dieci giorni prima della data della riunione. Esso deve riunirsi almeno quattro volte all'anno e dovrà altresì essere riunito quando ne venga effettuata richiesta da almeno tre dei suoi componenti.

 

Articolo 18

Il comitato di presidenza è regolarmente costituito e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

 

Articolo 19

Al comitato di presidenza spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione nonché di disposizione, senza limitazione alcuna, esclusi soltanto quelli che per legge o per il presente statuto sono riservati all'assemblea. Esso predispone altresì il bilancio preventivo e consuntivo, delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci, ne dichiara la loro decadenza, determina l'ammontare del contributo annuale di soci, ha i poteri di regolamentazione e coordinamento dell'attività dell'associazione.

 

Articolo 20

Venendo a mancare, per morte o dimissioni, uno o più membri del comitato di presidenza, lo stesso comitato nominerà, per cooptazione, in sostituzione di chi è venuto a mancare, altro o altri membri . La nomina del o dei cooptati deve essere ratificata in occasione della prima assemblea.

 

Articolo 21

La firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione, sia in giudizio che di fronte ai terzi, spetta - disgiuntamente - al presidente ed al vice-presidente.

La firma e la rappresentanza dell'associazione spetteranno anche a coloro ai quali siano stati delegati poteri che le richiedono e limitatamente all'espletamento di tali poteri.

 

Articolo 22

Il tesoriere svolge la sua attività curando la tenuta della contabilità della associazione con osservanza delle disposizioni legislative in materia. Egli risponde del proprio operato verso il comitato di presidenza.

 

Articolo 23

Il segretario assiste il presidente e il vice-presidente nell'espletamento di tutte le attività conseguenti all'attuazione delle delibere; coordina e cura in particolare l'attività promozionale dell'associazione secondo le direttive del comitato di presidenza. 

 

Articolo 24

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi destinati a ricoprire il posto di quelli effettivi che - nel periodo - dovesse rendersi vacante), nominati dall'assemblea che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I revisori dei conti hanno il compito della vigilanza contabile dell'associazione e riferiscono all'assemblea dei soci sulla rispondenza del rendiconto economico. I revisori dei conti hanno diritto di partecipare alle riunioni del comitato di presidenza.

 

Esercizio finanziario e patrimonio

 

Articolo 25

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

 

Articolo 26

L'associazione attinge i mezzi necessari per il scopi attraverso le quote associative annuali fissate dal comitato di presidenza, dai contributi volontari e donazioni dei soci e simpatizzanti e/o sostenitori nonché da eventuali oblazioni, lasciti, legati o altro da chiunque effettuati e che siano stati accettati dai comitato di presidenza con apposita delibera.

 

Articolo 27

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione per qualsiasi motivo la assemblea nomina - ove necessario - uno o più liquidatori determinandone i poteri. Le attività che comunque - dopo estinte le passività - dovessero residuare una volta esaurita la liquidazione, saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

 

Clausola arbitrale

 

Articolo 28

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i membri della associazione per l'interpretazione dello statuto e più in generale in ordine alla attività della associazione e degli associati sarà demandata ad un collegio di arbitri amichevoli compositori che decideranno la controversia senza alcuna formalità ed inappellabilmente.

Il collegio è composto di tre membri così nominati: uno dal presidente del comitato esecutivo; uno dalla parte o dalle parti interessate; ed il terzo dai due arbitri così nominati o, in difetto d'accordo, dal Padre assistente spirituale.

 

Disposizioni generali

 

Articolo 29

Per tutto quanto in questo statuto non contemplato o diversamente disposto, si applicano le norme del codice civile in tema di associazioni.

 

 

Precedente Home Su Successiva