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Onlusdi
    Enrico Sarti,  Avvocato in Firenze 
     e
    Marco Seracini Dottore commercialista in Firenze 
 L'acronimo ONLUS contraddistingue le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità 
    Sociale. La figura e la regolamentazione di queste organizzazioni sono state 
    introdotte nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 4 dicembre 
    1997, n. 460, ovvero con un provvedimento di natura e finalità 
    esclusivamente fiscali, costruito in modo tale da identificare soggetti che, 
    svolgendo attività meritevoli di tutela, possano usufruire di un trattamento 
    fiscale agevolato. In realtà il concetto di ONLUS è stato da subito utilizzato anche in campi diversi da quello tributario, come ad esempio quelli civilistico e sociale, quasi a colmare una lacuna rappresentata da una disciplina complessiva ormai obsoleta rispetto al rilievo sociale ed economico assunto dagli enti non lucrativi nel nostro Paese. Le 
    ONLUS sono una sottocategoria speciale di enti non commerciali in possesso 
    di requisiti meritori indicati dall'art. 10 del decreto citato. Il titolo di 
    ONLUS è così subordinato alla presenza di alcuni presupposti sia soggettivi 
    che oggettivi. 
 I presupposti soggettivi 
 In primo luogo il decreto individua i soggetti interessati al provvedimento, distinguendo quelli che hanno la facoltà di essere ONLUS, quelli che lo sono ope legis e quelli che in nessun caso possono qualificarsi come tali. In merito alla natura giuridica delle organizzazioni, la normativa sancisce che possono essere ONLUS le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente alcune clausole che ne individuano il carattere meritorio delle agevolazioni fiscali. L’art. 10, comma 8, prevede l'automatica acquisizione della qualifica di ONLUS per le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale, le cooperative sociali e le Organizzazioni non governative, mentre non possono in ogni caso essere ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse dalle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro e le associazioni di categoria. 
 L'aspetto oggettivo 
 L'ambito oggettivo del provvedimento si riferisce invece alle attività che gli enti sopra descritti debbono svolgere per poter beneficiare della normativa in esame. Per acquisire la qualifica di ONLUS occorre innanzi tutto perseguire finalità di solidarietà sociale o finalità inerenti a quelle di solidarietà sociale. Le finalità di solidarietà sociale si intendono perseguite quando l'attività è rivolta ad apportare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, sociali, economiche o familiari, oppure a componenti di collettività estere relativamente agli aiuti umanitari. Le finalità di solidarietà sociale si intendono sempre perseguite per le organizzazioni che svolgono attività nei seguenti settori: 
 Il 
    complesso intreccio di attività sopra descritto non concerne le cooperative 
    sociali, le organizzazioni di volontariato e le Organizzazioni non 
    governative, le quali sono ONLUS di diritto indipendentemente dall'attività 
    effettivamente svolta e dai destinatari. 
 Gli Enti ecclesiastici 
 Un 
    discorso a parte meritano gli Enti ecclesiastici delle confessioni religiose 
    con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. L'Ente 
    ecclesiastico nel suo complesso non può essere considerato né può 
    costituirsi in ONLUS in quanto ciò comporterebbe l'assoggettamento 
    dell'intero Ente a una legge dello Stato italiano, violando le norme 
    costituzionali, concordatarie o pattizie in materia di indipendenza e 
    sovranità di ciascuna confessione per quanto concerne le proprie attività di 
    religione e di culto. Soltanto le attività diverse da quelle di religione e di culto eventualmente 
    svolte dagli Enti ecclesiastici possono essere disciplinate, nel rispetto 
    della struttura e delle finalità di tali Enti, dalla normativa italiana. Per 
    questo la legge stabilisce che gli Enti ecclesiastici possono essere 
    considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività svolte 
    all'interno dei settori caratterizzanti l'utilità sociale.  
 Vincoli statutari 
 Oltre 
    ai vincoli descritti precedentemente, gli statuti delle ONLUS devono 
    obbligatoriamente prevedere le seguenti clausole, indicate nell'art. 10, 
    comma 1, del decreto istitutivo: 
 Le clausole sopra descritte non sono tuttavia obbligatorie per le ONLUS di diritto. Analogamente, alcuni vincoli statutari non si applicano agli Enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili. Si tratta, in particolare, della disciplina del rapporto associativo secondo determinati criteri, della previsione dell'eleggibilità libera degli organi amministrativi, del principio del voto singolo, della sovranità dell'assemblea e delle modalità di funzionamento della stessa. 
 Agevolazioni fiscali 
 A fronte dei requisiti richiesti per assumere la qualifica di ONLUS viene attribuito un regime fiscale agevolato sotto molteplici aspetti. Con questo lo Stato riconosce l'importanza della funzione sociale svolta da queste organizzazioni e concede benefici in cambio di trasparenza. Si tratta in particolare dell'applicazione di un regime agevolato per le imposte sui redditi, per l'imposta sul valore aggiunto, per le imposte indirette (bollo e registro, spettacoli, ecc.) e per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali disposte a favore di tali enti. Questa rivisitazione del regime fiscale degli enti di utilità sociale non ha peraltro comportato l'abrogazione delle previsioni di miglior favore contenute nelle precedenti discipline delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative e delle Organizzazioni non governative. Questo fatto ha però ridotto il potenziale grado di innovazione che il decreto ONLUS poteva portare al nostro ordinamento, lasciando la normativa del Terzo Settore ancora caratterizzata dalla disomogeneità di trattamento delle diverse forme che assume il non-profit. 
 Problemi ancora aperti 
 Sotto 
    il profilo tecnico il corpus normativo relativo al Terzo Settore in 
    generale, e alle ONLUS in particolare, resta tutt'altro che omogeneo e 
    completo. La 
    normativa tributaria presenta infatti lacune e problemi che le 
    interpretazioni ministeriali non sempre riescono a colmare e che, anzi, in 
    certi casi, contribuiscono ad aumentare con posizioni che addirittura 
    confliggono con la stessa lettera della norma. Questa inadeguatezza è 
    d'altro canto ampiamente comprensibile, se si tiene presente l'estrema 
    eterogeneità della galassia del non-profit. In tale ottica, questo primo 
    tentativo del legislatore di razionalizzare, almeno sotto il profilo 
    tributario, il Terzo Settore, deve essere senz'altro apprezzato. La 
    normativa civilistica, poi, appare ancora più arretrata, disciplinando le 
    singole tipologie di enti senza una minima visione d'insieme. L'esigenza di 
    un adeguamento del Codice Civile al ruolo e al rilievo sociale attualmente 
    rivestiti dalle organizzazioni non-profit appare quindi 
    improcrastinabile. Un'ultima osservazione riguarda la rappresentatività e il coordinamento delle ONLUS. Come si è potuto osservare, numerose sono le tipologie di enti che possono fregiarsi di questa qualifica. Molti di questi - associazioni di volontariato, cooperative, fondazioni - sono già inseriti in reti che permettono sinergie, interazioni e rappresentanze comuni. Mancano invece strutture analoghe per molti enti - comitati, rami-ONLUS di Enti ecclesiastici, altre associazioni - che potrebbero trarre grande utilità da una rete capace di favorire, oltre allo scambio di esperienze e di collaborazioni, anche la ricerca di istanze comuni da portare all'attenzione degli organi competenti, al fine di un auspicabile ulteriore potenziamento delle strutture non-profit all'interno della nostra società. 
 Per saperne di più 
 §       
    DI 
    DIEGO S. - FRANGUELLI F. - TARANTINO M., Le ONLUS. Disciplina civilistica 
    e fiscale. Profili gestionali, organizzativi e contabili, Maggioli, 
    Rimini 2002. §       
    PROPERSI A. - ROSSI G., Gli enti non profit, Il Sole 24 Ore - Norme & Tributi, Milano 
    2001. §       
    AVVOCATURA GENERALE 
    CURIA ARCIVESCOVILE DI MILANO (ed.), ONLUS, enti non commerciali e 
    parrocchie, Centro Ambrosiano - ITL, Milano 1998. § Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale". 
 
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