Pena e retribuzione

 

Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita

 Sul rapporto fra Cristianesimo e pena

 

 

Eugen Wiesnet S. I. (1941-1983),  tr. it. Luciano Eusebi, Giuffrè Editore, Milano 1987.

[ Il Primo Testamento e il Nuovo Testamento propongono una concezione della pena non riducibile a strumento di retribuzione - base della giustizia penale - ma manifestazione della giustizia-risanatrice di Dio. L’idea biblica di tsedaqa ( termine reso in greco - da parte dei Settanta - con dikaiosýne, in latino - nella Vulgata - con iustitia, in tedesco - da Lutero in poi - con Gerechtigkeit) esprime la premura e l’aiuto di Dio nei confronti del colpevole, malgrado la colpa. 

Dio non è di fronte a Caino il Dio che tace, abbandonando l’omicida a se stesso: Caino non è ripudiato ed escluso dalla premura di Dio. Il giudizio di Dio non è di tipo retributivo, ma si manifesta attraverso il duplice momento della tsedaqa: giustizia e insieme salvezza. Dio nel suo giudizio non annienta il colpevole, ma lo risolleva, assumendo per primo, gratuitamente, l’iniziativa. La tsedaqa di Dio, la sua giustizia che libera e risana, è apertura alla riconciliazione dell’uomo in colpa, con un Padre che sempre porge ascolto e salvezza ].

[...]

«Quando punisci qualcuno, fallo tuo fratello!» (Moisé Maimonide). Paolo cerca di far capire lo stesso concetto alla comunità di Corinto: chi punisce assume una responsabilità personale, che non può essere rimossa o disconosciuta, verso chi è punito. L'Apostolo ha vissuto sulla propria pelle i sentimenti e le dolorose esperienze della punizione e della stessa carcerazione. Egli parla come chi ha provato in prima persona, come «pregiudicato»... Sa quanto profondamente incidano tutte le forme di pena nella vita e nella psiche del condannato. Conosce le conseguenze dei cosiddetti «effetti secondari» della pena - problemi questi dei quali coloro che condannano (senza esser mai stati oggetto della punizione) non hanno idea alcuna.

Perciò Paolo dice che la pena subita fino a quel momento dal reo risulta sufficiente (2 Cor 2, 6). Se dunque già la comunità ha punito, deve ora adempiere anche il «compito umano che spetta a colui che punisce» nei confronti del colpevole: «... dovreste piuttosto usargli benevolenza e confortarlo, perché egli non soccomba sotto un dolore troppo forte» (2, 7).

Misfatti della retribuzione

La pena può significare per Paolo, senza che chi punisca se ne avveda, la «fine» del condannato. Ma in tal caso diviene retribuzione vendicativa. Il detenuto non dev'essere schiacciato da un'afflizione (di tipo morale o sociale) che lo distrugga! Perciò la comunità deve restare in contatto con lui, facendo «prevalere nei suoi riguardi la carità» (2, 8). Gli effetti della pena non possono essere indifferenti a chi punisce. Altrimenti egli commette una violazione ulteriore del diritto, con la copertura della «giustizia» e della punizione. E tale trasgressione è forse più grande di quella che vuole eliminare. [...]

Delitto contro chi ha commesso un delitto

Se fra i credenti la pena non è espressione di un amore che perdona (ad imitazione del modello di Dio) ciò significa che chi punisce è caduto «in balia di satana» (2 Cor 2, 11). [...] Se la pena non ha come scopo il ricostituirsi della comunione col condannato, se questi non percepisce di restare pur sempre «fratello» anche nella pena, se la sua condizione ne fa un proscritto, un emarginato, un declassato (secondo lo spirito del capro espiatorio) non può più parlarsi per Paolo di «ministero di riconciliazione» in senso cristiano. Poiché «Dio non ci ha destinati alla sua collera ma all'acquisto della salvezza» (1 Ts 5, 9). [pp. 111-112]

Giustizia nella direzione del fratello

Nel Nuovo Testamento la giustizia (e la visione della pena che ne deriva) si manifesta nel contesto dell'accettazione del colpevole nella comunione nuova con il Dio vicino, ricevendo con ciò una funzione di accoglienza orientata alla persona (cfr. la discussione sulla prescrizione del sabato: la legge è per l’uomo, non viceversa: Mt 12, 9 ss.). La giustizia si inserisce così nell'intento di Gesù di assumere su di sé lo schierarsi di Dio dalla parte dell'umanità minacciata e calpestata, a favore di tutte le esistenze prive di aiuto, povere, «sciupate». La riconquista del fratello perduto diviene fine centrale del diritto e della pena. Perdono, riconciliazione e nuova comunione divengono pilastri portanti della nuova giustizia secondo Gesù. Anche nel Nuovo Testamento, quindi, la giustizia si colloca entro I'ambito della promessa della «nuova Alleanza quale formula sintetica del rinnovato legame fra Dio e l'uomo. «Nuova Alleanza» significa guida, premura, shalôm ed incondizionata comunione. Su queste premesse, la rinuncia al fine retributivo della giustizia e della pena viene ripetutamente espressa.

Il fondamentale valore della «giustizia» sta quindi sotto l'insegna di quel principio cardine dell’etica neotestamentaria che è il «principio dell'amore» [...]: «giustizia solo nell'amore»! [...]

Secondo il Nuovo Testamento, perciò, anche la cosiddetta sfera giuridica non può mai costituire un ambito della vita autonomo dal principio dell'amore. Quest'ultimo, piuttosto, deve contribuire a plasmarla in modo essenziale! Il «principio della riconciliazione» è il motore di un diritto codeterminato in senso cristiano e di una pena cristianamente giustificabile. [114-115].

[...] Se dunque secondo la Bibbia tutte le sanzioni nei confronti delle condotte umane sbagliate devono avere carattere di «riconciliazione», in futuro anche il concetto di «espiazione» non potrà più esser distrattamente espresso con un semplice «pagare sopportando l’imposizione di un male penale»! Simile modalità tradizionale di comprendere l’«espiazione» non è altro che una variante mimetica del termine «retribuzione», rispetto alla quale dall'intelligenza complessiva della Bibbia non è possibile trarre legittimazione alcuna.

Come «espiazione in senso biblico» può intendersi solo lo sforzo reciproco della società e dell'agente di ricostruire fra loro la comunione turbata e ferita dal reato. Dal punto di vista cristiano, l’espiazione dev'essere vista come processo dialogico di riconciliazione, non come offerta unilaterale e passiva di soddisfazione in rapporto all'inflizione di un male penale. Fra gli impulsi biblici rilevanti per il nostro tema emerge in particolare l’importanza della legge di assoluta priorità dell'offerta di riconciliazione rivolta al colpevole. Con tale regola ci si riferisce ad una vera e propria «svolta copernicana» dell'espiazione, svolta che la nostra prassi penalistica non ha quasi percepito, né tanto meno realizzato. Con essa si opera un'affermazione (che è ad un tempo un imperativo) sulla fondamentale struttura antropologica dell'espiazione, che contrasta in senso assoluto con il nostro modo tradizionale di sentire e di agire: I'Antico ed il Nuovo Testamento considerano concordemente l’uomo come un essere che dipende fin nel profondo del suo esistere dal rivolgersi a lui della comunità e da quanto essa gli offre.

Necessità di un aiuto esterno

Questo bisogno della comunità risulta particolarmente pressante nell'esperienza limite della colpa. Perché gli sia possibile liberarsi dal rischio di restare irretito - incatenato - nel vincolo esistente fra la colpa e le conseguenze causate, proprio il reo necessita in modo particolarmente intenso dell'iniziativa assunta verso di lui dalla comunità (che egli ha ferito), ovvero da chi la rappresenta. Colui che è irretito nella colpa, prigioniero delle conseguenze della sua azione, non è in grado, secondo la Bibbia, di porre per primo le premesse necessarie e necessariamente dialogiche della riconciliazione. Non può liberarsi da solo della sua sventurata situazione. Necessita di un aiuto esterno: dell'offerta di riconciliazione da parte di quella stessa comunità contro la quale si dirigono gli effetti della sua azione.

Secondo la costante testimonianza di tutti gli scritti della Bibbia, è Dio che, rendendosi esempio, compie questo primo passo di riconciliazione verso l'uomo peccatore. Tale duplice fase della riconciliazione cristiana:

- offerta di riconciliazione (perdono, aiuto risocializzante) da parte della comunità colpita (quale suo contributo all'espiazione!) e, resa in tal modo possibile,

- conversione e disponibilità alla riparazione da parte del reo (quale suo contributo all'espiazione!)

è preliminarmente vissuta, come modello, nella chiamata liberante di Jahvé: «Adamo, dove sei?», la quale si riflette sin nell'affermazione paolina (Rm 3, 24) secondo cui la nostra stessa personale giustificazione dinnanzi a Dio è sempre dono, non ricompensa meritata dalle opere. Solo quando venga osata questa chiamata liberatrice nei confronti della persona, solo in una simile atmosfera di riconciliazione liberante e salvifica, può veramente compiersi I'«espiazione».

Espiazione possibile solo nel dialogo

Questo fondamentale punto di vista antropologico della Bibbia, secondo cui l’imperativo della conversione esige l’indicativo di una previa offerta di riconciliazione, esprime il rifiuto dei molteplici modelli di autoliberazione ed autorisanamento della nostra prassi giudiziaria, abituata ad esigere un miglioramento senza preoccuparsi delle opportunità che lo rendano possibile. Secondo l’eredità biblica, perciò, l’«espiazione» non può considerarsi compito del solo agente di reato (e la comunità mero destinatario). Non esiste una «strada a senso unico o dell'espiazione». Questa può essere intesa soltanto come volenteroso dialogo fra le parti, cioè fra le vittime del reato (tale è anche l’agente!).

Con l'imperativo di un'«espiazione nel dialogo» il modo con cui la Bibbia considera il «peccatore» e le sue prospettive di conversione si rivela a priori ben più acuto e realistico delle rappresentazioni tradizionali del reo e dei suoi «obblighi espiatòri». La «nuova giustizia» secondo la Bibbia considera, rispetto al peccatore, ciò che questi effettivamente può dare nel dialogo di riconciliazione. [122-124]

Due equivoci

Un'interpretazione penalistica orientata al fondamentale concetto biblico della riconciliazione deve essere attenta, nella prassi, a due opposti pericoli:

a) La iustitia cieca

Sussiste da un lato la concezione classica - più volte criticata - secondo cui - nella sfera giuridica si agirebbe in un ambito con regole proprie, che potrebbero essere isolate dal Vangelo e dai suoi effetti [...]. Si tratta di una separazione incompatibile con le affermazioni bibliche sul significato della pena e della giustizia.

 

b) Il «viaggio del Buon Samaritano»

Dall'altro lato, un diritto della riconciliazione non implica nemmeno che «I'amore debba o possa prendere il posto del diritto. Né comporta, per il diritto, l'obbligo di rinunciare alla coercizione, indispensabile per il suo realizzarsi» (Schweitzer). Costituirebbe un fraintendimento fondamentale dell'idea biblica di riconciliazione e delle sue conseguenze pratiche abbandonarsi ad un sentimentalismo lontano dalla realtà e falsamente «caritativo» verso le «povere vittime della società», minimizzando utopisticamente i fatti ed i rapporti duri e disilludenti tipici del fenomeno criminale. Anche forme di aiuto cristianamente motivate hanno i loro rischi specifici! Un'assistenza per sola «compassione», cieca di fronte alla citata realtà criminologica e criminalpsicologica, risulta costantemente soggetta, com'è dimostrabile, al pericolo di aggravare o perpetuare quegli stessi problemi che vorrebbe allontanare e sopprimere (fenomeno di «controefficacia» dell'intervento sociale ... ).

 

«Quarantena sociale» invece di «galera»

 

Una prassi coerente di riconciliazione, sulla base dell'esperienza dei rischi che caratterizzano lo stesso impegno assistenziale, deve «affrontare» l'uomo (secondo la già delineata immagine biblica) in termini realistici ed imparziali, considerandolo con serietà ed evitando un nuovo «letto di Procuste» fatto di finzioni ed utopie sociali.

Compito di un atteggiamento cristiano di riconciliazione, orientato in senso biblico, è il riscatto di un sistema dell'esecuzione penale il cui principale effetto - stando all'esperienza ininterrotta degli ultimi centocinquant'anni (cfr. Foucault) - è stato di promuovere fra i condannati l'odio verso la società e le sue regole, I'apatia, l'inettitudine. Si tratta di sostituire un male penale di tipo retributivo con una «quarantena sociale», significativa sul piano socio-pedagogico, cioè di una (pur tardiva) «de-carcerizzazione» della pena detentiva (in quanto tipologia centrale dell'esecuzione).

L'appello per un rinnovamento fondato sul principio di riconciliazione del nostro modo di intendere la pena e la prassi giudiziaria che ne deriva non è dunque espressione di un nuovo romanticismo sociale, di un'«etica della condiscendenza» lontana dalla realtà, di un'«indulgenza» mal compresa. Riconciliazione come fine della pena non significa illusoria rinuncia alle sanzioni, né voler risolvere il problema con un atteggiamento clemenziale a senso unico e disconoscendo la gravità complessiva della questione criminale! E’ un antico equivoco della tradizione cristiana il fatto che, utilizzando il termine «misericordia» in ambito penale, si pensi subito a «rilassamento, debolezza, indulgenza».

 

Idealismo senza illusioni!

 

L'offerta cristiana di riconciliazione esprime certamente uno slancio ideale riferibile alla prassi sanzionatoria. Ma deve esclusivamente trattarsi di un «idealismo senza illusioni», che si ponga in termini oggettivi l'interrogativo fondamentale sui metodi che consentano di tradurre concretamente l'idea riconciliativa nell'esecuzione penale. Il consolidarsi di una simile idea deve servirsi delle moderne acquisizioni della pedagogia in ambito sociale e criminale, rispetto ai modi che consentano di impedire o ridurre le condotte socialmente dannose, ma anche rispetto ai criteri secondo cui possa realizzarsi l'incoraggiamento pedagogico verso le condotte socialmente desiderabili (si tratta di chiedersi come promuovere le seconde riducendo le prime).

Proprio in questo necessario e razionale consolidamento del concetto di riconciliazione, infatti, un ruolo cardine dovrà essere svolto dall'utilizzazione consapevole e mirata dei principi fondamentali della teoria dell'apprendimento riguardanti I'affermarsi di nuove mentalità sociali e delle condotte corrispondenti (specie mediante la definizione di atteggiamenti non violenti nei conflitti e nei rapporti sociali, nelle lotte sindacali, nel tempo libero.

La fiducia finora ciecamente risposta nella capacità della pena retributiva di incidere positivamente sui comportamenti dev'essere rimossa alla luce della constatazione da tempo disponibile del fatto che durezza e retribuzione (come senza limite attestano più di due secoli di pena detentiva) restano di per sé sole inefficaci sul piano pedagogico («la durezza non può che indurire»). L'abbandono di un tale retroterra richiede un fondamentale atteggiamento di benevolenza verso il condannato, un'indispensabile sintesi fra adeguatezza ed umanità del nostro aiuto ed una consequenziale disponibilità alla riconciliazione!

Peraltro, l’elaborazione di un simile progetto sanzionatorio (e, se necessario, di «trattamento»), orientato in senso problematico ed individuale, deve altresì farsi carico di quelle questioni criminalpedagogiche estreme relative ai casi in cui - per la personalità e la «pericolosità sociale» dell'agente - non sia più conseguibile, in pratica, un'«educazione alla libertà». In questi casi, è chiaro, resta preminente il diritto fondamentale della collettività di difendersi da ulteriori delitti.

Costanza e disponibilità

L'idea di riconciliazione come base di un modo nuovo di concepire la pena e la sua esecuzione rivendica razionalmente di poter per la prima volta realizzare, mediante la sua verificabile efficacia pedagogica, ciò che fino ad ora al condannato è stato semplicemente «richiesto»: riesame del passato, mutamento personale, nuova condotta sociale. Sotto questo profilo la critica teologica qui sostenuta rispetto al pensiero retributivo coincide fino nei dettagli con la moderna critica criminologica: da chi mostri carenze di socializzazione l’osservanza delle norme può ottenersi solo in un clima di disponibilità nei suoi confronti e nell'ambito di un'esecuzione aperta all'aiuto di tipo sociale, non certo con una tradizionale «esecuzione desocializzante» (cfr. in proposito le considerazioni di fondo della pedagogia sulla necessità assoluta di un «positivo clima di apertura» come presupposto di qualsiasi processo educativo... ).
L'esigenza di un «sistema esecutivo inteso all'aiuto sociale», problematicamente impostato e orientato all'individuo, si inserisce dunque nel quadro di una moderna prospettiva pedagogica ed anche per questo motivo non può considerarsi espressione di un'utopia fuori della realtà (secondo l’argomentazione con cui spesso viene liquidata). Vera e propria utopia antropologica, piuttosto, si è dimostrata nella prassi degli ultimi secoli l’ideologia retributiva del pensiero penalistico classico!  [162-165]

 

 

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