sponsor

 

Inserimento nel mercato del lavoro

 


Un cittadino straniero extracomunitario ancora residente all'estero può entrare in Italia per cercare lavoro per un periodo di un anno. Questo, però, è possibile soltanto se uno "sponsor" in Italia è disposto ad offrire una garanzia. La garanzia può essere prestata per non più di due stranieri.

Lo "Sponsor"

 

Lo "sponsor" (la persona che offre la garanzia) può essere:
1) Un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno, al momento della richiesta, di durata residua non inferiore ad un anno.
2) Le organizzazioni di volontariato e le associazioni professionali e sindacali, operanti nel settore dell'immigrazione da almeno 3 anni, iscritte nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati tenuto al Dipartimento per gli affari sociali presso la presidenza del Consiglio dei ministri;
3) Le Regioni, enti locali, comprese le comunità montane e i loro consorzi o associazioni nei limiti delle risorse finanziarie patrimoniali ed organizzative appositamente deliberate in base ai rispettivi ordinamenti.
Quando lo "sponsor" è un cittadino italiano o straniero è necessario che:
a) abbia una capacità economica adeguata alla prestazione di garanzia ovvero la disponibilità di un reddito personale o familiare che tenga conto del numero di familiari a carico (i criteri sono quelli stabiliti, in materia di ricongiungimento familiare, dall'art. 29, comma 3, lett. b del Testo Unico sull'immigrazione) (l'importo annuo dell'assegno sociale cui applicare il moltiplicatore previsto dalla citata norma è attualmente pari a £. 8.005.400);
b) non sussistano a suo carico procedimenti per uno dei reati relativi all'immigrazione clandestina o per uno dei reati previsti dall'art. 380 e 381 del c.p.p.
La garanzia deve riguardare:
1) i costi dell'assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale (attualmente pari a circa 800mila lire);
2) la disponibilità di un alloggio idoneo mediante specifico impegno corredato da:
- un'attestazione rilasciata dell'Ufficio Comunale competente che l'alloggio rientri nei parametri previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenza pubblica;
o in alternativa
- certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'ASL competente per territorio;
3) dei mezzi di sussistenza dello straniero, per una misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (attualmente pari a 8.005.400 lire);
4) pagamento delle spese di rimpatrio(calcolate in 1.500.000 lire).
Al fine di garantire la copertura degli impegni economici assunti di cui ai punti 1), 3), 4) deve essere prestata fideiussione bancaria o polizza assicurativa il cui titolo deve essere depositato presso la Questura competente all'atto della richiesta di autorizzazione.

Il titolo attestante la garanzia prestata dovrà essere restituito nel caso in cui l'autorizzazione non sia stata concessa o sia pervenuta una comunicazione della Rappresentanza diplomatica competente concernente la non concessione del visto d'ingresso o lo straniero abbia intrapreso un'attività occupazionale e sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro o l'autorizzazione non sia stata utilizzata entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda.
Quando lo "sponsor" è un'organizzazione di volontariato o un'associazione professionale e sindacale è necessario che:
c) non sussistano nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, o dei soci (quando si tratta di società in nome collettivo) procedimenti relativi ai reati concernenti l'immigrazione clandestina o ai reati previsti dagli artt. 380 - 381 c.p.p.;
e) la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti;
f) vi sia la disponibilità di strutture alloggiative idonee ad ospitare i cittadini stranieri con le relative caratteristiche strutturali e sanitarie certificate o con attestazione dell'Ufficio Comunale o con certificato di idoneità igienico sanitaria dell'A.S.L.
g) sussista un patrimonio e disponibilità economica adeguata ad assicurare il sostentamento e l'assistenza sanitaria degli stranieri per la durata del permesso di soggiorno e l'eventuale rimpatrio. Tale disponibilità non dovrà essere inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (£. 8.005.400) per ogni straniero, pari al doppio (£.16.010.800) per l'ingresso di due o tre stranieri, al triplo per quattro o cinque stranieri (£.24.016.200), ovvero per un numero di stranieri superiore a 5 aumentato del 75% per ciascuno di essi.

 

 

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