Extracomunitari espulsi e rientrati

 

Espulsi e rientrati non possono scontare pene precedenti

Cassazione Penale, Sezione I - Sentenza n. 38653 del 30.09.2004

 

La detenzione, anche se in esecuzione di una pregressa sentenza diventata definitiva, è possibile solo revocando prima l'espulsione. Bisogna prima revocare l'espulsione se si vuole mandare in carcere l'extracomunitario rientrato in Italia, al quale era stata sostituita l'originaria pena detentiva con l'allontanamento dal territorio italiano. Lo ha affermato la I sezione penale della Cassazione nella sentenza 38653/04, depositata il 30 settembre scorso.

 

Il fatto

 

Un marocchino era stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione. La pena era stata sostituita, ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 286/98 (Testo unico dell'immigrazione) con l'espulsione, eseguita con l'imbarco per il Marocco. Pochi mesi dopo, la stessa persona veniva fermata di nuovo in Italia e denunciata. Il pubblico ministero poneva così in esecuzione l'originaria pena detentiva.

 

Il ricorso

 

L'extracomunitario si è rivolto in Cassazione sostenendo che l'ordine di carcerazione nei suoi confronti era illegittimo perché, prima della sua emissione, il Pm non aveva chiesto al giudice competente la revoca della sanzione sostitutiva - ai sensi dell'articolo 16 comma 4 del D.Lgs 286/98 e il giudice dell'esecuzione non poteva provvedere, come invece aveva fatto nel caso in esame, autonomamente.

 

La sentenza

 

Con il verdetto in esame Piazza Cavour ha chiarito che il PM non può porre in esecuzione una pena sospesa, in mancanza di un espresso provvedimento del giudice che la disponga, neppure quando sussistono tutti i presupposti per la revoca obbligatoria della sospensione. Il provvedimento di revoca, osserva dunque la Corte, anche "quando abbia carattere meramente dichiarativo, rientra nella competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione e deve essere adottato in contraddittorio con il condannato". Nella fattispecie, quindi, la pubblica accusa non poteva emettere l'ordine di carcerazione senza prima chiedere e ottenere la revoca della sanzione sostitutiva dell'espulsione. Ne deriva, nel caso in esame, la nullità assoluta ex articolo 178 Cpp della revoca adottata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione.

 

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

 

 

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