Accordi di Shengen


Legge 30 settembre 1993  n. 388

Accordi di Shengen


Ratifica ed esecuzione

 

del protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli stati dell'unione economica del Benelux, della repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; 

dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei ministri e segretari di stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; 

dell'accordo tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a parigi il 27 novembre 1990.

 


Articolo 1

  1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare i seguenti atti, firmati a Parigi il 27 novembre 1990:

    1. il Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione Economica del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni;

    2. l'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei ministri e segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'Accordo di adesione summenzionato;

    3. l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'Accordo di cui alla lettera b).

Articolo 2

  1. Piena ed intera esecuzione é data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 della presente legge, dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, secondo comma, del Protocollo, dall'articolo 5, comma 2, dell'Accordo e dall'articolo 2 dell'Accordo di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 3

  1. Ai fini della prestazione dell'assenso previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, della Convenzione, si applicano gli articoli 723 e 724 del codice di procedura penale.

Articolo 4

  1. La domanda di assistenza giudiziaria prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, della Convenzione é presentata all'autorità designata da ciascuno stato richiesto dal procuratore della Repubblica che svolge le indagini in relazione alle quali é domandata la prosecuzione dell'osservazione all'estero. Della presentazione della domanda é data notizia senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia.

  2. La autorizzazione a proseguire l'osservazione nel territorio dello stato prevista dall'articolo 40, paragrafi 1 e 2, della Convenzione é concessa dal procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto l'osservazione deve essere proseguita ed é trasmessa dalla direzione centrale della polizia criminale del Ministero dell'interno.

Articolo 5

  1. Nel caso previsto dall'ultima parte dell'articolo 41, paragrafo 1, della Convenzione, la polizia giudiziaria verifica l'identità della persona inseguita e procede al suo fermo.

  2. La persona fermata, se non é cittadino italiano, é rimessa in libertà dalla medesima autorità che ha proceduto al fermo al più tardi alla scadenza del termine indicato nel paragrafo 6 dell'articolo 41 della Convenzione, se entro lo stesso termine non si é proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 716 del codice di procedura penale.

Articolo 6

  1. Nei casi in cui venga proposta o ricevuta una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, della Convenzione, l'autorità giudiziaria italiana deve darne notizia senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia.

Articolo 7

  1. L'articolo 54 della Convenzione non si applica nelle ipotesi previste nell'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della Convenzione stessa.

  2. Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione, costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello stato i delitti contro la personalità dello stato.

Articolo 8

  1. L'autorità designata a chiedere e ricevere le informazioni di cui all'articolo 57 della Convenzione é il Ministro di grazia e giustizia.

Articolo 9

  1. L'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del sistema d'informazione Schengen, di cui all'articolo 108 della Convenzione, é Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Essa é altresì competente per le attività di cui agli articoli 37, paragrafo 1, 38, paragrafo 4, e 46, paragrafo 2, della Convenzione. E' fatto divieto di trasmettere i dati personali dei richiedenti l'asilo alle autorità dei loro paesi di provenienza o a Parti Contraenti che non prevedono analogo divieto.

  2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al comma 1.

Articolo 10

  1. Per il funzionamento del sistema d'informazione Schengen si applicano direttamente le disposizioni di cui agli articoli da 94 a 101, nonché quelle di cui agli articoli 112 e 113 della Convenzione stessa per quanto concerne le categorie di dati, le specifiche finalità di utilizzazione, le autorità che possono accedere ai dati e la durata di conservazione degli stessi.

  2. Soppresso

  3. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , si applicano anche nei confronti del pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati o informazioni in violazione delle disposizioni che disciplinano il sistema d'informazione Schengen.

Articolo 11

  1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1.

  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

Articolo 12

Abrogato

Articolo 13

  1. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "analogo provvedimento é adottato sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione quando si tratta di stranieri segnalati ai fini della non ammissione, ovvero considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di ciascuno degli Stati contraenti".

  2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, é inserito il seguente comma:

    1. bis. "Ai fini dello ingresso nel territorio nazionale sono equiparati ai visti nazionali i visti uniformi rilasciati dalle autorità diplomatiche o consolari degli Stati appartenenti alla comunità europea sulla base di specifici accordi".

  3. I commi 9 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

    1. "Il vettore aereo, marittimo o terrestre, eccettuato quello terrestre che esercita il traffico frontaliero, é tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti, a norma delle disposizioni di cui al comma 1, per l'ingresso nel territorio dello stato, nonché a riferire all'autorità di pubblica sicurezza dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza di uno degli obblighi predetti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila per ciascuno degli stranieri trasportati, determinata dal prefetto. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

    2. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui al comma 1 o che deve essere comunque respinto a norma delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1, ovvero di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, é tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero, o in altro stato in cui sia consentita la sua immissione. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando lo straniero presenti istanza volta al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi del comma 5 dell'articolo 1".

Articolo 14

  1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, é sostituito dal seguente:

    1. "Possono soggiornare nel territorio dello stato gli stranieri, entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 3, che siano muniti di permesso di soggiorno rilasciato in base alle disposizioni del presente decreto, nonché gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente rilasciato dalle autorità di Stati appartenenti alla comunità europea nei limiti e alle condizioni stabiliti da specifici accordi".

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, é inserito il seguente:

    1. bis."Gli stranieri muniti di un permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente rilasciato dalle autorità di uno stato sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione devono dichiarare la loro presenza al questore della provincia in cui si trovano entro otto giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso nel territorio dello stato. In difetto di tale dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila o, qualora la dichiarazione non venga resa entro trenta giorni dall'ingresso nel territorio dello stato, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2".

  3. Dopo il comma 12 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono inseriti i seguenti:

    1. bis. "Un provvedimento di rifiuto analogo a quello previsto nel comma 12 può essere altresì adottato, sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano. Il ricorso contro il provvedimento di rifiuto di cui al presente comma é esteso al merito e determina gli effetti di cui all'articolo 5, comma 4.

    1. ter. Quando lo straniero non soddisfi più le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti, il permesso di soggiorno può essergli revocato con provvedimento scritto e motivato, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano. In tal caso il provvedimento di revoca diviene esecutivo solo dopo l'esaurimento delle istanze giudiziarie eventualmente esperite contro il provvedimento stesso.

    1. quater. Nell'ipotesi di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno disposti a norma dei commi 12-bis e 12-ter, l'esecuzione del provvedimento avviene mediante immediato accompagnamento alla frontiera".

Articolo 15

  1. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "l'espulsione verso lo stato di provenienza può essere esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione".

  2. Le segnalazioni trasmesse dalle autorità italiane alle altre Parti Contraenti ai fini della non ammissione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della Convenzione del 19 giugno 1990, devono essere motivate. Analogamente devono essere motivate le segnalazioni ai fini dell'allontanamento, di cui all'articolo 23 della predetta Convenzione.

Articolo 16

  1. Al primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: "danno alloggio per mercede" sono aggiunte le seguenti: "nonché coloro che gestiscono una struttura che fornisce alloggio anche in tende, roulotte, battelli e simili".

  2. Al terzo comma dell'articolo 109 del testo unico richiamato al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "la comunicazione dell'arrivo é effettuata mediante consegna di una scheda conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, fatta compilare e firmare personalmente dagli alloggiati, ed integrata, a cura degli albergatori o altri esercenti predetti, dagli estremi del documento di identità, passaporto o documento equivalente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati, la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita scheda può essere effettuata da uno dei coniugi anche per l'altro coniuge e per i figli minorenni e dal capo gruppo anche per gli altri componenti del gruppo".

Articolo 17

  1. L'attuazione delle norme di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia.

  2. Conformemente a quanto stabilito nell'articolo 29, paragrafo 4, della Convenzione, le disposizioni della medesima Convenzione relative alle domande ed ai richiedenti asilo non escludono l'obbligo delle competenti autorità nazionali di esaminare direttamente una domanda di asilo presentata ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione della Repubblica come attuato dalla legislazione vigente.

Articolo 18

  1. E' istituito un Comitato parlamentare di controllo incaricato di esaminare l'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

  2. Il Comitato parlamentare di cui al comma 1 é composto da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

  3. Il Comitato parlamentare elegge al suo interno il presidente ed un vicepresidente.

  4. Il Comitato parlamentare esamina i progetti di decisione, vincolanti per l'Italia, pendenti innanzi al Comitato esecutivo contemplato dal titolo VII della citata Convenzione. A tal fine, il rappresentante del Governo italiano, chiesto eventualmente al Comitato esecutivo il rinvio della decisione a norma dello articolo 132, paragrafo 3, della Convenzione, trasmette immediatamente il progetto di decisione al Comitato parlamentare. Questo esprime il proprio parere vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione del progetto; qualora il parere non venga espresso entro tale termine, esso s'intende favorevole alla decisione.

  5. Le decisioni del Comitato esecutivo, approvate dal rappresentante del Governo italiano, sono pubblicate, salvo deroghe disposte dal Comitato parlamentare, sulla Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla loro adozione definitiva unitamente agli eventuali provvedimenti interni di attuazione.

  6. Il Governo riferisce annualmente al Comitato parlamentare sull'applicazione della Convenzione.

  7. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei Deputati.

Articolo 19

  1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge é valutato in lire 28.831 milioni per l'anno 1992, in lire 26.500 milioni per l'anno 1993, in lire 28.200 milioni per l'anno 1994, in lire 23.930 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 12.230 milioni annue a decorrere dall'anno 1997.

  2. All'onere relativo all'anno 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando:

    1. quanto a lire 11.000 milioni l'accantonamento "ratifica ed esecuzione di accordi internazionali";

    2. quanto a lire 5.000 milioni l'accantonamento "interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri";

    3. quanto a lire 5.831 milioni l'accantonamento "interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero"; d) quanto a lire 7.000 milioni l'accantonamento "interventi vari nel campo sociale".

  3. Agli oneri relativi agli anni 1993, 1994 e 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  4. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 20

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Atti di adesione della Repubblica italiana all'accordo Schengen
 

Protocollo di adesione

 


del Governo della Repubblica italiana all'Accordo tra i Governi degli Stati dell'Unione Economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985 i Governi del Regno del Belgio, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, parti dell'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, qui di seguito indicato come "l'Accordo", da un lato, ed il Governo della Repubblica italiana, d'altro lato,

considerando i progressi già realizzati in seno alle Comunità Europee al fine di assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi,

prendendo atto che il Governo della Repubblica italiana condivide la volontà di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere comuni nei riguardi della circolazione delle persone, e di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci e dei servizi attraverso dette frontiere, hanno convenuto quanto segue:

 


Articolo 1

 

Con il presente Protocollo, la Repubblica italiana aderisce all'Accordo.

 

Articolo 2

All'articolo 1 dell'Accordo, i termini "Stati dell'Unione Economica Benelux, la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica francese" vengono sostituiti con i termini "Stati dell'Unione Economica Benelux, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica francese e la Repubblica italiana".

 


Articolo 3

 

All'articolo 8 dell'Accordo, i termini degli "Stati dell'Unione Economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese" vengono sostituiti con i termini degli "Stati dell'Unione Economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica francese e della Repubblica italiana".


Articolo 4


Il presente Protocollo viene firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserva di ratifica o di approvazione.

Il presente Protocollo é applicato a titolo provvisorio dal giorno successivo alla sua firma. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

Il Governo del Granducato di Lussemburgo é depositario del presente Protocollo; ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri governi firmatari. Notifica altresì ad essi la data di entrata in vigore.


Articolo 5


Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica italiana copia conforme dell'Accordo nelle lingue tedesca, francese e olandese.

Il testo dell'Accordo nella versione in lingua italiana, viene allegato al presente Protocollo e fa fede alle stesse condizioni dei testi originali dell'Accordo nelle versioni nelle lingue tedesca, francese e olandese.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Parigi, il ventisette novembre millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti ugualmente fede.

Accordo tra governi degli Stati dell'Unione Economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni

i Governi del Regno del Belgio, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, qui di seguito denominati le Parti,

consapevoli che l'Unione sempre più stretta fra i popoli degli Stati membri delle Comunità Europee deve trovare la propria espressione nella libertà di attraversamento delle frontiere interne da parte di tutti i cittadini degli Stati membri e nella libera circolazione delle merci e dei servizi,

desiderosi di rafforzare la solidarietà fra i propri popoli rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione attraverso le frontiere comuni fra gli Stati dell'Unione Economica Benelux, la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica francese,

considerando i progressi già realizzati in seno alle Comunità Europee, allo scopo di garantire la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi,

animati dalla volontà di pervenire alla eliminazione dei controlli alle frontiere comuni in relazione alla circolazione dei cittadini degli Stati membri delle Comunità Europee e di agevolare la circolazione delle merci e dei servizi a tali frontiere,

considerando che l'applicazione del presente Accordo potrà richiedere l'adozione di misure legislative che dovranno essere sottoposte ai parlamenti nazionali secondo le costituzioni degli Stati firmatari,

vista la dichiarazione del Consiglio Europeo di Fontainebleau del 25 e 26 giugno 1984, relativa all'eliminazione alle frontiere interne delle formalità di polizia e dogana per la circolazione delle persone e delle merci,

visto l'Accordo concluso a Saarbrucken il 13 luglio 1984 fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica francese,

viste le conclusioni adottate il 31 maggio 1984 a seguito della riunione di Neustadt/aisch dei ministri dei trasporti degli Stati del Benelux e della Repubblica Federale di Germania,

visto il Memorandum dei governi dell'Unione Economica Benelux del 12 dicembre 1984, consegnato ai Governi della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese, hanno convenuto quanto segue:


Titolo I

Misure applicabili a breve termine


Articolo 1


A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo e sino alla totale eliminazione di tutti i controlli, le formalità alle frontiere comuni fra gli Stati dell'Unione Economica Benelux, la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica francese, per i cittadini degli Stati membri delle Comunità Europee, si svolgeranno alle condizioni stabilite qui di seguito.


Articolo 2


A decorrere dal 15 giugno 1985, le autorità di polizia e di dogana effettuano di norma, nell'ambito della circolazione delle persone, una semplice sorveglianza visiva dei veicoli da turismo che attraversino la frontiera comune a velocità ridotta senza determinare l'arresto di detti veicoli.

Tuttavia, dette autorità possono procedere per sondaggio a controlli più approfonditi che dovranno, se possibile, essere effettuati in apposite piazzole, per non interrompere la circolazione degli altri veicoli allo attraversamento della frontiera.


Articolo 3


Al fine di agevolare la sorveglianza visiva, i cittadini degli Stati membri delle comunità europee che giungono alla frontiera comune a bordo di un'autovettura potranno apporre sul parabrezza del veicolo un disco verde, del diametro di almeno 8 centimetri. Tale disco sta ad indicare che essi sono in regola con le disposizioni di polizia di frontiera, trasportano esclusivamente merci ammesse nei limiti delle franchigie e rispettano la normativa in materia di cambi.



Articolo 4


Le parti si adoperano per ridurre al minimo i tempi di sosta alle frontiere comuni dovuti ai controlli dei trasporti professionali di persone su strada.

Le parti ricercano soluzioni che consentano di rinunciare, entro l'1 gennaio 1986, al controllo sistematico alle frontiere comuni del foglio di via e delle autorizzazioni di trasporto per i trasporti professionali di persone su strade.


Articolo 5


Entro l'1 gennaio 1986 verranno realizzati dei controlli raggruppati presso uffici ove i controlli nazionali sono giustapposti, nella misura in cui ciò non sia già stato realizzato nella pratica e a condizione che le strutture lo consentano. Successivamente si esaminerà la possibilità di introdurre controlli raggruppati ad altri posti di frontiera, tenendo conto delle situazioni locali.


Articolo 6


Le parti adottano tra di loro, fatta salva l'applicazione di intese più favorevoli, le misure necessarie atte ad agevolare la circolazione dei cittadini degli Stati membri delle Comunità Europee residenti nei comuni che si trovano alle frontiere comuni, per consentire loro di attraversare tali frontiere al di fuori dei punti di passaggio autorizzati e al di fuori degli orari di apertura dei posti di controllo.

Gli interessati possono beneficiare di tali vantaggi solo se trasportano merci consentite nei limiti delle franchigie autorizzate e se rispettano la normativa in materia di cambi.


Articolo 7


le parti si adoperano per riavvicinare nei tempi più brevi le proprie politiche in materia di visti al fine di evitare le conseguenze negative che possono risultare da un alleggerimento dei controlli alle frontiere comuni in materia di immigrazione e sicurezza.

Esse adottano, possibilmente entro l'1 gennaio 1986, le disposizioni necessarie al fine di applicare le proprie procedure relative al rilascio dei visti e all'ammissione sul proprio territorio, tenendo conto della necessità di garantire la protezione dell'insieme dei territori dei 5 Stati dall'immigrazione clandestina e da quelle attività che potrebbero minacciare la sicurezza.


Articolo 8


al fine di alleggerire i controlli alle frontiere comuni e tenuto conto delle importanti differenze esistenti fra le legislazioni degli Stati dell'Unione Economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese, le parti si impegnano a lottare con determinazione sul proprio territorio contro il traffico illecito di stupefacenti ed a coordinare efficacemente le proprie azioni in tale settore.


Articolo 9

le parti intensificano la cooperazione fra le proprie autorità doganali e di polizia, specialmente nella lotta alla criminalità, in particolare contro il traffico illecito di stupefacenti e di armi, l'ingresso ed il soggiorno irregolare di persone, la frode fiscale e doganale ed il contrabbando. A tal fine, e nel rispetto delle proprie legislazioni interne, le parti cercano di migliorare lo scambio di informazioni e di intensificarlo per quanto riguarda le informazioni che possano presentare un interesse per le altre parti nella lotta alla criminalità.

Le parti rafforzano nel contesto delle proprie legislazioni nazionali l'assistenza reciproca contro i movimenti irregolari di capitali.


Articolo 10

 

Al fine di assicurare la cooperazione prevista agli articoli 6, 7, 8 e 9, si terranno ad intervalli regolari riunioni fra le autorità competenti delle parti.


Articolo 11


Nel settore del trasporto transfrontiera di merci su strada, le parti rinunciano, a partire dall'1 luglio 1985, ad esercitare sistematicamente i seguenti controlli alle frontiere comuni:

controllo dei tempi di guida e di riposto (regolamento CEE n. 543/69 del Consiglio in data 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel campo dei trasporti su strada e aets);

controllo del peso e delle dimensioni dei veicoli utilitari; tale disposizione non impedisce l'introduzione di sistemi di pesa automatica ai fini di un controllo di peso per sondaggio;

controlli relativi allo stato tecnico delle vetture.

Verranno adottate disposizioni al fine di evitare il duplice controllo all'interno del territorio delle parti.



Articolo 12


A decorrere dall'1 luglio 1985, il controllo dei documenti relativi all'esecuzione di trasporti effettuati senza autorizzazione o fuori contingente in applicazione delle disposizioni comunitarie o bilaterali viene sostituito alle frontiere comuni da un controllo per sondaggio.

I veicoli che effettuano trasporti nel quadro di tali regolamentazioni segnalano il loro passaggio della frontiera esponendo un simbolo visibile. Le autorità competenti delle parti stabiliscono di comune Accordo le caratteristiche tecniche di tale simbolo visibile.


Articolo 13


Le parti si adoperano per armonizzare entro l'1 gennaio 1986 la regolamentazione relativa all'autorizzazione per il trasporto stradale professionale in vigore fra di loro per il traffico transfrontiera, allo scopo di semplificare, alleggerire e permettere di sostituire le "autorizzazioni di viaggio con "autorizzazioni a termine" con un controllo visivo al passaggio delle frontiere comuni.

Le modalità di trasformazione delle autorizzazioni di viaggio in autorizzazioni a termine verranno stabilite in via bilaterale, tenuto conto delle esigenze di trasporto stradale dei vari paesi interessati.


Articolo 14


Le parti ricercano soluzioni che consentano di ridurre trasporti ferroviari i tempi di attesa alle frontiere comuni dovuti all'espletamento delle formalità alla frontiera.


Articolo 15


Le parti raccomandano ai rispettivi enti ferroviari:

di adattare le procedure tecniche al fine di ridurre al minimo i tempi di sosta alle frontiere comuni;

di adoperarsi per applicare a taluni trasporti di merci su ferrovia che verranno stabiliti dagli enti ferroviari un particolare sistema di inoltro che consenta il rapido attraversamento delle frontiere comuni senza lunghe soste (treni merci con tempi di sosta ridotti alle frontiere).

Articolo 16


Le parti procedono all'armonizzazione degli orari e delle date di apertura degli uffici doganali per il traffico fluviale alle frontiere comuni.

Titolo II

Misure applicabili a lungo termine


Articolo 17


In materia di circolazione delle persone, le parti si adopereranno per eliminare i controlli alle frontiere comuni, trasferendoli alle proprie frontiere esterne.

A tal fine, si adopereranno in via preliminare per armonizzare, se necessario, le disposizioni legislative e regolamentari relative ai divieti ed alle restrizioni sulle quali si basano i controlli e per adottare misure complementari per la salvaguardia della sicurezza e per impedire l'immigrazione clandestina di cittadini di Stati non membri delle Comunità Europee.


Articolo 18


Le parti, tenuto conto dei risultati ottenuti con le misure adottate a breve termine, avvieranno trattative, in particolare sulle seguenti questioni:

  1. ) elaborazione di intese relative alla cooperazione tra le forze di polizia in materia di prevenzione della criminalità e di ricerca;

  2. ) esame delle eventuali difficoltà di applicazione degli accordi di cooperazione giudiziaria internazionale e di estradizione al fine di individuare le soluzioni più adeguate per migliorare la cooperazione fra le parti in tali settori;

  3. ) ricerca di mezzi che permettano la lotta comune alla criminalità esaminando, tra l'altro, l'eventuale previsione di un diritto di inseguimento da parte della polizia, tenendo conto dei mezzi di comunicazione esistenti e della assistenza giudiziaria internazionale.

Articolo 19


Le parti si adopereranno per armonizzare le legislazioni e i regolamenti, in particolare:

sugli stupefacenti,

sulle armi e sugli esplosivi,

sulla dichiarazione dei viaggiatori negli alberghi.

 

Articolo 20

Le parti si adopereranno per armonizzare le proprie politiche sui visti e sulle condizioni di ingresso nei rispettivi territori. Nella misura in cui ciò risulterà necessario, esse predisporranno altresì l'armonizzazione delle proprie normative relative ad alcuni aspetti del diritto degli stranieri per quanto riguarda i cittadini degli Stati non membri delle Comunità Europee.


Articolo 21


Le parti adotteranno iniziative comuni in seno alle Comunità Europee:

  1. ) per pervenire ad un aumento delle franchigie accordate ai viaggiatori;

  2. ) per eliminare nel contesto delle franchigie comunitarie le restrizioni che potrebbero sussistere per l'entrata negli Stati membri di quelle merci il cui possesso non sia vietato ai loro cittadini.

Le parti prenderanno iniziative in seno alle Comunità Europee al fine di ottenere la riscossione armonizzata dell'iva nel paese di partenza per le prestazioni di trasporto turistico all'interno delle Comunità Europee.


Articolo 22

Sia nei rapporti reciproci sia in seno alle Comunità Europee, le parti si adopereranno:

per aumentare la franchigia per il carburante in modo tale che questa corrisponda al normale contenuto dei serbatoi degli autobus (600 l.);

per equiparare il tasso di imposta sul carburante diesel ed aumentare le franchigie per il normale contenuto dei serbatoi degli autocarri.

Articolo 23


Le parti si adopereranno per ridurre, anche nel campo del trasporto merci, i tempi di attesa ed il numero dei punti di sosta presso gli uffici ove si effettuano controlli nazionali giustapposti.


Articolo 24


Nel settore della circolazione delle merci, le parti si adopereranno per trasferire alle frontiere esterne o all'interno del proprio territorio i controlli attualmente esercitati alle frontiere comuni.

A tal fine, esse adotteranno, se necessario, iniziative comuni sia nei rapporti reciproci, sia in seno alle Comunità Europee, allo scopo di armonizzare le disposizioni che regolano i controlli delle merci alle frontiere comuni.

Le parti si adopereranno affinché tali misure non pregiudichino la necessaria tutela della salute delle persone, degli animali e dei vegetali.


Articolo 25


Le parti svilupperanno la cooperazione tra di loro per agevolare lo sdoganamento delle merci al passaggio di una frontiera comune mediante uno scambio sistematico ed automatizzato dei dati necessari raccolti sulla base del documento unico.


Articolo 26


Le parti esamineranno con quali modalità sia possibile armonizzare le imposte dirette (IVA e accluse) nel quadro delle Comunità Europee. A tale fine, appoggeranno le iniziative promosse dalle Comunità Europee.


Articolo 27


Le parti esamineranno se, sulla base di reciprocità, i limiti delle franchigie consentite ai frontalieri alle frontiere comuni, quali autorizzate dal diritto comunitario, possano essere soppressi.


Articolo 28


L'eventuale conclusione sul piano bilaterale o multilaterale di intese simili al presente Accordo con Stati terzi dovrà essere preceduta da una consultazione tra le parti.


Articolo 29


Il presente Accordo si applicherà anche al Land di Berlino, salvo dichiarazione contraria da parte del Governo della Repubblica Federale di Germania ai governi degli Stati dell'Unione Economica Benelux e al Governo della Repubblica francese entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.


Articolo 30


Le misure previste dal presente Accordo che non fossero applicabili a partire dalla sua entrata in vigore verranno applicate entro il 14 gennaio 1986 per quanto riguarda le misure previste al titolo I e, se possibile, entro il 14 gennaio 1990 per quanto riguarda le misure previste al titolo II, a meno che nel presente Accordo non siano stabilite altre scadenze.


Articolo 31


Il presente Accordo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 e da 8 a 16 dell'Accordo concluso a Saarbrucken il 13 luglio 1984 tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica francese.


Articolo 32


Il presente Accordo é firmato senza riserva di ratifica o di approvazione, o con riserva di ratifica o approvazione, seguita da ratifica o approvazione.

Il presente Accordo verrà applicato a titolo provvisorio a partire dal giorno successivo alla sua firma.

Il presente Accordo entrerà in vigore dopo trenta giorni dal deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.


Articolo 33


Depositario del presente Accordo é il Governo del Granducato di Lussemburgo, che ne consegnerà una copia conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

 

Dichiarazione comune relativa alle misure a breve termine previste al titolo i dell'accordo tra i governi degli stati dell'unione economica del Benelux, della repubblica federale di Germania e della Rchengen il 14 giugno 1985

In occasione della firma da parte del Governo della Repubblica italiana del Protocollo di adesione all'Accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985, le Parti Contraenti precisano che le misure a breve termine, previste al Titolo I del suddetto Accordo, si applicheranno tra i cinque governi firmatari dell'Accordo ed il Governo della Repubblica italiana alle medesime condizioni e secondo le stesse modalità vigenti tra i cinque governi firmatari del suddetto Accordo.
Benelux, della repubblica federale di Germania e della Repubblica francese per l'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985

In occasione della firma da parte del Governo della Repubblica italiana del Protocollo di adesione all'Accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985, le Parti Contraenti precisano che le misure a breve termine, previste al Titolo I del suddetto Accordo, si applicheranno tra i cinque governi firmatari dell'Accordo ed il Governo della Repubblica italiana alle medesime condizioni e secondo le stesse modalità vigenti tra i cinque governi firmatari del suddetto Accordo.

Dichiarazione comune relativa al trasporto di merci tra le parti contraenti in transito attraverso terzi stati

In occasione della firma del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985, le Parti Contraenti, desiderando facilitare il trasporto delle merci effettuato tra le Parti Contraenti, e in transito attraverso un terzo stato, nonché i controlli sull'osservanza delle normative in materia di autorizzazioni al trasporto e i controlli tecnici sui mezzi di trasporto alle frontiere, prendono atto dell'impegno del Governo della Repubblica italiana di attuare a tal fine le misure amministrative e organizzative necessarie, nei tempi più brevi a partire dalla firma del Protocollo di adesione.

Le soste ed i costi causati dalle formalità e dai controlli effettuati a dette frontiere verranno ricondotti al livello correntemente praticato dalle altre Parti Contraenti nell'ambito del diritto comunitario.

Accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli stati dell'unione economica Benelux, della repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990.
 
Il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, parti della Convenzione di applicazione dello Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione Economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito indicata "la Convenzione del 1990", da un lato e la Repubblica italiana, d'altro lato,

considerata la firma del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione Economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, avvenuta a Parigi, il ventisette novembre millenovecentonovanta.

Fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990.

Hanno convenuto quanto segue:


Articolo 1


Con il presente Accordo, la Repubblica italiana aderisce alla Convenzione del 1990.


Articolo 2

  1. Gli agenti di cui all'articolo 40 paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica italiana: gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia di stato e all'arma dei carabinieri, e, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti denaro falso, il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi nonché il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla guardia di finanza, nonché, alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40 paragrafo 6 della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

  2. L'autorità di cui all'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione del 1990 é, per la Repubblica italiana: la direzione centrale della polizia criminale del Ministero dell'interno.

Articolo 3

  1. Gli agenti di cui all'articolo 41 paragrafo 7 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica italiana: gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia di stato e all'arma dei carabinieri, e, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti denaro falso, il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed di esplosivi nonché il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla guardia di finanza, nonché, alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41 paragrafo 10 della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

  2. All'atto della firma del presente Accordo, il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana formulano ognuno una dichiarazione nella quale definiscono, sulla base delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dello articolo 41 della Convenzione del 1990, le modalità di esercizio dell'inseguimento sul proprio territorio.

Articolo 4


Il Ministero competente di cui all'articolo 65 paragrafo 2 della Convenzione del 1990 é, per la Repubblica italiana, il Ministero di Grazia e Giustizia.


Articolo 5

  1. Il presente Accordo é soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti Contraenti.

  2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, approvazione o accettazione, ma non prima del giorno dell'entrata in vigore della Convenzione del 1990.

  3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti Contraenti.

Articolo 6

  1. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica italiana copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue tedesca, francese e olandese.

  2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua italiana, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi originali della Convenzione nelle versioni in lingua tedesca, francese e olandese.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Parigi, il ventisette novembre millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti Contraenti.

Dichiarazione unilaterale del governo della Repubblica italiana relativa alla definizione delle modalità di esercizio del diritto di inseguimento transfrontiero in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione Economica del Benelux, della Repubblica francese e della Repubblica Federale di Germania, relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, riferendosi all'articolo 41, paragrafo 9 della suddetta Convenzione.

Il Governo della Repubblica italiana dopo concertazione con il Governo della Repubblica francese, fa la seguente dichiarazione sulla frontiera comune della Repubblica italiana e della Repubblica francese.

Gli insediamenti effettuati dagli agenti contemplati all'articolo 3 dello Accordo di adesione della Repubblica italiana verranno svolti secondo le seguenti modalità:

  1. gli agenti inseguitori non disporranno del diritto di fermo (Articolo 41, paragrafo 2, punto a) della Convenzione);

  2. gli inseguimenti potranno effettuarsi in un raggio di 10 chilometri (art. 41, paragrafo 3, punto b) della Convenzione);

  3. gli inseguimenti potranno effettuarsi nel caso di commissione di uno dei reati enunciati all'articolo 41, paragrafo 4, punto a) della Convenzione.

Dichiarazione unilaterale del governo della Repubblica francese che definisce le modalità dell'inseguimento transfrontaliero in applicazione dell'articolo 3 paragrafo 2 dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione di attuazione dell'accordo di Granducato di Lussemburgo.


In conformità con l'articolo 3 paragrafo 2 dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di attuazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione Economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese sulla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 19 giugno 1990;

facendo riferimento all'articolo 41 paragrafo 9 di detta Convenzione; il Governo della Repubblica francese, a seguito di concertazione con il Governo della Repubblica italiana, effettua la seguente dichiarazione:

gli inseguimenti effettuati dagli agenti di cui all'articolo 3 dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana saranno effettuati in conformità con le seguenti modalità:

a) gli agenti inseguitori non potranno esercitare il diritto di interpellazione (articolo 41 paragrafo 2 punto a) della Convenzione);

b) gli inseguimenti potranno essere effettuati entro un raggio di dieci chilometri nel territorio francese oltre la frontiera (articolo 41 paragrafo 3 punto a) della Convenzione);

c) gli inseguimenti potranno essere effettuati in caso di perpetrazione di uno dei reati di cui all'articolo 41 paragrafo 4 punto a) della Convenzione).

Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli stati dell'unione economica Benelux, della repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
 
Il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo ed il regno dei paesi bassi, in appresso denominati Parti Contraenti,

basandosi sull'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni,

avendo deciso di dare attuazione alla volontà manifestata in tale Accordo di giungere alla soppressione dei controlli sulla circolazione delle persone alle frontiere comuni e di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci attraverso dette frontiere,

considerando che il trattato che istituisce le Comunità Europee, completato dall'atto unico europeo, prevede che il mercato interno comporta uno spazio interno senza frontiere,

considerando che il fine perseguito dalle Parti Contraenti coincide con questo obiettivo, senza pregiudicare le misure che saranno adottate in applicazione delle disposizioni del trattato,

considerando che per realizzare tale volontà sono richieste una serie di misure appropriate ed una stretta cooperazione tra le Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:

Titolo 1

Definizioni


Articolo 1


Ai sensi della presente Convenzione, si intende per:

frontiere interne: le frontiere terrestri comuni delle Parti Contraenti, i loro aeroporti adibiti al traffico interno ed i porti marittimi per i collegamenti regolari di passeggeri in provenienza o a destinazione esclusiva di altri porti situati nel territorio delle Parti Contraenti, senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori;

frontiere esterne: le frontiere terrestri e marittime, nonché gli aeroporti ed i porti marittimi delle Parti Contraenti, che non siano frontiere interne;

volo interno: qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori delle Parti Contraenti o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di uno stato terzo; paese terzo: qualunque stato diverso dalle "Parti Contraenti";

straniero: chi non é cittadino di uno stato membro delle Comunità Europee;

straniero segnalato ai fini della non ammissione: ogni straniero segnalato ai fini della non ammissione nel sistema d'informazione Schengen conformemente al disposto dell'articolo 96;

valico di frontiera: ogni valico autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne;

controllo di frontiera: il controllo alle frontiere che, indipendentemente da qualunque altra ragione, si fonda sulla semplice intenzione di attraversare la frontiera;

vettore: ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale per via aerea, marittima o terrestre;

titolo di soggiorno: l'autorizzazione, qualunque se sia la natura, rilasciata da una parte contraente che conferisce il diritto al soggiorno nel suo territorio;

questa definizione non comprende l'ammissione temporanea al soggiorno nel territorio di una parte contraente ai fini dell'esame di una domanda di asilo o di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno.

Domanda di asilo: ogni domanda presentata per iscritto oralmente o in altra forma da uno straniero alla frontiera esterna o nel territorio di una parte contraente allo scopo di ottenere il riconoscimento della sua qualità di rifugiato conformemente alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di beneficiare, in tale qualità, di un diritto di soggiorno;

richiedente l'asilo: ogni straniero che ha presentato una domanda di asilo ai sensi della presente Convenzione, sulla quale non vi é ancora stata una decisione definitiva;

esame di una domanda d'asilo: l'insieme delle procedure d'esame, di decisione e delle misure adottate in applicazione di decisioni definitive relative ad una domanda di asilo, esclusa la determinazione della parte contraente competente per l'esame della domanda di asilo in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Titolo II

Soppressione dei controlli alle frontiere interne e circolazione delle persone


Capitolo 1


Passaggio delle frontiere interne

  1. Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone.

  2. Tuttavia, per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, una parte contraente può, previa consultazione delle altre Parti Contraenti, decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere interne siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati alla situazione. Se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale si impone un'azione immediata, la parte contraente interessata adotta le misure necessarie e ne informa il più rapidamente possibile le altre Parti Contraenti.

  3. La soppressione del controllo delle persone alle frontiere interne non pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, né l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti in applicazione della legislazione di ciascuna parte contraente in tutto il suo territorio, né l'obbligo di essere in possesso, di portare con sé e di esibire titoli e documenti previsti dalla legislazione di detta parte contraente.

  4. I controlli delle merci sono effettuati conformemente alle disposizioni pertinenti della presente Convenzione.

Capitolo 2

Passaggio delle frontiere esterne


Articolo 3

  1. Le frontiere esterne possono essere attraversate, in via di principio, soltanto ai valichi di frontiera e durante le ore di apertura stabilite. Il Comitato esecutivo adotta disposizioni più dettagliate e stabilisce le eccezioni e le modalità relative al piccolo traffico di frontiera, nonché le norme applicabili a categorie particolari di traffico marittimo come la navigazione da diporto o la pesca costiera.

  2. Le Parti Contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nel caso di passaggio non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e delle ore di apertura fissate.

Articolo 4

  1. Le Parti Contraenti garantiscono che a partire dal 1993 i passeggeri di un volo proveniente da Stati terzi, che si imbarchino su voli interni, saranno preliminarmente sottoposti, all'entrata, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano nell'aeroporto di arrivo del volo esterno. I passeggeri di un volo interno che si imbarchino su un volo a destinazione di Stati terzi saranno preliminarmente sottoposti, all'uscita, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano nell'aeroporto di partenza del volo esterno.

  2. Le Parti Contraenti adottano le misure necessarie affinché i controlli possano essere effettuati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

  3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al controllo dei bagagli registrati; detto controllo avviene rispettivamente nell'aeroporto di destinazione finale o nell'aeroporto di partenza iniziale.

  4. Fino alla data prevista al paragrafo 1, gli aeroporti sono considerati, in deroga alla definizione delle frontiere interne, frontiere esterne per i voli interni.

Articolo 5

  1. Per un soggiorno non superiore a tre mesi, lo ingresso nel territorio delle Parti Contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi le condizioni seguenti:

    1. Essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera, quali determinati dal Comitato esecutivo;

    2. Essere in possesso di un visto valido, se richiesto;

    3. Esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo stato nel quale la sua ammissione é garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

    4. Non essere segnalato ai fini della non ammissione;

    5. Non essere considerato pericoloso per lo ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti Contraenti.


  2. L'ingresso nel territorio delle Parti Contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. In tale caso, l'ammissione sarà limitata al territorio della parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre Parti Contraenti.

    Tali regole non ostano all'applicazione delle disposizioni particolari relative al diritto di asilo né a quelle dell'articolo 18.

  3. É ammesso in transito lo straniero titolare di un'autorizzazione di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da una delle Parti Contraenti o, se necessario, di entrambi i documenti, a meno che egli non figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate della parte contraente alle cui frontiere esterne egli si presenta.

Articolo 6

  1. La circolazione transfrontiera alle frontiere esterne é sottoposta al controllo delle autorità competenti. Il controllo é effettuato in base a principi uniformi, nel quadro delle competenze nazionali e della legislazione nazionale, tenendo conto degli interessi di tutte le Parti Contraenti e per i territori delle Parti Contraenti.

  2. I principi uniformi di cui al paragrafo 1 sono:

    1. Il controllo delle persone non comprende soltanto la verifica dei documenti di viaggio e delle altre condizioni d'ingresso, di soggiorno, di lavoro e di uscita, bensì anche l'individuazione e la prevenzione di minacce per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico delle Parti Contraenti. Il controllo riguarda anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle persone che attraversano la frontiera. Esso é effettuato da ciascuna parte contraente in conformità con la propria legislazione, specialmente per quanto riguarda la perquisizione.

    2. Tutte le persone devono subire per lo meno un controllo che consenta di accertarne l'identità in base alla esibizione dei documenti di viaggio.

    3. All'ingresso, gli stranieri devono essere sottoposti ad un controllo approfondito, ai sensi delle disposizioni della lettera a).

    4. All'uscita, il controllo richiesto é effettuato nell'interesse di tutte le Parti Contraenti in base alla normativa sugli stranieri ed ai fini di individuare e prevenire minacce per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico delle Parti Contraenti. Tale controllo é effettuato in ogni caso nei confronti degli stranieri.

    5. Se per circostanze particolari non é possibile effettuare tali controlli, devono essere stabilite delle priorità. A tale riguardo, il controllo della circolazione all'ingresso ha la precedenza, in linea di massima, sul controllo all'uscita.


  3. Le autorità competenti sorvegliano mediante unità mobili gli spazi delle frontiere esterne fra i valichi di frontiera; analoga sorveglianza viene effettuata per i valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura normali. Tale controllo viene operato per non incoraggiare le persone ad eludere il controllo ai valichi di frontiera. Le modalità della sorveglianza sono fissate, se del caso, dal Comitato esecutivo.

  4. Le Parti Contraenti si impegnano a costituire un organico appropriato e in numero sufficiente, per esercitare il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne.

  5. Un controllo di livello equivalente é effettuato alle frontiere esterne.

Articolo 7


Le Parti Contraenti si forniranno assistenza ed opereranno in stretta e continua collaborazione ai fini di una efficace esercizio dei controlli e delle sorveglianze. In particolare, esse si scambieranno tutte le informazioni pertinenti ed importanti, eccettuati i dati nominativi individuali, salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione; armonizzeranno, per quanto possibile, le istruzioni impartite ai servizi incaricati dei controlli e promuoveranno la formazione e l'aggiornamento uniformi del personale addetto ai controlli. Tale cooperazione può realizzarsi con scambio di funzionari di collegamento.


Articolo 8



Il Comitato esecutivo adotta le decisioni necessarie relative alle modalità pratiche di esecuzione del controllo e della sorveglianza delle frontiere.

Capitolo 3

Visti

Sezione 1

Visti per i soggiorni di breve durata


Articolo 9

  1. Le Parti Contraenti si impegnano ad adottare una politica comune per quanto riguarda la circolazione delle persone ed in particolare il regime dei visti. A tale scopo esse si forniscono mutua assistenza. Le Parti Contraenti si impegnano a proseguire di comune Accordo l'armonizzazione della loro politica in materia di visti.

  2. Per quanto si riferisce ai paesi terzi i cui cittadini sono soggetti ad un regime di visti comune a tutte le Parti Contraenti al momento della firma della presente Convenzione o dopo tale firma, il regime di visti potrà essere modificato soltanto con il comune Accordo di tutte le Parti Contraenti. Una parte contraente può derogare in via eccezionale al regime comune di visti nei confronti di uno stato terzo per motivi imperativi di politica nazionale che richiedono una decisione urgente. Essa dovrà dapprima consultare le altre Parti Contraenti e, nella sua decisione, tenere conto dei loro interessi nonché delle conseguenze della decisione stessa.

Articolo 10

  1. É istituito un visto uniforme valido per il territorio dell'insieme delle Parti Contraenti. Il visto, la cui durata di validità é disciplinata dall'articolo 11, può essere rilasciato per un soggiorno massimo di tre mesi.

  2. Fino all'istituzione di tale visto, le Parti Contraenti riconosceranno i rispettivi visti nazionali, sempre ché il loro rilascio avvenga in base a condizioni e criteri comuni stabiliti nell'ambito delle disposizioni pertinenti del presente capitolo.

  3. In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2, ciascuna parte contraente si riserva il diritto di limitare la validità territoriale del visto in base a modalità comuni stabilite nel quadro delle disposizioni pertinenti del presente capitolo.

Articolo 11



Il visto istituito all'articolo 10 può essere:

  1. Un visto di viaggio valido per uno o più ingressi, purché né la durata di un soggiorno ininterrotto, né il totale dei soggiorni successivi siano superiori a tre mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso;

  2. Un visto di transito che consenta al titolare di transitare una, due o eccezionalmente più volte sul territorio delle Parti Contraenti per recarsi nel territorio di uno stato terzo, purché la durata di ogni transito non sia superiore a cinque giorni.

  1. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che nel corso del semestre considerato una parte contraente rilasci, ove necessario, un nuovo visto valido unicamente per il suo territorio.

Articolo 12

  1. Il visto uniforme istituito all'articolo 10, paragrafo 1 é rilasciato dalle autorità diplomatiche e consolari delle Parti Contraenti e, se del caso, dalle autorità delle Parti Contraenti designate conformemente all'articolo 17.

  2. La parte contraente competente per il rilascio del visto é, in linea di principio, quella della destinazione principale. Se non é possibile stabilire tale destinazione, il visto deve essere rilasciato, in linea di massima, dalla sede diplomatica o consolare della parte contraente in cui avviene il primo ingresso.

  3. Il Comitato esecutivo specifica le modalità d'applicazione ed in particolare i criteri per determinare la destinazione principale.

Articolo 13

  1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto.

  2. La durata di validità del documento di viaggio deve essere superiore a quella del visto, tenuto conto del periodo di utilizzo di quest'ultimo. Essa deve permettere allo straniero di ritornare nel proprio paese di origine o di entrare in un paese terzo.

Articolo 14

  1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio se quest'ultimo non é valido per nessuna delle Parti Contraenti. Se il documento di viaggio é valido soltanto per una o più Parti Contraenti, il visto da apporre sarà limitato a quella o quelle Parti Contraenti.

  2. Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto valido da una o più Parti Contraenti, il visto può essere rilasciato sotto forma di autorizzazione sostitutiva del visto.

Articolo 15


In linea di principio, i visti di cui all'articolo 10 possono essere rilasciati soltanto se lo straniero soddisfa le condizioni di ingresso stabilite nell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.


Articolo 16



Se una parte contraente reputa necessario derogare, per uno dei motivi indicati nell'articolo 5, paragrafo 2, al principio stabilito all'articolo 15, e rilascia un visto ad uno straniero che non soddisfa tutte le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la validità di detto visto sarà limitata al territorio di tale parte che dovrà informarne le altre Parti Contraenti.


Articolo 17

  1. Il Comitato esecutivo adotta le norme comuni per l'esame delle domande di visto, ne sorveglia la corretta applicazione e le adegua alle nuove situazioni e circostanze.

  2. Il Comitato esecutivo specifica inoltre i casi nei quali il rilascio di un visto é subordinato alla consultazione della autorità centrale della parte contraente adita nonché, se del caso, delle autorità centrali delle altre Parti Contraenti.

  3. Il Comitato esecutivo prende inoltre le decisioni necessarie relative ai punti seguenti:

    1. Documenti di viaggio che possono essere muniti di un visto;

    2. Autorità incaricate del rilascio dei visti;

    3. Condizioni di rilascio dei visti alla frontiera;

    4. Forma, contenuto, durata di validità dei visti e diritti da riscuotere per il rilascio;

    5. Condizioni per la proroga e il rifiuto dei visti indicati alle lettere c e d, nel rispetto degli interessi di tutte le Parti Contraenti;

    6. Modalità di limitazione della validità territoriale dei visti;

    7. Principi per l'elaborazione di un elenco comune degli stranieri segnalati ai fini della non ammissione, fatto salvo l'articolo 96.


Sezione 2

Visti per soggiorni di lunga durata


Articolo 18

  1. I visti per un soggiorno di oltre tre mesi sono visti nazionali rilasciati da una delle Parti Contraenti conformemente alla propria legislazione.

    Un visto di questo tipo permette al titolare di transitare dal territorio delle altre Parti Contraenti per recarsi nel territorio della parte contraente che ha rilasciato il visto, salvo se egli non soddisfi le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, d ed e, ovvero figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate della parte contraente sul cui territorio desidera transitare.

Capitolo 4

Condizioni di circolazione degli stranieri


Articolo 19

  1. Gli stranieri titolari di un visto uniforme, entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti Contraenti, possono circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti Contraenti per il periodo di validità del visto, sempre ché soddisfino le condizioni di ingresso di cui allo articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d, ed e.

  2. Fino alla introduzione del visto uniforme, gli stranieri titolari di un visto rilasciato da una delle Parti Contraenti, entrati regolarmente nel territorio di una di esse, possono circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti Contraenti per il periodo di validità del visto e per tre mesi al massimo a decorrere dalla data del primo ingresso, sempre ché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.

  3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai visti la cui validità é oggetto di una limitazione territoriale conformemente alle disposizioni del capitolo 3 del presente titolo.

  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.

Articolo 20

  1. Gli stranieri non soggetti all'obbligo del visto possono circolare liberamente nei territori delle Parti Contraenti per una durata massima di tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui allo articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.

  2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuna parte contraente di prorogare oltre i tre mesi il soggiorno di uno straniero nel proprio territorio in circostanze eccezionali ovvero in applicazione delle disposizioni di un Accordo bilaterale concluso prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.

Articolo 21

  1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da una delle Parti Contraenti possono, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio, purché tali documenti siano in corso di validità, circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio delle altre Parti Contraenti, sempre ché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c ed e, e non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate della parte contraente interessata.

  2. Il paragrafo 1 si applica altresì agli stranieri titolari di un'autorizzazione provvisoria di soggiorno, rilasciata da una delle Parti Contraenti, e di un documento di viaggio rilasciato da detta parte contraente.

  3. Le Parti Contraenti comunicano al Comitato esecutivo l'elenco dei documenti che esse rilasciano con valore di titolo di soggiorno o di autorizzazione provvisoria di soggiorno e di documento di viaggio ai sensi del presente articolo.

  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.

Articolo 22

  1. Gli stranieri entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti Contraenti sono tenuti a dichiarare la loro presenza, alle condizioni fissate da ciascuna parte contraente, alle autorità competenti della parte contraente nel cui territorio entrano.

    Tale dichiarazione può essere sottoscritta, a scelta di ciascuna parte contraente, sia all'ingresso, sia, entro tre giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso, nel territorio della parte contraente nel quale entrano.

  2. Gli stranieri residenti nel territorio di una delle Parti Contraenti che si recano nel territorio di un'altra parte contraente sono soggetti all'obbligo di dichiarare la loro presenza di cui al paragrafo 1.

  3. Ciascuna parte contraente stabilisce le deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e le comunica al Comitato esecutivo.

Articolo 23

  1. Lo straniero che non soddisfi o che non soddisfi più le condizioni di soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di una delle Parti Contraenti deve, in linea di principio, lasciare senza indugio i territori delle Parti Contraenti.

  2. Lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di un'autorizzazione di soggiorno temporanea in corso di validità rilasciati da un'altra parte contraente, deve recarsi senza indugio nel territorio di tale parte contraente.

  3. Qualora lo straniero di cui sopra non lasci volontariamente il territorio o se può presumersi che non lo farà, ovvero se motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico impongono l'immediata partenza dello straniero, quest'ultimo deve essere allontanato dal territorio della parte contraente nel quale é stato fermato, alle condizioni previste dal diritto nazionale di tale parte contraente. Se in applicazione di tale diritto lo allontanamento non é consentito, la parte contraente interessata può ammettere l'interessato a soggiornare nel suo territorio.

  4. L'allontanamento può avvenire dal territorio di tale stato verso il paese di origine della persona o verso qualsiasi altro stato nel quale egli può essere ammesso, in applicazione delle disposizioni pertinenti degli accordi di riammissione conclusi dalle Parti Contraenti.

  5. Le disposizioni del paragrafo 4 non ostano alle disposizioni nazionali relative al diritto di asilo né all'applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, né alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 33, paragrafo 1 della presente Convenzione.

Articolo 24


fatti salvi i criteri e le modalità pratiche appropriati che saranno definiti dal Comitato esecutivo, le Parti Contraenti compensano tra di loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall'obbligo di allontanamento previsto all'articolo 23, ove detto allontanamento non possa avvenire a spese dello straniero.

Capitolo 5

Titoli di soggiorno e segnalazioni ai fini della non ammissione


Articolo 25

  1. Qualora una parte contraente preveda di accordare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, essa consulta preliminarmente la parte contraente che ha effettuato la segnalazione e tiene conto degli interessi di quest'ultima; il titolo di soggiorno sarà accordato soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali.

    Se il titolo di soggiorno viene rilasciato, la parte contraente che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco delle persone segnalate.

  2. Qualora risulti che uno straniero titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da una delle Parti Contraenti é segnalato ai fini della non ammissione, la parte contraente che ha effettuato la segnalazione consulta la parte che ha rilasciato il titolo di soggiorno per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il titolo stesso.

    Se il documento di soggiorno non viene ritirato, la parte contraente che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di questa ultima, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate.

Capitolo 6

Misure di accompagnamento


Articolo 26

  1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, le Parti Contraenti si impegnano ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali le seguenti regole:

    1. Se ad uno straniero viene rifiutato l'ingresso nel territorio di una parte contraente, il vettore che lo ha condotto alla frontiera esterna per via aerea, marittima o terrestre é tenuto a prenderlo immediatamente a proprio carico. A richiesta delle autorità di sorveglianza della frontiera, egli deve ricondurre lo straniero nel paese terzo dal quale é stato trasportato, nel paese terzo che ha rilasciato il documento di viaggio in suo possesso durante il viaggio o in qualsiasi altro paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione.

    2. Il vettore é tenuto ad adottare ogni misura necessaria per accertarsi che lo straniero trasportato per via aerea o marittima sia in possesso dei documenti di viaggio richiesti per lo ingresso nei territori delle Parti Contraenti.


  2. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e nel rispetto del proprio diritto costituzionale, le Parti Contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nei confronti dei vettori che trasportano per via aerea o marittima, da un paese terzo verso il loro territorio, stranieri che non sono in possesso dei documenti di viaggio richiesti.

  3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera b e del paragrafo 2 si applicano ai vettori di gruppi che effettuano collegamenti stradali internazionali con autopullman, ad eccezione del traffico frontaliero.

Articolo 27

  1. Le Parti Contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero o a soggiornare nel territorio di una parte contraente in violazione della legislazione di detta parte contraente relativa all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri.

  2. Qualora una parte contraente venga informata di fatti indicati nel paragrafo 1 che costituiscono una violazione della legislazione di un'altra parte contraente, essa ne informa quest'ultima.

  3. La parte contraente la cui legislazione é stata violata e che chiede ad un'altra parte contraente di perseguire i fatti indicati nel paragrafo 1, dovrà comprovare, mediante denuncia ufficiale o attestazione delle autorità competenti, le disposizioni legislative violate.

Capitolo 7

Responsabilità per l'esame delle domande di asilo


Articolo 28


Le Parti Contraenti riaffermano i loro obblighi ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, senza alcuna restrizione geografica della sfera d'applicazione di tali strumenti, e ribadiscono il proprio impegno a collaborare con i servizi dell'alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati per la loro applicazione.


Articolo 29

  1. Le Parti Contraenti si impegnano a garantire l'esame di ogni domanda di asilo presentata da uno straniero nel territorio di una di esse.

  2. Tale obbligo non implica che una parte contraente debba autorizzare in tutti i casi il richiedente asilo ad entrare o a soggiornare nel proprio territorio.

    Ciascuna parte contraente conserva il diritto di respingere o di allontanare un richiedente asilo verso uno stato terzo, conformemente alle proprie disposizioni nazionali ed ai propri obblighi internazionali.

  3. Qualunque sia la parte contraente cui lo straniero presenta la domanda di asilo, soltanto una parte contraente é competente per l'esame della domanda. Tale parte contraente é determinata in base ai criteri stabiliti nell'articolo 30.

  4. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 3, ogni parte contraente conserva il diritto, per ragioni particolari attinenti soprattutto alla legislazione nazionale, di esaminare una domanda d'asilo anche se la responsabilità, ai sensi della presente Convenzione, incombe ad un'altra parte contraente.

Articolo 30

  1. La parte contraente responsabile per l'esame di una domanda d'asilo é determinata nel modo seguente:

    1. Se una parte contraente ha rilasciato al richiedente l'asilo un visto, quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno, essa é responsabile per l'esame della domanda. Se il visto é stato rilasciato dietro autorizzazione di un'altra parte contraente, é competente la parte contraente che ha dato l'autorizzazione.

    2. Se più Parti Contraenti hanno accordato al richiedente l'asilo un visto, quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno, essa é responsabile per l'esame della domanda. Se il visto o il titolo di soggiorno avente la scadenza più lontana.

    3. Fintantoché il richiedente asilo non ha lasciato i territori delle Parti Contraenti, la responsabilità definita conformemente alle lettere a e b sussiste anche se la durata di validità del visto, quale ne sia la natura, o del documento di soggiorno é scaduta. Se il richiedente l'asilo ha lasciato i territori delle Parti Contraenti dopo il rilascio del visto o del titolo di soggiorno, detti documenti determinano la responsabilità conformemente alle lettere a e b, a meno che, nel frattempo, essi siano scaduti in virtù delle disposizioni nazionali.

    4. Se il richiedente l'asilo é esonerato dall'obbligo del visto da parte delle Parti Contraenti, é responsabile la parte contraente dalle cui frontiere esterne il richiedente é entrato nei territori delle Parti Contraenti.

      Fino alla completa armonizzazione delle politiche dei visti e qualora il richiedente l'asilo sia esonerato dall'obbligo del visto da parte di talune Parti Contraenti soltanto, é responsabile, fatte salve le disposizioni delle lettere a, b e c, la parte contraente dalle cui frontiere esterne il richiedente é entrato con dispensa dal visto nei territori delle Parti Contraenti.

      Se la domanda d'asilo é presentata ad una parte contraente che ha rilasciato al richiedente un visto di transito - indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia superato o no il controllo dei passaporti - e se il visto di transito é stato rilasciato dopo che il paese di transito si é assicurato presso le autorità consolari o diplomatiche della parte contraente di destinazione che il richiedente l'asilo soddisfa le condizioni di ingresso nella parte contraente di destinazione, quest'ultima é competente per l'esame della domanda.

    5. Se il richiedente l'asilo é entrato nei territori delle Parti Contraenti senza essere in possesso di uno o più documenti che consentono di varcare la frontiera, stabiliti dal Comitato esecutivo, é responsabile la parte contraente dalle cui frontiere esterne il richiedente asilo é entrato nei territori delle Parti Contraenti.

    6. Se uno straniero la cui domanda d'asilo é già all'esame di una delle Parti Contraenti presenta una nuova domanda, é responsabile la parte contraente presso la quale la domanda é in corso di esame.

    7. Se uno straniero la cui domanda di asilo é già stata oggetto di decisione definitiva da parte di una delle Parti Contraenti presenta una nuova domanda, é competente la parte contraente che ha esaminato la precedente domanda, sempre ché il richiedente non abbia lasciato i territori delle Parti Contraenti.


  2. Se una parte contraente ha deciso di esaminare una domanda di asilo in applicazione dell'articolo 29, paragrafo 4, la parte contraente responsabile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo é liberata dai propri obblighi.

  3. stabiliti nei paragrafi 1 e 2, é responsabile la parte contraente presso la quale é stata presentata la domanda di asilo.

Articolo 31

  1. Le Parti Contraenti cercheranno di stabilire al più presto quale di esse é responsabile per l'esame di una domanda di asilo.

  2. Qualora ad una parte contraente non responsabile ai sensi dell'articolo 30 venga presentata una domanda di asilo da uno straniero che soggiorna nel suo territorio, detta parte contraente può chiedere alla parte contraente responsabile di accettare il richiedente per esaminare la domanda.

  3. La parte contraente responsabile é tenuta ad accettare il richiedente l'asilo di cui al paragrafo 2 qualora la richiesta sia effettuata entro sei mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di asilo. Se entro tale termine la richiesta non viene effettuata, la parte contraente presso la quale la domanda di asilo é stata presentata é competente per il suo esame.

Articolo 32


La parte contraente responsabile per l'esame della domanda di asilo effettua tale esame conformemente al proprio diritto nazionale.


Articolo 33

  1. Qualora il richiedente l'asilo si trovi irregolarmente nel territorio di un'altra parte contraente durante la procedura di asilo, la parte contraente responsabile é tenuta a riaccettarlo.

  2. Il paragrafo 1 non si applica allorché l'altra parte contraente ha accordato al richiedente l'asilo un titolo di soggiorno con validità superiore o pari a un anno. In questo caso la competenza per l'istruzione della domanda é trasferita all'altra parte contraente.

Articolo 34

  1. La parte contraente responsabile é tenuta a riaccogliere lo straniero la cui domanda di asilo sia stata definitivamente respinta e che si sia recato nel territorio di un'altra parte contraente senza essere autorizzato a soggiornarvi.

  2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica se la parte contraente responsabile abbia provveduto ad allontanare lo straniero dai territori delle Parti Contraenti.

Articolo 35

  1. La parte contraente che ha riconosciuto ad uno straniero lo status di rifugiato e gli ha concesso il diritto di soggiorno é tenuta ad assumere la responsabilità dello esame della domanda di asilo di un membro della sua famiglia, sempre ché gli interessati siano consenzienti.

  2. Sono membri della famiglia ai sensi del paragrafo primo il coniuge o i figli non sposati di età inferiore ai diciotto anni oppure, se il rifugiato é celibe o nubile di età inferiore ai diciotto anni, il padre o la madre.

Articolo 36


Ciascuna parte contraente responsabile dell'esame della domanda di asilo può, per motivi umanitari, basati in particolare su motivi familiari o culturali, chiedere ad un'altra parte contraente di accettare tale responsabilità sempre ché l'interessato lo desideri.

La parte contraente sollecitata valuta se può accogliere o no detta richiesta.


Articolo 37

  1. Le autorità competenti delle Parti Contraenti si comunicano reciprocamente quanto più presto possibile le informazioni riguardanti:

    1. Le nuove normative o le nuove misure adottate nel settore del diritto di asilo o del trattamento dei richiedenti l'asilo, al più tardi al momento della loro entrata in vigore;

    2. I dati Statistici relativi agli arrivi mensili di richiedenti l'asilo, indicando i principali paesi di provenienza e, se disponibili, le decisioni relative a domande di asilo;

    3. L'emergere o l'aumento notevole di taluni gruppi di richiedenti l'asilo e le informazioni di cui dispongono al riguardo;

    4. Le decisioni fondamentali nel settore del diritto di asilo.


  2. Le Parti Contraenti garantiscono inoltre una stretta cooperazione nella raccolta di informazioni sulla situazione nei paesi di provenienza dei richiedenti l'asilo, per poterne effettuare una valutazione comune.

  3. Ogni indicazione fornita da una parte contraente in merito al trattamento riservato delle informazioni da essa comunicate deve essere rispettata dalle altre Parti Contraenti.

Articolo 38

  1. Ciascuna parte contraente trasmette ad ogni altra parte contraente che ne fa richiesta i dati in suo possesso riguardanti un richiedente l'asilo necessari allo scopo - di determinare la parte contraente responsabile per l'esame della domanda di asilo; - di esaminare la domanda di asilo; - di adempiere gli obblighi derivanti dal presente capitolo.

  2. Tali dati possono riguardare esclusivamente

    1. L'identità (cognome e nome, eventualmente precedente cognome, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale e precedente del richiedente ed eventualmente dei suoi familiari);

    2. I documenti d'identità e di viaggio (riferimento, durata della validità, date di rilascio, autorità che li ha rilasciati, luogo del rilascio ecc.);

    3. Gli altri elementi necessari per stabilire l'identità del richiedente;

    4. I luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;

    5. I titoli di soggiorno o i visti rilasciati da una parte contraente;

    6. Il luogo in cui é stata presentata la domanda di asilo;

    7. Se del caso, la data di presentazione di una domanda di asilo precedente, la data di presentazione della domanda attuale, lo stato della procedura, il contenuto della decisione presa.


  3. Inoltre, una parte contraente può chiedere ad un'altra parte contraente di comunicarle i motivi addotti dal richiedente l'asilo a sostegno della propria domanda e, se del caso, i motivi della decisione presa nei suoi confronti. La parte contraente richiesta valuta la possibilità di dar seguito alla richiesta ad essa presentata. La comunicazione di tali informazioni é subordinata in ogni caso all'assenso del richiedente l'asilo.

  4. Lo scambio di dati avviene a richiesta di una parte contraente e può essere effettuato soltanto tra le autorità la cui designazione é comunicata da ciascuna parte contraente al Comitato esecutivo.

  5. I dati scambiati possono essere usati soltanto per gli scopi di cui al paragrafo 1. Essi possono essere comunicati soltanto alle autorità ed alle giurisdizioni incaricate

    di determinare la parte contraente responsabile per l'esame della domanda di asilo;

    dell'esame della domanda;

    dell'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolo.


  6. La parte contraente che trasmette i dati ne cura l'esattezza e l'attualità.

    Ove risultasse che detta parte contraente ha fornito dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, le Parti Contraenti destinatarie ne sono informate immediatamente. Esse debbono rettificare tali informazioni o eliminarle.

  7. Un richiedente l'asilo ha il diritto di farsi comunicare, a richiesta, le informazioni scambiate che lo riguardano, fintantoché sono disponibili.

    Ove con Stati che tali informazioni sono inesatte o che non avrebbero dovuto essere trasmesse, egli ha il diritto di esigerne la rettifica o l'eliminazione. Le correzioni sono effettuate secondo le modalità di cui al paragrafo 6.

  8. In ciascuna parte contraente interessata, la trasmissione e la ricezione delle informazioni scambiate sono messe agli atti.

  9. Questi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario ai fini per cui essi sono stati scambiati. La necessità di conservarli deve essere valutata al momento opportuno dalla parte contraente interessata.

  10. In ogni caso, alle informazioni comunicate é accordata almeno la stessa protezione che il diritto della parte contraente cui sono destinate riserva e informazioni di tipo analogo.

  11. Se i dati non sono sottoposti a trattamento automatizzato, ma in altra maniera, ogni parte contraente deve adottare le misure appropriate per garantire l'osservanza del presente articolo mediante controlli efficaci.

    Se una parte contraente dispone di un servizio del tipo di quello menzionato al paragrafo 12 essa può incaricare tale servizio di assumere i compiti di controllo.

  12. Se una o più Parti Contraenti desiderano informatizzare il trattamento di tutti o di una parte dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3, l'informatizzazione é ammessa soltanto se le Parti Contraenti hanno adottato una legislazione applicabile a tale trattamento che dia attuazione ai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e se hanno affidato ad un'istanza nazionale adeguata il controllo indipendente del trattamento e dell'uso dei dati trasmessi conformemente alla presente Convenzione.

Titolo III

Polizia e sicurezza

Capitolo 1

Cooperazione tra forze di polizia


Articolo 39

  1. Le Parti Contraenti si impegnano a far si che i rispettivi servizi di polizia si assistano, nel rispetto della legislazione nazionale ed entro i limiti delle loro competenze, ai fini della prevenzione e della ricerca di fatti punibili, sempre ché la legislazione nazionale non riservi la domanda alle autorità giudiziarie e la domanda o la sua esecuzione non implichi l'applicazione di misure coercitive da parte della parte contraente richiesta. Se le autorità di polizia richieste non sono competenti a dar seguito ad una domanda, esse la trasmettono alle autorità competenti.

  2. Le informazioni scritte fornite dalla parte contraente richiesta ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 possono essere usate dalla parte contraente richiedente per fornire la prova dei fatti oggetto delle indagini soltanto previo Accordo delle autorità giudiziari competenti della parte contraente richiesta.

  3. Le domande di assistenza di cui al paragrafo 1 e le risposte alle medesime possono essere scambiate tra gli organi centrali incaricati, da ciascuna parte contraente, della cooperazione internazionale fra polizie.

    Se la domanda non può essere fatta in tempo utile con le modalità di cui sopra, essa può essere rivolta dalle autorità di polizia della parte contraente richiedente direttamente alle autorità competenti della parte richiesta; queste ultime possono rispondervi direttamente. In questi casi, l'autorità di polizia richiedente avverte al più presto della sua domanda diretta l'organo centrale incaricato, nella parte contraente richiesta, della cooperazione internazionale fra polizie.

  4. Nelle regioni di frontiera, la cooperazione può essere disciplinata da accordi tra i ministeri competenti delle Parti Contraenti.

  5. Le disposizioni del presente articolo non ostano agli accordi bilaterali più completi, presenti e futuri, tra Parti Contraenti che hanno una frontiera comune. Le Parti Contraenti si informano reciprocamente di tali accordi.

Articolo 40

  1. Gli agenti di una delle Parti Contraenti che, nell'ambito di un'indagine giudiziaria, tengono sotto osservazione nel loro paese una persona che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar luogo ad estradizione, sono autorizzati a continuare questa osservazione nel territorio di un'altra parte contraente se quest'ultima ha autorizzato l'osservazione transfrontiera in base ad una domanda di assistenza giudiziaria preventivamente presentata. L'autorizzazione può essere accompagnata da condizioni.

    A richiesta, l'osservazione sarà affidata agli agenti della parte contraente nel cui territorio viene effettuata.

    La richiesta di assistenza giudiziaria di cui al primo comma del presente paragrafo deve essere rivolta ad un'autorità designata da ciascuna delle Parti Contraenti e competente ad accordare o trasmettere l'autorizzazione richiesta.

  2. Nel caso in cui, per motivi particolarmente urgenti, l'autorizzazione preventiva dell'altra parte contraente non possa essere richiesta, gli agenti incaricati sono autorizzati a continuare l'osservazione oltre frontiera di una persona che si presume abbia commesso reati elencati nel paragrafo 7, alle seguenti condizioni:

    1. Durante l'osservazione, il passaggio della frontiera sarà immediatamente comunicato all'autorità della parte contraente di cui al paragrafo 5 nel territorio della quale l'osservazione continua;

    2. Sarà trasmessa senza indugio una richiesta di assistenza giudiziaria conformemente al paragrafo 1, con l'indicazione dei motivi che giustificano il passaggio della frontiera senza autorizzazione preventiva.

      L'osservazione cesserà non appena la parte contraente nel cui territorio essa avviene ne faccia richiesta, a seguito della comunicazione di cui alla lettera a. Ovvero della richiesta di cui alla lettera b., Oppure se non é stata ottenuta l'autorizzazione entro cinque ore dal passaggio della frontiera.


  3. La osservazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere effettuata soltanto alle seguenti condizioni generali:

    1. Gli agenti addetti all'osservazione devono conformarsi alle disposizioni del presente articolo ed al diritto della parte contraente sul cui territorio essi operano; debbono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti.

    2. Fatti salvi i casi previsti al paragrafo 2, durante la osservazione gli agenti saranno muniti di un documento attestante che l'autorizzazione é stata accordata.

    3. Gli agenti addetti all'osservazione debbono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.

    4. Durante l'osservazione gli agenti ad essa addetti possono portare le armi d'ordinanza, salvo espressa decisione contraria della parte richiesta; il loro uso é vietato, salvo in caso di legittima difesa.

    5. L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico é vietato.

    6. Gli agenti addetti all'osservazione non possono fermare né arrestare la persona che ne é oggetto.

    7. Ogni operazione sarà oggetto di rapporto alle autorità della parte contraente nel cui territorio é stata effettuata; può essere richiesta la comparizione personale degli agenti addetti all'osservazione.

    8. Se le autorità della parte contraente nel cui territorio ha avuto luogo l'osservazione lo richiedono, le autorità della parte contraente cui appartengono gli agenti ad essa addetti forniscono il loro apporto all'inchiesta conseguente all'operazione alla quale hanno partecipato, nonché alle procedure giudiziarie.


  4. Gli agenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono:

    per quanto riguarda il Regno del Belgio: i membri della "police judiciaire près les parquets", della "gendarmerie" e della "police communale", nonché, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;

    per quanto riguarda la Repubblica Federale di Germania: gli agenti della polizia Federale e dei laender nonché, esclusivamente per i settori del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi, gli agenti dello "zollfahndungsdienst" (servizio di ricerche doganali) nella loro qualità di agenti ausiliari del pubblico Ministero;

    per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, della "police nationale" e della "gendarmerie nationale", nonché, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;

    per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della "gendarmerie" e della "police" nonché, alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;

    per quanto riguarda il regno dei paesi bassi: gli agenti della "rijkspolitie" e della "gemeentepolitie" nonché, alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 6, gli agenti del servizio fiscale di informazioni e ricerca competenti in materia di dazi doganali, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;


  5. L'autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 é:

    per quanto riguarda il Regno del Belgio: il commissariat general de la police judiciaire;

    per quanto riguarda la Repubblica Federale di Germania: il bundeskriminalamt;

    per quanto riguarda la Repubblica francese: la direction centrale de la police judiciaire;

    per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: il procureur general d'ètat;

    per quanto riguarda il regno dei paesi bassi: il landelijk officier van justitie competente per l'osservazione transfrontiera.


  6. Le Parti Contraenti possono estendere sul piano bilaterale il campo d'applicazione del presente articolo ed adottare disposizioni supplementari in esecuzione dell'articolo stesso.

  7. L'osservazione di cui al paragrafo 2 può essere effettuata soltanto per uno dei reati seguenti: - assassinio, - omicidio, - stupro, - incendio doloso, - moneta falsa, - furto e ricettazione aggravati, - estorsione, - sequestro traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, - infrazione alle normative in materia di armi ed esplosivi, - distruzione mediante esplosivi, - trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

Articolo 41

  1. Gli agenti di una delle Parti Contraenti che nel proprio paese inseguono una persona colta in flagranza di commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 4 o di partecipazione alla commissione di uno di tali reati, sono autorizzati a continuare l'inseguimento senza autorizzazione preventiva nel territorio di un'altra parte contraente quando le autorità competenti dell'altra "parte contraente non hanno potuto essere previamente avvertite dell'ingresso in detto territorio, data la particolare urgenza, mediante uno dei mezzi di comunicazione previsti all'articolo 44, o quando tali autorità non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per riprendere l'inseguimento.

    Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la persona inseguita, che si trovi in stato di arresto provvisorio o stia scontando una pena privativa della libertà, sia evasa. Al più tardi al momento di attraversare la frontiera gli agenti impegnati nell'inseguimento avvertono le autorità competenti della parte contraente nel cui territorio esso avviene. L'inseguimento cessa non appena la parte contraente nel cui territorio esso deve avvenire lo richiede.

    A richiesta degli agenti impegnati nell'inseguimento le autorità localmente competenti fermano la persona inseguita per verificarne l'identità o procedere al suo arresto.

  2. L'inseguimento é effettuato secondo una delle seguenti modalità, quale definita con la dichiarazione di cui al paragrafo 9:

    1. Gli agenti impegnati nell'inseguimento non hanno diritto di fermare la persona.

    2. Se non é stata formulata alcuna richiesta di interrompere l'inseguimento e se le competenti autorità locali non possono intervenire abbastanza rapidamente, gli agenti impegnati nell'inseguimento possono fermare la persona inseguita fino a quando gli agenti della parte contraente nel cui territorio avviene l'inseguimento, che dovranno essere informati senza ritardo, non possano verificarne l'identità o procedere al suo arresto.


  3. L'inseguimento é effettuato conformemente ai paragrafi 1 e 2 secondo una delle seguenti modalità, quale definita dalla dichiarazione di cui al paragrafo 9:

    1. In una zona o per un periodo di tempo dal momento del passaggio della frontiera, da stabilirsi con la dichiarazione;

    2. Senza limiti di spazio o di tempo.


  4. Nella dichiarazione di cui al paragrafo 9 le Parti Contraenti determinano i reati di cui al paragrafo 1 in uno dei modi seguenti:

    1. I seguenti reati: - assassinio, - omicidio, - stupro, - incendio doloso, - moneta falsa, - furto e ricettazione aggravati, - estorsione, - sequestro di persona e presa in ostaggio, - tratta di persone, - traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, - infrazioni alle normative in materia di armi e esplosivi, - distribuzione mediante esplosivi, - trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, - reato di fuga in seguito ad incidente che abbia causato morte o ferite gravi.

    2. I reati che possono dar luogo ad estradizione.


  5. L'inseguimento può essere effettuato soltanto alle seguenti condizioni generali:

    1. Gli agenti impegnati nell'inseguimento devono attenersi alle disposizioni del presente articolo ed al diritto della parte contraente nel cui territorio operano; devono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti.

    2. L'inseguimento avviene soltanto attraverso le frontiere terrestri.

    3. L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico é vietato.

    4. Gli agenti impegnati nell'inseguimento sono facilmente identificabili, per l'uniforme che indossano ovvero per il bracciale che portano o per il fatto che il loro veicolo é dotato di accessori posti sopra di esso; é vietato l'uso di abiti civili combinato con l'uso di veicoli camuffati privi dei suddetti mezzi di identificazione; tali agenti devono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.

    5. Gli agenti impegnati nell'inseguimento possono portare le armi di ordinanza: il loro uso é vietato salvo in caso di legittima difesa.

    6. Al fine di essere condotta dinanzi alle autorità localmente competenti, la persona inseguita, che sia stata fermata conformemente al paragrafo 2, lettera b, potrà subire soltanto una perquisizione di sicurezza; durante il suo trasferimento potranno essere usate manette; gli oggetti in suo possesso potranno essere sequestrati.

    7. Dopo ogni operazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 gli agenti impegnati nell'inseguimento si presentano dinanzi alle autorità localmente competenti della parte contraente nel cui territorio hanno condotto le operazioni e fanno rapporto sulla loro missione; a richiesta di tali autorità, sono tenuti a rimanere a disposizione fino a quando siano state sufficientemente chiarite le circostanze della loro azione; questa condizione si applica anche qualora l'inseguimento non abbia portato all'arresto della persona inseguita.

    8. Le autorità della parte contraente cui appartengono gli agenti impegnati nell'inseguimento forniscono, se richiesto dalle autorità della parte contraente nel cui territorio é avvenuto l'inseguimento, il loro apporto all'indagine conseguente all'operazione alla quale hanno partecipato, comprese le procedure giudiziarie.


  6. La persona che, in seguito all'azione prevista al paragrafo 2, sia stata arrestata dalle competenti autorità locali può indipendentemente dalla sua cittadinanza, essere trattenuta per essere interrogata. Sono applicabili per analogia le pertinenti norme del diritto nazionale.

    Se detta persona non ha la cittadinanza della parte contraente nel cui territorio é stata arrestata, sarà messa in libertà al più tardi entro sei ore dal suo arresto, non calcolando le ore tra mezzanotte e le ore 9,00, a meno che le autorità localmente competenti abbiano preliminarmente ricevuto in qualsiasi forma una domanda di arresto provvisorio a scopo di estradizione.

  7. Gli agenti di cui ai paragrafi precedenti sono:

    per quanto riguarda il Regno del Belgio: i membri della "police judiciaire près les parquets", della "gendarmerie" e della "police communale", nonché, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;

    per quanto riguarda la Repubblica Federale di Germania: gli agenti della polizia Federale e dei laender nonché, esclusivamente per i settori del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi, gli agenti dello zollfahndungsdienst (servizio di ricerche doganali) nella loro qualità di agenti ausiliari del pubblico Ministero.

    per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria della "police nationale" e della "gendarmerie nationale", nonché, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;

    per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della "gendarmerie" e della "police" nonché, alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;

    per quanto riguarda il regno dei paesi bassi: i funzionari della "rijkspolitie" e della "gemeentepolitie" nonché, alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 10, i funzionari del servizio fiscale di informazioni e di ricerca competenti in materia di dazi, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.


  8. Il presente articolo non pregiudica, per le Parti Contraenti interessate, l'applicazione dell'articolo 27 del trattato Benelux sulla estradizione e la mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974.

  9. All'atto della firma della presente Convenzione, ciascuna parte contraente fa una dichiarazione nella quale determina, in base alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, le modalità di esecuzione dell'inseguimento nel suo territorio per ciascuna delle Parti Contraenti con cui ha una frontiera comune.

    Una parte contraente può sostituire in qualsiasi momento la propria dichiarazione con un'altra, purché quest'ultima non restringa la portata della precedente.

    Ogni dichiarazione é fatta previa concertazione con ciascuna delle Parti Contraenti interessate ed in uno spirito di equivalenza dei regimi applicabili da una parte e dell'altra delle frontiere interne.

  10. Le Parti Contraenti possono estendere sul piano bilaterale il campo d'applicazione del paragrafo 1 ed adottare disposizioni supplementari in esecuzione del presente articolo.

Articolo 42



Nel corso delle operazioni di cui agli articoli 40 e 41, gli agenti che operano nel territorio di un'altra parte contraente sono assimilati agli agenti di quest'ultima per quanto riguarda le infrazioni che dovessero subire o commettere.


Articolo 43

  1. Quando, conformemente agli articoli 40 e 41 della presente Convenzione, gli agenti di una parte contraente operano nel territorio di un'altra parte contraente, la prima parte contraente é responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto della parte contraente nel cui territorio operano.

  2. La parte contraente nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.

  3. La parte contraente i cui agenti hanno causato danni a terzi nel territorio di un'altra parte contraente rimborsa integralmente a quest'ultima le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.

  4. Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e ad eccezione di quanto disposto dal paragrafo 3, ciascuna parte contraente rinuncerà, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere il rimborso dell'importo dei danni da essa subiti ad un'altra parte contraente.

Articolo 44

  1. Conformemente alle convenzioni internazionali pertinenti e tenuto conto delle circostanze locali e delle possibilità tecniche, le Parti Contraenti installano, specialmente nelle regioni di frontiera, linee telefoniche, radio, telex ed altri collegamenti diretti per facilitare la cooperazione fra forze di polizia e doganali, in particolare per la trasmissione in tempo utile di informazioni nell'ambito dell'osservazione e dell'inseguimento transfrontiera.

  2. Oltre a queste misure da prendere nel breve termine, esse esamineranno in particolare le seguenti possibilità:

  1. Scambio di materiali o assegnazione di funzionari di collegamento dotati del materiale radio appropriato;

  2. L'ampliamento delle bande di frequenze utilizzate nelle zone di frontiera;

  3. La creazione di un collegamento comune ai servizi di polizia e doganali che operano nelle zone stesse;

  4. Coordinamento dei loro piani di acquisto di attrezzature di comunicazione, nella prospettiva di installare sistemi di comunicazione normalizzati e compatibili.

Articolo 45

  1. Le Parti Contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per garantire che:

    1. Il responsabile di una struttura che fornisce alloggio o il suo preposto vigilino affinché gli stranieri alloggiati, compresi i cittadini delle altre Parti Contraenti e di altri Stati membri delle Comunità Europee, eccettuati i coniugi o i minorenni che li accompagnano o i membri di un gruppo, compilino e firmino personalmente le schede di dichiarazione e provino le loro identità esibendo un documento d'identità valido;

    2. Le schede di dichiarazione compilate siano conservate a disposizione delle autorità competenti o trasmesse a queste ultime, sempre ché esse lo reputino necessario per prevenire minacce, per azioni penali o per far luce sulla sorte di persone scomparse o vittime di incidenti, salvo se diversamente disposto dal diritto nazionale.


  2. La disposizione del paragrafo 1 si applica per analogia alle persone alloggiate in altri luoghi gestiti da chi esercita la professione di locatore, in particolare in tende, roulette e battelli.

Articolo 46

  1. In casi particolari ciascuna parte contraente può, nel rispetto della propria legislazione nazionale e senza esservi invitata, comunicare alla parte contraente interessata informazioni che possono essere importanti per quest'ultima ai fini dell'assistenza per la repressione di futuri reati, della prevenzione di reati o di minacce per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica.

  2. Lo scambio di informazioni avviene, fatto salvo il regime di cooperazione nelle regioni frontaliere di cui all'articolo 39, paragrafo 4, per il tramite di un organo centrale da designare. In casi particolarmente urgenti, lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire direttamente tra le autorità di polizia interessate, salvo disposizioni nazionali contrarie. L'organo centrale ne é avvertito quanto prima.

Articolo 47

  1. Le Parti Contraenti possono concludere accordi bilaterali che consentono il distacco, a tempo determinato o indeterminato, di funzionari di collegamento di una parte contraente presso i servizi di polizia dell'altra parte contraente.

  2. Scopo del distacco di funzionari di collegamento a tempo determinato o indeterminato é di promuovere ed accelerare la cooperazione tra le Parti Contraenti, soprattutto fornendo assistenza.

    1. In forma di scambio di informazioni per la lotta preventiva e repressiva contro la criminalità;

    2. Nell'esecuzione di richieste di assistenza giudiziaria e fra polizie materia penale;

    3. Per le esigenze inerenti allo svolgimento dei compiti delle autorità incaricate della sorveglianza delle frontiere esterne.


  3. I funzionari di collegamento hanno il compito di formulare pareri e fornire assistenza. Non sono competenti per attuare autonomamente misure di polizia. Essi forniscono informazioni e svolgono compiti nell'ambito delle istruzioni loro impartite dalla parte contraente d'origine e dalla parte contraente presso la quale sono distaccati. Essi fanno regolarmente rapporto al capo del servizio di polizia presso il quale sono distaccati.

  4. Le Parti Contraenti possono convenire, in ambito bilaterale o multilaterale, che i funzionari di collegamento di una parte contraente distaccati presso Stati terzi rappresentino anche gli interessi di una o più altre Parti Contraenti. In base a tali accordi, i funzionari di collegamento distaccati presso Stati terzi forniscono informazioni ad altre Parti Contraenti, a richiesta o di propria iniziativa, e svolgono compiti per conto di esse nei limiti delle loro competenze. Le Parti Contraenti si informano reciprocamente delle loro intenzioni riguardo al distacco di funzionari di collegamento in Stati terzi.

Capitolo 2

Assistenza giudiziaria in materia penale


Articolo 48

  1. Le disposizioni del presente capitolo mirano a completare la Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e, nelle relazioni tra le Parti Contraenti dell'Unione Economica Benelux, il capitolo II del trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974, e a facilitare l'applicazione di detti accordi.

  2. Il disposto del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali in vigore tra le Parti Contraenti.

Articolo 49

l'assistenza giudiziaria é accordata anche

  1. In procedimenti per fatti che, in base al diritto nazionale di una o di entrambe le Parti Contraenti, sono punibili a titolo di infrazioni a regolamenti perseguite da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti a una giurisdizione competente, in particolare, in materia penale;

  2. In procedimenti in materia di riparazione dei danni causati da provvedimenti presi nel corso di procedimenti penali o da condanne ingiustificate;

  3. Nelle procedure di grazia;

  4. Nelle azioni civili collegate alle azioni penali, fino a che l'esercizio della giurisdizione penale non si é concluso con la decisione definitiva sull'azione penale.

  5. Per la notificazione di comunicazioni giudiziarie relative all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, della riscossione di una pena pecuniaria o del pagamento delle spese del procedimento;

  6. Per misure relative alla sospensione della decisione o alla sospensione dell'esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza, alla liberazione condizionale, al rinvio o all'interruzione della esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza.

Articolo 50

  1. Le Parti Contraenti si impegnano ad accordarsi, conformemente alla Convenzione ed al trattato di cui all'articolo 48, l'assistenza giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di accuse, d'imposta sul valore aggiunto e di dogane. Per disposizioni in materia doganale si intendono le norme stabilite dall'articolo 2 della Convenzione del 7 settembre 1967 tra il Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo ed i paesi bassi relativa alla mutua assistenza tra amministrazioni doganali, nonché quelle di cui all'articolo 2 del regolamento del Consiglio 1468/81/cee del 19 maggio 1981.

  2. Le domande basate sulla frode in materia di accise non possono essere respinte adducendo il motivo che il paese richiesto non preleva accise sulle merci oggetto della domanda.

  3. La parte contraente richiedente non può trasmettere né utilizzare le informazioni o i mezzi di prova ottenuti dalla parte contraente richiesta per indagini, perseguimenti (poursuites) o procedimenti diversi da quelli menzionati nella domanda, senza il preventivo consenso della parte contraente richiesta.

  4. L'assistenza giudiziaria di cui al presente articolo può essere rifiutata se l'importo presunto dei diritti non riscossi o riscossi solo parzialmente rappresenta un valore non superiore a 25.000 ecu, o se il valore presunto delle merci esportate o importate senza autorizzazione rappresenta un valore non superiore a 100.000 ecu, a meno che l'operazione, per circostanze intrinseche o inerenti alla persona dell'imputato, non sia considerata di estrema gravità dalla parte contraente richiedente.

  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando l'assistenza giudiziaria richiesta riguarda fatti passibili unicamente di pena pecuniaria per infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative e quando la richiesta proviene da un'autorità giudiziaria.

 

Articolo 51



Le Parti Contraenti non subordinano la ricevibilità di rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro a condizioni diverse dalle seguenti:

  1. ) il fatto che ha dato luogo alla rogatoria é punibile, conformemente al diritto delle due Parti Contraenti, con pena privativa della libertà o misura di sicurezza restrittiva della libertà di una durata massima di almeno 6 mesi, ovvero é punibile in base al diritto di una delle due Parti Contraenti con una sanzione equivalente e in base al diritto dell'altra parte contraente a titolo di infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente in particolare in materia penale.

  2. ) l'esecuzione della rogatoria é compatibile con il diritto della parte contraente richiesta.

Articolo 52

  1. Ciascuna parte contraente può inviare gli atti del procedimento direttamente a mezzo posta alle persone che si trovano nel territorio di un'altra parte contraente. Le Parti Contraenti comunicano al Comitato esecutivo un elenco dei documenti che possono essere trasmessi in tal modo.

  2. Se vi é motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto é redatto, quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto nella o nelle lingue della parte contraente nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorità che invia l'atto sa che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto in quest'altra lingua.

  3. Il perito o il testimone che non abbia ottemperato alla citazione trasmessa per posta, non può, quand'anche la citazione contenga ingiunzioni, essere sottoposto a sanzioni o misure cogenti, a meno che successivamente egli non si rechi spontaneamente nel territorio della parte richiedente e sia qui regolarmente citato di nuovo. L'autorità che invia a mezzo posta le citazioni cura che esse non contengano ingiunzioni. Questa disposizione non pregiudica l'articolo 34 del trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974.

  4. Se il fatto all'origine della richiesta di assistenza giudiziaria é punibile conformemente al diritto delle due Parti Contraenti come infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente, in particolare in materia penale, l'invio degli atti del procedimento deve avvenire, in linea di massima, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

  5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, l'invio di documenti attinenti alla procedura può essere effettuato per il tramite delle autorità giudiziarie della parte contraente richiesta, se l'indirizzo del destinatario é sconosciuto o se la parte contraente richiedente esige che la notificazione sia fatta alla persona.

Articolo 53

  1. Le domande di assistenza giudiziaria possono essere fatte direttamente tra le autorità giudiziarie e nello stesso modo possono essere rinviate le risposte.

  2. Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicata la facoltà di inviare e rinviare domande da un Ministero della giustizia all'altro o per il tramite degli uffici centrali nazionali dell'organizzazione internazionale di polizia criminale.

  3. Le domande di trasferimento temporaneo o di transito di persone in stato di arresto provvisorio o di detenzione o che sono sottoposte a misure privative della libertà e lo scambio periodico o occasionale di dati relativi al casellario giudiziario debbono essere effettuati per il tramite dei ministeri della giustizia.

  4. Ai sensi della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, per Ministero della giustizia s'intende, per la Repubblica Federale di Germania, il Ministro Federale della giustizia ed i ministri o senatori della giustizia degli Stati federati.

  5. Le denunce ai fini della instaurazione di procedimenti per infrazioni alla legge relativa al tempo di guida e di riposo, effettuate conformemente all'articolo 21 della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 o allo articolo 42 del trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974, possono essere inviate direttamente dalle autorità giudiziarie della parte contraente richiedente alle autorità giudiziarie della parte contraente richiesta.

Capitolo 3

Applicazione del principio ne bis in idem


Articolo 54


una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge della parte contraente di condanna, non possa più essere eseguita.


Articolo 55

  1. Una parte contraente può, al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente Convenzione, dichiarare di non essere vincolata dall'articolo 54 in uno o più dei seguenti casi:

    1. Quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio in tutto o in parte. In quest'ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio della parte contraente nel quale la sentenza é stata pronunciata;

    2. Quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quella parte contraente;

    3. Quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un pubblico ufficiale di quella parte contraente in violazione dei doveri del suo ufficio.


  2. Una parte contraente che effettua una dichiarazione in relazione all'eccezione menzionata al paragrafo 1, lettera b. Preciserà le categorie di reati per le quali tale eccezione può essere applicata.

  3. Una parte contraente potrà, in ogni tempo, ritirare la dichiarazione relativamente ad una o più delle eccezioni di cui al paragrafo 1.

  4. Le eccezioni che sono state oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 non si applicano quando la parte contraente di cui si tratta, ha, per gli stessi fatti, richiesto la instaurazione del procedimento penale all'altra parte contraente o concesso l'estradizione della persona in questione.

Articolo 56


Se in una parte contraente un nuovo procedimento penale é instaurato contro una persona che é stata giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti in un'altra parte contraente, ogni periodo di privazione della libertà scontato sul territorio di quest'ultima parte contraente per quei fatti dovrà essere detratto dalla pena che sarà eventualmente inflitta. Si terrà altresì conto, nella misura consentita dalla legge nazionale, delle pene diverse da quelle privative della libertà che siano state eseguite.


Articolo 57

  1. Quando una persona é imputata di un reato in una parte contraente e le autorità competenti di questa parte contraente hanno motivo di ritenere che l'imputazione riguarda gli stessi fatti per i quali la persona é già stata giudicata in una altra parte contraente con sentenza definitiva, tali autorità, qualora lo ritengano necessario, chiederanno le informazioni rilevanti alle autorità competenti della parte contraente sul cui territorio la sentenza é stata pronunciata.

  2. Le informazioni richieste saranno fornite al più presto possibile e saranno tenute in considerazione nel decidere se il procedimento deve continuare.

  3. Ciascuna parte contraente indicherà, al momento della firma, della ratifica, della accettazione o dell'approvazione della presente Convenzione, le autorità designate a chiedere e ricevere le informazioni di cui al presente articolo.

Articolo 58


Le precedenti disposizioni non sono di ostacolo all'applicazione di disposizioni nazionali più ampie, concernenti l'effetto "ne bis in idem" attribuito a decisioni giudiziarie straniere.

Capitolo 4

Estradizione


Articolo 59

  1. Le disposizioni del presente capitolo mirano a completare la Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957 nonché, nelle relazioni tra le Parti Contraenti membri dell'Unione Economica Benelux, il capitolo i del trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962 quale modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974 ed a facilitare l'applicazione di detti accordi.

  2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali vigenti tra le Parti Contraenti.

Articolo 60


Nelle relazioni tra due Parti Contraenti, di cui una non sia parte della Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957, le disposizioni di detta Convenzione si applicano tenendo conto delle riserve e delle dichiarazioni depositate sia in sede di ratifica di tale Convenzione sia, per le Parti Contraenti che non sono parti della Convenzione, in sede di ratifica, approvazione o accettazione della presente Convenzione.


Articolo 61


La Repubblica francese si impegna ad estradare, a richiesta di una delle Parti Contraenti, le persone perseguite per fatti puniti dalla legislazione francese con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà di una durata massima di almeno due anni e dalla legge della parte contraente richiedente con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà di una durata massima di almeno un anno.


Articolo 62

  1. In materia di sospensione della prescrizione sono applicabili soltanto le disposizioni della parte contraente richiedente.

  2. Un'amnistia pronunciata dalla parte contraente richiesta non osta all'estradizione, salvo che il reato rientri nella giurisdizione di quella parte contraente.

  3. La mancanza di querela o di richiesta ufficiale di instaurazione del procedimento, qualora siano necessarie solo a norma della legislazione della parte contraente richiesta, non fa venir meno l'obbligo di estradare.

Articolo 63


Le Parti Contraenti si impegnano, conformemente alla Convenzione ed al trattato citati all'articolo 59, ad estradare fra di loro le persone perseguite dalle autorità giudiziarie della parte contraente richiedente per una delle infrazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1 o da esse ricercate ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza pronunciata per tale infrazione.


Articolo 64


Una segnalazione nel sistema d'informazione Schengen, effettuata conformemente all'articolo 95, ha il medesimo effetto di una domanda di arresto provvisorio ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957, o dell'articolo 15 del trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974.


Articolo 65

  1. Fatta salva la facoltà di ricorrere alla via diplomatica, le domande di estradizione e di transito sono inviate dal Ministero competente della parte contraente richiedente al Ministero competente della parte contraente richiesta.

  2. I ministeri competenti sono:

    per il Regno del Belgio: il Ministero della giustizia;

    per la Repubblica Federale di Germania: il Ministero Federale della giustizia ed i ministri o senatori della giustizia degli Stati federati;

    per la Repubblica francese: il Ministero degli affari esteri;

    per il Granducato di Lussemburgo: il Ministero della giustizia;

    per il Regno dei Paesi Bassi: il Ministero della giustizia.

Articolo 66

  1. Se l'estradizione di una persona ricercata non é manifestamente vietata in virtù del diritto della parte contraente richiesta, questa parte contraente può autorizzare l'estradizione senza procedura formale di estradizione, purché la persona stessa vi acconsenta, mediante processo verbale redatto dinanzi ad un rappresentante del potere giudiziario e previa audizione da parte di quest'ultimo per informarla del suo diritto ad una procedura formale di estradizione. Nel corso dell'audizione la persona ricercata può farsi assistere da un avvocato.

  2. Nel caso di estradizione ai sensi del paragrafo 1, la persona ricercata che dichiara esplicitamente di rinunciare alla protezione conferitagli dal principio di specialità, non può revocare detta dichiarazione.

Capitolo 5

Trasmissione dell'esecuzione delle sentenze penali


Articolo 67


Le disposizioni seguenti mirano a completare la Convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, tra le Parti Contraenti che sono parti di tale Convenzione.



Articolo 68

  1. La parte contraente nel cui territorio é stata inflitta, con sentenza passata in giudicato, una pena privativa della libertà o una misura di sicurezza restrittiva della libertà nei confronti di un cittadino di un'altra parte contraente che si sia sottratto, fuggendo verso il proprio paese, all'esecuzione di detta pena o misura di sicurezza, può chiedere a quest'ultima parte contraente, qualora l'evaso si trovi nel suo territorio, di continuare l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

  2. In attesa dei documenti giustificativi della domanda di continuazione dell'esecuzione della pena, della misura di sicurezza o della parte di pena ancora da scontare, e in attesa della decisione da prendere su detta domanda, la parte contraente richiesta, a domanda della parte contraente richiedente, può porre il condannato a controllo a vista ("garde à vue") oppure prendere altre misure atte a garantire la sua presenza nel territorio della parte contraente richiesta.

Articolo 69


La trasmissione dell'esecuzione a norma dello articolo 68 non é subordinata al consenso della persona contro la quale é stata pronunciata la pena o la misura di sicurezza. Le altre disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate si applicano per analogia.

Capitolo 6

Stupefacenti



Articolo 70

  1. Le Parti Contraenti istituiscono un gruppo di lavoro permanente incaricato di esaminare problemi comuni inerenti alla repressione della criminalità in materia di stupefacenti e di elaborare, se necessario, proposte volte a migliorare, se del caso, gli aspetti pratici e tecnici della cooperazione tra le Parti Contraenti. Il gruppo di lavoro presenta le sue proposte al Comitato esecutivo.

  2. Il gruppo di lavoro di cui al paragrafo 1, i cui membri sono designati dai competenti organi nazionali, comprende in particolare rappresentanti dei competenti servizi del settore doganale e di polizia.

Articolo 71

  1. Le Parti Contraenti si impegnano, relativamente alla cessione diretta o indiretta di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, nonché alla detenzione di detti prodotti e sostanze allo scopo di cederli o di esportarli, ad adottare, conformemente alle vigenti convenzioni delle nazioni unite (Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, nella versione modificata dal Protocollo del 1972 recante emendamento della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961; Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope; Convenzione delle nazioni unite del 20 dicembre 1988 relativa al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope), tutte le misure necessarie a prevenire ed a reprimere il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.

  2. Le Parti Contraenti si impegnano a prevenire ed a reprimere, mediante provvedimenti amministrativi e penali, l'esportazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, compresa la cannabis, nonché la cessione, la fornitura e la consegna di detti prodotti e sostanze, fatte salve le disposizioni pertinenti degli articoli 74, 75 e 76.

  3. Allo scopo di lottare contro l'importazione illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope, compresa la cannabis, le Parti Contraenti potenziano i controlli della circolazione delle persone e delle merci nonché dei mezzi di trasporto alle frontiere esterne. Tali misure saranno specificate dal gruppo di lavoro previsto all'articolo 70.

    Questo gruppo prenderà in considerazione, in modo particolare, il trasferimento di parte del personale di polizia e doganale reso disponibile alle frontiere interne, nonché il ricorso a moderni metodi di ricerca della droga ed a cani addestrati a scoprire la droga.

  4. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, le Parti Contraenti opereranno una sorveglianza specifica dei luoghi notoriamente usati per il traffico di droga.

  5. Per quanto riguarda la lotta contro la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, le Parti Contraenti si adopereranno con ogni mezzo per prevenire e lottare contro gli effetti negativi della domanda illecita. Ciascuna parte contraente é responsabile delle misure adottate a tal fine.

Articolo 72

  1. Conformemente alla propria costituzione ed al proprio ordinamento giuridico nazionale, le Parti Contraenti garantiscono che saranno adottate norme giuridiche per permettere il sequestro e la confisca dei prodotti del traffico illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

Articolo 73

  1. Conformemente alla propria costituzione ed al proprio ordinamento giuridico nazionale, le Parti Contraenti si impegnano a prendere misure per permettere le consegne sorvegliate, nell'ambito del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

  2. La decisione di far ricorso a consegne sorvegliate sarà presa in ciascun caso specifico previa autorizzazione di ciascuna parte contraente interessata.

  3. Ciascuna parte contraente mantiene la direzione ed il controllo dell'operazione nel suo territorio ed é legittimata ad intervenire.

Articolo 74


Per quanto attiene al commercio legale di stupefacenti e di sostanze psicotrope, le Parti Contraenti convengono che i controlli derivanti dalle convenzioni delle nazioni unite enunciati all'articolo 71 ed effettuati alle frontiere interne sono trasferiti, per quanto possibile, allo interno del paese.


Articolo 75

  1. Per quanto riguarda la circolazione dei viaggiatori a destinazione dei territori delle Parti Contraenti o entro tali territori, le persone possono trasportare stupefacenti e sostanze psicotrope necessarie ai fini di una terapia medica, sempre ché esibiscano, ad ogni controllo, un certificato rilasciato o autenticato da un'autorità competente dello stato di residenza.

  2. Il Comitato esecutivo adotta la forma ed il contenuto del certificato di cui al paragrafo 1 rilasciato da una delle Parti Contraenti ed, in particolare, gli elementi relativi alla natura ed alla quantità dei prodotti e sostanze ed alla durata del viaggio.

  3. Le Parti Contraenti si scambiano informazioni in merito alle autorità competenti per il rilascio o l'autentica del certificato di cui al paragrafo 2.

Articolo 76

  1. Le Parti Contraenti adotteranno, ove necessario e conformemente ai propri usi medici, alle norme di etica ed alle prassi, le misure appropriate per il controllo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope soggetti, nel territorio di una o più Parti Contraenti, a controlli più severi di quelli effettuati nel proprio territorio, al fine di non compromettere l'efficacia di tali controlli.

  2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti alle sostanze utilizzate frequentemente nella fabbricazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

  3. Le Parti Contraenti si informeranno reciprocamente delle misure adottate ai fini della sorveglianza del commercio legale delle sostanze di cui ai paragrafi 1 e 2.

  4. I problemi riscontrati a tale riguardo saranno regolarmente evocati in seno al Comitato esecutivo.

Capitolo 7

Armi da fuoco e munizioni


Articolo 77

  1. Le Parti Contraenti si impegnano ad adeguare alle disposizioni del presente capitolo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali relative all'acquisto, alla detenzione, al commercio ed alla consegna di armi da fuoco e di munizioni.

  2. Il presente capitolo riguarda l'acquisizione, la detenzione, il commercio e la consegna di armi da fuoco e di munizioni da parte di persone fisiche e giuridiche; esso non riguarda la fornitura alle autorità centrali e territoriali, alle forze armate ed alla polizia, né l'acquisizione e la detenzione da parte di queste ultime, né la fabbricazione di armi da fuoco e di munizioni da parte di imprese pubbliche.

Articolo 78

  1. Nell'ambito del presente capitolo, le armi da fuoco sono classificate nel modo seguente:

    1. Armi proibite,

    2. Armi soggette ad autorizzazione,

    3. Armi soggette a dichiarazione.


  2. L'otturatore, il caricatore e la canna delle armi da fuoco sono soggetti, per analogia, alle disposizioni applicabili all'oggetto di cui fanno o sono destinati a far parte.

  3. Ai sensi della presente Convenzione si considerano armi corte le armi da fuoco la cui canna abbia una lunghezza non superiore a 30 cm o la cui lunghezza totale non superi 60 cm; si considerano armi lunghe tutte le altre armi da fuoco.

Articolo 79

  1. L'elenco delle armi da fuoco e munizioni proibite comprende i seguenti oggetti:

    1. Armi da fuoco usate di norma come armi da guerra;

    2. Armi da fuoco automatiche, anche se non da guerra;

    3. Armi da fuoco camuffate sotto forma di altri oggetti;

    4. Munizioni con pallottole perforanti, esplosive o incendiarie e i proiettili per tali munizioni.

    5. Munizioni per pistole e revolver con pallottole dum-dum o a punta cava nonché i proiettili per tali munizioni.


  2. Le autorità competenti possono, in casi particolari, accordare autorizzazioni per le armi da fuoco e le munizioni di cui al paragrafo 1 se la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico non vi si oppongono.

Articolo 80

  1. L'elenco delle armi da fuoco il cui acquisto e la cui detenzione sono soggetti ad autorizzazione comprende almeno le seguenti armi da fuoco, se non sono proibite:

    1. Armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione ordinaria;

    2. Armi da fuoco corte ad un colpo, a percussione centrale;

    3. Armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm;

    4. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche, il cui serbatoio e la cui camera possono contenere più di tre cartucce;

    5. Armi da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera 60 cm;

    6. Armi da fuoco civili semiautomatiche, dall'apparenza di un'arma da fuoco automatica da guerra.


  2. L'elenco delle armi da fuoco soggette ad autorizzazione non comprende:

  1. Armi per segnalazione, lacrimogene o di allarme, purché l'impossibilità di trasformarle, con utensileria corrente, in armi che permettano di sparare munizioni a pallottole sia garantita da mezzi tecnici e purché il getto di una sostanza irritante non provochi lesioni irreversibili alle persone;

  2. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche, con serbatoio e camera che non possono contenere più di tre cartucce senza essere ricaricati, purché il caricatore sia inamovibile o vi sia la garanzia che dette armi non possono essere trasformate, con utensileria corrente, in armi con serbatoio e camera che possono contenere più di tre cartucce.

Articolo 81


L'elenco delle armi da fuoco soggette a dichiarazione comprende, se tali armi non sono né proibite né soggette ad autorizzazione:

  1. Armi da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria;

  2. Armi da fuoco lunghe ad un colpo con una o più canne rigate;

  3. Armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, di lunghezza totale superiore a 28 cm;

  4. Armi elencate all'articolo 80, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 82


Gli elenchi delle armi di cui agli articoli 79, 80 e 81 non comprendono:

  1. Le armi da fuoco il cui modello od anno di fabbricazione sono - salvo eccezioni - anteriori all'1 gennaio 1870, sempre ché esse non possano sparare munizioni destinate ad armi proibite o soggette ad autorizzazione;

  2. Le riproduzioni di armi di cui alla lettera a) purché esse non permettano l'impiego di una cartuccia a bossolo metallico;

  3. Le armi da fuoco rese inservibili per sparare munizioni di qualunque tipo in seguito a procedimenti tecnici garantiti dal punzone di un organismo ufficiale o da esso riconosciuti.

Articolo 83


Un'autorizzazione di acquisizione e di detenzione di un'arma da fuoco di cui all'articolo 80 può essere rilasciata soltanto alle seguenti condizioni:

  1. L'interessato deve avere compiuto diciotto anni, salvo deroghe per la pratica della caccia o dello sport;

  2. L'interessato non deve essere inabile ad acquisire o a detenere un'arma da fuoco a causa di malattie mentali o di qualsiasi altra incapacità mentale o fisica;

  3. L'interessato non deve essere stato condannato per infrazioni ovvero non sussistano altri indizi che lascino supporre che egli sia pericoloso per la sicurezza e l'ordine pubblico;

  4. Il motivo addotto dall'interessato per acquisire o detenere armi da fuoco può essere considerato valido.

Articolo 84

  1. La dichiarazione relativa alle armi di cui all'articolo 81 figura in un registro tenuto dalle persone di cui all'articolo 85.

  2. Qualora un'arma sia ceduta da una persona non menzionata nell'articolo 85, la relativa dichiarazione deve essere fatta secondo modalità che saranno determinate da ciascuna parte contraente.

  3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono comportare le indicazioni necessarie all'identificazione delle persone e delle armi in questione.

Articolo 85

  1. Le Parti Contraenti si impegnano ad assoggettare all'obbligo di autorizzazione le persone che fabbricano armi da fuoco soggette ad autorizzazione e quelle che ne fanno commercio, e ad un obbligo di dichiarazione le persone che fabbricano armi da fuoco soggette a dichiarazione e coloro che ne fanno commercio.

    L'autorizzazione per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione riguarda anche le armi da fuoco soggette a dichiarazione.

    Le Parti Contraenti assoggettano le persone che fabbricano armi e coloro che ne fanno commercio ad una sorveglianza che garantisce un controllo efficace.

  2. Le Parti Contraenti si impegnano ad adottare disposizioni affinché, come requisito minimo, tutte le armi da fuoco siano provviste in maniera duratura di un numero di matricola che ne consenta la identificazione e rechino il marchio del fabbricante.

  3. Le Parti Contraenti prevedono l'obbligo per i fabbricanti ed i commercianti di registrare tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione ed a dichiarazione; i registri devono permettere di determinare rapidamente la natura delle armi da fuoco, la loro origine ed il loro acquirente.

  4. Per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione in virtù degli articoli 79 ed 80, le Parti Contraenti si impegnano ad adottare disposizioni affinché il numero di matricola ed il marchio ivi apposti siano riportati nell'autorizzazione rilasciata al suo detentore.

Articolo 86

  1. Le Parti Contraenti si impegnano ad adottare disposizioni che vietano ai detentori legittimi di armi da fuoco soggette ad autorizzazione o a dichiarazione di consegnare tali armi a persone che non sono in possesso di un'autorizzazione di acquisizione o di un certificato di dichiarazione.

  2. Le Parti Contraenti possono autorizzare la consegna temporanea di tali armi in base a modalità da esse stabilite.

Articolo 87

  1. Le Parti Contraenti introducono nella loro legislazione nazionale disposizioni che consentono la revoca dell'autorizzazione qualora il titolare non soddisfi più alle condizioni di rilascio previste all'articolo 83.

  2. Le Parti Contraenti si impegnano ad adottare adeguate misure comprendenti in particolare il sequestro dell'arma da fuoco e la revoca dell'autorizzazione, ed a prevedere appropriate sanzioni in caso di violazione delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle armi da fuoco. Le sanzioni potranno prevedere la confisca delle armi da fuoco.

Articolo 88

  1. I titolari di un'autorizzazione di acquisizione di un'arma da fuoco sono esonerati dall'autorizzazione per la acquisizione di munizioni destinate a tale arma.

  2. La acquisizione di munizioni da parte di persone non titolari di un'autorizzazione ad acquisire armi é soggetta al regime applicabile all'arma alla quale le munizioni sono destinate. La autorizzazione può essere rilasciata per una o per tutte le categorie di munizioni.

Articolo 89



Gli elenchi delle armi da fuoco proibite, soggette ad autorizzazione e a dichiarazione possono essere modificati o completati dal Comitato esecutivo per tener conto della evoluzione tecnica ed economica nonché della sicurezza dello stato.


Articolo 90


Le Parti Contraenti hanno la facoltà di adottare leggi o disposizioni più rigorose relative al regime delle armi da fuoco e delle munizioni.


Articolo 91

  1. Le Parti Contraenti convengono, sulla base della Convenzione europea del 28 giugno 1978 sul controllo della acquisizione e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati, di istituire, nell'ambito delle proprie legislazioni nazionali, uno scambio di informazioni in merito alla acquisizione di armi da fuoco da parte di persone - semplici privati o armaioli commercianti - abitualmente residenti o stabilite nel territorio di un'altra parte contraente. Si considera armaiolo commerciante ogni persona la cui attività professionale consiste integralmente o in parte nel commercio al dettaglio di armi da fuoco.

  2. Lo scambio di informazioni riguarda:

    1. Tra due Parti Contraenti che hanno ratificato la Convenzione citata al paragrafo 1, le armi da fuoco elencate nell'allegato 1, parte a, n. 1, lettere da a) ad h) della suddetta Convenzione;

    2. Tra due Parti Contraenti delle quali almeno una non ha ratificato la Convenzione citata al paragrafo 1, le armi assoggettate da ciascuna parte contraente ad un regime di autorizzazione o di dichiarazione.


  3. Le informazioni relative all'acquisizione di armi da fuoco saranno comunicate senza indugio e conterranno i dati seguenti:

    1. Data della acquisizione e identità dell'acquirente, vale a dire:

      se trattasi di persona fisica: cognome, nomi, data e luogo di nascita, indirizzo e numero del passaporto o della carta di identità, nonché la data del rilascio e l'indicazione dell'autorità che li ha rilasciati, armaiolo o no;

      se trattasi di persona giuridica: denominazione o ragione sociale e sede sociale, nonché cognome, nomi, data e luogo di nascita, indirizzo e numero di passaporto o della carta di indentità della persona abilitata a rappresentare la persona giuridica;


    2. Modello, numero di fabbricazione, calibro ed altre caratteristiche dell'arma da fuoco in questione nonché il numero di matricola.


  4. Ciascuna parte contraente designa un'autorità nazionale che fornisce e riceve le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e comunica senza indugio alle altre Parti Contraenti ogni modifica della designazione di tale autorità.

  5. La autorità designata da ciascuna parte contraente può trasmettere le informazioni ad essa comunicate ai servizi di polizia localmente competenti ed alle autorità di sorveglianza della frontiera allo scopo di prevenire o di perseguire fatti punibili ed infrazioni ai regolamenti.

Titolo IV

Sistema d'informazione Schengen

Capitolo 1

Istituzione del sistema d'informazione Schengen


Articolo 92

  1. Le Parti Contraenti istituiscono e gestiscono un sistema comune d'informazione, in appresso denominato sistema d'informazione Schengen, costituito da una sezione nazionale presso ciascuna parte contraente e da un'unità di supporto tecnico. Il sistema d'informazione Schengen consente alle autorità designate dalle Parti Contraenti, per mezzo di una procedura d'interrogazione automatizzata, di disporre di segnalazioni di persone e di oggetti, in occasione di controlli alle frontiere, di verifiche e di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese conformemente al diritto nazionale nonché, per la sola categoria di segnalazioni di cui all'articolo 96, ai fini della procedura di rilascio di visti, del rilascio dei documenti di soggiorno e dell'amministrazione degli stranieri in applicazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione in materia di circolazione delle persone.

  2. Ciascuna parte contraente istituisce e gestisce, per proprio conto e a suo rischio, la propria sezione nazionale del sistema d'informazione Schengen, con un archivio di dati reso materialmente identico a quelli delle sezioni nazionali delle altre Parti Contraenti per il tramite dell'unità di supporto tecnico.

    Per consentire una rapida ed efficiente trasmissione dei dati, conformemente al paragrafo 3, ciascuna parte contraente, all'atto della istituzione della propria sezione nazionale, si conforma ai protocolli ed alle procedure stabiliti in comune dalle Parti Contraenti per l'unità di supporto tecnico. L'archivio di dati di ogni sezione nazionale servirà all'interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuna parte contraente. Non sarà possibile interrogare gli archivi delle sezioni nazionali di altre Parti Contraenti;

  3. Le Parti Contraenti istituiscono e gestiscono, per conto di tutti ed assumendosene congiuntamente i rischi, l'unità di supporto tecnico del sistema d'informazione Schengen, di cui é responsabile la Repubblica francese. Detta unità ha sede a Strasburgo. Essa comprende un archivio di dati che garantisce l'identità degli archivi delle sezioni nazionali mediante la trasmissione in linea delle informazioni. L'archivio delle unità di supporto tecnico conterrà le segnalazioni di persone e di oggetti che interessino tutte le Parti Contraenti. Non conterrà altri dati, eccettuati quelli menzionati nel presente paragrafo e nello articolo 113, paragrafo 2.

Capitolo 2

Gestione ed utilizzazione del sistema di informazione Schengen


Articolo 93



Il sistema d'informazione, avvalendosi delle informazioni trasmesse per il suo tramite, ha lo scopo, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, di preservare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza dello stato e di assicurare l'applicazione, nel territorio delle Parti Contraenti, delle disposizioni sulla circolazione delle persone stabilite nella presente Convenzione.


Articolo 94

  1. Il sistema d'informazione Schengen comporta esclusivamente le categorie di dati forniti da ciascuna parte contraente, necessari ai fini previsti negli articoli da 95 a 100. La parte contraente che fornisce la segnalazione verifica se l'importanza del caso giustifica il suo inserimento nel sistema d'informazione Schengen.

  2. Le categorie di dati sono le seguenti:

    1. Persone segnalate,

    2. Gli oggetti di cui all'articolo 100 ed i veicoli di cui all'articolo 99.


  3. Per quanto riguarda le persone, gli elementi inseriti sono al massimo i seguenti:

    1. Cognome e nome, "alias" eventualmente registrati separatamente;

    2. Segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;

    3. Prima lettera del secondo nome;

    4. Data e luogo di nascita;

    5. Sesso;

    6. Cittadinanza;

    7. Indicazione che le persone in questione sono armate;

    8. Indicazione che le persone in questione sono violente;

    9. Motivo della segnalazione,

    10. Linea di condotta d seguire.

      Non sono autorizzate altre menzioni, in particolare i dati elencati nell'articolo 6, prima frase della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale.



  4. Qualora una parte contraente reputi che una segnalazione conformemente agli articoli 95, 97 o 99 non sia compatibile con il proprio diritto, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali, essa può aggiungere a posteriori, alla segnalazione nell'archivio della sezione nazionale del sistema d'informazione Schengen, una indicazione volta a far sì che l'esecuzione della condotta da eseguire non abbia luogo nel proprio territorio in conseguenza della segnalazione.

    A tal riguardo occorre procedere a consultazioni con le altri Parti Contraenti.

    Se la parte contraente che ha effettuato la segnalazione non la ritira, questa resta di piena applicazione per le altri Parti Contraenti.

Articolo 95

  1. I dati relativi alle persone ricercate per l'arresto ai fini di estradizione, sono inseriti a richiesta dell'autorità giudiziaria della parte contraente richiedente.

  2. Prima di procedere alla segnalazione, la parte contraente che la effettua verifica se l'arresto é autorizzato dal diritto nazionale delle Parti Contraenti richieste. In caso di dubbio la parte contraente che effettua la segnalazione deve consultare le altre Parti Contraenti interessate.

    La parte contraente che effettua la segnalazione trasmette nel contempo con il mezzo più rapido alle Parti Contraenti richieste le seguenti informazioni essenziali relative al caso:

    1. Autorità da cui proviene la richieste di arresto;

    2. Esistenza di un mandato d'arresto o di un atto avente la medesima forza, o di una sentenza esecutiva;

    3. Natura e qualificazione giuridica del reato;

    4. Descrizione delle circostanze in cui il reato é stato commesso, compreso il momento, il luogo ed il grado di partecipazione al reato della persona segnalata;

    5. Per quanto possibile, le conseguenze del reato.


  3. Una parte contraente richiesta può aggiungere alla segnalazione nell'archivio della sezione nazionale del sistema d'informazione Schengen un'indicazione tesa a vietare, fino alla cancellazione di detta indicazione, l'arresto in seguito alla segnalazione.

    L'indicazione deve essere cancellata al massimo entro ventiquattro ore dallo inserimento della segnalazione, a meno che detta parte contraente per ragioni giuridiche o per speciali ragioni di opportunità rifiuti l'arresto richiesto.

    Qualora, in casi del tutto eccezionali, la complessità dei fatti all'origine della segnalazione lo giustifichi, il termine predetto può essere prorogato fino ad una settimana. Fatta salva un'indicazione o una decisione di rifiuto, le altre Parti Contraenti possono procedere all'arresto richiesto mediante la segnalazione.

  4. Se, per ragioni particolarmente urgenti, una parte contraente chiede una ricerca immediata, la parte richiesta esamina se può rinunciare all'indicazione. La parte contraente richiesta adotta le necessarie disposizioni affinché, se la segnalazione é convalidata, si esegua senza indugio la linea di condotta stabilita.

  5. Se non é possibile procedere all'arresto in quanto un esame non si é ancora concluso o a causa di una decisione di rifiuto di una parte contraente richiesta, questa ultima deve considerare la segnalazione come una segnalazione per comunicare il luogo di soggiorno.

  6. Le Parti Contraenti richieste eseguono la condotta richiesta con la segnalazione conformemente alle vigenti convenzioni in materia di estradizione ed al diritto nazionale. Esse non sono tenute a eseguire la condotta richiesta ove si tratti di un loro cittadino, fatta salva la possibilità di procedere all'arresto conformemente al diritto nazionale.

Articolo 96

  1. I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese, nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali.

  2. Le decisioni possono essere fondate sulla circostanza che la presenza di uno straniero nel territorio nazionale costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale.

    In particolare ciò può verificarsi nel caso:

    1. Di uno straniero condannato per un reato passibile di una pena privativa della libertà di almeno un anno.

    2. Di uno straniero nei cui confronti vi sono seri motivi di ritenere che abbia commesso fatti punibili gravi, inclusi quelli di cui all'articolo 71, o nei cui confronti esistano indizi reali che intenda commettere fatti simili nel territorio di una parte contraente.


  3. Le decisioni possono inoltre essere fondate sul fatto che lo straniero é stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri.

Articolo 97


I dati relativi alle persone scomparse o alle persone che, ai fini della loro tutela o per prevenire minacce, devono essere provvisoriamente poste sotto protezione a richiesta dell'autorità competente o dell'autorità giudiziaria competente della parte che effettua la segnalazione, sono inseriti affinché le autorità di polizia comunichino il luogo di soggiorno alla parte che effettua la segnalazione o possano, qualora la legislazione nazionale lo consenta, porre le suddette persone sotto protezione per impedire loro di proseguire il viaggio.

Questa disposizione si applica in particolare ai minori ed alle persone che devono essere internate per decisione di una autorità competente. Se la persona di cui trattasi é maggiorenne, la comunicazione é subordinata al suo consenso.


Articolo 98

  1. I dati relativi ai testimoni, alle persone citate a comparire dinanzi all'autorità giudiziaria, nell'ambito di un procedimento penale per rispondere di fatti che sono stati loro ascritti, o relativi alle persone alle quali deve essere notificata una sentenza penale o una richiesta di presentarsi per subire una pena privativa della libertà sono inseriti, a richiesta dell'autorità giudiziaria competente, ai fini della comunicazione del luogo di soggiorno o del domicilio.

  2. Le informazioni richieste saranno comunicate alla parte richiedente conformemente alla legislazione nazionale ed alle vigenti convenzioni relative all'assistenza giudiziaria in materia penale.

Articolo 99

  1. I dati relativi alle persone o ai veicoli sono inseriti, nel rispetto del diritto nazionale della parte contraente che effettua la segnalazione, ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo specifico, conformemente al paragrafo 5.

  2. Tale segnalazione può essere effettuata ai fini della repressione di infrazioni penali e per prevenire minacce alla sicurezza pubblica:

    1. Qualora esistano indizi concreti che facciano supporre che la persona in questione intende commettere o commette numerosi fatti punibili di estrema gravità oppure,

    2. Qualora la valutazione globale dello interessato, in particolare sulla base dei reati commessi sino a quel momento, permetta di supporre che egli potrà commettere anche in avvenire fatti punibili di estrema gravità.


  3. Inoltre, la segnalazione può essere effettuata conformemente al diritto nazionale, a richiesta delle autorità competenti per la sicurezza dello stato, qualora indizi concreti lascino supporre che le informazioni di cui al paragrafo 4 sono necessarie per prevenire una minaccia grave proveniente dall'interessato o altre minacce gravi per la sicurezza interna ed esterna dello stato.

    La parte contraente che effettua la segnalazione deve consultare preventivamente le altre Parti Contraenti.

  4. Nel quadro della sorveglianza discreta, le seguenti informazioni possono, totalmente o in parte, essere raccolte e trasmesse alla autorità che effettua la segnalazione, in occasione di controlli alla frontiera o di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese:

    1. il fatto che siano Stati trovati la persona o il veicolo segnalati;

    2. il luogo, il momento o il motivo della verifica;

    3. l'itinerario e la destinazione del viaggio;

    4. le persone che accompagnano lo interessato o gli occupanti del veicolo;

    5. il veicolo usato;

    6. gli oggetti trasportati;

    7. le circostanze in cui la persona o il veicolo sono stati trovati.

      In fase di raccolta di tali informazioni, occorrerà fare in modo di non mettere in pericolo il carattere discreto della sorveglianza.


  5. Nel quadro del controllo specifico di cui al paragrafo 1, le persone, i veicoli e gli oggetti trasportati possono essere perquisiti conformemente al diritto nazionale, per la finalità di cui ai paragrafi 2 e 3. Se la legge di una parte contraente non autorizza il controllo specifico, esso viene automaticamente convertito, per detta parte contraente, in sorveglianza discreta.

  6. Una parte contraente richiesta può aggiungere alla segnalazione nell'archivio della sezione nazionale del sistema d'informazione Schengen un'indicazione intesa a vietare, fino alla sua cancellazione, l'esecuzione della condotta da eseguire in applicazione della segnalazione ai fini della sorveglianza discreta o del controllo specifico.

    L'indicazione deve essere cancellata al più tardi entro ventiquattro ore dall'inserimento della segnalazione, a meno che detta parte contraente rifiuti la condotta richiesta per motivi giuridici o per speciali ragioni di opportunità. Fatta salva una indicazione o una decisione di rifiuto, le altre Parti Contraenti possono eseguire la condotta richiesta tramite segnalazione.

Articolo 100

  1. I dati relativi agli oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale sono inseriti nel sistema di informazione Schengen.

  2. Qualora dalla interrogazione emerga l'esistenza di una segnalazione per un oggetto rinvenuto, l'autorità che la constata si mette in contatto con l'autorità che ha effettuato la segnalazione per concordare le misure necessarie. A tale scopo, possono altresì essere trasmessi dei dati personali, conformemente alla presente Convenzione. Le misure che dovrà prendere la parte contraente che ha rinvenuto l'oggetto dovranno essere conformi al suo diritto nazionale.

  3. Sono inserite le categorie di oggetti indicate in appresso:

    1. veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

    2. rimborsi e roulotte di peso a vuoto superiore a 750 kg rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

    3. armi da fuoco rubate, altrimenti sottratte o smarrite;

    4. documenti vergini rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

    5. documenti d'identità rilasciati (passaporti, carte d'identità, patenti di guida) rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

    6. banconote (banconote registrate).

Articolo 101

  1. L'accesso ai dati inseriti nel sistema di informazione Schengen e il diritto di consultarli direttamente sono riservati esclusivamente alle autorità competenti in materia di

    1. ) controlli alle frontiere;

    2. ) altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese e relativo coordinamento.


  2. Inoltre, l'accesso ai dati inseriti conformemente all'articolo 96 ed il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati dalle autorità competenti per il rilascio dei visti, dalle autorità centrali competenti per l'esame delle domande di visti e dalle autorità competenti per il rilascio dei documenti di soggiorno e per la amministrazione degli stranieri nel quadro dell'applicazione delle disposizioni in materia di circolazione delle persone previste dalla presente Convenzione. L'accesso ai dati é disciplinato dal diritto nazionale di ciascuna parte contraente.

  3. Gli utenti possono consultare soltanto i dati necessari per l'assolvimento dei propri compiti.

  4. Ciascuna parte contraente comunica al Comitato esecutivo l'elenco delle autorità competenti, autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel sistema d'informazione Schengen. L'elenco indica per ciascuna autorità i dati che essa può consultare e per quali compiti.

Capitolo 3

Protezione dei dati personali e sicurezza dei dati nel quadro del sistema d'informazione Schengen


Articolo 102

  1. Le Parti Contraenti possono utilizzare i dati di cui agli articoli da 95 a 100 soltanto ai fini enunciati per ciascuna delle segnalazioni di cui ai detti articoli.

  2. I dati possono essere duplicati soltanto per fini tecnici, sempre ché l'operazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte delle autorità di cui all'articolo 101. Le segnalazioni di altre Parti Contraenti non possono essere trasferite dalla sezione nazionale del sistema d'informazione Schengen in altri archivi di dati nazionali.

  3. Nell'ambito delle segnalazioni di cui agli articoli da 95 a 100 della presente Convenzione, ogni deroga al paragrafo 1, per passare da un tipo di segnalazione ad un altro, deve essere giustificata dalla necessità di prevenire una minaccia grave imminente per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, per gravi ragioni di sicurezza dello stato o ai fini della prevenzione di un fatto punibile grave.

    A tale scopo deve essere ottenuta l'autorizzazione preventiva della parte contraente che effettua la segnalazione.

  4. I dati non potranno essere utilizzati a scopi amministrativi. In deroga, i dati inseriti conformemente all'articolo 96 potranno essere utilizzati, conformemente al diritto nazionale di ciascuna parte contraente, soltanto per gli scopi di cui all'articolo 101, paragrafo 2.

  5. Qualsiasi utilizzazione dei dati non conforme ai paragrafi da 1 a 4 sarà considerata uno sviamento di finalità alla luce del diritto nazionale di ciascuna parte contraente.

Articolo 103


Ciascuna parte contraente provvede affinché una trasmissione in media su dieci di dati personali sia registrata nella sezione nazionale del sistema d'informazione Schengen dall'organo di gestione dell'archivio, ai fini del controllo dell'ammissibilità dell'interrogazione. La registrazione può essere utilizzata soltanto a questo scopo e deve essere cancellata dopo sei mesi.


Articolo 104

  1. Fatte salve condizioni più rigorose previste dalla presente Convenzione, alla segnalazione si applica il diritto nazionale della parte contraente che la effettua.

  2. Sempre ché la presente Convenzione non preveda disposizioni particolari, il diritto di ciascuna parte contraente é applicabile ai dati inseriti nella sezione nazionale del sistema d'informazione Schengen.

  3. Sempre ché la presente Convenzione non preveda disposizioni particolari riguardanti l'esecuzione della condotta richiesta con la segnalazione, é applicabile il diritto nazionale della parte contraente richiesta che esegue la condotta.

    Se la presente Convenzione prevede disposizioni particolari di esecuzione della condotta richiesta con la segnalazione, le competenze in tale materia sono disciplinate dal diritto nazionale della parte contraente richiesta. Se la condotta richiesta non può essere eseguita, la parte contraente richiesta ne informa senza indugio la parte contraente che ha effettuato la segnalazione.

Articolo 105


La parte contraente che ha effettuato la segnalazione é responsabile dell'esattezza, dell'attualità e della liceità dell'inserimento dei dati nel sistema di informazione Schengen.


Articolo 106

  1. Soltanto la parte contraente che ha effettuato la segnalazione é autorizzata a modificare, completare, rettificare o cancellare i dati da essa introdotti.

  2. Se una delle Parti Contraenti che non ha effettuato la segnalazione é in possesso di indizi che fanno supporre che un dato contiene errori di diritto o di fatto, ne avverte al più presto la parte contraente che ha effettuato la segnalazione; quest'ultima deve obbligatoriamente verificare la comunicazione e, se necessario, correggere o cancellare senza indugio il dato.

  3. Se le Parti Contraenti non possono giungere ad un Accordo, la parte contraente che non é all'origine della segnalazione sottopone per un parere il caso all'autorità di controllo comune di cui all'articolo 115, paragrafo 1.

Articolo 107


Qualora una persona sia stata già oggetto di una segnalazione nel sistema d'informazione Schengen, la parte contraente che inserisce un'ulteriore segnalazione si accorda con la parte contraente che ha inserito la prima segnalazione in merito all'integrazione delle segnalazioni. A tale scopo le Parti Contraenti possono anche adottare disposizioni generali.

Articolo 108

  1. Ciascuno parte contraente designa un'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del sistema d'informazione Schengen.

  2. Ciascuna parte contraente effettua le proprie segnalazioni per il tramite di tale autorità.

  3. La suddetta autorità é responsabile del corretto funzionamento della sezione nazionale del sistema d'informazione Schengen, e prende le misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione.

  4. Le Parti Contraenti si informano reciprocamente tramite l'autorità di cui al paragrafo 1.

Articolo 109

  1. Il diritto di ciascuno di accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel sistema d'informazione Schengen é esercitato nel rispetto del diritto della parte contraente presso la quale l'interessato lo fa valere. Ove previsto dal proprio diritto, l'autorità nazionale di controllo prevista all'articolo 114, paragrafo 1 decide se ed in base a quali modalità comunicare informazioni. Una parte contraente che non ha effettuato la segnalazione può comunicare informazioni su tali dati soltanto se ha preventivamente dato la possibilità alla parte contraente che ha effettuato la segnalazione di prendere posizione.

  2. La comunicazione dell'informazione alla persona interessata é rifiutata se essa può nuocere alla esecuzione dell'attività legale indicata nella segnalazione o ai fini della tutela dei diritti e delle libertà altrui. Essa é respinta in ogni caso durante il periodo di segnalazione a fini di sorveglianza discreta.

Articolo 110


Ciascuno può far rettificare dati che lo riguardano contenenti errori di fatto o far cancellare dati che lo riguardano contenenti errori di diritto.


Articolo 111

  1. Chiunque può adire, nel territorio di ciascuna parte contraente, la giurisdizione o l'autorità competente in base al diritto nazionale, con un'azione, in particolare, di rettifica, di cancellazione, di informazione o di indennizzo, relativamente ad una segnalazione che lo riguarda.

  2. Le Parti Contraenti si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive prese dalle giurisdizioni o dalle autorità di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dello articolo 116.

Articolo 112

  1. I dati personali inseriti nel sistema d'informazione Schengen ai fini della ricerca di persone sono conservati esclusivamente per il periodo necessario ai fini per i quali sono stati forniti. Al massimo tre anni dopo il loro inserimento, la parte contraente che ha effettuato la segnalazione deve esaminare la necessità di conservarli. Il termine é ridotto ad un anno per le segnalazioni di cui all'articolo 99.

  2. Ciascuna parte contraente fissa, eventualmente, tempi di esame più brevi conformemente al proprio diritto nazionale.

  3. L'unità di supporto tecnico del sistema d'informazione Schengen segnala automaticamente alle Parti Contraenti la cancellazione programmata nel sistema, con un preavviso in media di un mese.

  4. La parte contraente che ha effettuato la segnalazione può, nel periodo di esame, decidere di mantenerla, ove ciò sia necessario per gli scopi che sono alla base della segnalazione stessa. Il prolungamento della segnalazione deve essere comunicato all'unità di supporto tecnico. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano alla segnalazione prolungata.

Articolo 113

  1. I dati diversi da quelli di cui all'articolo 112 sono conservati per un periodo massimo di dieci anni, i dati relativi ai documenti d'identità rilasciati ed alle banconote registrate per un massimo di cinque anni e quelli relativi ai veicoli a motore, ai rimorchi ed alle roulotte per un massimo di tre anni.

  2. I dati cancellati sono conservati per un altro anno presso l'unità di supporto tecnico. Durante questo periodo, essi possono essere consultati soltanto ai fini del controllo a posteriori della loro esattezza e della liceità del loro inserimento. Successivamente, essi debbono essere distrutti.

Articolo 114

  1. Ciascuna parte contraente designa un'autorità di controllo incaricata, nel rispetto del diritto nazionale, di esercitare un controllo indipendente dell'archivio della sezione nazionale del sistema d'informazione Schengen e di verificare che l'elaborazione e l'utilizzazione dei dati ivi inseriti non leda i diritti della persona interessata.

    A tale scopo l'autorità di controllo ha accesso all'archivio della sezione nazionale del sistema d'informazione Schengen.

  2. Chiunque ha il diritto di chiedere alle autorità di controllo di verificare i dati che lo riguardano inseriti nel sistema d'informazione Schengen nonché l'utilizzazione che ne viene fatta. Tale diritto é disciplinato dal diritto nazionale della parte contraente presso la quale é presentata la domanda. Se i dati sono stati inseriti da un'altra parte contraente, il controllo é effettuato in stretto coordinamento con l'autorità di controllo di detta parte.

Articolo 115

  1. Al fine di esercitare il controllo dell'unità di supporto tecnico del sistema di informazione Schengen é istituita un'autorità di controllo comune. Tale autorità é composta da due rappresentanti di ciascuna autorità nazionale di controllo. Ciascuna parte contraente dispone di un voto deliberante.

    Il controllo é esercitato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, tenendo conto della raccomandazione r (87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolamentare l'utilizzazione dei dati di natura personale nel settore della polizia e conformemente al diritto nazionale della parte contraente responsabile dell'unità di supporto tecnico.

  2. L'autorità di controllo comune ha il compito di verificare la corretta esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione da parte della unità di supporto tecnico del sistema d'informazione Schengen. A tale scopo essa ha accesso all'unità.

  3. L'autorità di controllo comune é del pari competente ad analizzare le difficoltà di applicazione o di interpretazione che possono sorgere dall'utilizzazione del sistema d'informazione Schengen, a studiare i problemi che possono presentarsi nell'esercizio del controllo indipendente effettuato dalle autorità di controllo nazionali delle Parti Contraenti ovvero nell'esercizio del diritto di accesso al sistema, nonché ad elaborare proposte armonizzate allo scopo di trovare soluzioni comuni ai problemi esistenti.

  4. Le relazioni preparate dall'autorità di controllo comune sono trasmesse agli organi ai quali pervengono le relazioni delle autorità di controllo nazionali.

Articolo 116

  1. Ciascuna parte contraente é responsabile, conformemente al proprio diritto nazionale, dei danni causati ad una persona in seguito all'uso dell'archivio nazionale del sistema d'informazione Schengen. La disposizione si applica anche quando i danni siano Stati causati dalla parte contraente che avendo effettuato la segnalazione, ha inserito dati contenenti errori di diritto o di fatto.

  2. Se la parte contraente contro la quale é promossa un'azione non é la parte contraente che ha effettuato la segnalazione, quest'ultima é tenuta al rimborso, su richiesta, delle somme versate a titolo di risarcimento, a meno che i dati non siano Stati utilizzati dalla parte contraente richiesta in violazione della presente Convenzione.

Articolo 117

  1. Per quanto riguarda il trattamento automatizzato di dati personali trasmessi in applicazione del presente titolo, ciascuna parte contraente prenderà, al più tardi al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, le disposizioni nazionali necessarie per raggiungere un livello di protezione dei dati di natura personale almeno uguale a quello derivante dai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e nel rispetto della raccomandazione r 15 (87) del 17 settembre 1987 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolare l'uso dei dati di natura personale nel settore della polizia.

  2. La trasmissione di dati di natura personale prevista dal presente titolo potrà avvenire soltanto quando le disposizioni sulla protezione dei dati personali previste nel paragrafo 1 saranno entrate in vigore nel territorio delle Parti Contraenti interessate dalla trasmissione.

Articolo 118

  1. Ciascuna parte contraente si impegna ad adottare, per la sezione nazionale del sistema d'informazione Schengen, le misure atte:

    1. Ad impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle apparecchiature utilizzate per il trattamento di dati di natura personale (controlli allo ingresso delle installazioni);

    2. Ad impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati);

    3. Ad impedire che nell'archivio siano inseriti, senza autorizzazione, dei dati di natura personale e che di tali dati sia presa visione, o che siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento);

    4. Ad impedire che persone non autorizzate utilizzino i sistemi di elaborazione automatizzata di dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo dell'utilizzazione);

    5. A garantire che, ai fini dell'uso di un sistema di trattamento automatizzato di dati, le persone autorizzate possano accedere esclusivamente ai dati di loro competenza (controllo dell'accesso);

    6. A garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali autorità possono essere trasmessi dati di natura personale mediante apparecchiature di trasmissione di dati (controllo della trasmissione);

    7. A garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati di natura personale sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati, il momento dello inserimento e la persona che lo ha effettuato (controllo dell'introduzione);

    8. Ad impedire che, all'atto della trasmissione di dati di natura personale nonché del trasporto di supporti di dati, essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto).


  2. Ciascuna parte contraente deve prendere misure particolari per garantire la sicurezza dei dati quando questi vengano trasmessi a servizi situati al di fuori dei territori delle Parti Contraenti. Tali misure devono essere comunicate all'autorità di controllo comune.

  3. Ciascuna parte contraente può designare, per il trattamento di dati della propria sezione del sistema d'informazione Schengen, soltanto persone in possesso di speciali qualifiche e soggette a controlli di sicurezza.

  4. La parte contraente responsabile dell'unità di supporto tecnico del sistema d'informazione Schengen adotta per quest'ultimo le misure previste dai paragrafi 1, 2 e 3.

Capitolo 4

Ripartizione dei costi del sistema d'informazione Schengen.


Articolo 119

  1. Le Parti Contraenti sostengono in comune i costi d'installazione e di utilizzazione dell'unità di supporto tecnico di cui all'articolo 92, paragrafo 3, compresi i costi di cablaggio per il collegamento delle sezioni nazionali del sistema d'informazione Schengen con l'unità di supporto tecnico. La quota di ciascuna parte é determinata in base all'aliquota, relativa a ciascuna parte contraente, della base uniforme dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera c) della decisione del consiglio delle Comunità Europee del 24 giugno 1988 concernente il sistema delle risorse proprie delle comunità.

  2. I costi d'installazione e di utilizzazione della sezione nazionale del sistema d'informazione Schengen sono sostenuti individualmente da ciascuna parte contraente.

Titolo V

Trasporto e circolazione delle merci


Articolo 120

  1. Le Parti Contraenti vigileranno congiuntamente affinché le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative non ostacolino in maniera ingiustificata la circolazione delle merci alle frontiere interne.

  2. Le Parti Contraenti facilitano la circolazione delle merci alle frontiere interne espletando le formalità connesse con divieti e restrizioni all'atto dello sdoganamento delle merci per l'immissione al consumo.

    A scelta dell'interessato, lo sdoganamento può essere effettuato all'interno del paese o alla frontiera interna. Le Parti Contraenti faranno in modo di promuovere lo sdoganamento all'interno del paese.

  3. Se per taluni settori gli snellimenti di cui al paragrafo 2 non possono essere realizzati in tutto o in parte, le Parti Contraenti si adopereranno per attuarne le condizioni tra di loro o nell'ambito delle Comunità Europee.

    Il presente paragrafo si applica in particolare al controllo dell'osservanza delle regolamentazioni relative alle autorizzazioni di trasporto ed ai controlli tecnici riguardanti i mezzi di trasporto, ai controlli veterinari e di polizia veterinaria, ai controlli sanitari veterinari, ai controlli fitosanitari nonché ai controlli relativi ai trasporti di merci pericolose e di rifiuti.

  4. Le Parti Contraenti si adopereranno per armonizzare le formalità relative alla circolazione delle merci alle frontiere esterne e per controllarne l'osservanza in base a principi uniformi. A tal fine le Parti Contraenti collaboreranno strettamente in seno al Comitato esecutivo, a livello di Comunità Europee e di altri organismi internazionali.

Articolo 121

  1. Le Parti Contraenti rinunciano, nel rispetto del diritto comunitario, ai controlli ed alla presentazione dei certificati fitosanitari previsti dal diritto comunitario per taluni vegetali e prodotti vegetali.

    Il Comitato esecutivo adotta l'elenco dei vegetali e prodotti vegetali ai quali si applica la semplificazione prevista nella prima fase. Esso può modificare tale elenco e fissa la data di entrata in vigore della modifica. Le Parti Contraenti si informano reciprocamente delle misure prese.

  2. In caso di pericolo di introduzione o propagazione di organismi nocivi, una parte contraente può chiedere la temporanea reintroduzione delle misure di controllo prescritte dal diritto comunitario ed applicarle. Essa ne avvertirà immediatamente le altre Parti Contraenti per iscritto, motivando la sua decisione.

  3. Il certificato fitosanitario può continuare ad essere utilizzato come certificato richiesto ai sensi della legge relativa alla protezione delle specie.

  4. A richiesta, l'autorità competente rilascia un certificato fitosanitario quando la spedizione é destinata, in tutto o in parte, alla riesportazione, nella misura in cui siano rispettati i requisiti fitosanitari per i vegetali o i prodotti vegetali interessati.

Articolo 122

  1. Le Parti Contraenti rafforzano la loro cooperazione per garantire la sicurezza del trasporto di merci pericolose e si impegnano ad armonizzare le disposizioni nazionali adottate in applicazione delle vigenti convenzioni internazionali. Inoltre esse si impegnano, in particolare, al fine di mantenere il livello di sicurezza attuale:

    1. Ad armonizzare i requisiti in materia di qualifica professionale degli autisti;

    2. Ad armonizzare le modalità e l'intensità dei controlli effettuati durante il trasporto e presso le imprese;

    3. Ad armonizzare la qualificazione delle infrazioni e le disposizioni di legge relative alle sanzioni applicabili;

    4. Ad assicurare uno scambio permanente di informazioni e di esperienze fatte nell'attuazione delle misure e dei controlli.


  2. Le Parti Contraenti rafforzano la loro cooperazione allo scopo di effettuare i controlli del trasferimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso le frontiere interne.

    A tal fine, esse si adopereranno per adottare una posizione comune per quanto riguarda la modifica delle direttive comunitarie relative al controllo ed alla gestione del trasferimento di rifiuti pericolosi ed elaborare atti comunitari relativi ai rifiuti non pericolosi, allo scopo di creare un'infrastruttura di smaltimento sufficiente e di fissare norme di smaltimento armonizzate a un livello elevato.

    In attesa di una normativa comunitaria sui rifiuti non pericolosi, i controlli del trasferimento di detti rifiuti saranno effettuati in base ad una procedura speciale che consenta all'atto del loro trattamento di controllarne il trasferimento a destinazione.

    Le disposizioni del paragrafo 1, seconda frase sono ugualmente applicabili al presente paragrafo.

Articolo 123

  1. Le Parti Contraenti si impegnano a concertarsi allo scopo di abolire tra di loro l'obbligo, attualmente in vigore, di presentare una licenza di esportazione dei prodotti e delle tecnologie strategiche industriali, e, ove necessario, di sostituire tale licenza con una procedura flessibile, sempre ché il paese di prima destinazione e di destinazione finale sia una parte contraente.

    Fatte salve dette concertazioni, e al fine di garantire l'efficacia dei controlli che dovessero essere necessari, le Parti Contraenti si adopereranno, cooperando strettamente tramite un meccanismo di coordinamento, per procedere agli scambi di informazioni utili tenendo conto della regolamentazione nazionale.

  2. Per quanto riguarda i prodotti diversi dai prodotti e dalle tecnologie strategiche industriali di cui al paragrafo 1, le Parti Contraenti si adopereranno per far espletare le formalità di esportazione all'interno del paese e per armonizzare le proprie procedure di controllo.

  3. Nel contesto degli obiettivi definiti nei precedenti paragrafi 1 e 2, le Parti Contraenti avvieranno consultazioni con gli altri partner interessati.

Articolo 124


Il numero e l'intensità dei controlli delle merci nella circolazione dei viaggiatori alle frontiere interne sono ridotti al livello minimo possibile. La loro progressiva riduzione e la loro soppressione definitiva dipendono dallo aumento graduale delle franchigie per viaggiatori e dalla futura evoluzione delle prescrizioni applicabili alla circolazione trasfrontiera dei viaggiatori.



Articolo 125

  1. Le Parti Contraenti concludono accordi in merito al distacco di funzionari di collegamento delle proprie amministrazioni doganali.

  2. Il distacco di funzionari di collegamento ha lo scopo di promuovere ed accelerare la cooperazione tra le Parti Contraenti in generale, specialmente nel contesto delle convenzioni esistenti e degli atti comunitari in materia di mutua assistenza.

  3. I funzionari di collegamento esplicano funzioni consultive e di assistenza. Non sono legittimati ad adottare di propria iniziativa provvedimenti di amministrazione doganale. Forniscono informazioni ed adempiono ai propri compiti nell'ambito delle istruzioni impartite loro dalla parte contraente di origine.

Titolo VI

Protezione dei dati di natura personale


Articolo 126

  1. Per quanto concerne il trattamento automatizzato di dati di natura personale, trasmessi in applicazione della presente Convenzione, ciascuna parte contraente adotterà, al più tardi al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, le disposizioni nazionali necessarie per ottenere un livello di protezione dei dati personali almeno pari a quello derivante dai principi della Convenzione del consiglio d'europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale.

  2. La trasmissione di dati di natura personale prevista dalla presente Convenzione potrà aver luogo soltanto dopo l'entrata in vigore delle disposizioni per la protezione di dati di natura personale di cui al paragrafo 1 nel territorio delle Parti Contraenti interessate alla trasmissione.

  3. Inoltre, per quanto riguarda il trattamento automatizzato di dati di natura personale trasmessi in applicazione della presente Convenzione, si applicano le seguenti disposizioni:

    1. I dati possono essere utilizzati dalla parte contraente destinataria solamente per i fini per i quali la presente Convenzione ne prevede la trasmissione; la loro utilizzazione per altri fini é possibile soltanto con l'autorizzazione preventiva della parte contraente che li trasmette e nel rispetto della legislazione della parte contraente destinataria; la autorizzazione può essere concessa sempre ché sia consentita dal diritto nazionale della parte contraente che li trasmette;

    2. I dati possono essere utilizzati soltanto dalle autorità giudiziarie, dai servizi e dagli organi che assolvono un compito o una funzione nell'ambito delle finalità di cui alla lettera a);

    3. La parte contraente che trasmette i dati deve vigilare sulla loro esattezza; se essa constata, di propria iniziativa o in seguito ad una richiesta della persona interessata, che i dati trasmessi sono inesatti o che gli stessi non avrebbero dovuto essere comunicati, la o le Parti Contraenti destinatarie debbono essere informate senza indugio; quest'ultima o queste ultime devono correggerli o distruggerli o menzionarne l'inesattezza o indicare che non avrebbero dovuto essere trasmessi;

    4. Una parte contraente non può invocare il fatto che un'altra parte contraente abbia trasmesso dati inesatti per sottrarsi alla responsabilità che ad essa deriva dal proprio diritto nazionale nei confronti di una persona lesa; se la parte contraente destinataria é tenuta alla riparazione a causa dell'utilizzazione dei dati inesatti trasmessi, la parte contraente che li ha trasmessi rimborsa integralmente le somme versate a titolo di risarcimento dalla parte contraente destinataria;

    5. La trasmissione e la ricezione di dati personali devono essere registrate nell'archivio dal quale essi provengono e in quello in cui sono inseriti;

    6. L'autorità di controllo comune di cui all'articolo 115 può, a richiesta di una parte contraente, esprimere un parere sulle difficoltà di applicazione e di interpretazione del presente articolo.


  4. Il presente articolo non si applica alla trasmissione di dati prevista al titolo II, capitolo 7 e nel titolo IV. Il paragrafo 3 non si applica alla trasmissione di dati prevista al titolo III, capitoli 2, 3, 4 e 5.

Articolo 127

  1. Quando, in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, dati personali sono trasmessi ad un'altra parte contraente, le disposizioni dell'articolo 126 si applicano alla trasmissione dei dati provenienti da un archivio non automatizzato ed al loro inserimento in un archivio analogo.

  2. Quando, in casi diversi da quelli disciplinati dall'articolo 126, paragrafo 1, o dal paragrafo 1 del presente articolo, dati personali sono trasmessi ad un'altra parte contraente in applicazione della presente Convenzione, l'articolo 126, paragrafo 3, ad eccezione della lettera e, é applicabile. Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

    1. La trasmissione e la ricezione di dati personali sono registrate per iscritto; quest'obbligo non si applica qualora non si necessario, ai fini della loro utilizzazione, registrare i dati, in particolare qualora gli stessi non siano utilizzati o lo siano per brevissimo tempo;

    2. La parte contraente destinataria garantisce, per l'utilizzazione dei dati trasmessi, un livello di protezione almeno pari a quello previsto dal proprio diritto per l'utilizzazione di dati di natura simile;

    3. L'accesso ai dati e le condizioni alle quali é concesso sono disciplinati dal diritto nazionale della parte contraente alla quale la persona interessata presenta la domanda.


  3. Il presente articolo non si applica alla trasmissione di dati prevista al titolo II, capitolo 7, al titolo III, capitoli 2, 3, 4 e 5 e al titolo IV.

Articolo 128

  1. La trasmissione di dati personali prevista dalla presente Convenzione potrà aver luogo solo quando le Parti Contraenti interessate alla trasmissione avranno incaricato una autorità di controllo nazionale di esercitare un controllo indipendente sul rispetto delle disposizioni degli articoli 126 e 127 e delle disposizioni adottate per la loro applicazione, relativamente al trattamento di dati personali negli archivi.

  2. Se una parte contraente ha incaricato, conformemente al proprio diritto, una autorità di controllo di esercitare in uno o più settori un controllo indipendente sul rispetto di disposizioni in materia di protezione dei dati personali non inseriti in un archivio, tale parte contraente incarica questa autorità di controllare l'osservanza delle disposizioni del presente titolo nei settori in questione.

  3. Il presente articolo non si applica alla trasmissione dei dati prevista al titolo II, capitolo 7 e al titolo III, capitoli 2, 3, 4 e 5.

Articolo 129



In relazione alla trasmissione di dati di natura personale in applicazione del titolo III, capitolo 1, le Parti Contraenti si impegnano, fatte salve le disposizioni degli articoli 126 e 127, a raggiungere un livello di protezione dei dati di natura personale che rispetti i principi della raccomandazione r (87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolare l'utilizzazione dei dati di natura personale nel settore della polizia. Inoltre, per quanto si riferisce alla trasmissione in applicazione dell'articolo 46, si applicano le disposizioni seguenti:

  1. I dati possono essere utilizzati dalla parte contraente destinataria solamente per i fini indicati dalla parte contraente che li fornisce e nel rispetto delle condizioni imposte da questa parte;

  2. I dati possono essere trasmessi esclusivamente ai servizi ed alle autorità di polizia; la loro comunicazione ad altri servizi potrà essere effettuata soltanto previa autorizzazione della parte contraente che li fornisce;

  3. A richiesta, la parte contraente destinataria forma la parte contraente che trasmette i dati dell'uso che ne é stato fatto e dei risultati ottenuti mediante i dati trasmessi.

Articolo 130



Se dati di natura personale sono trasmessi per il tramite di un funzionario di collegamento di cui all'articolo 47 o all'articolo 125, le disposizioni del presente titolo si applicano soltanto quando tale funzionario trasmette i dati alla parte contraente che lo ha distaccato nel territorio della altra parte contraente.

Titolo VII

Comitato esecutivo


Articolo 131

  1. É istituito un Comitato esecutivo per l'applicazione della presente Convenzione.

  2. Fatte salve le competenze particolari conferitegli dalla presente Convenzione, il Comitato esecutivo ha il compito generale di vigilare sulla corretta applicazione della presente Convenzione.

Articolo 132

  1. Ciascuna parte contraente dispone di un seguito in seno al Comitato esecutivo. Le Parti Contraenti sono rappresentate in seno al Comitato stesso da un Ministro responsabile dell'attuazione della presente Convenzione; egli può farsi assistere dagli esperti necessari che potranno partecipare alle deliberazioni.

  2. Il Comitato esecutivo decide all'unanimità. Adotta il proprio regolamento interno; al riguardo, può stabilire una procedura scritta per l'adozione delle decisioni.

  3. A richiesta del rappresentante di una parte contraente, la decisione definitiva riguardante un progetto sul quale il Comitato esecutivo ha deliberato può essere rinviata di due mesi al massimo dalla presentazione del progetto.

  4. Il Comitato esecutivo può creare, per preparare le decisioni o per altri compiti, gruppi di lavoro composti da rappresentanti delle amministrazioni delle Parti Contraenti.

Articolo 133


Il Comitato esecutivo si riunisce alternativamente nel territorio di ciascuna parte contraente. Esso si riunisce con la frequenza necessaria per la corretta esecuzione dei suoi compiti.

Titolo VIII

Disposizioni finali


Articolo 134


Le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con il diritto comunitario.


Articolo 135



Le disposizioni della presente Convenzione si applicano fatte salve le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967.


Articolo 136

  1. Una parte contraente che intenda condurre negoziati con uno stato terzo in materia di controlli alle frontiere ne informa in tempo utile le altre Parti Contraenti.

  2. Nessuna parte contraente concluderà con uno o più Stati terzi accordi relativi alla semplificazione o alla soppressione dei controlli alle frontiere, senza l'Accordo preliminare delle altre Parti Contraenti, fatto salvo il diritto degli Stati membri delle Comunità Europee di concludere in comune tali accordi.

  3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli accordi relativi al piccolo traffico di frontiera, sempre ché detti accordi rispettino le eccezioni e le modalità fissate in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 137



La presente Convenzione non può essere oggetto di riserve, ad eccezione di quelle menzionate all'articolo 60.


Articolo 138



Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili soltanto al territorio europeo della Repubblica francese.

Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili soltanto al territorio del Regno in Europa.


Articolo 139

  1. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti Contraenti.

  2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione. Le disposizioni relative all'istituzione, alle attività ed alle competenze del Comitato esecutivo si applicano dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Le altre disposizioni si applicano a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione.

  3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data di entrata in vigore a tutte le Parti Contraenti.

Articolo 140

  1. Ogni stato membro delle Comunità Europee può divenire parte della presente Convenzione. L'adesione forma oggetto di Accordo tra tale stato e le Parti Contraenti.

  2. Tale Accordo é soggetto a ratifica, approvazione o accettazione, da parte dello stato aderente e di ciascuna delle Parti Contraenti. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione.

Articolo 141

  1. Ciascuna parte contraente può far pervenire al depositario una proposta di modifica della presente Convenzione. Il depositario trasmette la proposta alle altre Parti Contraenti. A richiesta di una parte contraente, le Parti Contraenti riesaminano le disposizioni della presente Convenzione per stabilire se, a loro parere, una data circostanza costituisca un cambiamento fondamentale delle condizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

  2. Le Parti Contraenti adottano di comune Accordo le modifiche della presente Convenzione.

  3. Le modifiche entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione.

Articolo 142

  1. Qualora tra gli Stati membri delle Comunità Europee siano concluse convenzioni per la realizzazione di uno spazio senza frontiere interne, le Parti Contraenti si accordano sulle condizioni alle quali le disposizioni della presente Convenzione sono sostituite o modificate in funzione delle disposizioni corrispondenti di dette convenzioni.

    Le Parti Contraenti, tengono conto, a tal fine, della circostanza che le disposizioni della presente Convenzione possono prevedere una cooperazione maggiore rispetto a quella risultante dalle disposizioni delle suddette convenzioni.

    Le disposizioni contrarie a quelle convenute tra gli Stati membri delle Comunità Europee sono in ogni caso oggetto di adattamento.

  2. Le modifiche della presente Convenzione ritenute necessarie dalle Parti Contraenti sono sottoposte a ratifica, approvazione o accettazione. La disposizione dell'articolo 141, paragrafo 3, é applicabile, fermo restando che le modifiche non entreranno in vigore prima dell'entrata in vigore di dette convenzioni tra gli Stati membri delle Comunità Europee.

    In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le proprie firme in calce alla presente Convenzione.

    Fatto a Schengen, il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese e olandese, i tre testi facenti egualmente fede, in un esemplare originale che sarà depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti Contraenti.

(omissis)

  1. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione Economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, la Repubblica italiana accetta l'atto finale, il processo-verbale e la dichiarazione comune dei ministri e segretari di stato, firmati al momento della firma della Convenzione del 1990.

    Essa accetta le dichiarazioni comuni e prende nota delle dichiarazioni unilaterali in essi contenute.

    Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica italiana copia conforme dell'atto finale, del processo-verbale e della dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue tedesca, francese e olandese.

    I testi dell'atto finale, del processo-verbale e della dichiarazione comune dei ministri e segretari di stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nella versione in lingua italiana, sono annessi al presente atto finale e fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali nelle lingue tedesca, francese e olandese.

  2. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione Economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, le Parti Contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni:

  1. Dichiarazione comune  relativa all'articolo 5 dell'Accordo di adesione.

    Gli Stati firmatari si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per l'entrata in vigore dell'Accordo di adesione.

    L'Accordo di adesione entrerà in vigore solo quando le condizioni dalle quali dipende l'applicazione della Convenzione del 1990 saranno state realizzate in tutti gli Stati firmatari dell'Accordo di adesione e quando i controlli alle frontiere esterne saranno effettivi.

  2. Dichiarazione comune relativa all'articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione del 1990.

    Le Parti Contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune ai cinque Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.

  3. Dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati.

    Le Parti Contraenti prendono atto che il Governo della Repubblica italiana s'impegna ad adottare, prima della ratifica dell'Accordo di adesione alla Convenzione del 1990 tutte le iniziative necessarie affinché la legislazione italiana venga completata conformemente alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e nel rispetto della raccomandazione r (87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolamentare l'utilizzazione dei dati di natura personale nel settore della polizia, al fine di dare completa applicazione alle disposizioni degli articoli 117 e 126 della Convenzione del 1990 ed alle altre disposizioni di tale Convenzione relative alla protezione dei dati a carattere personale, di modo che sia raggiunto un livello di protezione compatibile con le disposizioni pertinenti della Convenzione del 1990.

    Fatto a Parigi, il ventisette novembre millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti Contraenti.

(omissis)  

Atto finale

All'atto della firma della Convenzione di applicazione dello Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione Economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, le Parti Contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni:

  1. Dichiarazione comune relativa all'articolo 139 gli Stati firmatari si informano reciprocamente prima dell'entrata in vigore della Convenzione, di ogni circostanza e per la sua entrata in vigore.

    La Convenzione sarà messa in vigore solamente quando saranno realizzate le condizioni necessarie per la sua applicazione negli Stati firmatari e quando saranno effettivi i controlli alle frontiere esterne.

  2. Dichiarazione comune relativa all'articolo 4 le Parti Contraenti si impegnano ad adoperarsi affinché questo termine sia rispettato simultaneamente e sia evitata qualsiasi carenza di sicurezza. Anteriormente al 31 dicembre 1992 il Comitato esecutivo esaminerà i progressi compiuti. Il regno dei paesi bassi sottolinea che non si possono escludere ritardi di applicazione per un determinato aeroporto, senza che per questo si verifichino carenze nella sicurezza.

    Le altre Parti Contraenti terranno conto di questa situazione, non dovendo da essa derivare difficoltà per il mercato interno.

    In caso di difficoltà, il Comitato esecutivo esaminerà le migliori condizioni di applicazione simultanea di tali misure negli aeroporti.

  3. Dichiarazione comune  relativa all'articolo 71, paragrafo 2.

    Se una parte contraente deroga al principio di cui all'articolo 71, paragrafo 2 nel quadro della sua politica nazionale di prevenzione e di trattamento della tossicodipendenza tutte le Parti Contraenti prendono le misure amministrative e penali necessarie per prevenire e reprimere l'importazione e l'esportazione illecite di stupefacenti e di sostanze psicotrope in particolare verso il territorio delle altre Parti Contraenti.

  4. Dichiarazione comune relativa all'articolo 121 le Parti Contraenti rinunciano, nel rispetto del diritto comunitario, ai controlli ed alla presentazione dei certificati fitosanitari previsti dal diritto comunitario per i vegetali e prodotti di vegetali a. Elencati al numero 1, ovvero b. Elencati ai numeri 2 - 6 e che sono originari di una delle Parti Contraenti 1. Fiori recisi e parti di piante ornamentali di: castanea crysanthemum dendranthema dianthus gladiolus gypsophila prunus quercus rosa salix syringa vitis 2. Frutti freschi di: citrus cydonia malus prunus pyrus 3. Legname di: castanea quercus 4. Ambiente di coltura costituito interamente o in parte da terra o da materie organiche solide come parti di vegetali, torba e scorze con humus, senza tuttavia essere interamente costituite da torba. 5. Sementi 6. Vegetali vivi sotto indicati e riportati con il codice nc in appresso elencato della nomenclatura doganale pubblicata nella gazzetta ufficiale delle Comunità Europee del 7 settembre 1987. Codice nc: 0601 20 30 - designazione bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti: orchidee, giacinti, narcisi e tulipani codice nc: 0601 20 90 - designazione: bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti: altri codice nc: 0602 30 10 - designazione: rododendri simsii (azalea indica) codice nc: 0602 99 51 - designazione: piante da pien'aria: piante vivaci codice nc: 0602 99 59 - designazione: piante da pien'aria: altre codice nc: 0602 99 91 - designazione: piante d'appartamento: piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee codice nc: 0602 99 99 - designazione: piante d'appartamento: altre

  5. Dichiarazione comune relativa alle politiche nazionali in materia di asilo le Parti Contraenti procederanno ad un inventario delle politiche nazionali in materia di asilo, al fine di armonizzarle.

  6. Dichiarazione comune relativa all'articolo 132 le Parti Contraenti informano i rispettivi parlamenti nazionali dell'attuazione della presente Convenzione.

Fatto a Schengen, il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese e olandese, i tre testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale che sarà depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti Contraenti.

(omissis)  

Dichiarazione comune a complemento dell'atto finale della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione Economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, le Parti Contraenti hanno adottato la seguente dichiarazione comune e preso atto delle dichiarazioni unilaterali sotto indicate, fatte in relazione alla detta Convenzione:

  1. dichiarazione relativa al campo d'applicazione le Parti Contraenti constatano: dopo l'unificazione dei due Stati tedeschi il campo d'applicazione, in diritto internazionale, della Convenzione si estenderà anche al territorio attuale della Repubblica democratica tedesca.

  2. Dichiarazioni della Repubblica Federale di Germania relative all'interpretazione della Convenzione.

    1. La Convenzione é conclusa nella prospettiva dell'unificazione dei due Stati tedeschi.

      La Repubblica democratica tedesca non é un paese straniero rispetto alla Repubblica Federale di Germania.

      L'articolo 136 non é applicabile nelle relazioni tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca.

    2. La presente Convenzione non pregiudica il regime convenuto nello scambio di lettere tedesco-austriaco del 20 agosto 1984 che comporta uno snellimento dei controlli alle frontiere comuni per i cittadini dei due Stati. Questo regime dovrà tuttavia essere applicato tenendo conto delle esigenze di sicurezza e di immigrazione delle Parti Contraenti di Schengen, in modo che tali facilitazioni siano praticamente limitate ai cittadini austriaci.


  3. Dichiarazione del Regno del Belgio relativa all'articolo 67 la procedura che verrà applicata sul piano interno per la continuazione dell'esecuzione di una sentenza straniera non sarà quella prevista dalla legge belga in materia di trasferimento interstatale delle persone condannate, bensì una procedura speciale che sarà stabilita al momento della ratifica della presente Convenzione.

Fatto a Schengen il 19 giugno millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese e olandese, i tre testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale che sarà depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti Contraenti.

(omissis)

Dichiarazione comune dei ministri e sottosegretari di stato riuniti a Schengen il 19 giugno 1990 i governi delle Parti Contraenti dell'Accordo di Schengen avvieranno o continueranno discussioni in particolare nei seguenti settori:

miglioramento e semplificazione della prassi in materia di estradizione;

miglioramento della cooperazione relativa ai procedimenti per infrazioni in materia di circolazione stradale;

regime del riconoscimento reciproco della perdita del diritto di guidare veicoli a motore;

possibilità di esecuzione reciproca delle sanzioni consistenti in pene pecuniarie;

fissazione di norme relative alla trasmissione reciproca dei procedimenti penali, compresa la possibilità del trasferimento dell'imputato al suo paese di origine;

fissazione di norme relative al rimpatrio di minori sottratti illegalmente all'autorità della persona che esercita la potestà di genitore;

prosecuzione della semplificazione dei controlli sulla circolazione delle merci.

Fatto a Schengen il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese e olandese, i tre testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale che sarà depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti Contraenti.

(omissis)

Dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione Economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, le Parti Contraenti dichiarano che gli articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, del suddetto Accordo non arrecano pregiudizio alle competenze che derivano dalla legge italiana alla "guardia di finanza" e che essa esercita sul territorio italiano.

ARepubblica italiana, e il governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dello accordo di adesione della repubblica italiana alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli stati dell'unione economica del Benelux, della repubblica federale di Germania e della repubblica francese relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990.

Visti gli articoli 2 paragrafo 1, e 3 paragrafo 1, dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione Economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica francese relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990.

Visti gli articoli 40 e 41 della suddetta Convenzione.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese hanno convenuto quanto segue:


Articolo 1



Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese convengono di abilitare reciprocamente tutti i loro agenti di dogana ad esercitare sui loro rispettivi territori, il diritto di osservazione e di inseguimento transfrontalieri previsti dagli articoli 40 e 41 della Convenzione suindicata, nelle condizioni di cui ai suddetti articoli, per quanto riguarda le loro attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.


Articolo 2



Il presente Accordo entrerà in vigore alla stessa data dell'Accordo di adesione summenzionato.

Fatto a Parigi, il 27 novembre 1990 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Comunicato relativo alla legge 30 settembre 1993, n. 388, recante: "ratifica ed esecuzione:
Accordo tra il governo della Repubblica italiana, e il governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dello accordo di adesione della repubblica italiana alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli stati dell'unione economica del Benelux, della repubblica federale di Germania e della repubblica francese relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990.

Visti gli articoli 2 paragrafo 1, e 3 paragrafo 1, dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione Economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica francese relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990.

Visti gli articoli 40 e 41 della suddetta Convenzione.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese hanno convenuto quanto segue:



Articolo 1


Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese convengono di abilitare reciprocamente tutti i loro agenti di dogana ad esercitare sui loro rispettivi territori, il diritto di osservazione e di inseguimento transfrontalieri previsti dagli articoli 40 e 41 della Convenzione suindicata, nelle condizioni di cui ai suddetti articoli, per quanto riguarda le loro attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.


Articolo 2



Il presente Accordo entrerà in vigore alla stessa data dell'Accordo di adesione summenzionato.

Fatto a Parigi, il 27 novembre 1990 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Comunicato relativo alla legge 30 settembre 1993, n. 388, recante: "ratifica ed esecuzione:

  1. del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione Economica del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni;

  2. dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei ministri e segretari di stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'Accordo di adesione summenzionato;

  3. dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'Accordo di cui alla lettera b) ; tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990". (legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 93 alla gazzetta ufficiale - serie generale - n. 232 del 2 ottobre 1993). In seguito ad errore tipografico, la pagina 702 del sopra indicato supplemento ordinario é risultata illeggibile.

Pertanto la medesima é qui di seguito riprodotta in modo corretto: "le Parti Contraenti tengono conto, a tal fine, della circostanza che le disposizioni della presente Convenzione possono prevedere una cooperazione maggiore rispetto a quella risultante dalle disposizioni delle suddette convenzioni.

Le disposizioni contrarie a quelle convenute tra gli Stati membri delle Comunità Europee sono in ogni caso oggetto di adattamento. 2. Le modifiche della presente Convenzione ritenute necessarie dalle Parti Contraenti sono sottoposte a ratifica, approvazione o accettazione. La disposizione dell'articolo 141, paragrafo 3, é applicabile, fermo restando che le modifiche non entreranno in vigore prima dell'entrata in vigore di dette convenzioni tra gli Stati membri delle Comunità Europee.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le proprie firme in calce alla presente Convenzione. Fatto a Schengen, il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese e olandese, i tre testi facenti egualmente fede, in un esemplare originale che sarà depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti Contraenti.

Aggiornamenti:


La L. 13 luglio, n. 1995 (in G.U. 24/7/1995 n. 171) ha disposto che "gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1994 in applicazione della presente legge, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1994, possono essere utilizzati nell'esercizio 1995".

Il D.L. 28 agosto 1995, n. 359 (in G.U. 29/8/1995, n. 201), nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 ottobre 1995, n. 436 (in G.U. 28/10/1995, n. 253) ha disposto che "gli stanziamenti iscritti in bilancio in applicazione della presente legge, non utilizzati al termine dell'esercizio finanziario 1994, possono esserlo nell'esercizio 1995".

La L. 31 dicembre 1996, n. 675 (in S.O. n. 3 relativo alla G.U. 8/1/1997 n. 5) ha modificato (con l'art. 42) gli artt. 9 e 10.

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. n. 123/L, relativo alla G.U. 29/7/2003, n. 174) ha disposto (con l'art. 173) la modifica degli artt. 9, 10 e 11 e l'abrogazione dell'art. 12.

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