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 Legge
11 agosto 2003, n°
 228 Misure
contro la tratta di persone
 
 
 Articolo
    1(Modifica dell'articolo 600 del codice penale)
 
   
 
   L'articolo 600 del codice penale é sostituito dal seguente: 
"Art.. 600. - (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù). - 
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del 
diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona 
in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni 
lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a 
prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, é punito con la 
reclusione da otto a venti anni.
 La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo 
quando la condotta é attuata mediante violenza, minaccia, inganno, 
abuso di autorità o approfittamento di una situazione di 
 inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o 
mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri 
vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
 
 La pena é aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al 
primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o 
sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di 
sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".
 
  
   
  Articolo 2
  
 
  
(Modifica dell'articolo 601 del codice penale)  
 
   L'articolo 601 del codice penale é sostituito dal seguente: 
"Articolo 601. - (Tratta di persone). - Chiunque commette tratta di 
persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, 
al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo 
articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante 
violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una 
situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di 
 necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di 
altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare 
ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a 
trasferirsi al suo interno, é punito con la reclusione da otto a 
venti anni.
 La pena é aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al 
presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni 
diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al 
fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".
 
 
 Articolo
  3(Modifica dell'articolo 602 del codice penale)
 
  
  L'articolo 602 del codice penale é sostituito dal seguente: 
"Articolo 602. - (Acquisto e alienazione di schiavi). - Chiunque, fuori 
dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una 
persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 
 é punito con la reclusione da otto a venti anni.
 La pena é aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa é 
minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma 
sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di 
sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".
 
 
 Articolo
  4(Modifica all'articolo 416 del codice penale)
 
  
  Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale 
 é 
aggiunto il seguente:
 "Se l'associazione é diretta a commettere taluno dei delitti di cui 
agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a 
quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove 
anni nei casi previsti dal secondo comma".
 
 
 Articolo 5
 (Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche,
 società e associazioni per delitti contro 
la personalità individuale).
 
  
 
   Dopo l'articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, 
n. 231, é inserito il seguente:
 "Articolo 25-quinquies. - (Delitti contro la personalità individuale).
 
  
 
   In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I 
del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si 
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 
  
 
   per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione 
pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 
 
   per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 
primo e secondo comma, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da 
trecento a ottocento quote;
 
 
   per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 
600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, la sanzione pecuniaria 
da duecento a settecento quote.
 
 
   Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, 
lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste 
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
 
 
   Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente 
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la 
commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione 
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi 
dell'articolo 16, comma 3".
 
 Articolo
  6 (Modifiche al codice di procedura penale)
 
  
 
   Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti 
modificazioni:
 
  
 
   all'articolo 5, comma 1, lettera b), le parole: ", 600, 601 e 602" 
sono soppresse;
 
 
   all'articolo 51, comma 3-bis, dopo le parole: "di cui agli 
articoli" sono inserite le seguenti: "416, sesto comma, 600, 601, 
602,";
 
 
   all'articolo 407, comma 2, lettera a), nel numero 7-bis), sono 
inserite dopo le parole: "dagli articoli" la seguente: "600," e dopo 
la parola: "601," la seguente: "602,".
 
 Articolo
  7(Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e
 19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306).
 
  
 
   All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 
successive modificazioni, dopo le parole: "513-bis, 575," sono 
inserite le seguenti: "600, 601, 602,".
 
 
   All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e 
successive modificazioni, dopo le parole: "previste dagli articoli", 
sono inserite le seguenti: "600, 601, 602,".
 
 
   All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, 
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 
356, e successive modificazioni, le parole: "416-bis," sono 
sostituite dalle seguenti: "416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 
602,".
 
 Articolo
  8(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, 
n. 419,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 
18 febbraio 1992, n. 172)
 
  
 
   All'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, 
al comma 1, dopo le parole: "agli articoli" sono inserite le 
seguenti: "600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 
602," e dopo le parole: "codice penale" sono aggiunte le seguenti: "e 
di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75". 
2. Nel caso in cui la persona offesa dal reato sia minorenne, resta 
fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 
14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.
 
  
 Articolo 9(Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni 
o di comunicazioni).
 
  
 
   In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro
  II, 
titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché 
dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, 
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203, e successive modificazioni.
 
  Articolo 10
 (Attività sotto copertura)
 
  
 
   In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro
  II, 
titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché 
dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le 
disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, del 
decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438.
 
 
   E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della 
legge 3 agosto 1998, n. 269.
 
 
  Articolo 11
 (Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone 
che collaborano con la giustizia)
 
  
 
   Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e 
successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, 
comma 3-bis, del codice di procedura penale" sono aggiunte le 
seguenti: "e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 
600-quinquies del codice penale".
 
 
   Dopo il comma 8 dell'articolo 16-nonies del citato decreto-legge 
n. 8 del 1991, é aggiunto il seguente:
 "8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto 
compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei 
delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del 
codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte 
di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 
3".
 
 
 
 
 Articolo 12(Fondo per le misure anti-tratta)
 
 
  
 
   A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge 
 é istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo 
per le misure anti-tratta.
 
 
   Il Fondo é destinato al finanziamento dei programmi di assistenza 
e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle 
altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del 
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
 
 
   Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme stanziate 
dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286, nonché i proventi della confisca ordinata a 
seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su 
richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 
416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale e i proventi della 
confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'articolo 
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive 
modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 
4-ter del medesimo articolo.
 
 
   All'articolo 80, comma 17, lettera m), della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad 
esclusione delle somme stanziate dall'articolo 18".
 
 
   Il comma 2 dell'articolo 58 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, é abrogato.
 
 
 Articolo 13(Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime
 dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale).
 
  
 
   Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 15 
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei 
reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come 
sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente 
legge, é istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno 
speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, 
adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria.
 Il programma é definito con regolamento da adottare ai sensi 
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su 
proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il 
Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.
 
 
 
   Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 
del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le 
disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 286 del 1998.
 
  ll'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 
 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante 
 corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
 triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" 
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze 
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 
relativo allo stesso Ministero.
 
  Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
 
 Articolo 14(Misure per la prevenzione)
 
  
  Al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione nei 
confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in 
 servitù e dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli 
affari esteri definisce le politiche di cooperazione nei confronti 
dei Paesi interessati dai predetti reati tenendo conto della 
collaborazione da essi prestata e dell'attenzione riservata dai 
medesimi alle problematiche della tutela dei diritti umani e provvede 
ad organizzare, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, 
incontri internazionali e campagne di informazione anche all'interno 
dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di 
persone. In vista della medesima finalità i Ministri dell'interno, 
per le pari opportunità, della giustizia e del lavoro e delle 
politiche sociali provvedono ad organizzare, ove necessario, corsi di 
addestramento del personale, nonché ogni altra utile iniziativa.
 
 
   Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 
 Articolo
  15(Norme di coordinamento)
 
  
 
   All'articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo le 
parole: "600-quinquies" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli 
articoli 600, 601 e 602,".
 
 
   All'articolo 600-sexies, secondo comma, del codice penale, dopo le 
parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli 
articoli 600, 601 e 602, se il fatto é commesso in danno di 
minore,".
 
 
   All'articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale, dopo le 
parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli 
articoli 600, 601 e 602,".
 
 
   All'articolo 600-sexies del codice penale é aggiunto, in fine, il 
seguente comma: 
"Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 
98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, 
non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a 
queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della 
stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".
 
  L'articolo 600-septies del codice penale é sostituito dal 
seguente:
 "Art.. 600-septies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di 
condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a 
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti 
previsti dalla presente sezione é sempre ordinata, salvi i diritti 
della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento 
dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non é 
possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il 
prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni 
caso é disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta 
finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la 
revoca della licenza d'esercizio o della concessione o 
dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive".
 
 
 
   Al primo comma dell'articolo 609-decies del codice penale, dopo le 
parole: "dagli articoli" é inserita la seguente: "600," e dopo le 
parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".
 
  All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1-bis, 
dopo le parole: "agli articoli" é inserita la seguente: "600," e 
dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 
602,".
 
  All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-bis, 
dopo le parole: "dagli articoli" é inserita la seguente "600," e 
dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 
602,".
 
 
   All'articolo 472 del codice di procedura penale, al comma 3-bis, 
dopo le parole: "dagli articoli" é inserita la seguente: "600," e 
dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 
602,".
 
 
   All'articolo 498 del codice di procedura penale, al comma 4-ter, 
dopo le parole: "agli articoli" é inserita la seguente: "600," e 
dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 
602,".
 
 
  Articolo
  16(Disposizioni transitorie)
 
  
 
   La disposizione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 6 si 
applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata 
in vigore della presente legge.
 
 
   La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 6, ai 
soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le 
funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei 
provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero 
di giudice dell'udienza preliminare, non si applica ai procedimenti 
nei quali la notizia di reato é stata iscritta nel registro di cui 
all'articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla 
data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le disposizioni 
del comma 2 dell'articolo 7 non si applicano ai procedimenti di 
prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della 
presente legge.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita 
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge dello Stato.
 
 
  Nota all'art. 4:
 
 
 
|  |  Si riporta il testo dell'art. 416 del codice penale, 
come modificato dalla legge qui pubblicata: 
«Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o 
 più persone si associano allo scopo di commettere più 
delitti, coloro che promuovono o costituiscono od 
organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con 
la reclusione da tre a sette anni.
 Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la 
pena é della reclusione da uno a cinque anni 
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i 
promotori.
 
 Se gli associati scorrono in armi le campagne o le 
pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici 
anni.
 
 La pena é aumentata se il numero degli associati é di 
dieci o più.
 
 Se l'associazione é diretta a commettere taluno dei 
delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la 
reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal 
primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal 
secondo comma».
 
 
 |  
  Note all'art. 5:
 
 
   
|  | Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (in 
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001) reca: 
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni 
anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 
della legge 29 settembre 2000, n. 300.».
 
 |  | Per completezza di informazione si riporta il testo 
degli articoli 9 e 16 del citato decreto legislativo 
8 giugno 2001, n. 231:
 «Art. 9 (Sanzioni amministrative).
 
 
   Le sanzioni per 
gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:   
  la sanzione pecuniaria;
 
 
   le sanzioni interdittive;
 
 
   la confisca;
 
 
   la pubblicazione della sentenza.
 
 
   Le sanzioni interdittive sono: 
 
   l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 
 
   la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, 
licenze o concessioni funzionali alla commissione 
dell'illecito;
 
 
   il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di 
un pubblico servizio;
 
 
   l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 
contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già 
concessi;
 
 
   il divieto di pubblicizzare beni o
  servizi».
 
 
  
«Art. 16 (Sanzioni interdittive applicate in via 
definitiva). 
 
 
 
   Può essere disposta l'interdizione 
definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha 
tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed é già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette 
anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio 
dell'attività.
 
 
   Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto 
 di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di 
 pubblicizzare beni o servizi quando é già stato 
condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli 
ultimi sette anni.
 
 
   Se l'ente o una sua unità organizzativa viene 
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di 
consentire o agevolare la commissione di reati in relazione 
ai quali é prevista la sua responsabilità é sempre 
disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio 
dell'attività e non si applicano le disposizioni previste 
dall'art. 17.».
 
 |  |  
  
Nota all'art. 6:
 
 
|  | Si riporta il testo degli articoli 5, 51 e 407 del 
codice di procedura penale come modificati dalla legge qui 
pubblicata:
 «Art. 5 (Competenza della corte di assise).
 
 
   La 
corte di assise é competente:
   
  per i delitti per i quali la legge stabilisce la 
pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel 
massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato 
omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e 
i delitti previsti dall'art. 630, primo comma, del codice 
penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 
9 ottobre 1990, n. 309;
 
  per i delitti consumati previsti dagli articoli 
579, 580, 584 del codice penale;
 
 
   per ogni delitto doloso se dal fatto é derivata 
la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste 
dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;
 
 
   per i delitti previsti dalle leggi di attuazione 
della XII disposizione finale della Costituzione, dalla 
legge 9 ottobre 1967, n. 962 e nel titolo I del libro II 
del codice penale, sempre che per tali delitti sia 
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel 
massimo a dieci anni.».
 
 
  
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni 
del procuratore della Repubblica distrettuale). 
 
 
 
   Le 
funzioni di pubblico ministero sono esercitate:   
 
   nelle indagini preliminari e nei procedimenti di 
primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica 
presso il tribunale;
 
 
   nei giudizi di impugnazione dai magistrati della 
procura generale presso la corte di appello o presso la 
corte di cassazione.
 
 
   Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal 
comma 1, lettera a) sono esercitate dai magistrati della 
procura generale presso la corte di appello.
 Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono 
esercitate dai magistrati della Direzione nazionale 
antimafia.
 
 
 
   Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite 
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice 
competente a norma del capo II del titolo I.
 
 
  bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti 
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 
600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 
predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare 
l'attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del 
testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291-quater 
del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le funzioni indicate nel 
comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico 
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto 
nel cui ambito ha sede il giudice competente.
 
 
  ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa 
richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore 
generale presso la Corte di appello può, per giustificati 
motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per 
il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato 
dal procuratore della Repubblica presso il giudice 
competente.
 
 
  quater. Quando si tratta di procedimenti per i 
delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le 
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite 
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del 
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice 
competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter.».
 
  
  
«Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini 
preliminari). 
 
 
 
   Salvo quanto previsto all'art. 393 comma 
4, la durata delle indagini preliminari non può comunque 
superare diciotto mesi.
 
 
   La durata massima é tuttavia di due anni se le 
indagini preliminari riguardano:
 
 
 
   i delitti appresso indicati: 
 
   delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 
422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi 
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, 
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 
43;
 
 
   delitti consumati o tentati di cui agli articoli 
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello 
stesso codice penale;
 
 
   delitti commessi avvalendosi delle condizioni 
previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine 
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo 
stesso articolo;
 
 
   delitti commessi per finalità di terrorismo o 
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la 
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel 
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché 
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, 
secondo comma, del codice penale;
 
 
   delitti di illegale fabbricazione, introduzione 
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto 
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o 
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi 
clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse 
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 
18 aprile 1975, n. 110;
 
  delitti di cui agli articoli 73, limitatamente 
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
 
 
   delitto di cui all'art. 416 del codice penale 
nei casi in cui é obbligatorio l'arresto in flagranza;
 
 
  bis) dei delitti previsti dagli articoli 600, 
600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle 
ipotesi aggravate previste dall'art. 609-ter, 609-quater, 
609-octies del codice penale;
 
 
   notizie di reato che rendono particolarmente 
complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti 
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone 
sottoposte alle indagini o di persone offese;
 
 
   indagini che richiedono il compimento di atti 
all'estero;
 
  procedimenti in cui é indispensabile mantenere il 
collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma 
dell'art. 371.
 
 
   Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il 
pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o 
richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge 
o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo 
la scadenza del termine non possono essere utilizzati».
 
 |  
 
  
Note all'art. 7:
 
 
|  | Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 31 maggio 
1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) come modificato 
dalla legge qui pubblicata:
 «Art. 7. - Le pene stabilite per i delitti previsti 
dagli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 
435, 513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 
629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 
648-bis, 648-ter, del codice penale sono aumentate da un 
terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni 
di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 
del codice penale sono aumentate nella misura di cui al 
secondo comma dell'art. 99 del codice penale se il fatto é 
commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo 
ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di 
applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne é 
cessata l'esecuzione.
 
 In ogni caso si procede d'ufficio ed é consentito 
l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 
Alla pena é aggiunta una misura di sicurezza detentiva.».
 
 
 |  | Si riporta riporta il testo dell'art. 14 della legge 
19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione 
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di 
manifestazione di pericolosità sociale.), come modificato 
dalla legge qui pubblicata:
 «Art. 14.
 
 
 
 
   Salvo che si tratti di procedimenti di 
prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore 
della presente legge, da tale data le disposizioni della 
legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e 
l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere 
patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 
a 10-sexies della medesima legge, si applicano con 
riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle 
associazioni indicate nell'art. 1 della predetta legge o a 
quelle previste dall'art. 75, legge 22 dicembre 1975, n. 
685, ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del 
primo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423 (quando l'attività delittuosa da cui si ritiene 
derivino i proventi sia una di quelle previste dagli 
articoli 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter 
del codice penale, ovvero quella di contrabbando.
 
 
   Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la 
riabilitazione prevista dall'art. 15, legge 3 agosto 1988, 
n. 327, può essere richiesta dopo cinque anni dalla 
cessazione della misura di prevenzione.
 
  La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione 
dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575.».
 
 |  | Si riporta il testo dell'art. 12-sexies del 
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al 
nuovo codice di procedura penale e provvedimento di 
contrasto alla criminalità mafiosa), convertito con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e 
successive modificazioni, come modificato dalla legge qui 
pubblicata:
 «Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca).
 
 
 
  Nei casi di condanna o di applicazione della pena su 
richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura 
penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416, 
sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 
644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo 
comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché 
dall'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti 
previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui 
al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di 
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, é sempre disposta 
la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di 
cui il condannato non può giustificare la provenienza e di 
cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, 
risulta essere titolare o avere la disponibilità a 
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio 
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o 
alla propria attività economica. Le disposizioni indicate 
nel periodo precedente si applicano anche in caso di 
condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma 
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno 
dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di 
eversione dell'ordine costituzionale.
 
 
   Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei 
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta 
a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per 
un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste 
dall'art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo 
stesso articolo, nonché a chi é stato condannato per un 
delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui 
all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 
43.
 
 
   Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del 
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione 
dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, 
in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel 
decreto legge 14 giugno 1989. n 230 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il 
giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista 
dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, 
nomina un amministratore con il compito di provvedere alla 
custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni 
confiscati.
 Non possono essere nominate amministratori le persone 
nei cui confronti il provvedimento é stato disposto, il 
coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi 
conviventi, né le persone condannate ad una pena che 
importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici 
uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di 
prevenzione.
 
 
 
   Se, nel corso del procedimento, l'autorità 
giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, comma 2, del 
codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo 
delle cose di cui é prevista la confisca a norma dei commi 
1 e 2, le disposizioni in materia di nomina 
dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 
si applicano anche al custode delle cose predette.
 
 
  bis. Si applicano anche ai casi di confisca previsti 
dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in 
materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o 
confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e 
successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti 
della persona offesa dal reato alle restituzioni e al 
risarcimento del danno.
 
 
  ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, 
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli 
altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei 
beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto 
da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di 
protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, 
n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni 
previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme 
a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, 
a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di 
 solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non 
abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o 
il risarcimento dei danni conseguenti al reato.
 
 
  quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio 
parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter 
entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il 
regolamento può comunque essere adottato».
 
 |  |  |  
  
Note all'art. 8:
 
 
|  | Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 
31 dicembre 1991, n. 419 (Istituzione del Fondo di sostegno 
per le vittime di richieste estorsive.), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, come 
modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art. 10 (Disposizioni processuali).
 
 
 
 
   Quando é 
necessario per acquisire rilevanti elementi probatori 
ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei 
delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 
600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 629, 644, 648-bis e 
648-ter del codice penale e di cui all'art. 3 della legge 
20 febbraio 1958, n. 75, il pubblico ministero può, con 
decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti 
che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo 
dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi di 
urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti 
provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il 
relativo decreto deve essere emesso entro le successive 
quarantotto ore.
 
 
   Per gli stessi motivi di cui al comma 1 gli 
ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o 
ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato 
avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente 
per le indagini, e provvedono a trasmettere allo stesso 
motivato rapporto entro le successive quarantotto ore».
 
 |  | Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 3 agosto 
1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della 
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in 
danno di minori, quindi nuove norme di riduzione in 
 schiavitù.):
 «Art. 14 (Attività di contrasto).
 
 
 
 
   Nell'ambito 
delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile 
di livello almeno provinciale dell'organismo di 
appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle 
strutture specializzate per la repressione dei delitti 
sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle 
istituite per il contrasto dei delitti di criminalità 
organizzata, possono, previa autorizzazione dell'autorità 
giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in 
ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo 
comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 
600-quinquies del codice penale, introdotti dalla presente 
legge, procedere all'acquisto simulato di materiale 
pornografico e alle relative attività di intermediazione, 
 nonché partecipare alle iniziative turistiche di cui 
all'art. 5 della presente legge. Dell'acquisto é data 
immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, 
con decreto motivato, differire il sequestro sino alla 
conclusione delle indagini.
 
 
   Nell'ambito dei compiti di polizia delle 
telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'art. 
1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo 
del Ministero dell'interno per la sicurezza e la 
 regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su 
richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei 
delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 
commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice 
penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o 
mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti 
di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, 
il personale addetto può utilizzare indicazioni di 
copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o 
gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi 
telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto 
personale specializzato effettua con le medesime finalità 
le attività di cui al comma 1 anche per via telematica.
 
 
   L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, 
ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata 
l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o 
sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti 
elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la 
cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 
600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e 
terzo, e 600-quinquies del codice penale. Quando é 
identificata o identificabile la persona offesa dal reato, 
il provvedimento é adottato sentito il procuratore della 
Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui 
circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.
 
  L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o 
i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in 
custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di 
polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego 
nelle attività di contrasto di cui al presente articolo».
 
 |  |  
  
Note all'art. 9:
 
   
|  | La sezione I, del capo
  III, del titolo XII, del libro II, tratta: «Dei delitti contro la personalità 
individuale».
 
 |  | Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 
20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione 
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della 
prostituzione altrui.):
 «Art. 3. - Le disposizioni contenute negli articoli 
da 531 a 536 del codice penale sono sostituite dalle 
seguenti:
 
 «E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la 
multa da lire 500.000 a lire 20.000.000, salvo in ogni caso 
l'applicazione dell'art. 240 del codice penale:
 
 
 
 
   chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 
2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi 
denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la 
controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla 
 proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;
 
 
   chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione 
di una casa od altro locale, li conceda in locazione a 
scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
 
 
   chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto 
a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, 
circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro 
annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico 
od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la 
presenza di una o più persone che, all'interno del locale 
stesso, si danno alla prostituzione;
 
  chiunque recluti una persona al fine di farle 
esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la 
prostituzione;
 
 
   chiunque induca alla prostituzione una donna di 
età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente 
in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della 
stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
 
  chiunque induca una persona a recarsi nel 
territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da 
quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi 
la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la 
partenza;
 
 
   chiunque esplichi un'attività in associazioni ed 
organizzazioni nazionali ed estere dedite al reclutamento 
di persone da destinare alla prostituzione od allo 
sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma 
e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli 
scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
 
 
   chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la 
prostituzione altrui.
 In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente 
articolo alle pene in essi comminate, sarà aggiunta la 
perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere 
ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.
 
 I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da 
un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto 
le convenzioni internazionali lo prevedano».
 
 
 |  | Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di 
lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon 
andamento dell'attività amministrativa), convertito con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 
successive modificazioni:
 «Art. 13.
 
 
 
 
   In deroga a quanto disposto dall'art. 
267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a 
disporre le operazioni previste dall'art. 266 dello stesso 
codice é data, con decreto motivato, quando 
l'intercettazione é necessaria per lo svolgimento delle 
indagini in relazione ad un delitto di criminalità 
organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine 
ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione 
dei sufficienti indizi si applica l'art. 203 del codice di 
procedura penale Quando si tratta di intercettazione di 
comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento 
relativo a un delitto di criminalità organizzata e che 
avvenga nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice 
penale, l'intercettazione é consentita anche se non vi é 
motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia 
svolgendo l'attività criminosa.
 
 
   Nei casi di cui al comma 1, la durata delle 
operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può 
essere prorogata dal giudice con decreto motivato per 
periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i 
presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla 
proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal 
caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'art. 267 
del codice di procedura penale.
 
 
   Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico 
ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono 
farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria».
 
 |  |  |  
  Note all'art. 10:
 
 
|  | Per la sezione I, del capo
  III, del titolo XII, del 
libro II, nonché per il testo dell'art. 3 della citata 
legge 20 febbraio 1958, n. 75, vedi note all'art. 9. 
 
 |  |  Si riporta il resto dell'art. 4, del decreto-legge 
18 ottobre 2001, n. 374 (Disposizioni urgenti per 
contrastare il terrorismo internazionale.):
 «Art. 4 (Attività sotto copertura).
 
 
 
 
   Fermo quanto 
disposto dall'art. 51 del codice penale, non sono punibili 
gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di 
specifiche operazioni di polizia al più presto e comunque, 
al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai 
delitti commessi con finalità di terrorismo, anche per 
interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od 
occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni 
ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo 
per commettere il reato, o altrimenti ostacolano 
l'individuazione della provenienza o ne consentono 
l'impiego.
 
 
   Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli 
ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria possono 
utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura 
anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e 
siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico 
ministero al più presto e comunque entro le 48 ore 
successive all'inizio delle attività
 
 
   Nei procedimenti per i delitti previsti dall'art. 
407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura 
penale, si applicano le disposizioni dell'art. 10 del 
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.
 
 
   Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono 
effettuate dagli ufficiali di Polizia giudiziaria 
appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di 
Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati 
nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e 
della Guardia di finanza competenti nelle attività di 
contrasto al finanziamento del terrorismo anche 
internazionale.
 
 
   L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 
 é disposta, secondo l'appartenenza del personale di 
Polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal 
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della 
Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri 
compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, 
rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello 
provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve 
essere data immediata comunicazione dell'esito della 
operazione.
 
 
   L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione 
deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero 
competente per le indagini, indicando, se necessario o se 
richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di Polizia 
giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché il 
nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Il pubblico 
ministero deve comunque essere informato senza ritardo a 
cura del medesimo organo nel corso della operazione delle 
 modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato, 
 nonché dei risultati della stessa.
 
 
   Gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono 
avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non 
 punibilità di cui all'art. 5. Per l'esecuzione delle 
operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione 
temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti 
di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del 
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della 
giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo 
stesso decreto sono definite le forme e le modalità per il 
coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli 
organismi investigativi di cui al comma 4.».
 
 |  | Per il testo dell'art. 14 della citata legge 3 agosto 
1998, n. 269, vedi note all'art. 8.
 
 |  |  |  
  Note all'art. 11:
 
 
 
|  | Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 
15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri 
di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei 
testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il 
trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la 
giustizia.) come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art. 9 (Condizioni di applicabilità delle speciali 
misure di protezione).
 
 
 
 
   Alle persone che tengono le 
condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai 
commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le 
disposizioni del presente Capo, speciali misure di 
protezione idonee ad assicurarne l'incolumità provvedendo, 
ove necessario, anche alla loro assistenza.
 
 
   Le speciali misure di protezione sono applicate 
quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di 
tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica 
sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, 
dal Ministero della giustizia - Dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresì che 
le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in 
grave e attuale pericolo per effetto di talune delle 
condotte di collaborazione aventi le caratteristiche 
indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti 
commessi per finalità di terrorismo o di eversione 
dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di 
cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura 
penale e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, e 
600-quinquies del codice penale.
 
 
   Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di 
protezione, assumono rilievo la collaborazione o le 
dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La 
collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere 
carattere di intrinseca attendibilità. Devono altresì 
avere carattere di novità o di completezza o per altri 
elementi devono apparire di notevole importanza per lo 
sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per 
le attività di investigazione sulle connotazioni 
strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le 
articolazioni e i collegamenti interni o internazionali 
delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o 
terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalità e le 
 modalità operative di dette organizzazioni.
 
 
   Se le speciali misure di protezione indicate 
nell'art. 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravità 
ed attualità del pericolo, esse possono essere applicate 
anche mediante la definizione di uno speciale programma di 
protezione i cui contenuti sono indicati nell'art. 13, 
comma 5.
 
 
   Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 
possono essere applicate anche a coloro che convivono 
stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonché, in 
presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che 
risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a 
causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. 
Il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio, non 
determina, in difetto di stabile coabitazione, 
l'applicazione delle misure.
 
 
   Nella determinazione delle situazioni di pericolo si 
tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di 
collaborazione o della rilevanza e qualità delle 
dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione 
del gruppo criminale in relazione al quale la 
collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con 
specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il 
gruppo é localmente in grado di valersi.».
 
 |  | Si riporta il testo dell'art. 16-novies del citato 
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, come modificato dalla 
legge qui pubblicata:
 «Art. 16-novies (Benefici penitenziari). -
 
 
 
 
   Nei 
confronti delle persone condannate per un delitto commesso 
per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento 
costituzionale o per uno dei delitti di cui all'art. 51, 
comma 3-bis, del codice di procedura penale, che abbiano 
prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di 
collaborazione che consentono la concessione delle 
circostanze attenuanti previste dal codice penale o da 
disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la 
concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura 
della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter 
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive 
modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentiti i 
procuratori generali presso le corti di appello interessati 
a norma dell'art. 11 del presente decreto o il procuratore 
nazionale antimafia.
 
 
   Nella proposta o nel parere i procuratori generali o 
il procuratore nazionale antimafia forniscono ogni utile 
informazione sulle caratteristiche della collaborazione 
prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di 
sorveglianza, allegano alla proposta o al parere copia del 
verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e, 
se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di 
protezione, il relativo provvedimento di applicazione.
 
 
   La proposta o il parere indicati nel comma 2 
contengono inoltre la valutazione della condotta e della 
 pericolosità sociale del condannato e precisano in specie 
se questi si é mai rifiutato di sottoporsi a 
interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel 
corso dei procedimenti penali in cui ha prestato la sua 
collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi 
rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche 
con riferimento alla attualità dei collegamenti con la 
 criminalità organizzata o eversiva.
 
 
   Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 
2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se 
ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, 
avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre 
che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali 
da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la 
 criminalità organizzata o eversiva, adotta il 
provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle 
vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai 
limiti di pena di cui all'art. 176 del codice penale e agli 
articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 
354, e successive modificazioni. Il provvedimento é 
specificamente motivato nei casi in cui le autorità 
indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso 
parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti 
di pena possono essere adottati soltanto se, entro il 
termine prescritto dall'art. 16-quater é stato redatto il 
verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione 
previsto dal medesimo art. 16-quater e, salvo che non si 
tratti di permesso premio, soltanto dopo la espiazione di 
almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta 
di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno 
dieci anni di pena.
 
 
   Se la collaborazione prestata dopo la condanna 
riguarda fatti diversi da quelli per i quali é intervenuta 
la condanna stessa, i benefici di cui al comma 1 possono 
essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti solo 
dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente 
i fatti oggetto della collaborazione che ne confermi i 
requisiti di cui all'art. 9, comma 3.
 
 
   Le modalità di attuazione dei provvedimenti 
indicati nel comma 4 sono stabilite sentiti gli organi che 
provvedono alla tutela o alla protezione dei soggetti 
interessati e possono essere tali organi a provvedere alle 
notifiche, alle comunicazioni e alla esecuzione delle 
disposizioni del tribunale o del magistrato di 
sorveglianza.
 
 
   La modifica o la revoca dei provvedimenti é 
disposta d'ufficio ovvero su proposta o parere delle autorità indicate nel comma 2. Nei casi di urgenza, il 
magistrato di sorveglianza può disporre con decreto 
motivato la sospensione cautelativa dei provvedimenti. La 
sospensione cessa di avere efficacia se, trattandosi di 
provvedimento di competenza del tribunale di sorveglianza, 
questo non interviene entro sessanta giorni dalla ricezione 
degli atti. Ai fini della modifica, della revoca o della 
sospensione cautelativa dei provvedimenti assumono 
specifico rilievo quelle condotte tenute dal soggetto 
interessato che, a norma degli articoli 13-quater e 
16-septies, possono comportare la modifica o la revoca 
delle speciali misure di protezione ovvero la revisione 
delle sentenze che hanno concesso taluna delle attenuanti 
in materia di collaborazione.
 
 
   Quando i provvedimenti di liberazione condizionale, 
di assegnazione al lavoro all'esterno, di concessione dei 
permessi premio e di ammissione a taluna delle misure 
alternative alla detenzione previste dal titolo I, capo VI, 
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive 
modificazioni, sono adottati nei confronti di persona 
sottoposta a speciali misure di protezione, la competenza 
appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del 
luogo in cui la persona medesima ha eletto il domicilio a 
norma dell'art. 12, comma 3-bis, del presente decreto .
 
 
  bis. Le disposizioni del presente articolo si 
applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle 
persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo
  III, sezione I, del codice penale che 
abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di 
collaborazione aventi i requisiti previsti dall'art. 9, 
comma 3.».
 
 |  |  
  
Note all'art. 12:
 
   
|  | Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero):
 «Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale). 
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16).
 
 
 
 
   Quando, nel 
corso di operazioni di polizia, di indagini o di un 
procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 della 
legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti 
dall'art. 380 del codice di procedura penale, ovvero nel 
corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli 
enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di 
grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed 
emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per 
effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di 
un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle 
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o 
del giudizio, il questore, anche su proposta del 
procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole 
della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di 
soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla 
violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione 
criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed 
integrazione sociale.
 
 
   Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono 
comunicati al questore gli elementi da cui risulti la 
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare 
riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed 
alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per 
l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero 
per la individuazione o cattura dei responsabili dei 
delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di 
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione 
sociale sono comunicate al sindaco.
 
 
   Con il regolamento di attuazione sono stabilite le 
disposizioni occorrenti per l'affidamento della 
realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli 
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente 
locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo 
stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a 
garantire la competenza e la capacità di favorire 
l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la 
 disponibilità di adeguate strutture organizzative dei 
soggetti predetti.
 
 
   Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del 
presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere 
rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente 
per motivi di giustizia. Esso é revocato in caso di 
interruzione del programma o di condotta incompatibile con 
le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della 
Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio 
sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal 
questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni 
che ne hanno giustificato il rilascio.
 
 
   Il permesso di soggiorno previsto dal presente 
articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo 
studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e 
lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i 
requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del 
permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso 
un rapporto di lavoro, il permesso può essere 
ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del 
rapporto medesimo o, se questo é a tempo indeterminato, 
con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il 
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può 
essere altresì convertito in permesso di soggiorno per 
motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un 
corso regolare di studi.
 
 
   Il permesso di soggiorno previsto dal presente 
articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle 
dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del 
procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza 
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha 
terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per 
reati commessi durante la minore età, e già dato prova 
concreta di partecipazione a un programma di assistenza e 
integrazione sociale.
 
 
   L'onere derivante dal presente articolo é valutato 
in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi 
annui a decorrere dall'anno 1998.».
 
 |  | Per il testo degli articoli 416, 600, 6001 e 6002 del 
codice penale, vedi rispettivamente note all'art. 4 e gli 
articoli 1, 2 e 3 della legge qui pubblicata.
 
 |  | Per il testo dell'art. 12-sexies del citato 
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e 
successive modificazioni, vedi note all'art. 7.
 
 |  | Si riporta il testo del comma 17, dell'art. 80, della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - 
legge finanziaria 2001.): come modificato dalla legge qui 
pubblicata:
 «Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche 
sociali). -
 
 
 
  -16. (Omissis).
 
 
 
   Con effetto dal 1° gennaio 2001 il Fondo nazionale 
per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 
modificazioni, é determinato dagli stanziamenti previsti 
per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni 
legislative, e successive modificazioni:
 
 
 
   testo unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
 
 
   legge 19 luglio 1991, n. 216;
 
 
   legge 11 agosto 1991, n. 266;
 
 
   legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 
 
   decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;
 
 
   legge 28 agosto 1997. n. 284;
 
 
   legge 28 agosto 1997, n. 285;
 
 
   legge 23 dicembre 1997, n. 451;
 
 
   art. 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449; 
 
   legge 21 maggio 1998, n. 162;
 
 
   decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad 
esclusione delle somme stanziate dall'art. 18;
 
 
   legge 3 agosto 1998, n. 269;
 
 
   legge 15 dicembre 1998, n. 438;
 
 
   articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 
448;
 
  legge 31 dicembre 1998, n. 476;
 
 
   legge 18 febbraio 1999, n. 45;
 
  bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 28; 
  ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 13. 
  -25. (Omissis)».
 
 |  |  Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto del 
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 
(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, 
a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 
25 luglio 1998, n. 286.), come modificato dalla legge qui 
pubblicata:
 «Art. 58 (Fondo nazionale per le politiche migratorie).
 
 
 
 
   Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio 
decreto adottato di concerto con i Ministri interessati 
secondo quanto disposto dall'art. 59, comma 46, della legge 
27 dicembre 1997, n. 449, e dall'art. 133, comma 3, del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ripartisce i 
finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche 
migratorie di cui all'art. 45 del testo unico, in base alle 
seguenti quote percentuali:
 
 
  una quota pari all'80% dei finanziamenti 
dell'intero Fondo é destinata ad interventi annuali e 
pluriennali attivati dalle regioni e dalle province 
autonome di Trento e Bolzano, nonché dagli enti locali, 
per straordinarie esigenze di integrazione sociale 
determinate dall'afflusso di immigrati;
 
 
   una quota pari al 20% dei finanziamenti é 
destinata ad interventi di carattere statale comprese le 
spese relative agli interventi previsti dagli articoli 20 e 
46 del testo unico.
 
 
   (Abrogato).
 
 
   Le regioni possono impiegare una quota delle risorse 
loro attribuite ai sensi del comma 1, lettera a), per la 
realizzazione di programmi interregionali di formazione e 
di scambio di esperienze in materia di servizi per 
l'integrazione degli immigrati.
 
 
   Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del 
comma 1, lettera a), costituiscono quote di cofinanziamento 
dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito 
delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni 
partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una 
quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma.
 Le risorse attribuite alle regioni possono altresì essere 
utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per 
l'accesso ai fondi comunitari.
 
 
 
   Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene 
conto, sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT e dal 
Ministero dell'interno:
 
 
 
   della presenza degli immigrati sul territorio;
 
 
   della composizione demografica della popolazione 
immigrata e del rapporto tra immigrati e popolazione 
locale;
 
 
   delle situazioni di particolare disagio nelle aree 
urbane e della condizione socioeconomica delle aree di 
riferimento.
 
 
   Per la realizzazione della base informativa 
statistica necessaria alla predisposizione del decreto di 
cui al comma 1, il Ministero dell'interno trasmette 
all'ISTAT, secondo modalità concordate e nel rispetto 
della lege 31 dicembre 1996, n. 675, e successive 
modificazioni e integrazioni, le informazioni di interesse 
statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri 
archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni 
registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno 
dei genitori.
 
 
   Il decreto di cui al comma 1 tiene altresì conto 
delle priorità di intervento e delle linee guida indicate 
nel documento programmatico relativo alla politica 
dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre 
anni ai sensi dell'art. 3, comma 1, del testo unico.
 
  I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle 
regioni sono finalizzati allo svolgimento di attività 
volte a:
 
 
  favorire il riconoscimento e l'esercizio, in 
condizione di parità con i cittadini italiani, dei diritti 
fondamentali delle persone immigrate;
 
  promuovere l'integrazione degli stranieri 
favorendone l'accesso al lavoro, all'abitazione, ai servizi 
sociali, alle istituzioni scolastiche;
 
 
   prevenire e rimuovere ogni forma di 
discriminazione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza 
o l'origine nazionale o etnica o religiosa;
 
  tutelare l'identità culturale, religiosa e 
linguistica degli stranieri;
 
 
   consentire un positivo reinserimento nel Paese 
d'origine.
 
 
   Il Ministro per la solidarietà sociale predispone, 
con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, un 
apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati 
statistici e socio-economici e degli altri parametri 
necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e 
statali, che devono essere trasmessi al Dipartimento per 
gli affari sociali ai sensi dell'art. 59, comma 1, e 
dell'art. 60, comma 2, e per la presentazione della 
relazione annuale ai sensi dell'art. 59, comma 5, e 
dell'art. 60, comma 4.».
 
 |  |  |  |  |  
  
Note all'art. 13:
 
   
|  |  Si riporta il testo dell'art. 16-bis del citato 
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con 
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e 
successive modificazioni:
 «Art. 16-bis (Applicazione delle speciali misure di 
protezione ai testimoni di giustizia).
 
 
 
 
   Le speciali 
misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, comma 5, 
se ne ricorrono i presupposti, si applicano a coloro che 
assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine 
ai quali rendono le dichiarazioni esclusivamente la 
 qualità di persona offesa dal reato, ovvero di persona 
informata sui fatti o di testimone, purché nei loro 
confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, 
ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione 
della stessa, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
Tali soggetti sono, ai fini del presente decreto, 
denominati "testimoni di giustizia".
 
 
   Le dichiarazioni rese dai testimoni di giustizia 
possono anche non avere le caratteristiche di cui all'art. 
9, comma 3, salvo avere carattere di attendibilità, e 
riferirsi a delitti diversi da quelli indicati nel comma 2 
dello stesso articolo.
 
 
   Le speciali misure di protezione si applicano, se 
ritenute necessarie, a coloro che coabitano o convivono 
stabilmente con le persone indicate nel comma 1, nonché, 
ricorrendone le condizioni, a chi risulti esposto a grave, 
attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni 
trattenute con le medesime persone».
 
 |  |  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della 
legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di 
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri):
 «Art. 17 (Regolamenti).
 
 
 
 
   Con decreto del Presidente 
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei 
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve 
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono 
essere emanati regolamenti per disciplinare:
 
 
 
   l'esecuzione delle leggi e dei decreti 
legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
 
 
   l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei 
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi 
quelli relativi a materie riservate alla competenza 
regionale;
 
 
   le materie in cui manchi la disciplina da parte di 
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si 
tratti di materie comunque riservate alla legge;
 
 
   l'organizzazione ed il funzionamento delle 
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate 
dalla legge».
 
 |  | Per il testo dell'art. 18 del citato decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vedi note all'art. 12.
 
 |  |  |  
  Note all'art. 15:
 
 
|  | Si riporta il testo dell'art. 600-sexies del codice 
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: 
Art. 600-sexies (Circostanze aggravanti ed attenuanti).
 
 |  | Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 
600-ter, primo comma, e 600-quinquies, nonché degli 
articoli 600, 601 e 602, la pena é aumentata da un terzo 
alla metà se il fatto é commesso in danno di minore degli 
anni quattordici.
 Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma e 
600-ter nonché dagli articoli 600, 601, e 6022, se il 
fatto é commesso in danno di minore, la pena é aumentata 
dalla metà ai due terzi se il fatto é commesso da un 
adolescente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o 
convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, 
da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o 
da persona a cui il minore é stato affidato per ragioni di 
cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, 
ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico 
servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se é 
commesso in danno di minore in stato in infermità o 
minoranza psichica, naturale o provocata.
 
 Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 
e 600-ter la pena é aumentata se il fatto é commesso con 
violenza o minaccia.
 
 Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, 
 nonché dagli articoli 600, 6001 e 602, la pena é ridotta 
da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in 
modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la 
propria autonomia e libertà.
 
 Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista 
dall'art. 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo 
e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o 
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si 
operano sulla quantità della stessa risultante 
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.».
 
 
 |  |  Si riporta il testo dell'art. 98 del codice penale: 
«Art. 98 (Minore degli anni diciotto). - é imputabile 
chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva 
compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se 
aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena é 
diminuita.
 Quando la pena detentiva inflitta é inferiore a cinque 
anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non 
conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più 
grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai 
pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, 
e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione 
dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale».
 
 
 |  | Si riportano, per completezza di informazione, l'art. 
444 del codice di procedura penale e l'art. 240 del codice 
penale:
 «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta).
 
 
 
  L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al 
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura 
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena 
pecuniaria, diminuita fino ad un terzo, ovvero di una pena 
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e 
diminuita fino ad un terzo, non supera cinque anni soli o 
congiunti a pena pecuniaria.
 
 
  bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i 
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis 
e 3-quater, nonché quelli contro coloro che siano stati 
dichiarati delinquenti abituali, professionali e per 
tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, 
del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o 
congiunti a pena pecuniaria.
 
 
   Se vi é il consenso anche della parte che non ha 
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata 
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il 
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la 
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la 
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza 
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi é stata 
la richiesta delle parti. Se vi é costituzione di parte 
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; 
l'imputato é tuttavia condannato al pagamento delle spese 
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti 
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si 
applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
 
 
   La parte, nel formulare la richiesta, può 
subordinarne l'efficacia, alla concessione della 
sospensione condizionale della pena. In questo caso il 
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non 
 può essere concessa, rigetta la richiesta».
 
 
  
«Art. 240 (Confisca). - Nel caso di condanna, il 
giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono 
o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che 
sono il prodotto o il profitto.
 E' sempre ordinata la confisca:
 
 
 
 
   delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
 
 
   delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la 
detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, 
anche se non é stata pronunciata condanna.
 Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del 
capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene 
a persona estranea al reato.
 
 La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa 
appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, 
l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono 
essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa».
 
 
 |  | Si riporta il testo dell'art. 609-decies del codice 
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art. 609-decies (Comunicazione del tribunale per i 
minorenni). - Quando si procede per alcuno dei delitti 
previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 
600-quinquies, 601, 602, 6009-bis, 609-ter, 609-quinquies e 
609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il 
delitto previsto dall'art. 609-quater, il procuratore della 
Repubblica ne dà notizia al tribunale dei minorenni.
 
 Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza 
affettiva e psicologica della persona offesa minorenne é 
assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla 
presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate 
dal minore e ammesse dall'autorità giudiziaria che 
procede.
 
 In ogni caso al minorenne é assicurata l'assistenza 
dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e 
dei servizi istituiti dagli enti locali.
 
 Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì 
l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento».
 
 
 |  |  Si riporta il testo degli articoli 392, 398, 472 e 
498 del codice di procedura penale, come modificato dalla 
legge qui pubblicata:
 «Art. 392 (Casi).
 
 
 
 
   Nel corso delle indagini 
preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta 
alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda 
con incidente probatorio:
 
 
 
   all'assunzione della testimonianza di una persona, 
quando vi é fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per 
 infermità o 
altro grave impedimento;
 
 
   all'assunzione di una testimonianza quando, per 
elementi concreti e specifici, vi é fondato motivo di 
ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, 
offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché 
non deponga o deponga il falso;
 
 
   all'esame della persona sottoposta alle indagini 
su fatti concernenti la responsabilità di altri;
 
  all'esame delle persone indicate nell'art. 210;
 
 
   al confronto tra persone che in altro incidente 
probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni 
discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste 
dalle lettere a) e b);
 
  a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la 
prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui 
stato é soggetto a modificazione non evitabile;
 
 
   a una ricognizione, quando particolari ragioni di 
urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.
 
 
  bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli 
articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 
609-bis, 609-ter, 609, 609-quater, 609-quinquies e 
609-octies del codice penale il pubblico ministero o la 
persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si 
proceda con incidente probatorio all'assunzione della 
testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al 
di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.
 
 
   Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle 
indagini possono altresì chiedere una perizia che, se 
fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare 
una sospensione superiore a sessanta giorni».
 
 
  
«Art. 398 (Provvedimenti sulla richiesta di incidente 
probatorio). 
 
 
 
   Entro due giorni dal deposito della prova 
della notifica e comunque dopo la scadenza del termine 
previsto dall'art. 396 comma 1, il giudice pronuncia 
ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o 
rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza 
di inammissibilità o di rigetto é immediatamente 
comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone 
interessate.
 
 
   Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice 
stabilisce:
 
 
 
   l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e 
delle deduzioni;
 
 
   le persone interessate all'assunzione della prova 
individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
 
 
   la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la 
data dell'udienza non può intercorrere un termine 
superiore a dieci giorni.
 
 
   Il giudice fa notificare alla persona sottoposta 
alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso 
del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere 
all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data 
fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti 
l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia 
delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. 
Nello stesso termine l'avviso é comunicato al pubblico 
ministero
 
 
  bis. La persona sottoposta alle indagini ed i 
difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli 
atti depositati ai sensi dell'art. 393, comma 2-bis.
 
 
   Se si deve procedere a più incidenti probatori, 
essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non 
ne derivi ritardo.
 
  Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente 
probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del 
giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice 
per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve 
essere assunta.
 
 
  bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di 
reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 
600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 
609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le 
persone interessate all'assunzione della prova vi siano 
minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, 
stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari 
attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando 
le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno.
 A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso 
dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di 
strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, 
presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni 
testimoniali debbono essere documentate integralmente con 
mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si 
verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione 
o di personale tecnico, si provvede con le forme della 
perizia, ovvero della consulenza tecnica.
 
 Dell'interrogatorio é anche redatto verbale in forma 
riassuntiva. La trascrizione della riproduzione é disposta 
solo se richiesta dalle parti».
 
 
 
  
«Art. 472 (Casi in cui si procede a porte chiuse). 
 
 
  Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di 
esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può 
nuocere al buon costume ovvero, se vi é richiesta 
dell'autorità competente, quando la pubblicità può 
comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete 
nell'interesse dello Stato.
 
 
   Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone 
che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che 
possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni 
ovvero delle parti private in ordine a fatti che non 
costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando 
l'interessato é assente o estraneo al processo, il giudice 
provvede di ufficio.
 
 
   Il giudice dispone altresì che il dibattimento o 
alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la 
 pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando 
avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano 
il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando é 
necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di 
imputati.
 
 
  bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti 
  
dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 
602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si 
svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può 
chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una 
parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la 
parte offesa é minorenne. In tali procedimenti non sono 
ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità 
della persona offesa se non sono necessarie alla 
ricostruzione del fatto.
 
 
   Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse 
l'esame dei minorenni».
 
 
  
«Art. 498 (Esame diretto e controesame dei testimoni).
 
 
  Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico 
ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del 
testimone.
 
 
   Successivamente altre domande possono essere rivolte 
dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine 
indicato nell'art. 496.
 
 
   Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.
 
 
   L'esame testimoniale del minorenne é condotto dal 
presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. 
Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un 
familiare del minore o di un esperto in psicologia 
infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che 
l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità 
del teste, dispone con ordinanza che la deposizione 
prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. 
L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.
 
 
  bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se 
il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui 
all'art. 398, comma 5-bis.
 
 
  ter. Quando si procede per i reati di cui agli 
articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 
601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del 
codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene 
effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante 
l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico».
 
 |  |  |  |  |  |  
  
Nota all'art. 16:
 
 
|  | Si riporta il testo dell'art. 335 del codice di 
procedura penale:
 «Art. 335 (Registro delle notizie di reato).
 
 
 
   Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito 
registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato 
che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa 
 nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il 
nome della persona alla quale il reato stesso é 
attribuito.
 
  Se nel corso delle indagini preliminari muta la 
qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta 
diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura 
l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza 
procedere a nuove iscrizioni.
 
 
   Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei 
delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), le 
iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla 
persona alla quale il reato é attribuito, alla persona 
offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano 
richiesta.
 
 
  bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti 
all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel 
decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto 
motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non 
superiore a tre mesi e non rinnovabile».
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