Istituzione tribunali minorenni

 

Regio decreto legge 20 luglio 1934, n° 1404

Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, convertito,

con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n° 835

 

Istituzione e composizione dei Tribunali per minorenni

Competenza territoriale

Ufficio del pubblico ministero

Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni

Affari civili

Istituzione e composizione dei Tribunali per minorenni

 

In ogni sede di Corte di appello, o di sezione di Corte d'appello, è istituito il Tribunale per i minorenni composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due cittadini, un uomo ed una donna, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

 

Competenza territoriale

 

Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della Corte d'appello o della sezione di Corte d'appello in cui è istituito.

 

Ufficio del pubblico ministero

 

Presso il tribunale per i minorenni è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero con a capo un magistrato avente grado di sostituto procuratore della Repubblica o di sostituto procuratore generale di Corte di appello.

Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della Corte di appello o della sezione di Corte di appello in cui è istituito il tribunale per i minorenni, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18.

Allo stesso procuratore della Repubblica sono attribuiti nelle materie di competenza del tribunale per i minorenni, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.

 

Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni

 

Sull'appello alle decisioni del Tribunale per i minorenni, nei casi in cui è ammesso dalle leggi, giudica una sezione della Corte di appello che è indicata all'inizio dell'anno giudiziario con il decreto del Capo dello Stato di approvazione delle tabelle giudiziarie.

La sezione funziona con l'intervento di due privati cittadini, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dall'art. 2, che sostituiscono due dei magistrati della sezione.

Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che già esercitano funzioni nei tribunali per i minorenni.

 

Affari civili

 

Sono di competenza del tribunale per i minorenni o del presidente di esso i provvedimenti che le leggi vigenti deferiscono alla competenza del tribunale o del presidente relativi: all'esercizio della patria potestà o della tutela, preveduti negli articoli 221, 222, 223, 271 e 279 del codice civile; alla impugnazione avverso la deliberazione del consiglio di famiglia nella ipotesi preveduta nell'art. 278, alla interdizione del minore emancipato o del minore non emancipato nell'ultimo anno della minore età, preveduti negli articoli 324 e 325 dello stesso codice, all'esercizio del commercio da parte dei minori, indicati negli articoli 12 e 15 del codice di commercio, all'ammissione dei manicomi degli alienati minori degli anni 21 e al loro licenziamento dai manicomi stessi, a termini degli articoli 2 e 3 della l. 14 febbraio 1904, n. 36.

La decisione sui gravami eventualmente ammessi contro tali provvedimenti è di competenza del presidente o della sezione di Corte d'appello per i minorenni.

La stessa sezione provvede sulla domanda di adozione e di legittimazione dei minori degli anni 21 con le forme prevedute dagli articoli 213 a 219 e dall'art. 220 del codice civile.



Precedente Home Su Successiva