Disegno di legge minori

 

Disegno di legge recante

"Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e 

modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia 

di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni".
(approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 luglio 2003)

 

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 1

1. Nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato. Le parti devono essere informate con lo stesso atto con il quale sono invitate a costituirsi, del loro diritto alla nomina di un difensore di ufficio, delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui agli articoli 74, 76 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e devono essere avvertite che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato di ufficio.
2. Le parti possono sempre chiedere, con ricorso, la nomina di un difensore di ufficio al giudice competente per il giudizio, il quale provvede alla nomina, con decreto in calce al ricorso, contenente le avvertenze di cui al comma precedente.
3. La scelta del difensore di ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.
4. La nomina del difensore di ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 in quanto compatibili.


Articolo 2

1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Articolo 336. (Forma della domanda, udienza di comparizione e provvedimenti urgenti). - I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono chiesti con ricorso al giudice competente. Il ricorso può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale deve contenere:
1) l'indicazione dell'ufficio giudiziario;
2) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nella circoscrizione del giudice adito;
3) l'oggetto della domanda con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono fondamento;
4) l'indicazione dei mezzi di prova, ed, in particolare, (l'indicazione del nome e del cognome delle persone informate dei fatti, nonché dei documenti che si offrono in comunicazione.
Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso o dalla redazione del processo verbale, fissa, con decreto, l‘udienza di comparizione e nomina il giudice innanzi al quali le parti devono comparire.
Tra il giorno del deposito del ricorso o della redazione del processo verbale e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di quaranta giorni. Su istanza motivata del ricorrente, detto termine può essere ridotto alla metà.
Il ricorso o il processo verbale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, devono essere notificati ai contro interessati, entro cinque giorni dalla data di pronuncia del decreto.
Tra la data di notificazione e quella dell'udienza di comparizione deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.
In caso di urgenza, il presidente può adottare provvedimenti temporanei, immediatamente esecutivi tenuto conto dell'interesse del minore".


Articolo 3

1. L'articolo 337 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Articolo 337. (Legittimazione e difesa). - La legittimazione attiva spetta al pubblico ministero, ai genitori e ai parenti entro il quarto grado, ovvero, in assenza degli stessi, ai parenti entro il sesto grado.
La legittimazione passiva spetta al pubblico ministero e ai genitori.
Le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato.
Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore di fiducia il presidente, con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo precedente, gli nomina un difensore di ufficio.
Con successivo decreto il presidente nomina ai contro interessati un difensore di ufficio qualora gli stessi, costituitisi, non abbiano provveduto alla nomina di un difensore di fiducia.
Contestualmente alla nomina del difensore di ufficio, il presidente informa le parti, a pena di nullità, delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui agli articoli 76 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni, avvertendole che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio.
La nomina del difensore di ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.
La nomina del difensore di ufficio è disposta, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, in ogni altro caso in cui un soggetto acquista la qualità di parte nel corso del procedimento.
La nomina del difensore di ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni, in quanto compatibili".


Articolo 4

1. Dopo l'articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:
"Articolo 337-bis. - (Costituzione delle parti). - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria il ricorso o il processo verbale e il decreto di fissazione dell'udienza, con la relazione di notificazione, unitamente alla procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.
Articolo 337-ter. (Procedimento). - All'udienza di comparizione il giudice, nel contraddittorio della parti, con ordinanza, conferma o revoca i provvedimenti adottati dal presidente. La mancata conferma comporta la inefficacia dei medesimi. Nel corso del giudizio, il giudice, nell'interesse del minore, può adottare, con ordinanza, provvedimenti urgenti, immediatamente esecutivi. Le ordinanze del giudice sono reclamabili al tribunale, in composizione collegiale, ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.
Il giudice procede anche di ufficio nella ricerca delle prove, avvertendo, sotto pena di nullità, le parti della data della loro assunzione; salvo che, in relazione all'oggetto della prova o alla personalità del soggetto da escutere, il giudice ritenga che la loro presenza possa influire sulla genuinità della prova; per gli stessi motivi, il giudice può disporre l'allontanamento delle parti precedentemente ammesse.
L'esistenza di sommarie informazioni ottenute dal giudice, nonché delle relazioni del servizio sociale, deve essere comunicata immediatamente alle parti, le quali hanno il diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione. Se viene disposta consulenza tecnica d'ufficio, alle parti deve essere comunicata, a pena di nullità, la data dell'inizio delle relative operazioni, avvertendole della possibilità di nominare propri consulenti.
Il giudice, con decreto motivato, vieta la conoscenza di atti e documenti acquisiti al processo, non rilevanti ai fini della decisione, in presenza di un grave pregiudizio per il minore o per i terzi.
Articolo 337-quater. (Audizione del minore). - II minore che abbia compiuto gli anni dodici ed eventualmente il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, deve essere sentito e il giudice deve prendere in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell'età e del suo grado di maturità.
Sentite le parti, il giudice può disporre che l'audizione del minore avvenga al di fuori dell'ufficio giudiziario, in locali a ciò idonei e che la medesima, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi.
Articolo 337-quinquies. (Decisione e reclamo). - Terminata la fase istruttoria e di trattazione, il giudice rimette al causa al collegio, che invita le parti alla discussione.
Qualora una delle parti ne faccia richiesta, il collegio può assegnare un termine non superiore a venti giorni per memorie e un successivo termine di dieci giorni per repliche.
Esaurita la discussione, il collegio trattiene la causa in decisione. L'ordinanza, immediatamente esecutiva, è depositata in cancelleria nel termine di quindici giorni dall'udienza, ovvero dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ed è notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero e alle parti del giudizio.
Avverso l'ordinanza le parti possono proporre reclamo dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, con le forme e nei termini di cui agli articoli 739 e seguenti del codice di procedura civile.
Articolo 337-sexties. - (Vigilanza). - Sull'osservanza delle condizioni stabilite per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni vigila il giudice di primo grado che le ha adottate delegato dal presidente.”


Articolo 5

1. Ai procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonché ai relativi giudizi di opposizione, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni processuali anteriormente vigenti.
2. Ai procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni processuali anteriormente vigenti.

 

 

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