Disegno legge minori

 

Disegno di legge n° 2517, presentato dal Ministro della Giustizia (Castelli)

di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (Tremonti)

 

Misure urgenti e delega al Governo

in materia di diritto di famiglia e dei minori

presentato il 14 marzo 2002

 

 

Parere del Comitato per la legislazione

 

Il Comitato per la legislazione, esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2517, rilevato che il testo è volto a conferire alcune deleghe legislative al Governo per la definizione di una nuova disciplina in materia di giustizia minorile e in materia di separazione dei coniugi e di divorzio, rilevato che, in ragione della materia, è necessario utilizzare un linguaggio normativo chiaro e appropriato, considerato che la Circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi dell’aprile del 2001, al punto 2 lettera d) prevede, tra l’altro, che nelle disposizioni contenenti deleghe legislative i principi e i criteri direttivi devono essere distinti dall’oggetto della delega, stabilendo inoltre che "le disposizioni di delega sono contenute in un apposito articolo e che un articolo non può contenere più di una disposizione di delega".

Constatato che le nuove norme dovranno essere opportunamente coordinate con la normativa vigente e, in particolare, con talune disposizioni recate dal codice civile (ad esempio gli articoli 375 e 394), ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione, sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione: con riferimento alle deleghe legislative conferite al Governo, di cui all’articolo 9, commi 2, 3 e 4, si verifichi la adeguatezza dell’attuale formulazione, al fine di una migliore individuazione dell’oggetto delle deleghe e della precisazione dei principi e criteri direttivi, anche in relazione alla necessità di coordinare questi ultimi con le altre norme contenute nel testo che incidono direttamente sulla materia oggetto di delega (in particolare con riferimento all’articolo 1, relativamente all’operatività della riforma e alla soppressione dei tribunali per i minorenni, all’articolo 2,relativamente alla competenza delle sezioni specializzate, all’articolo 3, relativamente all’assegnazione dei magistrati).

 

Il Comitato osserva altresì che, sotto il profilo dell’efficacia del testo, per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

 

all’articolo 1, comma 3, relativo alla soppressione del tribunale per i minorenni e alle procure della Repubblica costituite presso gli stessi, dovrebbe valutarsi l’opportunità di coordinare la previsione con quanto disposto dall’articolo 9, comma 4, dall’articolo 11, dall’articolo 13, al fine di individuare il termine certo di entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo 1;

sotto il profilo dell’omogeneità di contenuto: all’articolo 12, comma 1, lettera l), che stabilisce la gratuità di tutti i giudizi che si svolgono dinanzi alla sezione specializzata per la famiglia, dovrebbe valutarsi se tale principio di delega sia correttamente collocato tra quelli dettati per l’esercizio della delega per disciplinare i procedimenti in materia di separazione dei coniugi e di divorzio, o se lo stesso non debba essere collocato in una autonoma partizione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione: agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 2, dovrebbe valutarsi l’opportunità di specificare la portata dell’inciso "con adeguata motivazione", nonché di precisare quali siano gli "altri affari "che possono essere attribuiti ai magistrati assegnati alle sezioni specializzate e agli uffici specializzati;

all’articolo 2, comma 1, dovrebbe valutarsi l’opportunità di meglio chiarire l’effettiva ampiezza delle competenze delle istituende sezioni specializzate, in particolare con riferimento a quelle "relative allo stato e alla capacità delle persone";

all’articolo 4, comma 1, dovrebbe valutarsi l’opportunità di chiarire se i corsi cui si fa riferimento sono gli stessi menzionati anche all’articolo 3, comma 2, lettera b);

all’articolo 5, comma 2, si chiarisca quali sono i soggetti che possono comporre la sezione specializzata per i casi in cui la stessa decide in composizione monocratica;

all’articolo 5, comma 1-bis, dovrebbe valutarsi l’opportunità di sostituire la locuzione "privati cittadini" con altra più adeguata;

all’articolo 7, comma 1, capoverso art. 73, relativo alle attribuzioni generali del pubblico ministero, dovrebbe valutarsi l’opportunità di precisare in cosa consista la "vigilanza sulle materie devolute alle sezioni specializzate";

all’articolo 8, comma 1, relativo alla nomina a giudice onorario, dovrebbe precisarsi che la disciplina dettata è relativa esclusivamente alla nomina presso le sezioni specializzate; dovrebbe, altresì, valutarsi se la disposizione sia esaustiva, ovvero se la stessa debba essere corredata dalle opportune previsioni attuative, chiarendo in ogni caso la durata del periodo di tirocinio previsto;

all’articolo 9, comma 2, in cui vengono individuati i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega conferita, dovrebbe valutarsi l’opportunità di indicare gli stessi con la tradizionale locuzione che si fonda sull’articolo 76 Cost. in luogo di ricorrere ad una nuova formulazione ("concorrenti ed integrati criteri");

all’articolo 9, comma 4, in cui si prevede la possibilità di adottare norme di coordinamento con la legislazione vigente, dovrebbe valutarsi l’opportunità di fare riferimento non solo ai decreti legislativi emanati ai sensi della delega di cui al comma 2 dell’articolo 9 ma anche di quelli emanati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;

all’articolo 10, con riferimento ai compiti degli ausiliari, dovrebbe chiarirsi cosa si intenda con la locuzione "verifiche sui rapporti familiari", chiarendo in particolare su istanza di quale autorità o soggetto le stesse siano attivate;

all’articolo 12, comma 1, relativo al conferimento di una delega legislativa, la locuzione "è tenuto ad adottare" dovrebbe essere sostituita dalla seguente "è delegato ad adottare"; al medesimo comma – inoltre – dovrebbe chiarirsi dinanzi a quale autorità giudiziaria si svolgano i procedimenti che si intende ridisciplinare;

all’articolo 12, comma 1, con riferimento ai principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega dovrebbe valutarsi l’opportunità: alla lettera b), di chiarire in quale sede e dinanzi a quale soggetto possono essere presentante nuove domande ed eccezioni; alla lettera c), a quale autorità spetti la revoca o la modifica dei provvedimenti; alla lettera i), cosa si intenda per "sentenza non definitiva";

all’articolo 14, comma 1, dovrebbe valutarsi l’opportunità di meglio chiarire tanto l’oggetto quanto i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega conferita.

Parere della I Commissione permanente

(Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)

 

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2517, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente;

rilevato che le disposizioni da esso recate siano riconducibili alla materia "giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale" che l’articolo 117, secondo comma, lettera l), demanda alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

 

esprime

 

parere favorevole

 

con la seguente osservazione:

all’articolo 1, comma 3, valuti la Commissione l’opportunità di coordinare, ai fini di una maggiore chiarezza normativa, la disposizione da esso recata, che prevede la soppressione dei Tribunali per i minorenni e delle Procure della Repubblica costituite presso gli stessi, con la disposizione di cui all’articolo 11, comma 1, che prevede che le controversie pendenti presso detti tribunali o altro ufficio sono trasferite alle sezioni specializzate per la famiglia e i minori entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 9, commi 6 e 7.

Parere della VI Commissione permanente (Finanze)

 

La VI Commissione, esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2517, recante misure in materia di diritto di famiglia e di minori, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato come la previsione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d), secondo la quale è possibile procedere anche d’ufficio all’accertamento dei redditi e delle sostanze delle parti, potrebbe determinare conseguenze significative sui comportamenti dei coniugi in sede di procedimento di separazione o di divorzio,

 

esprime

 

parere favorevole

 

con la seguente osservazione:

 

in riferimento all’articolo 12, comma 1, lettera l), valuti la Commissione di merito l’opportunità di specificare che la previsione circa la gratuità dei giudizi dinanzi alla sezione specializzata si sostanzia nell’esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Parere della XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato)

 

La XI Commissione, premesso che:

appare effettivamente opportuna una revisione organica, anche ordinamentale, della giustizia minorile;

costituisce un obiettivo condivisibile quello di avvicinare quanto più possibile ai cittadini l’amministrazione e quindi le articolazioni operative della giustizia;

tali principi valgono precipuamente per tutti i versanti della giustizia che concernono i minori, con ogni conseguente riforma dell’attuale sistema, mentre, per la verità, sono già praticamente

attuati e vigenti per tutta la materia coniugale, della famiglia e della persona;

appare sicuramente preziosa una sempre più approfondita e sensibile preparazione dei magistrati in settori tanto delicati come quello che si occupa dei minori di età;

risulta, oggigiorno, invece fortemente ripensata la spinta verso la iperspecializzazione ed assoluta esclusività delle competenze, sia sul piano della formazione del personale magistratuale e coadiuvante, sia sul piano dell’ottimale produttività e distribuzione dello stesso;

i fini di riforma ordinamentale, al riguardo, possono essere perseguiti con lo strumento delle Sezioni specializzate ovvero con altre formule organizzative, anche in ragione dei mezzi umani e strumentali disponibili; sarebbe stato organizzativamente incongruo, costituzionalmente censurabile, socialmente contraddittorio, controproducente sul piano funzionale, stabilire che la trattazione delle materie de quibus avvenisse soltanto presso alcune sedi di tribunale e non in altre, non potendo sussistere legittimamente alcuna distinzione o graduazione di attribuzioni fra organi di pari livello giudiziario;

al fine pratico della istituzione di organi o Sezioni specializzate di primo grado presso tutti i tribunali indistintamente, ben avrebbe potuto e potrebbe soccorrere la normativa sulle "Tabelle infradistrettuali" dei magistrati di cui alla legge 4 maggio 1998, n. 133, con un meccanismo ineccepibile dal punto di vista ordinamentale ed ottimale dal punto di vista organizzativo e della migliore utilizzazione dei magistrati stessi;

sebbene in linea subordinata, può risultare compatibile ed efficace rispetto ai fini sopra ricordati, purché rigorosamente attuata, la normativa prevista che impone al Governo di assicurare, contestualmente all’istituzione delle Sezioni specializzate laddove l’organico lo consenta, la permanente operatività delle Sezioni, per tutte le attività di competenza, nessuna esclusa, presso le sedi circondariali di tribunale nelle quali l’istituzione non sia stata possibile;

è di grande importanza, ai fini del positivo esito della riforma, l’insieme delle norme sulla formazione dei magistrati, sul ruolo dei magistrati onorari, sull’organico del personale ausiliario, aspetti che devono trovare negli emanandi decreti soluzioni di assoluta coerenza sistematica ed organizzativa;

 

esprime

 

parere favorevole

 

Con la seguente osservazione:

rivaluti la Commissione di merito l’opportunità e la possibilità, in linea principale, che la legge stabilisca l’istituzione delle Sezioni specializzate di primo grado presso tutti i tribunali indistintamente mediante la formazione delle stesse con la normativa ed il meccanismo delle "Tabelle infradistrettuali" di cui alla legge 4 maggio 1998, n. 133, posto che la stessa detta: e con le seguenti condizioni:

all’articolo 9, l’espressione "rese operative" sia precisata espressamente dicendosi "rese operative in via permanente"; al medesimo articolo 9, comma 3, lettera b), sia corretto l’evidente errore materiale, dicendosi: "l’utilizzazione delle cancellerie di tribunale e delle segreterie di procura della Repubblica ivi costituite.

Parere della XII Commissione permanente (Affari sociali)

 

La XII Commissione, esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2517, premesso che, durante l’esame in sede consultiva del provvedimento, la XII Commissione ha valutato in senso positivo il complesso del provvedimento nella formulazione approvata dalla Commissione di merito, esprimendo però alcune considerazioni correlate al fine di rendere più rispondente a profili di carattere sociale le disposizioni che saranno recate dalla nuova legge. In particolare sono state sottolineate, proponendone il recepimento nel testo finale del disegno di legge, le seguenti questioni:

 

l’esigenza di recuperare la funzione dei giudici onorari al fine di salvaguardare un approccio integrato nella valutazione delle problematiche che riguardano il mondo dell’infanzia, in tal senso prevedendo che sia assicurata la presenza del medesimo giudice onorario in materie civili, oltre che penali, nel momento del giudizio;

migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’istituto della messa in prova affinché con la nuova legge si possa assecondare al meglio la logica della prevenzione, del recupero e del reinserimento, in luogo della repressione, soprattutto per quanto riguarda le situazioni di disagio;

perseguire la soppressione definitiva, nel tempo, della possibilità di distacco momentaneo di uno dei magistrati del collegio, in vista di una piena e definitiva esclusività delle funzioni;

la necessità di potenziare gli organismi ausiliari delle sezioni specializzate, in considerazione della già insufficiente funzionalità dei servizi sociali, destinata ad accrescersi quando entrerà in

vigore la nuova legge. In tali circostanze si evidenzia altresì la necessità di prevedere nuove norme volte a disciplinare le modalità di intervento degli stessi servizi sociali, nonché l’esigenza di reprimere con continuità e decisione i fenomeni della violenza familiare e della conflittualità tra coniugi separati;

l’esigenza di prevedere interventi integrati di prevenzione, che coinvolgano, tra l’altro, la famiglia, la scuola e l’associazionismo, ridando centralità alle politiche giovanili, allo scopo organizzandole e finanziandole in maniera adeguata,

 

esprime

 

parere favorevole

 

con la seguente osservazione:

 

valuti la Commissione di merito l’opportunità e la possibilità di tenere in considerazione le questioni enunciate in premessa, se del caso prevedendone un pertinente recepimento nel testo definitivo del disegno di legge.

 

Testo del disegno di legge N. 2517

 

Misure urgenti e delega al Governo

in materia di diritto di famiglia

e dei minori

 

 

 

Articolo 1

 

1. Sono istituite, presso i tribunali e le

corti di appello, le sezioni specializzate per

la famiglia e per i minori, alle quali è

devoluta la cognizione di tutte le controversie

di cui all’articolo 2.

2. Ai giudici assegnati alle sezioni di cui

al comma 1 possono essere devoluti anche

altri affari civili, purché ciò non comporti

ritardo nella trattazione delle controversie

previste dalla presente legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo della Commissione

 

Delega al Governo per l’istituzione delle

sezioni specializzate per la famiglia e per i minori nonché per la disciplina dei

procedimenti in materia di separazione

dei coniugi e di divorzio

 

Articolo 1

 

1. Sono istituite, presso le corti di

appello e i tribunali individuati ai sensi

dall’articolo 9, le sezioni specializzate per

la famiglia e per i minori, alle quali è

devoluta la cognizione di tutte le controversie

di cui all’articolo 2.

2. Ai giudici assegnati alle sezioni di cui

al comma 1 possono essere devoluti, con

adeguata motivazione, anche altri affari

civili in casi eccezionali, dovuti ad imprescindibili

esigenze di servizio e purché ciò

non comporti ritardo nella trattazione

delle controversie previste dalla presente

legge.

3. Sono soppressi i tribunali per i

minorenni e le procure della Repubblica

costituite presso gli stessi tribunali.

 

Articolo 2

 

1. Sono attribuite alla competenza delle

sezioni specializzate tutte le controversie

di competenza del tribunale per i minorenni

in materia civile, nonché quelle

attualmente devolute alla competenza del

giudice tutelare e del tribunale ordinario

in materia di rapporti di famiglia e di

minori.

2. Sono altresì devolute alla competenza

delle sezioni specializzate le controversie

aventi per oggetto:

a) la formazione e la rettificazione

degli atti di stato civile;

b) i procedimenti di interdizione e di

inabilitazione;

c) i procedimenti per la dichiarazione

di assenza e di morte presunta;

d) gli accertamenti ed i trattamenti

sanitari obbligatori di competenza dell’autorità

giudiziaria.

 

Articolo 2

 

1. Sono attribuite alla competenza delle

sezioni specializzate di cui all’articolo 1,

comma 1, tutte le controversie di competenza

del tribunale per i minorenni in

materia civile, penale e amministrativa,

nonché quelle attualmente devolute alla

competenza del giudice tutelare e del tribunale

ordinario in materia di rapporti di

famiglia e di minori e quelle relative allo

stato e alla capacità delle persone.

 

Soppresso.

 

Articolo 3

 

1. Nella determinazione dei posti in

organico presso le sezioni specializzate

dovrà essere data precedenza ai magistrati

che:

a) abbiano svolto per almeno due

anni funzioni di presidente o di giudice

nelle controversie in materia di famiglia,

ovvero funzioni di giudice tutelare o funzioni

di giudice del tribunale per i minorenni;

b) abbiano partecipato a corsi, incontri,

dibattiti, convegni in materia familiare

o minorile o possano fare valere titoli o

pubblicazioni da cui dedurre una specifica

competenza nella materia.

 

Articolo 3

 

1. I magistrati ordinari sono assegnati,

a domanda, alle sezioni specializzate di cui

all’articolo 1, comma 1, e agli uffici specializzati

per la famiglia e per i minori, di

cui all’articolo 6, dal Consiglio superiore

della magistratura, sentito il parere del

consiglio giudiziario.

2. Nell’assegnazione dei posti in organico

presso le sezioni specializzate e gli

uffici specializzati deve essere data precedenza

ai magistrati che:

a) abbiano svolto per almeno due

anni funzioni di presidente o di giudice del

tribunale per i minorenni o di procuratore

della Repubblica presso il tribunale per i

minorenni , ovvero funzioni di presidente

o di giudice nelle controversie in materia

di famiglia ovvero funzioni di giudice tutelare;

b) possano far valere titoli o pubblicazioni

da cui dedurre una specifica competenza

in materia, o abbiano partecipato

a corsi in materia familiare o minorile.

 

Articolo 4

 

1. La sezione specializzata del tribunale

e della corte di appello è composta da

almeno quattro giudici.

 

Articolo 4

 

1. Il Consiglio superiore della magistratura

organizza ogni anno un corso di

preparazione per i magistrati che intendano

acquisire le speciali conoscenze previste

per l’assegnazione alle sezioni specializzate

di cui all’articolo 1, comma 1, e

uno o più corsi di aggiornamento per i

magistrati e i giudici onorari assegnati agli

uffici giudiziari competenti per la famiglia

e per i minori.

 

Articolo 5

 

1. Le attribuzioni conferite dalla legge

al pubblico ministero nelle materie di

competenza delle sezioni specializzate

sono esercitate da magistrati assegnati all’ufficio

specializzato per la famiglia e per

i minori, costituito presso la procura della

Repubblica presso i tribunali dove sono

istituite le sezioni di cui all’articolo 1,

comma 1.

2. Ai magistrati di cui al comma 1 può

essere devoluta anche altra attività giudiziaria, purché ciò non comporti ritardo

nella trattazione delle controversie previste

dalla presente legge.

 

Articolo 5

 

1. La sezione specializzata del tribunale

e della corte di appello è composta da

almeno quattro giudici, in deroga all’articolo

46 dell’ordinamento giudiziario, approvato

con regio decreto 30 gennaio 1941,

n. 12, come modificato dal decreto legislativo

4 maggio 1999, n. 138.

2. La sezione specializzata è composta

da giudici specializzati nelle materie di

competenza previste dalla presente legge

nonché da privati cittadini aventi la qualifica

di giudice onorario.

3. La sezione specializzata decide in

composizione monocratica in tutte le materie

attribuite dalla legge alla competenza

del giudice tutelare e nelle materie di cui

agli articoli 90, 145, 166, 194, secondo

comma, 247, secondo comma, 248, 264,

273, 321, 347, 375, secondo comma, 394,

terzo comma, primo periodo, e 424 del

codice civile; in ogni altra materia civile

decide in composizione collegiale con tre

magistrati togati di cui il più anziano di

ruolo con funzioni di presidente. In materia

penale, la sezione specializzata giudica

con tre magistrati di cui due togati,

uno con qualifica non inferiore a magistrato

d’appello, che la presiede, e un

giudice onorario. In funzione di giudice

dell’udienza preliminare la sezione è composta

da un magistrato e da un giudice

onorario. In caso di parità di voto prevale

il voto del magistrato.

Articolo 6

 

1. L’articolo 73 dell’ordinamento giudiziario,

approvato con regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

"Articolo 73. – (Attribuzioni generali del

pubblico ministero). – 1. Il pubblico ministero

vigila sull’osservanza delle leggi,

sulla pronta e regolare amministrazione

della giustizia, sulla tutela dei diritti dello

Stato, delle persone giuridiche e degli

incapaci, sul rispetto dei diritti indisponibili

e sulle materie devolute alle sezioni

specializzate per la famiglia e per i minori

richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti

che ritiene necessari; promuove

la repressione dei reati e l’applicazione

delle misure di sicurezza; fa eseguire i

giudicati ed ogni altro provvedimento del

giudice, nei casi stabiliti dalla legge.

2. Il pubblico ministero ha altresì

azione diretta per fare eseguire ed osservare

le leggi di ordine pubblico e che

interessano i diritti dello Stato, sempre che

tale azione non sia dalla legge attribuita

ad altri organi".

 

Articolo 6

 

1. Le attribuzioni conferite dalla legge

al pubblico ministero nelle materie di

competenza delle sezioni specializzate

sono esercitate da magistrati assegnati all’ufficio

specializzato per la famiglia e per

i minori, costituito presso la procura generale

presso le corti d’appello e presso la

procura della Repubblica presso i tribunali

dove sono istituite le sezioni specializzate

di cui all’articolo 1, comma 1.

2. Ai magistrati di cui al comma 1

possono essere devoluti, con adeguata motivazione, anche altri affari penali in casi

eccezionali, dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio e purché ciò non comporti

ritardo nella trattazione delle controversie

previste dalla presente legge.

 

Articolo 7

 

1. Il Governo è delegato ad adottare,

entro duecentoquaranta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge,

uno o più decreti legislativi con i quali

individuare i tribunali e le corti di appello

presso i quali istituire le sezioni specializzate

per la famiglia e per i minori,

secondo i seguenti concorrenti ed integrati

criteri:

a) istituzione delle sezioni specializzate

presso tutte le corti di appello;

b) istituzione delle sezioni specializzate

in tutte le sedi di tribunale attualmente

esistenti, ad eccezione delle sezioni

distaccate, purché rispondenti ai criteri di

cui alle lettere c) e d);

c) equa distribuzione del carico di

lavoro;

d) adeguata funzionalità degli uffici

giudiziari, tenuto conto dell’estensione del

territorio, del numero di abitanti, delle

caratteristiche dei collegamenti esistenti

tra le varie zone e la sede dell’ufficio,

nonché del carico di lavoro atteso.

2. Il Governo è altresì delegato ad

adottare, entro centoventi giorni dalla scadenza

del termine di cui al comma 1, uno

o più decreti legislativi per rideterminare

l’organico dei tribunali per i minorenni,

tenuto conto del residuo carico di lavoro

in materia penale.

3. Il Governo è delegato ad adottare,

entro lo stesso termine di cui al comma 2,

uno o più decreti legislativi recanti le

norme necessarie al coordinamento delle

disposizioni dei decreti legislativi emanati

nell’esercizio della delega di cui al medesimo

comma con tutte le altre leggi dello

Stato e la necessaria disciplina transitoria.

4. Gli schemi dei decreti legislativi

emanati nell’esercizio delle deleghe di cui

al presente articolo sono trasmessi al Senato

della Repubblica ed alla Camera dei

deputati perché sia espresso dalle competenti

Commissioni parlamentari permanenti

un parere motivato, entro il termine

di trenta giorni dalla data di trasmissione,

decorso il quale i decreti sono emanati

anche in mancanza del parere.

5. Con decreto del Ministro della giustizia,

sentito il Consiglio superiore della

magistratura, da emanare entro sei mesi

dalla scadenza del termine di cui al

comma 2, è determinato l’organico delle

sezioni specializzate per la famiglia e per

i minori dei tribunali e delle corti di

e degli uffici delle procure della Repubblica

presso i tribunali, senza aumento

dell’attuale organico complessivo; con il

medesimo decreto sono apportate le necessarie

variazioni agli organici degli altri

uffici giudiziari.

6. Con decreto del Ministro della giustizia,

da emanare entro lo stesso termine

di cui al comma 5, è determinato l’organico

del personale amministrativo destinato

alle sezioni specializzate per la famiglia

e per i minori dei tribunali e delle

corti di appello e degli uffici delle procure

della Repubblica presso i medesimi tribunali,

senza aumento dell’attuale organico

complessivo; con il medesimo decreto sono

apportate le necessarie variazioni agli organici

del personale amministrativo degli

altri uffici giudiziari.

7. Entro due anni dalla data di entrata

in vigore di ciascuno dei decreti legislativi

previsti dal presente articolo, il Governo

può emanare disposizioni correttive nel

rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2,

con la procedura di cui al comma 4.

 

Articolo 7

 

Identico.

 

Articolo 8

 

1. Sono considerati ausiliari delle sezioni

specializzate, a norma dell’articolo

68 del codice di procedura civile, gli uffici

del servizio sociale del Dipartimento della

giustizia minorile o, in mancanza, quelli

dipendenti dai comuni o con questi convenzionati.

2. Agli ausiliari di cui al comma 1

potranno essere devoluti compiti di:

a) assistenza all’esecuzione dei provvedimenti

di consegna dei minori;

b) vigilanza sull’osservanza degli obblighi

di fare, contenuti nei provvedimenti

di affidamento dei minori;

c) verifiche sui rapporti familiari.

3. I servizi sociali sono tenuti a segnalare

al pubblico ministero i casi che ritengono

meritevoli di valutazione da parte

del suo ufficio.

 

Articolo 8

 

1. Possono essere nominati giudici onorari

presso le sezioni specializzate di cui

all’articolo 1, comma 1: psicologi con specializzazione

in materia di diritto di famiglia

o di diritto minorile, pedagogisti,

nonché criminologi e neuropsichiatri infantili

e per l’età evolutiva. La nomina

deve essere seguita da un periodo di

tirocinio presso le istituende sezioni specializzate.

2. Il giudice onorario ha il compito di

delineare il profilo psicologico del minore

e svolgere le audizioni nelle procedure di

adozione. Nelle controversie in materia

penale compone il collegio e partecipa alla

camera di consiglio.

 

Articolo 9

 

1. Le controversie, previste dalla presente

legge, pendenti dinanzi al tribunale

per i minorenni o altro ufficio, sono trasferite

d’ufficio alla sezione specializzata

per la famiglia e per i minori entro

centottanta giorni dalla data di entrata in

vigore dei decreti di cui all’articolo 7,

commi 5 e 6.

2. Le parti costituite hanno comunque

facoltà di depositare presso la cancelleria

della sezione specializzata, entro l’ulteriore

termine di sessanta giorni, un ricorso

in riassunzione; la cancelleria provvede in

tale caso a richiedere senza indugio all’ufficio

giudiziario competente la trasmissione

degli atti.

3. Il presidente della sezione specializzata

fissa l’udienza per la prosecuzione del

giudizio, disponendone la comunicazione

alle parti.

 

Articolo 9

 

1. Le sezioni specializzate per la famiglia

e per i minori, di cui all’articolo 1,

sono istituite presso tutte le corti di appello

e presso tutti i tribunali individuati

secondo i criteri indicati al comma 2 e

sono, in ogni caso, rese operative in tutti

i restanti tribunali attualmente esistenti,

secondo i criteri indicati al comma 3.

2. Identico:

a) identica;

b) istituzione delle sezioni specializzate

nelle sedi di tribunale rispondenti ai

requisiti di un adeguato organico e a quelli

di cui alle lettere c) e d);

c) identica;

d) identica.

Soppresso.

3. Il Governo è delegato ad adottare,

entro lo stesso termine di cui al comma 2,

uno o più decreti legislativi al fine di

assicurare l’operatività della sezione specializzata

e del relativo ufficio della procura

della Repubblica presso tutti i tribunali

in cui la sezione non è istituita, sulla

base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dello svolgimento di

tutte le attività monocratiche e collegiali di

competenza della sezione specializzata per

la famiglia e per i minori da parte dei

magistrati specializzati assegnati alla sezione

istituita più vicina nell’ambito del

distretto di corte d’appello, secondo previsione

tabellare ai sensi dell’articolo 7-bis

dell’ordinamento giudiziario, approvato

con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,

sentiti i relativi consigli dell’ordine degli

avvocati e la conseguente fissazione del

calendario delle udienze;

b) utilizzazione delle cancellerie e

delle segreterie dei tribunali e delle procure

della Repubblica costituite presso gli

stessi.

4. Il Governo è delegato ad adottare,

entro lo stesso termine di cui al comma 2,

uno o più decreti legislativi recanti le

norme necessarie al coordinamento delle

disposizioni dei decreti legislativi emanati

nell’esercizio della delega di cui ai commi

2 e 3 con tutte le altre leggi dello Stato e

la necessaria disciplina transitoria.

5. Gli schemi dei decreti legislativi

emanati nell’esercizio delle deleghe di cui

al presente articolo sono trasmessi al Senato

della Repubblica ed alla Camera dei

deputati perché sia espresso dalle competenti

Commissioni parlamentari permanenti

un parere, entro il termine di trenta

giorni dalla data di trasmissione, decorso

il quale i decreti sono emanati anche in

mancanza del parere.

6. Identico.

7. Con decreto del Ministro della giustizia,

da emanare entro lo stesso termine

di cui al comma 6, è determinato l’organico

del personale amministrativo destinato

alle sezioni specializzate per la famiglia

e per i minori dei tribunali e delle

corti di appello e degli uffici delle procure

della Repubblica presso i medesimi tribunali,

senza aumento dell’attuale organico

complessivo; con il medesimo decreto sono

apportate le necessarie variazioni agli organici

del personale amministrativo degli

altri uffici giudiziari.

8. Entro due anni dalla data di entrata

in vigore di ciascuno dei decreti legislativi

previsti dal presente articolo, il Governo

può emanare uno o più decreti legislativi

contenenti disposizioni correttive nel rispetto

dei criteri di cui ai commi 2 e 3, con

la procedura di cui al comma 5.

Articolo 10

 

1. L’articolo 706 del codice di procedura

civile è sostituito dal seguente:

"Articolo 706 – (Forma della domanda). –

La domanda di separazione personale si

propone con ricorso alla sezione specializzata

per la famiglia e per i minori

istituita presso il tribunale del luogo in cui

il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.

Ove il coniuge convenuto abbia residenza

o domicilio nel circondario di un

tribunale in cui non sia istituita la sezione

specializzata di cui al primo comma, la

domanda va proposta alla sezione specializzata

istituita presso il tribunale che ha

sede nel capoluogo della provincia.

La domanda di cui al primo comma

deve contenere a pena di nullità:

1) il nome, il cognome, la residenza o

il domicilio, il codice fiscale, la data di

nascita del ricorrente e del coniuge convenuto;

2) il nome, il cognome, la data di

nascita dei figli minori o maggiorenni

conviventi non autosufficienti economicamente;

3) l’oggetto della domanda;

4) l’esposizione dei fatti e degli elementi

di diritto sui quali si fonda la

domanda;

5) l’indicazione specifica dei mezzi di

prova;

6) un programma relativo alla crescita

dei figli, con particolare riferimento

alle scelte relative all’educazione scolastica

e culturale, alla abitazione, alle esigenze

economiche, di salute e sportive;

7) le dichiarazioni dei redditi degli

ultimi tre anni, ovvero una dichiarazione,

liberamente valutabile dal giudice, che

attesti i motivi della mancata presentazione".

 

Articolo 10

 

1. Sono considerati ausiliari delle sezioni

specializzate, a norma dell’articolo

68 del codice di procedura civile, gli uffici

del servizio sociale del Dipartimento della

giustizia minorile e quelli dipendenti dai

comuni o con questi convenzionati.

2. Identico.

3. Identico.

 

Articolo 11

 

1. All’articolo 707 del codice di procedura

civile, il primo comma è sostituito

dal seguente:

"I coniugi devono comparire personalmente

davanti al presidente della sezione

specializzata per la famiglia e per i minori,

senza l’assistenza dei difensori".

 

Articolo 11

 

1. Il Governo è delegato ad adottare,

entro trecentosessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, uno

o più decreti legislativi volti a regolamentare

i rapporti tra l’autorità giudiziaria e

i servizi sociali di cui all’articolo 10 della

presente legge, secondo i seguenti principi

e criteri direttivi:

a) modalità dei compiti di vigilanza e

di verifica dei servizi sociali caratterizzati

da continuità di contatto con l’autorità

giudiziaria;

b) specializzazione degli operatori dei

servizi sociali in qualità di ausiliari nelle

materie relative alle problematiche minorili

e familiari in genere.

 

Articolo 12

 

1. L’articolo 708 del codice di procedura

civile è sostituito dal seguente:

"Articolo 708 – (Provvedimenti del presidente)

– All’udienza di comparizione il

presidente, verificata la regolarità del ricorso

introduttivo, procede a sentire i

coniugi prima separatamente e poi congiuntamente,

procurando di conciliarli.

Se i coniugi si conciliano, il presidente

fa redigere processo verbale della conciliazione.

Se il coniuge convenuto non compare,

o la conciliazione non riesce, il presidente

verifica la regolarità del ricorso introduttivo

e della sua notificazione e, se ne rileva

la nullità , ne dispone la rinnovazione entro

il termine perentorio di venti giorni. La

rinnovazione sana i vizi. Gli effetti sostanziali

e processuali della domanda si producono

sin dal momento del deposito del

ricorso.

Il presidente chiede alle parti se intendono

raggiungere un accordo consensuale

o discutere la causa.

Articolo 12

 

1. Le controversie, previste dalla presente

legge, pendenti dinanzi al tribunale

per i minorenni o altro ufficio, sono trasferite

d’ufficio alla sezione specializzata

per la famiglia e per i minori entro

centottanta giorni dalla data di entrata in

vigore dei decreti di cui all’articolo 9,

commi 6 e 7.

2. Entro lo stesso termine di cui al

comma 1, le parti costituite hanno comunque

facoltà di depositare presso la cancelleria

della sezione specializzata una

istanza per la prosecuzione del processo;

la cancelleria provvede in tale caso a

richiedere senza indugio all’ufficio giudiziario

competente la trasmissione degli

atti.

3. Il presidente della sezione specializzata

fissa l’udienza per la prosecuzione del

giudizio, disponendone la comunicazione

alle parti, entro sessanta giorni dal trasferimento

all’ufficio della controversia.

Articolo 13

 

1. L’articolo 709 del codice di procedura

civile è abrogato.

Articolo 13

 

1. Il Governo è delegato ad adottare,

entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o

più decreti legislativi volti a disciplinare i

procedimenti in materia di separazione

dei coniugi e di divorzio, secondo i seguenti

principi e criteri direttivi:

a) prevedere una fase sommaria davanti

al presidente del tribunale e al

giudice da questi designato diretta alla

comparizione personale delle parti e al

tentativo obbligatorio di conciliazione da

concludere con provvedimenti cautelari e

urgenti volti ad assicurare la decisione di

merito e sottoposti a reclamo secondo le

norme del rito cautelare uniformi che

conservano la loro efficacia anche nel caso

di estinzione del processo;

b) prevedere un raccordo tra la fase

sommaria e la fase di merito con la

possibilità per le parti di presentare nuove

domande ed eccezioni;

c) prevedere che i provvedimenti cautelari

emessi dal giudice designato o dal

collegio in sede di reclamo siano modificabili

o revocabili sia in presenza di nuove

circostanze di fatto sia a seguito degli

accertamenti compiuti nel corso del giudizio,

con provvedimento anch’esso sottoposto

a reclamo;

d) prevedere poteri istruttori anche

d’ufficio per l’accertamento dei redditi e

del patrimonio delle parti;

e) prevedere che in caso di inadempimento

dell’obbligo di mantenimento del

coniuge e della prole, il giudice possa

pronunciare ordini di pagamento anche

nei confronti di terzi comunque obbligati

verso il coniuge debitore;

f) prevedere in qualsiasi momento, in

presenza di accordo dei coniugi sulle condizioni

della separazione, la possibilità di

trasformare il procedimento di separazione

giudiziale in consensuale;

g) prevedere procedimenti unitari in

materia di separazione dei coniugi e di

cessazione degli effetti civili e di scioglimento

del matrimonio e i giudizi collegati

ispirati a criteri di massima celerità;

h) prevedere la giurisdizione del giudice

ordinario per i procedimenti per

l’attribuzione delle quote di pensione;

i) prevedere nel procedimento di separazione

e di divorzio che il tribunale su

istanza di uno dei coniugi pronunci sentenza

non definitiva;

l) prevedere la totale gratuità di tutti

i giudizi che si svolgono davanti alla sezione

specializzata per la famiglia e per i

minori.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

 

Articolo 14

 

1. Dopo l’articolo 709 del codice di

procedura civile, sono inseriti i seguenti:

"Articolo 709-bis – (Trattazione della

causa) – Il giudice istruttore ascolta le

parti e decide sull’ammissibilità dei mezzi

di prova, fissando l’udienza per l’audizione

dei testi e per l’assunzione degli ulteriori

mezzi di prova.

Al termine dell’istruzione, il giudice rimette

la causa al collegio per la decisione,

invitando le parti alla immediata precisazione

delle conclusioni, ovvero entro un

termine non superiore a venti giorni, a

mezzo di atto depositato in cancelleria.

In caso di mancato deposito, si intendono

proposte le conclusioni di cui ai rispettivi atti

introduttivi; le comparse conclusionali devono

essere depositate entro il termine, prorogabile

una sola volta su istanza delle parti

costituite, di sessanta giorni dalla rimessione

della causa al collegio e le memorie di replica

entro i venti giorni successivi.

Il giudice istruttore concede altresì, su

richiesta delle parti, l’integrazione delle

prove in presenza di fatti, conosciuti o sopravvenuti, degni di rilievo.

Articolo 709-ter – (Udienza di discussione)

– Nell’udienza di discussione il giudice

istruttore fa la relazione della causa.

Dopo la discussione, il collegio, al termine

della camera di consiglio, legge in

udienza il dispositivo della sentenza. La

motivazione è depositata in cancelleria

entro i successivi trenta giorni".

Articolo 14

 

1. Sino alla entrata in funzione delle

istituende sezioni specializzate per la famiglia

e per i minori continuano ad esercitare

le proprie funzioni i tribunali per i

minorenni, secondo le norme vigenti.

Articolo 15

 

1. Sino alla entrata in funzione delle

istituende sezioni specializzate per la famiglia

e per i minori continuano a trovare

applicazione le norme vigenti.

Articolo 15

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione

della presente legge, valutati in 1.700.000

euro per l’anno 2003, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità

previsionale di base di conto capitale

"Fondo speciale" dello stato di previsione

del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno 2003, allo scopo parzialmente

utilizzando l’accantonamento relativo al

Ministero della giustizia.

2. Identico.

 

Articolo 16

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione

della presente legge, valutati in 1.700.000

euro per l’anno 2002, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità

previsionale di base di conto capitale

"Fondo speciale" dello stato di previsione

del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno 2002, allo scopo parzialmente

utilizzando l’accantonamento relativo al

Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell’economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio.

 

Articolo 16

 

Identico.

Articolo 17

 

1. La presente legge entra in vigore il

giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

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