Bullismo: linee di indirizzo per la prevenzione e la lotta del fenomeno

Ministero Pubblica Istruzione, direttiva 05.02.2007 n° 16

 

Il Ministro della pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni, ha diramato a tutte le scuole, le "linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo".

La direttiva n. 16 del 5 febbraio 2007, nella quale viene spiegato il termine italiano "bullismo" - che deriva dal termine inglese "bullying" - con cui si intende il fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale delle prepotenze esercitate tra pari in un contesto di gruppo, che riguarda tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi, ha come finalità la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo, di violenza fisica o psicologica, attraverso la valorizzare del ruolo degli insegnanti, dei dirigenti scolastici e di tutto il personale tecnico ed ausiliario.

Nell’individuare delle linee di azione e di supporto da offrire alle scuole, il Ministro richiama l’attenzione delle istituzioni scolastiche sulla materia delle sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti, al fine di evidenziare le finalità della relativa regolamentazione normativa e fornire alcuni chiarimenti interpretativi.

A tutti i soggetti (docenti, alunni, genitori) è affidata la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un’efficace collaborazione nell’azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell’istituzione scolastica.

Ogni singola scuola avrà il compito di ricercare la strategia più idonea ed efficace nell’azione di educazione alla cittadinanza e di prevenzione del disagio, compito che potrà trovare espressione nel Piano dell’Offerta Formativa, documento fondamentale delle scuole autonome.

La direttiva suggerisce, altresì, un piano strategico per combattere questo fenomeno, da attuarsi a tutti i livelli. A livello nazionale, prevedendo una campagna di comunicazione e di informazione diversificata, rivolta a tutti i soggetti coinvolti, che preveda azioni mirate per ogni ordine e grado di scuola, rispettando le caratteristiche che differenziano il percorso evolutivo degli studenti, e finalizzata sia ad una maggiore sensibilizzazione nei confronti del fenomeno sia alla trasmissione di messaggi recanti una esplicita non accettazione delle prepotenze tra studenti.

A livello della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, valorizzando la comunicazione interpersonale, costruendo contesti di ascolto non giudicanti e momenti "dedicati" di dialogo, eventualmente integrati da alcune azioni e suggerimenti operativi.

A livello delle scuole secondarie di primo e secondo grado, promuovendo campagne informative e di formazione in servizio e aggiornamento, a livello nazionale, regionale e locale, favorendo il protagonismo delle singole istituzioni scolastiche.

Nella direttiva, si prevede, altresì l’istituzione presso ciascun Ufficio scolastico regionale di osservatori regionali permanenti sul fenomeno del bullismo, mediante appositi fondi assegnati dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Detti osservatori avranno la funzione di tenere un monitoraggio costante del fenomeno, fornendo supporto alle attività promosse dalle istituzioni scolastiche singolarmente o in collaborazione con altre strutture operanti nel territorio ed, infine, offrendo il collegamento con le diverse istituzioni che a livello nazionale si occupano di educazione alla legalità.

Conclude la direttiva prevedendo un tavolo con le principali emittenti televisive a diffusione nazionale e regionale, nonché con le principali case di produzione cinematografiche e televisive, con compiti di elaborare una strategia di analisi della programmazione attuale e per interrogarsi sulle possibili iniziative da intraprendere per contenere il fenomeno della violenza in TV ed offrire occasioni di riflessione e discussione anche utilizzando materiale cinematografico e televisivo già esistente o da realizzare. Non si tralascia, infine, la problematica dell’utilizzo di internet da parte dei minori, in riferimento alla quale verranno promosse, in collaborazione con il Ministero delle Comunicazioni e la partecipazione di diverse istituzioni e degli stessi operatori di Internet, iniziative informative relativamente alla diffusione e alla conoscenza del Codice di autoregolamentazione "Internet e minori".

Ministero della Pubblica Istruzione - Direttiva 5 febbraio 2007 n. 16

Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo

 

Premessa: espressioni del fenomeno dentro e fuori la scuola

 

I fatti di bullismo e di violenza che hanno interessato anche le nostre scuole, talvolta eccessivamente enfatizzati dai media, configurano un quadro preoccupante, che pone la necessità di fornire alle istituzioni scolastiche ulteriori risorse e strumenti che consentano l’incremento di azioni volte a favorire la piena e concreta realizzazione delle finalità poste a fondamento dell’autonomia scolastica, quali la valorizzazione della persona, la crescita e lo sviluppo educativo, cognitivo e sociale del singolo discente mediante percorsi di apprendimento individualizzati e interconnessi con la realtà sociale del territorio, la cooperazione, la promozione della cultura della legalità e del benessere di bambini e adolescenti.

L’autonomia delle istituzioni scolastiche, costituzionalmente garantita, è orientata infatti a favorire, come è noto, la realizzazione di interventi educativi e formativi adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti al fine di garantire loro il successo formativo.

La scuola, essendo il terminale su cui convergono tensioni e dinamiche che hanno origine complessa nel nostro sistema sociale, ivi compreso il fenomeno del bullismo, rappresenta una risorsa fondamentale, l’istituzione preposta a mantenere un contatto non episodico ed eticamente strutturato con i giovani. Per tali ragioni si deve avere consapevolezza che la prevenzione ed il contrasto al bullismo sono azioni "di sistema" da ricondurre nell’ambito del quadro complessivo di interventi e di attività generali, nel cui ambito assume un ruolo fondamentale la proposta educativa della scuola verso i giovani.

Uno strumento insostituibile e centrale per affrontare questi fenomeni è lo studio delle materie curricolari che fornisce agli studenti le capacità per una decodifica approfondita della realtà unitamente alla proposta di attività strutturate e coerenti con il percorso di formazione. Il valore educativo dell’esperienza scolastica, infatti, comprende e supera la sola acquisizione di conoscenze e competenze, e risiede proprio nella introiezione lenta e profonda della conoscenza che acquista significato se diventa contemporaneamente opportunità per l’assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili, dando luogo a quel processo, progressivo e "faticoso", di assimilazione critica del reale.

Ciò premesso, appare evidente che per prevenire e contrastare efficacemente fenomeni di bullismo, di violenza fisica o psicologica che vedono protagonisti una parte dei bambini e degli adolescenti, si deve sostenere e valorizzare il ruolo degli insegnanti, dei dirigenti scolastici e di tutto il personale tecnico ed ausiliario che, quotidianamente e senza "fare notizia", svolgono un’azione meritoria ed impegnativa per la realizzazione della funzione educativa che ciascuna istituzione scolastica autonoma è chiamata ad assolvere nel tessuto sociale in coerenza ai principi ed ai valori comuni della Costituzione italiana.

Il Ministero, pertanto, vuole mettere a disposizione delle autonomie scolastiche un insieme di opportunità, risorse e strumenti ulteriori di supporto per lo svolgimento del loro compito, in un rapporto di collaborazione con le altre istituzioni territoriali e agenzie educative in un’ottica di sviluppo di azioni interistituzionali e di sinergia che convergano dentro la scuola.

Il problema del bullismo si configura come un fenomeno estremamente complesso, non riducibile alla sola condotta di singoli (bambini, ragazzi preadolescenti e adolescenti; maschi e femmine) ma riguardante il gruppo dei pari nel suo insieme. Tra i coetanei, infatti, il fenomeno spesso si diffonde grazie a dinamiche di gruppo, soprattutto in presenza di atteggiamenti di tacita accettazione delle prepotenze o di rinuncia a contrastare attivamente le sopraffazioni ai danni dei più deboli. È importante definire il bullismo poiché troppo spesso viene confuso o omologato ad altre tipologie di comportamenti, dai quali va distinto, e che configurano dei veri e propri reati (ad esempio discriminazione, microcriminalità, vandalismo, furti, etc..).

Il termine italiano "bullismo" è la traduzione letterale di "bullying", parola inglese comunemente usata nella letteratura internazionale per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra pari in contesto di gruppo. Il bullismo si configura come un fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale che riguarda non solo l’interazione del prevaricatore con la vittima, che assume atteggiamenti di rassegnazione, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi.

Il comportamento del bullo è un tipo di azione continuativa e persistente che mira deliberatamente a far del male o danneggiare qualcuno. La modalità diretta si manifesta in prepotenze fisiche e/o verbali. La forma indiretta di prevaricazione riguarda una serie di dicerie sul conto della vittima, l’esclusione dal gruppo dei pari, l’isolamento, la diffusione di calunnie e di pettegolezzi e altre modalità definite di "cyberbullying" inteso quest’ultimo come particolare tipo di aggressività intenzionale agita attraverso forme elettroniche.

Questa nuova forma di prevaricazione, che non consente a chi la subisce di sfuggire o nascondersi e coinvolge un numero sempre più ampio di vittime, è in costante aumento e non ha ancora un contesto definito. Ciò che appare rilevante è che oggi non è più sufficiente educare a decodificare l’immagine perché i nuovi mezzi hanno dato la possibilità a chiunque non solo di registrare immagini ma anche di divulgarle.

Prima di passare alla individuazione delle linee di azione e di supporto che si intende offrire alle scuole, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla materia delle sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti, al fine di evidenziare le finalità della relativa regolamentazione normativa e fornire alcuni chiarimenti interpretativi.

 

Finalità educative e indicazioni interpretative in materia di sanzioni disciplinari.

 

L’entrata in vigore dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, ha consentito di superare un modello sanzionatorio di natura esclusivamente repressiva - punitiva, quale era delineato dal previgente Regio Decreto n. 653 del 1925, introducendo un nuovo sistema ispirato al principio educativo in base al quale il provvedimento disciplinare verso il discente deve prevedere anche comportamenti attivi di natura "riparatoria - risarcitoria". In altre parole si afferma il principio innovativo per cui la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad "espellere" lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all’interno della comunità di cui è parte. In base ai principi sanciti dallo Statuto, e tradotti nella realtà scolastica autonoma dal regolamento di istituto, si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contra legem, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a "riparare" il danno arrecato.

Lo strumento disciplinare si colloca, dunque, in uno spazio intermedio fra l’essenziale momento di formazione/prevenzione e quello del ricorso all’autorità giudiziaria, per fatti di tale gravità da non poter essere risolti con strumenti di natura educativa. In ambito scolastico, infatti, la misura disciplinare, oltre ad un valore sanzionatorio, ha prima di tutto una funzione educativa. Per assolvere a tale funzione - soprattutto in relazione a fenomeni di bullismo, spesso connotati dal timore delle vittime nel denunciare i soprusi subiti e dalla difficoltà di acquisire informazioni precise ed attendibili in ordine all’effettivo svolgimento dei fatti - le procedure disciplinari relative devono essere contrassegnate da una specifica attenzione alla certezza ed alla tempestività degli interventi.

Il DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti) prevede all’art. 4 che le scuole adottino un proprio regolamento disciplinare. Si richiama l’attenzione dei dirigenti e dei consigli di istituto competenti sull’esigenza che tali regolamenti affrontino le questioni connesse con il bullismo con specifica attenzione e severità, prevedendo, da un lato, procedure snelle ed efficaci e, dall’altro, una variegata gamma di misure sanzionatorie nel rispetto del principio di proporzionalità tra sanzione irrogabile ed infrazione disciplinare commessa.

Come è stato chiarito, il bullismo è un fenomeno estremamente variegato e complesso, che, in alcuni casi, può tradursi in episodi di sopraffazione o di violenza, talvolta particolarmente gravi, rispetto ai quali la scuola, quale istituzione pubblica fondamentale preposta alla realizzazione delle finalità educative, deve poter rispondere ponendo in essere un complesso di azioni culturali - educative che comprendano anche l’irrogazione di una "sanzione giusta", e cioè equa, ragionevole e proporzionata alla gravità dell’infrazione disciplinare commessa.

Del resto, anche per i giovani, costituisce un principio educativo fondamentale la circostanza che la violazione delle regole, poste a garanzia delle libertà di tutti, dia luogo alle conseguenze sanzionatorie previste dalla legge. La comunità scolastica, infatti, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l’educazione alla legalità, intesa non solo come rispetto delle regole di convivenza democratica ma anche dei doveri che ineriscono al ruolo e alla funzione che ciascun soggetto è chiamato a svolgere all’interno della comunità stessa. Ne consegue che gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, allo stesso modo in cui tutto il personale scolastico è tenuto all’osservanza dei doveri attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

In considerazione della particolare gravità che può connotare taluni comportamenti riconducibili al bullismo, corre l’obbligo di fornire chiarimenti interpretativi che consentano di superare l’attuale stato di incertezza applicativa con riferimento all’individuazione di quale sia il limite massimo nel disporre l’allontanamento del discente dalla scuola e, in particolare, se sia possibile prevedere un allontanamento del giovane per un periodo superiore a quindici giorni.

Ai sensi dell’art. 4 comma 7 D.P.R. n. 249/1998, la regola generale è che "il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni".

Ciò non di meno, come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa, il divieto di disporre un allontanamento superiore a quindici giorni, posto dal comma 7, può essere derogato quando ricorrano due ipotesi eccezionali e tassative di particolare gravità previste dal successivo comma 9: quando siano stati commessi reati; quando vi sia pericolo per l’incolumità delle persone.

In queste due situazioni della massima gravità, che implicano l’attivazione di procedimenti penali e/o mettano in pericolo l’incolumità delle persone, lo Statuto, derogando alla regola generale, riconosce la possibilità di ricorrere ad un "rimedio estremo", con la conseguenza che la durata dell’allontanamento non è più sottoposta al limite dei quindici giorni, ma, come dispone espressamente il comma 9, "è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo".

Ciò posto, va precisato che per quanto riguarda tutti gli altri principi di cui all’art. 4 (finalità educativa del provvedimento disciplinare, natura personale della responsabilità disciplinare, principio di separazione della condotta dalla valutazione del profitto, principio di riparazione del danno, facoltà per lo studente di esporre le proprie ragioni, convertibilità delle sanzioni in attività a favore della comunità scolastica, obbligo di mantenere, per quanto possibile, un rapporto della scuola con lo studente e con i genitori anche durante periodi di allontanamento dalla comunità al fine di favorire il rientro, l’attribuzione in capo ad un organo collegiale del potere di decidere l’allontanamento dalla scuola, facoltà per lo studente di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola nei casi di cui al comma 10), questi ultimi sono da intendersi tutti come inderogabili e, pertanto, trovano integrale applicazione anche nei casi più gravi previsti dal comma 9.

Si ravvisa, infine, l’opportunità di informare che sono allo studio norme per la semplificazione delle procedure previste per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari verso gli studenti ed un repertorio condiviso di sanzioni che non si limitino ad allontanare i giovani dalla scuola, circostanza sempre pericolosa per la crescita e lo sviluppo della persona, ma diano luogo anche a percorsi educativi di recupero.

 

Azioni a livello nazionale

 

Ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori è affidata la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un’efficace collaborazione nell’azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell’istituzione scolastica.

Gli studenti, a loro volta, saranno coinvolti in modo attivo, in rapporto all’età, nelle scelte delle iniziative scolastiche ritenute più funzionali al conseguimento di obiettivi coerenti con la promozione della solidarietà, della cooperazione, del rispetto e dell’aiuto reciproco in ambito sia scolastico che extrascolastico, favorendo la condivisione delle regole e delle sanzioni. Il Piano dell’Offerta Formativa, documento fondamentale delle istituzioni scolastiche autonome (D.P.R. n. 275/99), rappresenta uno strumento di portata decisiva, attraverso il quale l’istituzione scolastica può elaborare e declinare le linee culturali, pedagogiche, organizzative e operative coerenti con tali valori traducendo nell’azione didattica i saperi della scuola in saperi di cittadinanza e non perdendo mai di vista le finalità sia culturali sia educativo-comportamentali fondamentali per il consolidarsi di comportamenti prosociali.

Spetta alla singola scuola ricercare la strategia educativa più idonea ed efficace nell’azione promozionale di educazione alla cittadinanza e, contestualmente, di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di bullismo e di violenza che possono verificarsi nella scuola stessa o nell’ambiente in cui essa opera.

A tal fine saranno inoltre tenuti presenti lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98), il regolamento sull’apertura pomeridiana delle scuole (567/96 e successive modifiche), la Direttiva ministeriale sulla cultura costituzionale (D.M. n°58/96), la Direttiva sulla partecipazione studentesca (D.M. n1455/06), le "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità" (D.M. n. 5843/A3 del 2006).

A supporto di quanto verrà realizzato in tal senso a livello territoriale o della singola scuola saranno avviate azioni concrete e programmi di sostegno alla qualità dell’insegnamento e di promozione della salute, di prevenzione del disagio giovanile e di contrasto alla violenza, al bullismo e all’illegalità.

Particolarmente importante sarà la collaborazione tra questo Ministero e il Ministero dell’Interno, al fine di affrontare il fenomeno del bullismo sia da un punto di vista preventivo che investigativo, e con il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni che è istituzionalmente impegnato nel costante monitoraggio della rete internet per raccogliere elementi utili alla prevenzione e repressione dei reati in genere, ivi comprese le varie forme di bullismo e violenza giovanile. Verranno inoltre studiati e messi in opera dei sistemi di sicurezza per proteggere le reti delle scuole dall’utilizzo illegittimo dei terminali (compresi reati di violazione del diritto alla privacy e lesivi della dignità personale).

 

1) Campagna di comunicazione diversificata

 

Verrà realizzata una campagna di comunicazione e di informazione rivolta agli studenti, ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale Ata e alle famiglie che preveda azioni mirate per ogni ordine e grado di scuola nel rispetto delle caratteristiche che differenziano il percorso evolutivo degli studenti.

Tale azione è finalizzata a una più forte sensibilizzazione nei confronti del fenomeno e a trasmettere messaggi di esplicita non accettazione delle prepotenze tra studenti. Al fine di responsabilizzare il gruppo dei pari si coinvolgeranno gli stessi studenti nella realizzazione di tale campagna allo scopo di coinvolgerli nella soluzione di un problema che li riguarda direttamente.

 

1.1) Per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria:

 

Nei confronti dei bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria si pone la necessità di valorizzare la comunicazione interpersonale, di costruire contesti di ascolto non giudicanti e momenti "dedicati" di dialogo che in questa fase evolutiva possono essere integrati da alcune azioni e suggerimenti operativi di cui l’Amministrazione, in collaborazione con gli osservatori regionali di cui al paragrafo seguente, si impegna a curare la realizzazione o le necessarie attività di servizio e supporto nei confronti delle istituzioni scolastiche: valorizzazione ed ampliamento delle finestre già presenti in alcuni programmi Rai finalizzate al riconoscimento, alla verbalizzazione ed espressione di sentimenti anche negativi; poster da affiggere all’interno delle scuole, che contengano immagini-messaggio particolarmente adatte e facilmente decodificabili dai più piccoli o realizzati da loro stessi; sensibilizzazione e possibile collaborazione con l’editoria rivolta ai bambini.

 

1.2) Per la scuola secondaria di primo e secondo grado:

 

Verranno promosse campagne informative e di formazione in servizio e aggiornamento a livello nazionale, regionale e locale favorendo il protagonismo delle singole istituzioni scolastiche.

Specifiche iniziative saranno inoltre realizzate per studenti e genitori in collaborazione con le loro rappresentanze.

Le suddette attività vedranno la partecipazione attiva delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, e delle associazioni maggiormente rappresentative degli studenti e dei genitori in collaborazione con le consulte provinciali degli studenti.

Di seguito, sono individuate ulteriori azioni che l’Amministrazione, in collaborazione con gli osservatori regionali di cui al paragrafo seguente, si impegna a promuovere e sostenere: realizzazione di un portale internet, in collaborazione con scuole, studenti e consulte; messa in onda di spot televisivi e radiofonici scelti tra quelli elaborati dalle scuole; coinvolgimento dei portali WEB maggiormente frequentati dai giovani nella campagna di comunicazione; coinvolgimento di testimonial contro il bullismo e promozione di apposite iniziative nel palinsesto televisivo.

In tutte le attività, che vedranno il coinvolgimento delle comunità locali, nonché del terzo settore e in particolare dei gruppi extrascolastici, dei centri di aggregazione giovanile, delle associazioni e dei gruppi sportivi, delle associazioni dei genitori e dei centri religiosi e culturali che i ragazzi frequentano abitualmente, rimane strategico il ruolo centrale delle istituzioni scolastiche.

 

2) Costituzione di osservatori regionali permanenti sul bullismo

 

Presso ciascun Ufficio scolastico regionale sono istituiti degli osservatori regionali permanenti sul fenomeno del bullismo mediante appositi fondi assegnati dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Ogni osservatorio sarà un centro polifunzionale al servizio delle istituzioni scolastiche che operano, anche in rete, sul territorio.

Lavorerà in stretta connessione con l’amministrazione centrale e periferica, in collaborazione con le diverse agenzie educative nel territorio per la realizzazione di attività, ricercando e valorizzando tutto il patrimonio di buone pratiche, materiali e competenze che in questi anni si sono sviluppati localmente grazie all’impegno delle scuole e delle istituzioni locali (Regioni, Università, Asl, Comuni, Province, …) e associazioni.

Tra le priorità degli osservatori vi sarà il coinvolgimento dei soggetti già attivi su questi temi, nonché la raccolta e la valorizzazione delle ricerche, delle esperienze e dei materiali didattici più significativi e l’individuazione e la segnalazione di specifiche competenze.

Gli osservatori garantiranno sia una rilevazione e un monitoraggio costante del fenomeno sia il supporto alle attività promosse dalle istituzioni scolastiche singolarmente e/o in collaborazione con altre strutture operanti nel territorio. Garantiranno, inoltre, il collegamento con le diverse istituzioni che a livello nazionale si occupano di educazione alla legalità. Il portale internet (www.smontailbullo.it) sarà il "luogo" di raccordo di tutti i soggetti coinvolti. All’interno di ogni osservatorio si prevederà un nucleo di monitoraggio e di verifica degli interventi messi in atto.

 

Le strategie operative che saranno adottate dagli osservatori si moduleranno su quattro livelli:

a) prevenzione e lotta al bullismo, attuate attraverso l’attivo coinvolgimento di tutte le componenti delle realtà scolastiche e attraverso programmi di intervento rispondenti in particolare alle esigenze degli specifici contesti territoriali,

b) promozione di percorsi di educazione alla legalità attraverso attività curricolari ed extracurricolari,

c) monitoraggio costante del fenomeno bullismo,

d) monitoraggio e verifica in itinere e conclusiva delle attività svolte dai vari soggetti coinvolti, anche attraverso la raccolta di valutazioni sulle attività svolte e proposte sulla prosecuzione delle stesse, provenienti dalle scuole.

Gli Osservatori cureranno e favoriranno la promozione ed il monitoraggio di percorsi di informazione e aggiornamento destinati alle diverse componenti della comunità scolastica.

Nella annuale direttiva sulla formazione E.F. 2007 si proporrà come prioritaria, all’interno della contrattazione sindacale, l’attività di formazione in servizio di tutto il personale della scuola per il contrasto al bullismo.

 

3) Attivazione di un numero verde nazionale

 

Presso la sede del Ministero della Pubblica Istruzione è istituito il numero verde nazionale 800 66 96 96, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, a cui poter segnalare casi, chiedere informazioni generali sul fenomeno e su come comportarsi in situazioni "critiche", nonché ricevere sostegno.

Le domande più frequenti giunte al numero verde saranno disponibili sul portale internet con le risposte complete. Verrà tenuta traccia, in modalità assolutamente anonima, delle problematiche denunciate telefonicamente, in modo da creare un database aggiornato come ulteriore strumento di raccolta dati e di riflessione.

 

4) Mezzi di comunicazione e reti informatiche

 

Vengono di seguito descritti gli interventi e le iniziative principali che verranno realizzati a livello nazionale nel settore della comunicazione.

Verranno elaborati e promossi, d’intesa con le Forze dell’Ordine, le Associazioni a tutela dell’infanzia e gli organi competenti, specifici protocolli di comportamento per favorire nei ragazzi, assidui frequentatori della rete, comportamenti di salvaguardia e contrasto, segnalando alla polizia postale tutti i video e le foto illegali e lesivi dei soggetti coinvolti.

D’intesa con il Ministero delle Comunicazioni si promuoveranno iniziative rivolte agli studenti dei diversi ordini di scuola e mirate a favorire la comprensione delle caratteristiche formali e di contenuto dei media e delle nuove tecnologie e a incrementare le abilità per un utilizzo critico di tali strumenti di comunicazione di massa e di intrattenimento.

Particolare attenzione verrà posta, inoltre, sull’esigenza di far acquisire ai giovani il significato e il rispetto del diritto alla privacy propria e altrui, tutelata anche all’interno dell’ordinamento scolastico e dei diritti e doveri che ne conseguono anche in sede di responsabilità civile e penale al compimento del quattordicesimo anno d’età.

Nei fenomeni di bullismo e, in generale, di violenza giovanile ha assunto particolare rilievo l’utilizzo di videogame da parte di minori. Tuttavia il videogioco, nonostante alcune realizzazioni in netto contrasto con i principi dell’educazione alla legalità, può essere visto anche come opportunità educativa, strumento di socializzazione e non di mera alienazione o diseducazione: si tratta di una forma di intrattenimento che può essere finalizzata sia ad educare che a divertire e che può raggiungere notevoli forme di espressione artistica e culturale. Poiché i videogiochi fanno parte dell’esperienza quotidiana della stragrande maggioranza degli studenti, le scuole dell’autonomia potranno invitare i giovani ad approfondirne le caratteristiche dalle diverse angolature possibili, con le ‘lenti’ disciplinari a disposizione nel curricolo o stabilendo rapporti di collaborazione con le università disponibili anche al fine di realizzare a scuola dei videogame, in modo da abituare i giovani a "smontare" i prodotti, a coglierne le connessioni e ad individuare criticamente le scelte che vi sono sottese.

Il Ministero inoltre, di intesa con l’A.E.S.V.I. (Associazione Editori Software Videoludico Italiana), promuoverà una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare i genitori nella scelta dei videogiochi ponendo particolare attenzione, prima dell’acquisto, alla classificazione PEGI (Pan European Game Information), il codice di autoregolamentazione adottato su scala europea dalle stesse ditte produttrici di videogame.

Con riferimento alla problematica dell’utilizzo di internet da parte dei minori verranno promosse, in collaborazione con il Ministero delle Comunicazioni e la partecipazione di diverse istituzioni e degli stessi operatori di Internet, iniziative informative relativamente alla diffusione e alla conoscenza del Codice di autoregolamentazione "Internet e minori".

Il Ministero della Pubblica Istruzione, infine, si attiverà, in collaborazione con il Ministero delle Comunicazioni e il comitato "Tv e minori", per istituire un tavolo con le principali emittenti televisive a diffusione nazionale e regionale, nonché con le principali case di produzione cinematografiche e televisive, per elaborare una strategia di analisi della programmazione attuale e per interrogarsi sulle possibili iniziative da intraprendere per contenere il fenomeno della violenza in TV ed offrire occasioni di riflessione e discussione anche utilizzando materiale cinematografico e televisivo già esistente o da realizzare.

 

Giuseppe Fioroni