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Formazione professionale e auto - imprenditorialità

 

 

Per la ricerca del lavoro è utile essere in possesso di una qualifica professionale, che si può ottenere o per esperienze acquisite o con appositi corsi di formazione professionale. Un corso professionale può essere riconosciuto sul libretto di lavoro come qualifica, se conseguito presso un ente pubblico (Comune, Provincia, Regione) o Istituti convenzionati.

Ciò non esclude l’utilità di corsi non riconosciuti ma ugualmente presentabili come referenza ad un datore di lavoro in via privata. Va tenuto presente che non tutti i corsi sono gratuiti e spesso sono aperti solo a talune fasce per titolo di studio, età o sesso.

È utile, inoltre, informarsi se il corso a cui si è interessati abbia maggiori o minori prospettive come sbocco lavorativo. Solitamente i bandi vengono presentati ad ottobre ed hanno inizio a gennaio.

Per chi ha svolto attività lavorative non riconosciute o ha appreso da solo un mestiere, è possibile richiedere all’Agenzia dove si è iscritti un accertamento di qualifica attraverso una prova da sostenere.

Per le attività svolte in carcere, e che quindi non risultano sul libretto, è sufficiente un’attestazione della Direzione sui periodi e tipo di lavoro per richiederne la qualifica.

Per attività autonome (artigiano, idraulico, etc.) serve un’esperienza lavorativa documentabile di almeno 5 anni.

Tirocini formativi sono detti i periodi di formazione definiti dalla Legge 196/97 decr. 142/98 e svolti in azienda (stage). Talvolta vengono effettuati a seguito dei corsi professionali oppure sono promossi dalla Provincia su richiesta del tirocinante e dell’azienda accogliente.

Per gli affidati al Ser.T. i tirocini figurano come "inserimenti socio-terapeutici" e prevedono un gettone di presenza.

In tutti i casi non si tratta di un rapporto di lavoro, pur essendo obbligatoria l’assicurazione del tirocinante.

Il tirocinio è un valido mezzo per conseguire un’esperienza formativa utile per un curriculum vitae da presentare ad un datore di lavoro, che talvolta può essere lo stesso dove il tirocinio si è svolto.

Nell’ambito della cooperazione si collocano le cooperative sociali (L. 381/91) che hanno per statuto l’obbligo di assumere il 30% di soggetti svantaggiati (invalidi, tossicodipendenti, detenuti in misura alternativa, etc.).

Con la recente applicazione della Legge Smuraglia (L. 22.06.2000 n° 193 – Decr. n° 87/2002) sono stati introdotti i detenuti, ovvero è stato consentito alle cooperative sociali di svolgere attività inframurarie usufruendo delle agevolazioni previste (copertura contributiva a carico dell’INPS).

La stessa legge riguarda la possibilità, anche per le imprese private di usufruire di un credito d’imposta pari a 516,46 Euro per l’assunzione di detenuti, anche ammessi al regime del lavoro all’esterno (art. 21 O.P.) e per i sei mesi successivi al fine pena. Lo stesso sostegno vale per le aziende che svolgono formazione in carcere, per detenuti da assumere direttamente (per un periodo non inferiore ai 30 giorni) o impiegare in lavori interni dell’amministrazione penitenziaria.

Le cooperative sociali possono essere di tipo A (servizi alla persona) o di tipo B (lavoro produttivo). Principalmente sono quelle di tipo B a cui possono rivolgersi i detenuti in condizione di usufruire di misure alternative (semilibertà, affidamento ai servizi socio-sanitari, etc.).

Va tenuto presente che, solitamente, le cooperative sociali svolgono un ruolo di "transito" tra il carcere ed il mondo del lavoro e quindi non sono una soluzione definitiva.

Oltre agli uffici del lavoro pubblici esistono anche le Agenzie per il lavoro interinale, alle quali si può accedere solo con qualifiche specifiche e determinati livelli di contratto.

Tali Agenzie, private ma assolutamente gratuite, sono diverse dagli uffici di collocamento in quanto si occupano solo di prestazioni a tempo determinato da svolgersi presso ditte private che via via ne fanno richiesta (lavoro in affitto). Inoltre hanno l’obbligo alla formazione del lavoratore e se la richiesta dello stesso cresce, allora l’Agenzia può proporre un contratto di collaborazione stabile, con copertura parziale dei periodi non occupati. È utile ricordarsi che incentivi all’assunzione, oltre all’anzianità di disoccupazione, possono essere:

- Apprendistato: fino a 24 anni di età (29 nell’artigianato) per una durata da 18 mesi a 4 anni;

- Contratti di Formazione Lavoro, fino a 32 anni, per una durata da 1 a 2 anni.

 

Si ricorda inoltre che, oltre alle assunzioni a tempo indeterminato, il datore di lavoro può proporre contratti a tempo determinato (fino a quattro mesi si conserva l’anzianità di disoccupazione acquisita) o part-time (si mantiene l’iscrizione al collocamento entro le 20 ore settimanali).

Infine vi possono essere prestazioni di tipo Parasubordinato, che pur prevedendo un contratto di lavoro si svolgono in tempi ristretti (Collaborazione Occasionale) o con propri mezzi (Coordinata e Continuativa).

Nel secondo caso si ha l’obbligo, oltre alla ritenuta d’acconto del 20% come per l’occasionale, di aprire la posizione I.N.P.S. e versare i contributi pensionistici da suddividere tra collaboratore e ditta committente.

Entro determinati limiti di reddito non si ha per i lavoratori parasubordinati (detti anche "atipici") la perdita dell’anzianità di disoccupazione.

Alla persona sottoposta ad una qualsiasi forma di esecuzione penale non è preclusa la possibilità di avviare un’attività autonoma, a meno che non sia sottoposta ad "interdizione legale" (pene superiori ai cinque anni) o si tratti di attività a rischio (trasporti di mezzi pesanti, etc.) o sia richiesto il R.E.C.

Si possono avere capacità professionali da far fruttare al meglio o, al contrario, sottovalutare le difficoltà di aprire un’attività in proprio. È quindi necessario muovere un passo alla volta e, soprattutto, farlo in campi professionali che già si conoscono.

Se si hanno delle possibilità finanziarie è comunque d’obbligo svolgere un’indagine di mercato per vedere se sul territorio ci sono già altre produzioni simili. È inoltre importante avere preventivamente già qualche commessa di lavoro certa. In caso contrario, conviene partire da impegni meno onerosi.

Una capacità artigianale, ad esempio, può essere esercitata con prestazioni occasionali (o anche di tipo coordinato e continuativo) per conto di terzi senza che ciò implichi necessariamente iscrizioni ad Albi professionali o partita I.V.A. (è sufficiente la detrazione del 20% sui compensi - ovvero notula con ritenuta d’acconto - oltre ai versamenti contributivi, se coordinata e continuativa).

Se invece l’attività è autonoma è necessario richiedere la partita I.V.A. all’Ufficio Imposte Dirette, a cui segue la costituzione della ditta individuale presso la Camera di Commercio.

Il costo principale in questo caso è dato dai versamenti contributivi e assicurativi (obbligatoria l’iscrizione ai registri I.N.P.S.), che annualmente si aggirano su una base di circa 1.500 €, oltre alle imposte sul fatturato (19% di IRPEF fino a 7.500 €; 27% sotto i 15.000 €; etc.).

Inoltre, a seconda del tipo di attività, si ha bisogno di autorizzazioni della Questura o del Comune. Ad esempio, per aprire un punto di ristorazione serve la licenza comunale e l’iscrizione al Registro Esercenti del Commercio (R.E.C.), per essere abilitati all’attività di commercio al pubblico. Alla ditta possono concorrere altre persone o come collaboratori occasionali o in partecipazione con quote minori, senza che ciò comporti spese aggiuntive.

Per le stesse ragioni è consigliabile la ditta familiare (oltre ai familiari stretti, anche cognati e nipoti). Con un giro di affari più grande, la ditta si può trasformare in Società (S.N.C. o S.R.L.), assorbendo i collaboratori alla pari e con costi molto più alti (circa 1.700 € solo per la costituzione).

Inoltre le Società si dividono, con diversi costi e criteri di gestione, nei vari settori di esercizio e per le dimensioni: la più diffusa e con maggior vantaggi è la piccola impresa artigiana. Più conveniente può risultare la forma della cooperativa (almeno 9 soci), che non deve essere a scopo di lucro (gli utili vanno reinvestiti nel capitale sociale) e che comunque presenta spese di gestione amministrativa cospicue.

Queste possono essere compensate sotto varie forme se si decide per la natura sociale della cooperativa, ossia con la presenza del 30% di persone svantaggiate: copertura degli oneri contributivi; appalti pubblici evitando le gare; lavori di pubblica utilità.

 

 

 

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