Indennità di disoccupazione

 

Indennità di disoccupazione

 

Il detenuto che interrompe il rapporto di lavoro svolto in carcere o ha lavorato solo per una parte dell’anno (o lavorava prima dell’arresto), può richiedere l’indennità di disoccupazione (art. 19 L. 56/87) su apposito modulo I.N.P.S. o tramite i Centri per l’Impiego e Patronati.

 

Esistono due tipi di indennità di disoccupazione:

 

- Indennità ordinaria (di fine lavoro): può essere richiesta da coloro che hanno raggiunto 52 settimane di contribuzione nel corso degli ultimi due anni. È corrisposta fino a 180 giorni (30% della retribuzione) e non vengono sottratti i giorni di ferie, malattia e festività. Il termine per la presentazione della domanda scade al 68° giorno dalla fine dell’ultimo rapporto di lavoro ed occorre essere iscritti al collocamento. Dal 1° gennaio 99 non viene erogata nel caso che l’interruzione del rapporto del lavoro avvenga per dimissioni (ma nel caso dei detenuti l'interruzione del rapporto di lavoro va considerato comunque come un licenziamento).

 

- Indennità con requisiti ridotti (per precari e stagionali): per poter accedere a questo tipo di indennità occorre aver lavorato almeno 78 giorni (compresi i giorni di ferie, malattia e festività) nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si fa la domanda. Bisogna inoltre possedere un’anzianità assicurativa (basta una settimana di contribuzione) precedente di almeno 2 anni.

 

Lo stato di disoccupazione non è requisito richiesto al momento della domanda, che va presentata entro il 31 marzo di ogni anno. Il relativo modulo deve essere firmato dall’interessato in presenza del Direttore, che provvederà successivamente a rilasciare il certificato delle giornate effettivamente lavorate. Per l’attestazione dell’anzianità contributiva è sufficiente la dichiarazione dei redditi del periodo interessato, o le buste paga, o l’estratto dei contributi.


Il calcolo dell’indennizzo è in questo caso più complesso e riguarda il 30% della retribuzione media percepita. La cifra giornaliera così ottenuta va moltiplicata per le giornate di lavoro svolte, se inferiori a 180. Se tale tetto viene invece superato allora la quota diminuisce progressivamente. Questo schema serve solo a dare un’idea di massima, essendo diversi i fattori che definiscono la quota dell’indennità.


L’indennità è corrisposta solo in caso di licenziamento o scadenza del contratto, non per dimissioni. Pertanto va ricordato che l’interruzione del rapporto di lavoro in detenzione (essendo il lavoro obbligatorio) va considerato come atto non volontario del lavoratore e, quindi, si configura come licenziamento. Particolare attenzione in questo senso va rivolta alle interruzioni di lavoro esterne, verificando eventuali richieste scritte volute dal datore di lavoro a fine rapporto.

 

 

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