Circolare I.N.P.S. su coop sociali

 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Contributi

Circolare n° 296 del 29 dicembre 1992

 

 

La legge 8 novembre 1991, n° 381 (G.U. - Serie Generale n° 283 del 3.12.1991) ha introdotto disposizioni che disciplinano le Cooperative sociali, dettando, altresì, norme aventi riflessi nel campo della contribuzione previdenziale ed assistenziale.

Sull’argomento, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della Cooperazione - ha diramato in data 9.10.1992 la circolare n° 116/92, fornendo chiarimenti sugli aspetti della legge che avevano formato oggetto di vari quesiti. Con la presente circolare si impartiscono le istruzioni dirette a regolare gli adempimenti contributivi degli organismi cooperativi interessati, con riserva di integrarle, sulla base anche delle ulteriori chiarificazioni che potranno intervenire in sede ministeriale, al fine di sciogliere altri eventuali dubbi che potranno determinarsi in sede applicativa.

 

 

1. Cenni sulle Cooperative sociali - Definizione e regolamentazione

 

 

L’art. 1 della legge qualifica quelle che hanno lo scopo di perseguire della comunità alla promozione umana sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate.

Sui tratti che connotano le due diverse tipologie si rinvia alle delucidazioni contenute nella citata circolare ministeriale. Alle cooperative sociali, la cui denominazione sociale deve contenere l’indicazione di "cooperativa sociale", si applicano, in quanto compatibili con la legge in esame, norme relative al settore in cui le stesse operano.

Esse sono iscritte nell’Albo prefettizio, oltre che nella sezione cui afferisce l’attività svolta, nella "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell’art. 13 del D.L. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n° 1577, come modificato dall’art. 6, comma 1, lettera c) della stessa legge n° 381/91; è prevista, inoltre, l’iscrizione di esse nell’Albo regionale delle cooperative sociali la cui istituzione è prescritta 9 della legge n° 381/91.

Della cooperativa sociale possono far parte anche soci volontari, purché il loro numero non superi la metà del numero complessivo dei soci (art. 2 della legge).

Ai soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione di quelle relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali.

 

 

2. Art. 4 della legge n° 381/1991. Esonero dalla contribuzione previdenziale ed assistenziale

 

 

L’art. 4, comma 3, prevede la riduzione a zero aliquote complessive dell’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alle persone svantaggiate contemplate dallo stesso articolo. In merito alla portata di tale agevolazione si chiarisce quanto appresso.

 

 

2.1 Ambito di applicazione dell’esonero ex art. 4

 

 

L’art. 4, comma 1, agli effetti delle agevolazioni contributive, prende in considerazione le persone svantaggiate inserite nelle cooperative di cui alla lettera b) dello stesso comma. L’esonero contributivo, che comprende anche la quota a carico del lavoratore, si applica, quindi, dalla data di decorrenza dell’iscrizione nell’apposita sezione del Registro Prefettizio, ai soci svantaggiati delle cooperative finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, caratteristica che deve emergere specificamente dall’oggetto sociale definito dallo statuto in alternativa a quello di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, che determina l’appartenenza dell’organismo cooperativo alla categoria sub lettera a) dell’art. 1. I soci di quest’ultima categoria non sono, quindi, interessati dall’esonero contributivo in epigrafe.

 

 

2.2. Identificazione delle persone svantaggiate

 

 

L’art. 4, comma 2, pone, come condizione per l’applicazione delle agevolazioni contributive, che almeno il trenta per cento della cooperati va sia costituito da persone svantaggiate. Agli effetti del computo del predetto numero occorre riferimento al numero complessivo dei "lavoratori", soci e non soci, esclusi i soci volontari.

Le persone svantaggiate verranno considerate tali sulla base dei criteri appresso indicati, tenendo presente che la condizione di persona svantaggiata e di appartenenza alle categorie indicate nella legge deve espressamente risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

 

 

2.2.1. Invalidi fisici, psichici o sensoriali

 

 

Nulla dettando la norma in merito al grado di invalidità, sarà assunta come soglia di invalidità, quella stabilita per l’avviamento obbligatorio al lavoro dalla legge 2.4.1968, n° 482 e dal Decreto Legislativo 23.11.1988, n° 509, ossia un grado di invalidità superiore (sul punto specifico cfr. circolare n° 116/92, del Ministero del Lavoro).

La condizione di invalido fisico, psichico o sensoriale e di persona svantaggiata dovrà risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente e cioè dalle unità Sanitarie Locali previo accertamento sanitario delle commissioni mediche operanti presso le stesse (legge 15.10.1990, n° 295 e D.M. 5.8.1991, n° 387 in G.U. n° 286 del 6.12.1991).

Occorre inoltre tenere presente che l’art. 19 della legge 5.2.1992, n° 104 (G.U. 17.2.1992, n° 39 legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ha esteso l’applicazione delle disposizioni della citata legge 2.4.1968, n° 482, e successive modificazioni, a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l’impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell’avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell’individuo e non solo della minorazione fisica o psichica e la capacità lavorativa è accertata dalle commissioni mediche predette integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

 

 

2.2.2. Ex degenti di istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico, di alcolisti, di tossicodipendenti

 

 

La condizione di ex degente di istituti psichiatrici, di soggetto in trattamento psichiatrico, di alcolista, di tossicodipendente e della loro situazione di persone svantaggiate dovrà risultare dalla documentazione proveniente dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale da cui risulti la condizione di persona svantaggiata e la categoria di appartenenza.

 

 

2.2.3. - Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare

 

 

Verranno considerati tali i minori che dalla documentazione rilasciata da Pubblica Amministrazione competente risultino persone svantaggiate in quanto versino in condizioni di difficoltà familiare.

 

 

2.2.4. Condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26.7.1975, n° 354 come modificati dalla legge 10.10.1986, n° 663.

 

 

L’appartenenza alle categorie in epigrafe e la condizione di persona svantaggiata dovrà risultare dalla documentazione proveniente dalla competente Amministrazione della Giustizia.

 

 

2.2.5. Altre categorie

 

 

Altre figure di persone svantaggiate possono essere indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

 

3. Esenzione contributiva e retribuzione imponibile

 

 

Come già detto, per i soci che risultino persone svantaggiate la norma prescrive l’abbattimento totale delle aliquote relative alla contribuzione previdenziale ed assistenziale. Il Ministero del Lavoro ha precisato che l’esenzione si applica anche alla quota contributiva a carico del lavoratore.

La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi teoricamente dovuti per i soci svantaggiati e da accreditare a favore degli stessi è quella ad essi corrisposta determinata negli elementi imponibili definiti dall’art. 12 della legge 30.5.1969, n° 153 e successive modifiche ed integrazioni.

Le retribuzioni stesse non vanno adeguate ai minimali. Per le categorie e settori per i quali sono stabilite retribuzioni convenzionali come, ad esempio, per i soci delle cooperative regolate dal D.P.R. 30.4.1970, n° 602, qualora le retribuzioni corrisposte risultino superiori a quelle convenzionali, verranno assunte ai fini predetti le retribuzioni convenzionali previste per i soci non appartenenti a categorie svantaggiate. Nel caso in cui le retribuzioni effettive risultino inferiori a quelle convenzionali saranno riconosciute le retribuzioni effettive. Per le cooperative ex D.P.R. 602/1970 resta ferma la possibilità dell’opzione per la retribuzione effettiva, ai fini dell’assicurazione I.V.S., ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, del D.P.R. medesimo.

In ogni caso, anche per le persone svantaggiate destinatarie dell’esonero contributivo, agli effetti dell’accredito dei contributi obbligatori trova applicazione il limite retributivo di cui all’art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11.11.1983, n° 638, modificato dall’art. 1, comma 2, della legge 7.12.1989, n° 389.

 

 

4. Adempimenti contributivi ed amministrativi delle Cooperative sociali

 

 

Agli effetti dell’applicazione dell’art. 4, comma 3, le cooperative sociali interessate, in aggiunta all’ordinaria documentazione di cui è già prevista la presentazione ai fini dell’iscrizione delle cooperative, devono produrre alla competente Sede dell’INPS:

copia dello Statuto e dell’atto costitutivo da cui risultino la denominazione di cooperativa sociale e l’oggetto dell’attività sociale che deve rendere identificabile l’appartenenza dell’organismo cooperativo alla categoria di cui alla lettera b) dell’art. 1;

certificato di iscrizione nell’Albo regionale cooperative sociali non appena sarà stato istituito;

dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante la sussistenza in via generale delle condizioni per fruire dell’esonero contributivo per le persone svantaggiate socie della cooperativa ed in particolare:

- numero complessivo dei lavoratori della cooperativa, soci e dipendenti, esclusi i soci volontari;

- numero e nominativi dei soci da considerare persone svantaggiate;

- possesso da parte della Cooperativa della documentazione proveniente dalla competente pubblica amministrazione comprovante la condizione di persone svantaggiate dei soci per i quali si intende applicare l’agevolazione contributiva e l’appartenenza di ciascuno di essi ad una delle categorie indicate nella legge;

- -impegno della cooperativa a comunicare le variazioni e circostanze che possano incidere sulle condizioni che danno titolo all’esonero contributivo.

 

Le Sedi, inoltre, provvederanno in occasione della classificazione o riclassificazione della cooperativa od in qualsiasi altro momento a verificare mediante diretti accertamenti la sussistenza delle condizioni per l’accesso della stessa alle agevolazioni previste dalla legge.

Alle cooperative cui spettano tali agevolazioni sarà attribuito il codice di autorizzazione di nuova istituzione "5V" avente il significato di "Azienda avente titolo alle agevolazioni contributive di cui all’art. 4, comma 3 della L. 8 novembre 1991, n° 381".

Per la compilazione della denuncia contributiva mensile di mod. DM10/2 le cooperative si atterranno alle seguenti modalità:

determineranno i contributi teoricamente dovuti per i lavoratori svantaggiati in base all’intera aliquota contributiva (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore prevista per il settore di appartenenza), senza operare alcuna riduzione; i dati relativi saranno esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione di nuova istituzione "19", avente il significato di "lavoratori svantaggiati art. 4 L. 381/91" ai quali si applica l’esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali. In particolare, le cooperative esporranno i dati in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, riportando:

- nella casella "COD" i codici: 119 preceduto dalla dicitura "op. svantag.", per gli operai; 219 preceduto dalla dicitura "imp. svantag.", per gli impiegati;

- nella casella "n° dipend." Il numero dei lavoratori svantaggiati;

- nella casella "retribuzioni" l’ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali lavoratori; per le categorie e settori per i quali sono stabilite retribuzioni convenzionali andranno indicate le retribuzioni minori tra quelle convenzionali e quelle effettive; per i soci di cooperative ex D.P.R. 602/1970, le quali hanno optato per la retribuzione effettiva ai fini dell’assicurazione I.V.S., ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, del D.P.R. medesimo, saranno indicate le retribuzioni effettive;

- nella casella "n° giornate" il numero delle retribuite;

- nella casella "somme a debito del datore di lavoro" l’importo dei contributi come sopra determinato;

calcoleranno l’importo pari al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali compresa la quota a carico del lavoratore e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Esonero art. 4 L. 381/91" e dal codice di nuova istituzione "L190".

 

Qualora, per eventi che ne comportino la necessità, i datori di lavoro debbano esporre nei quadri "E - C" del mod. DM10/2 i dati relativi alla contribuzione previdenziale separatamente da quelli relativi alla contribuzione assistenziale, questi ultimi dati, per i lavoratori svantaggiati devono essere esposti unitamente a quelli degli altri dipendenti per i quali detta contribuzione viene esposta separatamente, mentre saranno esposti con i codici "119" e "219" i contributi previdenziali.

Per quanto concerne la denuncia annuale delle retribuzioni di mod. O1/M, i lavoratori in questione saranno evidenziati con il codice tipo contribuzione "19" da riportare nella casella "tipo rapp.". Nelle caselle relative alle competenze andranno riportate le retribuzioni determinate secondo i criteri indicati alla lettera a).

 

 

Il Direttore Generale, Billia

 

 

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