Regole penitenziarie europee

         

Regole penitenziarie europee

(Raccomandazione Comitato dei Ministri della Comunità Europea 12 febbraio 1987)

 

Il lavoro per i detenuti

 

  1. Il lavoro penitenziario deve essere considerato come un elemento positivo del trattamento, della formazione del detenuto e della gestione dell’istituto. I condannati possono essere soggetti all’obbligo di lavoro, tenuto conto delle loro capacità fisiche e mentali, come determinate dal sanitario. Un lavoro sufficiente e di natura conveniente o, nel caso, altre attività utili, devono essere proposte al detenuto per occuparlo durante la normale durata di una giornata di lavoro. Nella misura del possibile, il lavoro deve essere tale da conservare e aumentare la capacità del detenuto di guadagnarsi normalmente la vita dopo la sua dimissione. Bisogna offrire una formazione professionale per mestieri utili ai detenuti che sono nella condizione di profittarne, e particolarmente i giovani. Nei limiti compatibili con una razionale selezione professionale, con le possibilità dell’amministrazione e le esigenze di disciplina dell’istituto, i detenuti devono poter scegliere il tipo di lavoro che desiderano effettuare.

  2. L’organizzazione e il metodo di lavoro negli istituti devono avvicinarsi, nella misura del possibile, a quelli che regolano un lavoro nella società esterna, al fine di preparare il detenuto alle condizioni normali del lavoro libero. Il lavoro dovrebbe comunque rispondere alle regole giuridiche c tecniche in vigore ed essere organizzato nel quadro dei moderni metodi di gestione e produzione. Il fine di trarre un profitto finanziario dal lavoro penitenziario può avere quale effetto l’innalzamento del livello, ed il miglioramento della qualità della formazione, ma gli interessi dei detenuti ed il loro trattamento non devono essere subordinati a questo fine.

  3. Il lavoro per i detenuti deve essere assicurato dalla Amministrazione penitenziaria:

  1. sia nei propri locali, officine e tenute agricole;

  2. sia in collaborazione con imprenditori privati, all’interno o all’esterno dell’istituto, nel qual caso i datori di lavoro dovranno versare il salario normalmente dovuto, tenendo tuttavia conto del rendimento effettivo dei detenuti.

  1. La sicurezza e l’igiene devono essere assicurati nella stessa misura che per i lavoratori liberi. Misure devono essere adottate per indennizzare i detenuti vittime di incidenti sul lavoro e di malattie professionali, a condizioni non meno favorevoli di quelle stabilite dalla legge per i lavoratori liberi.

  2. Il numero massimo giornaliero e settimanale di ore di lavoro per i detenuti deve essere fissato in conformità alle regole o agli usi locali concernenti il lavoro in libertà. I detenuti devono godere almeno di un giorno di riposo settimanale e di tempo sufficiente per istruirsi e per dedicarsi alle attività previste nel quadro del trattamento e in vista del loro reinserimento sociale.

  3. Deve essere previsto un sistema equo di remunerazione del lavoro dei detenuti. Apposite norme devono permettere ai detenuti di utilizzare almeno una parte della propria remunerazione per l’acquisto di oggetti autorizzati dal regolamento, destinati all’uso personale, e di inviarne una parte alla famiglia o spenderla per altri fini autorizzati. Il regolamento dovrebbe anche prevedere che una parte della remunerazione sia accantonata dall’Amministrazione, per costituire un peculio che sarà restituito al detenuto al momento della sua liberazione.

 

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