Il lavoro per i detenuti stranieri

 

Circolare Dap 23 marzo 1993, n. 6918581


Detenuti ed internati extracomunitari assegnati al lavoro all'esterno, semiliberi, affidati in prova al Servizio sociale, in libertà condizionale, in libertà vigilata


A seguito di accordi intercorsi tra il Ministero di grazia a giustizia, il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero degli interni, il Ministero degli esteri ed il Ministero dell'immigrazione, la Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro ha emanato la circolare n. 27/93 del 15 marzo 1993 con la quale vengono risolte talune delle problematiche del lavoro dei cittadini extracomunitari sottoposti a sanzione penale.

Si allega copia della circolare.

Circolare 15 marzo 1993, n. 27/93, Ministero Lavoro e Previdenza Sociale

 

Oggetto: Detenuti e internati extracomunitari assegnati al lavoro all’esterno dell’Istituto penitenziario, semiliberi, affidati al servizio sociale, in libertà condizionale, in libertà vigilata

 

È stato prospettato dal Ministero di Grazia e Giustizia il problema relativo ai detenuti extracomunitari che, sprovvisti di permesso di soggiorno sono, comunque, tassativamente obbligati in forza di una decisione giurisdizionale a permanere sul territorio italiano e a svolgere attività lavorativa in alternativa alla pena detentiva, in forza di una ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, o di un provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno.

Ciò premesso, a seguito di intese intercorse con il predetto Ministero e con quello dell’Interno, è stata concordata un’apposita procedura di avviamento al lavoro dei cittadini stranieri di cui trattasi, di seguito specificata.

 

Gli Uffici provinciali del lavoro, su presentazione del provvedimento relativo alla effettuazione di attività lavorativa subordinata, all’esterno dell’Istituto penitenziario, da parte di detenuti extracomunitari, rilasceranno un apposito atto di avviamento al lavoro presso il datore di lavoro indicato nel citato provvedimento (i cui estremi saranno riportati sull’atto di avviamento allo stesso), prescindendo dalla iscrizione nelle liste di collocamento, dal possesso del permesso di soggiorno e dell’accertamento di indisponibilità.

 

Il predetto documento autorizzato dovrà avere validità limitata al tipo di attività lavorativa e al periodo indicati nel provvedimento e non costituirà, in relazione alla sua specialità ed eccezionalità, titolo valido per la iscrizione nelle liste di collocamento alla cessazione del rapporto per il quale è stato concesso.

 

Gli Ispettorati provinciali del lavoro rilasceranno il libretto di lavoro direttamente al datore di lavoro interessato, che lo restituirà allo stesso ispettorato alla cessazione del rapporto.

 

I datori di lavoro sono tenuti agli adempimenti previsti dall’articolo 11 del D.P.R. 18 maggio 1989, n° 248 ed in particolare a quelli previdenziali e assicurativi.

 

Analoga procedura è stata concordata per i minorenni extracomunitari, privi di permesso di soggiorno, per i quali a seguito della sospensione del processo e della messa alla prova è previsto l’avviamento al lavoro, nel quadro delle attività di osservazione, trattamento e sostegno, ai sensi dell’articolo 28 del D.P.R. 448/88.

 

Gli Uffici provinciali del lavoro sono pregati di tenere in apposita evidenza gli avviamenti effettuati, al fine di fornire eventuali dati e notizie alle altre Amministrazioni interessate.

 

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