Norme lavoro pubblica utilità

 

Decreto ministeriale 26 marzo 2001 (Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n° 274)

 

Articolo 1 (Lavoro di pubblica utilità)

 

  1. Il lavoro di pubblica utilità, consistente nell’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, a norma dell’art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n° 274, ha ad oggetto:

    1. prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;

    2. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;

    3. prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;

    4. prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

    5. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

 

Articolo 2 (Convenzioni)

 

  1. L’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1. Le convenzioni possono essere stipulate anche da amministrazioni centrali dello Stato con effetto per i rispettivi uffici periferici.

  2. Nelle convenzioni sono indicate specificamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e vengono individuati i soggetti incaricati, presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni.

  3. Nelle convenzioni sono altresì individuate le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati.

 

Articolo 3 (Modalità di svolgimento)

 

  1. Con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l’amministrazione, l’ente o l’organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine, il giudice si avvale dell’elenco degli enti convenzionati. Dello stesso elenco si avvalgono il difensore o il condannato quando formulano le richieste di cui all’art. 33, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n° 274, sulla scorta del medesimo elenco.

  2. Le ulteriori modalità di svolgimento dell’attività sono stabilite nelle convenzioni di cui all’art. 2.

 

Articolo 4 (Modalità del trattamento nello svolgimento di prestazioni di pubblica utilità)

 

  1. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, assicurano il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalle convenzioni di cui all’art. 2.

  2. In nessun caso l’attività può svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

  3. I condannati sono ammessi a fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze delle amministrazioni, degli enti e delle organizzazioni interessati.

 

Articolo 5 (Esecuzione della pena ed accertamenti)

 

  1. Nei casi in cui l’amministrazione, l’organizzazione o l’ente non sia più convenzionato o abbia cessato la propria attività, il Pubblico Ministero che deve eseguire la pena formula le proprie richieste al giudice ai sensi dell’art. 44 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n° 274.

  2. Il Pubblico Ministero incarica gli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza di svolgere le verifiche necessarie circa la regolare prestazione dell’attività lavorativa.

 

Articolo 6 (Relazione sul lavoro svolto dal condannato)

 

  1. Terminata l’esecuzione della pena, i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, redigono una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato

 

Articolo 7 (Elenco degli enti convenzionati)

 

  1. Entro un mese alla emanazione del presente decreto è istituito, presso ogni cancelleria di tribunale, un elenco di tutti gli enti convenzionati che hanno, nel territorio del circondario, una o più sedi ove il condannato può svolgere il lavoro di pubblica utilità oggetto della convenzione. L’elenco è aggiornato per ogni nuova convenzione ovvero per ogni cessazione di quelle già stipulate.

  2. La cancelleria del tribunale trasmette immediatamente, a tutti gli uffici giudiziari del circondario, incluse le sezioni distaccate, copia dell’elenco di cui al comma 1 nonché dei relativi aggiornamenti.

 

 

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