Detenuti assicurati

 

Detenuti assicurati

 

Italia Oggi, 24 marzo 2004

 

Una nota Inail precisa l’obbligo per le amministrazioni: copertura per chi fa volontariato

 

Anche per i detenuti che svolgono attività di volontariato e i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità si paga il premio Inail. L’onere è a carico dell’amministrazione, generalmente il comune, che utilizza le prestazioni mentre per la base imponibile occorre fare riferimento alla retribuzione convenzione prevista per i detenuti negli istituti di pena. A precisarlo è l’Istituto assicuratore con una nota del 22 marzo in risposta ai quesiti in merito provenienti dalle sedi e dalle amministrazioni interessate.

 

Condannati ai lavori di pubblica utilità

 

Il decreto legislativo n. 274/2000 prevede, all’articolo 58, comma 1, che "per ogni effetto giuridico la pena dell’obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria". In particolare, lo stesso articolo, ai commi 2 e 3, fissa i criteri di ragguaglio da applicare in materia di sanzioni, stabilendo, tra l’altro, che un giorno di pena detentiva equivale a due giorni di permanenza domiciliare od a tre giorni di lavoro di pubblica utilità. Pertanto, sottolinea l’Inail, il concetto di "detenuto", riferito a "colui che sconta una pena restrittiva della libertà personale", deve intendersi comprensivo anche delle figure dei condannati alla pena della permanenza domiciliare e di quelli condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Conseguentemente, per garantire una tutela conforme in casi sostanzialmente omogenei, i condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità a favore di un comune debbono essere assimilati pur in assenza di retribuzione, ai detenuti adibiti ad attività occupazionale per conto di un datore di lavoro esterno e quindi assicurati.

 

Detenuto addetto ad attività di volontariato

 

Il quesito a cui l’Inail risponde riguarda i detenuti che vengono avviati dal dipartimento amministrazione penitenziaria del ministero della giustizia a prestare attività di volontariato consistente in servizi amministrativi, di facchinaggio, di recapito e di pulizia, per conto di un comune. Tale attività viene esercitata nell’ambito dell’affidamento in prova al servizio sociale fuori dall’istituto penitenziario e per un periodo pari alla pena da scontare, ciò che configura una misura alternativa alla detenzione. L’affidamento in prova al servizio sociale rimane pur sempre una sanzione restrittiva della libertà personale e in questo senso deve essere considerato come una pena detentiva. Da ciò discende, secondo l’Inail, che anche il soggetto addetto a attività di volontariato nell’ambito dell’affidamento al servizio sociale va assimilato ai detenuti.

 

Datore di lavoro e base imponibile

 

L’onere di pagare il premio dovuto per i condannati al lavoro di pubblica utilità, nonché per i detenuti addetti ad attività di volontariato fa carico comunque alla rispettiva amministrazione, che in concreto si identifica nel Comune, tenuta ad accendere apposito rapporto assicurativo presso la competente sede Inail ed a provvedere agli ulteriori obblighi in qualità di datore di lavoro stabiliti dal Testo unico. Quanto alla base imponibile, si deve fare riferimento alla retribuzione convenzionale annuale, secondo quanto prevedono le istruzioni vigenti per i detenuti degli istituti di pena.

 

 

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