Storia del lavoro in carcere

 

Breve storia del lavoro penitenziario

(tratta dal sito internet www.circondarialetorino.it)

 

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In Italia la lenta evoluzione verso la società industriale fa sì che ancora alla fine dell’800 l’impiego prioritario dei condannati sia nel settore agricolo. In questo periodo, i servizi domestici sono affidati a pochi detenuti particolarmente meritevoli e l’occupazione del lavoro all’aperto rimane ampiamente diffusa e, addirittura, ritenuta particolarmente rieducativa e “piacevole” per il contatto costante con la natura. La manodopera carceraria in altri settori produttivi è oggetto di una vivace polemica –come si evidenzia nelle relazioni pubblicate nella Rivista di Disciplina Carceraria di fine 800 e inizio secolo- che vede contrapposti l’Amministrazione penitenziaria e il mondo produttivo libero che non accetta i prezzi dei manufatti carcerari impraticabili per l’industria. D’altro canto, le lavorazioni carcerarie costituiscono per l’Amministrazione penitenziaria esperienza rieducativa ed obbligo moralizzatore, nonché un modo per rimborsare le spese sostenute dallo Stato (anche perché la “gratificazione” data ai detenuti per il loro lavoro rimane a questi ultimi solo nella misura dai 3 ai 6 decimi, a seconda della loro posizione giuridica). Su questi punti l’Amministrazione Penitenziaria non indietreggerà mai, salvo,tuttavia, mediare in merito alla quantificazione del salario,modalità di gestione e, per molto tempo, propensione al lavoro agricolo rispetto a quello artigiano o industriale.

E’ nel testo dell’art. 131 del Regolamento Penitenziario del 1931 che si comincia a parlare di “laboratori” e di celle con elenchi delle dotazioni di utensili e di macchine: è il primo segno del diffondersi di lavorazioni industriali. Nelle relazioni pubblicate in questi anni, si articolano sempre più i temi, innestati sull’obbligatorietà del lavoro, di attività qualificanti a livello di formazione professionale che aiuti il reinserimento nella società.

Il diffondersi di macchine nelle lavorazioni intramurarie agevola l’occupazione dei detenuti che devono scontare pene brevi e che, quindi, sarebbero impossibilitati a ricevere una lunga formazione. In questo periodo, il concetto di “gratificazione” è sostituito da “remunerazione” che può essere anche oggetto di reclamo davanti alla magistratura. Il riconoscimento di una “funzione sociale” per il lavoro dei detenuti fa sì che questi siano assicurati contro gli infortuni e la tubercolosi (art. 123).
Negli anni ’50 si assiste al graduale abbandono delle attività agricole e di bonifica tanto che ormai è evidente per il Ministro Reale - che nel ’59 partecipa alla Mostra del Lavoro Carcerario di Verona- l’opportunità di coesistenza di tutti i tipi di lavorazione (agricola, artigianale, industriale) e si affronta apertamente il tema della finalità formativa del lavoro in termini tali che questa ormai sopravanza lo scopo lucrativo. Il rapporto di lavoro tra detenuti e Amministrazione Penitenziaria rimane comunque un rapporto di diritto pubblico ove il compenso al lavoratore non assume ancora le connotazioni di retribuzione.
Bisogna arrivare alla legge n°354 del 1975 perché si configuri un diritto alla remunerazione (equivalente ai 2/3 del trattamento economico definito nei contratti collettivi) in un quadro normativo che definisce il lavoro come strumento del trattamento rieducativo e scevro da afflittività, dato ormai pienamente acquisito nel regolamento penitenziario del 2000.

Per quanto riguarda i criteri di assegnazione al lavoro, nei testi normativi del 1891, pur considerando auspicabile per un migliore rendimento valutare le abitudini del soggetto,gli eventuali impieghi precedenti e durata della pena, si lascia alla Direzione un assoluto potere di scelta. I detenuti non possono ricevere commissioni di lavoro dall’esterno, per salvaguardare le finalità dell’emenda sotto la costante direzione e vigilanza di chi dirige lo stabilimento.

Ciò viene riconfermato nel 1931, quando il legislatore afferma il potere del Direttore che assegnando il detenuto al lavoro, estrinseca il carattere penale di tale obbligo e lo vincola ai limiti dell’organizzazione dell’Istituto.
Negli anni ’50, il Ministro Reale sottolinea l’importanza che rivestono le attitudini individuali ai fini dell’attività rieducativi, perché il soggetto si impegna maggiormente nello svolgere attività a lui “gradite”.
E’ con la legge del 1975 che compaiono i primi segni tangibili della volontà di riflettere i canoni del collocamento lavorativo nella società libera con riferimento all’anzianità di disoccupazione e ai carichi familiari (vedi il disposto dell’art. 20).

Il ponte gettato tra realtà carceraria e l’esterno trova nuovi pilastri anche nel collegamento tra carcere e realtà imprenditoriale nel duplice senso di ingresso dei detenuti nelle imprese esterne (vedi il testo dell’art. 21) e delle imprese nelle carceri senza tentazioni di sfruttamento. Tale tendenza trova conferma nel Nuovo Regolamento del 2000 che evidenzia la possibilità di una gestione “diretta” in quanto le lavorazioni possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private (art. 47) nonché tramite convenzioni con cooperative sociali. Nel Luglio 2000, la legge n° 193 cosiddetta Smuraglia tenderà a facilitarne l’applicazione.

 

I soldi dei detenuti

 

Attualmente i detenuti possono spendere il denaro, depositato in appositi conti correnti interni, entro i limiti dettati dalla vigente normativa che indica i seguenti importi:

 

per gli acquisti e la corrispondenza la misura massima mensile è di 423,49 euro; il limite settimanale è di 105,87 euro; Le detenute madri possono spendere somme maggiori se gli acquisti sono diretti alla cura e all’assistenza dei bambini con loro ristretti;

per gli invii ai familiari il limite mensile è di 180,75 euro, salvo si tratti di redditi derivanti da lavoro. Le detenute madri possono spendere somme maggiori se gli acquisti sono diretti alla cura e all’assistenza dei bambini con loro ristretti. I detenuti sono tenuti a risarcire i danni eventualmente arrecati ai beni dell’Amministrazione.

 

 

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