Contumacia: D.L. Cdm 18.02.2005

 

Contumacia: le modifiche introdotte D.L. Cdm 18.02.2005

 

Cittadinolex, 19 febbraio 2005

 

Modificata la disciplina sulla contumacia. Il Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 ha approvato un decreto-legge in materia di sentenze contumaciali. Il provvedimento nasce dalla necessità di rendere più compatibile la figura della "contumacia" con quanto indicato nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tra l’altro la disciplina e l’estensione che assume nel nostro ordinamento la figura della contumacia è spesso risultata incomprensibile agli altri Stati, fino ad influenzare le relazioni bilaterali che si intraprendono in occasione dei procedimenti di estradizione.

Persino due successive pronunce della Corte europea di Strasburgo (la sentenza del 18/05/2004 del caso Somogyi contro Italia e la sentenza del 10/11/2004 del caso Sejdovic contro l’Italia) ha ritenuto che alcune disposizioni del codice di procedura penale italiano in materia di contumacia violassero la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il provvedimento introduce, perciò, un meccanismo per garantire il diritto delle persone condannate in contumacia ad ottenere un nuovo processo, limitatamente ai casi nei quali l’imputato non sia stato effettivamente informato del procedimento a suo carico. Vengono anche modificati gli artt. 157 e 161 del codice di procedura penale per rendere più celeri e sicure le notificazioni all’imputato non detenuto che abbia un difensore di fiducia: in questi casi le notificazioni sono eseguite presso i difensori. Il provvedimento, dopo la pubblicazione, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento. È soggetto a modifiche fino al momento della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Decreto-legge recante misure urgenti in materia

di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna

 

Il Presidente della Repubblica

 

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il diritto incondizionato alla impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna da parte delle persone condannate nei casi in cui esse non sono state informate in modo effettivo dell’esistenza di un procedimento a loro carico, così come espressamente richiesto allo Stato italiano dalla sentenza del 10 novembre 2004, pronunciata sul ricorso n.56581/00 della Corte europea dei diritti dell’uomo;

Considerata altresì la necessità e l’urgenza di armonizzare l’ordinamento giuridico interno al nuovo sistema di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea che consente alle autorità giudiziarie nazionali di rifiutare l’esecuzione del mandato di cattura europeo basato su una sentenza di condanna in contumacia se lo Stato di emissione del mandato non garantisce la possibilità di un nuovo processo;

Considerata la necessità di adeguare il nuovo regime dell’impugnazione tardiva dei provvedimenti contumaciali al principio di ragionevole durata dei processi e, conseguentemente, di introdurre nuove disposizioni in materia di notificazione all’imputato non detenuto e di elezione di domicilio da parte della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato che abbiano nominato un difensore di fiducia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

 

Emana il seguente decreto-legge

 

Articolo 1

(Modifiche all’articolo 175 del codice di procedura penale)

 

All’articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore";

il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non abbia volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l’impugnazione o l’opposizione non siano state già proposte dal difensore";

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"b-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato";

al comma 3 le parole: "La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza dell’atto." sono soppresse.

 

Articolo 2

(Modifiche agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale )

 

All’articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

"h)-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, mediante consegna ai difensori".

All’articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

d)-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori".

 

Articolo 3

(Entrata in vigore)

 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

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