Lavori Commissione Grosso 3

      

Parte Generale

 

Testo riveduto tenendo conto del dibattito novembre 2000 - maggio 2001

Relazione


sulle modificazioni al progetto preliminare di riforma della parte generale del codice penale approvate dalla Commissione Ministeriale per la Riforma del codice penale nella seduta del 26 maggio 2001


Sommario


1. Premessa
2. La legge penale
3. Il reato
4. La pena
5. Non imputabilità e capacità ridotta
6. Confisca
7. Disposizioni di attuazione e coordinamento

1. Premessa

1. La Commissione per la riforma del codice penale, istituita con D.M. 1 ottobre 1998, composta dai Proff. Carlo Federico Grosso (presidente), Francesco Palazzo, Paolo Pisa, Domenico Pulitanò, Sergio Seminara, Filippo Sgubbi, dai dott. Giovanni Canzio, Giovanni Silvestri, Vladimiro Zagreblesky, dagli avv. Fabrizio Corbi, Ettore Randazzo, Filippo Siciliano, Giampaolo Zancan, (alla stesura dell'articolato sulla responsabilità delle persone giuridiche ha partecipato anche la prof.ssa Cristina De Maglie), dopo un vasto lavoro consistito nella elaborazione di un documento di base sui temi della riforma (pubblicato il 15 luglio 1999), in un ampio confronto sul contenuto del documento di base con le Università e gli operatori giuridici appartenenti alla magistratura ed alla avvocatura, nella successiva elaborazione di un articolato di riforma della parte generale del codice penale, il 12 settembre 2000 ha approvato e presentato al Ministro della Giustizia Piero Fassino tale articolato, corredato da una Relazione esplicativa delle scelte compiute.

Tale articolato è stato condiviso nelle sue linee essenziali dal Ministro, che con lettera 16 settembre 2000 ha dichiarato che articolato e relazione potevano costituire il "Progetto preliminare del codice penale - parte generale", ed ha sottoposto tale Progetto alla attenzione delle Facoltà giuridiche, e degli organi della magistratura e dell'avvocatura, chiedendo loro di esprimere pareri sul progetto elaborato dalla Commissione, invitando nel contempo la Commissione, una volta acquisite le valutazioni richieste, a predisporre un "Progetto definitivo".

2. Già nel novembre 2000 è iniziato il dibattito sul testo della riforma, con un Convegno di professori di diritto penale organizzato dall'ISISC a Siracusa, durato dal 3 al 5 novembre 2000, ed al quale ha partecipato un elevato numero di docenti della materia. Nel corso del Convegno sono emersi rilievi critici su singoli profili del Progetto, ma anche una diffusa convergenza sui principali filoni di fondo della riforma prospettata, che radicandosi sul tessuto dei precedenti Progetti di riforma, in particolare sul Progetto di legge-delega elaborato dalla Commissione presieduta dal Prof. Pagliaro e sul Disegno di legge Riz, tendeva ad introdurre alcuni profili di forte innovazione soprattutto in tema di sanzioni penali. Tanto che il Convegno si è concluso con una mozione proposta dai Proff. Giuliano Vassalli, Antonio Pagliaro e Rolando Riz, ed approvata alla unanimità dalla assemblea dei professori di diritto penale presenti, che ha affermato che "i professori di diritto penale, partecipanti al Seminario di studio organizzato dall'ISISC a Siracusa dal 3 al 5 novembre 2000, preso atto del diffuso apprezzamento suscitato dal progetto preliminare della nuova parte generale del codice penale, presentato dalla Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Carlo Federico Grosso, per i suoi orientamenti fondamentali, che rappresentano un significativo progresso della legislazione penale attuale nei suoi principi di carattere generale, considerati i rilievi di ordine strutturale e specifici che sono stati sollevati nel corso del seminario, incoraggia la Commissione a proseguire e a portare a compimento i suoi lavori, oltre che nell'indispensabile riferimento ad una concreta parte speciale, anche in connessione ai nessi esistenti con la disciplina penitenziaria e processuale, tenendo conto dei contributi venuti dal dibattito e che ancora verranno da parte degli studiosi di diritto penale".

All'incontro di Siracusa sono seguiti numerosi Convegni ulteriori sul Progetto preliminare o su suoi singoli profili. Si possono ricordare, al riguardo, i convegni organizzati dalle Università di Firenze, di Pisa e di Foggia (in particolare, quest'ultimo, sul profilo della imputabilità), e dall'AIGA a Nola, nonché, da ultimo, un ulteriore ampio Convegno tenutosi presso la Università di Pavia dal 10 al 12 maggio 2001, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della Università di Pavia con il patrocinio del Ministero della Giustizia, e dalla rivista Cassazione Penale.

Da tutti questi incontri è emersa la conferma di una sostanziale condivisione delle prospettive di fondo della riforma e di molti punti della stessa, pur nella disparità di opinioni su diverse soluzioni prospettate con riferimento a specifici istituti.

Al Ministero della Giustizia sono pervenuti d'altronde alcuni pareri scritti, fra i quali merita di essere segnalato, a fianco di un parere 'preliminare' della Giunta delle Unioni Camere Penali, di un parere della Università di Bergamo, di pareri di singoli magistrati militari, il parere, licenziato il 24 aprile 2001, elaborato da una Commissione istituita presso la Corte di Cassazione, e presieduta dal dott. Aldo Vessia, Primo Presidente Aggiunto.

Nel dicembre 2000 il Ministro della Giustizia ha provveduto a prorogare i lavori della Commissione al settembre 2001, conferendole in primo luogo l'incarico di terminare l'attività di consultazione e di redigere il Progetto definitivo della riforma della parte generale del codice penale tenendo conto dei risultati del dibattito e dei pareri formulati, nonché di iniziare a pensare agli indispensabili raccordi della nuova disciplina penale con il regime penitenziario e con alcuni istituti di diritto processuale, e nei limiti del possibile alla elaborazione della parte speciale del codice penale.

3. Tenendo conto del materiale che veniva man mano ad arricchire il dibattito sul Progetto preliminare di riforma della parte generale del codice penale, la Commissione Ministeriale ha proceduto ad un progressivo riesame dell'articolato approvato il 12 settembre 2000.

Essa, confortata da quanto è emerso dal confronto con i professori di diritto penale e da quasi tutti i pareri ricevuti, ha confermato l'impianto di fondo e le motivazioni che lo hanno ispirato: impronta fortemente liberale centrata sulla realizzazione, per quanto possibile, del principio di tassatività e sulla piena realizzazione di quello di colpevolezza; modello fortemente innovativo delle sanzioni penali, diretto a superare il vigente, del tutto deficitario, sistema delle pene, ed a creare un sistema punitivo razionale caratterizzato da pene detentive meno pesanti ma certe e da una ampia utilizzazione di pene alternative di tipo interdittivo e pecuniario effettivamente applicate, e pertanto tale da realizzare un sistema di penalità formalmente più mite di quello vigente, ma nella sostanza più efficace sul terreno della prevenzione generale e attento ai profili della prevenzione speciale.

Recependo rilievi e suggerimenti emersi nel corso del dibattito o contenuti nei pareri, sono state apportate alcune modifiche a taluni istituti, che verranno sia pure brevemente illustrate nelle parti successive di questa Relazione: ad esempio, si è intervenuti in tema di dolo eventuale, di esimenti, di concorso di persone nel reato, di recidiva, di circostanze del reato, di irrilevanza penale del fatto, di sospensione condizionale della pena, di imputabilità e di capacità ridotta.

In questa premessa di carattere generale merita accennare a tre profili. La disciplina del tentativo, la cui formulazione è stata oggetto di numerose critiche, ma che la Commissione, pur consapevole della consistenza dei rilievi, non ha, almeno per il momento, modificato, non essendo convinta che le soluzioni alternative suggerite contribuiscano ad una configurazione più convincente dell'istituto. Il tema della abolizione dell'ergastolo, e della sua sostituzione con una pesante "reclusione speciale", che pur apprezzata da numerosi interventi nel corso del dibattito, è stata oggetto di critica in sede politica: al riguardo la Commissione, che ha giudicato fin dall'inizio dei suoi lavori tale tema del tutto marginale nell'economia complessiva della riforma, non ha ritenuto di cambiare l'articolato originario; ha tuttavia prospettato, per il caso in cui la abolizione dell'ergastolo non dovesse risultare praticabile politicamente, una plausibile soluzione alternativa a quella proposta, consistente nel prevedere che la reclusione speciale possa essere "da 25 a 30 anni o a vita", con la precisazione che "la reclusione speciale a vita cessa dopo 30 anni, salvo che persistano esigenze di prevenzione speciale": un modo di reintrodurre una reclusione a vita pienamente compatibile con il principio rieducativo enunciato dalla Costituzione. La previsione della responsabilità delle persone giuridiche, che pur rifiutata da una parte degli studiosi di diritto penale, è stata oggetto di apprezzamento convinto da parte di numerosi commentatori (in primo luogo della Commissione istituita presso la Corte di Cassazione), e che la Commissione Ministeriale, anche alla luce della recente (sia pure tormentata) approvazione della legge che la ha introdotta con riferimento a particolari delitti, ritiene profilo di rilievo in una riforma del sistema penale italiano moderna e coerente con i più recenti orientamenti delle legislazioni penali europee.

2. La legge penale

1. Nella seconda parte dell'art. 5 comma 2 sono stati introdotti, in una prospettiva di favor rei, alcuni limiti alla efficacia della sentenza passata in giudicato con riferimento al caso in cui la pena inflitta non sia stata ancora eseguita o sia in corso di esecuzione.

2. Negli artt. 7 lettera f, 8 comma 3, 9 comma 3 sono state introdotte alcune modifiche dirette ad adeguare il testo al contenuto della legge 24 settembre 2000 n. 300 (art. 3, che estende taluni reati contro la pubblica amministrazione a "membri degli organi delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"; art. 5, che modifica gli artt. 9 comma 3 e 10 comma 2 c.p. nello stesso senso.

Nell'art. 10 lettera c si è aggiunto, in apertura, l'inciso "salvi i casi previsti dall'art. 9 comma 1", allo scopo di sottolineare che il principio della doppia incriminazione incontra una rigida eccezione per i reati previsti dall'art. 9 comma 1, il cui disvalore risulta così elevato da sottrarsi a qualsiasi temperamento di natura territoriale.

3. Il reato

1. Reagendo positivamente ad osservazioni emerse dal dibattito sull'articolato del Progetto preliminare, si è proceduto ad una articolazione più puntuale del capi in cui si articola il titolo II.

2. In tema di rapporto di causalità nei reati omissivi (art. 14), recependo alcune osservazioni intervenute nel dibattito, ed in particolare espresse dalla Commissione nominata in seno alla Corte di Cassazione, nonostante gli apprezzamenti ricevuti da una parte di una autorevole dottrina alla espressione "certezza" si è sostituita la espressione "con probabilità confinante con la certezza". In questo modo non si è inteso comunque indebolire l'orientamento, chiaramente espresso nella Relazione al Progetto preliminare, di definire con rigore l'ambito di rilevanza del rapporto causale precludendo abnormi interpretazioni estensive che avevano trovato spazio nella elaborazione giurisprudenziale; si è semplicemente inteso adeguare la formulazione della norma alla realtà della disciplina che si intendeva enunciare. Già nella Relazione al testo originario dell'articolato si era infatti scritto che per "certezza" doveva ovviamente intendersi "quella probabilità confinante con la certezza che può ragionevolmente raggiungersi", e che ciò che contava era superare definitivamente gli indirizzi secondo cui l'omissione antidoverosa sarebbe causale quando l'impedimento dell'evento si sarebbe ottenuto con un grado di probabilità apprezzabile anche lontano. Il che risulta pienamente confermato anche dalla nuova dizione usata.

3. Con riferimento alla disciplina delle posizioni di garanzia, che ha ricevuto ampi consensi, e qualche critica di dettaglio, nei commenti al testo originario del Progetto preliminare, allo scopo di rendere meno pesante la disciplina si è proceduto ad alcuni accorpamenti di situazioni; allo scopo di dare maggiore rilievo al contenuto del modello organizzativo si è modificata la scrittura dell'art. 22 (art. 24 nel testo originario); recependo le osservazioni critiche alla previsione di responsabilità penale a carico dell'amministratore di fatto e alla previsione di una apposito articolo dedicato ai gruppi di società, si è cercato di definire in modo più dettagliato l'amministratore di fatto e si è inserita, con alcune modifiche, la disciplina della responsabilità penale nei gruppi di società di cui all'art.26 dell'articolato originario nell'ultimo comma dell'art. 23 (art. 25 dell'articolato originario).

4. Recependo le osservazioni critiche enunciate nei confronti della formulazione del dolo eventuale, centrate soprattutto sulla utilizzazione del concetto di "accettazione del rischio" a fianco della indicazione del livello della rappresentazione del fatto in termini di "alta" probabilità, si è definito il dolo eventuale come il dolo di chi, con una condotta volontaria attiva od omissiva, realizza un fatto costitutivo di reato "se agisce accettando la realizzazione del fatto, rappresentato come probabile" (art. 27 lettera c, sostitutivo dell'originario art. 30 lettera b seconda parte). Anche se pure questa formulazione potrà dare adito a critiche, essa presenta comunque il vantaggio di centrare il concetto del dolo eventuale sulla accettazione del fatto rappresentato in termini di mera probabilità.

5. In tema di colpa la Commissione, pur concordando con le osservazioni di chi ha sostenuto che non si sono adeguatamente affrontati a livello legislativo nodi fondamentali come quello della personalizzazione del concetto di colpa, e soprattutto della colpa nelle attività pericolose, non è stata in grado, anche nella assenza di convincenti proposte concrete di disciplina legislativa alternative a quella configurata, di colmare le lacune denunciate, preferendo affidarsi, come già si era rilevato nella Relazione all'articolato originario, alla elaborazione giurisprudenziale. Essa si è pertanto limitata a prevedere, nel comma 3 dell'art. 28 (art.31 nel testo originario dell'articolato), una formulazione orientata a maggiore chiarezza.

6. Rilevato che sarà inevitabile prevedere nella parte speciale sia pure limitate ipotesi in cui il legislatore ricollega una pena più grave ad una conseguenza non voluta di un delitto doloso, si è introdotto un articolo (delitti aggravati dall'evento) nel quale, in conformità al principio di colpevolezza, si è espressamente previsto che "di tale conseguenza si risponde solo se essa è ascrivibile a colpa" (art. 31 nuovo articolato).

7. In tema di esimenti la Commissione non ha ritenuto che un articolato di codice debba prendere posizione sulla natura giuridica delle diverse figure previste. In questa prospettiva non ha proceduto a distinguere le categorie delle cause oggettive di giustificazione del reato e delle cause soggettive di esclusione della colpevolezza, come è stato suggerito da alcuni commentatori nel corso del dibattito (nel quadro di una valutazione comunque tutt'altro che unanime). Proprio allo scopo di evitare rischi di qualificazione dogmatica normativamente imposta, essa ha sostituito nella intitolazione del relativo capo (capo V; nel testo originario dell'articolato capo IV) alla espressione "cause di giustificazione" quella "esimenti", meno impegnativa sul terreno della qualificazione giuridica degli istituti previsti. Per la medesima ragione non ha anticipato, come aveva invece suggerito taluno, la disciplina delle esimenti rispetto a quella della colpevolezza.

Con riferimento alla disciplina delle singole esimenti sono state recepiti alcuni dei suggerimenti emersi nel corso del dibattito. In questa prospettiva:

  1. in tema di consenso dell'avente diritto è stato eliminato il comma 2 dell'art. 35 (art. 37 del testo originario dell'articolato), che ha suscitato critiche da parte della Commissione istituita presso la Corte di Cassazione;


  2. in tema di legittima difesa (art. 36, originario art. 38) è stata semplificata la disciplina eliminando il requisito della percezione del pericolo da parte dell'agente e la seconda parte del comma 2 in tema di proporzione; in tema di stato di necessità (art. 37, originario art. 39) è stato analogamente eliminato il requisito della percezione del pericolo da parte dell'agente.

8. In tema di delitto tentato la Commissione, preso atto delle numerose critiche rivolte al criterio utilizzato nel Progetto Preliminare (risponde di delitto tentato chi "intraprende l'esecuzione di un fatto previsto dalla legge come delitto, o si accinge ad intraprenderla"), accusata, anche attraverso la prospettazione di ampia casisitica, di estendere la punibilità ad atti preparatori, di non realizzare di conseguenza un adeguato baluardo alla possibilità di arbitrarie anticipazioni giurisprudenziali dell'inizio della attività punibile, e di non fornire in ogni caso un criterio di delimitazione del delitto tentato più preciso di quello di cui al codice penale vigente, ha analizzato le diverse possibili alternative prospettate nel corso del dibattito: utilizzare la formula secca dell'inizio di esecuzione, da intendersi in senso rigorosamente formale; caratterizzare gli atti immediatamente antecedenti all'inizio di esecuzione come idonei ed univoci; mantenere la definizione del tentativo ancorata esclusivamente alla idoneità ed alla univocità degli atti, eventualmente rafforzata dalla indicazione secondo cui gli atti dovrebbero essere "oggettivamente" diretti a commettere il delitto (indicazione del Progetto Pagliaro).

Dopo ampia discussione, rilevato che il problema del tentativo costituisce probabilmente una sorta di quadratura del cerchio, e che ogni definizione presenta vantaggi e controindicazioni, pur condividendo alcune delle critiche espresse la Commissione, almeno allo stato attuale del dibattito sull'istituto, ha preferito mantenere ferma la formula prospettata nel testo originario del Progetto preliminare, che a suo giudizio non consente quella indiscriminata anticipazione della attività punibile e quella equivocità rilevata da qualcuno nel corso del dibattito, ed ha quantomeno il pregio di adeguare la disciplina italiana all'orientamento prevalente nella disciplina europea del tentativo. Tiene comunque a sottolineare che il nodo del tentativo costituisce uno dei profili del Progetto sicuramente aperti a possibili ulteriori contributi in grado di fornire un modello di disciplina che riesca a soddisfare le contrapposte esigenze di tipizzazione e di sufficiente elasticità dell'inizio della attività punibile.

Si è espunto dal testo dell'art. 41 (art. 43 dell'articolato originario) il refuso "chi intraprende la esecuzione di un fatto previsto dalla legge come delitto tentato", eliminando quest'ultima parola.

9. In tema di concorso di persone nel reato, aderendo alla osservazione espressa da autorevole dottrina, che temeva che la nuova formulazione dell'istituto facesse svanire l'elemento fondamentale della efficacia causale rispetto alla realizzazione del reato che ogni condotta atipica di concorso di persone nel reato deve in ogni caso possedere, nel testo dell'art. 43 comma 1 (art. 45 del testo originario dell'articolato) si è aggiunta la specificazione "causalmente rilevanti per la sua esecuzione".

Non è stato invece condiviso il punto di vista di chi ha osservato che la tipizzazione proposta delle ipotesi di concorso di persone sarebbe insufficiente. Come si è chiarito nella Relazione settembre 2000, obbiettivo della Commissione era infatti creare tipologie di concorso di persone sufficientemente elastiche, tali da non rischiare di circoscrivere arbitrariamente l'area della punibilità creando vuoti di tutela, comunque idonei ad assicurare quella esigenza di provare la realizzazione di un apporto causale significativo che costituisce presupposto indispensabile di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato.

10. All'art. 48 (art. 50 dell'articolato originario) è stato aggiunto un comma 2, di mero chiarimento, contenente la definizione di circostanza oggettiva.

4. La pena

1. In tema di pena, anche alla luce degli apprezzamenti emersi nel corso del dibattito sull'articolato, la Commissione ha ribadito l'impianto di fondo della disciplina formulata, e le ragioni sottese alla scelta compiuta. Si è limitata a prevedere alcune modifiche settoriali di singoli istituti recependo suggerimenti ricevuti.

2. La Commissione ha dedicato attenzione al tema dell'ergastolo, la cui proposta di abolizione ha suscitato critiche soprattutto nel mondo politico, ma apprezzamento da settori qualificati del mondo culturale. Ribadendo la propria convinzione che non si tratti di uno dei nodi di fondo della riforma del codice penale, in quanto già oggi l'ergastolo risulta di fatto nella grande maggioranza dei casi sostituito da una pena a tempo di lunga durata, la Commissione, allo scopo di tranquillizzare i critici della proposta abolizione, ha indicato la possibilità di modificare l'art. 51 (art. 53 del progetto originario) e l'art. 52 (art. 54 del progetto originario) in punto reclusione speciale: prevedendo nell'art. 51 che "le pene edittali stabilite dalla legge sono comprese entro i seguenti limiti: -reclusione speciale: da 25 anni a 30 anni, ovvero a vita", e aggiungendo nell'art. 52 un comma 3 in cui precisare che "l'esecuzione della reclusione speciale a vita cessa dopo i 30 anni, salvo che persistano esigenze di prevenzione speciale. La persistenza o cessazione di dette esigenze è verificata dal giudice con periodicità annuale".

Il senso di tale proposta è evidente: farsi carico delle reazioni politiche alla abolizione dell'ergastolo, e proporre una modifica che non ristabilisca l'ergastolo come pena fissa autonoma, ma ampli la reclusione speciale consentendo al legislatore di parte speciale di scegliere la pena a vita come limite edittale massimo, in un contesto in cui la previsione di una tendenziale cessazione dopo 30 anni assicurerebbe la compatibilità della soluzione prospettata con il principio rieducativo.

La Commissione, elaborata questa possibile soluzione del problema, ha ritenuto tuttavia di non modificare l'articolato originario, ma di limitarsi a prospettare nella Relazione la possibile disciplina alternativa, utilizzabile nel caso in cui ostacoli di natura politica rendessero impraticabile la strada prescelta.

3. Dopo avere introdotto modifiche meramente formali negli artt. 61 comma 1 e 5 (originario art. 63 commi 1, 3,e 6) e 62 (unificazione dei commi 1 e 3, parziale riscrittura del comma 5 dell'art. 61; eliminazione del termine 'speciale' alla fine dell'art. 62, -originario art. 64), la Commissione ha introdotto modifiche significative in materia di recidiva, che recepiscono suggerimenti avanzati nel dibattito sul Progetto: si è trasformata la recidiva in obbligatoria, circoscrivendola sempre entro i confini della recidiva specifica e riducendo da dieci a cinque gli anni considerati agli effetti della rilevanza del reato commesso successivamente alla condanna definitiva. In questa prospettiva l'art. 65 (originario art. 67) comma 1 è stato riformulato nel modo seguente: "la pena è aumentata nei confronti di chi, dopo essere stato condannato, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un reato della stessa indole".

4. In tema di circostanze del reato è stata innanzitutto eliminata la attenuante di cui all'originario art. 68 (ora 66) lettera g, che aveva sollevato giustificate critiche da una autorevolissima dottrina.

Nel corso del dibattito era emersa da parte di alcuni commentatori una posizione critica nei confronti del mantenimento dell'istituto delle circostanze del reato. La Commissione, pur giudicando di non potere accogliere tale istanza, in quanto le circostanze del reato rispondono alla ineliminabile esigenza di adeguare la sanzione penale alle peculiarità che possono connotare la realizzazione del reato, ha ritenuto tuttavia opportuno prevedere la eliminazione delle circostanze ad effetto speciale, con riferimento alle quali la pena viene determinata in una dimensione sganciata da quella prevista per il c.d. reato base, stabilendo che "quando l'aumento o la diminuzione della pena è determinato in maniera autonoma il reato si considera titolo autonomo di reato" (art. 6 disp. trans.). In coerenza con tale scelta è stata cambiata la formulazione dell'art. 67 (art. 69 del testo originario dell'articolato), dal quale sono stati espunti gli originari commi 3, 4, 5 e 7, nonché i richiami alle circostanze ad effetto ordinario e alle circostanze ad effetto speciale. Sarà compito del legislatore di parte speciale evitare che situazioni riconducibili alle vecchie nozioni di circostanze aggravanti ed attenuanti ad effetto speciale possano concorrere fra loro.

Nel comma 2 dell'art. 67 (originario art. 69) è stato introdotto un limite minimo agli aumenti e alle diminuzioni di pena dovuti alla presenza di circostanze del reato.

Nell'ultimo comma dell'art. 67 (originario art. 69) sono stati corretti alcuni errori materiali.

5. Si è corretto un errore materiale nell'art. 68 comma 2, originario art. 70 comma 2 (sostituzione della formula "incapacità ridotta per infermità" con quella "capacità ridotta"); allo scopo di dare rilievo nel quadro della commisurazione della pena a forme di recidiva non specifica si è aggiunto nell'art. 69 (originario art. 71) comma 3 lettera d la indicazione "i reati precedentemente commessi"; nell'art. 71 (originario art. 73) comma 2 si è eliminata la espressione "secondo un criterio di progressività", giudicata inutile; nell'art. 72 (originario art. 74) si è leggermente modificata la disciplina del pagamento rateale delle pene pecuniarie.

6. Nell'art. 74, allo scopo di rispondere a sollecitazioni emerse nel corso del dibattito sull'articolato del Progetto preliminare, si è introdotto, sotto il profilo di una causa di non punibilità, il principio di irrilevanza penale per speciale tenuità del fatto. La scelta di prevedere una causa di non punibilità inserita nel capo dedicato alla commisurazione della pena non è casuale: si è inteso in tal modo sottolineare il carattere 'sostanziale' dell'istituto, ed inquadrare lo stesso nel capitolo della determinazione in concreto della pena, che può concretarsi, rilevati determinati presupposti, in una declaratoria di non applicazione della pena, e pertanto di non punibilità.

L'introduzione del principio generale di irrilevanza penale del fatto è stato realizzato comunque con molta cautela: oltre che alla particolare tenuità del fatto, si è infatti richiesto che il comportamento illecito sia stato occasionale, che non sussistano pretese risarcitorie, che non sussistano esigenze di prevenzione generali e speciali tali da richiedere una qualsiasi misura nei confronti dell'autore del reato, che si tratti di reato punito con pena detentiva anche nel massimo non particolarmente grave.

Si è discusso se, introdotto il principio generale di non punibilità in caso di irrilevanza penale del fatto, fosse o meno opportuno eliminare il principio di inoffensività enunciato, sia pure sotto il profilo della applicazione della legge penale, nell'art. 2 comma 2. Si è ritenuto di non eliminare tale ultimo articolo trattandosi di norma che enuncia un principio generale di civiltà in tema di responsabilità penale, il cui significato teorico nulla ha a che vedere con le esigenze pratiche cui risponde la disciplina di cui all'art. 74.

Si è infine deciso di mantenere la norma speciale in tema di irrilevanza del fatto enunciata con riferimento ai minori imputabili (art. 107 -originario art. 109), in quanto subordinata a requisiti meno numerosi rispetto a quelli enunciati in via generale nell'art. 74; si è comunque resa omogenea la ragione della non applicazione della pena (dichiarazione di non punibilità in luogo della declaratoria di non luogo a procedere anche nell'art. 107).

8. E' stato eliminato l'art. 76 dell'articolato originario, in quanto ritenuto sostanzialmente ridondante.

9. In tema di concorso di reati, nel testo dell'art. 75 (originario art. 77) comma 6, semplificato, allo scopo di evitare incertezze interpretative è stato precisato che la sentenza può essere anche non definitiva.

10. Nell'art. 78 (originario art. 80) comma 6 è stato eliminato il riferimento al consenso del condannato, trattandosi di un requisito corrispondente ad un modello di disciplina poi abbandonato dal Progetto di riforma.

11. In tema di sospensione condizionale della pena la Commissione ha recepito parzialmente le indicazioni emerse dal dibattito, operando in una duplice direzione: eliminare, come è stato chiesto da più parti, la sospensione condizionale della pena pecuniaria; circoscrivere la sospensione condizionale delle pene interdittive. In questa prospettiva nell'art. 79 (originario art. 81) sono stati eliminati i riferimenti alla pena interdittiva (comma 1 lettera a, comma 2, comma 3, comma 5), e l'art. 84 (originario art. 86) è stato dedicato alla disciplina della sospensione condizionale della interdizione o sospensione dai pubblici uffici (art. 55), della interdizione o sospensione da una professione o mestiere (art. 56) e della interdizione o sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 57), con esclusione, pertanto, delle altre pene interdittive e delle pene pecuniarie (cui era riservato nell'articolato originario), pene che diventano non sospendibili. Nella concessione della sospensione condizionale della pena interdittiva è stato d'altronde eliminato il requisito della richiesta dell'imputato, mentre è stato previsto che la sospensione condizionale di tali pene possa essere concessa una sola volta.

Ulteriori modificazioni sono state introdotte in tema di obblighi qualificati (la entità del pagamento a favore dello stato di una somma di denaro è stata elevata nel massimo da 180 a 365 quote giornaliere, e fra gli obblighi è stata inserita la sottoposizione ad un trattamento terapeutico o riabilitativo: art.82 -originario 84- comma 1; è stato previsto che per il sostegno del condannato possa essere disposto l'affidamento al servizio sociale: art.82 comma 2; si è stabilito che "la durata degli altri obblighi e dell'affidamento al servizio sociale è determinata dal giudice entro i limiti del periodo di sospensione condizionale, e può essere successivamente ridotta o prolungata": art. 82 comma 3).

È stata infine ridotta la durata della sospensione condizionale della pena (art. 83 -originario art. 85- comma 1).

12. In tema di oblazione nell'art. 87 -originario art. 89- comma 7 è stato soppresso l'inciso "in base al criterio di cui all'art. 82", in quanto superfluo.

13 In tema di sospensione della prescrizione (art. 88 -originario 90- comma 5) alla espressione "procedimento penale sospeso" è stato aggiunto l'aggettivo "o rinviato" allo scopo di includere nell'effetto sospensivo tutte le ipotesi nelle quali l'itinerario del procedimento penale non possa temporaneamente proseguire secondo le sue sequenze ordinarie a causa del verificarsi di determinate situazioni stabilite dalla legge.

5. Non imputabilità e capacità ridotta

1. In tema di non imputabilità , recependo indicazioni emerse nel corso del dibattito sull'articolato del Progetto preliminare di riforma della parte generale del codice penale, alla espressione "per infermità o per altra anomalia" è stata sostituita quella "per infermità o altro grave disturbo della personalità" (art 94 -originario art. 96- comma 1, e altre disposizioni in cui si faceva riferimento al concetto della grave anomalia).

Di fronte alla critiche cui è stata sottoposta la espressione "capacità di comprendere l'illiceità del fatto", essa è stata sostituita con quella "capacità di comprendere il significato del fatto"( art. 94 -originario art. 96- comma 1, e altre disposizioni in cui si faceva riferimento alla capacità di comprendere la illiceità del fatto).

Non si è invece ritenuto di spostare la collocazione sistematica della imputabilità, come aveva invece suggerito taluno nel corso del dibattito sul Progetto preliminare, sostenendo impropriamente che la attuale collocazione presupporrebbe la scelta dogmatica di non considerare la imputabilità un presupposto della colpevolezza. Si è deciso di confermare la attuale sistematica proprio perché la Commissione non ritiene che scelte dogmatiche debbano essere forzate da un articolato di legge, e perché, mentre la collocazione prescelta della imputabilità lascia in realtà libero l'interprete di ricostruire dogmaticamente gli istituti nel modo che ritiene più opportuno, la sua sistemazione nel capitolo dedicato alla colpevolezza avrebbe significato, all'opposto, indicare una precisa scelta legislativa.

2. In tema di minore età idonea ad incidere sulla imputabilità una parte della Commissione ha proposto di abbassare il limite massimo di cui all'art. 95 -originario art. 97- da 18 anni a 16 anni. Pur con qualche perplessità la Commissione si è orientata a mantenere il limite dei 18 anni, stabilendo comunque di esplicitare tale perplessità nella Relazione di accompagnamento alla nuova versione del Progetto preliminare.

3. In tema di misure di sicurezza riabilitative (art. 96 -originario art. 98), di misure per i non imputabili per infermità o altro grave disturbo della personalità (art. 97 -originario art. 99), di misure per i non imputabili per minore età (art. 98 -originario art. 100), la Commissione ha proceduto a modificazioni dirette a recepire suggerimenti emersi nel corso del dibattito seguito alla pubblicazione del Progetto preliminare.

Ulteriori modificazioni del testo della norma, in questo caso di tipo meramente chiarificatore, sono state introdotte nei confronti della disciplina della esecuzione delle misure (art. 99 -originario art. 101).

4. In materia di capacità ridotta è stata ritoccata la disciplina delle finalità del trattamento e della diminuzione di pena (art. 100 -art. 102 testo originario).

5. In materia di trattamento dei minori imputabili la disciplina delle finalità del trattamento (art. 104 -originario art. 106), delle pene per i reati commessi da minori di anni 18 (art. 105 -originario art. 108), e dell'affidamento al servizio sociale (ar. 106 -originario art. 108) è stata modificata, tenendo conto di alcune osservazioni critiche avanzate nel corso del dibattito, allo scopo di rendere più coerente il sistema delineato nel Progetto preliminare e di eliminare talune rigidezze.

6. Sempre in considerazione di osservazioni emerse nel corso del dibattito, è stata modificata la disciplina della messa alla prova di cui all'art. 109 (art. 111 nel testo originario del Progetto preliminare).

6. Confisca

1. Per ragioni di semplificazione è stata eliminata la prima parte dell'art. 112 comma 3 (art. 114 nel testo originario del Progetto preliminare).

7. Disposizioni di attuazione e di coordinamento

1. E' stato inserito l'art. 6 contenente l'enunciazione della abolizione delle circostanze del reato ad effetto speciale.

 

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