Modifiche a Ordinamento Penitenziario

 

Articolato: misure alternative alla detenzione

 

LEGGE 26 luglio 1975 n. 354

norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

 

Articolato della proposta di modifica delle norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale

 

Capo VI - Misure alternative alla detenzione e remissione del debito

 

 

Titolo II°
Misure alternative alla detenzione, esecuzione di altri trattamenti sanzionatori penali e magistratura di sorveglianza

 

Capo I°
Misure alternative alla detenzione

 

Art. 46-bis

(Diritti dei condannati).

 

1. E’ riconosciuto, con riferimento all’art. 27, comma 3, della Costituzione, il diritto del condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla legge ordinaria, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo (sentenza 204/74 Corte Cost.).

2. Il sistema normativo deve tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma predisporre anche tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle (sentenza n. 204/74 Corte Cost.).

3. A tal fine sono stabilite le misure alternative alla detenzione o di prova controllata, che, attraverso prescrizioni limitative, ma non privative, della libertà personale e l’apprestamento di forme di sostegno, siano idonee a funzionare ad un tempo come strumenti di controllo sociale e di promozione alla risocializzazione (sentenza n. 343/87 Corte Cost.).

4. Il funzionamento di tale sistema deve essere assicurato attraverso la creazione e il mantenimento di una organizzazione adeguata a svolgere le funzioni di controllo e di assistenza indicate nel comma precedente (v, sentenza n. 343/87 Corte Cost.).

5. Quando il giudice competente accerta che il condannato si trova nelle condizioni, legali e di merito, previste dalla legge deve ritenere venuta meno la ragione della prosecuzione della pena detentiva continuativa in carcere e disporre che la stessa prosegua in misura alternativa (sentenza n. 282/89 Corte Cost.). Questa rappresenta un intervento ordinario e necessario attraverso il quale la pena viene eseguita e tale rimane, anche nei casi in cui la legge ordinaria lo preveda nei confronti di persone in stato di libertà.

 

Art.47

Affidamento in prova al servizio sociale

1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può' essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

2. Il provvedimento é adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può' ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

3. L'affidamento in prova al servizio sociale può' essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.

4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta.

5. All'atto dell'affidamento é redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

6. Con lo stesso provvedimento può' essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.

9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

11. L'affidamento é revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.

12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3.

 

Il comma 1 dell’art. 47 è sostituito dal seguente:

 

"1. Se la pena detentiva non supera tre anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dall’istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare."

 

Nel comma 3 dell’art. 47, alla fine del testo vigente, è aggiunta la seguente proposizione:

 

"L’istanza è proposta al Tribunale di sorveglianza territorialmente competente nel luogo di residenza o domicilio del condannato, previo accertamento della sua posizione esecutiva presso l’ufficio del pubblico ministero competente alla esecuzione."

 

Nel comma 5 dell’art. 47, le parole iniziali "all’atto dell’affidamento è redatto verbale in cui sono dettate" sono sostituite dalle parole: "Nel provvedimento di affidamento sono dettate".

 

Il comma 7 dell’art. 47 è modificato dal seguente:

 

"7. Nel provvedimento può anche stabilirsi che l’affidato si adoperi a favore della vittima del reato e, quando è in esecuzione di pena per reato commesso in violazione dei suoi doveri familiari, adempia puntualmente gli obblighi di assistenza familiare. Gli interventi predetti prescindono dall’eventuale obbligo di risarcimento del danno derivante dal reato, da attuare solo nell’ambito e secondo le regole dell’azione civile relativa."

 

Dopo il comma 9 dell’art. 47 è aggiunto il seguente comma:

 

"9bis. La funzione di controllo sul rispetto delle prescrizioni deve essere assolta dai centri di servizio sociale adulti a mezzo di proprio personale non appartenente a organi di polizia. Nelle prescrizioni non possono essere introdotti riferimenti e compiti degli organi di polizia. Se questi, nella loro attività di prevenzione generale, verificano situazioni problematiche che riguardano affidati in prova al servizio sociale, ne riferiscono al magistrato di sorveglianza e al Centro Servizio sociale adulti competenti alla esecuzione della misura alternativa."

 

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

 

"12. L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena nella sua interezza, compresa la pena pecuniaria, le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna. Sono inoltre revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo."

 

Dopo l’art. 47 è inserito il seguente articolo:

 

Art. 47bis. (Uscita dallo Stato durante la esecuzione di misura alternativa).

1. Chi si trova in esecuzione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale può chiedere di essere autorizzato a recarsi fuori dal territorio dello Stato per un periodo o per più periodi, quando ciò sia indispensabile per esigenze di lavoro o di studio o di salute o di famiglia.

2. L’autorizzazione è concessa dal magistrato di sorveglianza, previa verifica delle esigenze dichiarate, attraverso il Centro servizio sociale adulti o altri organi pubblici del nostro Stato o di quello in cui l’affidato si reca.

3. L’esito del periodo di permanenza dell’interessato fuori dal territorio dello Stato sarà verificato, analogamente a quanto disposto dal comma 2, attraverso l’organizzazione di lavoro o di studio o sanitaria o altra a conoscenza della situazione familiare e personale dell’interessato.

4. Nell’ambito dei rapporti fra gli Stati della Comunità europea, possono essere stabilite, a condizioni di reciprocità, convenzioni fra il dipartimento della amministrazione penitenziaria del nostro Stato e la corrispondente autorità di altro Stato della comunità per la esecuzione, nell’altro Stato, dell’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di persona condannata in Italia. Nei casi in cui siano applicate tali convenzioni, la gestione della misura alternativa è condotta dagli organi competenti dell’altro Stato, che, alla conclusione del periodo di affidamento in prova, rimettono gli atti al tribunale di sorveglianza che aveva emesso l’ordinanza ammissiva alla misura alternativa, competente in merito ai provvedimenti conclusivi.

 

Art. 47-bis

Affidamento in prova in casi particolari

(Abrogato)

 

 

Art.47-ter

Detenzione domiciliare

La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.

1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.

1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare é proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma quarto.

2). (Abrogato).

3). (Abrogato).

4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.

5. Il condannato nei confronti del quale é disposta la detenzione domiciliare non é sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

6. La detenzione domiciliare é revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previsti nei commi 1 e 1-bis.

8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, é punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale . Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

9-bis.Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.

 

 

Art. 47-quater

Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria

1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-ter possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

3. Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura alternativa devono contenere anche quelle relative alle modalità di esecuzione del programma.

4. In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono l'attività di sostegno e controllo circa l'attuazione del programma.

5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura alternativa qualora l'interessato abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno.

6. Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio.

7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 47-ter.

9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall'articolo 4-bis, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis e 3 dello stesso articolo.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone internate.

 

 

Art. 47-quinquies

Detenzione domiciliare speciale

1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo.

2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.

3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.

4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.

5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.

8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:

a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;

b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua.

 

 

Art. 47-sexies

Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo

1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura.

2. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

3. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell'articolo 47-quinquies, comma 7.

 

 

Art.48

Regime di semilibertà

Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

(Abrogato il terzo comma)

 

 

Art.49

Ammissione obbligatoria al regime di semilibertà

(Abrogato)

 

 

Art.50

Ammissione alla semilibertà

1. Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati dal comma 1 dell'art. 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'art. 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.

3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

4. L'ammissione al regime di semilibertà é disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.

5. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena.

6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'art. 47, comma 4, in quanto applicabile.

 

 

 

Dopo l’art. 50, è aggiunto il seguente articolo:

 

"Art. 50-bis

(Progressione nel trattamento in semilibertà).

1. Il magistrato di sorveglianza, su istanza del semilibero interessato, può disporre che lo stesso, nel periodo in cui, secondo il programma di trattamento applicato, dovrebbe rientrare in istituto, resti, in regime di detenzione domiciliare, nel luogo, per il tempo e con le modalità indicati, nei periodi di malattia o infortunio, certificati dal servizio sanitario pubblico, e di ferie annuali riconosciute nell’ambito del rapporto di lavoro in corso di svolgimento in semilibertà.

2. Nel caso di semilibero che sarebbe ammissibile all’affidamento in prova al servizio sociale, dopo tre mesi, e, negli altri casi di semilibertà, dopo un anno di effettivo e regolare svolgimento della misura alternativa, il magistrato di sorveglianza, su istanza dell’interessato, può disporre che lo stesso, nel periodo in cui, secondo il programma di trattamento applicato, dovrebbe rientrare in istituto, resti, in regime di detenzione domiciliare, nel luogo, per il tempo e con le modalità indicati dallo stesso magistrato, nei giorni di sabato o domenica o in entrambi, nonché nel giorno di riposo settimanale diverso dai predetti.

3. Il magistrato di sorveglianza può adottare il provvedimento di cui al comma 2 nei confronti dei semiliberi in esecuzione di una pena residua inferiore ad anni due, anche a prescindere dalla previa espiazione di parte della pena di cui al comma precedente.

4. Nei casi di cui alla prima ipotesi del comma 2 e di cui al comma 3, dopo un anno, e, nei casi di cui alla seconda ipotesi del comma 2, dopo tre anni di effettivo e regolare svolgimento della semilibertà, il magistrato di sorveglianza, su istanza dell’interessato, può disporre che lo stesso, nel periodo in cui dovrebbe rientrare in istituto, resti in detenzione domiciliare, nel luogo, per i tempi e con le modalità stabilite dallo stesso giudice. Tale intervento è ammissibile anche senza che vi sia stato in precedenza l’intervento di cui ai commi 2 e 3.

5. Il magistrato di sorveglianza, sentito il gruppo di osservazione e trattamento e svolti gli eventuali ulteriori accertamenti, provvede nelle forme del decreto previsto dall’art. 69, comma 5. La applicazione e i tempi di attuazione della detenzione domiciliare sono comunicati agli organi di polizia per l’espletamento dei compiti di loro competenza.

6. Il magistrato di sorveglianza, sentito l’interessato e il gruppo di osservazione, può modificare le prescrizioni stabilite nei provvedimenti suindicati.

Restano ferme, per il periodo della giornata in cui l’interessato esce dall’istituto per il compimento delle attività da svolgere in semilibertà, le competenze di cui all’art. 69, comma 5.

7. Il condannato ammesso alla semilibertà, dopo quattro anni di effettivo e regolare svolgimento della stessa, è ammissibile alla liberazione condizionale anche se la parte della pena espiata non raggiunge quella che deve essere previamente espiata o eccede quella residua, secondo le misure indicate dall’art. 50ter. Se si tratta di condannato all’ergastolo, dopo 5 anni di effettivo e regolare svolgimento della semiliberà, è ammissibile la liberazione condizionale anche se non è ancora maturata la espiazione della parte di pena prevista dall’art. 50ter."

 

 

Art. 50-ter

 

L’art. 176 C.P. è sostituito dal seguente:

 

"50ter. (Liberazione condizionale).

 

1. Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia manifestato costanti progressi nel trattamento, tali da fare ritenere che egli sia ravveduto e che non commetterà altri reati, può essere ammesso alla liberazione condizionale ai sensi dei commi seguenti, se vi sono le condizioni per il suo corretto reinserimento sociale.

2. Il condannato a pena detentiva temporanea può essere ammesso alla liberazione condizionale:

a) se ha scontato almeno trenta mesi e, comunque, almeno metà della pena in esecuzione o, nei casi di cui all’art. 54bis, almeno i due terzi della pena stessa, e il rimanente della medesima non superi i cinque anni; per le pene superiori a 10 anni, il residuo pena non deve essere superiore ad anni cinque più un quarto della pena in esecuzione, eccedente i 10 anni;

b) quando è stato ritenuto recidivo ai sensi dei capoversi dell’art. 99, se ha scontato almeno quattro anni e non meno di tre quarti della pena in esecuzione.

3. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.

4. La concessione della liberazione condizionale è subordinata all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.

5. Le preclusioni ai benefici penitenziari, salva collaborazione con la giustizia, di cui al primo periodo del comma 1 dell’art. 54bis non si applicano alla liberazione condizionale.

6. La liberazione condizionale è attuata con la sottoposizione dell’interessato, per un periodo uguale a quello della pena da scontare o di anni cinque, se si tratta di condannato all’ergastolo, alle prescrizioni contenute nella ordinanza ammissiva alla liberazione condizionale. Il verbale di accettazione della sottoposizione alle prescrizioni, in difetto della quale la liberazione condizionale non è eseguita, è redatto dinanzi all’organo penitenziario da cui l’interessato dipende.

7. Le prescrizioni devono contenere le indicazioni relative ai rapporti che l’interessato deve stabilire e mantenere con l’organo di polizia e il Centro servizio sociale adulti, che seguono la misura e presso i quali si deve presentare senza ritardo, e relative inoltre alle presentazioni periodiche dinanzi agli stessi organi, nonché alle indicazioni sulla dimora, sulla libertà di spostamento e sull’eventuale obbligo di permanenza per tempi determinati presso la dimora, sullo svolgimento di attività di lavoro o di altra attività comunque utile al reinserimento sociale. Nelle prescrizioni può essere anche previsto che, durante tutto o parte del periodo di liberazione condizionale, l’interessato non soggiorni in uno o più comuni e non svolga attività o intrattenga rapporti personali che possono porlo a rischio del compimento di altri reati.

8. Nel corso della liberazione condizionale, le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.

9. Il Centro servizio sociale adulti, oltre a controllare la condotta del soggetto, svolge le attività di sostegno e assistenza utili al suo reinserimento sociale. L’organo di polizia verifica l’osservanza delle prescrizioni che lo riguardano. Entrambi riferiscono periodicamente al magistrato di sorveglianza circa l’andamento della liberazione condizionale.

 

 

Art. 50-quater

 

L’art. 177 C.P., è sostituito dal seguente:

 

"Art. 50quater. (Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena).

 

1. Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l’esecuzione della misura di sicurezza detentiva applicata al condannato con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

2. La liberazione condizionale è revocata se la persona liberata viene condannato per un reato commesso nel corso della misura ovvero trasgredisce le prescrizioni stabilite per la esecuzione della stessa, quando la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita e alle violazioni delle prescrizioni, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio (sentenza costituzionale n. 418/98). Con il provvedimento di revoca il Tribunale di sorveglianza determina la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in liberazione condizionale, nonchè delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo." (v. sentenza costituzionale. n 282/89).

3. Decorso tutto il tempo della pena inflitta ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all’ergastolo, l’esito positivo del periodo di prova estingue la pena nella sua interezza, compresa la pena pecuniaria, le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

4. Al liberato condizionale che abbia dato prova, nel periodo di liberazione condizionale di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all’art. 54. Si applicano gli artt. 69, comma 8, e 69bis, nonché l’art. 54, comma 3.

5. Il beneficio di cui al comma precedente si applica anche alle liberazioni condizionali e per i semestri in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art.51

Sospensione e revoca del regime di semilibertà

Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.

Il condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, é punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.

Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato é punibile a norma del primo comma dell' articolo 385 del codice penale ed é applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

All'internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell' articolo 53 .

 

Nell’art. 51, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

 

1bis. Gli accertamenti sulla idoneità alla semilibertà sono operati dal personale penitenziario, sia da quello educativo e di servizio sociale, sia da quello appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. Non hanno funzioni specifiche di controllo in proposito gli altri organi di polizia, che, se, nella loro attività di prevenzione generale, verificano situazioni problematiche concernenti i detenuti o internati semiliberi, ne riferiscono al magistrato di sorveglianza e al direttore dell’istituto penitenziario competenti.

1ter. Nei periodi di detenzione domiciliare del detenuto semilibero di cui all’art. 50bis, gli organi di polizia svolgono i controlli di loro competenza e riferiscono sulle eventuali violazioni al magistrato di sorveglianza e alla direzione dell’istituto penitenziario.

1quater. Il provvedimento di revoca della semilibertà deve fare sempre riferimento ad una condotta colpevole dell’interessato, tale da palesare la sua inidoneità al trattamento in semilibertà. Se questa manchi, l’ammissione alla misura alternativa è dichiarata inefficace ed è esclusa la applicazione della normativa conseguente alla revoca.

 

Art.51-bis

Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà

1. Quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semilibertà sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il direttore dello istituto penitenziario o il direttore del centro di servizio sociale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma primo dello articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso; in caso contrario dispone la sospensione della misura stessa. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura.

 

 

Art.51-ter

Sospensione cautelativa delle misure alternative

1. Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al regime di semilibertà o di detenzione domiciliare o di detenzione domiciliare speciale pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa é in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto. Trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo l’art. 51ter, è aggiunto il seguente articolo:

 

"Art, 51-quater

(Estensione alla liberazione condizionale della applicazione degli articoli precedenti)

 

1. Le disposizioni degli artt. 51bis e 51ter si applicano anche nei confronti del condannato in esecuzione della liberazione condizionale."

 

Art.52

Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà

Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno.

Durante la licenza il condannato é sottoposto al regime della libertà vigilata.

Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.

Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo.

 

 

Art.53

Licenze agli internati

Agli internati può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.

Ai medesimi può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.

Agli internati ammessi al regime di semilibertà possono inoltre essere concesse, a titolo di premio, le licenze previste nel primo comma dell'articolo precedente.

Durante la licenza l'internato é sottoposto al regime della libertà vigilata.

Se l'internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.

L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della licenza, senza giustificato motivo, é punito in via disciplinare e, se in regime di semilibertà, può subire la revoca della concessione.

 

 

Art.53-bis

Computo del periodo di permesso o licenza

1. Il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o licenza é computato a ogni effetto nella durata delle misure restrittive della libertà personale, salvi i casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si é dimostrato meritevole del beneficio. In questi casi sull'esclusione dal computo decide, con decreto motivato, il magistrato di sorveglianza.

2. Avverso il decreto può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.

 

Nell’art. 53-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Avverso il decreto può essere proposto dall’interessato reclamo al tribunale di sorveglianza secondo la procedura di cui agli artt. 666 e 678 C.p.p.. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio."

 

Art.54

Liberazione anticipata

1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione é concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine é valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.

2. La concessione del beneficio é comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento é stato da lui emesso.

3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma primo si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo.

 

 

 

Il comma 3 dell’art. 54 è sostituito dal seguente:

"3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso della esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio (sent. cost. 186/95).

 

L’art. 4-bis della L. 26/7/1954, n. 354 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 54-bis

(Preclusioni o limitazioni alla concessione dei benefici penitenziari)

 

Il comma 1 del testo vigente dell’art. 4bis diviene il comma 1 del presente articolo e resta identico, salva queste modifiche:

nel terzo periodo del comma 1, la frase "purchè siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata" è sostituita dalla frase "solo se non vi sono elementi tali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva";

inoltre nella frase iniziale del quarto periodo "I benefici di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva", dopo la parola "collegamenti" e aggiunta la parola "attuali".

 

Dopo il comma 1, i commi successivi sono sostituiti dai seguenti:

 

2 Le preclusioni, salva collaborazione alla giustizia ai sensi art. 58ter, alla ammissibilità al lavoro all’esterno e ai permessi premio di cui al primo periodo del comma 1 cessano di avere efficacia dopo la espiazione effettiva di metà della pena e comunque di non oltre 10 anni, non applicata in tale calcolo la disposizione del comma 4 dell’art. 54. Le stesse preclusioni alla ammissibilità alle misure alternative alla detenzione di cui agli artt. 47, 47ter e 48, cessano di avere efficacia dopo la espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre 14 anni. Venuta meno la efficacia delle preclusioni, la ammissione ai benefici predetti potrà avvenire solo in presenza delle condizioni legali e di merito previste per i singoli benefici e purchè non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

3. Ai fini della decisione in merito ai benefici di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza integra i dati istruttori utili alla decisione stessa acquisendo dettagliate informazioni dagli organi indicati al comma successivo sulla attualità dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o eversiva. Le informazioni di tali organi non devono esprimere pareri sulla concessione dei benefici, ma fornire dati conoscitivi relativi alla permanenza attuale dei collegamenti indicati: gli eventuali pareri espressi non possono essere utilizzati nella motivazione della decisione. In ogni caso il giudice decide trascorsi quaranta giorni dalla richiesta delle informazioni.

4. Le informazioni di cui al comma precedente sono acquisite:

-nei casi di cui al primo, secondo e terzo periodo del comma 1, presso il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente nel luogo di detenzione del condannato, che può essere integrato dal direttore dell’istituto in cui lo stesso si trova, e dell’analogo organo competente nel luogo di commissione del reato;

nei casi di cui al quarto periodo, ai questori competenti nel luogo di detenzione del condannato e nel luogo di commissione dei reati.

 

5. Uniforme al comma 4 del testo vigente dell’art. 4bis.

 

Il comma 5 del vigente art. 4bis è soppresso.

 

6. I commi 3, 4 e 5 si applicano anche alla liberazione condizionale.

 

 

L’art. 58-quater è sostituito dall’articolo successivo e, con lo stesso, viene così modificato:

 

"Art. 54-ter

(Divieto di concessione dei benefici penitenziari)

1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative di cui agli articoli 47, 47ter e 48 non possono essere concessi al condannato per uno dei delitti di cui all’art. 54bis:

quando ha posto in essere una condotta punibile a norma dell’art. 385 codice penale;

quando le misure predette sono state revocate a seguito di una condotta colpevole dell’interessato;

quando è pronunciata condanna definitiva nei suoi confronti per un delitto doloso, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso durante la fruizione di uno dei benefici predetti.

 

2.Il divieto di cui al comma 1 opera:

nella ipotesi di cui alla lettera a del comma precedente, quando sono decorsi 3 anni dal momento in cui è ripresa la esecuzione della custodia o della pena: tale periodo è ridotto a due anni se l’interessato si costituisce volontariamente in carcere entro dieci giorni dalla consumazione della evasione;

nella ipotesi di cui alla lettera b del comma precedente quando sono decorsi 3 anni dalla data della condotta colpevole per cui è stata pronunciata la revoca della misura alternativa;

nella ipotesi di cui alla lettera c del comma precedente quando, dalla data della commissione del delitto, sono decorsi tre anni, se la pena inflitta non è superiore ad un anno e sei mesi di reclusione, e quando siano decorsi cinque anni, se la pena inflitta è superiore ad un anno e sei mesi di reclusione.

3. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, il divieto ivi previsto opera anche se è emessa sentenza ai sensi art. 444 C.p.p..

4. Quando si procede penalmente nei confronti dell’interessato per un delitto doloso punito con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza competenti possono sospendere la esecuzione del lavoro all’esterno o la esecuzione o concessione dei permessi premio o la esecuzione della misura alternativa fino alla pronuncia della sentenza definitiva.

5. I commi precedenti sono applicabili anche alla liberazione condizionale.

 

 

Sono introdotti gli artt. seguenti.

 

"Art. 54-quater

(Decorso del tempo e disposizioni in materia penale e di procedura della esecuzione penale)

 

1. L’ultimo comma dell’art. 172 C. P. è soppresso. Il secondo periodo del comma 1 dell’art.173 è soppresso.

2. La revoca della sospensione condizionale della pena di cui all’art. 163 C.p., dell’indulto e della grazia, dell’affidamento in prova al servizio sociale e della liberazione anticipata, di cui agli artt.47 e 54 L.26/7/1975,n.354, della liberazione condizionale, della sospensione della esecuzione della pena detentiva e dell’affidamento in prova in casi particolari di cui agli artt.90 e 94 del D.P.R. 9/10/1990, n. 309, deve essere disposta entro cinque anni dal verificarsi della causa che determina la revoca. Se tale causa è rappresentata da una sentenza di condanna, il termine predetto decorre dal passaggio in giudicato della medesima.

3. L’ordine di esecuzione della pena di cui al comma 2 deve essere emesso e trasmesso per la esecuzione agli organi competenti, che devono provvedere senza alcun ritardo, entro tre mesi dalla comunicazione dei provvedimenti di cui al comma 2.

4. Nei casi in cui la revoca del beneficio si verifica automaticamente per effetto della legge, l’ordine di esecuzione della pena deve essere emesso e trasmesso per la esecuzione senza ritardo entro il termine di cinque anni di cui allo stesso comma. Entro tale termine deve, comunque, essere emesso anche il provvedimento dichiarativo della revoca da parte del giudice competente.

5. Cessa la esecuzione delle pene poste in esecuzione a seguito di revoca disposta fuori dai termini di cui a commi precedenti, anche se la esecuzione è iniziata prima della entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

"Art. 54-quinquies

(Ammissibilità a misure alternative con riferimento al decorso del tempo dalla commissione dei reati)

 

1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e la semilibertà, nonché la liberazione condizionale possono essere concessi anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli artt. 21, 30ter, 50 della L. 26/7/1975, n. 354, e 176 C.p., quando siano decorsi i periodi di tempo sottoindicati dalla commissione dei reati per cui sono state inflitte la condanna o le condanne. L’ammissione è disposta in base ai risultati della osservazione condotta collegialmente in istituto e se, in particolare, in relazione al tempo trascorso dalla commissione dei reati, è da ritenere che il condannato non commetta altri reati.

2. La disposizione predetta è applicabile:

a) quando siano decorsi 10 anni dalla commissione dei reati e la pena inflitta con la sentenza di condanna non sia superiore ad anni 5;

b) quando siano decorsi 15 anni e la pena inflitta non sia superiore ad anni 10;

c) quando siano decorsi 20 anni e la pena inflitta sia superiore ad anni 10;

d) quando siano decorsi 25 anni e sia stata inflitta la pena dell’ergastolo.

I termini di cui al comma precedente sono ridotti a 5,10,15 e 20 anni, se il condannato ha già espiato oltre un quarto della pena in esecuzione.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei casi di cui all’art. 54bis (già 4bis), comma 1, primo periodo, della L. 26/7/1975, n.354.

4. Nei confronti di chi è stato condannato per delitti aventi finalità di terrorismo, escluso quello internazionale, ed eversione dell’ordinamento costituzionale o comunque espressione violenta di lotta politica, l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e la semilibertà, nonché la liberazione condizionale possono essere concessi anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative alle preclusioni alla ammissibilità, salva collaborazione, di cui all’art. 54bis (già 4bis), comma 1, primo periodo, nonché quelle relative ai limiti di pena di cui agli artt. 21, 30ter, 50 della L. 26/7/1975, n. 354, e 176 C.p., quando siano decorsi almeno 15 anni dalla commissione dei reati per cui è stata inflitta la condanna e, anche in base ai risultati della osservazione condotta collegialmente in istituto, vi sono elementi tali da escludere che il condannato commetta ulteriori reati e, tenendo conto, in particolare del tempo trascorso dai fatti, risulta che il condannato medesimo ha tenuto e tiene comportamenti oggettivamente incompatibili con il permanere di vincoli con movimenti terroristici ed eversivi ed ha escluso ed esclude la violenza come metodo di lotta politica.

5. Nel provvedimento di concessione di cui al comma precedente, può essere stabilito che, durante la esecuzione delle misure alternative, il condannato si impegni in attività socialmente utili.

6. Quando, al momento della decisione, sono trascorsi, dai fatti per cui vi è stata condanna, 20 anni, o 25 anni in caso di persona sottoposta alla esecuzione della pena dell’ergastolo, fra i benefici indicati nel comma 1 e 4, è adottata la liberazione condizionale. I termini suindicati sono ridotti a 15 e 20 anni quando la persona interessata è detenuta da oltre 10 anni.

7. Quando sia concessa la liberazione condizionale, la durata della stessa è di anni due, nei casi in cui la pena residua da espiare non sia superiore ad anni cinque, di anni tre negli altri casi di pena temporanea e di anni quattro per il condannato all’ergastolo.

8. Il consiglio di disciplina, quando intenda proporre le concessioni previste nei commi precedenti, è integrato dai componenti del gruppo di osservazione e trattamento."

9. Nei casi di condannati per i delitti di cui all’art. 54bis (già 4bis) restano fermi gli obblighi degli accertamenti presso i comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica e presso gli organi di polizia previsti dallo stesso articolo.

 

Art.55

Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata

Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui allo articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale.

 

 

Art.56

Remissione del debito

1. Il debito per le spese di procedimento e di mantenimento é rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovano in disagiate condizioni economiche e hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 30-ter. La relativa domanda può essere proposta fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese.

 

 

Art.57

Legittimazione alla richiesta dei benefici

Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47 ,50,52,53,54 e 56 possono essere richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina.

 

 

Art.58

Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza

Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza, esclusi quelli di cui all' articolo 56 ,é data immediata comunicazione all'autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.

 

 

Art. 58-bis

Iscrizione nel casellario giudiziale

Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva.

 

 

Art.58-ter

Persone che collaborano con la giustizia

1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma primo dell'articolo 21, dei comma quarto dell'articolo 30-ter e del comma secondo dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma primo dell'articolo 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

2. Le condotte indicate nel comma primo sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali é stata presentata la collaborazione.

 

 

Art.58-quater

Divieto di concessione di benefici

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'articolo 4-bis che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti é stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47- ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma.

3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui é ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o é stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.

4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289- bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.

5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo vi non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, nei cui confronti si procede o é pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.

6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato.

7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui é ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o é stato emesso il provvedimento di revoca della misura.

(La Corte Costituzionale con sentenza n. 436/1999 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 58-quater nella parte in cui si riferisce ai minorenni).

 

 

L’art. 58-quater è sostituito dall’art. art. 54ter. (Divieto di concessione dei benefici penitenziari).

 

 

Capo II°
Esecuzione di trattamenti sanzionatori penali diversi dalla pena detentiva

 

 

Art. 1. L’art. 660 C.p.p. è sostituito dal seguente:

 

"Art. 660. (Esecuzione delle pene pecuniarie).

 

1. Le condanne a pene pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

2. Quando è accertata la impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero competente per l’esecuzione emette provvedimento di conversione della pena pecuniaria nel trattamento sanzionatorio sostitutivo dell’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 102, comma 1, della L. 24/11/1981, n. 689, lo trasmette al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato.

3. Il magistrato di sorveglianza, sentito l’interessato, dispone la esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 107 della L. 24/11/1981, n. 689. Se l’interessato lo richiede, assumendo di trovarsi in una situazione di solo temporanea insolvenza, il magistrato di sorveglianza, prima di adottare i provvedimenti suindicati, può disporre la rateizzazione della pena a norma dell’art. 133ter del codice penale, se essa non è stata disposta con la sentenza di condanna, ovvero può differire la esecuzione per un tempo non superiore a sei mesi e alla scadenza di tale termine, se l’insolvenza perdura, prorogare il differimento per lo stesso tempo. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la esecuzione è stata differita.

4. Anche prima che sia iniziata la procedura esecutiva a cura degli uffici competenti, il condannato può proporre istanza al magistrato di sorveglianza al fine della rateizzazione della pena o del differimento della esecuzione indicati nel comma precedente in ragione della sua situazione di temporanea insolvenza ovvero al fine della conversione della stessa in ragione della sua situazione di insolvibilità.

5. Nel caso di cui al comma precedente, l’istanza del condannato deve indicare la pena o le pene pecuniarie cui si riferisce e offrire le indicazioni relative alle situazioni di insolvenza o di insolvibilità di cui ai commi precedenti. Il magistrato di sorveglianza richiede al pubblico ministero e, ove occorra, alla cancelleria del giudice della esecuzione, la esatta posizione esecutiva del condannato e lo stato della esecuzione, nonche quanto risulti circa la insolvenza o la insolvibilità indicate nella istanza.

6. La decisione è adottata dal magistrato di sorveglianza, anche sulla conversione in affidamento in prova, previe le verifiche che si ritengano necessarie, comprese, nel caso di adozione del provvedimento di conversione, quelle indicate dall’art. 107 della L. 24/11/1981, n. 689.

7. I provvedimenti del magistrato di sorveglianza sono adottati ai sensi dell’art. 678 comma 2, modificato ai sensi della presente legge.

 

Art. 2. L’art. 678 C.p.p. è sostituito dal seguente:

 

"Art. 678. (Procedimento di sorveglianza).

 

1. Il Tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, salvo non sia diversamente disposto, e il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti alla remissione del debito, ai ricoveri previsti dall’art. 148 del codice penale, alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata applicate in sentenza, alle misure di sicurezza, alla dichiarazione o revoca di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, del difensore o di ufficio, ai sensi art. 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare della identità fisica di una persona, procedono a norma dell’art. 667.

2. Il magistrato di sorveglianza, quando si tratti di decidere, ai sensi del comma 3 dell’art. 660 C.p.p., sulla rateizzazione della pena o sul differimento della esecuzione o sulla esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale applicato in conversione della pena pecuniaria ai sensi art. 660 e 102 L. 24/1171981, n. 689, nonché quando si tratti di decidere, su istanza dell’interessato o del suo difensore, sulla rateizzazione della pena o sul differimento della esecuzione o sulla istanza dell’interessato di conversione della pena, previsti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 660, C.p.p., provvede con decreto. Prima della adozione del provvedimento, nei casi in cui non vi è istanza dell’interessato, questi è invitato a rendere le sue dichiarazioni, se lo crede.

3. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza è comunicato all’interessato e al pubblico ministero, che possono proporre opposizione a mezzo di incidente di esecuzione entro 10 giorni dalla comunicazione e si procede ai sensi del comma 1 di questo articolo. L’opposizione sospende la esecuzione del provvedimento.

4. Uniforme al comma 3 del testo vigente.

 

Art. 3. L’art. 102 della L. 24/11/1981, n. 689 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 102. (Conversione di pene pecuniarie).

 

1. Le pene della multa e dell’ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono, ai sensi articolo 660 C.p.p., nell’affidamento in prova al servizio sociale, di cui all’art. 47 della L. 26/7/1975, n. 354, per i seguenti periodi:

- mesi uno per le pene della multa fino a euro 500 e dell’ammenda fino a euro 1000;

- mesi tre per le pene della multa fino a euro 10.000 e dell’ammenda superiori a euro 1.000;

- mesi sei per le pene della multa superiori ad euro 10.000;

- mesi nove quando vi è concorso di pene della multa e le stesse superano complessivamente euro 25.000.

2. Il condannato può sempre fare cessare la esecuzione della pena convertita pagando la multa o l’ammenda, dedotta la somma proporzionalmente corrispondente alla parte della pena convertita già eseguita, proporzione da operare rispetto alla entità di questa, fissata in sede di conversione.

3. Gli articoli 103 e 105 sono soppressi.

 

Art. 4: l’art. 107 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 107. (Contenuto provvedimento ammissione).

 

1. Il pubblico ministero competente per la esecuzione trasmette il provvedimento di conversione della pena pecuniaria, adottato ai sensi dell’art. 102, comma 1, al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato.

2. Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato, procede ai sensi art. 678 C.p.p., per la esecuzione del provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale di cui al comma precedente, detta le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale e agli altri aspetti indicati nell’art. 47 della L. 26/7/1975, n. 354, previa verifica, da parte dello stesso servizio, della situazione dell’interessato in ordine al suo inserimento sociale, familiare e lavorativo.

3. Nel provvedimento di ammissione è anche previsto lo svolgimento di attività di volontariato o di lavori socialmente utili, in modo però che lo svolgimento di questi non ostacoli lo sviluppo dell’inserimento sociale del condannato e in particolare lo svolgimento dell’attività lavorativa da lui effettivamente svolta, necessaria per soddisfare le sue indispensabili esigenze di vita.

4. Nel caso di cui ai commi 4 e seguenti dell’art. 660 C.p.p., il magistrato di sorveglianza provvede contestualmente anche alla conversione della pena in affidamento in prova al servizio sociale.

5. Il provvedimento di affidamento in prova è trasmesso al Centro servizio sociale adulti territorialmente competente per la redazione del verbale di sottoposizione alle prescrizioni.

6. Si applicano i commi 8, 9 e 10 dell’art.47."

 

Art. 5: l’art. 108 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 108. (Inosservanza delle prescrizioni).

 

1.Al termine dell’affidamento in prova sostitutivo della pena pecuniaria, questa si considera eseguita.

2. Sempre al termine dell’affidamento in prova, se sono state segnalate violazioni delle prescrizioni, il magistrato di sorveglianza, in ordine alle stesse, valuta se, con riferimento alle restrizioni della libertà del soggetto, agli impegni da lui assunti e alla sua complessiva risposta alle prescrizioni, sia stato egualmente mantenuto quel margine di maggiore afflittività rispetto alla originaria sanzione, congruo rispetto al trattamento sanzionatorio sostitutivo. Se la valutazione è positiva, la pena si considera eseguita.

3. Se la valutazione di cui al comma 2 è negativa, il magistrato di sorveglianza, ridetermina, con riferimento ai tempi e all’andamento della prova, il periodo di affidamento in prova che deve essere ancora eseguito, entro i limiti del periodo di affidamento in prova inizialmente applicato, stabilendo un appropriato rafforzamento del regime delle prescrizioni. Tale rideterminazione è disposta una sola volta e, al termine del nuovo periodo di prova, la pena si considera eseguita.

4. Il magistrato di sorveglianza provvede analogamente anche durante lo svolgimento della prova se le segnalazioni di violazioni delle prescrizioni, per la loro gravità, impongano una nuova determinazione del periodo di prova residuo e un rafforzamento del regime delle prescrizioni. Al termine del periodo di prova così determinato, si procederà ai sensi dei commi 2 e 3 di questo articolo.

5. Si procede ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 678 C.p.p..

 

Art. 6. Nell’art’art. 28 C.p., dopo l’ultimo comma, è aggiunto il seguente comma:

 

" 6. L’ interdizione dai pubblici uffici non preclude lo svolgimento presso amministrazioni pubbliche di semplici mansioni d’ordine, nonchè la prestazione d’opera meramente materiale, non trattandosi di attività di pubblico servizio."

 

Art. 7. L’art. 32 del C.p. è abrogato.

 

Art. 8. I commi 1 e 2 dell’art. 85 del D.P.R. 9/10/1990, n. 309, sono abrogati.

 

Art. 9. L’art. 56 della L. 26/7/1975, n. 354 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 56 (Remissione del debito).

 

1. Il debito per le spese del procedimento e per il mantenimento nei periodi detentivi è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che hanno tenuto regolare condotta.

2. Per chi è stato sottoposto a detenzione o è tuttora detenuto, la regolarità della condotta è valutata con riferimento alla condotta attuale del soggetto, anche se in stato di libertà. Per chi non è stato sottoposto a detenzione, la valutazione viene effettuata, con riferimento alla condotta attuale.

3. La condotta si considera regolare quando è volta a realizzare l’inserimento sociale della persona.

3. La relativa domanda può essere proposta dal momento in cui sia divenuta irrevocabile la sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese e fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle stesse."

 

Art. 10. Nell’art. 679 C.p.p., dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

 

2. L’accertamento della pericolosità sociale attuale dell’interessato, nel caso in cui lo stesso abbia fruito regolarmente di semilibertà o di detenzione domiciliare o, in esecuzione della pena in carcere, abbia fruito, con esito regolare, di permessi premio o di lavoro all’esterno o di liberazione anticipata, deve tenere particolare conto dei dati indicativi predetti, particolarmente significativi per il giudizio attuale della pericolosità sociale rispetto a quelli ricavati dalla attività criminosa pregressa. Le stesse indicazioni valgono anche quando l’accertamento della pericolosità sociale riguarda la applicazione o meno della misura di sicurezza della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

3. Nel caso in cui il giudice disponga che non venga applicata la misura di sicurezza della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, non può essere emesso provvedimento di espulsione dello stesso interessato in sede amministrativa e se tale provvedimento è già stato disposto ne cessano gli effetti, anche se è già stato eseguito, salvo che il provvedimento di espulsione in sede amministrativa non sia emesso per specifiche ragioni di ordine pubblico sopravvenute, da indicare esplicitamente nella motivazione del provvedimento stesso.

4. La prevalenza della pronuncia giudiziaria sul provvedimento in sede amministrativa della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato e gli effetti conseguenti sono operanti anche nel caso di declaratoria di estinzione della pena e conseguente revoca delle misure di sicurezza a seguito di esito positivo dell’affidamento in prova o della liberazione condizionale.

5. Nel caso in cui il magistrato di sorveglianza disponga la esecuzione della misura di sicurezza, lo stesso, previa verifica della situazione attuale dell’interessato, può sospendere la applicazione di quelle norme che ostacolano lo svolgimento di attività lavorative o comunque utili all’inserimento sociale durante la esecuzione della misura, norme che vietano il rilascio o dispongono la revoca di autorizzazioni amministrative, o stabiliscono limitazioni, giuridiche o di fatto, che impediscono l’inserimento lavorativo dell’interessato.

6. Le prescrizioni stabilite per la esecuzione della libertà vigilata devono essere compatibili con lo svolgimento della attività lavorativa o comunque utile all’inserimento sociale dell’interessato.

7. Uniforme al comma 2 del testo vigente.

 

Art. 11. L’articolo 120 del D. Legislativo 30/4/1992 (Codice della strada) è abrogato.

 

Dopo l’art. 57 della L. 26/7/1975, n. 354, sono aggiunti i seguenti:

 

Art. 12. Art. 57bis. (Interventi di agevolazione all’inserimento lavorativo e sociale).

1. A richiesta dell’interessato, quando, a causa di una sentenza o di altro provvedimento del giudice penale, una norma di legge preclude allo stesso interessato l’iscrizione in un registro o in un albo professionale o la ammissione a un provvedimento autorizzativo, dai quali deriva la possibilità di svolgere una attività lavorativa o comunque utile al suo reinserimento sociale, il magistrato di sorveglianza esprime il proprio nulla osta a che l’ente o l’organo competente possa provvedere nel merito nonostante la preclusione prevista dalla legge.

2. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza è adottato con decreto motivato previa verifica, a cura del Centro servizio sociale adulti e, ove occorra, anche degli organi di polizia, della situazione e condotta attuale del richiedente e della utilità dell’intervento richiesto al fine del suo inserimento lavorativo e sociale.

3. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza è comunicato all’ente o organo predetti.

4. Nel provvedere, il magistrato di sorveglianza tiene particolarmente conto dell’esito della esecuzione della pena, particolarmente se il richiedente ha fruito di misure alternative o di altri benefici penitenziari.

 

Art. 13. Art. 57ter. (Ammissione a misure alternative di cittadini stranieri durante la esecuzione della pena o di misure di sicurezza).

1. La esecuzione di una pena, in ogni sua parte, compresa la pena pecuniaria, anche se da porre ancora in esecuzione, o di una misura di sicurezza giustificano, senza bisogno di provvedimento autorizzativo, quali il permesso di soggiorno o equivalente, la presenza del cittadino straniero nello Stato, nel quale, pertanto, potrà essere inserito regolarmente in attività lavorativa, e, se libero, potrà avere regolare domicilio o residenza.

2. All’esito delle esecuzioni predette, il magistrato di sorveglianza, ove sia stata disposta la espulsione dallo Stato del cittadino straniero, potrà decidere in merito alla stessa, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 679 C.p.p., tenendo conto della sua partecipazione all’opera di rieducazione svolta.

 

Art. 14. Art. 57 quater. (Documentazione richiesta per la assunzione al lavoro nel settore privato).

1. Nelle assunzioni al lavoro nel settore privato, anche attraverso concorsi o corsi formativi, non può essere richiesta certificazione relativa ai precedenti penali della persona.

2. Alla stessa non può essere richiesta neppure autocertificazione in proposito.

 

Capo III°
La magistratura di sorveglianza

 

Art. 1 . L’art. 68 della legge 26/7/1975, n. 354, è così modificato:

 

Art. 68. (Gli uffici di sorveglianza) 1.Uniforme al comma 1.

2. Alla fine del testo vigente del comma 2, è aggiunta la seguente proposizione: "Nella assegnazione dei magistrati si tiene conto della specifica preparazione in materia penitenziaria, acquisita sia con la frequenza di corsi di formazione e studio relativi alla stessa, sia con l’attività giudiziaria svolta presso gli uffici e i tribunali di sorveglianza, sia con attività istituzionali o di fatto svolte presso istituti o centri servizio sociale penitenziari."

3. Uniforme al comma 3.

4. Uniforme al comma 4.

5. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, vengono definiti nelle sedi competenti, previa verifica dell’effettivo carico di lavoro, gli organici dei magistrati e del personale degli uffici di sorveglianza. Tali organici saranno sottoposti a revisione periodica: entro tre anni, la prima volta, e ogni cinque anni successivamente.

6. Gli organici degli uffici di sorveglianza sono calcolati in relazione al numero delle persone detenute o internate e al numero delle persone in misura alternativa nel territorio di competenza, nonché alle altre incombenze in materia di misure di sicurezza e di sanzioni sostitutive della pena.

7. Gli organici dei tribunali di sorveglianza sono calcolati in relazione al numero delle procedure iscritte annualmente a ruolo presso gli stessi. In riferimento agli organici così calcolati e con adeguata organizzazione del lavoro, annualmente devono essere definite un numero di procedure corrispondente a quelle registrate.

8. Negli uffici di sorveglianza del capoluogo del distretto di corte di appello o della sezione distaccata di corte di appello, vengono definiti organici del personale distinti per il tribunale di sorveglianza e per l’ufficio del magistrato di sorveglianza."

 

Art. 2.

 

Il comma 8 dell’art. 69 è così modificato: "Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata, sui reclami di cui all’art. 35, sulla remissione del debito di cui all’art.56 e sui ricoveri di cui all’art. 148 del codice penale e negli altri casi previsti dalla legge."

 

Art. 3. Il testo vigente dell’art. 69bis è così modificato:

 

"Il comma 2 è abrogato."

 

Nel comma 3, dopo il testo attuale, si aggiunge la seguente proposizione: "Il reclamo sospende la esecuzione dell’ordinanza, salvo che la stessa non comporti la scarcerazione dell’interessato".

 

Art. 4. L’art. 70 è così modificato.

 

Nel comma 9 dell’art. 70 del testo vigente, è aggiunta, in fine, la seguente proposizione: "Ogni modifica di tale trattamento è automaticamente estesa agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza."

 

Dopo l’art. 70ter sono inseriti i seguenti articoli:

 

Art. 5. (Organizzazione del lavoro giurisdizionale e non giurisdizionale).

 

1. Quando pervenga istanza o richiesta o si debba procedere d’ufficio, vi deve essere immediata iscrizione negli appositi registri della procedura relativa.

2. Entro 15 giorni dalla registrazione della procedura deve essere fissata l’udienza per la definizione, calcolati i tempi necessari per gli accertamenti e le acquisizioni documentali, che devono essere disposti senza ritardo. I tempi della definizione delle procedure devono rispondere a criteri di speditezza e tempestività.

3. Quando vi siano particolari esigenze di urgenza possono essere disapplicati i termini dilatori previsti per la procedura di sorveglianza.

4. Si deve provvedere anche per le procedure non giurisdizionali ai sensi di quanto disposto nel comma 1.

 

Art. 6. (Sezioni stralcio del tribunale di sorveglianza).

 

1. Nei tribunali di sorveglianza, presso i quali siano pendenti, in attesa di fissazione dell’udienza, un numero di procedure superiore alla metà di quelle definite nel corso dell’anno precedente, sono istituite sezioni stralcio per la esclusiva definizione delle procedure pendenti all’atto della istituzione delle sezioni stesse.

2. Le udienze dinanzi alle sezioni stralcio saranno fissate seguendo l’ordine cronologico di iscrizione, salvo non ricorrano situazioni di urgenza di singole procedure.

3. Le sezioni stralcio saranno composte da un magistrato di sorveglianza, per il quale deve essere osservata la disposizione del comma 6 dell’art. 70 del testo vigente, che assume la funzione di presidente, e da tre esperti componenti del tribunale di sorveglianza. Con le modalità previste per questi, potranno essere nominati altri esperti, esclusivamente per le sezioni stralcio e limitatamente al periodo di durata delle stesse, in numero non superiore a un terzo del numero massimo previsto per il singolo tribunale di sorveglianza. Fra gli esperti per le sezioni stralcio saranno preferiti i docenti in scienze criminalistiche.

4. Gli esperti componenti della sezione stralcio potranno provvedere anche alle relazioni in udienza e alle motivazioni dei provvedimenti adottati.

5. Le sezioni stralcio sono istituite per un anno e possono essere prorogate per un altro anno.

6. Il presidente del tribunale di sorveglianza può, comunque, compatibilmente con la dimensione del lavoro sopravvenuto, procedere, nella composizione ordinaria dell’ufficio, alla decisione delle procedure arretrate.

7. La organizzazione del lavoro delle sezioni stralcio è di competenza del presidente del tribunale di sorveglianza.

 

Art. 7. (Disposizioni processuali). 1. Le norme contenute nel Capo II°bis, dall’art. 71 all’art. 71sexies, sono abrogate.

 

 

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