|   Proposta
di legge per la modifica dell’art. 47 ter della legge 354/1975 redatta
dal prof. Carlo Alberto Romano, Ass. "Carcere e Territorio" di
Brescia     Articolo
1   
  
    All’articolo
  47 ter, comma 1 bis della L. 354 / 1975 sono apportate le seguenti
  modificazioni: dopo
    le parole "per l’affidamento in prova al servizio sociale" e
    prima delle parole "e sempre che tale misura" è aggiunto il
    seguente periodo: "ma il condannato sia comunque nelle condizioni di
    poter svolgere attività lavorativa a favore di una Onlus presente sul
    territorio nazionale." Dopo
    le parole "commetta altri reati" e prima delle parole "la
    presente disposizione" è aggiunto il seguente periodo: "Tale
    attività potrà essere remunerata secondo le forme previste dalla normativa
    vigente in tema di accesso al lavoro delle categorie svantaggiate. L’eventuale
    mancata prestazione dell’attività lavorativa a favore di una onlus
    costituirà motivo di revoca ai sensi del successivo comma 6".
    All’articolo 100, comma 4 del DPR 230/2000 sono apportate le seguenti
  modificazioni: dopo
    le parole "nello stesso indicato" è aggiunto il seguente periodo:
    "ivi si recherà, una volta notificatogli il provvedimento, entro 5
    giorni il condannato nel caso previsto dall’Art. 47 ter comma 1 bis,
    esprimendo formalmente l’indicazione della onlus presso cui intende
    svolgere l’attività lavorativa. Allo scopo saranno messi a disposizione
    dei centri di servizio sociale, e delle relative sedi distaccate, gli
    elenchi delle onlus che intendono rendersi disponibili ad accogliere
    soggetti sottoposti ad esecuzione penale".
    All’articolo 118, comma 6 del DPR 230/2000 sono apportate le seguenti
  modificazioni:dopo
    le parole "che operano sul territorio" è aggiunto il seguente
    periodo: "e delle onlus che si sono rese disponibili ad accogliere
    soggetti sottoposti ad esecuzione penale".   Articolo
2   
  
    Entro
60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il governo si impegna ad
individuare le onlus che intendono accogliere soggetti in esecuzione penale,
attraverso una verifica delle candidature pervenute al Ministero della
Giustizia, dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Tale verifica
dovrà comprendere l’esame delle attitudini ad accogliere soggetti in
esecuzione penale, della idoneità delle opportunità lavorative messe a
disposizione e delle risorse previste dalle onlus stesse per la remunerazione
dei condannati ammessi a misura alternativa, anche di concerto con il Ministero
del Lavoro.
    Entro
120 giorni, il Ministero della giustizia redigerà l’elenco, annualmente
ridefinibile, delle onlus idonee all’accoglienza di soggetti in esecuzione
penale, mettendolo a disposizione dei centri di servizio sociale per adulti e
delle relative sedi distaccate, per le incombenze di cui alla L. 354/1975, art.
47 ter comma 1 bis, così come modificato dalla presente legge.     |