Sentenza su equa riparazione

 

Equa riparazione e correzione dell’errore materiale della sentenza

Cassazione, sez. I civile, sentenza 10.01.2005 n° 297

 

Altalex, 28 febbraio 2005

 

Il giudice, ai fini dell’accertamento della violazione del termine di ragionevole durata del processo, è tenuto a considerare anche il periodo di durata del procedimento per la correzione dell’errore materiale della sentenza.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 297 del 10 gennaio 2005, ricordando che il giudice, nell’accertare la violazione, deve considerare la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quella di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

 

Cassazione, sez. I civile, sentenza 10.01.2005 n° 297

 

Con ricorso, depositato il 16.02.02, diretto alla Corte d’appello di Perugia, L. Antonietta chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione, di cui alla legge 24.03.2001, n. 89, dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla eccessiva durata del processo civile, instaurato davanti al Pretore di Roma, con atto di citazione notificato il 10.04.95, con il quale la L. aveva opposto il decreto, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 1.805.085.

Tale giudizio si era concluso con sentenza del 28.04.01. Con decreto in data 11.11.2002 il giudice adito respingeva il ricorso, osservando che il giudizio - detratti due anni per rinvii chiesti dalla ricorrente, che aveva accettato, nel chiedere i rinvii, che questi fossero anche di non brevissima durata - si era protratto per anni tre e mesi sei;

che poteva ritenersi ragionevole la durata di tre anni di un giudizio di primo grado;

che in relazione al non rilevante importo della somma opposta ed alla condotta processuale della ricorrente non potevasi ritenere che la stessa, in conseguenza del limitato periodo di maggior durata del processo, abbia potuto subire un danno non patrimoniale, quale danno alla salute psicofisica per lo stress e l’ansia che l’esistenza di una causa possono provocare; che nessun altro pregiudizio era stato provato.

Avverso detto provvedimento L. Antonietta ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Il Ministero della Giustizia ha resistito con contro ricorso.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e mancata applicazione dell’art. 2 legge 24/3/01 n. 89 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Deduce la ricorrente che il periodo di durata eccedente quello di tre anni, da ritenersi ragionevole, sarebbe di 1 anno, 4 mesi e 20 giorni e, quindi, superiore a quello ritenuto dal giudice a quo.

Avrebbe errato il giudice a quo nel non ritenere provato il danno, che, invece, essendo in re ipsa, avrebbe dovuto ritenersi sussistente, essendo stata provata la eccessiva durata del processo.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e mancata applicazione dell’art. 2 L 24.3.01 n. 89 in relazione all’art. 360 c.p.c.

Deduce la ricorrente che la durata del processo avrebbe dovuto essere valutata prendendo in considerazione anche il periodo riguardante il procedimento di correzione di errore pendente dal 4.1.02 e tutt’ora pendente. Il danno, poi, tenendo conto anche di questo ulteriore periodo, avrebbe dovuto essere liquidato in via equitativa.

 

Il ricorso è fondato.

 

Con riferimento al primo motivo il collegio osserva:

con la sentenza n. 1338 del 2004 le sezioni unite di questa corte hanno affermato il principio secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa" - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.

Con la successiva sentenza n. 1339 del 2004 le sezioni unite di questa corte hanno processo non può essere esclusa sul rilievo della esiguità della posta in gioco nel processo presupposto, atteso che l’entità della posta in gioco nel processo, ove si è verificato il mancato rispetto del termine ragionevole, non è suscettibile di impedire il riconoscimento del danno non patrimoniale, dato che l’ansia ed il patema d’animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano normalmente anche nei giudizi in cui sia esigua la posta in gioco, onde tale aspetto può avere un effetto riduttivo dell’entità del risarcimento, ma non totalmente escludente lo stesso.

Il giudice a quo ha escluso la esistenza del danno non patrimoniale, dando rilievo a due circostanze: 1) il limitato periodo di maggior durata del processo rispetto a quella da ritenersi nel caso di specie ragionevole; 2) il non rilevante importo della somma opposta, circostanze entrambe che - alla luce dell’orientamento giurisprudenziale su riportato, che il collegio condivide, non ravvisando serie ragioni per discostarsene - detto giudice avrebbe potuto valorizzare al solo fine di determinare l’entità del risarcimento, ma non per escludere del tutto resistenza del diritto all’indennizzo per la non ragionevole durata del processo. Con riferimento al secondo motivo il collegio osserva:

il giudice a quo ha determinato la durata del processo, omettendo di considerare il periodo di durata del procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e segg. c.p.c., osservando che della durata di tale procedimento non potevasi tener conto non avendo questo natura giurisdizionale.

 

Tale tesi non può essere condivisa.

 

L’art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001 dispone che nell’accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quella di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

Da tale norma si evince chiaramente che quel che rileva è l’influenza di una determinata attività sulla durata del procedimento, non la sua natura, che potrebbe essere, quindi, anche di natura diversa da quella giurisdizionale e addirittura posta in essere da un soggetto diverso dal giudice.

Non si può fondatamente negare che il procedimento ed il relativo provvedimento di correzione di errore materiale rilevino ai fini della definizione del procedimento giurisdizionale, atteso che detto provvedimento ha pur sempre, nonostante la sua natura sostanzialmente amministrativa, la funzione di rendere aderente la "formula" della sentenza al contenuto effettivo della decisione.

A ciò si aggiunga che, secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa corte (cfr. per tutte cass. n. 3604 del 1992), il procedimento di correzione della sentenza di cui agli artt. 287 e segg. cod. proc. civ. non costituisce un nuovo giudizio rispetto a quello in cui la sentenza è stata emessa, ma un mero incidente dello stesso giudizio diretto ad identificare, come già detto, con la sua corretta espressione grafica l’effettiva volontà del giudice come già risulta espressa nella sentenza.

Pertanto il giudice, ai fini dell’accertamento della violazione del termine di ragionevole durata del processo, è tenuto a considerare anche il periodo di durata del procedimento per la correzione dell’errore materiale della sentenza.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e che nel decidere si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.

 

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2005.

 

 

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