Legge 13 aprile 1988 n° 117

 

Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle

funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati

 

 

Articolo 1

Ambito di applicazione

 

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria.

  2. Le disposizioni di cui al comma primo si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.

  3. Nelle disposizioni che seguono il termine "magistrato" comprende tutti i soggetti indicati nei commi primo e secondo.

 

 

Articolo 2
Responsabilità per dolo o colpa grave

  1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.

  2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.

  3. Costituiscono colpa grave:

la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza é incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

 

 

Articolo 3
Diniego di giustizia

  1. Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non é previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.

  2. Il termine di trenta giorni può essere prorogato, prima della sua scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente dell'ufficio, con ulteriore decreto motivato adottato prima della scadenza, può aumentare fino ad altri tre mesi il termine di cui sopra.

  3. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell'imputato, il termine di cui al comma primo é ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell'istanza o coincide con il giorno in cui si é verificata una situazione o é decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.

 

Articolo 4
Competenza e termini

  1. L'azione di risarcimento del danno contro lo stato deve essere esercitata nei confronti del presidente del consiglio dei ministri. Competente é il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui é compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato al momento del fatto, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso é competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello dell'altro distretto più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto. Per determinare il distretto della corte d'appello più vicino si applica il disposto dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 879.

  2. L'azione di risarcimento del danno contro lo stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si é verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione é esperibile.

  3. L'azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si é concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si é verificato.

  4. Nei casi previsti dall'articolo 3 l'azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.

  5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.

 

Articolo 5
Ammissibilità della domanda

  1. Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda di cui all'articolo 2.

  2. A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio che é tenuto a provvedere entro quaranta giorni dal provvedimento di rimessione del giudice istruttore.

  3. La domanda é inammissibile quando non sono rispettati i termini o i presupposti di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando é manifestamente infondata.

  4. L'inammissibilità é dichiarata con decreto motivato, impugnabile con i modi e le forme di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile , innanzi alla corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio con decreto motivato entro quaranta giorni dalla proposizione del reclamo. Contro il decreto di inammissibilità della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione, che deve essere notificato all'altra parte entro trenta giorni dalla notificazione del decreto da effettuarsi senza indugio a cura della cancelleria e comunque non oltre dieci giorni. Il ricorso é depositato nella cancelleria della stessa corte d'appello nei successivi dieci giorni e l'altra parte deve costituirsi nei dieci giorni successivi depositando memoria e fascicolo presso la cancelleria. La corte, dopo la costituzione delle parti o dopo la scadenza dei termini per il deposito, trasmette gli atti senza indugio e comunque non oltre dieci giorni alla corte di cassazione che decide entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi. La corte di cassazione, ove annulli il provvedimento di inammissibilità della corte d'appello, dichiara ammissibile la domanda. Scaduto il quarantesimo giorno la parte può presentare, rispettivamente al tribunale o alla corte d'appello o, scaduto il sessantesimo giorno, alla corte di cassazione, secondo le rispettive competenze, l'istanza di cui all'articolo 3.

  5. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d'appello o la corte di cassazione che in sede, di impugnazione dichiarano ammissibile la domanda rimettono per la prosecuzione del processo gli atti ad altra sezione del tribunale e, ove questa non sia costituita, al tribunale che decide in composizione intieramente diversa. Nell'eventuale giudizio di appello non possono far parte della corte i magistrati che abbiano fatto parte del collegio che ha pronunziato l'inammissibilità. Se la domanda é dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare; per gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie la copia degli atti é trasmessa agli organi ai quali compete l'eventuale sospensione o revoca della loro nomina.

 

Articolo 6
Intervento del magistrato nel giudizio

  1. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio non può essere chiamato in causa ma può intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile . Al fine di consentire l'eventuale intervento del magistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza.

  2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo stato non fa stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato non é intervenuto volontariamente in giudizio. Non fa stato nel procedimento disciplinare.

  3. Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non può essere assunto come teste né nel giudizio di ammissibilità, né nel giudizio contro lo Stato.

 

Articolo 7
Azione di rivalsa

  1. Lo stato, entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all'articolo 5 , esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

  2. In nessun caso la transazione é opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa e nel giudizio disciplinare.

  3. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrano a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui all'articolo 2 , comma terzo, lettere b) e c).

 

Articolo 8
Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa

  1. L'azione di rivalsa deve essere promossa dal presidente del consiglio dei ministri.

  2. L'azione di rivalsa deve essere proposta dinanzi al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui é compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva, al momento del fatto, il magistrato che ha posto in essere il provvedimento, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso é competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello di altro distretto più vicino.

  3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento é proposta, anche se dal fatto é derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.

  4. Le disposizioni del comma terzo si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa é calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa é calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l'azione di risarcimento é proposta.

 

Articolo 9
Azione disciplinare

  1. Il procuratore generale presso la corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma quinto dell'articolo 5 . Resta ferma la facoltà del ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della costituzione.

  2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa.

  3. La disposizione di cui all'articolo 2, che circoscrive la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare.

 

Articolo 10
Consiglio di presidenza della Corte dei Conti

  1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della corte dei conti, la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti e conseguenti che riguardano le funzioni dei magistrati della corte dei conti é affidata al consiglio di presidenza.

  2. Il consiglio di presidenza é composto:

dal presidente della corte dei conti, che lo presiede;

dal procuratore generale della corte dei conti;

dal presidente di sezione più anziano;

da quattro cittadini scelti di intesa tra i presidenti delle due camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale;

da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data dell'1 gennaio dell'anno di costituzione dell'organo.

  1. Alle adunanze del consiglio di presidenza partecipa il segretario generale senza diritto di voto.

  2. Il consiglio di presidenza ha il compito di decidere in ordine alle questioni disciplinari. Alle adunanze che hanno tale oggetto non partecipa il segretario generale ed il procuratore generale é chiamato a svolgervi, anche per mezzo dei suoi sostituti, esclusivamente le funzioni inerenti alla promozione dell'azione disciplinare e le relative richieste.

  3. I cittadini di cui alla lettera d) del comma secondo non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni della corte dei conti.

  4. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera e) del comma secondo partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto personale e segreto.

  5. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere soltanto una preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

  6. Per l'elezione é istituito presso la corte dei conti l'ufficio elettorale nominato dal presidente della corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che lo presiede, e da due consiglieri più anziani di qualifica in servizio presso la corte dei conti.

  7. Il procedimento disciplinare é promosso dal procuratore generale della corte dei conti. Nella materia si applicano gli articoli 32, 33 commi secondo e terzo, e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

  8. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della corte dei conti si applicano in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.

 

Articolo 11
Disposizioni concernenti i referendari e primi referendari della corte dei conti

  1. É abolito il rapporto informativo di cui agli articoli 29 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364 , e 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691.

  2. Si applicano ai referendari e primi referendari della corte dei conti gli articoli 17, 18, 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

  3. Al relativo onere si provvede mediante l'indisponibilità per tre anni di cinque posti di quelli cumulativamente previsti per le qualifiche di consigliere, vice procuratore generale, primo referendario e referendario dalla tabella b annessa alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, integrata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e dell'articolo 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.

 

Articolo 12
Stato giuridico ed economico dei componenti non magistrati del consiglio di presidenza della corte dei conti

  1. Per lo stato giuridico dei componenti non magistrati del consiglio di presidenza della corte dei conti si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195 , e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti é stabilito con decreto del presidente del consiglio dei ministri, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro ed all'indennità dei componenti del consiglio superiore della magistratura eletti dal parlamento.

 

Articolo 13
Responsabilità civile per fatti costituenti reato

  1. Chi ha subito un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello stato. In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie.

  2. All'azione di regresso dello stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti.

 

Articolo 14
Riparazione per errori giudiziari

  1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione.

 

Articolo 15
Patrocinio gratuito per i meno abbienti

  1. Chi ha un reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata inferiore a lire dieci milioni, ovvero non é tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ha diritto alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello stato per l'esercizio dell'azione civile à sensi della presente legge.

  2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533.

  3. Il ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, aggiorna entro il 30 aprile di ciascun anno l'importo di cui al comma primo sulla base dell'indice di svalutazione monetaria rilevato dall'Istat per l'anno precedente.

 

Articolo 16
Responsabilità dei componenti gli organi giudiziari collegiali

  1. All'articolo 148 del codice di procedura penale dopo il comma terzo é aggiunto il seguente:
    "dei provvedimenti collegiali é compilato sommario processo verbale il quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, é conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio".

  2. All'articolo 131 del codice di procedura civile é aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "dei provvedimenti collegiali é compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell'unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, é conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio".

  3. Le disposizioni di cui al comma primo si applicano anche ai provvedimenti di altri giudici collegiali aventi giurisdizione in materia penale e di prevenzione; le disposizioni di cui al comma secondo si applicano anche ai provvedimenti dei giudici collegiali aventi giurisdizione in ogni altra materia. Il verbale delle deliberazioni é redatto dal meno anziano dei componenti del collegio o, per i collegi a composizione mista, dal meno anziano dei componenti togati, ed é sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso.

  4. Nei casi previsti dall'articolo 3 , il magistrato componente l'organo giudiziario collegiale risponde, altresì, in sede di rivalsa, quando il danno ingiusto, che ha dato luogo al risarcimento, é derivato dall'inosservanza di obblighi di sua specifica competenza.

  5. Il tribunale innanzi al quale é proposta l'azione di rivalsa ai sensi dell'articolo 8 chiede la trasmissione del plico sigillato contenente la verbalizzazione della decisione alla quale si riferisce la dedotta responsabilità e ne ordina l'acquisizione agli atti del giudizio.

  6. Con decreto del ministro di grazia e giustizia vengono definiti i modelli dei verbali di cui ai commi primo, secondo e terzo e determinate le modalità di conservazione dei plichi sigillati nonché della loro distruzione quando sono decorsi i termini previsti dall'articolo 4.

 

Articolo 17
Modifica dell'articolo 328 del codice penale

  1. Il secondo comma dell'articolo 328 del codice penale é sostituito dal seguente:
    "se il pubblico ufficiale é un magistrato, vi é omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perché si configuri diniego di giustizia".

 

Articolo 18
Misure finanziarie

  1. Agli oneri conseguenti all'attuazione dell'articolo 15 della presente legge, valutati in lire 2.000 milioni in ragione d'anno a decorrere dall'esercizio 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando parzialmente l'accantonamento "revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito".

  2. Gli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono imputati ad apposito capitolo da istituire "per memoria" nello stato di previsione del ministero del tesoro alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

  3. Il ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Articolo 19
Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

  2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore.

  3. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Nota all'Articolo 4

La legge 22 dicembre 1980, n. 879, reca norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di connessione. Il richiamo riguarda, in particolare, l'Articolo 5, il cui testo è il seguente:
"Articolo 5. - Agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 1 e 3, per determinare il distretto di corte d'appello più vicino si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi di distretto".

Nota all'Articolo 5

Il testo dell'Articolo 739 del codice di procedura civile è il seguente:
"Articolo 739 (Reclami delle parti). - Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti. Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo".

Nota all'Articolo 6

Il testo dell'Articolo 105 del codice di procedura civile è il seguente:
"Articolo 105 (Intervento volontario). - Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse".

Nota all'Articolo 9

Il secondo comma dell'Articolo 107 della Costituzione prevede che: "Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare".

Nota all'Articolo 10

La legge 27 aprile 1982, n. 186, reca norme sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. In particolare il richiamo riguarda gli articoli seguenti, che si riportano integralmente secondo la numerazione progressiva dell'articolato
"Articolo 7 (Composizione del consiglio di presidenza). - Il consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Esso ha sede in Roma presso il Consiglio di Stato ed è composto:

dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;

dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato più anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato;

da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali di cui almeno due con qualifica non inferiore a consigliere di tribunale amministrativo regionale;

da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui al precedente n. 3);

da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di cui almeno uno con qualifica di consigliere, con funzioni di supplenti dei componenti di cui al precedente n. 4). All'elezione dei componenti di cui ai numeri 3) e 5), nonché di quelli di cui ai numeri 4) e 6) partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto. I componenti elettivi durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili. I membri eletti che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguano gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.

I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti eletti effettivi. I membri di diritto di cui al precedente n. 2) sono sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai presidenti di sezione in servizio presso il Consiglio di Stato che seguono nell'ordine di anzianità.
Le funzioni di vicepresidente sono attribuite al componente con qualifica più elevata o, in caso di parità, al più anziano nella qualifica tra i magistrati di cui al precedente n. 2). Il vicepresidente sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito".
"Articolo 8 (Ineleggibilità). - Non sono eleggibili al consiglio di presidenza i magistrati che, al momento della indizione delle elezioni, non esercitino funzioni istituzionali. Non possono essere eletti componenti del consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i magistrati ai quali sia stata inflitta, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione più grave dell'ammonimento. Sono tuttavia eleggibili, ed hanno altresì diritto al voto, i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno tre anni e non sia intervenuta altra sanzione disciplinare".
"Articolo 9 (Elezione del consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti). - Per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza è istituito presso il Consiglio di Stato l'ufficio elettorale nominato dal presidente del Consiglio di Stato e composto da un presidente di sezione del Consiglio stesso o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che lo presiede, nonché dai due consiglieri più anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato.
Le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente consiglio e sono indette con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.
Ciascun elettore può votare per un numero di componenti non superiore a quello da eleggere meno uno, oltre ai componenti supplenti; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli.
Le schede - distinte per ciascun gruppo elettorale - devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che nell'ambito di ciascun gruppo elettorale hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il più anziano di età".
"Articolo 10 (Contestazioni e reclami). - L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno indirizzati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria di quest'ultimo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza".
"Articolo 11 (Scioglimento del consiglio di presidenza). Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento".
"Articolo 12 (Validità delle deliberazioni e convocazioni). - Per la validità delle deliberazioni del consiglio di  presidenza è necessaria la presenza di almeno nove componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza e a voto palese; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Il consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti persone e lo stato giuridico dei magistrati. Delibera altresì a scrutinio segreto su richiesta di almeno quattro componenti presenti. Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti".
"Articolo 13 (Attribuzioni del consiglio di presidenza). Il consiglio di presidenza:

verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio;

formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali;

predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo articolo 31;

stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;

stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni.

Esso inoltre delibera:

sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;

sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;

sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;

sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;

sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dalla osservanza dell'obbligo di cui al successivo articolo 26, sempre che la assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;

sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione;

sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;

sul collocamento fuori ruolo;

su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge. I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I provvedimenti di cui ai numeri 3), 5) e 7) sono adottati con decreto del presidente del Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 6) e 8) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; quelli di cui al n. 4), nonché quelli di cui all'articolo 20, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai magistrati di cui alla presente legge si applica l'articolo 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054. Il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale è richiesto dal consiglio di presidenza. Il consiglio di presidenza può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti".
"Articolo 32 (Disciplina). - Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano ai magistrati le norme previste per i magistrati ordinari in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento".
"Articolo 33 (Titolarità dell'azione disciplinare ed istruttoria del procedimento). - Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal presidente del Consiglio di Stato. Il consiglio di presidenza, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di apertura di procedimento disciplinare, affida ad una commissione, composta da tre dei suoi componenti, l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro 30 giorni. Sulla base delle risultanze emerse, il consiglio di presidenza provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare entro 30 giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal secondo comma di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro 90 giorni con deposito dei relativi atti presso la segreteria del consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'interessato".
"Articolo 34 (Decisione del procedimento disciplinare). - Il presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, fissa la data della discussione dinanzi al consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione. Nella seduta fissata per la trattazione, il componente della commissione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, più anziano nella qualifica, svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato".

Note all'Articolo 11

 

Il R.D. 12 ottobre 1933, n. 1364, reca norme sull'approvazione del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti. In particolare, il richiamo riguarda l'Articolo 29, il cui testo era il seguente:
"Articolo 29. - Alla fine di ogni anno i presidenti di sezione, il procuratore generale e il segretario generale trasmettono al presidente un rapporto informativo riservato sull'attività dei magistrati da essi rispettivamente dipendenti".
La legge 13 ottobre 1969, n. 691, reca norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti. In particolare, il richiamo riguarda l'Articolo 4, il cui testo era il seguente:
"Articolo 4. - Il rapporto informativo di cui all'Articolo 29 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, deve essere comunicato integralmente all'interessato".

La legge 27 aprile 1982, n. 186, reca norme sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. In particolare il richiamo riguarda gli articoli seguenti, che si riportano integralmente secondo la numerazione progressiva dell'articolato:
"Articolo 17 (Nomina a primo referendario). - Le qualifiche di consigliere di tribunale amministrativo regionale, di primo referendario e di referendario sono rese cumulative in un'unica dotazione organica.
I referendari, al compimento di quattro anni di anzianità nella qualifica, conseguono la nomina a primo referendario, previo giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità. Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prescritta".
"Articolo 18 (Nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale). - I primi referendari, al compimento di quattro anni di anzianità nella qualifica, conseguono la nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale. La nomina ha luogo previo giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza, e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità. Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prescritta".
"Articolo 50 (Norme transitorie). - Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i consigli di presidenza del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, rispettivamente previsti dall'articolo 35 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, e dall'articolo 49 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del Consiglio di Stato indice la prima elezione del consiglio di presidenza di cui al precedente articolo 7.
I reclami relativi alla predetta operazione elettorale sono decisi in via definitiva dall'ufficio elettorale. Entro 90 giorni dal suo insediamento il consiglio di presidenza provvede ad adeguare alle disposizioni della presente legge la composizione delle sezioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Nulla è innovato per quanto concerne la composizione organica, secondo le vigenti disposizioni, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. I consiglieri di Stato che, non avendo conseguito la nomina a presidente di sezione o qualifiche equiparate, cessano dal presiedere un tribunale amministrativo regionale sono destinati al Consiglio di Stato, anche in soprannumero rispetto ai posti indicati nella tabella A allegata alla presente legge. I presidenti di sezione del Consiglio di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano o hanno esercitato le funzioni di presidente presso un tribunale amministrativo regionale, possono, conservando la posizione di stato, essere destinati o mantenuti, con il loro consenso, nella funzione stessa.
Alla cessazione da tale funzione sono destinati al Consiglio di Stato con l'applicazione della disposizione di cui al comma precedente. Fermo restando l'ordine di ruolo risultante dal precedente articolo 23, nella prima attuazione della presente legge e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, le anzianità stabilite negli articoli 17, 18 e 19, n. 1), limitatamente ai posti di organico effettivamente vacanti, sono ridotte alla metà. I consiglieri di tribunali amministrativi regionali, trasferiti nel ruolo dei consiglieri di Stato ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, possono, a domanda, da presentarsi nel termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riassumere la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.
I predetti magistrati vanno ad occupare la posizione di ruolo che avrebbero avuto nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, se non fossero stati trasferiti nel ruolo dei consiglieri di Stato. I posti di consiglieri di Stato, conseguentemente resisi vacanti, sono riservati ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale".
"Articolo 51 (Effetti giuridici ed economici). - Per coloro che hanno già maturato le anzianità previste dagli articoli 17, 18 e 21, le relative nomine sono conferite, agli effetti giuridici, al compimento di dette anzianità e, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono retrodatate, ai soli effetti giuridici, al compimento della anzianità prevista dal precedente articolo 21. Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, l'attribuzione del trattamento inerente alla qualifica di magistrato di cassazione con funzioni direttive equivale al pieno possesso di tale qualifica".

La legge 20 dicembre 1961, n. 1345, reca norme sulla istituzione di una quarta e una quinta sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti. In particolare, il richiamo riguarda la allegata tabella B, che di seguito si riporta:

Ruolo organico dei magistrati della Corte

 

Qualifica

Numero dei posti

Presidente

1

Presidenti di sezione

14

Procuratore generale

1

Consiglieri

70

Vice procuratori generali

10

Primi referendari

203

Referendari

230

Totale

529

 

Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, reca norme in materia di finanza locale. In particolare, il richiamo riguarda l'Articolo 13, il cui testo è il seguente:
"Articolo 13. - I trasferimenti statali e i contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali 1981 di cui agli articoli 13, quarto comma, 14, ultimo comma, 15, secondo comma, 19, secondo, quarto e sesto comma, 24 e 26- bis, ultimo comma del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, vengono corrisposti dal Ministero dell'interno con riduzione del sessanta per cento dell'avanzo di gestione della competenza 1981. Gli avanzi di gestione 1981 devono essere notificati al Ministero dell'interno entro il 31 maggio 1982. Le province e i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti sono tenuti a trasmettere i propri conti consuntivi alla Corte dei conti entro trenta giorni dall'avvenuto esame degli stessi da parte degli organi regionali di controllo. Essi sono tenuti altresì a trasmettere alla Corte le relazioni dei revisori nominati dal consiglio comunale e ogni altro documento e informazione che questa richieda. Entro il 31 luglio la Corte, in apposita sezione, comunica ai Presidenti delle Camere l'elenco dei conti consuntivi pervenuti, il piano delle rilevazioni che si propone di compiere e i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti medesimi. In ogni caso la Corte esamina la gestione finanziaria degli enti che hanno registrato il maggiore aumento della spesa negli ultimi tre anni e la cui spesa pro capite è superiore alla media. La Corte può chiedere dati ed elementi di informazione ai competenti Ministeri. La Corte riferisce annualmente al Parlamento, entro il 31 maggio, i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti. Al fine di costituire la sezione prevista al quarto comma, le dotazioni organiche del personale di magistratura relative alle qualifiche inferiori a presidente di sezione, rese cumulative in un'unica dotazione organica, sono aumentate di venti unità. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione è aumentata di una unità. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti restano fissati nella metà dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345".

La legge 8 ottobre 1984, n. 658, reca norme sulla istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti. In particolare il richiamo riguarda l'Articolo 7, il cui testo è il seguente:
"Articolo 7. - Per le esigenze di funzionamento della sezione giurisdizionale prevista all'articolo 1, la dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti relativa alle qualifiche inferiori a presidente di sezione è aumentata di nove unità per le seguenti funzioni: due consiglieri, un vice procuratore generale e sei primi referendari o referendari. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione è aumentata di una unità. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti - già fissati nella metà dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 - sono aumentati di una unità. Alla sezione è assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un primo dirigente preposto alla segreteria, il quale sarà collocato fuori ruolo; due funzionari della carriera direttiva; cinque impiegati della carriera di concetto; tre impiegati della carriera esecutiva, di cui almeno uno con mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria. All'ufficio del pubblico ministero è assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un funzionario della carriera direttiva; quattro impiegati della carriera di concetto; quattro impiegati della carriera esecutiva di cui almeno due con mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria.

Le tabelle organiche del personale amministrativo della Corte dei conti sono incrementate del seguente numero di posti da ripartire, nelle varie carriere, ai sensi degli articoli 13, 18, secondo comma, 23, secondo comma, e 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077:
carriera direttiva 3;

carriera di concetto 9;

carriera esecutiva - personale amministrativo 7;

carriera ausiliaria - personale addetto agli uffici 4.

 

Nota all'Articolo 12

La legge 24 marzo 1958, n. 195, reca norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Nota all'Articolo 15

La legge 11 agosto 1973, n. 533, reca norme sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. In particolare, il richiamo riguarda gli articoli 10 e seguenti (disposizioni sulla gratuità del giudizio e sul patrocinio statale), il cui testo è il seguente:
"Articolo 10 (Gratuità del giudizio). - L'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, è sostituito dal seguente:
"Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa. Sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi ai rapporti di pubblico impiego le tasse di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018. Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618- bis, 825 e 826 del codice di procedura civile".
"Articolo 11 (Patrocinio a spese dello Stato). - Per le controversie di cui agli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile e per quelle concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici non economici, sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato le parti non abbienti, le cui ragioni risultino non manifestamente infondate. Ai fini del precedente comma sono considerati non abbienti coloro che possono contare su un reddito annuo non superiore a lire due milioni, al netto di imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali, premi di assicurazione sulla vita, quote di aggiunta di famiglia od assegni familiari. Lo stato di non abbienza è desunto da una dichiarazione sottoscritta dalla parte istante con firma autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Se l'istante è analfabeta la dichiarazione è sostituita dal processo verbale redatto dai pubblici ufficiali predetti. La dichiarazione deve contenere l'indicazione:

del reddito di lavoro;

delle risorse di qualunque natura, diverse da quelle di lavoro, di cui l'istante abbia direttamente o indirettamente la libera disponibilità o comunque il godimento;

dei beni immobili, anche se non produttivi di reddito, dei quali egli abbia la proprietà o altro diritto reale;

dei beni mobili registrati.  La dichiarazione mendace, tale da incidere sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è punita ai sensi del codice penale ed importa in ogni caso la decadenza dal beneficio ed il recupero di quanto anticipato dallo Stato. Il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione o redige il processo verbale, ai sensi del terzo comma, ammonisce il dichiarante sulle responsabilità penali e sulle conseguenze civili cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace. In qualunque stato della causa o del procedimento l'intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di non abbienza o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio, può su ricorso motivato, da notificarsi alla parte interessata, chiedere al giudice che emanò il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la revoca del provvedimento medesimo. Ai fini di cui al comma precedente le cancellerie degli uffici giudiziari comunicano mensilmente all'intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse, corredato dalle dichiarazioni sulla non abbienza".

"Articolo 12 (Stato di non abbienza di persona coniugata o di minore). - Quando la parte che chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è persona coniugata si considerano cumulativamente le condizioni di abbienza dei coniugi, sempre che non si tratti di coniugi legalmente separati o di lite tra coniugi. Quando si tratti di lite nell'interesse di un minore, è richiesta anche la prova dello stato di non abbienza dei genitori, considerate cumulativamente le loro condizioni".
"Articolo 13 (Ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, corredata dalle dichiarazioni di cui all'articolo 11, deve essere presentata, in carta semplice, contestualmente agli atti di cui agli articoli 414 e 416 del codice di procedura civile. Il giudice dispone sull'ammissione con decreto motivato, da pronunciarsi non oltre l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile. Con il provvedimento di ammissione viene nominato il difensore, scelto tra gli avvocati e procuratori iscritti nell'albo del tribunale nel cui circondario ha sede il giudice competente per territorio, indicati dall'istante nella domanda, o, in mancanza di tale indicazione, dal locale Consiglio dell'ordine. Qualora la parte beneficiaria risulti vittoriosa totalmente o parzialmente, l'ammissione vale per tutti i gradi di giurisdizione; qualora resti invece totalmente soccombente e proponga impugnazione, l'ammissione deve essere nuovamente disposta dal giudice competente per l'impugnazione".
"Articolo 14 (Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta la difesa gratuita per la causa in ordine alla quale ebbe luogo l'ammissione al patrocinio medesimo, salvo il diritto dello Stato alla ripetizione degli onorari della parte contraria non ammessa al patrocinio a carico dello Stato e condannata alle spese con sentenza passata in giudicato. Sono anticipate da parte dello Stato le spese effettivamente sostenute da difensori, consulenti tecnici o periti anche di parte, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera, nonché le spese e indennità necessarie per l'audizione di testimoni; ed annotati a debito i diritti le competenze, gli onorari anche per vacazioni ad essi spettanti, con liquidazione da effettuarsi, in osservanza delle leggi e tariffe professionali, dal giudice con il provvedimento che decide la causa".
"Articolo 15 (Vigenza delle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato). - Le disposizioni degli articoli  precedenti relative al patrocinio a spese dello Stato si applicano sino all'entrata in vigore delle norme di legge che assicureranno ai non abbienti, per le controversie avanti a ogni giurisdizione, il patrocinio a spese dello Stato".
"Articolo 16 (Onere finanziario per la gratuità del giudizio e per il patrocinio a spese dello Stato). - I fondi necessari per l'applicazione degli articoli della presente legge relativi alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato sono stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. L'onere a carico dello Stato derivante dagli articoli predetti dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1973 è previsto in lire 1.000 milioni".

Note all'Articolo 16

 

Il testo dell'Articolo 148 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Articolo 148 (Forme dei provvedimenti del giudice). - La legge stabilisce i casi nei quali l'atto del giudice deve assumere la forma della sentenza, quella dell'ordinanza o quella del decreto. La sentenza è sempre pronunciata in nome del Popolo italiano. Le sentenze e le ordinanze devono essere motivate a pena di nullità. I decreti devono essere motivati, a pena di nullità, soltanto quando è richiesta espressamente la motivazione. Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale il quale deve contenere le menzioni della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio. I provvedimenti per l'attuazione di disposizioni ordinatorie del procedimento o regolamentari sono dati senza l'osservanza di speciali formalità e, quando non è disposto altrimenti, anche oralmente".

Il testo dell'Articolo 131 del codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Articolo 131 (Forma dei provvedimenti in generale). - La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo. Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale il quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio".

 

Nota all'Articolo 17

Il testo dell'Articolo 328 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Articolo 328 (Omissione o rifiuto di atti di ufficio). - Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni. Se il pubblico ufficiale è un magistrato, vi è omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perché si configuri diniego di giustizia".

 

 

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