Disegno di legge recante: "Nuove disposizioni in materia

di visto sulla corrispondenza dei detenuti."
(approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 11 aprile 2002)

 

Articolo 1
 

1.      Dopo l'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 18-ter (limitazioni e controlli della corrispondenza).

1.      Nei confronti dei singoli detenuti o internati possono essere disposti, con decreto motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, successivamente prorogabile, i provvedimenti consistenti nella limitazione alla corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa; nel visto di controllo della corrispondenza; nel controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, qualora:

2.      vi sia la necessità di impedire che reati vengano portati a conseguenze ulteriori ovvero ricorrano esigenze investigative o connesse ad un procedimento penale in corso;

a.      sussistano

3.      Ciascuna delle proroghe di cui al comma 1 può essere autorizzata per un tempo non superiore a tre mesi.

4.      Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'articolo 35 ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.

5.      Nei casi indicati alla lettera a) del comma 1 provvede l'autorità giudiziaria che procede.

6.      Nei casi indicati alla lettera b) del comma 1 provvede il magistrato di sorveglianza, su richiesta del direttore dell'istituto.

7.      Le autorità giudiziarie di cui ai commi 4 e 5, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedere direttamente, possono delegare il controllo al direttore o ad un appartenente alla amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

8.      Contro i provvedimenti di cui al comma 4 può essere proposta richiesta di riesame a norma degli articoli 324 e 325 del codice di procedura penale.

9.      Nei casi previsti dal comma 5 si applicano le disposizioni dell'articolo 14-ter".

 

 

Articolo 2
 

1.      Le disposizioni dell'articolo 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 1, si applicano anche ai provvedimenti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge; avverso tali provvedimenti l'interessato, nel termine di giorni venti, può proporre impugnazione secondo le modalità indicate ai commi 7 e 8 del medesimo articolo.

 
Articolo 3
 

1.      Il comma 2 dell'articolo 14-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: "2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18-ter.".

2.      Sono abrogati il settimo e nono comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

3.      All'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono abrogate le parole: "la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza".

 

4.      Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

 

Articolo 4
 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.