Il progetto di legge "Pittelli"

 

XIV LEGISLATURA - PROGETTO DI LEGGE - N. 2217

 

"Pittelli"

 

Art. 1

 

1. Il comma 2 dell’articolo 55 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"2. Svolge anche ogni indagine ed attività richiesta dalla autorità giudiziaria".

 

Art. 2

 

1. Al comma 1 dell’articolo 56 del codice di procedura penale l’alinea è sostituito dal seguente:

" 1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e con il coordinamento dell’autorità giudiziaria:".

 

Art. 3

 

1. All’articolo 59 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 , dopo la parola: "dipendono" è inserita la seguente: "funzionalmente";

b) al comma 2 , dopo la parola: "responsabile" è inserita la seguente: "funzionalmente";

c) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: "dipendono" è inserita la seguente:

"funzionalmente" e dopo le parole: "del comma 1" sono aggiunte le seguenti: "previo concerto con il superiore da cui gerarchicamente dipendono".

 

Art. 4

 

1. Al comma 2 dell’articolo 273 del codice di procedura penale le parole: "che si ritiene possa essere irrogata" sono sostituite dalle seguenti: "che il giudice, con adeguata motivazione, ritiene possa essere irrogata".

 

Art. 5

 

1. Al comma 1 dell’articolo 274 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga fondato su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio, sempre che il giudice ritenga, con motivazione adeguata, che possa essere irrogata una pena superiore a tre anni di reclusione";

b) alla lettera c), secondo periodo, le parole: "non inferiore nel massimo a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore nel massimo ad otto anni nel caso della custodia cautelare in carcere e superiore nel massimo a quattro anni nel caso degli arresti domiciliari".

 

Art. 6

 

1. All’articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto ed alla sanzione che il giudice ritiene, con adeguata motivazione, possa essere irrogata";

b) al comma 2-bis, dopo le parole: "della custodia cautelare" sono inserite le seguenti: "o degli arresti domiciliari", e dopo le parole: "se il giudice ritiene" sono inserite le seguenti: "con adeguata motivazione";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti assolutamente inadeguata";

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Quando sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dal medesimo articolo o si tratti di soggetti nei confronti dei quali ricorrano le ipotesi di cui agli articoli 102 e 103 del codice penale sono applicate, anche in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 280 del presente codice le misure della custodia cautelare in carcere o quelle degli arresti domiciliari, salvo che non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari";

e) al comma 4 dopo le parole: "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza", sono inserite le seguenti: "fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio";

f) al comma 4-ter dopo le parole: "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" sono inserite le seguenti: "fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio".

 

Art 7

 

1. Al comma 1-ter dell’articolo 276 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 280".

 

Art. 8

 

1. Al comma 1 dell’articolo 278 del codice di procedura penale dopo le parole: "recidiva" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle ipotesi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 99 del codice penale".

 

Art. 9

 

1. L’articolo 279 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

Art. 279

(Giudice competente)

 

1. Sull’applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede.

2. Prima dell’esercizio dell’azione penale il giudice per le indagini preliminari provvede alla applicazione delle misure coercitive di cui agli articoli 281, 282, 282-bis e 283 nonché di quelle interdittive di cui al capo III del presente titolo.

3. Alla applicazione delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 provvede, in composizione collegiale, una sezione appositamente costituita presso il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte d’appello o una sezione distaccata delta corte d’appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del pubblico ministero che ha richiesto la applicazione della misura".

 

Art 10

 

1. All’articolo 280 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta, quando ogni altra misura risulti assolutamente inadeguata a garantire le esigenze cautelari solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a otto anni. Tuttavia la misura può essere disposta per delitti, consumati o tentati, puniti con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni qualora si tratti di persona nei confronti della quale ricorra la ipotesi della recidiva ai sensi dei commi secondo e quarto dell’articolo 99 del codice penale";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La misura degli arresti domiciliari può essere disposta, quando ogni altra misura sia ritenuta assolutamente inidonea a garantire le esigenze cautelari per delitti consumati o tentati, puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Tuttavia, la misura può essere disposta per delitti consumati o tentati, puniti con la reclusione superiore nel massimo a tre anni qualora si tratti di persona nei confronti della quale ricorra la ipotesi della recidiva ai sensi dei commi secondo e quarto dell’articolo 99 del codice penale".

 

Art. 11

 

1- All’articolo 284 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1- Con il provvedimento che applica gli arresti domiciliari o con quello che li dispone in sostituzione della custodia cautelare in carcere il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza";

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. Gli arresti domiciliari non possono essere applicati o comunque concessi in sostituzione della custodia cautelare in carcere a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per cui si procede".

 

Art. 12

 

1. Il comma 1 dell’articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

"1. Le misure cautelari sono disposte su richiesta nel pubblico ministero che presenta al giudice competente ai sensi dell’articolo 279 commi 1 e 3, gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini di cui all’articolo 358, quelli acquisiti ai sensi dell’articolo 327-bis già eventualmente prodotti nonché deduzioni e memorie difensive già depositate".

 

Art. 13

 

1. Alla lettera c-bis) del comma 2 dell’articolo 292 del codice di procedura penale dopo le parole:

"della custodia cautelare in carcere" sono inserite le seguenti: "e degli arresti domiciliari", e dopo le parole: "essere soddisfatte con altre misure" sono aggiunte le seguenti: "meno gravi".

 

Art. 14

 

1. Al comma 3 dell’articolo 293 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che ha facoltà di estrarne copia entro dieci giorni".

 

Art. 15

 

1. All’articolo 309 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituto dal seguente:

"4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria della corte d’appello indicata nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583";

b) al comma 5 le parole: "trasmette al tribunale" sono sostituite dalle seguenti: "trasmette alla corte d’appello";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Sulla richiesta di riesame decide la corte d’appello o la sezione distaccata della corte d’appello nel cui distretto si trova l’ufficio del giudice che ha applicato la misura";

d) al comma 8, primo periodo, le parole: "davanti al tribunale" sono sostituite dalle seguenti:

"davanti la corte d’appello"; nel secondo periodo, le parole: "al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto la applicazione della misura" sono sostituite dalle seguenti: "al procuratore generale presso la corte d’appello indicato, nel comma 7";

e) comma 8-bis è abrogato;

f) al comma 9 le parole: "entro dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro venti giorni" e le parole: "il tribunale" sono sostituite dalla seguenti: "la corte d’appello";

g) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. La decisione adottata deve essere depositata nel termine previsto dal comma 9 e deve essere notificata all’imputato, ai suoi difensori ed al procuratore generale entro dieci giorni dal suo deposito";

h) il comma 10 e sostituito dal seguente:

"10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 e se la decisione sulla richiesta di riesame non viene depositata e la notificazione non avviene nei termini prescritti dal comma 9 - bis la ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia".

 

Art. 16

 

1. All’articolo 310 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "il tribunale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "la corte d’appello";

b) al comma 2 le parole: "entro il giorno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque giorni";

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. La decisione adottata deve essere depositata nel termine previsto dal comma 2 e deve essere notificata all’imputato ed ai suoi difensori entro cinque giorni dal suo deposito.

2-ter. Se i termini previsti dai commi 2 e 2-bis non sono rispettati la ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia".

 

Art. 17

 

1. All’articolo 311 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura" sono sostituite dalle seguenti: "il procuratore generale" e le parole da: "il ricorso può essere" fino alla fine sono soppresse;

b) al comma 3 le parole da: "il giudice cura" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "il giudice provvede alla trasmissione degli atti alla Corte di cassazione entro cinque giorni dal deposito del ricorso";

c) al comma 5 le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni";

dopo le parole: "previste dall’articolo 127" è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso previsto dall’articolo 618 il termine per la decisione viene prolungato di sessanta giorni";

d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Se la Corte di cassazione decide ai sensi dell’articolo 623, la decisione deve essere depositata entro dieci giorni e gli atti devono essere trasmessi al giudice del rinvio entro i cinque giorni successivi.

5-ter. Il giudice che riceve gli atti deve provvedere alloro esame nei modi e nei termini di cui agli articoli 309 e 310.

5-quater. Se i termini previsti dal presente articolo non vengono rispettati l’ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia".

 

Art. 18

 

1. Al comma 1 dell’articolo 327 del codice di procedura penale le parole: "dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria" sono sostituite dalle seguenti: "coordina le indagini e può disporre direttamente della polizia giudiziaria".

 

Art. 19

 

1- Il comma 1 dell’articolo 327-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, i difensori dell’indagato e della persona offesa dal reato hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore dei propri assistiti, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro".

 

Art. 20

 

1- All’articolo 330 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "di propria iniziativa" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La notizia di reato è rappresentata da qualsiasi fatto venuto a conoscenza del pubblico ministero o della polizia giudiziaria nel quale possa concretamente individuarsi una ipotesi di reato;

1-ter. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria non possono fare alcun uso di altre notizie diverse da quelle di cui al comma 1-bis comunque ricevute. Gli atti eventualmente compiuti non sono in alcun modo utilizzabili".

 

Art. 21

 

1. All’articolo 331 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La denuncia è presentata o trasmessa entro quarantotto ore al pubblico ministero";

b) al comma 4 le parole: "senza ritardo" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto ore".

 

Art. 22

 

1. All’articolo 335 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il pubblico ministero dispone con provvedimento motivato la immediata iscrizione nell’apposito registro custodito presso il suo ufficio di ogni notizia di reato acquisita ai sensi dell’articolo 330 e seguenti, nonché, contestualmente o dal momento in cui è pervenuto alla sua conoscenza o a quella della polizia giudiziaria ovvero in cui emerge per la prima volta nel corso delle indagini, del nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito e quello della persona offesa dal reato";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria non possono compiere alcuna indagine prima che la notizia di reato venga iscritta nel registro di cui al comma 1. Gli atti eventualmente compiuti prima della iscrizione non sono in alcun modo utilizzabili";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Quando il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, acquisisce una notizia di reato relativa a persone o fatti diversi da quelli oggetto delle indagini, procede immediatamente ad una nuova iscrizione nel registro di cui al comma 1";

d) i commi 3 e 3-bis sono abrogati.

 

Art. 23

 

1. Dopo l’articolo 335 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

"335-bis. (Informazione di garanzia).

1. Nel momento in cui viene iscritto nel registro di cui al comma 1 dell’articolo 335 il nome della persona alla quale il reato è attribuito, il pubblico ministero procede a comunicare immediatamente all’indagato, per posta in plico chiuso ed a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la notizia che si procede contro di lui. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l’ufficio postale restituisca il plico per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l’informazione di garanzia sia notificata a norma dell’articolo 151 (da un ufficiale giudiziario).

2. La comunicazione contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, la indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e della data di iscrizione del nome dell’indagato nel registro delle notizie di reato, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un proprio difensore di fiducia, avvertendolo che in mancanza sarà assistito da quello nominato d’ufficio.

3. Analogo avviso viene comunicato alla persona offesa dal reato nel momento in cui ne viene annotato il nome nel registro di cui al comma 1.

4. Qualora si proceda per taluno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a) numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7-bis), o negli altri casi in cui ritenga che sussistano specifiche ed inderogabili esigenze oggettivamente individuate riguardanti la necessità di riservatezza delle indagini il pubblico ministero, può richiedere al giudice che la comunicazione degli avvisi di cui ai commi l, 2 e 3 venga ritardata.

5. Il giudice provvede con decreto motivato disponendo, se del caso, la sospensione della comunicazione degli avvisi di cui ai commi l, 2 e 3 per un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine può essere prorogato per giusta causa soltanto una volta per eguale periodo. Tuttavia, quando il pubblico ministero deve compiere un atto al quale il difensore dell’indagato ha diritto di assistere deve prima provvedere alla comunicazione di cui ai commi 1 e 2".

 

Art. 24

 

1. All’articolo 347 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "senza ritardo" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto ore" e le parole: "delle quali trasmette la relativa documentazione" sono soppresse;

b) il comma 2-bis è abrogato;

c) al comma 3 le parole: "senza ritardo" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto ore".

 

Art. 25

 

1. Al comma 3 dell’articolo 348 del codice di procedura penale dopo le parole: "la polizia giudiziaria compie" è inserita la seguente: "anche".

 

Art. 26

 

1. Dopo l’articolo 349 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 349-bis. (Individuazione di persone e di cose). 1. Quando per la immediata prosecuzione delle indagini è necessario procedere alla individuazione di persone o di cose o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale la polizia giudiziaria procede nel rispetto delle norme di cui agli articoli 213, 214, 215, 216, 217 e 361.

Art. 349-ter. (Individuazione di persone per mezzo di fotografia). 1. Quando per la immediata prosecuzione delle indagini è necessario procedere alla individuazione di una persona per mezzo di fotografia questa viene mostrata unitamente ad altre fotografie di persone diverse il più possibile somiglianti.

2. Chi deve eseguire la individuazione è invitato preventivamente a descrivere la persona da riconoscere indicando tutti i particolari che ricorda".

 

Art. 27

 

1. I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 350 del codice di procedura penale sono abrogati.

 

Art. 28

 

1. Dopo l’articolo 357 codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 357-bis. (Trasmissione della documentazione dell’attività di polizia giudiziaria).

1. La polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero la documentazione dell’attività di indagine svolta di propria iniziativa e di quella richiesta o delegata ai sensi dell’articolo 370, senza ritardo e comunque entro i termini previsti dagli articoli 405, 406 e 407".

 

Art. 29

 

1. L’articolo 359 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 359-bis. (Ausiliari del pubblico ministero). 1. Il pubblico ministero quando procede a rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare ed avvalersi di ausiliari che collaborino alle operazioni di indagine. Gli ausiliari nominati non possono rifiutare la loro opera.

2. Quando le operazioni previste dal comma 1 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione il pubblico ministero avvisa senza ritardo la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato ed i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il compimento delle operazioni e della facoltà di partecipare ad esse avvalendosi anche di propri collaboratori tecnici. Essi hanno facoltà di formulare osservazioni e riserve.

3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 364, comma 2".

 

Art. 30

 

1. All’articolo 360 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Consulenze tecniche del pubblico ministero";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fuori dai casi di cui all’articolo 359, qualora il pubblico ministero ritenga che occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche può nominare ed avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la propria opera. In tale caso il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato ed i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici".

 

Art. 31

 

1. All’articolo 361 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. In ogni caso il pubblico ministero procede nel rispetto delle forme previste dagli articoli 213, 214, 215, 216 e 217".

 

Art. 32.

 

1. Dopo l’articolo 361 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 361-bis. (Individuazione di persona per mezzo di fotografia). 1. Qualora per la immediata prosecuzione delle indagini è necessario procedere alla individuazione di una persona per mezzo di fotografia il pubblico ministero procede nelle forme di cui all’articolo 349-ter".

 

Art. 33

 

1. L’articolo 369 del codice di procedura penale è abrogato. (Informazione di garanzia "solo quando il pubblico ministero deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere").

 

Art. 34.

 

1. All’articolo 369-bis, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "qualora non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia".

 

Art. 35

 

1. Il comma 1 dell’articolo 405 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

" 1. Qualora risulti la identità della persona alla quale il reato è attribuito il pubblico ministero, quando non ne deve richiedere l’archiviazione, esercita l’azione penale, formulando l’imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio".

 

Art. 36

 

1. All’articolo 406 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

" 1. Il pubblico ministero può richiedere per giusta causa la proroga del termine previsto dall’articolo 405. La richiesta è trasmessa non oltre il termine di conclusione delle indagini e contiene l’indicazione della notizia di reato e l’esposizione dei motivi che la giustificano";

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il giudice decide entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di proroga del termine nelle forme di cui all’articolo 127";

d) il comma 5 è abrogato;

e) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. Le disposizioni previste dal comma 4 non si applicano nei casi di cui al comma 4 dell’articolo 335-bis. In tali casi il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero".

 

Art. 37

 

1. All’articolo 415 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "Quando è ignoto l’autore del reato" sono sostituite dalle seguenti:

"Quando è rimasto ignoto l’autore del reato";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La prosecuzione delle indagini non può essere autorizzata per un periodo superiore a sei mesi".

 

Art. 38

 

1. L’articolo 415-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 415-bis (Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari). 1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, o di quello prorogato ai sensi dell’articolo 400, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione, ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa dal reato ed ai difensori avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L’avviso contiene l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l’indagato, la persona offesa dal reato ed i difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

3. L’avviso contiene altresì l’avvertimento che l’indagato e la persona offesa dal reato hanno facoltà entro il termine di trenta giorni di presentare memorie, produrre documenti, depositare la documentazione relativa alle investigazioni eventualmente svolte dai difensori ai sensi dell’articolo 327-bis, di chiedere al pubblico ministero atti di indagine; comunica altresì che l’indagato può chiedere, anche a mezzo del suo difensore, di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l’indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell’indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di trenta giorni.

5. Le dichiarazioni rilasciate dall’indagato, l’interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono depositati presso la sua segreteria ed i difensori dell’indagato e della persona offesa possono prenderne visione ed estrarne copia entro dieci giorni dalla scadenza del termine.

6. Gli atti di cui al comma 5 sono utilizzati solamente se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l’esercizio dell’azione penale o per la richiesta di archiviazione".

 

Art. 39

 

1. Il comma 2 dell’articolo 416 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"2. Con la richiesta è trasmesso, a pena di nullità, il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa e tutte le indagini espletate dal pubblico ministero, i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari, le memorie, le richieste, i documenti e la documentazione di cui al comma 3 dell’articolo 415-bis eventualmente depositata dall’indagato, dalla persona offesa dal reato e dai propri difensori. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove".

 

Art. 40

 

1. All’articolo 419 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole: "al difensore dell’imputato" sono inserite le seguenti: "e della parte offesa dal reato" e dopo le parole: "e di presentare memorie" sono aggiunte le seguenti: "produrre documenti e depositare la documentazione relativa alle indagini difensive eventualmente svolte dopo il termine di cui al comma 3 dell’articolo 415-bis";

b) al comma 3 dopo le parole: "contiene inoltre l’invito" sono inserite le seguenti: "al pubblico ministero";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Gli atti compiuti ed i documenti acquisiti dopo la comunicazione dell’avviso non possono essere utilizzati nell’udienza preliminare".

 

Art. 41

 

1. All’articolo 420 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Costituzione delle parti e accertamenti preliminari";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il giudice, su richiesta di parte, verifica che il fascicolo trasmesso a norma dell’articolo 416, comma 2, contenga effettivamente tutti gli atti compiuti durante le indagini preliminari o durante le indagini previste dall’articolo 419, comma 3, ed eventualmente ne dispone la integrazione".

 

Art. 42

 

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 421 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-bis. Se è accolta la richiesta presentata dalle parti a nonna dell’articolo 393, le conclusioni previste dal comma 3 del presente articolo non possono essere formulate prima che l’incidente probatorio sia terminato".

 

Art. 43

 

1. Al comma 1 dell’articolo 421-bis del codice di procedura penale dopo la parola: "indica" sono inserite le seguenti: "al pubblico ministero e ai difensori".

 

Art. 44

 

1. L’articolo 423 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 423. (Circostanza aggravante. Fatto diverso).

1. Se nel corso della udienza emerge che il fatto risulta diverso da come è descritto nella imputazione ovvero emerge una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica la imputazione e la contesta all’imputato presente. In tale caso, il giudice informa l’imputato che può chiedere un termine a difesa, che, se richiesto, non può essere inferiore a quello stabilito dall’articolo 419.

2. Nel caso previsto dal comma 1, se l’imputato è contumace o assente, il pubblico ministero chiede al giudice che la contestazione sia inserita nel verbale dell’udienza e che il verbale sia notificato per estratto all’imputato. In tale caso, il giudice rinvia a una nuova udienza per la prosecuzione, osservando il termine previsto dall’articolo 419".

 

Art. 45

 

1. Dopo l’articolo 423 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 423-bis (Fatto nuovo e reato commesso). 1. Se nel corso della udienza risulta a carico dell’imputato un fatto nuovo o un reato commesso per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso dell’imputato, altrimenti dispone la trasmissione al pubblico ministero degli atti relativi.

2. Il pubblico ministero, ricevuti gli atti, procede ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 335.

3. Nel caso in cui si proceda alla contestazione si procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 423.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si osservano a pena di nullità assoluta".

 

Art. 46

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 424 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"1-bis. Se tuttavia il giudice accerta che il fatto è diverso da come descritto nella imputazione, che è emerso un fatto nuovo o un reato connesso o una circostanza aggravante, dispone, a pena di nullità assoluta, con ordinanza che si proceda ai sensi degli articoli 423 e 423-bis".

 

 

 

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