Cassazione - Sentenza n. 44116/2004

 

Due insegnanti, "finte" malate, condannate a 1 anno di reclusione

Corte suprema di Cassazione - Sezione II Penale

Sentenza n. 44116/2004

 

Nella causa iscritta al n. 25.296 del Ruolo Generale dell’anno 2004, sui ricorsi proposti dall’avv. Mario Tuccillo, con studio in Napoli V. S. Tommaso d’Aquino, n. 15, nell’interesse dell’imputato B., nato il 14.9.1943 a Castellammare di Stabia; dall’avv. Massimo Krogh con studio in Roma, lungotevere dei Mellini, n. 27 e dell’avv. Giuseppe Parancandolo con studio in Vico Equense, via L. De Feo, n. 6 nell’interesse delle imputate R. P., nata a Piano di Sorrento l’1.10.52 e V. P., nata a Piano di Sorrento il 14.10.1948; e dall’avv. Massimo Krogh e dall’avv. Alfredo Sguanci, con studio in Sorrento, via degli Aranci, n. 39, nell’interesse di L.C. avverso la sentenza 8 gennaio 2004 della Corte di appello di Napoli di integrale conferma della sentenza di quella in data 29 novembre 2001 del Tribunale di Torre Annunziata.

All’udienza del 20 ottobre 2004 le parti così precisavano le rispettive conclusioni: il PG: rigetto dei ricorsi.

L’avv. Parascandolo chiede la prescrizione del reato.

L’avv. Krogh chiede la prescrizione del reato e l’accoglimento dei motivi.

L’avv. Sguanci chiede la prescrizione del reato e in via subordinata l’annullamento della sentenza.

L’avv. Tuccillo chiede l’accoglimento del ricorso.

 

Svolgimento del processo

 

P.R., P.V., C.L., insegnanti, e B.R., medico, venivano condannati alla pena di anni uno di reclusione e di 2 milioni di multa, con la sospensione condizionale della pena, dal tribunale di Torre Annunziata con sentenza 29 novembre 2001, quali responsabili di truffa aggravata e falso ideologico continuati [1], commessi in concorso dal 1991 al 1997, per aver indotto in errore con certificati medici ideologicamente falsi l’amministrazione dell’istituto scolastico statale di salute Michele Massa, della loro assenza dal servizio e quindi del perdurante diritto alla retribuzione; con violazione dei doveri di pubblico ufficiale.

 

Tutti gli imputati proponevano appello.

 

P.R., P.V. e C.L., lamentavano che il tribunale non avesse ritenuto provata la sussistenza dello stato di malattia certificato, sulla base del solo rilievo che nel periodo di assenza scolastica esse si trovavano in località di montagna; laddove le patologie documentate erano reali e compatibili con il soggiorno fuori sede, utile per la convalescenza ed il risposo.

Il dottor B. deduceva di essere stato indotto in errore dall’altrui condotta simulatrice e in via gradata sollecitava la dichiarazione di estinzione per prescrizione di tutti i reati compresi nell’arco temporale 1991- 1995, privi di connessione che ne giustificasse l’unificazione sotto il vincolo della continuazione. Con sentenza 8 gennaio 2004 la Corte di appello di Napoli rigettava i gravami, confermando integralmente la sentenza impugnata.

 

Proponevano ricorso per cassazione gli imputati.

P.V., P.R. e C.L. deducevano, che il tribunale, prima, e la corte d’appello, poi, avevano apprezzato come prova fondamentale della loro colpevolezza la dichiarazione del dott. T., medico fiscale, autore dei referti giudicati falsi pr errore da esse indotte, ex art. 48 c.p., senza accogliere l’eccezione di inutilizzabilità della deposizione, ai sensi dell’art. 63, secondo comma, cod. proc. pen., trattandosi di soggetto che non si sarebbe dovuto interrogare come teste, ma come indagato; che la sentenza mancava di motivazione in ordine alle dichiarazioni del dr. T. e dell’ispettrice di polizia B., i cui accertamenti sui soggiorni in montagna non escludevano, di per se, l’effettiva sussistenza delle malattie dichiarate: per le quali,anzi, era indicato il riposo in località montane; che la motivazione era carente in ordine alla documentazione acquisita, ed erronea l’interpretazione della legge in tema di pubblico impiego e di diritto al congedo per malattia, dal momento che esse avevano ottenuto un periodo di permesso nel rispetto delle regole procedurali.

In particolare, la loro condanna per falso e truffa si palesava contraddittoria con l’assunzione, passata in giudicato, del dr. I. e del dr. D. R., originari coimputati, che avevano certificato lo stato di malattia, rispettivamente, di P. R., e C. L.;

che era carente la motivazione in ordine alla pena, irrogata in misura eccessiva, ed al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti; che erroneamente non era stata applicata la prescrizione del reato per gli anni antecedenti, per effetto dell’ingiustificata unificazione sotto il vincolo della continuazione.

A sua volta, il dott. B. deduceva: la nullità della sentenza per carenza di motivazione nella parte in cui dava per provata la sua consapevolezza dello scopo cui i certificati fossero destinati, desunta dalla mera dicitura di stile: si lascia per gli usi consentiti, e una censura di leggerezza; l’errata applicazione della legge penale, nella parte in cui la Corte territoriale aveva attribuito efficace fidefacente alla diagnosi ed alla prognosi del certificato medico; la violazione dell’art.606 lett. D cod. proc. pen., in relazione alla mancata dichiarazione di prescrizione dei reati, sotto il profilo della erronea unificazione con il vincolo della continuazione e della identificazione del dies a quo, per la maturazione del termine, con la durata dell’ultima attività delittuosa.

All’udienza del 20 ottobre 2004 il procuratore generale ed i difensori precisavano le rispettive conclusioni, come da verbale, in epigrafe riportate.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo le ricorrenti P.R., P.V. e C.L. deducono che il tribunale, prima, e la corte d’appello, poi,. hanno apprezzato come prova fondamentale della loro responsabilità la deposizione del dr. T., medico fiscale, autore dei referti giudicati falsi per errore da esse stesse indotto, ex art. 48 c.p., senza accogliere l’eccezione di inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 63, secondo comma, cod. proc. pen., provenendo da soggetto che non si sarebbe dovuto interrogare come teste, ma come indagato.

 

Il motivo è infondato

 

La norma invocata trova applicazione nel caso in cui la persona che rilascia le dichiarazioni indizianti assuma effettivamente la posizione di indagato, o, a fortiori, di imputato.

Ciò non è avvenuto nel caso di specie, i cui il dr. T. è sempre rimasto estraneo al giudizio di responsabilità.

Al riguardo, è appena il caso di aggiungere che non è ammissibile una rivalutazione ex post della sua posizione processuale, neanche incidenter tantum, ai fini della inutilizzabilità della prova.

Oltre a ciò, si osserva come la Corte d’Appello di Napoli abbia dato convincente motivazione dell’estraneità del dott. T. al concorso, trattandosi di medico fiscale prescelto dalla stesa Azienda sanitaria locale e quindi difficilmente raggiungibile dalle imputate ai fini della captazione di una certificazione falsa.

Soprattutto, non è affatto vero che la disposizione del predetto medico costituisca il sostegno fondamentale della pronuncia di condanna.

La sua deposizione appare anzi citata solo nell’ambio dell’accertamento di un particolare di contorno: e cioè se l’imputata P. R. gli avesse, o no, rappresentato la necessità di accertamenti medici di urgenza fuori sede (cfr. sent. d’appello pagg. 14, 15).

Con il secondo motivo, si censura la carenza di motivazione in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni del dott. T. e sulla ritenuta conclusività di quelle dell’ispettrice di polizia B., i cui accertamenti sui soggiorni in montagna delle imputate, di per se, non escludevano l’effettiva sussistenza delle malattie dichiarate, per le quali era anzi indicato il risposo in località montane.

 

Il motivo è infondato

 

La corte ha valutato con motivazione diffusa, immune da vizi logici, il contrasto stridente tra le malattie certificate e l’omessa prescrizione di accertamenti specialistici e terapie immediate, da un lato, nonché il trasferimento in pieno inverno in località di montagna lontane, dall’altro: del tutto controindicato, per il disagio del viaggio e lo sbalzo di temperatura.

Non senza aggiungere che appare logica la valorizzazione della periodicità puntuale delle patologie, negli anni; e ancor più, della prenotazione dei soggiorni presso gli alberghi, prima ancora delle visite mediche, quali indizi gravi, precisi e concordanti del disegno truffaldino.

Con il terzo motivo si deduce che la motivazione è carente in ordine alla documentazione acquisita ed erronea l’interpretazione della legge in tema di pubblico impiego e di diritto al congedo per malattia, dal momento che le tre ricorrenti avevano ottenuto un periodo di assenza per malattia nel rispetto delle regole procedurali.

In particolare, la loro condanna per falso e truffa sarebbe stata contraddittoria con l’assoluzione in primo grado, confermata dalla corte di appello di Napoli, del dr. I., che aveva certificato lo stato di malattia di P. R., e del dr. D. R. che aveva visitato la C.

 

Il motivo è infondato

 

La corte ha osservato esplicitamente che non era in discussione l’affezione da patologie, bensì la sussistenza dello stato acuto descritto dei certificati medici utilizzati per usufruire del congedo straordinario per malattia.

Ha quindi accertato con motivazione coerente che le condizioni ivi descritte presupponevano una recrudescenza grave, bisognosa di terapia intensiva: incompatibile con un lungo viaggio.

Mettendo altresì in evidenza, per tutte le imputate, l’immediatezza, in qualche caso, del raggiungimento della località di montagna, subito dopo il rilascio del certificato, nonostante fosse stata certificata una sintomatologia particolarmente intensa che avrebbe invece imposto l’effettuazione di terapia intensiva.

Nel complesso, si tratta di un articolato quadro indiziario che la cote ha desunto correttamente dalle risultanze probatorie, invano contestate dalle ricorrenti sulla base di improbabili ricostruzioni alternative, non confortate da alcuna prescrizione medica specifica dell’unità terapeutica di un soggiorno in montagna, per le patologie lamentate.

Ne consegue che il rispetto delle regole procedurali è stato solo apparente, perché viziato da artifici e raggiri.

Ne appare vincolante, in senso contrario, l’assoluzione in distinti processi di altri due medici, originariamente coimputati, in carenza di un nesso documentato di pregiudizialità- dipendenza.

Con il quarto motivo si deduce che è carente la motivazione in ordine alla pena, irrogata in misura eccessiva, ed al diniego del giudizio di prevalenza della circostanze attenuanti.

 

Il motivo è infondato

 

La sentenza impugnata da atto della concessione delle attenuanti generiche nonostante l’obiettiva gravità della condotta e afferma l’adeguatezza della pena tenuto conto della particolare intensità del dolo e del comportamento processuale, teso a negare perfino l’evidenza dei fatti contestati.

Al riguardo, non si può convalidare la censura delle ricorrenti secondo cui esse, nel far ciò, si sarebbero semplicemente avvalse del loro diritto di difesa, dal cui esercizio non sarebbe legittimo trarre conseguenze sfavorevoli in loro danno.

Tale allegazione confonde il profilo di legittimità di qualunque difesa processuale, comunque motivata, incontestata ed incontestabile, con la valutazione della personalità del reo, una volta accertatene la colpevolezza, che può anche trarre argomento sintomatico, ai fini della prognosi sulla capacità a delinquere, anche dalla linea di condotta tenuta prima e dopo il reato (art. 133, secondo comma, c.p.), e dunque anche durante il processo.

Con il quinto motivo si censura l’erronea esclusione della prescrizione del reato per gli anni antecedenti, per effetto della ingiustificata unificazione dei vari episodi sotto il vincolo della continuazione e della identificazione del dies a quo con la data dell’ultima attività delittuosa.

 

Il motivo, comune anche al ricorrente B., è infondato

 

È esatto, in tesi generale, che il vincolo della continuazione si pone come un attenuazione legale della rigida applicazione del principio del concorso di reati.

Tuttavia, l’argomento, in se, non è decisivo per escluderne i riflessi anche in malam partem ai fini della decorrenza della prescrizione, non potendosi scindere le conseguenze legali di un fenomeno sostanzialmente unitario, con un’inammissibile disapplicazione dell’art. 158 c.p..

L’unico temperamento giurisprudenziale talvolta addotto riguarda il diverso caso in cui la prescrizione sia maturata già prima della contestazione della continuazione.

A sua volta, il dr. B. ha dedotto, con il primo motivo del suo ricorso, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione nella parte in cui si da per provata la sua consapevolezza dello scopo cui i certificati fossero destinati: consapevolezza, desunta dalla mera dicitura di stile si lascia per gli usi consentiti e dall’assenza di specifiche prescrizioni terapeutiche, che poteva essergli ascritta, al più, a titolo di leggerezza.

 

Il motivo è infondato

 

Il rilievo che a fronte di una patologia di indubbia serietà, diagnosticata a seguito di visita personale, non fossero prescritte cure, medicinali, o analisi specifiche, e che, per contro, si indicasse espressamente nel certificato rilasciato la destinazione agli usi consentiti dalla legge, comportamento reiterato periodicamente negli anni, costituisce argomentazione logica a sostegno dell’accertamento della connivenza del medico con la condotta decettiva delle insegnanti, volta ad ottenere un periodo remunerato di assenza dall’attività scolastica, per motivi di salute in realtà insussistenti.

Con il secondo motivo il ricorrente censura l’errata applicazione della legge penale da parte della Corte d’Appello di Napoli per aver attribuito efficacia fidefacente alla diagnosi ed alla prognosi del certificato medico, ai fini dell’accertamento del falso ideologico, tale, da indurre poi in errore il medico fiscale.

 

Il motivo è infondato

 

È chiaro che l’affermazione della sussistenza del falso ideologico è ricollegato, nella sentenza in esame, all’intenzionale certificazione di patologie allo stato acuto conosciute come insussistenti, e non una volta che, per le ragioni già esposte, sia stata accertata la sussistenza dell’elemento psicologico del concorso nella truffa.

Il terzo motivo, relativo all’omessa dichiarazione di prescrizione dei reati, sotto il profilo della erronea unificazione del vincolo della continuazione, è già stato esaminato in precedenza.

I ricorsi devono essere quindi respinti, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

I ricorsi devono essere quindi respinti, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

 

PQM

 

Rigetta i ricorsi e condannai ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

 

Roma, 20 ott. 2004.

 

Depositata in Cancelleria l’11 novembre 2004.

 

 

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