Profilo professionale di educatore

 

Gazzetta Ufficiale

4ª Serie Speciale - Concorsi

n. 30 del 16-04-2004

 

 

Amministrazioni Centrali

 

Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Concorso

 

Copertura di trecentonovantasette posti nell'area C, posizione economica C1, profilo professionale di educatore, mediante concorso pubblico.

 

Il Direttore Generale   del personale e della formazione

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";

Visto il contratto integrativo di Amministrazione, stipulato in data 5 aprile 2000;

Visto il Contratto collettivo nazionale del lavoro sottoscritto il 12 giugno 2003;

Rilevate le vacanze esistenti in numero di trecentonovantasette per il profilo professionale di educatore - che occorre ricoprire mediante le procedure previste dall'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la legge 7 agosto 1990, n 241 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;

Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000 e 11 aprile 2001, concernenti la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche e profili professionali del Ministero della giustizia dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la legge 16 gennaio 2003 ed in particolare l'art. 17, che prevede che le pubbliche amministrazioni, prima di avviare le procedure di assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, devono inviare una comunicazione contenente gli elementi conoscitivi relativi al concorso da bandire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica e possono procedere all'avvio delle procedure concorsuali decorsi due mesi dalla suddetta comunicazione, qualora non sia intervenuta assegnazione di personale ai sensi del comma 2 del medesimo articolo della stessa legge;   Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore generale del personale e della formazione del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;   Considerato che rientra nella competenza del direttore generale del personale e della formazione la firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione penitenziaria;   Vista la circolare n. 1440/9/sp del 17 marzo 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ufficio P.P.A.;   Vista la nota n. 0151313 del 3 aprile 2003, con la quale questa Amministrazione ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica l'intendimento di avviare procedure di reclutamento di personale dall'esterno, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, per complessivi settecentosessatacinque posti per vari profili professionali;   Considerato che, decorsi due mesi dalla suddetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica non ha proceduto ad assegnazioni di personale ai sensi del comma 2, dell'art. 7, della legge 3/2003 da inquadrare nel profilo professionale di educatore, Area C, posizione economica C1;   Tenuto conto che l'assunzione dei candidati che saranno dichiarati vincitori è subordinata alla autorizzazione di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come richiamato anche dall'art. 34 della

legge 27 dicembre 2002, n. 289;

 

Art. 1 Posti a concorso

Art. 2 Riserve di posti

Art. 3 Requisiti per l'ammissione

Art. 4 Presentazione della domanda

Art. 5 Commissione esaminatrice

Art. 6 Prove di esame

Art. 7 Prova di preselezione

Art. 8 Formazione della graduatoria

Art. 9 Assunzione in servizio

Art. 10 Trattamento dati personali

Art. 11 Norme di salvaguardia

 

Decreta

 

Art. 1

Posti a concorso

 

  1. E' indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di trecentonovantasette posti nell'area "C", posizione economica "C1", profilo professionale di educatore.

  2. In applicazione dell'art. 39, comma 18, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni, una parte delle assunzioni non inferiore al 50% avverrà con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 21 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e tenuto conto di quanto previsto dalla legge finanziaria in vigore all'atto delle assunzioni stesse, nonché del numero delle autorizzazioni ad assumere stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

  3. I candidati assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale potranno svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato anche laddove sia obbligatoria l'iscrizione ad albi professionali, purché l'attività svolta non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio.

  4. Il personale da assumere con rapporto di lavoro a tempo parziale e' tenuto a comunicare, prima della stipula del contratto, l'esistenza di altra attività lavorativa.

  5. Qualora l'attività sia svolta con una amministrazione pubblica o configuri, comunque, conflitto di interessi, il candidato e' invitato a cessare dalla situazione di incompatibilità. In caso di diniego non si dà luogo alla stipula del contratto.

 

Art. 2

Riserve di posti

 

  1. Sono previste le riserve di posti indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonché dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

  2. Le riserve di posti non potranno superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terrà conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato dal citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

  3. Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste nel presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.

 

Art. 3

Requisiti per l'ammissione

 

  1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. titolo di studio: laurea specialistica in scienze pedagogiche o scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi o scienze della comunicazione sociale ed istituzionale o diploma universitario di assistente sociale ed educatore o diploma di laurea in giurisprudenza, lettere, scienze politiche, lauree della facoltà magistero o lauree equipollenti;

  2. età non inferiore agli anni diciotto;

  3. cittadinanza italiana;

  4. idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente;

  5. godimento dei diritti politici;

  6. essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

  7. condotta e qualità morali (art. 35, punto 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

  1. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, coloro che siano stati licenziati in applicazione dell'art. 25 del Contratto collettivo nazionale del lavoro comparto Ministeri stipulato in data 16 maggio 1995 e coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.

  1. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

  1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione come sopra descritti.

 

Art. 4

Presentazione della domanda

 

  1. La domanda di ammissione, da redigersi in carta semplice secondo lo schema allegato al presente provvedimento, dovranno essere trasmesse con raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - direzione generale del personale e della formazione - concorsi del personale comparto Ministeri largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma - nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  2. Non si terrà conto delle domande non firmate dal candidato ne' saranno accolte le domande spedite, per qualsiasi causa, oltre il termine previsto. La data di spedizione e' stabilita e comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale accettante.

  3. Le domande devono essere redatte secondo lo schema del modulo che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

  4. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

  5. Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

  1. cognome e nome (le donne debbono indicare il cognome da nubile);

  1. la data e il luogo di nascita;

  1. di essere in possesso della cittadinanza italiana;

  1. di godere dei diritti politici;

  1. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;

  1. di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

  1. di essere in possesso del titolo di studio previsti dall'art. 3 del presente bando, indicando l'Università presso la quale e' stato conseguito, nonché la data ed il luogo;

  1. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

  1. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego. Tale dichiarazione va fatta anche se negativa;

  1. di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico 10 gennaio 1957, n 3, ne' di essere stato licenziato ai sensi dell'art. 25 del Contratto collettivo nazionale del lavoro comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 1995, ne' di essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

  1. il possesso di eventuali titoli riserva, di preferenza o precedenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n 487, e successive modificazioni(1);

  1. la lingua straniera, tra quelle indicate nel successivo art. 6, per la quale intende effettuare l'accertamento della conoscenza;

  2. se intenda optare per l'assunzione in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno;

  3. il recapito presso il quale intende ricevere ogni comunicazione inerente il concorso. E' fatto obbligo al candidato di comunicare le eventuali successive variazioni di detto recapito.

  1. I candidati ai quali è' stato riconosciuto lo stato di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n 104, dovranno presentare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge suddetta. In ragione di cio', la domanda di partecipazione dovrà essere corredata, giusta circolare n. 6 del 24 luglio 1999, n 42304/99 del Dipartimento della funzione pubblica, da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso anche per i soggetti portatori di qualsiasi tipo di handicap(2).

  1. Sarà inoltre garantita l'assistenza, durante le prove di esame, alle candidate che si trovino nelle condizioni di dover allattare i propri figli.

 

Art. 5

Commissione esaminatrice

 

  1. Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n 487, e successive modificazioni.

  2. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta commissione sarà riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165.

 

Art. 6

Prove di esame

 

  1. Il concorso si svolgerà mediante esame, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modificazioni e consisterà in due prove scritte ed una prova orale.

  2. Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n 487, e successive modificazioni, la commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativiverbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

  3. Le prove scritte verteranno su: ordinamento penitenziario con particolare riferimento alla organizzazione degli Istituti e dei servizi penitenziari ed agli aspetti penali concernenti l'esecuzione delle pene, delle misure di sicurezza e delle misure alternative alla detenzione; pedagogia con particolare riferimento agli interventi relativi all'osservazione ed al trattamento dei detenuti e degli internati.

  4. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte.

  5. La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre:

 

Detta prova comprenderà anche:

 

elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;

elementi di psicologia e sociologia del disadattamento;

elementi di criminologia;

elementi di scienza dell'organizzazione.

l'accertamento della conoscenza di una lingua scelta dal candidato in una delle sottoindicate lingue straniere: inglese, francese, tedesco o spagnolo; l'accertamento della conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche;

  1. La prova orale si intende superata se il candidato avrà conseguito una votazione di almeno 21/30.

  1. Il punteggio finale e' determinato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nella prova orale. Le prove del concorso si svolgeranno nei luoghi e nelle date che saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4" serie speciale "Concorsi ed esami" - del 28 maggio 2004. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

  1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione, disposta ai sensi del precedente art. 3, sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione, e dovranno senza alcun preavviso o invito presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento nei locali e nei giorni indicati nel presente articolo.

  1. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, mediante apposita nota ministeriale, che sarà inviata presso il recapito indicato nella domanda. Con la stessa nota sarà data contemporaneamente comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. (1) Si riporta, in allegato al presente bando, elenco dei titoli stesso. (2) Qualora la domanda pervenga priva di detta certificazione, sarà cura dell'amministrazione individuare autonomamente, sulla base di pareri rilasciati da struttura sanitaria o di criteri di ragionevolezza, la modalità piu' opportuna a garantire il corretto svolgimento delle prove, in modo da non vanificare un diritto riconosciuto da espressa disposizione di legge.

 

Art. 7

Prova di preselezione

 

  1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive integrazioni e modificazioni, qualora gli aventi diritto a partecipare al concorso siano in numero superiore a 1.500 (millecinquecento), l'amministrazione si riserva la facoltà di far precedere la prova scritta da una prova preselettiva, vertente su argomenti di cultura generale e sulle materie di cui al punto 3 del precedente art. 6, predisposta anche da aziende specializzate in selezione di personale.

  2. Le modalità dell'eventuale preselezione saranno oggetto di apposito provvedimento che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4" serie speciale "Concorsi ed esami" - del 28 maggio 2004.

 

Art. 8

Formazione della graduatoria

 

  1. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

  2. A parità di merito e a parità di merito e di titoli saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modificazioni.

  3. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - direzione generale del personale e della formazione - concorsi del personale comparto Ministeri - largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma -, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice, ovvero autocertificazione attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda.

  4. Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà formata la graduatoria definitiva e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

  5. Il provvedimento suddetto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

  6. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  7. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

 

Art. 9

Assunzione in servizio

 

  1. Acquisita la necessaria autorizzazione ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare un contratto individuale a tempo indeterminato finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e/o a tempo parziale nell'area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di educatore.

  2. Il rapporto di lavoro con l'Amministrazione decorrerà ad ogni effetto con l'accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella sede di assegnazione nella data indicata da questa amministrazione e con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, fatto salvo il successivo accertamento da parte dell'Amministrazione del possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego nell'Amministrazione dello Stato.

  3. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato da questa amministrazione comporterà il non luogo alla stipula del contratto.

 

Art. 10

Trattamento dati personali

 

  1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della giustizia Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, direzione generale del personale e della formazione per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

  2. L'indicazione dei dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

  3. Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per lo svolgimento del concorso, relativamente alla posizione giuridica del candidato. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.

  4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

  5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

  6. Titolare del trattamento e' il direttore generale della direzione generale del personale e della formazione pro-tempore che potrà avvalersi di terzi largo L. Daga n. 2 00164 - Roma.

 

Art. 11

Norme di salvaguardia

 

  1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente in materia, in quanto compatibile. Il presente provvedimento sarà trasmesso all'Ufficio centrale per il bilancio presso il Ministero della giustizia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 novembre 2003 Il direttore generale: Sparacia

 

 

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