Corte di Cassazione

 

Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia penitenziaria

 

Corte di Cassazione Sezione Prima Penale

Sentenza n. 2887 Ud. 12/1/2005 - Deposito del 28/1/2005

Misure alternative alla detenzione – Competenza. La Corte ha ribadito un principio consolidato per cui, in tema di misure alternative alla detenzione, nel caso in cui siano diversi il tribunale di sorveglianza che dispose la misura e quello nella cui giurisdizione si trova il luogo ove è in corso l’espiazione della misura, spetta a quest’ultimo la competenza a provvedere sulla revoca.

 

Corte di Cassazione Sezione prima

Sentenza n. 2625/05; depositata il 27/01/2005

Collaboratori di giustizia e misure alternative: non vale il divieto di concessione nel triennio successivo alla revoca. Secondo la Cassazione, il divieto di concessione nel triennio di misure alternative ai condannati nei cui confronti sia stata disposta la revoca di dette misure, non è applicabile a quei collaboratori di giustizia che abbiano chiesto la concessione delle misure alternative della detenzione domiciliare o della liberazione condizionale, atteso che opera nei loro confronti una deroga legislativa. Segue un approfondito commento di Maurizio Fumo.

 

Corte di Cassazione Sezione Prima Penale

Sentenza n. 3008 Ud. 19/11/2004 - Deposito del 31/1/2005

Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena (indultino) - Revoca di una misura alternativa - Preclusione - Condizioni. Per la Cassazione, l’art. 1 comma 3, lett. d), della l. 207/2003, deve essere interpretato nel senso che la sospensione condizionata della pena non può essere concessa a chi abbia subito la revoca di una misura alternativa alla detenzione qualora la revoca sia dovuta al comportamento del soggetto incompatibile con la prosecuzione della misura e non invece quando sia conseguente a fatto incolpevole, quale ad es. il sopraggiungere di altro titolo esecutivo incompatibile con la misura alternativa ma non con la sospensione condizionata.

 

Corte di Cassazione Sez. 1

Sentenza n. 26260 del 2004

Affidamento in prova art. 94 - Tossicodipendente - Programma terapeutico. La Cassazione ha chiarito che l’affidamento del tossicodipendente presuppone un programma di attività terapeutica idoneo ai fini del recupero del condannato e corredato di prescrizioni e forma di controllo per accertare che il soggetto prosegue il programma di recupero.

 

Corte di Cassazione Sezione prima penale

Sentenza 19/2 - 17/3/2004, n. 12982

Chi non collabora non gode dei benefici. Per il superamento della condizione ostativa alla concessione dei benefici penitenziari stabilita dall’art. 4bis ord. penit., non è sufficiente la recisione dei collegamenti con la criminalità organizzata, ma occorre il requisito dell’effettiva collaborazione con la giustizia.

 

Corte di cassazione Sezione I penale

Sentenza 26/6 - 5/2/2004 n. 4599

41-bis: l’interesse a ricorrere del detenuto permane anche dopo la scadenza della misura. Secondo la Cassazione, sussiste l’interesse alla pronuncia della Corte di cassazione sul ricorso avverso una ordinanza del Tribunale di sorveglianza in materia di proroga del regime di cui all’art. 41-bis anche dopo la scadenza dei termini di originaria efficacia del decreto impugnato. La decisione sul reclamo avverso il provvedimento di applicazione ha infatti una efficacia diretta e immediata sulla validità dei decreti ministeriali successivi. Inoltre, secondo la Cassazione, è legittima la proroga di tale regime ove non risulti che la capacità del detenuto di mantenere contatti con associazioni criminali sia venuta meno.

 

Corte di cassazione Sezione prima

Sentenza n. 24048/02

Non basta la prognosi infausta per il differimento della pena. Per la Cassazione, essersi gravemente ammalati di Aids, con prognosi infausta, non da diritto a conseguire la sospensione obbligatoria della pena per chi ha già ottenuto il beneficio della detenzione domiciliare.

 

Corte di Cassazione Sezione prima

Sentenza n. 17683/02

Per l’affidamento in prova non occorre essere buoni con la parti civili. Secondo la Cassazione, i giudici del tribunale di sorveglianza non possono negare al condannato che ne fa richiesta l’affidamento in prova al servizio sociale giustificando il "no" col fatto che non sono stati risarciti i danni alle parti lese, secondo quanto stabilito dalle obbligazioni civili della condanna. Il giudizio prognostico per l’affidamento deve fondarsi sui risultati dell’osservazione penitenziaria o - se il condannato non è detenuto - sulla valutazione del comportamento complessivo tenuto in libertà.

 

Corte di Cassazione sezione sesta penale

Sentenza 5/2 - 20/3/2002, n. 11371

Scarcerazione per motivi di salute, è sempre necessaria la consulenza tecnica. Secondo la Cassazione, lo stato di detenzione all’estero non è ostativo all’esecuzione di accertamenti tecnici sulle condizioni di salute dell’indagato. Il medico non esercita la giurisdizione. L’accertamento peritale è mera operazione tecnica delegabile.

 

Corte di Cassazione - Sezione VI penale

Sentenza depositata il 13/03/2001

Nei "domiciliari" il miniritardo è un’evasione, in semilibertà è solo violazione disciplinare. La sentenza riguarda la disparità di trattamento per i reati (nella fattispecie il ritardo nel rientro) commessi in regime di semilibertà o in regime di detenzione domiciliare.

 

Corte di Cassazione Sezione Sesta Penale

Sentenza n. 8135/2000

Gravidanza non consente di lasciare gli arresti domiciliari. Secondo la Cassazione, la gravidanza non rappresenta, almeno di norma, uno "stato patologico" tale da giustificare l’allontanamento, senza autorizzazione, dagli arresti domiciliari.

 

Corte di cassazione VI Sezione penale

Sentenza 23/3 - 31/5/2000

Secondo la Cassazione, la nuova disciplina degli arresti domiciliari per i malati di AIDS conclamata sottoposti a custodia cautelare in carcere è immediatamente applicabile anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della l. 231/99.

 

Corte di cassazione Sezione Lavoro

Sentenza 14/12/1999 - 2/5/2000 n. 5499

Chi è licenziato perché in custodia cautelare ha diritto al reintegro ma non all’indennità Secondo la Cassazione, il lavoratore licenziato perché sottoposto alla misura della custodia cautelare ha diritto a essere reintegrato qualora venga assolto o prosciolto, ma non ha diritto alle retribuzioni dalla data del licenziamento sino a quella della riassunzione.

 

 

Precedente Home Su Successiva