Protocollo Giustizia - Ambiente

 

Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Giustizia e

il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio


Considerato che il lavoro, diritto costituzionalmente protetto, favorendo il processo di inclusione sociale e l’adozione di modelli di vita socialmente accettabili, svolge un ruolo primario nel percorso di reinserimento alla vita sociale del detenuti, ai sensi dell’art. 15 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e può essere considerato un fattore significativo in ordine alla riduzione della recidiva;

Considerato che obiettivo condiviso delle parti è il reinserimento socio-lavorativo del soggetti in esecuzione penale e, pertanto, l’opportunità di un’attività lavorativa per tali soggetti anche in vista di un loro futuro post-detentivo;

Considerato che l’assetto normativo vigente - in particolare la legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche ed il D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 riguardanti l’ordinamento penitenziario, la legge 8 novembre 1991, n. 381 riguardante la disciplina delle cooperative, della legge 22 giugno 2000 n. 193 recante norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti - indirizza verso un allargamento delle ipotesi di lavoro negli istituti penitenziari ed una contestuale espansione delle opportunità di sostegno al lavoro per i soggetti in esecuzione penale esterna;

Considerata la necessità di coinvolgere tutte le componenti pubbliche e private nonché, ove possibile, il privato sociale, a diverso titolo competenti per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali ai sensi della richiamata legge 8 novembre 1991 n. 381 e della legge 8 novembre 2000 n. 328 recante norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Considerata altresì l’importanza di individuare azioni specifiche idonee a favorire la costruzione di una identità professionale e consentire l’occupazione dei detenuti e degli internati presenti negli istituti penitenziari del territorio nazionale o i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione per il loro reinserimento nella società civile con particolare riguardo al territorio del sistema nazionale delle aree protette;

Considerato che la legge n. 394 del 6 dicembre 1991 all’articolo 7 prevede misure di incentivazione per attività connesse allo sviluppo e valorizzazione del territorio all’interno delle aree protette con particolare riguardo ad attività culturali nei campi di interesse del parco, agriturismo, attività sportive compatibili e che tali attività possono essere svolte da detenuti e/o condannati ammessi alle misure alternative;

Considerata la necessità peraltro di favorire 1’organizzazione di qualificate lavorazioni all’interno degli istituti di pena da parte di imprese pubbliche o private in attuazione della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni e del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230;

Considerata la necessità di individuare i bisogni del mondo penitenziario in ordine alla formazione professionale e al lavoro, in applicazione della Legge 24 giugno 1997 n.196 recante norme in materia di occupazione e del D.Lgv. 10 settembre 2003 n. 276 in materia di occupazione e mercato del lavoro, nonché di attivare esperienze pilota, elaborare e valutare i risultati delle azioni e dei progetti realizzati, individuare c diffondere le "buone prassi" in particolare nelle aree protette;

Considerato altresì che a seguito del passaggio al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di aree gia di pertinenza del Ministero della Giustizia ove erano esistenti sedi carcerarie che possono costituire oggi un valore aggiunto del territorio dei Parchi Nazionali in termini turistici, divulgativi e didattici con particolare riguardo alla formazione delle scolaresche;

Considerato che il Ministero intende incentivare e stimolare la produzione di prodotti agricoli biologici per la diffusione e lo sviluppo dell’ agricoltura biologica (anche attraverso la promozione di specifici servizi di formazione, assistenza tecnica, promozione) per lo sviluppo culturale ed etico dei produttori con particolare riguardo al sistema delle aree protette.

Il Ministero della Giustizia

e il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio

Convengono quanto segue

 

Le parti, coerentemente con quanto esposto, si impegnano a promuovere l’utilizzo della popolazione in esecuzione di pena, al fine di favorire la reintegrazione sociale dei condannati e diminuire il rischio di recidiva con particolare riguardo al sistema delle aree protette così come individuato dal V° elenco nazionale delle aree protette.

Le parti si impegnano a promuovere e sostenere – nell’ambito di una congiunta pianificazione -tutte quelle azioni ed iniziative tese a facilitare l’inserimento dei soggetti in esecuzione di pena ad attività di formazione professionale ed al lavoro sia all’interno degli Istituti penitenziari sia all’esterno, per i soggetti in misura alternativa con particolare attenzione alla promozione di arti, mestieri ed iniziative di valorizzazione e sviluppo del territorio.

Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e il Ministero della Giustizia promuoveranno azioni tese ad incentivare l’occupazione nell’ambito penitenziario prevedendo anche il coinvolgimento del mondo dell’imprenditoria e della cooperazione ai fini della creazione di nuovi posti di lavoro all’interno degli istituti penitenziari, mediante l’affidamento agli Istituti di commesse stabili, ovvero mediante le ipotesi di gestione diretta da parte di soggetti terzi - tramite convenzione - delle lavorazioni penitenziarie per interventi che possono essere esternalizzati ai soggetti gestori del sistema delle aree protette, in attuazione della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 e della legge 22 giugno 2000 n. 193.

Le parti si impegnano altresì ad incentivare la disponibilità del mondo dell’ imprenditoria e della cooperazione all’assunzione dei soggetti in misura alternativa alla detenzione, offrendo al condannato l’opportunità di ristabilire ed in alcuni casi di non interrompere il legame con l’ambiente esterno, nella prospettiva della sua progressiva reintegrazione nel tessuto sociale e produttivo.

Le parti concorderanno un piano di attività per individuare i bisogni di formazione e occupazione dei soggetti in esecuzione di pena, pianificare le azioni e le iniziative necessarie a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro del soggetti suddetti, promuovere azioni tese a favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena ed ex detenuti, attivare esperienze pilota particolarmente innovative, monitorare i risultati delle azioni e dei progetti realizzati, diffondere le "buone prassi".

Le parti con cadenza annuale attraverso le competenti Direzioni Generali redigeranno un rapporto, sulle attività avviate, sui risultati raggiunti, sui nodi critici evidenziati e sulle prospettive previste.

Le parti convengono sulla opportunità di avviare, in una prima fase, azioni pilota e successivamente azioni specifiche per il monitoraggio e la valutazione di tutte le azioni attivate a livello nazionale e territoriale in modo da avere una visione integrata delle varie iniziative e dei risultati raggiunti.

Il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio si impegnano a realizzare quanto sopraesposto e ad operare in linea con gli obiettivi definiti nel presente protocollo.

 

Roma, 8 giugno 2004

 

Il Ministro della Giustizia, Roberto Castelli

Il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, Altero Matteoli

 

 

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