|   Ufficio del Garante delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale   Articolo
1 (Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale)   
  
    È
istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato
    Garante al fine di contribuire a garantire, in conformità ai
principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell’ambito delle
materie di competenza regionale, i diritti di tali persone.
    Tra
le persone di cui al comma 1 rientrano i soggetti presenti negli istituti
penitenziari, negli istituti penali per minori, nonché nei centri di prima
accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture
sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio.
    Il
    Garante    Articolo
2 (Costituzione,
incompatibilità e revoca)   
  
    Il Garante, per
    l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di due coadiutori. Il Garante e i coadiutori sono eletti dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta con voto limitato. Il Garante è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo, i coadiutori sono scelti tra persone che abbiano svolto attività in ambito
    sociale.
    Il Garante e i coadiutori durano in carica cinque anni.
    La carica di Garante e di coadiutore
    è incompatibile con quella di: 
  
    
      membro
    del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e
    comunale;
      amministratore
    di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica,
    nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a
    qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione. 
  
    Il
    Garante ed i due coadiutori non possono esercitare, durante il mandato,
altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica
di Garante a personale regionale e di altri enti
dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza
assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di
aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e
dell’anzianità di servizio. 
    Qualora,
successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità
di cui ai commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio regionale invita
l’interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non
ottempera all’invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata
comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.
    Il
Consiglio regionale, con le stesse modalità previste per l’elezione, può
revocare il Garante ed i due coadiutori per gravi o ripetute violazioni di
legge. Il Garante ed i due coadiutori che subentrino a quelli cessati dal
mandato per qualsiasi motivo durano in carica fino alla scadenza del mandato di
    questi ultimi.   Articolo
3 (Trattamento
economico)   
  
    Al
    Garante ed ai due coadiutori è attribuita
un’indennità di funzione pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 40 per
cento dell’indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
    Al
    Garante ed ai due coadiutori che, per ragioni connesse all’esercizio
delle proprie funzioni, si recano in un comune diverso da quello in cui ha sede
la struttura di cui all'articolo 4, comma 1, è dovuto il trattamento economico di missione previsto
per i consiglieri regionali.   Articolo
4 (Organizzazione
e regolamento)   
  
    Il
    Garante si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di una
struttura amministrativa istituita ai sensi dell’articolo 36 della legge
regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale) e successive modifiche.
    Il
    Garante può avvalersi, altresì, della struttura di cui all'articolo 37,
    comma3, della l.r. 6/2002.
    Il
    Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare
su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di
volontariato e di centri di studi e ricerca.
    Il
    Garante con proprio atto disciplina le modalità organizzative interne.   Articolo
5 (Funzioni)   
  
    Il
    Garante, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1 e nell’ambito
delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le
competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni: 
  
    
      assume
    ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all’articolo
    1, comma 2 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al
    miglioramento della qualità della vita, all’istruzione e alla formazione
    professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla
    reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro;
      segnala
    agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone
    di cui all’articolo 1, comma 2, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi
    forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o
    organizzazioni non governative che svolgano una attività inerente a quanto
    segnalato;
      si
    attiva nei confronti dell’amministrazione interessata, affinché questa
    assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui
    alla lettera a);
      interviene
    nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate
    omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano
    l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette
    omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari
    della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi
    compresi i poteri sostitutivi;
      invita
    la commissione consiliare speciale per la sicurezza ed integrazione sociale
    e la lotta alla criminalità ad effettuare una visita ai sensi
    dell’articolo 67, comma primo, lettera d), della legge 26 luglio 1975, n.
    354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure
    privative e limitative della libertà) e successive modifiche, nei casi in
    cui abbia notizia o ritenga che vi sia una violazione dei diritti delle
    persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale negli
    istituti penitenziari;
      propone
    agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da
    intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti
    delle persone di cui all’articolo 1, comma 2 e, su richiesta degli stessi
    organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono
    riguardare anche dette persone;
      propone
    all’assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e
    promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone
    sottoposte a misure restrittive della libertà personale. 
  
    Il
    Garante, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, tiene
costantemente informata la commissione consiliare speciale per la sicurezza ed
integrazione sociale e la lotta alla criminalità.   Articolo
6 (Protocolli
d’intesa)   
  
    La
commissione consiliare speciale per la sicurezza, ed integrazione sociale e la
lotta alla criminalità promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa tra
la Regione e le amministrazioni statali competenti: 
  
    
      per attivare all’interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e
di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di
competenza regionale per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1;
      per prevedere anche altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo
svolgimento delle funzioni del Garante.   Articolo
7 (Relazione
annuale)   
  
    Entro
il 30 aprile di ogni anno il Garante presenta una relazione
sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati ottenuti alla
Giunta regionale ed alla commissione consiliare competente per materia, che ne
informa il Consiglio regionale.
    Il
    Garante  provvede ad inviare copia della relazione a tutti i responsabili
delle strutture di cui all’articolo 1, comma 2.   Articolo
8 (Disposizioni
finanziarie)   
  
    Per
le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale di previsione
per l’esercizio 2003 e pluriennale 2003/2005, è istituito, nell’ambito
dell’unità previsionale di base R11, apposito capitolo denominato "Spese
per il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale" con lo stanziamento di euro 200.000,00 per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005. 
    Alla
copertura dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante utilizzazione
della corrispondente dotazione finanziaria prevista al capitolo T27501, lettera
d) – elenco 4 allegato al medesimo bilancio regionale – rispettivamente per
gli anni 2003, 2004 e 2005, mentre alla dotazione di cassa per l’anno 2003 si
provvede mediante riduzione per euro 200.000,00 dello stanziamento dell’UPB
T25.     Regione
Lazio - Consiglio Regionale Deliberazione
legislativa approvata nella seduta del 17 settembre 2003 Il
segretario (Angelo D’Ovidio) Il
presidente (Claudio Fazzone) Il
segretario dell’assemblea (Dott.ssa Concetta Insenga)     |